Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/06/2025, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 5013/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5013/2022 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, (CF. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Polverino, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
, (CF. ), rapp.to e difeso come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Giovanni Carrella, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 27.3.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.6.2022 [nata a Salerno in [...] Parte_1
09/02/1973 (C.F. )], premesso di aver contratto matrimonio C.F._1 con [nato a [...] in data [...] (C.F. Controparte_1
)] in data 4.12.2000 in Salerno e che dall'unione erano C.F._2 nati i figli (27.10.2002) e (2.12.2009), chiedeva di pronunciarsi la Per_1 Per_2 separazione dal coniuge.
La ricorrente chiedeva altresì: 1) l'affidamento congiunto del figlio minore Per_2 con collocamento presso di sé e regolamentazione della frequentazione con il padre;
2) l'assegnazione della casa familiare “ponendo il pagamento di ogni onere connesso in capo al sig. anche per le utenze, per i servizi di Controparte_1 pulizia, di giardinaggio e di gestione della piscina”; 3) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 1.500,00 per ciascun figlio oltre alla contribuzione nella misura del 100% alle spese straordinarie;
4) la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore di 2.500,00 euro. si costituiva con comparsa del 18.10.2022 aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione personale. Il resistente chiedeva inoltre: 1) l'affidamento congiunto del figlio minore con collocamento presso la madre e Per_2 regolamentazione del proprio diritto di visita;
2) l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
3) di quantificare in €. 1.200,00 l'assegno di mantenimento per la sig.ra ed in euro 500,00 l'assegno di Parte_1 mantenimento per ciascun figlio con contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
Espletata l'udienza e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato con ordinanza del 15.11.2022 emetteva i provvedimenti provvisori ed il giudizio proseguiva.
Alla udienza del giorno 27.3.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lo scambio telematico di note scritte, la causa veniva rimessa alla decisione del collegio .
A) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per
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l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dal ricorrente ed alla quale la resistente non si è opposta, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta. Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
B) La ricorrente nella memoria integrativa ex art. 709, comma 3, c.p.c. depositata in data 27.2.2023 ha formulato domanda di addebito della separazione.
Più precisamente la sig.ra ha dedotto che “La frantumazione della Pt_1 unione coniugale, come già riferito, è stata causata dai continui maltrattamenti da parte del marito che ha sempre avuto comportamenti aggressivi ed autoritari nei confronti della moglie e dei figli, pretendendo di assumere qualsiasi decisione unilateralmente.” (cfr. pag. 2 della memoria).
Inoltre, nella memoria ex art. 183, comma 6, I termine c.p.c. depositata in data
15.5.2023 la difesa della ricorrente ha ribadito che “la IG.ra ha sempre Pt_1 dovuto subire le decisioni prese unilateralmente dal marito il quale, in modo autoritario ed aggressivo, ha sempre imposto alla ricorrente e ai figli il proprio volere” (cfr. pag. 1).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr.
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da ultimo Cass. Civ., sez. I, 03/07/2023, n. 18725; Cass. civ., sez. I, 30/05/2023, n.
15196). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 20/12/2021, n.40795).
Pertanto, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. civ., sez. I, 5 agosto 2020,
n. 16691).
Nel caso di specie la domanda di addebito non può trovare accoglimento non avendo la ricorrente fornito idonea prova né delle circostanze allegate, né della sussistenza del nesso causale con la crisi coniugale.
Invero, come già chiarito dal G.I. nelle ordinanze del 19.10.2023 e del 29.5.2024, la prova orale articolata nella memoria ex art. 183, comma 6, II termine c.p.c. depositata dalla ricorrente in data 14.6.2023 verteva o su circostanze irrilevanti ai fini del decidere (capitoli 8 - 9 vertenti sul rapporto tra il e la figlia CP_1 maggiorenne) o su circostanze tardivamente introdotte in giudizio (i capitoli 1-7 e
10-25 relativi a circostanze fattuali ed episodi non specificamente allegati né nel ricorso, né nella memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., né nella prima memoria ex art. 183, comma 6, I termine c.p.c.).
C) Dal matrimonio sono nati i figli (27.10.2002), maggiorenne e Per_1
pacificamente non autosufficiente in quanto studentessa universitaria, ed il minore (2.12.2009). Per_2
Non sono emerse carenze genitoriali in capo alle parti ed elementi di pregiudizio per il minore che può dunque essere congiuntamente affidato ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre come richiesto da entrambe le parti.
Attesa l'età raggiunta da (15 anni) ed il rapporto sereno con il padre va Per_2 previsto un regime di incontri liberi.
