Art. 44. (Autorita' competenti ad infliggere la pena pecuniaria)
La pena pecuniaria e' inflitta dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio.
Avverso il provvedimento dell'autorita' di cui al precedente comma e' ammesso ricorso gerarchico al direttore generale competente, il quale decide in via definitiva.
La pena pecuniaria e' inflitta dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio.
Avverso il provvedimento dell'autorita' di cui al precedente comma e' ammesso ricorso gerarchico al direttore generale competente, il quale decide in via definitiva.