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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/10/2025, n. 4061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4061 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 3312/2019, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , (C.F.: C.F._2 Parte_3
e (C.F.: ), tutti C.F._3 Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Raffaele Romanelli, presso il cui studio, sito in
Salerno al corso Giuseppe Garibaldi n. 8, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
Controparte_1
(P.IVA: , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso per Decreto Ingiuntivo, dall'Avv. Angelo Gargano, presso il cui studio, sito in Salerno alla Via S. Calenda n. 6/A, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., e per essa la mandataria CP_3
Proc. N.R.G.A.C. 3312/2019 - Sentenza rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Marco Ferraro, presso il cui studio, sito in Roma al viale Regina Margherita n. 278, elettivamente domicilia;
- TERZA INTERVENTRICE/SUCCESSORE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 12/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato , Parte_1
, e hanno Parte_2 Parte_3 Parte_4
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 336/2019, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, i primi due quali soci della debitrice principale e le altre due quali garanti, in favore della opposta, della somma pari ad € 35.289,58, quale debitoria contratto di mutuo n.
000/011419/70 stipulato in data 31/8/2010, oltre interessi, accessori e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che i soci sigg.ri e , all'epoca della stipula del Parte_1 Parte_2
contratto di mutuo posto a fondamento del ricorso monitorio erano gli unici due soci della la quale intratteneva con la Banca Parte_5
opposta, un rapporto di conto corrente con affidamento per elasticità di cassa n. 00010474986, su cui venivano addebitati interessi ed oneri non dovuti, oltre che le competenze passive maturate sulle anticipazioni bancarie, con conseguente saldo pari a zero dello stesso;
che a fronte di tale situazione la stimolava i soci ad accendere un mutuo settennale di € CP_1
50.000,00, da rimborsare mediante rate mensili di € 742,47, il cui ricavo veniva fagocitato dal medesimo Istituto di credito per azzerare l'esposizione debitoria della come si desume dalla lettura Parte_5
Proc. N.R.G.A.C. 3312/2019 - Sentenza dell'estratto conto relativo al c/c n. 000000105655, dove è indicata l'erogazione della somma mutuata in data 31/8/2010 per €49.425,00, oltre ai due bonifici effettuati in favore della per Parte_5
“finanziamento soci”, ossia il primo del 31/8/2010 di € 30.000,00 ed il secondo del 14/9/2010 di € 7.500,00; che il contratto di mutuo, di scopo, ha causa illecita e, come tale è nullo, essendo funzionale all'estinzione delle passività pregresse della società quale secondo motivo Parte_5
di opposizione che, peraltro, gli interessi pattuiti nel contratto di mutuo sono usurari;
quale terzo ed ultimo motivo di opposizione, che la nullità del contratto di mutuo inficia la validità altresì delle fideiussioni rilasciate dalle sigg.re e . Parte_3 Parte_4
In virtù di quanto inannzi esposto i sigg.ri , Parte_1 Pt_2
, e hanno formulato le
[...] Parte_3 Parte_4
seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 336/2019; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato RAFFAELE ROMANELLI, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la
[...]
deducendo: che essa Controparte_1
ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito azionato in via monitoria;
che, a prescindere dalla considerazione circa la indubbia liceità del cosiddetto mutuo di scopo, occorre evidenziare che il contratto di mutuo chirografario del 31/8/2010 integra perfettamente i requisiti previsti dall'articolo 1813 c.c.; che, peraltro, si legge chiaramente dal testo del contratto in esame, alcun vincolo di destinazione ovvero determinata finalità le parti hanno riservato all'impiego della somma erogata;
che appare evidente, quindi, che il finanziamento concesso non rientri nel paradigma del mutuo di scopo: il contratto di mutuo concluso tra le parti non prevede alcuno scopo specifico, che per assurdo possa ritenersi violato;
che bisogna,
Proc. N.R.G.A.C. 3312/2019 - Sentenza inoltre, evidenziate che le somme erogate sono state utilizzate dai sig.ri e , con versamenti separati (quindi a Parte_1 Parte_2
seconda della necessità), solo in parte per finanziare la Parte_5
come si evince dall'estratto conto al 30/9/2010, per cui anche dal punto di vista fattuale la ricostruzione degli opponenti è del tutto carente ed infondata;
che la contestazione di parte opponente circa l'usurarietà degli interessi è del tutto generica;
che stante la validità del mutuo chirografario è infondato anche il motivo di opposizione circa l'invalidità derivata delle fideiussioni “specifiche” rilasciate dalle sigg.re e Parte_3
, anche considerato che queste hanno sottoscritto dei Parte_4
contratti autonomi di garanzia.
