TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 12/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
in persona del Giudice dr.ssa Francesca Clocchiatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle causa civile iscritta al n. 4436/2022 di Ruolo Generale il 31.12.2022 vertente t r a
- rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. GRILLETTA FRANCESCO
- parte attrice -
e
– rappresentato e difeso dall'avv. RIZZI ILARIA RT
- parte convenuta -
Causa assunta in decisione all'udienza del 19.09.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e difesa, premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, così giudicare:
Nel merito e in via principale accertare e dichiarare che (C.F. ), nato il RT C.F._1
10.08.1967 a Ginevra (Svizzera) e residente in [...], è divenuto erede del de cuius (C.F. , deceduto in Persona_1 C.F._2
Udine (UD) il 22.07.2013, avendo accettato tacitamente ai sensi dell'art. 476 c.c.
l'eredità di quest'ultimo. Con conseguente ordine al Conservatore di trascrivere il provvedimento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Per parte convenuta:
In via pregiudiziale di rito:
Accertato e dichiarato che la procura alle liti conferita all'avv. Grilletta è stata resa da soggetto sfornito dei relativi poteri, Voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare l'inesistenza della stessa con conseguente rigetto della domanda avversaria.
In via preliminare di merito: per i motivi tutti dedotti in narrativa Voglia l'Ill.mo
Giudice adito accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente o quantomeno, che controparte non ha fornito prova della propria Parte_1
legittimazione nel presente procedimento, con conseguente statuizione del corrispondente difetto di legittimazione passiva del GN . RT
In via preliminare di merito: accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva del GN in quanto non erede del GN per effetto RT Persona_1 della rinuncia espressa all'eredità dd. 16.01.2015, ovvero per aver controparte omesso di chiedere nei termini e nel corso del procedimento di eredità giacente rg 2103/2015
Tribunale di Udine la verificazione della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata dd. 03,05,2014, ovvero accertato e dichiarato, anche in base all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, che non vi è prova certa che il GN abbia RT sottoscritto il documento dd.03,05,2014 ovvero concesso l'immobile in locazione ad alcuno ed in particolare al GN , Voglia l'Ill.mo Giudice adito Controparte_2 per l'effetto rigettare tutte le richieste avversarie.
Nel merito, in via subordinata: qualora nella denegata ipotesi il Giudice si determinasse per l'attribuzione certa in capo al GN della firma apposta in calce al RT
doc. 7 avversario e vera la circostanza per la quale sarebbe intervenuto un contratto di comodato a titolo gratuito tra la stesso ed il GN , accertare e Controparte_2
dichiarare sulla base di tutte le circostanze esposte in atti e riferite al contesto fattuale che tale scrittura non è da considerarsi atto di disposizione di un bene ereditario eppertanto che non può essere dichiarata/statuita l'accettazione tacita dell'eredità in morte del GN da parte del GN . Persona_1 RT
In via istruttoria: in caso di rimessione in istruttoria della causa si insta per l'ammissione dei mezzi di prova formulati in comparsa di costituzione e risposta
2 dd.07.04.2023, nonché in memoria istruttoria ex art.183 VI co cpc n.2 (pre TA) dd.
21.07.2023, opponendosi alle richieste istruttorie avversarie per i motivi dedotti in memorie ex art.183 VI co cpc n.3 (pre TA) dd. 13.09.2023.
Spese di lite in ogni caso rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con decreto ingiuntivo n. 1155/2012 del 16.05.2012 (già doc. 1), il Tribunale di
Udine ha ingiunto a (C.F. ) in scioglimento e liquidazione, nonché CP_3 P.IVA_1
a e (C.F. , quali garanti, di pagare RT Persona_1 C.F._2
in favore di (oggi , entro il limite Controparte_4 Parte_1
fideiussorio di € 50.000,00 per i garanti, in solido tra loro e nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto, la somma di € 16.454,98, oltre interessi al tasso convenzionale dell'11.625% - e comunque nei limiti del tasso soglia fissato per legge –
dell'01.04.2012 al saldo, oltre le spese della procedura di ingiunzione.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 25.05.2012 a e in data Persona_1
10.07.2012 a e e, non opposto nel termine di 40 giorni dalla CP_3 RT
notifica, è stato dichiarato definitivamente esecutivo in data 23.10.2012 e munito di formula esecutiva in data 23.10.2012
In forza del decreto ingiuntivo, è stata dunque iscritta in data 15.11.2012 ipoteca giudiziale (già doc. 2), Reg. gen. 26610 – Reg. Part. 3532, per l'importo complessivo di
€ 30.000,00, di cui € 16.454,98 a titolo di capitale, sui beni immobili in proprietà di
. Persona_1
Alla data del 14.01.2022, il credito vantato dall'esponente in forza del decreto ingiuntivo ammonta a € 39.488,41 (già doc. 3), oltre interessi al tasso dell'11,625% - e comunque nei limiti del tasso soglia fissato per legge – dal 15.01.2022 al saldo.
Il debitore e datore di ipoteca, sig. , risulta deceduto in Udine (UD) il Persona_1
22.07.2013.
3 A seguito di tale decesso, ED CA S.p.A., altro creditore del de cuius, ha depositato avanti il Tribunale di Udine ricorso per la nomina del curatore dell'eredità
del sig. e incardinato la procedura RG 2103/2015 (volontaria Per_2 Persona_1
giurisdizione).
Con provvedimento del 20.07.2015, il Tribunale di Udine ha dichiarato aperta l'eredità
giacente relativa al sig. e nominato quale curatore dell'eredità giacente Persona_1
l'avv. Daniela Moreale (già doc. 4), successivamente sostituita con l'avv. Michele Picco
(già doc. 5).
(oggi ha dunque notificato in data Controparte_4 Parte_1
25.07.2016 l'atto di precetto all'avv. Michele Picco, quale Curatore dell'eredità giacente del sig. (già doc. 6). Persona_1
In seguito, il curatore dell'eredità giacente ha rilevato l'esistenza di una scrittura privata del 03.05.2014, con la quale il sig. , figlio del sig. (e RT Persona_1
dunque chiamato alla sua eredità), ha concesso in comodato a terzi uno degli immobili siti in San Pietro al Natisone in proprietà del de cuius (già docc. 7-8).
La sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata è stata in seguito disconosciuta dal sig. , che ha presentato denuncia querela in data 11.07.2017 (già doc. RT
9). In conseguenza di tale denuncia, è stato avviato avanti il Tribunale di Udine il procedimento penale n. 7577/2017 nei confronti dell'occupante dell'immobile sito in
San Pietro al Natisone, sig. . Controparte_2
Con sentenza dell'11.09.2020 (già doc. 10), il sig. è stato assolto Controparte_2
dalle accuse contro di lui formulate. Tale sentenza di assoluzione non è stata successivamente impugnata ed è dunque passata in giudicato.
Considerato che non era stato provato il falso in ordine alla scrittura privata del
03.05.2014, il curatore dell'eredità giacente ha chiesto la chiusura della procedura di
4 eredità giacente per intervenuta accettazione tacita dell'eredità del sig. CP_5
da parte del chiamato (già doc. 11). RT
Con provvedimento del 18.01.2021, il GOT ha dichiarato chiusa la procedura,
considerato “che in mancanza di prova in ordine all'ipotesi di falsificazione della sottoscrizione in calce alla scrittura privata dd. 3.5.2014, la procedura può essere definita con devoluzione del compendio all'erede ” (già doc. 12). RT
In data 23.03.2023 veniva notificato al GN ricorso ex art.702 bis cpc RT
e pedissequo decreto di fissazione udienza dd. 05.01.2023 con il quale la ricorrente chiedeva “piaccia all'Ill.mo Tribunale , ritenuti sussistenti i presupposti di cui
all'art.702 ter cpc e per tutti i motivi superiormente esposti da intendersi qui
integralmente richiamati, accertare e dichiarare che (C.F. RT
, nato il [...] a [...] e residente a C.F._1
Mortegliano (UD) in via Gonars n.6, è divenuto erede del de cuius (C.F. Persona_1
, deceduto in Udine (UD) il 22.07.2013, avendo accettato C.F._2
tacitamente ai sensi dell'art.476 c.c. l'eredità di quest'ultimo. Con conseguente ordine
del Conservatore di trascrivere il provvedimento.Con vittoria di spese, competenze ed
onorari di causa.”
