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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/01/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5163/2021 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n° 5163
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: opposizione a d. i. n. 1081/2021 (R.G. 4148/2021).
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , elettivamente domiciliati in Torre Annunziata (NA) C.F._2
al Corso Umberto I n. 182, presso lo studio dell'Avv. Massimo Venditto (C.F.
) - PEC dal quale sono C.F._3 Email_1
rappresentati e difesi,
-opponenti-
E
1 P. Iva Italia C.F. ), Controparte_1 C.F._4 P.IVA_1 P.IVA_2
soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KR S.A. e per essa,
quale procuratore, (P. Iva C.F. Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_3
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) - PEC ed Andrea Ornati (C.F. C.F._5 Email_2
– PEC con studio in La Spezia (SP) C.F._6 Email_3
in Via Fontevivo n. 21/N e con domicilio eletto in La Spezia (SP) in via Paolo
Emilio Taviani n. 170,
- opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 04.10.2021, e Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
1081/2021 del 31.07.2021 (R.G. 4148/2021) emesso da Questo Tribunale, col quale gli veniva ingiunto di pagare in favore di soggetta ad attività di dire- Controparte_1
zione e coordinamento da parte di KR S.A. e per essa, quale procuratore,
[...]
la somma di euro 36.164,51 oltre interessi e spese. CP_2
Il credito azionato fondava sull'inadempimento da parte degli ingiunti del paga-
mento del contratto bancario n. 42195070 stipulato con GO UC, ceduto suc-
cessivamente a e da quest'ultima ceduta, a sua volta, ad CP_4 CP_1
In particolare, gli opponenti eccepivano:
2 - la nullità del decreto ingiuntivo. L'assoluta nullità del ricorso per decreto ingiun-
tivo, ex art. 638 c.p.c., in quanto privo dei requisiti minimi sanciti dall'art. 125
c.p.c.;
- la carenza di legittimazione attiva e l'inesistenza del credito-debito. CP_5
dichiarava che il credito era ad essa così pervenuto: cedeva, in
[...] CP_6
data 22/12/2015 (con cessione semplice) a quest'ultima, in data Controparte_7
16/01/2017, cedeva ex art. 58 TUB ad senza fornire la prova che il Controparte_1
credito vantato originariamente dalla società fosse stato ceduto a CP_6
Pertanto, il credito vantato verso i coniugi e era Controparte_7 Pt_1 Pt_2
del tutto illegittimo, nullo ed inesistente, poiché pervenuto ad senza Controparte_1
il rispetto delle norme in materia di cessione del credito;
- la violazione degli obblighi contrattuali. La cessione ex art. 58 TUB, intervenuta tra ed era inefficace per violazione degli obblighi Controparte_7 Controparte_1
contrattuali previsti nello stesso contratto di cessione pro soluto;
in particolare all'art. 5.2, pag. 6 del detto contratto (allegato al fascicolo monitorio) si leggeva:
“Il cessionario e il cedente si impegnano a effettuare, con comunicazione congiunta,
contenente duplice lettera – l'una del cedente, l'altra del cessionario – fatta a cura del cessionario e con spese a carico di esso la notifica ai debitori ceduti dell'inter-
venuta cessione dei crediti entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla conse-
gna del tracciato elettronico utilizzando un testo sostanzialmente conforme ai mo-
delli di comunicazione nei testi allegati”. Ebbene, tale comunicazione non era mai stata effettuata nei confronti dei debitori opponenti con chiara violazione degli ob-
blighi contrattuali ai quali gli stessi cessionari si erano obbligati;
- la prescrizione del credito. Il credito afferiva al presunto mancato pagamento delle rate di un contratto di finanziamento, presumibilmente, sottoscritto non più tardi del
3 2009 e che da allora, alcuna comunicazione di messa in mora, ovvero interruttiva della prescrizione era mai intervenuta, da allora ad oggi erano trascorsi più di 10
anni. A tal uopo, infatti, ricordavano che l'art. 2946 c.c, prevedeva espressamente che “i diritti di credito si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Concludevano chiedendo di: “sospendere cautelativamente, alla luce dei sopraespo-
sti motivi, l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichia-
rare la nullità del D.I. n° 1081/2021; accertare e dichiarare la carenza di legittima-
zione attiva di ovvero l'inesistenza del debito/credito; accertare e Controparte_1
dichiarare la nullità delle cessioni di credito e la carenza di legittimazione attiva di per violazione degli obblighi di legge e degli obblighi contrattuali;
Controparte_1
accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare e/o dichiarare inefficace, illegit-
timo e/o nullo il decreto ingiuntivo n 1081/2021 per indeterminatezza e/o mancanza degli elementi essenziali della domanda;
accertare e dichiarare l'inesistenza della prova del diritto di credito;
in subordine, accertare e dichiarare che si era concretiz-
zata l'estinzione del diritto alla riscossione di detto importo, per esser decaduta dal diritto alla pretesa creditoria, e/o il debito estinto per intervenuta prescrizione. Con
vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione.
