Accoglimento
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/11/2025, n. 9223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9223 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09223/2025REG.PROV.COLL.
N. 06193/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6193 del 2025, proposto da:
LE IT, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Comune di Castel San Giorgio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Chirico, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
nei confronti
SS AM, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione settima, n. 4437 del 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Castel San Giorgio;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere RA RZ;
Udito, nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, l’avvocato Alfonso Esposito;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza di questa sezione n. 4437 in data 22 maggio 2025, con cui è stato ordinato al comune di castel San Giorgio di provvedere sull’istanza dell’appellante mediante adozione di un provvedimento espresso con cui accerta l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 416 del 2020 ai fini e per gli effetti stabiliti direttamente dalla legge.
In corso di causa la parte ricorrente ha depositato il provvedimento del comune con cui è stata disposta l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile già in proprietà del controinteressato, colpito da ordinanza di demolizione.
Con memoria depositata in data 24 ottobre 2010, facendo presente che il provvedimento di acquisizione è in parte oscurato e, quindi, non ne sarebbe certa la riconducibilità alla fattispecie in esame, ha chiesto comunque l’adozione della pronuncia di ottemperanza, insistendo per la liquidazione delle spese di lite.
Successivamente, in data 29 ottobre 2025 ha depositato il provvedimento in versione integrale.
Il comune di Castel San Giorgio si è costituito depositando memoria, in data 8 novembre 2025, con cui ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile o improcedibile, avendo l’amministrazione dato ottemperanza alla sentenza. Ha chiesto, altresì. la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Alla camera di consiglio dell’11 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Dalla documentazione versata in atti risulta da entrambe le parti che il comune ha ottemperato alla sentenza n. 4437 del 22 maggio 2025, pertanto va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese si rileva quanto segue.
La sentenza da ottemperare, nella quale peraltro non era stato assegnato un termine per provvedere, è stata notificata il 17 giugno 2025.
Il ricorso per l’ottemperanza è stato notificato il 23 luglio 2025, dopo circa un mese dalla notifica della sentenza.
A seguire il comune ha adottato la preliminare determinazione n. 874 del 30 luglio 2025, di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 416 del 22 dicembre 2020 con contestuale applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis d.P.R. n. 380 del 2001.
Infine ha adottato il provvedimento di acquisizione il 29 agosto 2025, ossia dopo 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza e dopo due mesi dalla notifica della stessa.
Osserva il Collegio che, sebbene l’ottemperanza sia avvenuta dopo la proposizione del ricorso, tuttavia la tempistica degli atti denota da una parte la mancata assegnazione di un termine dilatorio adeguato (ai tempi dell’amministrazione pubblica) fra la notifica della sentenza da ottemperare e la notifica del ricorso per l’ottemperanza e, dall’altra, la proattività dell’amministrazione, che ha provveduto all’acquisizione del bene piuttosto celermente, ossia dopo soli due mesi dalla notifica della sentenza, nell’ambito dei quali ricadeva anche il periodo feriale estivo.
Va ricordato, in proposito, che proprio in ragione dei tempi dell’amministrazione, che sono di norma più lunghi di quelli di un privato cittadino, il giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo comportante l'obbligo di pagamento di somme di danaro non può essere proposto se non è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, d.l. n. 669 del 1996 (cfr. Cons. Stato, sez. II, 7 giugno 2023, n. 5597).
Sebbene per fattispecie quali quella per cui è causa non è stabilito ex lege un termine dilatorio come, invece, per il pagamento di somme di denaro, va tuttavia osservato che il termine di circa trenta giorni che la parte ricorrente ha lasciato intercorrere fra la notifica della sentenza e la notifica del ricorso per l’ottemperanza risulta non compatibile con gli adempimenti che l’amministrazione è tenuta a porre in essere per addivenire all’ottemperanza della statuizione giurisdizionale.
In ragione di quanto sopra il Collegio ritiene che le spese del presente giudizio debbano essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
RA RZ, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA RZ | Marco RI |
IL SEGRETARIO