Art. 1.
Il Tesoro dello Stato, in dipendenza dell'aumento del capitale fino a 20 miliardi di lire deliberato dalla Banca Nazionale del Lavoro, e' autorizzato a concorrere al predetto aumento con il conferimento della somma di lire 12.865 milioni.
Il Tesoro dello Stato, in dipendenza dell'aumento del capitale fino a 20 miliardi di lire deliberato dalla Banca Nazionale del Lavoro, e' autorizzato a concorrere al predetto aumento con il conferimento della somma di lire 12.865 milioni.