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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 19/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 1635/2023
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, nato a Fayum, in [...], il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Sara Veri del Foro di C.F._1
Bergamo
ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
Controparte_2 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 aprile 2023, ha Parte_2 impugnato il decreto del Questore della Provincia di , emanato e notificato il CP_2 20 marzo 2023, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente.
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto:
- di aver presentato domanda di protezione speciale in data 6 marzo 2023 per la raggiunta integrazione sul territorio italiano e per timore di perdere definitivamente il diritto di esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia,
, nata e residente in Italia;
Persona_1
- di aver presentato, il 10 marzo 2023, altresì domanda di protezione internazionale per i medesimi motivi, oltre che per il fatto di soffrire di una grave asma con difficoltà respiratorie e di temere di essere perseguitato per motivi religiosi e politici;
- nel frattempo, egli è stato trattenuto presso il C.P.R. di Gradisca d'Isonzo;
- egli ha a suo carico condanne per vari reati, per i quali ha scontato una pena detentiva pari a 4 anni, 6 mesi e 9 giorni, dal 28 settembre 2018 al 22 novembre 2022;
- a seguito di una nuova pronuncia di condanna, il fine pena è stato poi previsto per il 6 giugno 2023, con una pena complessiva di 5 anni e 8 mesi di reclusione;
- all'interno del carcere egli ha dimostrato una seria volontà di reinserimento sociale, prestando attività lavorativa e frequentando la scuola secondaria di primo grado;
- nelle more della carcerazione, egli ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 332 c.c. per la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale della figlia, nata dalla relazione con la sig.ra ancora pendente;
Controparte_3
- nel frattempo, non gli è stato rinnovato il permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto la pratica è stata archiviata per “disinteresse”, non essendosi presentato alla convocazione presso la Questura, dato che si trovava in carcere;
Pag. 2 di 9 - uscito dal carcere, è stato assunto dalla BRL Lombardia Società
Cooperativa a.r.l., e poteva altresì godere della disponibilità all'ospitalità da parte della sorella, regolarmente presente sul territorio;
- egli si trova in Italia da ormai 20 anni e ha conseguito il certificato di lingua italiana di livello A2;
- in caso di ritorno nel Paese di origine, anche considerando la condanna riportata per favoreggiamento all'immigrazione clandestina, egli rischia la violazione dei suoi diritti umani fondamentali, sia per il rischio di trattamenti disumani e degradanti in Patria, sia tenendo conto del suo diritto all'unità familiare con la figlia e la sorella, regolarmente presenti in Italia.
Alla luce di tali circostanze, in parte comprovate dai documenti depositati in allegato al ricorso e tenendo conto del positivo percorso carcerario, ha chiesto al
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via cautelare: preliminarmente ed in via d'urgenza disporre - per le ragioni in fatto e diritto suesposte - la sospensione immediata del provvedimento di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno emesso in data 20.03.2023 dal Questore di Gorizia, nonché di tutti gli atti ad esso consequenziali nella sussistenza di gravi motivi;
In via principale e nel merito: previe le opportune declaratorie del caso e di legge e, comunque, nessuna esclusa e, quindi di illegittimità per violazione di legge
e/o erronea applicazione della legge e/o carenza di istruttoria, annullarsi in ogni caso e/o dichiararsi nullo ed illegittimo il decreto di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno emesso in data 20.03.2023 dal Questore di Gorizia e notificato in data
20.03.2023 con il quale il Questore di Gorizia rigettava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente, ed ogni atto preordinato, presupposto, consequenziale e, comunque, connesso, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese di giudizio.
Per l'effetto, ordinare alla Questura di l'adozione di ogni necessario CP_2 provvedimento volto al rilascio in favore dell'odierno ricorrente Parte_1
di permesso di soggiorno per protezione speciale.
[...]
Pag. 3 di 9 In via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda precedente, accertata la sussistenza dei presupposti, ordinarsi alla Questura di
il rilascio del permesso per protezione internazionale;
CP_2
In via ulteriormente subordinata, ove non accolte le domande che precedono, ordinarsi alla Questura rilascio di permesso per attesa occupazione o per lavoro”.
A seguito della sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la causa è stata trattata nel merito.
Il , nonostante la regolarità delle notifiche, non si è Controparte_1 costituito, rimanendo contumace.
Nelle more del giudizio, prima della decisione della sospensione del provvedimento impugnato, il richiedente è stato rimpatriato in Egitto.
La causa è stata poi istruita mediante l'acquisizione della documentazione relativa al procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Trieste, nonché del procedimento in essere dinanzi al Tribunale di Sorveglianza per le misure alternative alla detenzione;
l'istruttoria è stata poi conclusa all'udienza del 4 dicembre 2024, all'esito della quale la parte ricorrente ha chiesto termine per il deposito di una nota conclusiva;
il Giudice, autorizzato il deposito, ha poi riservato la decisione al Collegio.