In data 20.01.2022 si costituiva in persona del procuratore Controparte_1 [...]
chiedendo, in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà CP_8
dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1081/2021, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione propo-
sta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1081/2021. In via subordinata, nel me-
rito, condannare, in ogni caso, e al pagamento in Parte_1 Parte_2
4 favore di della diversa, maggiore o minore somma che sarebbe risul- Controparte_1
tata all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre iva e cpa, nonché successive occorrende.
Per l'udienza del 07.10.2024, le parti, con note di trattazione scritta, rassegnavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, dei quali chiedevano l'ac-
coglimento.
Il Tribunale riservava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
Si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5,
comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo.
Consegue la procedibilità della domanda.
Preliminarmente va analizzata la contestazione circa il difetto di legittimazione at-
tiva, sollevata dagli opponenti.
in corso di giudizio, depositava copia di tre relate di notifica relative alla CP_1
comunicazione agli opponenti delle cessioni dei crediti. Tali copie sono state spe-
cificamente contestate da parte opponente e non depositate in originale sebbene il
Tribunale avesse chiesto la loro esibizione.
In ogni caso, si rileva che la decisione della presente opposizione prescinde dalla valutazione delle relate di notifica delle cessioni.
Infatti, la prova della comunicazione della cessione del credito inviata ai debitori ceduti ha valore esclusivamente di prova della messa a conoscenza della circo-
stanza da parte dell'originaria contraente, ma non è prova dell'effettivo e valido trasferimento della posizione creditoria.
5 La notifica prevista dal primo comma dell'art. 1264 c.c. non è requisito di validità
della cessione, né elemento essenziale per poter determinare la sussistenza della legittimazione processuale in capo alla cessionaria.
Tale istituto è, infatti, previsto dalla normativa vigente a mera tutela dell'esigenza di certezza circa la liberazione del debitore dall'obbligazione stessa, come previsto dal disposto del secondo comma del citato articolo, secondo il quale il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione. Non c'è prova in atti che gli opponenti ab-
biano pagato al cedente o ai cessionari, pertanto la contestazione sulla rilevanza o meno della notifica è trascurabile in quanto non rilevante per la decisione circa la fondatezza dell'opposizione.
Altro, invece, è la prova dell'intervenuta cessione, nel caso di specie assoluta-
mente mancante.
Come è noto, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (in caso analogo, cfr. Tribunale Napoli sez. II sent. n. 8245/2022 pubb. 20.09.2022).
È pacifico in giurisprudenza il principio per il quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione di crediti in blocco, di cui all'art. 58 d.lgs n. 385/1993, ha l'onere di dimo-
strare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (tra altre, Cass.
4277/2023; n. 5857/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha, in qualche misura, limitato l'onere probatorio delle società cessionaria in blocco dei crediti bancari ritenendo che l'art. 58 d.lgs
6 385 citato, detti una disciplina derogatoria a quella ordinariamente prevista dal co-
dice civile per la cessione dei crediti in blocco (art. 1264 c.c.).
Tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione costituito da interi blocchi di crediti “individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive e soggettive, motivo per cui la norma pre-
vede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubbli-
cità” (tra altre, Cass. 10200/2021).
Recentemente, tuttavia, la giurisprudenza ha affermato che la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale è ritenuta sufficiente a dimostrare la titolarità del credito purché
dall'avviso sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della ces-
sione (cfr Cass. n. 4277/2023).
In caso contrario, spetta al cessionario provare la titolarità del credito vantato.
Di fronte alla specifica eccezione degli ingiunti, la banca avrebbe dovuto provare,
dunque, sia la regolarità della cessione intercorsa che, soprattutto, tra questa vi fosse anche il credito vantato in giudizio.
