Articolo 2 della Legge 8 luglio 1980, n. 335
Articolo 1
Versione
2 agosto 1980
Art. 2.
All'onere di L. 36.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 2507 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 2 agosto 1980