Con atto dd. 21.07.2023 si costituiva in giudizio il GN chiedendo il RT
rigetto della domanda attorea.
Comparse le parti all'udienza del 23.05.2023, il Giudice, rilevata la non pronta soluzione della causa, disponeva il mutamento del rito e la concessione dei termini di cui all'art.183 VI co cpc (pre TA) .
Depositate le rispettive memorie, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
12.10.2023, il Giudice disponeva l'espletamento di CTU grafologica nominando quale perito la dott.ssa Persona_3
5 A seguito del deposito della perizia da parte della consulente, all'udienza del
18.04.2024 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.09.2024, sostituita su istanza di parte dal deposito di note scritte all'esito delle quali la causa veniva trattenuta in decisione.
II)Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di quale cessionaria del credito dedotto in giudizio. Parte_1
A tal proposito pare opportuno rilevare che la difesa attorea ha prodotto in giudizio la dichiarazione di cessione rilasciata dalla banca cedente (doc. n. 14) con cui è stata attestata l'avvenuta cessione del credito oggetto del giudizio. Del resto un tanto trova conferma nell'elenco dei crediti ceduti allegato alla dichiarazione.
A non diversa conclusione si può giungere in merito al contestato difetto di poteri in capo al dott. e relativo alla sottoscrizione della procura ex art. 182 cpc in favore Per_4
dell'avv. Grilletta Francesco.
Ritiene lo scrivente che l'indicazione dei poteri attributi al dott. con la procura in Per_4
atti sia assolutamente chiara nell'individuazione degli stessi rimandando all'elenco completo e precisamente ai n. 8,3, 8.6 e 8.11, tra cui al punto 8.10 il potere di
“Nominare e revocare avvocati e consulenti legali (…) per le attività di recupero dei
crediti.”
Accedere all'interpretazione delineata dalla difesa del convenuto priverebbe di ogni significato l'indicazione numerica innanzi riportata, escludendo tutti i poteri riconosciuti al n.8.
III)Nel merito, invece, la difesa del convenuto appare fondata.
Occorre affrontare una questione che si appalesa assorbente rispetto ad ogni altra e che afferisce alla rilevanza probatoria della perizia grafologica,
All'esito del giudizio è emerso un profilo problematico che attiene alla valenza
6 probatoria di detto accertamento e che non appare superabile. E' circostanza non contestata e risultante per tabulas il fatto che detto accertamento è stato svolto su una copia fotostatica del documento e che in questo giudizio non è stato prodotto il relativo originale. La giurisprudenza di legittimità ha precisato in più occasioni che è onere della parte che intende avvalersi del documento disconosciuto e che ha chiesto la verificazione produrre l'originale del documento medesimo ai fini del relativo accertamento grafologico in quanto una perizia calligrafica svolta su una mera fotocopia non può considerarsi attendibile (cfr. tra le tante Cass. Civ. n. 1903 del 27/01/2009;
Cass. Civ. n. 9202 del 14/05/2004), ferma restando la possibilità della parte interessata di fornire la prova del contenuto del documento con i mezzi ordinari nei limiti della loro ammissibilità come anche di recente ricordato dalla Suprema Corte: “In caso di
disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in
copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova
documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di
ottenerne la verificazione;
altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la
prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.” (cfr. Cass. Civ. n. 7267
del 27/03/2014).
