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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/10/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2508/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. TA SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2508/2025, pendente tra
(c.f. , con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
UC RI
ricorrente e
(c.f. ) CP_1 P.IVA_1
contumace
OGGETTO: Indennità di accompagnamento RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 445 bis. c.p.c. ritualmente depositato e notificato, la sig.ra
[...]
conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli Parte_1 CP_1
affinché fosse accertata in suo favore la sussistenza dei requisiti sanitari ex art. 1, l.
18/80, negati nella precedente fase amministrativa, allorquando era riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi: 100% a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente nominato dal
Giudice, Dott. , non reputava che la ricorrente fosse in possesso dei requisiti Persona_1
sanitari per godere dell'indennità di accompagnamento;
avverso le risultanze del predetto elaborato peritale veniva presentata opposizione nei termini di legge.
L' non si costituiva in giudizio. CP_1
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente, ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto- legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il ricorso non è fondato.
Come è noto, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Nella fattispecie in esame, i rigorosi requisiti sanitari richiesti dalla menzionata norma non risultano soddisfatti.
Nello specifico il dott. , dopo aver sottoposto la perizianda a visita ed esaminato Per_1
la documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che per le patologie riscontrate
(ipoacusia neurosensoriale bilaterale protesizzata e sindrome vertiginosa;
remota emitiroidectomia (1973) in trattamento ormonale sostitutivo;
esiti di pregresse fratture omerale sinistra, osteosintetizzata chirurgicamente, e del polso sinistro a moderato impegno funzionale;
broncopneumopatia cronica;
diabete mellito tipo II in trattamento ipoglicemizzante orale;
deficit deambulatorio e posturale in artrosi polidistrettuale a prevalente interessamento spondilodiscoartrosico diffuso con crolli vertebrosomatici multipli dorso-lombari su base osteoporotica e anterolistesi di L4 su
L5 e coxo-gonartrosico bilaterale già trattato con impianto artroprotesico dell'anca destra (2013) e valgismo degli alluci), la stessa non si trovasse nelle condizioni cliniche per essere riconosciuta invalida con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita e/o non in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
In proposito, il consulente chiarisce quanto segue: “Nel corso delle operazioni peritali la Sig.ra è infatti risultata in possesso di un assetto psico-intellettivo Parte_1
conservato, con riguardo all'età ed al livello socio-culturale, e di una residua complessiva efficienza coordino-motoria e fisica sufficiente a consentirle di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita e di deambulare, seppure con le difficoltà obiettivate e descritte, senza la necessità di essere continuativamente assistita da parte di altra persona.” Ed invero nell'esame obiettivo si legge “...Deambulazione difficoltosa ma possibile con zoppia di fuga a destra e appoggio precauzionale a deambulatore. Passaggi posturali rallentati ma autonomi”. Le conclusioni medico legali a cui l'ausiliario è giunto, in quanto puntualmente motivate ed esenti da vizi logici, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Al contrario, le censure mosse all'elaborato peritale non colgono nel segno, giacchè la ricorrente si limita ad affermare che le proprie patologie sarebbero state sottostimate;
anche l'ulteriore documentazione depositata nel presente giudizio, ovvero un certificato ortopedico di aprile 2025, non è idonea a giustificare un rinnovo della consulenza, non attestando la presenza dei suindicati requisiti prescritti dall'art. 1.
18/1980 (vi si legge testualmente che la paziente si trova in una difficoltà persistente di grado severo a svolgere i compiti e le funzioni propri di un soggetto di pari età, valutazione conforme a quella resa dai sanitari dell' ). CP_1
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Senonchè, parte ricorrente si è riportata alle certificazioni allegate, già precedentemente prodotte, o a certificazioni successive che non appaiono aver fatto emergere elementi non considerati dal consulente di ufficio con particolare riferimento alle patologie in questione. Nulla sulle spese di lite in ragione della mancata costituzione dell' in entrambe le CP_1
fasi di giudizio. Stante la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese di lite;
- pone le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' , come da separato decreto. CP_1
Tivoli, il 07/10/2025
Il giudice
TA SC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. TA SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2508/2025, pendente tra
(c.f. , con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
UC RI
ricorrente e
(c.f. ) CP_1 P.IVA_1
contumace
OGGETTO: Indennità di accompagnamento RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 445 bis. c.p.c. ritualmente depositato e notificato, la sig.ra
[...]
conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli Parte_1 CP_1
affinché fosse accertata in suo favore la sussistenza dei requisiti sanitari ex art. 1, l.
