Decreto cautelare 22 novembre 2024
Ordinanza cautelare 9 dicembre 2024
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3314 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03314/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12410/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12410 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , e da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Lirosi, Ilaria Giulia Monorchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OV - Commissione Vigilanza Fondi Pensione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del 18.9.24, notificato il 23.9.24, comunicato ad -OMISSIS- S.p.A. con lettera del 19.9.2024, prot. n. -OMISSIS-, e ai sindaci in pari data con lettere del 19.9.24 prott. nn.-OMISSIS- (-OMISSIS-); -OMISSIS-4 -OMISSIS-i)-OMISSIS-4 (-OMISSIS-);
- degli atti di contestazione comunicati ad -OMISSIS- S.p.A. e ai sindaci con lettere del 1.2.2024, prot. nn. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, tutti notificati in data 1.2.2024;
- della relazione del Comitato per l’esame delle irregolarità del 16.9.24 (non conosciuta), nonché degli eventuali verbali allegati alla stessa e atti di nomina del Comitato;
- delle richieste di informazioni della OV del 13.3.23 e del 28.7.23;
- della deliberazione del 29.7.20, con la quale la OV ha adottato il “Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della OV”;
- dell’art. 16 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della OV, come modificato con deliberazione del 18.10.12;
- di tutti gli atti prodromici, presupposti e connessi e consequenziali ai provvedimenti impugnati.
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
per l’annullamento
degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, e precisamente:
- del provvedimento del 18.9.24 notificato il 23.9.24, comunicato ad -OMISSIS- con lettera del 19.9.2024, prot. n. -OMISSIS-, e ai sindaci in pari data con lettere del 19.9.24 prot. nn. -OMISSIS- (-OMISSIS-); -OMISSIS-4 (-OMISSIS-),-OMISSIS- (-OMISSIS-), con il quale la OV ha deliberato di irrogare a carico di ciascuno dei membri del Collegio Sindacale p.t. di -OMISSIS- la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 4.050,00 per la presunta violazione dell’art. 5, c. 6, DM n. 166/2014 in relazione al mancato rispetto dei limiti di investimento con riguardo al Fondo Pensione aperto Il Melograno, comparto “Linea Dinamica”, nonché ad -OMISSIS-, quale obbligato in solido al pagamento delle sanzioni sopra indicate, la sanzione di euro 12.150,00 (il “Provvedimento”);
- degli atti di contestazione comunicati ad -OMISSIS- e ai sindaci con lettere del 1.2.2024, prot. nn. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, tutti notificati in data 1.2.2024, con i quali la OV ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei sindaci di -OMISSIS- in relazione alla predetta presunta violazione;
- della relazione del Comitato per l’esame delle irregolarità (di seguito per brevità anche il “Comitato”) del 16.9.24 (depositata in giudizio il 19.12.2024), con la quale il Comitato, “stante la documentazione in atti e valutate le argomentazioni difensive formulate dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni”, nonché di eventuali verbali allegati alla stessa e atti di nomina del Comitato;
nonché, ove occorrer possa:
- delle richieste di informazioni della OV del 13.3.23 e del 28.7.23;
- della Deliberazione del 29.7.20, con la quale la OV ha adottato il “Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della OV” (“Regolamento”), art. 6, c. 2 e art. 7, c. 2, nonché nella parte che disciplina la pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori (art. 12, commi 3, 4, e 5);
- dell’art. 16 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della OV, come modificato con deliberazione del 18.10.12;
- di tutti gli atti prodromici, presupposti e connessi e consequenziali ai provvedimenti impugnati;
nonchè:
- del Provvedimento n. -OMISSIS- (e, ove occorrer possa, di tutti gli atti ad esso prodromici ivi elencati) con il quale la OV ha deliberato di rideterminare la composizione e le regole di funzionamento del Comitato per l’esame delle irregolarità;
- della relazione (di data e contenuto ignoti) che contiene “le risultanze del Comitato per l’esame delle irregolarità” poste alla base della decisione del Direttore Generale della OV di sottoscrivere gli atti di contestazione e di tutti gli atti allegati alla stessa (non conosciuta);
- del verbale (di data e contenuto ignoti) contenente il parere del Comitato sull’avvio del procedimento sanzionatorio (non conosciuto);
- del parere (di data e contenuto ignoti) del Servizio Legale e Contenzioso trasmesso al Comitato, menzionato nella relazione del Comitato del 16/9/24, p. 10 (non conosciuto).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della OV Commissione Vigilanza Fondi Pensione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Monica GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame del Collegio la società -OMISSIS- s.p.a. ed i sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, nella qualità di membri del Collegio sindacale della prima, hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati ed, in primis, il provvedimento con il quale la OV- Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha deliberato di irrogare a carico di ciascuno dei membri del Collegio Sindacale p.t. di -OMISSIS- la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 4.050,00 per la presunta violazione dell’art. 5, c. 6, del D.M. n. 166/2014 in relazione al mancato rispetto dei limiti di investimento con riguardo al Fondo Pensione aperto Il Melograno, comparto “Linea Dinamica”, nonché ad -OMISSIS-, quale obbligato in solido al pagamento delle sanzioni sopra indicate, la sanzione di euro 12.150,00.
