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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2174/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. GIAN ANDREA MORBELLI PRESIDENTE Dott. ELGA BUGARELLI GIUDICE
Dott. GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2174/2023 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. MUNAFO' Parte_1 C.F._1
PAOLO e dall'avv. in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACIALE e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“ dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data in GO (MI) il 14.12.1996 dal ricorrente sopra generalizzato con la Signora , nata a [...]_1
Moncalieri (TO) il 29.05.1974; - dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti e che pertanto nulla è dovuto reciprocamente da ciascuno nei confronti dell'altra ad alcun titolo;
- disporre l'annotazione dell'emananda sentenza negli atti di stato civile del Comune di competenza e provvedere agli adempimenti di rito;
Per il P.M.
“parere favorevole” MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in GO il 14/12/1996 . L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GO (atto n. 57, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio è nato un figlio: nato a [...] il [...] maggiorenne e Persona_1 autosufficiente
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 28.1.2002 omologata dal Tribunale di Milano in data 5.4.2008 pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 26.7.23 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre addebitarsi le spese del giudizio a carico di controparte.
Avanti al Giudice designato, la parte ricorrente compariva, mentre la parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Non veniva svolta istruttoria in quanto superflua. All'udienza del 18.3.25 il GD, visto l'art. 473 bis.22 u.c. c.p.c, omessa l'adozione di provvedimenti interinali in quanto non necessaria, invitava la parte ricorrente precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ed all'esito riservava di riferire al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55. E' provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il periodo di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Deve, pertanto, accogliersi la domanda attorea di cessazione degli effetti civili del matrimonio Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto dell'esito della lite e delle attività svolte (segnatamente con esclusione della fase istruttoria con attestazione sui valori minimi data la semplicità della lite, di valore indeterminabile e di bassa complessità ), sono poste a carico di parte resistente, soccombente
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , trascrizione i cui estremi sono Parte_1 CP_1 precisati in narrativa;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GO di provvedere alle incombenze di legge;
condanna parte resistente a versare a parte ricorrente, a titolo di spese di lite, euro 2906,00 oltre 15% rimborso forfettario spese generali IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Asti in data 19/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIAN ANDREA MORBELLI
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. GIAN ANDREA MORBELLI PRESIDENTE Dott. ELGA BUGARELLI GIUDICE
Dott. GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2174/2023 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. MUNAFO' Parte_1 C.F._1
PAOLO e dall'avv. in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACIALE e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“ dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data in GO (MI) il 14.12.1996 dal ricorrente sopra generalizzato con la Signora , nata a [...]_1
Moncalieri (TO) il 29.05.1974; - dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti e che pertanto nulla è dovuto reciprocamente da ciascuno nei confronti dell'altra ad alcun titolo;
- disporre l'annotazione dell'emananda sentenza negli atti di stato civile del Comune di competenza e provvedere agli adempimenti di rito;
Per il P.M.
“parere favorevole” MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in GO il 14/12/1996 . L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GO (atto n. 57, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio è nato un figlio: nato a [...] il [...] maggiorenne e Persona_1 autosufficiente
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 28.1.2002 omologata dal Tribunale di Milano in data 5.4.2008 pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 26.7.23 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre addebitarsi le spese del giudizio a carico di controparte.
Avanti al Giudice designato, la parte ricorrente compariva, mentre la parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Non veniva svolta istruttoria in quanto superflua. All'udienza del 18.3.25 il GD, visto l'art. 473 bis.22 u.c. c.p.c, omessa l'adozione di provvedimenti interinali in quanto non necessaria, invitava la parte ricorrente precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ed all'esito riservava di riferire al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55. E' provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il periodo di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Deve, pertanto, accogliersi la domanda attorea di cessazione degli effetti civili del matrimonio Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto dell'esito della lite e delle attività svolte (segnatamente con esclusione della fase istruttoria con attestazione sui valori minimi data la semplicità della lite, di valore indeterminabile e di bassa complessità ), sono poste a carico di parte resistente, soccombente
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , trascrizione i cui estremi sono Parte_1 CP_1 precisati in narrativa;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GO di provvedere alle incombenze di legge;
condanna parte resistente a versare a parte ricorrente, a titolo di spese di lite, euro 2906,00 oltre 15% rimborso forfettario spese generali IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Asti in data 19/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIAN ANDREA MORBELLI
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