Va osservato, peraltro, che al di là della sussistenza in generale del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra riportato, nel caso concreto analizzato il consulente incaricato della perizia di cui si tratta aveva evidenziato esplicitamente i limiti dell'accertamento richiesto dovuti proprio al fatto che lo stesso si poteva svolgere unicamente su una fotocopia del documento contestato evidenziando che “Nel nostro
caso NON abbiamo a disposizione il documento in verifica da originale ma soltanto da
immagine inviata con scansione di relativa qualità . NON potremo dunque procedere
all'analisi fisica del documento e tanto meno all'analisi della quantità/qualità pressoria
7 e delle caratteristiche del tratto all'interno del tracciato grafico. Riteniamo pertanto
che il nostro giudizio finale non potrà graduarsi nei termini di certezza tecnica ma sarà
espresso a partire dalla probabilità attributiva mancando la possibilità di completare
l'analisi nelle dimensioni di cui sopra. (…)Riteniamo dunque di poter esprimere con
giudizio di probabilità che la verificanda Q1(All.7) presente nel Doc.7 di parte attrice
appartiene alla mano del sig. e che la verificanda Q2 (All.7)non RT
appartiene alla stessa mano”.
In sostanza, le stesse considerazioni del C.T.U. pongono l'accento sull'inattendibilità
dell'accertamento che, alla luce delle limitazioni evidenziate, comunque non può
considerarsi idoneo a raggiungere quel grado di probabilità, di riferibilità della scrittura alla parte cui è attribuit,a idoneo all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'opposta.
Ciò posto, correttamente la difesa del convenuto ha rilevato che la C.T.U. grafologica non può ritenersi l'unica attività cognitiva del giudice ai fini del compimento della verificazione, potendo la parte interessata fornire la prova del contenuto del documento con i mezzi ordinari previsti dal codice di rito, nei limiti della loro ammissibilità.
Orbene, l'attrice non ha formulato altre e diverse istanze istruttorie, volte a provare la conclusione del contratto di comodato oggetto della ctu grafologica e da cui sarebbe derivata, in tesi attorea, l'accettazione tacita dell'eredità da parte del convenuto.
Per quanto sopra la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Medesima sorte seguono le spese di ctu, già liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 4436/2022 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione
8 disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. pone gli oneri di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice salva la solidarietà verso il c.t.u.
Così deciso in Udine, il 07/01/2025.
Il Giudice
(dr.ssa Francesca Clocchiatti)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
in persona del Giudice dr.ssa Francesca Clocchiatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle causa civile iscritta al n. 4436/2022 di Ruolo Generale il 31.12.2022 vertente t r a
- rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. GRILLETTA FRANCESCO
- parte attrice -
e
– rappresentato e difeso dall'avv. RIZZI ILARIA RT
- parte convenuta -
Causa assunta in decisione all'udienza del 19.09.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e difesa, premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, così giudicare:
Nel merito e in via principale accertare e dichiarare che (C.F. ), nato il RT C.F._1
10.08.1967 a Ginevra (Svizzera) e residente in [...], è divenuto erede del de cuius (C.F. , deceduto in Persona_1 C.F._2
Udine (UD) il 22.07.2013, avendo accettato tacitamente ai sensi dell'art. 476 c.c.
l'eredità di quest'ultimo. Con conseguente ordine al Conservatore di trascrivere il provvedimento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Per parte convenuta:
In via pregiudiziale di rito:
Accertato e dichiarato che la procura alle liti conferita all'avv. Grilletta è stata resa da soggetto sfornito dei relativi poteri, Voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare l'inesistenza della stessa con conseguente rigetto della domanda avversaria.
In via preliminare di merito: per i motivi tutti dedotti in narrativa Voglia l'Ill.mo
Giudice adito accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente o quantomeno, che controparte non ha fornito prova della propria Parte_1
legittimazione nel presente procedimento, con conseguente statuizione del corrispondente difetto di legittimazione passiva del GN . RT
In via preliminare di merito: accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva del GN in quanto non erede del GN per effetto RT Persona_1 della rinuncia espressa all'eredità dd. 16.01.2015, ovvero per aver controparte omesso di chiedere nei termini e nel corso del procedimento di eredità giacente rg 2103/2015
Tribunale di Udine la verificazione della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata dd. 03,05,2014, ovvero accertato e dichiarato, anche in base all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, che non vi è prova certa che il GN abbia RT sottoscritto il documento dd.03,05,2014 ovvero concesso l'immobile in locazione ad alcuno ed in particolare al GN , Voglia l'Ill.mo Giudice adito Controparte_2 per l'effetto rigettare tutte le richieste avversarie.