Alla origine della sanzione vi è l’accertata mancata vigilanza sul rispetto dell’art. 5, comma 6, del D.M. n. 166/2014 a norma del quale “ L’esposizione valutaria, motivata dal fondo pensione in relazione alle proprie caratteristiche e a quelle della politica di investimento che intende adottare, è contenuta, al netto di coperture attraverso derivati, entro il 30 per cento delle disponibilità complessive”. Dall’esame dei dati presenti nelle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza trasmesse alla OV dalla stessa Società sarebbe infatti emersa, in relazione al comparto del Fondo denominato “Linea Dinamica”, un’esposizione valutaria significativamente superiore al limite di legge del 30 per cento, di cui al citato articolo, nelle date del 30 giugno 2022 (pari al 40,20 per cento), 30 settembre 2022 (pari al 40,95 per cento) e 31 dicembre 2022 (pari al 39,37 per cento). In ragione di ciò la Commissione ha ritenuto sussistente una condotta sanzionabile, in capo ai sindaci, ai sensi dell’art. 19 quater , comma 2, lett. c), del Decreto lgs. n. 252/2005 secondo il quale “ i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i titolari delle funzioni fondamentali i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 che in relazione alle rispettive competenze: (…) “c) non osservano le disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e sulle situazioni impeditive previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 5-sexies, ovvero le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 20, comma 2, del presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 500.000 ”.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di censura:
“I. Violazione artt.: 97 Cost., 19-quinquies, c. 1, D.Lgs. 252/05, 3 e 10 l. 241/90, 14 l. 689/81 e dei principi di imparzialità e buon andamento. Tardivo avvio del procedimento sanzionatorio. Illegittimità derivata. Illegittimità degli artt. 6, c. 2 e 7, c. 2, del Regolamento. Eccesso di potere per carenza istruttoria, difetto di motivazione e falsità dei presupposti”.
Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente si duole dell’asserita omessa valutazione, da parte della Commissione, delle controdeduzioni formulate dai sindaci, a valle della notifica degli atti di contestazione, in relazione al dedotto mancato rispetto del termine di 90 giorni prescritto, proprio per la contestazione degli addebiti, dall’art. 19 quinquies, comma 1, del d.lgs. n.252/2005, così violando l’articolo 10 bis della Legge n. 241/1990. Avendo la OV notificato gli atti di contestazione il 1° febbraio 2024, infatti, la stessa avrebbe, in tesi, evidentemente violato tale termine. Secondo la prospettazione ricorsuale, invero, poiché la richiesta di documenti e chiarimenti formulata dalla OV il 13 marzo 2023 aveva già ad oggetto il superamento dei limiti di investimento ex D.M. 166/14 e poiché la società -OMISSIS-, nel suo primo riscontro dell’11 aprile 2023, aveva già risposto a tutte le richieste di approfondimento sulle criticità rilevate, il dies a quo per la decorrenza del termine di 90 giorni non avrebbe potuto che essere individuato in una delle citate due date, ovvero, tutt’al più, nella data del 26 settembre 2023, data alla quale risale la seconda nota di chiarimenti, recante in allegato la documentazione a supporto, richiesta dalla OV ad -OMISSIS-.
“II. Violazione artt.: 24, 97 e 111 Cost. 3 e ss. l. 689/81, 1, 3 e ss. l. 241/90, 19 quater D.Lgs. 252/05, 24, c. 1, l. 262/05; illegittimità derivata dal Regolamento”.
La parte ricorrente contesta inoltre che il provvedimento sanzionatorio sarebbe stato adottato sulla base della relazione di un organo, il Comitato per l’esame delle irregolarità, privo del requisito della terzietà, con una inammissibile sovrapposizione fra funzione istruttoria e funzione decisoria, il cui intervento nel procedimento non sarebbe stato contemplato nelle norme di riferimento e rispetto alle conclusioni del quale non sarebbe stato previsto né consentito un momento di confronto procedimentale e partecipativo, prima dell’adozione della decisione finale, in violazione sia dei principi della l. 241/90, sia di quelli, applicabili anche a OV, per come codificati nell’art. 24, comma 1, della l. n. 262/05.
“III. Violazione artt.: 19 quinquies, c. 1, 19 quater, c. 2, lett. c), D.Lgs. 252/05, e del principio di necessaria offensività della condotta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà”.
Il provvedimento sarebbe illegittimo anche perché le irregolarità riscontrate non avrebbero comportato alcun “ pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi dei potenziali aderenti, degli aderenti, dei beneficiari e degli altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare ”, sicchè la fattispecie rientrerebbe nel caso che, secondo l’art. 19 quinquies , comma 1, d.lgs. n. 252/05, esenta OV dall’obbligo di avviare la procedura sanzionatoria.
“IV. Violazione artt.: 19 quater, c. 2, lett. c) e 5, c. 8, d. lgs. 252/05, 2403 e 2407 c.c., nonché 3 e 10 della l. 689/81. Insussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito ed estraneità alle condotte sanzionate. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza istruttoria e falsità dei presupposti”.
Il provvedimento sanzionatorio sarebbe inoltre illegittimo per mancanza dell’elemento soggettivo e per la asserita estraneità sindaci ai fatti contestati, non essendo, in tesi, compito di questi ultimi “attivare controlli autonomi”, come preteso dall’Autorità, sul rispetto dei limiti di investimento, trattandosi di compito operativo che deve essere svolto, necessariamente, dai soggetti a ciò deputati dalla legge, i quali nelle loro relazioni non avrebbero mai segnalato le anomalie poi riscontrate da OV: a fronte della contestazione ai sindaci di “mancata vigilanza” nel periodo in cui sono stati rilevati gli sforamenti (ossia “ nel periodo compreso fra il 30 giugno 2022 e il 22 marzo 2023 ”) risulterebbero plurime e documentate attività del Collegio Sindacale concretizzanti i controlli dallo stesso effettuati e volte proprio all’accertamento al rispetto dei limiti di legge in materia di investimento e tali da elidere ogni possibilità di addebito agli stessi.