Orbene ha dedotto di essere divenuta titolare, tra altro, del credito in virtù CP_1
di vari passaggi di cessioni di crediti in blocco, precisamente: tra e CP_6 CP_4
[...
, tra ed ed ancora successivamente “conferiva a CP_4 CP_1 CP_1
procura speciale per la gestione, la riscossione ed il Parte_3
recupero dei propri crediti anomali. La società veniva Parte_3
fusa per incorporazione nella società e subentrava con soluzione di Controparte_2
continuità in tutto il patrimonio, attivo e passivo della società incorporata
[...]
ed in tutti i rapporti, attivi e passivi, azioni, diritti, obblighi Parte_3
ed impegni facenti capo a quest'ultima”.
7 Manca, tuttavia, in atti la prova che il credito vantato originariamente dalla società
sia stato ceduto a e che a sua volta sia stato succes- CP_6 Controparte_7
sivamente ceduto ad CP_1
La banca depositava estratto della Gazzetta ufficiale e il contratto di cessione tra e senza alcun riferimento specifico e puntuale che tra i crediti CP_1 CP_4
ceduti ci fosse anche quello relativo alla posizione degli opponenti il cui contratto
CP di finanziamento fu stipulato con GO UC che avrebbe ceduto a e quest'ul-
tima ad CP_1
L'estratto della lista dei crediti ceduti ad depositato nel monitorio, riporta CP_1
un numero di pratica 0325210509 - 2583984 senza alcun riferimento al contratto di finanziamento n. 42195070 originariamente ceduto da tanto che non Parte_4
è possibile per il Tribunale effettuare alcun riscontro in ordine all'inclusione del credito vantato dall'opposta tra i crediti ceduti.
La domanda degli opponenti va, pertanto, accolta ed il decreto ingiuntivo opposto,
revocato.
Le spese e competenze di lite, in virtù dei mutati orientamenti giurisprudenziali,
vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione promossa da e per le Parte_1 Parte_2
ragioni di cui in motivazione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1081/2021 del
02/08/2021 (RG n. 4148/2021) emesso da Questo Tribunale;
2) compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Torre Annunziata il 30.01.2025
8 Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
9
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n° 5163
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: opposizione a d. i. n. 1081/2021 (R.G. 4148/2021).
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , elettivamente domiciliati in Torre Annunziata (NA) C.F._2
al Corso Umberto I n. 182, presso lo studio dell'Avv. Massimo Venditto (C.F.
) - PEC dal quale sono C.F._3 Email_1
rappresentati e difesi,
-opponenti-
E
1 P. Iva Italia C.F. ), Controparte_1 C.F._4 P.IVA_1 P.IVA_2
soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KR S.A. e per essa,
quale procuratore, (P. Iva C.F. Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_3
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) - PEC ed Andrea Ornati (C.F. C.F._5 Email_2
– PEC con studio in La Spezia (SP) C.F._6 Email_3
in Via Fontevivo n. 21/N e con domicilio eletto in La Spezia (SP) in via Paolo
Emilio Taviani n. 170,
- opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 04.10.2021, e Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
1081/2021 del 31.07.2021 (R.G. 4148/2021) emesso da Questo Tribunale, col quale gli veniva ingiunto di pagare in favore di soggetta ad attività di dire- Controparte_1
zione e coordinamento da parte di KR S.A. e per essa, quale procuratore,
[...]
