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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/11/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1091/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CC
SIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Dott. Antonio Mondini Giudice Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1091/2025 promossa da:
PROCURA REPUBBLICA DI CC (C.F. ); Pt_1 P.IVA_1 RICORRENTE contro
C.F. ); Controparte_1 C.F._1 CONVENUTA CONTUMACE
IO (C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
, con il patrocinio dell'Avv. DELLA ROCCA CLAUDIO ALFONSO C.F._3 LEONARDO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati a Lucca, Via Mazzini n. 70, come da procura in atti;
CONVENUTI
Oggetto: revoca inabilitazione
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti costituite all'udienza del 24/09/2025, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presso questo Tribunale ha introdotto ricorso per ottenere la Parte_2 revoca dell'inabilitazione di con contestuale nomina di un amministratore di Controparte_1 sostegno, in ragione del peggioramento delle condizioni generali di salute della beneficiaria,
pagina 1 di 3 tali da renderne opportuna una gestione non limitata agli aspetti economici ma estesa alla cura della persona, come emergente dalla segnalazione pervenuta dal Giudice tutelare sulla base della relazione redatta dal curatore dell'inabilitata.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti ed eseguite le necessarie notifiche, si sono costituiti e genitori dell'inabilitata, i quali si sono associati alla CP_3 CP_2 richiesta della Procura ricorrente, indicando per la nomina dell'amministratore di sostegno il nominativo di cugina della beneficiaria e già sua curatrice. Persona_1
***
Sussistono i presupposti per dare esito favorevole alla domanda.
Dal provvedimento emesso dal Giudice tutelare in data 21/01/2025 sulla base della relazione redatta dal curatore, risulta che “rispetto al momento dell'apertura della curatela, le condizioni di salute dell'inabilitata (affetta da cerebropatia con insufficienza mentale di grado medio e alterazioni del comportamento con ideazione ossessivo-compulsiva e discontrollo emotivo) si sono aggravate”, tanto che allo stato “la stessa non è in grado di compiere, in autonomia, neanche gli atti attenenti l'ordinaria amministrazione” (doc. allegato al ricorso).
L'allegazione è stata confermata dai genitori dell'inabilitata, che nell'atto di costituzione in giudizio hanno affermato che le attuali condizioni di salute della medesima risultano incompatibili con la possibilità di autodeterminarsi. Ciò che è risultato evidente anche nel corso dell'esame dell'inabilitata, condotto dal Giudice relatore all'udienza del 24/09/2025, la quale non è stata in grado di comprendere e, quindi, rispondere alla domanda relativa al se riconoscesse di avere bisogno di una misura di sostegno.
È, pertanto, evidente che la misura dell'inabilitazione, che si limita a fornire assistenza per il compimento degli atti di rilevanza patrimoniale eccedenti l'ordinaria amministrazione, non risulta più sufficiente a fare fronte alle esigenze di tutela della beneficiaria, che richiedono forme di assistenza e/o rappresentanza anche relativamente agli aspetti personali di vita, sia di carattere patrimoniale che relativi alla cura della persona.
Ciò posto, ad avviso del Collegio, la necessità di graduare le specifiche esigenze di tutela dell'inabilitata con modalità più consone alle sue esigenze e ai suoi bisogni (anche tenuto conto della necessità di gestire la pensione di cui è titolare, stante l'incapacità dell'interessata)
pagina 2 di 3 può essere adeguatamente soddisfatta mediante l'apertura, in luogo dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno, che risulta misura più idonea a garantire a Controparte_1 la necessaria protezione nella gestione delle più importanti scelte personali, sanitarie e patrimoniali, contestualmente garantendone, stante la duttilità che la contraddistingue, i residui spazi di autonomia.
Conseguentemente il fascicolo deve essere trasmesso al Giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno.
Non si fa luogo alla nomina in via provvisoria di un amministratore di sostegno, considerato che il soggetto non è, allo stato, privo di una qualsiasi forma di tutela, essendo in carica il curatore nominato e questo sino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
A norma degli artt. 423 e 430 c.c., la sentenza deve inoltre essere annotata nell'apposito registro e comunicata all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di competenza e al Giudice tutelare in sede ai sensi dell'art. 42 disp.att. c.c.