“V. Violazione dell’art. 48, c. 4, direttiva UE 2016/2341. Disapplicazione dell’art. 19 quinquies, c. 4 e 5, D.Lgs. 252/05 e dell’art. 12, c. 3, 4 e 5, Regolamento. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di motivazione".
La OV si sarebbe limitata a stabilire di pubblicare il provvedimento sul proprio sito web, decorsi i termini per l’impugnazione dello stesso, mentre, in attuazione della disciplina eurounitaria ed in particolare di quanto previsto all’articolo 48, comma 4, della Direttiva 216/2341, avrebbe avuto il preciso dovere di disapplicare il Regolamento interno e di stabilire che, in caso di ricorso giurisdizionale, la pubblicazione del provvedimento non fosse realizzata, ovvero, tutt’al più, che la stessa fosse differita o comunque disposta in forma anonima fino all’esito del giudizio.
“VI. Violazione degli artt.: 19-quater, c. 2, lett. c), 19-quinquies, c. 1, D.Lgs. 252/05, 3 e 11 l. 689/81 – erronea quantificazione delle sanzioni. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza istruttoria e motivazionale, contraddittorietà. Violazione del principio di proporzionalità ”.
La sanzione irrogata sarebbe stata comunque quantificata senza rendere intellegibili i criteri sulla base dei quali la stessa è stata determinata e senza tenere conto, in violazione dell’art. 19 quater, comma 4, del d.lgs. n. 252/05, “ del vantaggio che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce” . Inoltre la OV non avrebbe tenuto in debita considerazione quanto prescritto dall’art.11 della l. n. 689/81, secondo il quale l’autorità procedente, nel quantificare la sanzione, deve impiegare, quale parametro, anche quello della “ personalità dell’agente e delle sue condizioni economiche ”. Comunque la sanzione non sarebbe proporzionata alla condotta punita, essendo la stessa accertata quale colposa: la qualificazione della condotta come colposa avrebbe dovuto riverberarsi sulla quantificazione della sanzione, secondo il principio per cui la natura colposa della condotta (piuttosto che dolosa) è un elemento che deve essere tenuto in considerazione come attenuante della gravità soggettiva dell’illecito. Infine non sarebbe stato considerato il comportamento totalmente collaborativo di -OMISSIS-, la quale avrebbe posto immediato e spontaneo rimedio allo sforamento ed avrebbe dato conto sia nelle prime due risposte fornite a OV sia nelle controdeduzioni delle misure rimediali assunte.
3. Si è costituita la OV resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
4. Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2024, con ordinanza n. 5649 del 9 dicembre 2024, l’istanza cautelare formulata dalla parte ricorrente è stata rigettata, “ fatto salvo l’obbligo di parte resistente, in caso di pubblicazione del provvedimento in questa sede impugnato, di procedere in forma anonima con esclusione, quindi, dell’indicazione, per l’intera durata della pubblicazione stessa, dei dati identificativi delle parti ricorrenti”. Con lo stesso provvedimento è stata accolta l’istanza istruttoria di cui all’art. 46, comma 2, c.p.a., avente a oggetto la relazione del Comitato per l’esame delle irregolarità del 16 settembre 2024, nonché eventuali verbali allegati alla stessa e atti di nomina del Comitato.
5. Con deposito del 9 dicembre 2024 la OV ha versato in atti la relazione del Comitato per l’esame delle irregolarità del 16 settembre 2024, in uno con la delibera istitutiva dello stesso;
6. Con motivi aggiunti notificati il 17 febbraio 2025 la parte ricorrente, nell’estendere l’impugnativa alla relazione conclusiva del Comitato per la verifica delle irregolarità, siccome versata in atti dalla OV, ha insistito, con ulteriori argomenti, nei motivi di censura già proposti avverso gli atti gravati con il ricorso introduttivo relativi alla dedotta tardività degli atti di contestazione ed alla contestata mancata terzietà del Comitato.
Con i citati motivi aggiunti la parte ricorrente formulava, altresì, istanza istruttoria ai sensi dell’art. 65 c.p.a., in relazione ai seguenti atti:
- “ le risultanze del Comitato per l’esame delle irregolarità poste alla base della decisione del Direttore Generale della COVIP di sottoscrivere gli atti di contestazione;
-verbale contenente il parere del Comitato sull’avvio del procedimento sanzionatorio (di data e contenuto ignoti);
- parere del Servizio Legale e Contenzioso trasmesso al Comitato, menzionato nella relazione del Comitato del 16 settembre 2024” .
7.In vista della udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 le parti hanno depositato reciproche memorie difensive.
8. Alla suindicata udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e vanno rigettati.
9.1. Non coglie nel segno il primo motivo di ricorso, anche come ulteriormente articolato e specificato con i motivi aggiunti.
Invero ai sensi dell’articolo 19 quinquies della l. n. 252/2005 “ 1.La COVIP, ad eccezione dei casi di mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi dei potenziali aderenti, degli aderenti, dei beneficiari e degli altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare, nel termine di novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, avvia la procedura sanzionatoria mediante contestazione degli addebiti ai possibili responsabili della violazione, con lettera recante indicazione dei fatti accertati, della violazione riscontrata e delle sanzioni amministrative applicabili”.
L’articolo 6, comma 2, della Deliberazione 29 luglio 2020, recante il Regolamento della OV in materia di procedura sanzionatoria, prevede che “ L’accertamento di illeciti emersi nell’ambito di verifiche a distanza si perfeziona nel momento in cui è completata la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie suscettibile di dar luogo all’applicazione di una sanzione” .
Il successivo articolo 7 prevede che “ La procedura sanzionatoria ha inizio con la contestazione formale, nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili e dell’obbligato in solido, delle violazioni riscontrate nell’esercizio dell’attività di vigilanza.