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Atteso il collocamento del minore presso la madre, con cui vive anche la Per_2 figlia maggiorenne non autosufficiente , va confermata l'assegnazione Per_1 alla sig.ra la casa familiare sita in Pellezzano (SA) alla Via S. De Vita n. Pt_1
44.
Per quanto attiene al mantenimento dei due figli va evidenziato che all'esito delle indagini patrimoniali delegate alla Guardia di Finanza è emerso che:
1) la ricorrente, di anni 52, non svolgeva attività lavorativa in costanza di matrimonio ed ha iniziato dal 2022 a svolgere l'attività di supplente precaria presso la scuola secondaria percependo uno stipendio mensile di circa 1.600,00 euro nei periodi in cui lavora;
per l'anno scolastico 2024/2025 ha ottenuto una supplenza per sole 9 ore settimanali con retribuzione di circa 900,00 euro mensili;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2022 un reddito di 4.500,00 euro circa;
è comproprietaria con il Piombino di un immobile locato a terzi per complessivi
500,00 euro mensili;
è assegnataria della casa familiare;
2) il resistente, di anni 67, è amministratore unico della impresa di famiglia che si occupa di gestione di beni immobiliari locati a terzi;
è padre di altre due figlie maggiorenni ed autosufficienti che vivono negli USA;
è proprietario esclusivo della casa familiare (assegnata alla coniuge), proprietario o comproprietario di un numero elevato di immobili alcuni dei quali locati a terzi;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2018 un reddito lordo di circa 81.500,00 euro, per l'anno di imposta
2019 un reddito lordo di circa 72.500,00 euro, per l'anno di imposta 2020 un reddito lordo di circa 72.300,00 euro, per l'anno di imposta 2021 un reddito lordo di poco superiore ai 75.000,00 euro e per l'anno di imposta 2022 un reddito lordo di circa 79.500,00 euro.
Pertanto, tenuto conto della situazione patrimoniale delle parti va determinato in euro 700,00 per ciascun figlio l'assegno di mantenimento a carico del il CP_1 quale dovrà altresì farsi carico delle spese straordinarie nella misura dell'80% attesa la disparità reddituale tra le parti.
All'uopo appare opportuno ricordare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio,
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oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N. – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in
De Jure).
D) Ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31348; Cass. civ., sez. I, 07 giugno 2021, n. 15818);
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione
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degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. I, 22 marzo 2023, n. 8254).
In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica: con l'avvertenza, però, che l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr.
Cass. civ., sez. I, 06 settembre 2021, n.24049; Cass. civ., sez. VI, 10 maggio 2021,
n. 12329).
Nel caso di specie, tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di coabitazione, di quanto emerso sub C (con particolare riferimento alla circostanza che in corso di causa la sig.ra ha iniziato a svolgere supplenze presso gli Pt_1 istituti secondari) e della assegnazione della casa familiare (cfr. Cass. civ., sez. I,
05/04/2023, n. 9432; Cass. civ., sez. I, 28/03/2023, n. 8764; Cass. civ., sez. I,
21/09/2022, n. 27599), va confermata per il futuro la determinazione dell'assegno di mantenimento in euro 600,00 come operata dal GI con l'ordinanza del 9.5.2024.
E) Quanto alle spese di lite, si ritiene vadano compensate atteso che, in assenza di pronuncia di addebito, la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in ugual
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misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- Dichiara la separazione personale di [nata a Salerno in [...] Parte_1
09/02/1973 (C.F. )] e [nato a [...] in C.F._1 Controparte_1 data 14/8/1957 (C.F. )]; C.F._2
- rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
- affida il figlio minore (2.12.2009) congiuntamente ad entrambi i Persona_3 genitori con residenza privilegiata presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo;
- il sig. potrà incontrare liberamente il figlio minore Controparte_1 Per_2 concordando direttamente con il medesimo i tempi e le modalità degli incontri nel rispetto dei suoi impegni ed interessi;
- assegna la casa familiare sita in Pellezzano (SA) alla Via S. De Vita n. 44 alla signora;
Parte_1
- dispone che siano a carico dell'assegnatario gli oneri di conduzione della casa familiare, mentre le imposte sulla casa coniugale resteranno a carico del soggetto che ne è onerato per legge;
- dispone che il sig. versi alla signora entro il 5 Controparte_1 Parte_2 di ogni mese per il mantenimento dei figli l'importo di euro 1.400,00 (700,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
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-dispone che il sig. provveda al pagamento delle spese Controparte_1 straordinarie per i figli nella misura del 80% ove concordate o documentate ed urgenti;
- dispone che il sig. versi alla signora entro il 5 Controparte_1 Parte_2 di ogni mese per il proprio mantenimento l'importo di euro 600,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
- spese compensate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Salerno per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 23.6.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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