In virtù di quanto innanzi esposto la
[...]
ha formulato le Controparte_1
seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 336/2019; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge;
condannare parte opponente ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c.
Con comparsa depositata telematicamente il 22/10/2020 si costituiva in giudizio la e per essa quale mandataria Controparte_2
deducendo: che in data 02/12/2019 ha concluso, tra CP_3
l'altro, con la opposta un contratto di cessione “in blocco” di crediti ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della L. n. 130/1999, di cui è stato dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 143 del
05/12/2019; che, dunque, essa ha acquistato il credito posto a fondamento del ricorso monitorio esitato nel Decreto Ingiuntivo opposto;
che
[...]
ha conferito ad procura affinché agisca in CP_2 Parte_6
suo nome e per suo conto per la riscossione e l'incasso dei crediti acquistati;
che la quale “master servicer”, ha conferito a Parte_6 CP_3
quale “special servicer”, le attività connesse all'amministrazione e
[...]
Proc. N.R.G.A.C. 3312/2019 - Sentenza gestione dei crediti;
che con atto autenticato il 23/12/2019, Rep. n.
303741, Racc. n. 35399 per AR , essa ha conferito a Persona_1
procura speciale, tra l'altro, per la riscossione dei crediti. CP_3
In virtù di quanto innanzi esposto la e per essa Controparte_2
quale mandataria ha concluso riportandosi alle difese, CP_3
eccezioni e conclusioni della parte opposta.
Alla prima udienza il precedente G.I. rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo ed onerava la parte opposta di espletare il tentativo di mediazione obbligatoria, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 08/6/2022).
In data 07/3/2024 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 12/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1. – In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 08/6/2022).
2. – Fermo quanto innanzi esposto, va poi scrutinata l'eccezione sollevata da parte opponente con le note di trattazione scritta depositate il
27/2/2023 (cfr.) circa la carenza di titolarità attiva in capo alla terza interventrice e per essa della mandataria Controparte_2 CP_3
per non avere questa fornito la prova di avere acquistato il diritto di
[...]
Proc. N.R.G.A.C. 3312/2019 - Sentenza credito di cui al Decreto Ingiuntivo, né che il suddetto credito rientri tra quelli di cui alla cessione “in blocco”.
La contestazione in ordine al difetto di titolarità attiva della opposta, quale cessionaria, sollevata dall'opponente tempestivamente, è infondata e va rigettata.
Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n.
18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”.
Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per
Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del diritto e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Proc. N.R.G.A.C. 3312/2019 - Sentenza Fatta questa premessa, quindi, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di crediti bancari
“in blocco” è onerata dal fornire la prova della propria titolarità; la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore;
in caso di cessione in blocco di crediti, a norma dell'art. 58 T.U.B., “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana …”. Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce a ogni effetto la notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese.
In base alla disciplina speciale prevista dall'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della
Proc. N.R.G.A.C. 3312/2019 - Sentenza cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass. Civ., n.
22268/2018).
Allegare la copia dell'estratto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pertanto, non è da solo sufficiente a provare l'avvenuta cessione di quello specifico credito (Cass. Civ., n. 2780/2019), soprattutto tutte le volte in cui tale avviso pretenda di individuare il contenuto del contratto di cessione “in blocco”, mediante riferimento a criteri eccessivamente generici e non individualizzanti.
Costituisce inoltre principio ormai consolidato (“ex multis” Cass. Civ., n.
24978/2020) quello secondo cui “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Inoltre di recente la Suprema Corte, con ordinanza n. 21821/2023 ha ulteriormente chiarito che “In definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi
Proc. N.R.G.A.C. 3312/2019 - Sentenza rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.”.
Più di recente, poi, è intervenuta l'ordinanza n. 17944 della Terza
Sezione Civile della Corte di Cassazione (confermata dall'ordinanza n.
3405/2024), la quale si segnala per avere risolto in modo chiaro gli aspetti relativi all'onere della prova circa la titolarità attiva in capo alla parte che assume di essere cessionaria del credito oggetto di ingiunzione (o, eventualmente, di esecuzione forzata).
Con la pronuncia indicata, in una vicenda del tutto analoga a quella di cui al presente giudizio (concernendo un caso in cui vi era stata una pluralità di cessioni), la Suprema Corte ha così statuito: “Il ricorrente contesta il rigetto del motivo di opposizione con il quale egli aveva contestato la legittimazione sostanziale della società intimante, la quale assume di avere acquistato la titolarità del credito oggetto dell'intimazione, in origine spettante
a __ - , in base ad una serie di cessioni successive (precisamente: da poi da questa a quest'ultima all'intimante " ). ., .. , infine sostiene che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, a tal fine, che egli fosse semplicemente stato reso edotto delle suddette cessioni, pur in mancanza di una effettiva prova delle stesse, nonché della prova che il credito intimato rientrasse tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco da ultimo intervenuta in favore della società intimante. Il motivo è fondato.