2. La lettera di contestazione a firma del direttore generale della COVIP, o in sua assenza o impedimento a firma di un direttore centrale, è notificata entro 90 giorni, ovvero entro 180 giorni per i soggetti residenti all’estero, dal perfezionamento dell’accertamento delle violazioni ”.
Dal norme appena citate deve trarsi la conclusione che il termine di 90 giorni per la notifica della lettera di contestazione inizi a decorrere solo a valle della conclusione della fase di analisi della documentazione inerente le condotte illecite e di accertamento delle modalità, degli effetti di esse e delle relative responsabilità e non anche dal momento della commissione dei fatti integranti la fattispecie ovvero dal momento della loro mera conoscenza, essendo quest’ultima del tutto inidonea ed insufficiente a fondare una affidabile decisione in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione ed alla sua determinazione.
Orbene, è ben vero che con la nota del 13 marzo 2023, la OV ha segnalato alla società ricorrente di aver rilevato, sulla base del modello Segnalazione di vigilanza e statistica presentato da quest’ultima, il superamento dei limiti di legge con riguardo alla esposizione valutaria in divise diverse dall’euro per il comparto Linea Dinamica nelle date del 31 giugno 2022, del 30 settembre 2022 e del 31 dicembre 2022, ma è anche vero che nella stessa nota la OV ha formulato una richiesta di chiarimenti ed informazioni con riguardo ad una serie di aspetti evidentemente oggetto della necessaria indagine volta ad accertare entità, cause e ricadute della fattispecie violativa pure individuata.
Innanzitutto alla data del 13 marzo 2023 non era ancora determinabile l’effettiva dimensione temporale della violazione. Al riguardo la OV, solo a valle della comunicazione dell’11 aprile 2023, avendo avuto notizia dalla società -OMISSIS- delle misure da questa dichiaratamente attuate per il rientro dell’esposizione valutaria nei limiti di legge, ha potuto avviare gli opportuni accertamenti rispetto alla reale dimensione temporale della violazione e della efficacia, rispetto alla definitiva cessazione delle condotte illecite, delle nuove misure e dei nuovi presidi di controllo sui limiti di investimento siccome dichiarate dalla società ricorrente.
Inoltre non potevano intendersi già noti sin da marzo 2023 (e come si vedrà non potevano esserlo nemmeno ad aprile 2023) le pure necessarie informazioni relative alle cause della violazione, con particolare riguardo ai dettagli inerenti i processi di controllo, le responsabilità dei soggetti coinvolti in questi e gli effetti della violazione sugli aderenti.
La circostanza che l’istruttoria in merito alla violazione si sia ragionevolmente estesa nel tempo, a cagione della esigenza di OV di verificare, oltre a cause ed effetti, anche l’effettiva cessazione del fenomeno violativo, pertanto l’adeguatezza delle misure correttive adottate, ex post , dalla -OMISSIS-, è dimostrata dalla evidenza che con la nota del 28 luglio la Commissione ha chiesto:
- chiare evidenze numeriche di alcuni dati (riportati in puntuale tabella) riferiti non solo alle date in cui era stata in prima battuta rilevato lo sforamento ma anche al 31 marzo 2023;
- una relazione su cause, misure correttive, effetti della violazione sugli iscritti, esiti dell’attività di controllo interno, misure di intensificazione dei controlli sui soggetti coinvolti nella gestione finanziaria del fondo;
-evidenza documentale delle interlocuzioni intercorse con il depositario in merito al superamento determinante la violazione.
Nessuno di tali elementi era evincibile dalla nota di riscontro di -OMISSIS- dell’11 aprile 2023, nota con la quale la ridetta società si è limitata a riconoscere il superamento dei limiti di investimento ed a comunicare l’avvenuta adozione di misure correttive (senza altra specificazione né in relazione alla prima circostanza né alla seconda).
Va pure posto in evidenza, a riprova della ragionevolezza del tempo intercorso fra il riscontro della società dell’11 aprile 2023 e la richiesta ulteriore della OV del luglio 2023, che, con la prima, la società ha comunicato di aver avviato l’adeguamento della procedura di controllo dei limiti definiti nel documento sulla politica di investimento e dalla normativa vigente e che tale attività si sarebbe conclusa solo a maggio.
Coerente ed affatto irragionevole deve considerarsi la scelta della OV di inoltrare la richiesta di ulteriori informazioni, al fine di definire l’esatto ambito oggettivo, temporale nonché le responsabilità (e dunque la dimensione soggettiva) della violazione, in un momento successivo a quello che la stessa società aveva indicato quale presumibile momento di conclusione dell’attività di adeguamento e dopo un tempo congruo rispetto alla possibilità di poter verificane gli esiti e gli effetti ripristinatori.
Essendo la violazione riscontrata frutto di un vulnus dell’assetto organizzativo sul piano dei controlli (tant’è che proprio sui controlli interviene ex post la società in correzione), va da sé che la Commissione abbia dovuto accertare non solo la sussistenza della violazione, ma le sue cause, anche in relazione alle attività dei diversi livelli di controllo e, soprattutto, gli effetti nel medio periodo delle misure correttive adottate al fine di definire la dimensione temporale del fenomeno. Tutti elementi la cui acquisizione, avvenuta solo a settembre 2023, come la successiva analisi, era del tutto necessaria al fine di definire e proporzionare correttamente la sanzione da irrogare. Né può dubitarsi che nella fattispecie i ridetti elementi oggetto di esame e valutazione necessitassero, per la loro complessità e pluralità, di una attività di indagine articolata e comunque di un congruo tempo di approfondimento, attesa non solo come detto la necessità di verificare nel tempo il ripristinato rispetto dei limiti di investimento, ma anche di individuare le responsabilità della pluralità di soggetti coinvolti nei processi di investimento oggetto di controllo e nei controlli stessi.