Il 14 gennaio 2025 la parte ricorrente ha depositato la nota conclusiva, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Preliminarmente si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico
Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Pag. 4 di 9 Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del
D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione speciale in relazione alle quali l'istante avesse già ricevuto l'appuntamento per la formalizzazione prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Peraltro, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, “resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne ricorrono i presupposti”.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L.
130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano,
Pag. 5 di 9 o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti di tale fattispecie.
Va innanzitutto sottolineato che lo stesso ricorrente ha allegato di essere stato destinatario di varie sentenze di condanne, divenute irrevocabili, tra cui anche per reati gravissimi, quali il favoreggiamento all'immigrazione clandestina, per le quali, peraltro, risulta essere stato in carcere per anni.
Dalle stesse allegazioni, tali reati sono stati commessi sin dal 2015 e non risultano invece allegazioni né elementi probatori relativi alle condizioni di vita del ricorrente per tutto il periodo in cui è rimasto in Italia prima di entrare in carcere.
Considerando la gravità dei reati per i quali è stato condannato, il complessivo periodo di tempo trascorso in Italia e in assenza di altri elementi, non può ritenersi che egli abbia costruito una propria integrazione in Italia sana per il solo fatto di aver prestato, durante il percorso carcerario, attività lavorativa e che egli sia stato assunto nei mesi appena successivi alla sua scarcerazione.
Pag. 6 di 9 Per quanto riguarda i suoi legami familiari, egli ha allegato di avere in Italia una sorella, che sarebbe disponibile ad ospitarlo e a riprova di questo ha depositato una dichiarazione manoscritta che sarebbe riconducibile a questa sorella.
Tuttavia, non risulta agli atti né alcun elemento da cui trarsi l'effettivo legame familiare con questa, né alcuna documentazione da cui risulti l'effettiva stabilità della sorella sul territorio italiano.
Il ricorrente risulta poi avere una figlia in Italia, cittadina italiana.
Dalle relazioni del servizio sociale agli atti, risulta però che sia stata esclusa la sua responsabilità genitoriale sulla figlia, ormai quattordicenne;
che egli aveva tenuto condotte maltrattanti nei confronti della madre, ex compagna del richiedente, e che egli si era in passato sottratto ad ogni assistenza di tipo morale e familiare.
La figlia risulta affidata ai servizi sociali, che hanno rilevato altresì come i contatti in chiamata, messaggi e videochiamata da parte del padre, oltre che scomposti e tenuti senza una previa regolazione degli stessi e di intermediazione da parte dei servizi, determinino nell'adolescente degli effetti negativi, determinandone uno stato di agitazione.
Peraltro, i servizi hanno sottolineato come il padre, nei contatti con la figlia, screditi il lavoro compiuto dai servizi, impedendo così un percorso sereno e regolare di crescita della stessa.
Ne deriva che non risultano, in sostanza, legami familiari del ricorrente da tutelare, poiché, da un lato, non è stata provata l'effettiva esistenza di una sorella stabilmente in Italia e, dall'altro, risultano elementi per ritenere che l'instaurazione di un rapporto con la figlia determina effetti negativi per la stessa, che, essendo ancora minore d'età, va invece tutelata.
Conseguentemente, non si ritiene che il rimpatrio del ricorrente determini una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.
Pag. 7 di 9 Neppure può ritenersi che, nel caso concreto, il ricorrente rischi di subire, in
Egitto, la violazione dei suoi diritti fondamentali a seguito delle condanne riportate in Italia.
Premesso che non si comprende come le Autorità egiziane possano venire a conoscenza di provvedimenti giurisdizionali adottati in Italia, non si ha notizia di procedimenti penali pendenti a carico del ricorrente nel suo Paese di origine e, anzi, tale rischio risulta smentito dalla mancanza di allegazioni di conseguenze pregiudizievoli subite dallo stesso richiedente nel Paese di origine a seguito del rimpatrio forzoso subìto nelle more del presente giudizio.
Per quanto riguarda la domanda, proposta in via subordinata, di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione internazionale, tale diritto non può essere accertato in tale sede, in cui è impugnato il solo rifiuto di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ma sarà semmai oggetto della procedura amministrativa e dell'eventuale procedimento giurisdizionale successivi alla domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente separatamente e in data successiva a quella di sola protezione speciale.
Il ricorso deve quindi essere integralmente rigettato.
In ordine alle spese, sussistono gravi ragioni per la compensazione, nonostante la soccombenza del ricorrente, in considerazione del fatto che i rapporti tra il richiedente e la figlia sono emersi da una relazione dei servizi sociali prodotta dopo l'emanazione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese tra le parti.
