Sentenza 20 giugno 2025
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 20/06/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 00573/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00898/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 898 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AZIENDA AGRICOLA CIOCCA ANTONIO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in IA, via S. Caterina, 6;
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della cartella di pagamento 019 2021 00101601 81 000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via raccomandata n. 57279882305-7 in data 08/10/2021 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in GR-prelievo latte di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 27/6/2023:
per l'annullamento
dell'intimazione di pagamento n. 019 2023 90015052 75/000 notificata da Agenzia delle entrate-Riscossione in data 13.04.2023, nonché
- per l'accertamento dell'illegittimità del diniego serbato dall'intimata Agenzia per le Erogazioni in GR sull'istanza proposta dalla ricorrente, inviata in data 31/12/2019, in data 07/09/2022 e in data 16/11/2021 da valere quale dichiarazione ai sensi della Legge n. 228/2012, art. 1, comma 537, Prot. Uscita N. 0037496 del 09/05/2022 da valere quale dichiarazione ai sensi della Legge n. 228/2012, art. 1, comma 537 con cui è stata comprovata l'insussistenza della pretesa creditoria relativa al prelievo supplementare oggetto dell'atto impugnato ed è stato formulato invito formale alla sospensione di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate ed a porre in essere gli adempimenti previsti a carico dell'ente di riscossione dall'art. 1 comma 539 Legge 228 /2012 e dei provvedimenti presupposti, ai sensi degli artt. 21-quater e 21-nonies, l. n. 241/1990;
- per l'accertamento della fondatezza dell'istanza di autotutela, ricorrendone in presupposti di cui all'art. 31, comma 3, c.p.a. e conseguentemente per la condanna dell'Agenzia per le Erogazioni in GR a concludere il procedimento e all'adozione di tutti i necessari provvedimenti al fine di conformare le imputazioni di prelievo supplementare di parte ricorrente di cui all'atto impugnato, con accertamento dell'obbligo, con conseguente condanna, ad eseguire, il relativo ricalcolo e alle conseguenti relative determinazioni e imputazioni del prelievo supplementare asseritamente dovute dall'istante uniformandosi e adempiendo alle decisioni della Corte di Giustizia del 27 giugno 219 causa C-348/18, del 11 settembre 2019, causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19 nonché alla revoca e/o annullamento e/o declaratoria di inefficacia di tutti gli atti e delle relative tutte le attività di riscossione anche a mezzo di compensazione e in ogni caso,
-per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla parte ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per le annate di cui al ricorso, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da EA ex art. 8 ter L. n. 33/2009, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico della parte ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto,
- per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo;
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EA - Agenzia per Le Erogazioni in GR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente azienda agricola Ciocca Antonio, produttrice di latte vaccino e come tale assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugna la cartella di pagamento n. 019 2021 00101601 81 000 emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, trasmessa in data 8 ottobre 2021 e con essa il ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in GR (di seguito solo AGEA) ed ogni altro atto presupposto, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le annate lattiere 1995/1996, 1996/1997, 2003/2004, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009.
2. Nel ricorso introduttivo sono formulate plurime censure, che possono essere sintetizzate nei punti seguenti:
1) illegittimità della cartella per mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti;
2) illogicità manifesta della cartella impugnata, laddove nella parte riservata all’Agenzia delle Entrate descrive al produttore le modalità per accedere alla rateizzazione mentre nella parte riservata all’indicazione del ruolo dell’Agenzia per le Erogazioni in GR tale rateizzazione risulterebbe definitivamente preclusa;
3) illegittimità degli atti impugnati per contrasto tra normativa interna e comunitaria, come recentemente interpretato dalla Corte di Giustizia, nella quantificazione del prelievo supplementare e difetto di motivazione ed istruttoria per contrasto con gli esiti di indagini penali;
4) illegittimità della cartella per genericità dell’indicazione degli atti di accertamento presupposti;
5) illegittimità della procedura di calcolo degli interessi;
6) illegittima duplicazione del ruolo;
7) illegittimità della cartella impugnata per violazione dell’art. 25 DPR n. 602/1973 e, in ogni caso, l’intervenuta prescrizione del credito.