Né il periodo necessario alla ridetta indagine può ritenersi ricompreso nel termine di 90 giorni prescritto per la notifica degli atti di contestazione: detto termine deve intendersi evidentemente aggiuntivo a quello necessario per concludere e completare l’accertamento sulla violazione.
Sicchè essendo il quadro fattuale e documentale stato completato, nella sua descrizione, solo con la produzione del 26 settembre 2023, deve considerarsi, a decorrere da quella data, come necessario un tempo medio di studio ed approfondimento della ridetta produzione, tempo solo a valle del quale può iniziare a decorrere il termine di 90 giorni.
D’altronde anche con riferimento all’art. 14 della l. n. 689/1981, che impone la contestazione immediata dell’addebito, il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.4020 del 24 maggio 2021, ha chiarito che « In tema di sanzioni amministrative, ciò che rileva ai fini del rispetto del principio della immediatezza della contestazione recato dall'art. 14 l. 1981, n. 689 non è la notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell'esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti; sicché, per un verso, il termine per la contestazione dell'infrazione non decorre dalla sua consumazione, ma dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa, e, per altro verso, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio inizia a decorrere solo dal momento in cui è compiuta - o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie - l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa ”.
Con specifico riferimento all’attività delle Autorità indipendenti, lo stesso Consiglio di Stato, sez. VI, n.2328 del 1° giugno 2016 aveva già avuto modo di affermare che “ L'arco di tempo entro il quale l'AGCM deve provvedere alla notifica della contestazione, ai sensi dell'art. 14, l. 24 novembre 1981, n. 689 (“ Legge di depenalizzazione ”) è collegato non già alla data di commissione della violazione, ma al tempo di accertamento dell'infrazione, da intendersi in una prospettiva teleologicamente orientata e quindi non già alla notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma all'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell'esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti; pertanto, il fatto che l'Autorità Antitrust deliberi l'avvio dell'istruttoria a distanza di vari mesi dalla segnalazione della possibile infrazione non può in alcun modo essere considerato come una violazione dei diritti delle imprese coinvolte, né un superamento dei termini procedimentali, in quanto la stessa valutazione dell'esigenza di avviare o meno l'istruttoria può presentarsi complessa; di conseguenza, il termine di novanta giorni previsto dal comma 2 dell'art. 14, l. n. 689/1981 cit. inizia a decorrere solo dal momento in cui è compiuta — o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie — l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa ”.
Né la circostanza che il tempo necessario al completamento degli accertamenti sugli elementi caratterizzati e costitutivi debba essere considerato quale tempo non computabile nel termine di 90 giorni, rende illegittima la disposizione, pure impugnata, di cui all’articolo 7 del Regolamento OV, essendo di contro, tale regola, funzionale ad un consapevole e prudente approccio al procedimento sanzionatorio, con le conseguenze che ne discendono. Astringere anche la fase di accertamento entro un termine stabilito ex ante , qual è il termine di 90 giorni, così da applicarlo, in maniera uniforme e generalizzata, alla fase istruttoria relativa ad ogni tipo di violazione, significherebbe non considerarne le peculiarità, complessità e specificità che, evidentemente, invece incidono sui tempi dell’istruttoria che non possono essere uguali in ogni procedimento sanzionatorio.
Né la OV in merito alla dedotta tardività, avrebbe dovuto pronunciarsi nel provvedimento sanzionatorio, atteso che per pacifica giurisprudenza l’Amministrazione non ha l’obbligo di confutare analiticamente e punto per punto le osservazioni del privato rese a seguito della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10- bis l. n. 241/1990, essendo sufficiente una motivazione complessiva a sostegno dell’atto.
Il primo motivo di ricorso, come pure specificato con i motivi aggiunti, va dunque rigettato.
9.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso per come anche ulteriormente specificato nei motivi aggiunti.
Il Comitato per la verifica delle irregolarità non è né coordinato né composto da membri dell’organo di vertice ed è una mera articolazione interna di OV, trattandosi di un organo consultivo di mero supporto al responsabile del procedimento che formula un parere privo di efficacia esterna, non vincolante né per l’istruttore, né per il soggetto al quale compete la formulazione dell’atto di contestazione e nemmeno per il decisore.
Il regolamento OV adottato nel 2020 e disciplinante il procedimento sanzionatorio, all’articolo 4, comma 2, prevede che “ L’accertamento delle violazioni e l’attività istruttoria sono di competenza delle strutture operative della COVIP, secondo l’organizzazione interna della stessa ”. Il comma 3 prevede, altresì, che “ 3. Le decisioni in ordine all’applicazione delle sanzioni sono adottate dall’Organo di vertice della COVIP .” Il successivo articolo 5 prevede che “ 1. L’unità organizzativa responsabile della procedura sanzionatoria è il Servizio Legale e Contenzioso. Il responsabile della procedura è il responsabile di tale Servizio o altro funzionario della stessa unità organizzativa a ciò delegato ”.
Secondo poi la Deliberazione che ha disciplinato il funzionamento del Comitato, sotto la voce “Adempimenti conseguenti alle riunioni del Comitato”, il direttore generale assume le relative determinazioni solo “ tenuto conto del parere del Comitato e che procede a predisporre gli atti di contestazione se del caso ”.