Trieste, 07/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Michela Bortolami dott.ssa Carmela Giuffrida
Pag. 8 di 9
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 1635/2023
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, nato a Fayum, in [...], il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Sara Veri del Foro di C.F._1
Bergamo
ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
Controparte_2 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 aprile 2023, ha Parte_2 impugnato il decreto del Questore della Provincia di , emanato e notificato il CP_2 20 marzo 2023, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente.
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto:
- di aver presentato domanda di protezione speciale in data 6 marzo 2023 per la raggiunta integrazione sul territorio italiano e per timore di perdere definitivamente il diritto di esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia,
, nata e residente in Italia;
Persona_1
- di aver presentato, il 10 marzo 2023, altresì domanda di protezione internazionale per i medesimi motivi, oltre che per il fatto di soffrire di una grave asma con difficoltà respiratorie e di temere di essere perseguitato per motivi religiosi e politici;
- nel frattempo, egli è stato trattenuto presso il C.P.R. di Gradisca d'Isonzo;
- egli ha a suo carico condanne per vari reati, per i quali ha scontato una pena detentiva pari a 4 anni, 6 mesi e 9 giorni, dal 28 settembre 2018 al 22 novembre 2022;
- a seguito di una nuova pronuncia di condanna, il fine pena è stato poi previsto per il 6 giugno 2023, con una pena complessiva di 5 anni e 8 mesi di reclusione;
- all'interno del carcere egli ha dimostrato una seria volontà di reinserimento sociale, prestando attività lavorativa e frequentando la scuola secondaria di primo grado;
- nelle more della carcerazione, egli ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 332 c.c. per la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale della figlia, nata dalla relazione con la sig.ra ancora pendente;
Controparte_3
- nel frattempo, non gli è stato rinnovato il permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto la pratica è stata archiviata per “disinteresse”, non essendosi presentato alla convocazione presso la Questura, dato che si trovava in carcere;
Pag. 2 di 9 - uscito dal carcere, è stato assunto dalla BRL Lombardia Società
Cooperativa a.r.l., e poteva altresì godere della disponibilità all'ospitalità da parte della sorella, regolarmente presente sul territorio;
- egli si trova in Italia da ormai 20 anni e ha conseguito il certificato di lingua italiana di livello A2;
- in caso di ritorno nel Paese di origine, anche considerando la condanna riportata per favoreggiamento all'immigrazione clandestina, egli rischia la violazione dei suoi diritti umani fondamentali, sia per il rischio di trattamenti disumani e degradanti in Patria, sia tenendo conto del suo diritto all'unità familiare con la figlia e la sorella, regolarmente presenti in Italia.
Alla luce di tali circostanze, in parte comprovate dai documenti depositati in allegato al ricorso e tenendo conto del positivo percorso carcerario, ha chiesto al
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via cautelare: preliminarmente ed in via d'urgenza disporre - per le ragioni in fatto e diritto suesposte - la sospensione immediata del provvedimento di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno emesso in data 20.03.2023 dal Questore di Gorizia, nonché di tutti gli atti ad esso consequenziali nella sussistenza di gravi motivi;
In via principale e nel merito: previe le opportune declaratorie del caso e di legge e, comunque, nessuna esclusa e, quindi di illegittimità per violazione di legge
e/o erronea applicazione della legge e/o carenza di istruttoria, annullarsi in ogni caso e/o dichiararsi nullo ed illegittimo il decreto di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno emesso in data 20.03.2023 dal Questore di Gorizia e notificato in data
20.03.2023 con il quale il Questore di Gorizia rigettava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente, ed ogni atto preordinato, presupposto, consequenziale e, comunque, connesso, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese di giudizio.
Per l'effetto, ordinare alla Questura di l'adozione di ogni necessario CP_2 provvedimento volto al rilascio in favore dell'odierno ricorrente Parte_1
di permesso di soggiorno per protezione speciale.
[...]
Pag. 3 di 9 In via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda precedente, accertata la sussistenza dei presupposti, ordinarsi alla Questura di
il rilascio del permesso per protezione internazionale;
CP_2
In via ulteriormente subordinata, ove non accolte le domande che precedono, ordinarsi alla Questura rilascio di permesso per attesa occupazione o per lavoro”.
A seguito della sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la causa è stata trattata nel merito.
Il , nonostante la regolarità delle notifiche, non si è Controparte_1 costituito, rimanendo contumace.
Nelle more del giudizio, prima della decisione della sospensione del provvedimento impugnato, il richiedente è stato rimpatriato in Egitto.
La causa è stata poi istruita mediante l'acquisizione della documentazione relativa al procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Trieste, nonché del procedimento in essere dinanzi al Tribunale di Sorveglianza per le misure alternative alla detenzione;
l'istruttoria è stata poi conclusa all'udienza del 4 dicembre 2024, all'esito della quale la parte ricorrente ha chiesto termine per il deposito di una nota conclusiva;
il Giudice, autorizzato il deposito, ha poi riservato la decisione al Collegio.