18/80, negati nella precedente fase amministrativa, allorquando era riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi: 100% a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente nominato dal
Giudice, Dott. , non reputava che la ricorrente fosse in possesso dei requisiti Persona_1
sanitari per godere dell'indennità di accompagnamento;
avverso le risultanze del predetto elaborato peritale veniva presentata opposizione nei termini di legge.
L' non si costituiva in giudizio. CP_1
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente, ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto- legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il ricorso non è fondato.
Come è noto, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Nella fattispecie in esame, i rigorosi requisiti sanitari richiesti dalla menzionata norma non risultano soddisfatti.
Nello specifico il dott. , dopo aver sottoposto la perizianda a visita ed esaminato Per_1
la documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che per le patologie riscontrate
(ipoacusia neurosensoriale bilaterale protesizzata e sindrome vertiginosa;
remota emitiroidectomia (1973) in trattamento ormonale sostitutivo;
esiti di pregresse fratture omerale sinistra, osteosintetizzata chirurgicamente, e del polso sinistro a moderato impegno funzionale;
broncopneumopatia cronica;
diabete mellito tipo II in trattamento ipoglicemizzante orale;
deficit deambulatorio e posturale in artrosi polidistrettuale a prevalente interessamento spondilodiscoartrosico diffuso con crolli vertebrosomatici multipli dorso-lombari su base osteoporotica e anterolistesi di L4 su
L5 e coxo-gonartrosico bilaterale già trattato con impianto artroprotesico dell'anca destra (2013) e valgismo degli alluci), la stessa non si trovasse nelle condizioni cliniche per essere riconosciuta invalida con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita e/o non in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
In proposito, il consulente chiarisce quanto segue: “Nel corso delle operazioni peritali la Sig.ra è infatti risultata in possesso di un assetto psico-intellettivo Parte_1
conservato, con riguardo all'età ed al livello socio-culturale, e di una residua complessiva efficienza coordino-motoria e fisica sufficiente a consentirle di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita e di deambulare, seppure con le difficoltà obiettivate e descritte, senza la necessità di essere continuativamente assistita da parte di altra persona.” Ed invero nell'esame obiettivo si legge “...Deambulazione difficoltosa ma possibile con zoppia di fuga a destra e appoggio precauzionale a deambulatore. Passaggi posturali rallentati ma autonomi”. Le conclusioni medico legali a cui l'ausiliario è giunto, in quanto puntualmente motivate ed esenti da vizi logici, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Al contrario, le censure mosse all'elaborato peritale non colgono nel segno, giacchè la ricorrente si limita ad affermare che le proprie patologie sarebbero state sottostimate;
anche l'ulteriore documentazione depositata nel presente giudizio, ovvero un certificato ortopedico di aprile 2025, non è idonea a giustificare un rinnovo della consulenza, non attestando la presenza dei suindicati requisiti prescritti dall'art. 1.
18/1980 (vi si legge testualmente che la paziente si trova in una difficoltà persistente di grado severo a svolgere i compiti e le funzioni propri di un soggetto di pari età, valutazione conforme a quella resa dai sanitari dell' ). CP_1
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Senonchè, parte ricorrente si è riportata alle certificazioni allegate, già precedentemente prodotte, o a certificazioni successive che non appaiono aver fatto emergere elementi non considerati dal consulente di ufficio con particolare riferimento alle patologie in questione. Nulla sulle spese di lite in ragione della mancata costituzione dell' in entrambe le CP_1
fasi di giudizio. Stante la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese di lite;
- pone le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' , come da separato decreto. CP_1
Tivoli, il 07/10/2025
Il giudice
TA SC