Da quanto innanzi si evince che all’interno del procedimento sanzionatorio il Comitato costituisca solo un organo di supporto alla istruttoria, di cui è responsabile il solo Servizio Legale e Contenzioso. Del parere del Comitato il direttore generale, competente alla predisposizione degli atti di contestazione, tiene conto, senza esserne tuttavia vincolato nella sua decisione di formalizzare la contestazione. Il carattere non vincolante del parere del Comitato, sin dalla fase antecedente alla notifica degli atti di contestazione, esclude, dunque, che sussista la denunciata commistione fra fase istruttoria e fase decisoria affidata, quanto alla contestazione, al direttore generale e quanto alla sanzione finale solo all’organo di vertice OV del tutto estraneo rispetto alla composizione del Comitato.
D’altronde il Comitato per la verifica delle irregolarità, già istituito nel 1997, coadiuva il responsabile del procedimento sanzionatorio nella fase istruttoria e, secondo quanto previsto con la deliberazione del 2021, è presieduto dal direttore generale e composto dal direttore centrale a capo dell’area vigilanza, dal dirigente del settore legale e dal dirigente del settore vigilanza: trattasi dunque di nucleo che, nella sua composizione, risponde all’esigenza di concertazione e concentrazione, essendo una unità in cui i dirigenti dei diversi settori della Commissione hanno modo di condividere le verifiche e le valutazioni in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi della violazione, onde coadiuvare l’unità organizzativa responsabile del procedimento.
Quanto alla dedotta circostanza secondo la quale non vi sarebbe stato contraddittorio sulla relazione del Comitato, la stessa non ha pregio: non avendo l’attività del Comitato rilevanza esterna, ma essendo il Comitato solo chiamato a supportare il responsabile del procedimento nella valutazione preliminare dei fatti costituenti la violazione e nell’esame delle controdeduzioni formulate a valle della notifica dell’atto di contestazione, le sue valutazioni sono destinate a essere recepite, se condivise, nell’atto di contestazione e nel provvedimento finale. Rispetto a tali atti non può dirsi pretermesso il contraddittorio con la parte ricorrente che, invece, ha potuto controdedurre alla contestazione degli addebiti ed, a valle della irrogazione della sanzione, ha potuto adire l’autorità giudiziaria. Al riguardo la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che non sia necessario che in sede amministrativa vengano offerte garanzie di contraddittorio pari a quelle previste per i procedimenti giurisdizionali, essendo sufficiente che esse siano assicurate nell’eventuale giudizio successivo.
Con la sentenza DE EN e altri c. Italia (Corte europera dei diritti dell’ uomo, 4 marzo 2014, ric. n. 18640/10, n. 18647/10, n. 18663/10, n. 18668/10, n. 18698/10) la Corte di Strasburgo, come già accaduto nel caso -OMISSIS-, ha in effetti ribadito che, anche nell’applicazione di una sanzione a tutti gli effetti punitiva, ancorchè irrogata da un’autorità amministrativa che non rispetti pienamente i parametri dell’equo processo, è sufficiente che sia garantita, almeno “a valle”, la giurisdizione di un organo dotato di poteri pieni di controllo ( full iurisdiction ).
Nel caso di specie, fermo quanto già detto sulla pienezza del contraddittorio comunque svoltosi in fase procedimentale, l’opportunità processuale di controllo di un organo a giurisdizione piena è data dal presente processo, la cui attivazione e celebrazione ben garantisce il rispetto e la piena espansione di ogni prerogativa difensiva sugli atti istruttori.
La natura di organo interno del Comitato e, conseguentemente, l’efficacia endoprocedimentale e non esterna né vincolante della relazione e dei verbali dello stesso rendono ultronea ai fini del decidere l’accoglimento della istanza istruttoria formulata dalla ricorrente con i motivi aggiunti proprio in relazione agli atti di tale organo.
Il secondo motivo di ricorso così come ulteriormente specificato nei motivi aggiunti deve, dunque, essere rigettato.
9.3. Non merita accoglimento nemmeno il motivo sub 3.
Innanzitutto va detto che la società -OMISSIS-, sin dalla nota dell’11 aprile 2023, ammette di aver rilevato lo sforamento del limite di cui all’articolo 5, comma 6, del D.M. 166/2017 e di aver prontamente rimosso l’infrazione attraverso l’avvio di una attività di adeguamento dei sistemi di controllo (con riguardo ai quali, evidentemente, la stessa società ha individuato la falla all’origine della violazione). Quanto al pregiudizio derivato dalla ridetta infrazione agli aderenti, nella successiva nota del 2 settembre 2023 la società ammette di aver verificato, all’esito di puntuale simulazione , “a fronte dei flussi in entrata, riferibili a 128 clienti, una maggiore creazione di quote per un controvalore di 1082 euro, a fronte di flussi in uscita, riferibili a 15 clienti, per un minor valore delle quote rimborsate complessivamente pari a 338 euro ”.
Nè rileva l’entità del pregiudizio, in quanto ai sensi dell’articolo 19 quinquies del d.lgs n. 252/2005, il dovere sanzionatorio di OV viene meno nel solo caso di “ mancanza” di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi dei potenziali aderenti e non di ridotta rilevanza. Donde la doverosità dell’avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 19- quater , comma 2, lett. c), del d.lgs. 252/2005.
9.4. In relazione al vizio sub 4, non colgono nel segno le conclusioni di parte ricorrente circa l’estraneità dei sindaci ai fatti contestati.
Va rilevato che i doveri di controllo del collegio sindacale, chiamato a vigilare con professionalità e indipendenza sull'adeguatezza, razionalità e legalità della complessiva organizzazione e gestione della società, sono delineati dal codice civile con particolare ampiezza, estendendosi a tutta l'attività sociale, non solo nell'interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali (nella fattispecie gli aderenti al fondo). Tali doveri non si esauriscono nel mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dei sindaci dai soggetti operativamente preposti alle operazioni societarie (Responsabile e Depositario), essendo conferito ai sindaci il potere-dovere di chiedere notizie sull'andamento generale e su specifiche operazioni per le modalità delle loro scelte o della loro esecuzione.