1.1 Nella motivazione della sentenza impugnata, la corte d'appello, nella sostanza, si limita a dare atto della sussistenza di adeguata prova della avvenuta notificazione al debitore ceduto delle cessioni che si assumono intervenute con riguardo al credito oggetto del precetto opposto, ai sensi
Proc. N.R.G.A.C. 3312/2019 - Sentenza dell'art. 1264 e.e. e dell'art. 58 del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n.
385 {T.U.B.). In tal modo, si finisce però per confondere il requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto. 1.2 Essendo stati, in proposito, richiamati alcuni precedenti di questa stessa Corte in cui sembrerebbe in qualche modo adombrato che la pubblicazione, da parte della banca cessionaria, nella
Gazzetta Ufficiale, della notizia di un'operazione di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n. 385 {T.U.B.) costituisca di per sé prova della cessione, la
Corte ritiene opportuno effettuare le seguenti precisazioni. In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 e.e., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati
Proc. N.R.G.A.C. 3312/2019 - Sentenza e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova de/l'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n.
5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile
"ratione temporis' ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa ne confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 e.e., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al
Proc. N.R.G.A.C. 3312/2019 - Sentenza cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un
'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» {Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n.
4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise
Proc. N.R.G.A.C. 3312/2019 - Sentenza e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massi mazione). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova
e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia
Proc. N.R.G.A.C. 3312/2019 - Sentenza avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito
e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.”.
Orbene, nel caso di specie deve considerarsi, quanto alla dimostrazione dell'avvenuto trasferimento del credito oggetto di ingiunzione in favore della terza interventrice e per essa della mandataria Controparte_2
che questa ha assolto all'onere della prova, su di essa CP_3
incombente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., di dimostrare l'avvenuto acquisto, stante il deposito della dichiarazione di cessione della
Controparte_1
(cfr. all. al deposito telematico del 02/8/2022
[...]
della terza interventrice), con cui questa ha dichiarato di avere ceduto, tra gli altri, in favore della opposta, il credito derivante dal mutuo chirografario assistito da garanzia personale delle sigg.re e Parte_3
. Inoltre, depone nel senso dell'avvenuto trasferimento del Parte_4
credito sotteso al provvedimento monitorio in favore della CP_2
anche il contegno processuale della originaria opposta, la quale con
[...]
le note depositate per le udienze a trattazione scritta il 19/4/2022 ed il
Proc. N.R.G.A.C. 3312/2019 - Sentenza 04/3/2023 (cfr.) ha chiesto, proprio sul presupposto dell'avvenuto trasferimento del credito oggetto di ingiunzione alla terza interventrice, di essere estromessa dal presente giudizio, in tal modo dimostrando di non avere più alcun interesse ad un pronunciamento circa la fondatezza della pretesa inizialmente da essa azionata, derivante proprio dall'essersi spogliata del suddetto credito.
Parimenti, poi, vi è prova che il credito attivato in via monitoria rientra tra quelli oggetto della cessione “in blocco” dalla opposta alla terza interventrice, poiché nell'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui è avvenuta la pubblicazione ai sensi dell'articolo 58, comma 4, T.U.B. (cfr. all. 2 della comparsa di costituzione della terza interventrice) è riportato che sono stati ceduti “In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra febbraio 1975 e luglio 2019 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. In particolare, e' stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla Data di Stipulazione ad eccezione delle posizioni debitorie corrispondenti ai seguenti NDG:…”, sicchè essendo il credito scaturito da un contratto di mutuo chirografario del 2010 (ricompreso tra il
1975 ed il 2019) e non rientrando esso in alcuno degli NDG esclusi (tra i quali non viene neppure menzionato alcun credito della BCC DI BUCCINO
E DEI COMUNI CILENTANI SOC. COOP.), deve ritenersi che la terza interventrice sia divenuta titolare del diritto di credito azionato mediante ricorso per ingiunzione.
3. – Ciò posto, con il primo motivo di opposizione parte opponente lamenta che il mutuo chirografario posto alla base del ricorso monitorio sarebbe affetto da nullità strutturale ai sensi del combinato disposto degli articoli
1418, comma 3 e 1343 c.c., poiché la sua causa sarebbe illecita, trattandosi di mutuo c.d. “di consolidamento”, volto ad estinguere pregresse passività
Proc. N.R.G.A.C. 3312/2019 - Sentenza della derivanti dal contratto di conto corrente n. Parte_5
000/011419/70, a loro volta rinvenienti da addebiti illegittimi.
