Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 2007
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Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto di appalto (art. 1667 c.c.)

    La Corte ha ritenuto che l'attore avesse dedotto fin dall'atto di citazione l'applicabilità di entrambi gli articoli (1667 e 1669 c.c.) e, successivamente, avesse precisato l'applicabilità dell'art. 1669 c.c. Il giudice ha il potere di qualificare la domanda indipendentemente dalla formulazione della parte, basandosi sul contenuto sostanziale della pretesa e sul provvedimento richiesto. Le infiltrazioni sono state considerate vizi gravi rientranti nell'art. 1669 c.c.

  • Accolto
    Responsabilità extracontrattuale per gravi difetti dell'immobile (art. 1669 c.c.)

    La Corte d'Appello ha ritenuto provata la responsabilità ex art. 1669 c.c. in quanto le infiltrazioni sono considerate alterazioni che riducono apprezzabilmente il godimento del bene e ne pregiudicano la normale utilizzazione. La qualificazione del vizio come grave è corretta secondo la giurisprudenza di legittimità.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva e carenza di legittimazione attiva

    La Corte ha affermato che l'azione ex art. 1669 c.c. può essere esercitata anche dal proprietario non contraente. Riguardo alla legittimazione passiva e all'imputabilità dei vizi, la Corte d'Appello ha motivato ampiamente, ritenendo provati il danno e il nesso causale sulla base degli elementi istruttori, con una valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Errata applicazione della prescrizione decennale anziché biennale

    La Corte ha chiarito che la domanda è stata correttamente ricondotta all'art. 1669 c.c., che prevede una responsabilità decennale per gravi difetti degli immobili. La menzione del termine decennale si riferisce alla durata della responsabilità dell'appaltatore, non a un termine di prescrizione in senso stretto per l'azione.

  • Rigettato
    Vizi non gravi e non riconducibili all'art. 1669 c.c.

    La Corte ha ritenuto che le infiltrazioni siano vizi gravi e ha esaminato in dettaglio le risultanze della CTU, distinguendo i vizi originari da quelli successivi. La valutazione in fatto sulla gravità del vizio non è sindacabile in Cassazione.

  • Rigettato
    Illogicità del ragionamento sul nesso causale e sull'imputabilità dei danni

    La Corte ha ritenuto che la censura miri a una rivalutazione dei fatti di causa e della catena causale, preclusa in sede di legittimità dall'art. 348 ter c.p.c. La motivazione della Corte d'Appello è stata ritenuta sufficiente e non contraddittoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 2007
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2007
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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