Invero, a norma dell’art. 2403 c.c. « il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ». Già dal testo di tale norma vede dedursi che al collegio sindacale spettino compiti di verifica non già formale ma sostanziale, atteso il richiamo al “ concreto ” funzionamento dell’assetto organizzativo.
Il successivo art. 2403 bis c.c. prevede, altresì, che il collegio sindacale proceda anche ad atti di ispezione e di controllo dell’attività svolta dagli amministratori e l’articolo 2407 c.c., nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie, prevede ancora che i componenti rispondano « solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica» .
È, quindi, destituita di fondamento la tesi dell’assoluta irresponsabilità dei sindaci in ordine alla circostanza che i controlli sull’esposizione in valuta diversa dall’euro fossero impostati in modo non conforme alla normativa, in assenza di idonea prova sulle attività di vigilanza serbate dagli stessi rispetto, appunto, proprio al “ concreto ” funzionamento dei primi.
Ed, infatti, con il provvedimento gravato, ai sindaci viene addebitato uno specifico profilo di inadempimento dei doveri di diligenza professionale previsti dalla legge consistente, proprio, nel non avere verificato, limitandosi all'esame del dato formale e contabile, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo adottato ai fini del rispetto dei limiti di investimento di cui al D.M. 166/2014. Al di là della presa d’atto dei dati comunicati da Depositario e Responsabile, negli atti non vi è prova di una indagine sui processi al fine di accertare l’effettiva attendibilità delle informazioni promananti dai citati dati, incombendo sui sindaci l’onere di una condotta proattiva e non solo certificativa.
Peraltro la violazione sanzionata è emersa nelle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza trasmesse alla OV dalla stessa Società ricorrente, il chè dimostra che le informazioni necessarie alla rilevazione dell’esposizione valutaria per singolo comparto fossero ben disponibili e avrebbero potuto essere dai sindaci tempestivamente acquisite ed indagate.
Se è induscusso che sia l’organo di amministrazione quello dotato di specifici poteri in tema di presidi organizzativi del procedimento di trasmissione delle informazioni oggetto delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, e ne sia responsabile in via diretta, a titolo di colpa, quantomeno per negligenza, è anche vero che, di rimando, il collegio sindacale sia responsabile per culpa in vigilando sul primo organo. Tanto lo si deduce dal tenore dello stesso art.19 quater del d.lgs. n.252 del 2005 ai sensi del quale sia “ I componenti degli organi di amministrazione ” che “ di controllo ” che non osservino le disposizioni sui limiti agli investimenti sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 500.000. La disposizione, evidentemente, per il caso di superamento dei limiti di investimento, sancisce una responsabilità fondata su di una presunzione di colpa che spettava ai sindaci vincere con la prova non già della mera buona fede serbata nell’acquisire le dichiarazioni del Responsabile e del Depositario, ma delle attività ed azioni poste in essere, nel tempo, ai fini di verificare l’efficacia ed efficienza dell’assetto organizzativo e dei controlli preposti e previsti per evitale il citato superamento.
Di qui l’infondatezza del quarto motivo di gravame.
9.5. Anche la doglianza sub 5 non è accoglibile.
Con il provvedimento gravato la parte ricorrente ha deliberato di “ pubblicare, ai sensi del Regolamento in materia di procedura sanzionatoria, adottato con Deliberazione COVIP del 29 luglio 2020, la Deliberazione sanzionatoria, per estratto, sul sito web della COVIP presente sul relativo sito web, decorsi i termini per l’impugnazione dello stesso” , e tanto in applicazione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 12 del Regolamento interno (impugnati con il ricorso) che, in coerenza con l’art. 19 quinquies, comma 4, del d.lgs. n.252/05, dispongono che una volta decorso il termine per impugnare, il provvedimento è pubblicato per estratto in un’apposita sezione del sito web della OV con i relativi dati e che, nel caso in cui venga presentato ricorso, ne è data menzione a margine, annotando in seguito anche l’esito dello stesso e dell’eventuale richiesta di misure cautelari.
Secondo la prospettazione ricorsuale, in attuazione della disciplina eurounitaria ed in particolare dell’articolo 48 della Direttiva UE 2016/2341, la OV avrebbe dovuto disapplicare il citato Regolamento e stabilire che, in caso di ricorso giurisdizionale, la pubblicazione del provvedimento non fosse realizzata, ovvero, tutt’al più, che la stessa fosse differita o comunque disposta in forma anonima fino all’esito del giudizio, prevedendo, in tesi, la Direttiva, la pubblicazione nel solo caso di omessa impugnazione.
Invero ai sensi dell’articolo 48 citato “Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti pubblichino ogni sanzione amministrativa o altra misura applicata per le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e contro la quale non è stato presentato alcun ricorso in tempo utile, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. Tuttavia, quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, le autorità competenti possono decidere di rinviare la pubblicazione, di non realizzarla o di pubblicare le sanzioni in forma anonima”.
Sicchè secondo la parte ricorrente, la proposizione del ricorso, a norma del citato articolo 48, precluderebbe sempre la pubblicazione, in qualsiasi forma, del provvedimento sanzionatorio o comunque né imporrebbe per lo meno il differimento o l’anomizzazione.
La prospettazione appare fuori fuoco.
Innanzitutto la disposizione comunitaria si limita a prescrivere che gli Stati membri assicurino la pubblicazione “ senza ritardo ” del provvedimento sanzionatorio nel caso di mancata impugnazione nei termini, ma in alcun modo reca un divieto di pubblicazione nel caso di pendenza di ricorso, fattispecie che, nel vuoto della disciplina eurounitaria, è evidentemente lasciata alla regolazione nazionale.