Il 14 gennaio 2025 la parte ricorrente ha depositato la nota conclusiva, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Preliminarmente si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico
Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Pag. 4 di 9 Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del
D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione speciale in relazione alle quali l'istante avesse già ricevuto l'appuntamento per la formalizzazione prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Peraltro, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, “resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne ricorrono i presupposti”.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L.
130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano,
Pag. 5 di 9 o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti di tale fattispecie.
Va innanzitutto sottolineato che lo stesso ricorrente ha allegato di essere stato destinatario di varie sentenze di condanne, divenute irrevocabili, tra cui anche per reati gravissimi, quali il favoreggiamento all'immigrazione clandestina, per le quali, peraltro, risulta essere stato in carcere per anni.
Dalle stesse allegazioni, tali reati sono stati commessi sin dal 2015 e non risultano invece allegazioni né elementi probatori relativi alle condizioni di vita del ricorrente per tutto il periodo in cui è rimasto in Italia prima di entrare in carcere.
Considerando la gravità dei reati per i quali è stato condannato, il complessivo periodo di tempo trascorso in Italia e in assenza di altri elementi, non può ritenersi che egli abbia costruito una propria integrazione in Italia sana per il solo fatto di aver prestato, durante il percorso carcerario, attività lavorativa e che egli sia stato assunto nei mesi appena successivi alla sua scarcerazione.
Pag. 6 di 9 Per quanto riguarda i suoi legami familiari, egli ha allegato di avere in Italia una sorella, che sarebbe disponibile ad ospitarlo e a riprova di questo ha depositato una dichiarazione manoscritta che sarebbe riconducibile a questa sorella.
Tuttavia, non risulta agli atti né alcun elemento da cui trarsi l'effettivo legame familiare con questa, né alcuna documentazione da cui risulti l'effettiva stabilità della sorella sul territorio italiano.
Il ricorrente risulta poi avere una figlia in Italia, cittadina italiana.
Dalle relazioni del servizio sociale agli atti, risulta però che sia stata esclusa la sua responsabilità genitoriale sulla figlia, ormai quattordicenne;
che egli aveva tenuto condotte maltrattanti nei confronti della madre, ex compagna del richiedente, e che egli si era in passato sottratto ad ogni assistenza di tipo morale e familiare.
La figlia risulta affidata ai servizi sociali, che hanno rilevato altresì come i contatti in chiamata, messaggi e videochiamata da parte del padre, oltre che scomposti e tenuti senza una previa regolazione degli stessi e di intermediazione da parte dei servizi, determinino nell'adolescente degli effetti negativi, determinandone uno stato di agitazione.
Peraltro, i servizi hanno sottolineato come il padre, nei contatti con la figlia, screditi il lavoro compiuto dai servizi, impedendo così un percorso sereno e regolare di crescita della stessa.
Ne deriva che non risultano, in sostanza, legami familiari del ricorrente da tutelare, poiché, da un lato, non è stata provata l'effettiva esistenza di una sorella stabilmente in Italia e, dall'altro, risultano elementi per ritenere che l'instaurazione di un rapporto con la figlia determina effetti negativi per la stessa, che, essendo ancora minore d'età, va invece tutelata.
Conseguentemente, non si ritiene che il rimpatrio del ricorrente determini una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.
Pag. 7 di 9 Neppure può ritenersi che, nel caso concreto, il ricorrente rischi di subire, in
Egitto, la violazione dei suoi diritti fondamentali a seguito delle condanne riportate in Italia.
Premesso che non si comprende come le Autorità egiziane possano venire a conoscenza di provvedimenti giurisdizionali adottati in Italia, non si ha notizia di procedimenti penali pendenti a carico del ricorrente nel suo Paese di origine e, anzi, tale rischio risulta smentito dalla mancanza di allegazioni di conseguenze pregiudizievoli subite dallo stesso richiedente nel Paese di origine a seguito del rimpatrio forzoso subìto nelle more del presente giudizio.
Per quanto riguarda la domanda, proposta in via subordinata, di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione internazionale, tale diritto non può essere accertato in tale sede, in cui è impugnato il solo rifiuto di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ma sarà semmai oggetto della procedura amministrativa e dell'eventuale procedimento giurisdizionale successivi alla domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente separatamente e in data successiva a quella di sola protezione speciale.
Il ricorso deve quindi essere integralmente rigettato.
In ordine alle spese, sussistono gravi ragioni per la compensazione, nonostante la soccombenza del ricorrente, in considerazione del fatto che i rapporti tra il richiedente e la figlia sono emersi da una relazione dei servizi sociali prodotta dopo l'emanazione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese tra le parti.
Trieste, 07/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Michela Bortolami dott.ssa Carmela Giuffrida
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