Attesa la natura della controversia e considerata l'assenza di opposizione, le spese processuali si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Revoca l'inabilitazione di nata a [...] il [...]; Controparte_1
- Manda la Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione all'Ufficiale dello stato civile di Lucca per gli adempimenti di competenza e al Giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno;
- Nulla sulle spese.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 10/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott.ssa Anna Martelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CC
SIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Dott. Antonio Mondini Giudice Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1091/2025 promossa da:
PROCURA REPUBBLICA DI CC (C.F. ); Pt_1 P.IVA_1 RICORRENTE contro
C.F. ); Controparte_1 C.F._1 CONVENUTA CONTUMACE
IO (C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
, con il patrocinio dell'Avv. DELLA ROCCA CLAUDIO ALFONSO C.F._3 LEONARDO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati a Lucca, Via Mazzini n. 70, come da procura in atti;
CONVENUTI
Oggetto: revoca inabilitazione
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti costituite all'udienza del 24/09/2025, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presso questo Tribunale ha introdotto ricorso per ottenere la Parte_2 revoca dell'inabilitazione di con contestuale nomina di un amministratore di Controparte_1 sostegno, in ragione del peggioramento delle condizioni generali di salute della beneficiaria,
pagina 1 di 3 tali da renderne opportuna una gestione non limitata agli aspetti economici ma estesa alla cura della persona, come emergente dalla segnalazione pervenuta dal Giudice tutelare sulla base della relazione redatta dal curatore dell'inabilitata.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti ed eseguite le necessarie notifiche, si sono costituiti e genitori dell'inabilitata, i quali si sono associati alla CP_3 CP_2 richiesta della Procura ricorrente, indicando per la nomina dell'amministratore di sostegno il nominativo di cugina della beneficiaria e già sua curatrice. Persona_1
***
Sussistono i presupposti per dare esito favorevole alla domanda.
Dal provvedimento emesso dal Giudice tutelare in data 21/01/2025 sulla base della relazione redatta dal curatore, risulta che “rispetto al momento dell'apertura della curatela, le condizioni di salute dell'inabilitata (affetta da cerebropatia con insufficienza mentale di grado medio e alterazioni del comportamento con ideazione ossessivo-compulsiva e discontrollo emotivo) si sono aggravate”, tanto che allo stato “la stessa non è in grado di compiere, in autonomia, neanche gli atti attenenti l'ordinaria amministrazione” (doc. allegato al ricorso).
L'allegazione è stata confermata dai genitori dell'inabilitata, che nell'atto di costituzione in giudizio hanno affermato che le attuali condizioni di salute della medesima risultano incompatibili con la possibilità di autodeterminarsi. Ciò che è risultato evidente anche nel corso dell'esame dell'inabilitata, condotto dal Giudice relatore all'udienza del 24/09/2025, la quale non è stata in grado di comprendere e, quindi, rispondere alla domanda relativa al se riconoscesse di avere bisogno di una misura di sostegno.
È, pertanto, evidente che la misura dell'inabilitazione, che si limita a fornire assistenza per il compimento degli atti di rilevanza patrimoniale eccedenti l'ordinaria amministrazione, non risulta più sufficiente a fare fronte alle esigenze di tutela della beneficiaria, che richiedono forme di assistenza e/o rappresentanza anche relativamente agli aspetti personali di vita, sia di carattere patrimoniale che relativi alla cura della persona.
Ciò posto, ad avviso del Collegio, la necessità di graduare le specifiche esigenze di tutela dell'inabilitata con modalità più consone alle sue esigenze e ai suoi bisogni (anche tenuto conto della necessità di gestire la pensione di cui è titolare, stante l'incapacità dell'interessata)
pagina 2 di 3 può essere adeguatamente soddisfatta mediante l'apertura, in luogo dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno, che risulta misura più idonea a garantire a Controparte_1 la necessaria protezione nella gestione delle più importanti scelte personali, sanitarie e patrimoniali, contestualmente garantendone, stante la duttilità che la contraddistingue, i residui spazi di autonomia.
Conseguentemente il fascicolo deve essere trasmesso al Giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno.
Non si fa luogo alla nomina in via provvisoria di un amministratore di sostegno, considerato che il soggetto non è, allo stato, privo di una qualsiasi forma di tutela, essendo in carica il curatore nominato e questo sino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
A norma degli artt. 423 e 430 c.c., la sentenza deve inoltre essere annotata nell'apposito registro e comunicata all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di competenza e al Giudice tutelare in sede ai sensi dell'art. 42 disp.att. c.c.
Attesa la natura della controversia e considerata l'assenza di opposizione, le spese processuali si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Revoca l'inabilitazione di nata a [...] il [...]; Controparte_1
- Manda la Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione all'Ufficiale dello stato civile di Lucca per gli adempimenti di competenza e al Giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno;
- Nulla sulle spese.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 10/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott.ssa Anna Martelli
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