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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 947/2023 R.G., promossa da:
, C.F. , in persona del legale rappresentante, con sede Castel TR P.IVA_1
San Giorgio (SA), Via Tenente Bruno Lombardi n. 96/a, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Rapolla, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Santa Maria a Cappella Vecchi n. 3;
ATTRICE OPPONENTE contro
, C.F. , in persona del legale rappresentante, con sede in Gubbio, CP_2 P.IVA_2
Via della Vittorina n. 60, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Cicetti, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 87/2023, elettivamente domiciliato in Gubbio, Via della Vittorina
n. 60;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il TR
decreto ingiuntivo n. 87/2023 emesso dal Tribunale di Perugia in data 15 gennaio 2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 23.236,73 oltre interessi e spese.
La parte opponente concludeva in via preliminare perché venisse accolta l'eccezione di incompetenza per territorio dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di Nocera Inferiore. Sempre in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per omessa negoziazione assistita, oltre a chiedere il respingimento della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito chiedeva, in accoglimento della opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In merito alla eccezione di incompetenza territoriale l'opponente deduceva che a norma dell'art. 19 cpc quando convenuta è una persona giuridica, competente è il giudice del luogo dove ha la sede. Ritiene pertanto che competente territorialmente è il Tribunale di Nocera Inferiore, essendo il luogo dove è la sede della opponente.
Ritiene che l'intestato Tribunale non sia competente neppure ai sensi dell'art. 20 cpc alla luce della sentenza a Sezioni Unite n. 178989 del 13 settembre 2016 che ha stabilito che la competenza per territorio è del giudice del domicilio del creditore solo per le obbligazioni liquide. Evidenzia che nel caso di specie un contratto non esiste, non essendo stato sottoscritto il contratto dall'amministratore.
Evidenzia che non essendo stata fatta alcuna fornitura in favore della opponente non sussistono i requisiti di liquidità.
Ritiene quindi che ai sensi dell'art. 1182 quarto comma cc l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del debitore, con conseguente incompetenza dell'intestato Tribunale.
Ritiene poi che la domanda sia improcedibile non essendo stato esperito il procedimento di negoziazione assistita.
Nel merito la parte opponente rileva che il credito non sia sussistente, avendo corrisposto tutto quanto dovuto alla parte opposta.
Ritiene che le prestazioni di cui alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo non sono mai state fornite alla parte opponente. Riferisce di non avere mai ricevuto le fatture, né la prestazione, né la fornitura relativa alle fatture. Rileva che la parte opposta nulla ha evidenziato in merito al contratto tra le parti intercorso, limitandosi a depositare le fatture di cui assume il mancato pagamento. Ritiene, pertanto, infondata la pretesa creditoria avversaria.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la parte opposta, la quale concludeva in via preliminare per il rigetto della eccezione di incompetenza per territorio e per il rigetto di tutte le eccezioni preliminari essendo infondate. Nel merito chiedeva il rigetto della opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In merito alla eccezione di incompetenza per territorio evidenzia che l'oggetto del giudizio riguarda l'adempimento di una obbligazione pecuniaria con applicazione dell'art. 20 cpc che prevede che è competente il giudice del luogo dove deve essere eseguita l'obbligazione. Ritiene che avendo l'opposta richiesto la condanna al pagamento di una somma di denaro liquida ed esigibile la competenza per territorio spetta al giudice del domicilio del creditore ex art. 1182 terzo comma cc, senza che rilevi l'eventuale contestazione circa l'esistenza o l'ammontare del debito. Ritiene quindi che sia competente territorialmente il Tribunale di Perugia.
Ritiene infondata anche l'eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 3 primo comma D.L.
132/2014 in quanto l'obbligatorietà della negoziazione assistita non si applica nei procedimenti di ingiunzione compreso il giudizio di opposizione. Nel merito ritiene che le fatture poste a base del decreto ingiuntivo siano state tutte inviate sussistendo dal 2019 l'obbligo della fatturazione elettronica e che la loro emissione risulta dalla copia autentica dei registri contabili depositati in atti. Riferisce di avere prodotto anche tutti i documenti di trasporto e le bolle accompagnatorie della merce venduta. Riferisce che tutte le forniture di calcestruzzo sono state effettuate e consegnate presso il cantiere della sito in Offida. CP_1
Deduce inoltre che il legale rappresentante della parte opponente acquistava il calcestruzzo presso gli impianti della azienda opposta di Martinsicuro e di Grottammare mediante trattativa con il responsabile commerciale degli impianti, , dipendente della società opposta. Controparte_3
Evidenzia che le condizioni di acquisto erano state comunicate dalla opposta alla opponente con offerta del 6 dicembre 2021 ed il calcestruzzo veniva consegnato presso la sede di Offida per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione edilizia commissionati da di cui al Controparte_4
permesso di costruire 25/2021 rilasciato dal Comune di Offida il 17 novembre 2021. Ritiene quindi che la vendita di calcestruzzo si sia validamente conclusa tra le parti con l'adempimento della obbligazione da parte dell'opposta, Ritiene che l'unico inadempimento sia quello della opponente che non ha provveduto al pagamento
Ritiene infine sussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione.
All'udienza del 6 settembre 2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto co cpc e la causa veniva rinviata per la discussione sulle richieste istruttorie all'udienza del 17 gennaio 2024.
Con provvedimento del 26 marzo 2024 venivano ammesse le prove richieste e veniva fissata per il loro espletamento all'udienza del 10 luglio 2024.
Espletata tutta l'attività istruttoria all'udienza del 9 ottobre 2024 venivano precisate le conclusioni a trattazione scritta e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Innanzitutto, va rilevato che l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla convenuta non
è fondata. Ed invero tutte le volte in cui il venditore agisce per ottenere l'adempimento di una obbligazione di pagamento per la fornitura di merce consegnata, la competenza va individuata secondo quanto stabilito dall'art. 1498 terzo comma cc ossia al domicilio del venditore. Pertanto, competente a decidere la presente causa è l'intestato Tribunale.
Anche l'eccezione di improcedibilità della domanda deve essere rigettata atteso che ex art. 3 primo comma D.L. 132/2014 la negoziazione assistita, nel caso di specie, non è obbligatoria. Nel merito va ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione.
Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito.
Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere. Posto ciò va analizzata l'eccezione di prescrizione presuntiva formulata dall'opponente.
Dalla documentazione in atti non risulta che le fatture poste a base del decreto non siano state ricevute dalla parte opponente. Quelle versate nel fascicolo sono fatture elettroniche regolarmente emesse ed inviate alla parte opponente nell'area riservata alla Agenzia delle Entrate. D'altra parte, la loro emissione risulta anche dalla copia autentica dei registri contabili depositati in atti.
A suffragio della domanda la parte opposta ha anche depositato i documenti di trasporto e le bolle di consegna della merce venduta debitamente sottoscritta e dalle quali risulta che la merce venduta è stata tutta consegnata, oltre alla circostanza che le condizioni di acquisto erano state comunicate dalla opposta alla opponente con offerta del 6 dicembre 2021. Documentazione questa che non risulta disconosciuta dalla parte opponente e che, pertanto, come tale costituisce piena prova delle ragioni creditorie della parte opposta.
In tale contesto può affermarsi che la parte opponente non ha fornito elementi di prova che possano indurre a ritenere il contrario avendo affermato genericamente di avere provveduto a corrispondere quanto dovuto, senza però fornire elementi a fondamento di dette asserzioni.
Tenuto conto di quanto osservato, le prove documentali in atti consentono di ritenere che il decreto ingiuntivo n. 87/2023 emesso dal Tribunale di Perugia in data 15 gennaio 2023, con il quale le veniva ingiunto alla opponente il pagamento della somma di € 23.236,73 oltre interessi e spese., debba essere confermato.
Conseguentemente l'opponente, in persona del legale rappresentante, deve TR
essere condannata al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante, CP_2 della somma di € 23.236,73. A detto importo debbono essere aggiunti gli interessi dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo. Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022, entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante, tenuto conto TR dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 947/2023, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio essendo competente il Tribunale di
Perugia;
- rigetta l'eccezione di improcedibilità;
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 87/2023 emesso in data 15 gennaio 2023 dal Tribunale di
Perugia;
- condanna conseguentemente in persona del legale rappresentante, al TR pagamento in favore di in persona del legale rappresentante, della somma di € CP_2
23.236,73, oltre gli interessi dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di TR
, in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in complessivi CP_2
€ 3.397,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 16 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 947/2023 R.G., promossa da:
, C.F. , in persona del legale rappresentante, con sede Castel TR P.IVA_1
San Giorgio (SA), Via Tenente Bruno Lombardi n. 96/a, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Rapolla, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Santa Maria a Cappella Vecchi n. 3;
ATTRICE OPPONENTE contro
, C.F. , in persona del legale rappresentante, con sede in Gubbio, CP_2 P.IVA_2
Via della Vittorina n. 60, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Cicetti, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 87/2023, elettivamente domiciliato in Gubbio, Via della Vittorina
n. 60;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il TR
decreto ingiuntivo n. 87/2023 emesso dal Tribunale di Perugia in data 15 gennaio 2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 23.236,73 oltre interessi e spese.
La parte opponente concludeva in via preliminare perché venisse accolta l'eccezione di incompetenza per territorio dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di Nocera Inferiore. Sempre in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per omessa negoziazione assistita, oltre a chiedere il respingimento della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito chiedeva, in accoglimento della opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In merito alla eccezione di incompetenza territoriale l'opponente deduceva che a norma dell'art. 19 cpc quando convenuta è una persona giuridica, competente è il giudice del luogo dove ha la sede. Ritiene pertanto che competente territorialmente è il Tribunale di Nocera Inferiore, essendo il luogo dove è la sede della opponente.
Ritiene che l'intestato Tribunale non sia competente neppure ai sensi dell'art. 20 cpc alla luce della sentenza a Sezioni Unite n. 178989 del 13 settembre 2016 che ha stabilito che la competenza per territorio è del giudice del domicilio del creditore solo per le obbligazioni liquide. Evidenzia che nel caso di specie un contratto non esiste, non essendo stato sottoscritto il contratto dall'amministratore.
Evidenzia che non essendo stata fatta alcuna fornitura in favore della opponente non sussistono i requisiti di liquidità.
Ritiene quindi che ai sensi dell'art. 1182 quarto comma cc l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del debitore, con conseguente incompetenza dell'intestato Tribunale.
Ritiene poi che la domanda sia improcedibile non essendo stato esperito il procedimento di negoziazione assistita.
Nel merito la parte opponente rileva che il credito non sia sussistente, avendo corrisposto tutto quanto dovuto alla parte opposta.
Ritiene che le prestazioni di cui alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo non sono mai state fornite alla parte opponente. Riferisce di non avere mai ricevuto le fatture, né la prestazione, né la fornitura relativa alle fatture. Rileva che la parte opposta nulla ha evidenziato in merito al contratto tra le parti intercorso, limitandosi a depositare le fatture di cui assume il mancato pagamento. Ritiene, pertanto, infondata la pretesa creditoria avversaria.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la parte opposta, la quale concludeva in via preliminare per il rigetto della eccezione di incompetenza per territorio e per il rigetto di tutte le eccezioni preliminari essendo infondate. Nel merito chiedeva il rigetto della opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In merito alla eccezione di incompetenza per territorio evidenzia che l'oggetto del giudizio riguarda l'adempimento di una obbligazione pecuniaria con applicazione dell'art. 20 cpc che prevede che è competente il giudice del luogo dove deve essere eseguita l'obbligazione. Ritiene che avendo l'opposta richiesto la condanna al pagamento di una somma di denaro liquida ed esigibile la competenza per territorio spetta al giudice del domicilio del creditore ex art. 1182 terzo comma cc, senza che rilevi l'eventuale contestazione circa l'esistenza o l'ammontare del debito. Ritiene quindi che sia competente territorialmente il Tribunale di Perugia.
Ritiene infondata anche l'eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 3 primo comma D.L.
132/2014 in quanto l'obbligatorietà della negoziazione assistita non si applica nei procedimenti di ingiunzione compreso il giudizio di opposizione. Nel merito ritiene che le fatture poste a base del decreto ingiuntivo siano state tutte inviate sussistendo dal 2019 l'obbligo della fatturazione elettronica e che la loro emissione risulta dalla copia autentica dei registri contabili depositati in atti. Riferisce di avere prodotto anche tutti i documenti di trasporto e le bolle accompagnatorie della merce venduta. Riferisce che tutte le forniture di calcestruzzo sono state effettuate e consegnate presso il cantiere della sito in Offida. CP_1
Deduce inoltre che il legale rappresentante della parte opponente acquistava il calcestruzzo presso gli impianti della azienda opposta di Martinsicuro e di Grottammare mediante trattativa con il responsabile commerciale degli impianti, , dipendente della società opposta. Controparte_3
Evidenzia che le condizioni di acquisto erano state comunicate dalla opposta alla opponente con offerta del 6 dicembre 2021 ed il calcestruzzo veniva consegnato presso la sede di Offida per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione edilizia commissionati da di cui al Controparte_4
permesso di costruire 25/2021 rilasciato dal Comune di Offida il 17 novembre 2021. Ritiene quindi che la vendita di calcestruzzo si sia validamente conclusa tra le parti con l'adempimento della obbligazione da parte dell'opposta, Ritiene che l'unico inadempimento sia quello della opponente che non ha provveduto al pagamento
Ritiene infine sussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione.
All'udienza del 6 settembre 2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto co cpc e la causa veniva rinviata per la discussione sulle richieste istruttorie all'udienza del 17 gennaio 2024.
Con provvedimento del 26 marzo 2024 venivano ammesse le prove richieste e veniva fissata per il loro espletamento all'udienza del 10 luglio 2024.
Espletata tutta l'attività istruttoria all'udienza del 9 ottobre 2024 venivano precisate le conclusioni a trattazione scritta e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Innanzitutto, va rilevato che l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla convenuta non
è fondata. Ed invero tutte le volte in cui il venditore agisce per ottenere l'adempimento di una obbligazione di pagamento per la fornitura di merce consegnata, la competenza va individuata secondo quanto stabilito dall'art. 1498 terzo comma cc ossia al domicilio del venditore. Pertanto, competente a decidere la presente causa è l'intestato Tribunale.
Anche l'eccezione di improcedibilità della domanda deve essere rigettata atteso che ex art. 3 primo comma D.L. 132/2014 la negoziazione assistita, nel caso di specie, non è obbligatoria. Nel merito va ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione.
Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito.
Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere. Posto ciò va analizzata l'eccezione di prescrizione presuntiva formulata dall'opponente.
Dalla documentazione in atti non risulta che le fatture poste a base del decreto non siano state ricevute dalla parte opponente. Quelle versate nel fascicolo sono fatture elettroniche regolarmente emesse ed inviate alla parte opponente nell'area riservata alla Agenzia delle Entrate. D'altra parte, la loro emissione risulta anche dalla copia autentica dei registri contabili depositati in atti.
A suffragio della domanda la parte opposta ha anche depositato i documenti di trasporto e le bolle di consegna della merce venduta debitamente sottoscritta e dalle quali risulta che la merce venduta è stata tutta consegnata, oltre alla circostanza che le condizioni di acquisto erano state comunicate dalla opposta alla opponente con offerta del 6 dicembre 2021. Documentazione questa che non risulta disconosciuta dalla parte opponente e che, pertanto, come tale costituisce piena prova delle ragioni creditorie della parte opposta.
In tale contesto può affermarsi che la parte opponente non ha fornito elementi di prova che possano indurre a ritenere il contrario avendo affermato genericamente di avere provveduto a corrispondere quanto dovuto, senza però fornire elementi a fondamento di dette asserzioni.
Tenuto conto di quanto osservato, le prove documentali in atti consentono di ritenere che il decreto ingiuntivo n. 87/2023 emesso dal Tribunale di Perugia in data 15 gennaio 2023, con il quale le veniva ingiunto alla opponente il pagamento della somma di € 23.236,73 oltre interessi e spese., debba essere confermato.
Conseguentemente l'opponente, in persona del legale rappresentante, deve TR
essere condannata al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante, CP_2 della somma di € 23.236,73. A detto importo debbono essere aggiunti gli interessi dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo. Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022, entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante, tenuto conto TR dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 947/2023, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio essendo competente il Tribunale di
Perugia;
- rigetta l'eccezione di improcedibilità;
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 87/2023 emesso in data 15 gennaio 2023 dal Tribunale di
Perugia;
- condanna conseguentemente in persona del legale rappresentante, al TR pagamento in favore di in persona del legale rappresentante, della somma di € CP_2
23.236,73, oltre gli interessi dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di TR
, in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in complessivi CP_2
€ 3.397,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 16 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)