la somma di euro 36.164,51 oltre interessi e spese. CP_2
Il credito azionato fondava sull'inadempimento da parte degli ingiunti del paga-
mento del contratto bancario n. 42195070 stipulato con GO UC, ceduto suc-
cessivamente a e da quest'ultima ceduta, a sua volta, ad CP_4 CP_1
In particolare, gli opponenti eccepivano:
2 - la nullità del decreto ingiuntivo. L'assoluta nullità del ricorso per decreto ingiun-
tivo, ex art. 638 c.p.c., in quanto privo dei requisiti minimi sanciti dall'art. 125
c.p.c.;
- la carenza di legittimazione attiva e l'inesistenza del credito-debito. CP_5
dichiarava che il credito era ad essa così pervenuto: cedeva, in
[...] CP_6
data 22/12/2015 (con cessione semplice) a quest'ultima, in data Controparte_7
16/01/2017, cedeva ex art. 58 TUB ad senza fornire la prova che il Controparte_1
credito vantato originariamente dalla società fosse stato ceduto a CP_6
Pertanto, il credito vantato verso i coniugi e era Controparte_7 Pt_1 Pt_2
del tutto illegittimo, nullo ed inesistente, poiché pervenuto ad senza Controparte_1
il rispetto delle norme in materia di cessione del credito;
- la violazione degli obblighi contrattuali. La cessione ex art. 58 TUB, intervenuta tra ed era inefficace per violazione degli obblighi Controparte_7 Controparte_1
contrattuali previsti nello stesso contratto di cessione pro soluto;
in particolare all'art. 5.2, pag. 6 del detto contratto (allegato al fascicolo monitorio) si leggeva:
“Il cessionario e il cedente si impegnano a effettuare, con comunicazione congiunta,
contenente duplice lettera – l'una del cedente, l'altra del cessionario – fatta a cura del cessionario e con spese a carico di esso la notifica ai debitori ceduti dell'inter-
venuta cessione dei crediti entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla conse-
gna del tracciato elettronico utilizzando un testo sostanzialmente conforme ai mo-
delli di comunicazione nei testi allegati”. Ebbene, tale comunicazione non era mai stata effettuata nei confronti dei debitori opponenti con chiara violazione degli ob-
blighi contrattuali ai quali gli stessi cessionari si erano obbligati;
- la prescrizione del credito. Il credito afferiva al presunto mancato pagamento delle rate di un contratto di finanziamento, presumibilmente, sottoscritto non più tardi del
3 2009 e che da allora, alcuna comunicazione di messa in mora, ovvero interruttiva della prescrizione era mai intervenuta, da allora ad oggi erano trascorsi più di 10
anni. A tal uopo, infatti, ricordavano che l'art. 2946 c.c, prevedeva espressamente che “i diritti di credito si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Concludevano chiedendo di: “sospendere cautelativamente, alla luce dei sopraespo-
sti motivi, l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichia-
rare la nullità del D.I. n° 1081/2021; accertare e dichiarare la carenza di legittima-
zione attiva di ovvero l'inesistenza del debito/credito; accertare e Controparte_1
dichiarare la nullità delle cessioni di credito e la carenza di legittimazione attiva di per violazione degli obblighi di legge e degli obblighi contrattuali;
Controparte_1
accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare e/o dichiarare inefficace, illegit-
timo e/o nullo il decreto ingiuntivo n 1081/2021 per indeterminatezza e/o mancanza degli elementi essenziali della domanda;
accertare e dichiarare l'inesistenza della prova del diritto di credito;
in subordine, accertare e dichiarare che si era concretiz-
zata l'estinzione del diritto alla riscossione di detto importo, per esser decaduta dal diritto alla pretesa creditoria, e/o il debito estinto per intervenuta prescrizione. Con
vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione.
In data 20.01.2022 si costituiva in persona del procuratore Controparte_1 [...]
chiedendo, in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà CP_8
dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1081/2021, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione propo-
sta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1081/2021. In via subordinata, nel me-
rito, condannare, in ogni caso, e al pagamento in Parte_1 Parte_2
4 favore di della diversa, maggiore o minore somma che sarebbe risul- Controparte_1
tata all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre iva e cpa, nonché successive occorrende.
Per l'udienza del 07.10.2024, le parti, con note di trattazione scritta, rassegnavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, dei quali chiedevano l'ac-
coglimento.
Il Tribunale riservava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
Si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5,
comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo.
Consegue la procedibilità della domanda.
Preliminarmente va analizzata la contestazione circa il difetto di legittimazione at-
tiva, sollevata dagli opponenti.
in corso di giudizio, depositava copia di tre relate di notifica relative alla CP_1
comunicazione agli opponenti delle cessioni dei crediti. Tali copie sono state spe-
cificamente contestate da parte opponente e non depositate in originale sebbene il
Tribunale avesse chiesto la loro esibizione.
In ogni caso, si rileva che la decisione della presente opposizione prescinde dalla valutazione delle relate di notifica delle cessioni.
Infatti, la prova della comunicazione della cessione del credito inviata ai debitori ceduti ha valore esclusivamente di prova della messa a conoscenza della circo-
stanza da parte dell'originaria contraente, ma non è prova dell'effettivo e valido trasferimento della posizione creditoria.