3. L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, il produttore impugnava altresì l’intimazione di pagamento n. 019 2023 90015052 75/000 notificata in data 13 aprile 2023 da ADER, a mezzo della quale veniva richiesto il pagamento del prelievo supplementare relativo alle campagne lattiere 2003/04, 2006/07, 2007/08 e 2008/09, costituente reiterazione della pretesa creditoria azionata con la cartella impugnata per le medesime annate.
5. In prossimità dell’udienza di merito, EA ha depositato relazione istruttoria, corredata della pertinente documentazione evidenziando che, a seguito dell’impugnazione da parte dell’azienda ricorrente delle rituali comunicazioni di fine campagna, gli atti presupposti alla cartella sono stati annullati con conseguente necessità di rideterminazione degli importi dovuti.
Con memorie di replica, la difesa di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere nell’eventualità di completo discarico della cartella e, in subordine, l’accoglimento del ricorso, alla luce del sopravvenuto giudicato di annullamento richiamato dalla stessa Amministrazione resistente.
6. All’udienza pubblica del 7 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
8. In via assorbente va rilevato come, con riferimento agli atti presupposti a quelli impugnati, nelle more del presente giudizio, siano intervenuti giudicati di annullamento di seguito specificatamente indicati:
- con riferimento alle annate lattiere 1995/1996 e 1996/1997, è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 8224 del 10 dicembre 2021 che ha accolto l’appello formulato dal ricorrente produttore avverso la sentenza del TAR Lazio n.8777 del 24 ottobre 2012, annullando le imputazioni di prelievo per le annate di riferimento e disponendone il ricalcolo;
- con riferimento alle annate 2003/2004 e 2008/2009, è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 7069 del 19 luglio 2023 che ha accolto l’appello formulato dal ricorrente produttore avverso la sentenza del TAR Lazio n.10767 del 5 settembre 2019, annullando l’intimazione di pagamento ex art. 8 quinquies comma 1 l. 33/2009 n. AGEA.AGA.2010.32993 relativa alle predette campagne, disponendo il ricalcolo;
- con riferimento all’annata 2004/2005, è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 2423 dell’1 aprile 2022 che ha accolto l’appello formulato dal ricorrente produttore avverso la sentenza del TAR Lazio n. 801 del 19 gennaio 2015, annullando l’imputazione di prelievo e disponendone il ricalcolo;
- con riferimento all’annata 2005/2006, è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 2424 dell’1 aprile 2022 che ha accolto l’appello formulato dal ricorrente produttore avverso la sentenza del TAR Lazio n. 795 del 19 gennaio 2015, annullando l’imputazione di prelievo e disponendone il ricalcolo;
- con riferimento alle annate 2006/2007 e 2007/2008, il TAR Lazio ha emesso la sentenza n. 10692 del 23 giugno 2023 da cui emerge come il debito del prelievo supplementare relativo a dette annate è stato annullato. Tale sentenza, seppur impugnata da EA con proposizione di giudizio n. RG. 7374/2023 allo stato pendente dinanzi al Consiglio di Stato, costituisce ai fini che qui interessano, statuizione di annullamento dotata di esecutività.
In particolare, il giudice amministrativo ha annullato tali atti per violazione della primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE ( ex art. 10 TCE) e dei principi di certezza del diritto con conseguente necessità per l’Amministrazione di procedere ad una complessiva attività di rideterminazione.
L’intervenuto annullamento degli atti presupposti alla cartella di pagamento impugnata determina l’illegittimità, in via derivata, di quest’ultima, quale atto di riscossione conseguenziale, nonché del seguente avviso di intimazione, considerando che l’obbligo di ricalcolo statuito nella sentenza comporta la caducazione di tutti gli atti della serie procedimentale in applicazione del principio della illegittimità “caducante”, riaffermato dalla giurisprudenza con specifico riferimento alla materia delle quote latte nel caso di sopravvenuto annullamento, in corso di causa, di atti presupposti a quello impugnato (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2024, n. 645, secondo cui “(…) poiché gli atti di prelievo sono stati annullati e poiché essi costituivano unico presupposto degli atti «a valle», i soggetti preposti alla riscossione non potevano, per quelle annualità, emettere intimazioni di pagamento quale quella impugnata” ).
