Art. 27.
Contributi alle attivita' e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva
1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:
a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;
b) promuovere le attivita' di internazionalizzazione del settore;
c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;
e) promuovere le attivita' di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attivita' svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7;
f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;
g) sostenere, secondo le modalita' fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attivita' di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunita' ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, intese come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorita' ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonche' dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attivita' di cultura cinematografica;
h) sostenere ulteriori attivita' finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonche' per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo;
i) sostenere, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 26 e al presente articolo, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonche' l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell' articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107 .
2. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, universita' ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale.
2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti ((...)) in relazione alla qualita' artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto ((da una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalita' di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresi' a disciplinare le modalita' di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalita' e dell'impegno richiesto, la misura delle indennita' loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter)) .
((2-ter. Per le finalita' di cui al comma 2-bis e' autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024)) 3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero provvede altresi':
a) alle finalita' di cui all' articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , inerente le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecitta' srl per la realizzazione del programma di attivita' e il funzionamento della societa' e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC);
b) alle finalita' di cui all' articolo 19, comma 1-quater, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , e successive modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema;
c) alle finalita' di cui all' articolo 9, comma 1, lettera b) , e comma 1-bis, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 , e successive modificazioni, inerenti i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attivita' istituzionale;
d) al sostegno delle attivita' del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine , della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio superiore, sono individuate le specifiche tipologie di attivita' ammesse, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalita' indicate nel presente articolo. ((Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalita' di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare)) .
(( 4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.
4-ter. Il decreto di cui al comma 4 puo' altresi' prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero))
Contributi alle attivita' e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva
1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:
a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;
b) promuovere le attivita' di internazionalizzazione del settore;
c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;
e) promuovere le attivita' di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attivita' svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7;
f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;
g) sostenere, secondo le modalita' fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attivita' di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunita' ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, intese come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorita' ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonche' dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attivita' di cultura cinematografica;
h) sostenere ulteriori attivita' finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonche' per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo;
i) sostenere, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 26 e al presente articolo, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonche' l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell' articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107 .
2. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, universita' ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale.
2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti ((...)) in relazione alla qualita' artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto ((da una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalita' di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresi' a disciplinare le modalita' di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalita' e dell'impegno richiesto, la misura delle indennita' loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter)) .
((2-ter. Per le finalita' di cui al comma 2-bis e' autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024)) 3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero provvede altresi':
a) alle finalita' di cui all' articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , inerente le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecitta' srl per la realizzazione del programma di attivita' e il funzionamento della societa' e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC);
b) alle finalita' di cui all' articolo 19, comma 1-quater, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 , e successive modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema;
c) alle finalita' di cui all' articolo 9, comma 1, lettera b) , e comma 1-bis, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 , e successive modificazioni, inerenti i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attivita' istituzionale;
d) al sostegno delle attivita' del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine , della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio superiore, sono individuate le specifiche tipologie di attivita' ammesse, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalita' indicate nel presente articolo. ((Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalita' di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare)) .
(( 4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.
4-ter. Il decreto di cui al comma 4 puo' altresi' prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero))