CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO ER, Presidente e Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
PALMIERI ER MICHELE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 461/2022 depositato il 28/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto - Via G. De Marchi 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5B03T200019 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti concordemente chiedono disporsi declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere, a spese di lite compensate, stante l'intervenuta conciliazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 01/06/2022 la società Ricorrente_1 S.P.A. – P.IVA_1 proponeva ricorso avverso l'atto di accertamento sdc t5b03t200019-2022, notificato in data 04.04.2022, con il quale per il periodo d'imposta 2016, veniva accertato in capo alla società ricorrente omessa tassazione di dividendi provenienti: - da Stati o territori non a fiscalità privilegiata – Violazione dell'art. 89, comma 2, del DPR n.
917/1986 per € 232.019,08. - da Stati o territori a fiscalità privilegiata – Violazione dell'art. 89, comma 3, del
DPR n. 917/1986 per € 2.070.421,33. L'accertamento per l'anno di imposta in contestazione scaturiva dall'attività di verifica svolta nel corso dell'anno 2021 e conclusa con la consegna alla parte del PVC in data
03/11/2021 (Allegato 3), cui non sono seguite memorie di parte. Segnatamente il controllo aveva avuto ad oggetto il trattamento tributario dei dividendi percepiti nei periodi di imposta dal 1° gennaio 2016 al 31 marzo
2016, dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2017, dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018 e dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019.
L'ente impositore si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
Il procedimento era sospeso ex art. 39 comma 1 bis D.Lgs. n. 546/1992 con ordinanza del 6.6.2024.
lo stesso è stato sospeso ex art. 39 comma 1 bis D.Lgs. n. 546/1992 con ordinanza del 6.6.2024; - in data
11.6.2025 è stato raggiunto l'accordo di conciliazione della controversia, che si allega;
- pertanto,
Ricorrente_1 S.p.A. provvederà entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'art. 48 d. lgs. n. 546/1992 al pagamento in un'unica soluzione delle somme dovute ivi indicate. Tutto ciò premesso e considerato, le parti come in epigrafe rappresentate e difese, CHIEDONO
1 che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Venezia, previa fissazione dell'udienza di trattazione, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992 dichiari la cessazione della controversia a spese compensate per l'intero giudizio.
Dopo istanza in riassunzione del 12 giugno 2025 all' udienza del 15 gennaio 2026 con trattazione e presenze come da verbale – la controversia è stata trattenuta in decisione e decisa come da separato dispositivo, qui riprodotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del procedimento è intervenuta tra le parti la conciliazione stragiudiziale depositata con l'istanza di riassunzione.
Come da atti e documenti depositati nel fascicolo e richiesta concorde delle parti è da dichiararsi l'estinzione del procedimento.
Nulla per le spese regolate dalla legge e accordo tra le parti.
P.Q.M.
a) si estingue il procedimento;
b) nulla per le spese.
Venezia 15 gennaio 2026
Il presidente relatore
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO ER, Presidente e Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
PALMIERI ER MICHELE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 461/2022 depositato il 28/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto - Via G. De Marchi 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5B03T200019 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti concordemente chiedono disporsi declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere, a spese di lite compensate, stante l'intervenuta conciliazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 01/06/2022 la società Ricorrente_1 S.P.A. – P.IVA_1 proponeva ricorso avverso l'atto di accertamento sdc t5b03t200019-2022, notificato in data 04.04.2022, con il quale per il periodo d'imposta 2016, veniva accertato in capo alla società ricorrente omessa tassazione di dividendi provenienti: - da Stati o territori non a fiscalità privilegiata – Violazione dell'art. 89, comma 2, del DPR n.
917/1986 per € 232.019,08. - da Stati o territori a fiscalità privilegiata – Violazione dell'art. 89, comma 3, del
DPR n. 917/1986 per € 2.070.421,33. L'accertamento per l'anno di imposta in contestazione scaturiva dall'attività di verifica svolta nel corso dell'anno 2021 e conclusa con la consegna alla parte del PVC in data
03/11/2021 (Allegato 3), cui non sono seguite memorie di parte. Segnatamente il controllo aveva avuto ad oggetto il trattamento tributario dei dividendi percepiti nei periodi di imposta dal 1° gennaio 2016 al 31 marzo
2016, dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2017, dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018 e dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019.
L'ente impositore si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
Il procedimento era sospeso ex art. 39 comma 1 bis D.Lgs. n. 546/1992 con ordinanza del 6.6.2024.
lo stesso è stato sospeso ex art. 39 comma 1 bis D.Lgs. n. 546/1992 con ordinanza del 6.6.2024; - in data
11.6.2025 è stato raggiunto l'accordo di conciliazione della controversia, che si allega;
- pertanto,
Ricorrente_1 S.p.A. provvederà entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'art. 48 d. lgs. n. 546/1992 al pagamento in un'unica soluzione delle somme dovute ivi indicate. Tutto ciò premesso e considerato, le parti come in epigrafe rappresentate e difese, CHIEDONO
1 che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Venezia, previa fissazione dell'udienza di trattazione, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992 dichiari la cessazione della controversia a spese compensate per l'intero giudizio.
Dopo istanza in riassunzione del 12 giugno 2025 all' udienza del 15 gennaio 2026 con trattazione e presenze come da verbale – la controversia è stata trattenuta in decisione e decisa come da separato dispositivo, qui riprodotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del procedimento è intervenuta tra le parti la conciliazione stragiudiziale depositata con l'istanza di riassunzione.
Come da atti e documenti depositati nel fascicolo e richiesta concorde delle parti è da dichiararsi l'estinzione del procedimento.
Nulla per le spese regolate dalla legge e accordo tra le parti.
P.Q.M.
a) si estingue il procedimento;
b) nulla per le spese.
Venezia 15 gennaio 2026
Il presidente relatore