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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 30/11/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 552/2025 vertente
TRA
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NI CE in virtù di mandato allegato all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore, sito in Fuscaldo Marina (CS), in Via San Michele n. 25.
ATTRICE
e
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
UD IO AC, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Paola (CS), via
G.AL e P.LL n.5, in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
OGGETTO: diritti reali.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulle domande delle parti.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, com'è noto, “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, si verifica quando sia sopravvenuta una situazione che – come quella determinata da un accordo transattivo sull'oggetto della lite – abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti, facendo contemporaneamente venir meno l'oggettiva necessità della richiesta pronuncia del giudice e, conseguentemente, l'interesse ad agire e contraddire delle parti medesime” (Cass. SS. UU. n. 2463/1982). Ed ancora: “La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicchè, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (così Cass. n. 6909/2009; nello stesso senso Cass. n. 10553/2009, n. 23289/2007, n. 17861/2007, n. 4714/2006, n. 6393/2004, n. 14775/2004).
La sopravvenuta carenza di interesse ad agire e la conseguente declaratoria di cessata materia del contendere, comporta per il giudice l'obbligo di pronunciarsi unicamente in materia di spese, in forza del principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Cass. 29.11.2016, n. 24234).
Orbene, va osservato che nel corso del procedimento è intervenuto tra le parti accordo stragiudiziale del 28.07.2025, con accordo sulla compensazione delle spese.
Alla luce di tale accordo, va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento al presente giudizio.
Con riferimento alle spese processuali, nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere, la liquidazione avviene, com'è noto, secondo il criterio della c.d. pagina 2 di 3 soccombenza virtuale, sempre che non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass. n. 10553/2009).
Orbene, nel caso di specie, le parti sono concordi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Paola, 29.11.2025
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)
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