Nel merito, in via subordinata: qualora nella denegata ipotesi il Giudice si determinasse per l'attribuzione certa in capo al GN della firma apposta in calce al RT
doc. 7 avversario e vera la circostanza per la quale sarebbe intervenuto un contratto di comodato a titolo gratuito tra la stesso ed il GN , accertare e Controparte_2
dichiarare sulla base di tutte le circostanze esposte in atti e riferite al contesto fattuale che tale scrittura non è da considerarsi atto di disposizione di un bene ereditario eppertanto che non può essere dichiarata/statuita l'accettazione tacita dell'eredità in morte del GN da parte del GN . Persona_1 RT
In via istruttoria: in caso di rimessione in istruttoria della causa si insta per l'ammissione dei mezzi di prova formulati in comparsa di costituzione e risposta
2 dd.07.04.2023, nonché in memoria istruttoria ex art.183 VI co cpc n.2 (pre TA) dd.
21.07.2023, opponendosi alle richieste istruttorie avversarie per i motivi dedotti in memorie ex art.183 VI co cpc n.3 (pre TA) dd. 13.09.2023.
Spese di lite in ogni caso rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con decreto ingiuntivo n. 1155/2012 del 16.05.2012 (già doc. 1), il Tribunale di
Udine ha ingiunto a (C.F. ) in scioglimento e liquidazione, nonché CP_3 P.IVA_1
a e (C.F. , quali garanti, di pagare RT Persona_1 C.F._2
in favore di (oggi , entro il limite Controparte_4 Parte_1
fideiussorio di € 50.000,00 per i garanti, in solido tra loro e nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto, la somma di € 16.454,98, oltre interessi al tasso convenzionale dell'11.625% - e comunque nei limiti del tasso soglia fissato per legge –
dell'01.04.2012 al saldo, oltre le spese della procedura di ingiunzione.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 25.05.2012 a e in data Persona_1
10.07.2012 a e e, non opposto nel termine di 40 giorni dalla CP_3 RT
notifica, è stato dichiarato definitivamente esecutivo in data 23.10.2012 e munito di formula esecutiva in data 23.10.2012
In forza del decreto ingiuntivo, è stata dunque iscritta in data 15.11.2012 ipoteca giudiziale (già doc. 2), Reg. gen. 26610 – Reg. Part. 3532, per l'importo complessivo di
€ 30.000,00, di cui € 16.454,98 a titolo di capitale, sui beni immobili in proprietà di
. Persona_1
Alla data del 14.01.2022, il credito vantato dall'esponente in forza del decreto ingiuntivo ammonta a € 39.488,41 (già doc. 3), oltre interessi al tasso dell'11,625% - e comunque nei limiti del tasso soglia fissato per legge – dal 15.01.2022 al saldo.
Il debitore e datore di ipoteca, sig. , risulta deceduto in Udine (UD) il Persona_1
22.07.2013.
3 A seguito di tale decesso, ED CA S.p.A., altro creditore del de cuius, ha depositato avanti il Tribunale di Udine ricorso per la nomina del curatore dell'eredità
del sig. e incardinato la procedura RG 2103/2015 (volontaria Per_2 Persona_1
giurisdizione).
Con provvedimento del 20.07.2015, il Tribunale di Udine ha dichiarato aperta l'eredità
giacente relativa al sig. e nominato quale curatore dell'eredità giacente Persona_1
l'avv. Daniela Moreale (già doc. 4), successivamente sostituita con l'avv. Michele Picco
(già doc. 5).
(oggi ha dunque notificato in data Controparte_4 Parte_1
25.07.2016 l'atto di precetto all'avv. Michele Picco, quale Curatore dell'eredità giacente del sig. (già doc. 6). Persona_1
In seguito, il curatore dell'eredità giacente ha rilevato l'esistenza di una scrittura privata del 03.05.2014, con la quale il sig. , figlio del sig. (e RT Persona_1
dunque chiamato alla sua eredità), ha concesso in comodato a terzi uno degli immobili siti in San Pietro al Natisone in proprietà del de cuius (già docc. 7-8).
La sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata è stata in seguito disconosciuta dal sig. , che ha presentato denuncia querela in data 11.07.2017 (già doc. RT
9). In conseguenza di tale denuncia, è stato avviato avanti il Tribunale di Udine il procedimento penale n. 7577/2017 nei confronti dell'occupante dell'immobile sito in
San Pietro al Natisone, sig. . Controparte_2
Con sentenza dell'11.09.2020 (già doc. 10), il sig. è stato assolto Controparte_2
dalle accuse contro di lui formulate. Tale sentenza di assoluzione non è stata successivamente impugnata ed è dunque passata in giudicato.
Considerato che non era stato provato il falso in ordine alla scrittura privata del
03.05.2014, il curatore dell'eredità giacente ha chiesto la chiusura della procedura di
4 eredità giacente per intervenuta accettazione tacita dell'eredità del sig. CP_5
da parte del chiamato (già doc. 11). RT
Con provvedimento del 18.01.2021, il GOT ha dichiarato chiusa la procedura,
considerato “che in mancanza di prova in ordine all'ipotesi di falsificazione della sottoscrizione in calce alla scrittura privata dd. 3.5.2014, la procedura può essere definita con devoluzione del compendio all'erede ” (già doc. 12). RT
In data 23.03.2023 veniva notificato al GN ricorso ex art.702 bis cpc RT
e pedissequo decreto di fissazione udienza dd. 05.01.2023 con il quale la ricorrente chiedeva “piaccia all'Ill.mo Tribunale , ritenuti sussistenti i presupposti di cui
all'art.702 ter cpc e per tutti i motivi superiormente esposti da intendersi qui
integralmente richiamati, accertare e dichiarare che (C.F. RT
, nato il [...] a [...] e residente a C.F._1
Mortegliano (UD) in via Gonars n.6, è divenuto erede del de cuius (C.F. Persona_1
, deceduto in Udine (UD) il 22.07.2013, avendo accettato C.F._2
tacitamente ai sensi dell'art.476 c.c. l'eredità di quest'ultimo. Con conseguente ordine
del Conservatore di trascrivere il provvedimento.Con vittoria di spese, competenze ed
onorari di causa.”
Con atto dd. 21.07.2023 si costituiva in giudizio il GN chiedendo il RT
rigetto della domanda attorea.
Comparse le parti all'udienza del 23.05.2023, il Giudice, rilevata la non pronta soluzione della causa, disponeva il mutamento del rito e la concessione dei termini di cui all'art.183 VI co cpc (pre TA) .
Depositate le rispettive memorie, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
12.10.2023, il Giudice disponeva l'espletamento di CTU grafologica nominando quale perito la dott.ssa Persona_3
5 A seguito del deposito della perizia da parte della consulente, all'udienza del
18.04.2024 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.09.2024, sostituita su istanza di parte dal deposito di note scritte all'esito delle quali la causa veniva trattenuta in decisione.
II)Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di quale cessionaria del credito dedotto in giudizio. Parte_1
A tal proposito pare opportuno rilevare che la difesa attorea ha prodotto in giudizio la dichiarazione di cessione rilasciata dalla banca cedente (doc. n. 14) con cui è stata attestata l'avvenuta cessione del credito oggetto del giudizio. Del resto un tanto trova conferma nell'elenco dei crediti ceduti allegato alla dichiarazione.
A non diversa conclusione si può giungere in merito al contestato difetto di poteri in capo al dott. e relativo alla sottoscrizione della procura ex art. 182 cpc in favore Per_4
dell'avv. Grilletta Francesco.
Ritiene lo scrivente che l'indicazione dei poteri attributi al dott. con la procura in Per_4
atti sia assolutamente chiara nell'individuazione degli stessi rimandando all'elenco completo e precisamente ai n. 8,3, 8.6 e 8.11, tra cui al punto 8.10 il potere di
“Nominare e revocare avvocati e consulenti legali (…) per le attività di recupero dei
crediti.”
Accedere all'interpretazione delineata dalla difesa del convenuto priverebbe di ogni significato l'indicazione numerica innanzi riportata, escludendo tutti i poteri riconosciuti al n.8.
III)Nel merito, invece, la difesa del convenuto appare fondata.
Occorre affrontare una questione che si appalesa assorbente rispetto ad ogni altra e che afferisce alla rilevanza probatoria della perizia grafologica,
All'esito del giudizio è emerso un profilo problematico che attiene alla valenza
6 probatoria di detto accertamento e che non appare superabile. E' circostanza non contestata e risultante per tabulas il fatto che detto accertamento è stato svolto su una copia fotostatica del documento e che in questo giudizio non è stato prodotto il relativo originale. La giurisprudenza di legittimità ha precisato in più occasioni che è onere della parte che intende avvalersi del documento disconosciuto e che ha chiesto la verificazione produrre l'originale del documento medesimo ai fini del relativo accertamento grafologico in quanto una perizia calligrafica svolta su una mera fotocopia non può considerarsi attendibile (cfr. tra le tante Cass. Civ. n. 1903 del 27/01/2009;
Cass. Civ. n. 9202 del 14/05/2004), ferma restando la possibilità della parte interessata di fornire la prova del contenuto del documento con i mezzi ordinari nei limiti della loro ammissibilità come anche di recente ricordato dalla Suprema Corte: “In caso di
disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in
copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova
documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di
ottenerne la verificazione;
altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la
prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.” (cfr. Cass. Civ. n. 7267
del 27/03/2014).
Va osservato, peraltro, che al di là della sussistenza in generale del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra riportato, nel caso concreto analizzato il consulente incaricato della perizia di cui si tratta aveva evidenziato esplicitamente i limiti dell'accertamento richiesto dovuti proprio al fatto che lo stesso si poteva svolgere unicamente su una fotocopia del documento contestato evidenziando che “Nel nostro
caso NON abbiamo a disposizione il documento in verifica da originale ma soltanto da
immagine inviata con scansione di relativa qualità . NON potremo dunque procedere
all'analisi fisica del documento e tanto meno all'analisi della quantità/qualità pressoria
7 e delle caratteristiche del tratto all'interno del tracciato grafico. Riteniamo pertanto
che il nostro giudizio finale non potrà graduarsi nei termini di certezza tecnica ma sarà
espresso a partire dalla probabilità attributiva mancando la possibilità di completare
l'analisi nelle dimensioni di cui sopra. (…)Riteniamo dunque di poter esprimere con
giudizio di probabilità che la verificanda Q1(All.7) presente nel Doc.7 di parte attrice
appartiene alla mano del sig. e che la verificanda Q2 (All.7)non RT
appartiene alla stessa mano”.
In sostanza, le stesse considerazioni del C.T.U. pongono l'accento sull'inattendibilità
dell'accertamento che, alla luce delle limitazioni evidenziate, comunque non può
considerarsi idoneo a raggiungere quel grado di probabilità, di riferibilità della scrittura alla parte cui è attribuit,a idoneo all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'opposta.
Ciò posto, correttamente la difesa del convenuto ha rilevato che la C.T.U. grafologica non può ritenersi l'unica attività cognitiva del giudice ai fini del compimento della verificazione, potendo la parte interessata fornire la prova del contenuto del documento con i mezzi ordinari previsti dal codice di rito, nei limiti della loro ammissibilità.
Orbene, l'attrice non ha formulato altre e diverse istanze istruttorie, volte a provare la conclusione del contratto di comodato oggetto della ctu grafologica e da cui sarebbe derivata, in tesi attorea, l'accettazione tacita dell'eredità da parte del convenuto.
Per quanto sopra la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Medesima sorte seguono le spese di ctu, già liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 4436/2022 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione
8 disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. pone gli oneri di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice salva la solidarietà verso il c.t.u.
Così deciso in Udine, il 07/01/2025.
Il Giudice
(dr.ssa Francesca Clocchiatti)
9