5 La notifica prevista dal primo comma dell'art. 1264 c.c. non è requisito di validità
della cessione, né elemento essenziale per poter determinare la sussistenza della legittimazione processuale in capo alla cessionaria.
Tale istituto è, infatti, previsto dalla normativa vigente a mera tutela dell'esigenza di certezza circa la liberazione del debitore dall'obbligazione stessa, come previsto dal disposto del secondo comma del citato articolo, secondo il quale il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione. Non c'è prova in atti che gli opponenti ab-
biano pagato al cedente o ai cessionari, pertanto la contestazione sulla rilevanza o meno della notifica è trascurabile in quanto non rilevante per la decisione circa la fondatezza dell'opposizione.
Altro, invece, è la prova dell'intervenuta cessione, nel caso di specie assoluta-
mente mancante.
Come è noto, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (in caso analogo, cfr. Tribunale Napoli sez. II sent. n. 8245/2022 pubb. 20.09.2022).
È pacifico in giurisprudenza il principio per il quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione di crediti in blocco, di cui all'art. 58 d.lgs n. 385/1993, ha l'onere di dimo-
strare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (tra altre, Cass.
4277/2023; n. 5857/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha, in qualche misura, limitato l'onere probatorio delle società cessionaria in blocco dei crediti bancari ritenendo che l'art. 58 d.lgs
6 385 citato, detti una disciplina derogatoria a quella ordinariamente prevista dal co-
dice civile per la cessione dei crediti in blocco (art. 1264 c.c.).
Tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione costituito da interi blocchi di crediti “individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive e soggettive, motivo per cui la norma pre-
vede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubbli-
cità” (tra altre, Cass. 10200/2021).
Recentemente, tuttavia, la giurisprudenza ha affermato che la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale è ritenuta sufficiente a dimostrare la titolarità del credito purché
dall'avviso sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della ces-
sione (cfr Cass. n. 4277/2023).
In caso contrario, spetta al cessionario provare la titolarità del credito vantato.
Di fronte alla specifica eccezione degli ingiunti, la banca avrebbe dovuto provare,
dunque, sia la regolarità della cessione intercorsa che, soprattutto, tra questa vi fosse anche il credito vantato in giudizio.
Orbene ha dedotto di essere divenuta titolare, tra altro, del credito in virtù CP_1
di vari passaggi di cessioni di crediti in blocco, precisamente: tra e CP_6 CP_4
[...
, tra ed ed ancora successivamente “conferiva a CP_4 CP_1 CP_1
procura speciale per la gestione, la riscossione ed il Parte_3
recupero dei propri crediti anomali. La società veniva Parte_3
fusa per incorporazione nella società e subentrava con soluzione di Controparte_2
continuità in tutto il patrimonio, attivo e passivo della società incorporata
[...]
ed in tutti i rapporti, attivi e passivi, azioni, diritti, obblighi Parte_3
ed impegni facenti capo a quest'ultima”.
7 Manca, tuttavia, in atti la prova che il credito vantato originariamente dalla società
sia stato ceduto a e che a sua volta sia stato succes- CP_6 Controparte_7
sivamente ceduto ad CP_1
La banca depositava estratto della Gazzetta ufficiale e il contratto di cessione tra e senza alcun riferimento specifico e puntuale che tra i crediti CP_1 CP_4
ceduti ci fosse anche quello relativo alla posizione degli opponenti il cui contratto
CP di finanziamento fu stipulato con GO UC che avrebbe ceduto a e quest'ul-
tima ad CP_1
L'estratto della lista dei crediti ceduti ad depositato nel monitorio, riporta CP_1
un numero di pratica 0325210509 - 2583984 senza alcun riferimento al contratto di finanziamento n. 42195070 originariamente ceduto da tanto che non Parte_4
è possibile per il Tribunale effettuare alcun riscontro in ordine all'inclusione del credito vantato dall'opposta tra i crediti ceduti.
La domanda degli opponenti va, pertanto, accolta ed il decreto ingiuntivo opposto,
revocato.
Le spese e competenze di lite, in virtù dei mutati orientamenti giurisprudenziali,
vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione promossa da e per le Parte_1 Parte_2
ragioni di cui in motivazione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1081/2021 del
02/08/2021 (RG n. 4148/2021) emesso da Questo Tribunale;
2) compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Torre Annunziata il 30.01.2025
8 Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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