D’altronde gli Stati membri hanno il dovere di adottare tutte le misure, generali o particolari, per garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dai Trattati dell'UE. Se manca una disciplina unionale specifica (vuoto normativo), lo Stato interviene con la propria legislazione interna per colmare tale lacuna e garantire l'efficacia dei diritti derivanti dall'ordinamento UE. Orbene la disciplina nazionale completa la normativa comunitaria prevedendo che in caso di ricorso della pendenza dello stesso debba darsi evidenza con annotazione a margine della pubblicazione.
Sicchè nella fattispecie la previsione da parte della normativa nazionale, e della disciplina regolamentare che ne fa attuazione, della pubblicazione anche in caso di proposizione del ricorso, con la doverosa annotazione della pendenza dello stesso e del suo esito, non risulta contrastare con la normativa comunitaria.
Inoltre il legislatore comunitario, al citato articolo 48, a ben vedere, considera il caso in cui la pubblicazione “ sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati”, “comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso”, individuando in tali casi, in cui ben può rientrare l’impugnazione del provvedimento sanzionatorio, in capo alle autorità competenti non il dovere, ma il mero potere (evidentemente discrezionale atteso che il testo dell’articola l’espressione “possibilità”) “di rinviare la pubblicazione, di non realizzarla o di pubblicare le sanzioni in forma anonima”.
Deve concludersi che sia il rinvio, sia la omissione, sia l’ anomizzazione della pubblicazione costituiscano ipotesi derogatorie della regola, invece generale, della pubblicazione, lasciata alla valutazione della Autorità competente come dimostra l’utilizzo del verbo “ potere ” ( “ può ” nella disciplina nazionale, “ possono ” nella Direttiva) negli specifici casi indicati dal legislatore.
Quanto a tali casi e fattispecie, alla sussistenza delle quali è subordinata l’eventuale deroga alla regola della pubblicazione, l’onere di provare gli stessi non può che gravare sulla parte al quale la pubblicazione può nuocere, in ossequio ai principi di vicinanza della prova e comunque non potendosi gravare l’amministrazione dell’onere di procedere ad un approfondimento istruttorio circa l’eventuale sussistenza di detti presupposti.
Nel caso di specie la parte ricorrente omette qualsivoglia allegazione circa il pregiudizio sproporzionato e determinabile derivante dalla disposta pubblicazione limitandosi a sostenere, come visto, secondo un ragionamento infondato e non coerente con il portato normativo, che nel caso di proposizione di ricorso, come nella specie, la pubblicazione avrebbe dovuto non essere realizzata, essere differita ovvero essere fatta con modalità anonima, senza necessità di particolari evidenze probatorie circa ai pregiudizio connesso alla pubblicazione.
Non può, infine, sottacersi che la misura della pubblicazione trovi un fondamento nella necessità di rafforzare l’effetto dissuasivo della sanzione, disincentivando future condotte scorrette nel delicato settore di attività della previdenza complementare: esigenza avvertita dallo stesso legislatore europeo che al comma 2 del già illustrato art. 48 della Direttiva invocata dalla parte ricorrente dispone che “ gli Stati membri garantiscono che le loro sanzioni amministrative e le altre misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive ”.
9.7. Infine infondata è la doglianza sub 6, non essendo condivisibili i denunciati profili di sproporzione della sanzione, tenuto conto anche del fatto che la sanzione stessa risulta essere stata irrogata in misura ampiamente inferiore alla media della forbice edittale, senza particolari indizi di irragionevolezza o incongruità. Peraltro la ridetta sanzione si confronta con condotte illecite di una certa gravità in ragione della natura previdenziale del fondo, del valore monetario delle operazioni e, in ultimo, dell’altissimo livello di diligenza richiesto per il compimento delle stesse.
Allorché una norma preveda la sanzione indicandone la misura minima e quella massima, non c'è l'obbligo di determinarla nella misura minima, dovendo essa essere determinata nella misura tra minima e massima, che si ritenga congrua all'infrazione commessa sulla base dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissati dall' art. 11, l. n. 689 del 1981, i quali devono ritenersi applicabili sia dall'autorità amministrativa che dal giudice (si veda Cass., sez. I, 14 giugno 1996, n. 5499).
Nè merita accoglimento la dedotta censura secondo la quale la OV non avrebbe considerato la “ personalità dell’agente e delle sue condizioni economiche ” nell’irrogare ai sindaci la sanzione di 4.050,00 euro, essendo la ridetta censura non supportata da alcuna puntuale allegazione né prova rispetto alla effettiva incidenza della sanzione sulla condizione economico patrimoniale dei sindaci.
Vero è che nel caso di specie le sanzioni sono state determinate in misura ampiamente inferiore alla media della forbice edittale, tenendo in debito conto tutti gli elementi del caso, oltre che, evidentemente, le iniziative e i contegni riparatori che la società ha dichiarato di aver assunto successivamente all’intervento della OV.
D’altronde, come chiarito da Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza del 15 maggio 2017, n. 2256, con riferimento alle sanzioni pecuniarie rientra nei poteri del giudice non già la riduzione della misura della sanzione concretamente irrogata quanto la verifica, ai sensi dell'art. 11, l.24 novembre 1981, n. 689 del rispetto del principio di proporzionalità in sede di quantificazione concreta della misura della sanzione e, dunque, del corretto esercizio del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione.
Nella specie i poteri di quantificazione delle sanzioni sono stati legittimamente esercitati.
9.In conclusione il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e vanno rigettati.
10. Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO OR, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
Monica GA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica GA | RO OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.