In applicazione di tali principi, la cartella impugnata e la successiva intimazione risultano illegittime per invalidità derivata dagli atti presupposti, annullati in sede giurisdizionale per contrasto con il diritto eurounitario.
Sotto tale profilo, è quindi fondato il terzo motivo del ricorso introduttivo con riferimento all’illegittimità comunitaria dell’atto presupposto.
Ne deriva, in via consequenziale, l’illegittimità della successiva intimazione.
9. La pendenza e la definizione dei giudizi relativi agli atti presupposti, che hanno determinato l’illegittimità derivata degli atti di riscossione impugnati nel presente giudizio, comportano invece l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata sia in riferimento alla cartella di pagamento sia con riferimento all’intimazione.
9.1. Sull’interruzione e sull’effetto sospensivo permanente della prescrizione in conseguenza della pendenza di azioni giudiziarie, si richiama quanto già affermato in giurisprudenza: “ Allorché sia attivato dal privato debitore un giudizio impugnatorio innanzi alla magistratura amministrativa che abbia direttamente ad oggetto (o comunque si ricolleghi con stretto nesso di causalità ad) un credito della p.a. resistente, la prescrizione di questo diritto è interrotta e permanentemente sospesa sino al termine del giudizio amministrativo, e solo da questo momento ricomincia a decorrere; e ciò anche nei casi in cui il giudizio amministrativo non si concluda con una decisione sul merito, ma con una dichiarazione di estinzione per perenzione (che il ricorrente solo poteva evitare; art. 82 c.p.a.), non potendosi applicare in questo caso l’art. 2945, comma 3, c.c. giacché, tra l’altro, il procedimento analogico richiede la coincidenza di ratio nelle due fattispecie considerate, e la ratio della citata norma è, indiscutibilmente, quella di non favorire il creditore inerte – senza contare che solo il ricorrente può evitare la perenzione. La logica dell’art. 2945, comma 3, c.c. è quella di non avvantaggiare il creditore inerte che attivi un giudizio e poi, potendolo evitare, lo fa estinguere ” (cfr. C. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2025 n. 2086; C. Stato Sez. VI 27 dicembre 2023 n. 11168).
9.2. In ordine al termine di prescrizione, il Collegio al momento non intende discostarsi dall’orientamento che applica il termine decennale non solo al capitale, ma anche agli interessi, in considerazione del principio secondo cui “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ” (cfr. ex multis C. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2025 n. 3286; C. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2025 n. 2595; C. Stato, Sez. VI, 21 marzo 2025 n. 2375; TAR Lazio, Sez. IV Quater, 15 aprile 2025 n. 7408).
9.3. Nel caso di specie, come sopra ricordato, la prescrizione è stata interrotta e permanentemente sospesa nei giudizi conclusi con le sentenze sopra richiamate in relazione a ciascuna annata.
In ogni caso, dovrà tenersi conto anche dei periodi di sospensione di cui all’art. 8 quinquies comma 10 L. 33/09 (dall’1 aprile al 15 luglio 2019) e di cui alla normativa connessa all’emergenza COVID (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
Nessuna prescrizione, pertanto, può ritenersi maturata con riferimento alla pretesa creditoria vantata da AGEA.
10. Con riferimento alle campagne, 1995/1996, 1996/1997, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 deve pertanto ritenersi infondata l’eccezione di prescrizione sollevata con il settimo motivo del ricorso introduttivo, e riproposta nel ricorso per motivi aggiunti, non essendo decorso il termine di prescrizione del credito azionato, e fondato il terzo motivo del ricorso introduttivo, risultando la cartella impugnata e la successiva intimazione illegittime per invalidità derivata dagli atti presupposti, annullati in sede giurisdizionale per contrasto con il diritto eurounitario.
Per l’effetto, devono essere annullate la cartella di pagamento e l’avviso di intimazione impugnati, fermo restando il riesercizio del potere da parte di EA nell’attività di rideterminazione.
Possono invece essere assorbiti, per ragioni di pregiudizialità logica, gli ulteriori motivi di ricorso proposti.
11. La peculiarità del contenzioso e l’intervenuto annullamento degli atti presupposti nelle more del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Costanza Cappelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO