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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/11/2024, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. 2393/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Jenny Verduci,
e
, C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Chiara Canepa;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 15.10.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 6.5.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia dello scioglimento del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
1 rilevato che all'udienza del 15.10.2024 i ricorrenti hanno precisato le condizioni concordate, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata con ordinanza del 26.7.2024;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi (dalla cui unione sono nati a Genova i figli e , rispettivamente il Per_1 Per_2
11.5.2004 e il 23.3.2006) hanno contratto matrimonio civile a Casella (GE) il 10.7.2004, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 20.2.2018, omologata da questo Tribunale il 8.3.2018;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
contratto a Casella (GE) il 10.7.2004;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
2 “i figli e , entrambi ormai maggiorenni ma non autosufficienti Per_1 Per_2
economicamente, tuttora convivono con la madre;
il padre sta frequentando i figli, accordandosi direttamente con gli stessi compatibilmente con i rispettivi impegni, e previa comunicazione alla madre;
le parti concordano che il predetto assetto di convivenza e frequentazione dei figli rimarrà inalterato anche per il futuro ferma la volontà dei figli medesimi;
- il signor erserà ogni mese alla signora un importo a titolo di contributo Parte_1 CP_1
al mantenimento ordinario dei figli, rivalutabile annualmente secondo la variazione degli indici
ISTAT, fino a quando gli stessi non raggiungeranno l'indipendenza economica, pari ad euro
300,00 mensili (150,00 euro a figlio); laddove i figli dovessero trovare occupazione stabile ciò dovrà essere tempestivamente comunicato al padre;
- le spese straordinarie saranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori secondo il Protocollo del Tribunale di Genova, considerando spese straordinarie da dividere al 50% anche le spese per eventuali ripetizioni nelle materie in cui i figli dovessero avere insufficienze;
le spese per eventuali vacanze fuori Genova con un esborso non superiore a euro 500,00; le ricariche telefoniche dei cellulari;
gli abbonamenti dei mezzi pubblici;
- l'assegno unico (o misura equipollente) sarà percepito interamente per entrambi i figli dalla signora Il signor rovvederà a consegnare e sottoscrivere l'eventuale CP_1 Parte_1
documentazione necessaria a tal fine”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 3, parte I, anno 2004) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18.10.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Jenny Verduci,
e
, C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Chiara Canepa;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 15.10.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 6.5.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia dello scioglimento del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
1 rilevato che all'udienza del 15.10.2024 i ricorrenti hanno precisato le condizioni concordate, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata con ordinanza del 26.7.2024;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi (dalla cui unione sono nati a Genova i figli e , rispettivamente il Per_1 Per_2
11.5.2004 e il 23.3.2006) hanno contratto matrimonio civile a Casella (GE) il 10.7.2004, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 20.2.2018, omologata da questo Tribunale il 8.3.2018;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
contratto a Casella (GE) il 10.7.2004;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
2 “i figli e , entrambi ormai maggiorenni ma non autosufficienti Per_1 Per_2
economicamente, tuttora convivono con la madre;
il padre sta frequentando i figli, accordandosi direttamente con gli stessi compatibilmente con i rispettivi impegni, e previa comunicazione alla madre;
le parti concordano che il predetto assetto di convivenza e frequentazione dei figli rimarrà inalterato anche per il futuro ferma la volontà dei figli medesimi;
- il signor erserà ogni mese alla signora un importo a titolo di contributo Parte_1 CP_1
al mantenimento ordinario dei figli, rivalutabile annualmente secondo la variazione degli indici
ISTAT, fino a quando gli stessi non raggiungeranno l'indipendenza economica, pari ad euro
300,00 mensili (150,00 euro a figlio); laddove i figli dovessero trovare occupazione stabile ciò dovrà essere tempestivamente comunicato al padre;
- le spese straordinarie saranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori secondo il Protocollo del Tribunale di Genova, considerando spese straordinarie da dividere al 50% anche le spese per eventuali ripetizioni nelle materie in cui i figli dovessero avere insufficienze;
le spese per eventuali vacanze fuori Genova con un esborso non superiore a euro 500,00; le ricariche telefoniche dei cellulari;
gli abbonamenti dei mezzi pubblici;
- l'assegno unico (o misura equipollente) sarà percepito interamente per entrambi i figli dalla signora Il signor rovvederà a consegnare e sottoscrivere l'eventuale CP_1 Parte_1
documentazione necessaria a tal fine”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 3, parte I, anno 2004) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18.10.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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