Il motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Sul punto occorre rilevare che il contratto di mutuo oggetto di causa non è suscettibile di essere qualificato come mutuo c.d. “di scopo”, come sostenuto da parte opponente.
Infatti, come ribadito di recente anche dalla Corte di Cassazione Civile a
Sezioni Unite con la sentenza n. 5841 del 2025 “Nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista (Cass. n. 943 del
2012) o convenzionalmente pattuita (Cass. n. 26770 del 2019; n. 15929 del
2018; n. 24699 del 2017) ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto, ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicchè l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale.”.
Inoltre, per costante orientamento giurisprudenziale (“ex multis” Cass. Civ.,
n. 15695/2024) “Il mutuo può essere qualificato come di scopo solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l'interesse diretto o indiretto dell'istituto finanziatore, mentre l'indicazione dei motivi per
i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non basta ai fini di tale qualificazione”.
Applicando questi principi di diritto al caso di specie ne consegue che il contratto di mutuo sottoscritto dalle parti in causa non può essere qualificato alla stregua di mutuo c.d. “di scopo”, in quanto dalla sua lettura
(cfr. all. 1 della produzione della fase monitoria) non si evince alcuna destinazione pattuita tra le parti per gli importi presi in prestito.
Non trattandosi di contratto di mutuo suscettibile di essere qualificato come
Proc. N.R.G.A.C. 3312/2019 - Sentenza “di scopo”, quindi, ne consegue che anche l'eventuale mancato conseguimento del motivo riferibile esclusivamente alla sola parte mutuataria – peraltro neppure dimostrato – risulta essere del tutto irrilevante sul piano giuridico.
4. – Con il secondo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito la nullità parziale del contratto di mutuo chirografario oggetto di causa, in quanto in esso sono stati pattuiti interessi usurari.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
Invero, la contestazione circa la dedotta usurarietà degli interessi risulta essere del tutto generica già sul piano allegatorio (Cass. Civ., SS.UU., n.
19597/2020), non individuando il tasso pattuito, quello c.d. “soglia”
“ratione temporis” operativo, né tantomeno il trimestre di riferimento né la tipologia dell'operazione negoziale, nonché sfornita di qualsiasi sostegno probatorio, non avendo parte opponente neppure depositato una consulenza tecnica di parte volta a suffragare la sua doglianza.
5. – Con il terzo ed ultimo motivo di opposizione, che la nullità del contratto di mutuo inficia la validità altresì delle fideiussioni rilasciate dalle sigg.re e . Parte_3 Parte_4
Anche questo motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Infatti, stante la piena validità del contratto di mutuo chirografario oggetto di causa per le ragioni infra 3 e 4, ne deriva altresì la piena validità delle garanzie personali rilasciate dalle sigg.re e Parte_3 Pt_4
a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni da esso derivanti.
[...]
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione infondata e va rigettata e per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 366/2019 va confermato e, stante il disposto dell'articolo 653, comma 1, c.p.c., va dichiarato esecutivo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Proc. N.R.G.A.C. 3312/2019 - Sentenza 6. – Le spese seguono il criterio generale della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a carico di Pt_1
, , e in
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
solido tra loro e, considerate la natura, il valore (€ 35.289,58 – pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), in assenza di nota spese si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi €
3.809,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
903,00 per la fase istruttoria/trattazione € 1.453,00 per la fase decisionale), nonché € 268,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione (limitatamente alla fase di attivazione), rimborso rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
7. – Da ultimo va rigettata la domanda di parte opposta di condannarsi gli opponenti per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c., atteso che pur essendosi rivelata l'opposizione da essi proposta infondata, non si ravvisano nè la “mala fede” nè la “colpa grave” nella instaurazione del presente giudizio, tali da giustificare la comminatoria dei “danni punitivi”
(così Corte Cost. n. 152/2016) di cui all'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 366/2019 e lo dichiara esecutivo;
2) AN , , Parte_1 Parte_2 [...]
e in solido tra loro alla refusione, in favore Parte_3 Parte_4
della Controparte_1
e della e
[...] Controparte_2
per essa della mandataria delle spese di lite, che si CP_3
Proc. N.R.G.A.C. 3312/2019 - Sentenza liquidano in complessivi € 4.077,00 per compensi professionali
(comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
3) Rigetta la domanda di condanna di parte opponente per lite temeraria.
Così deciso in Salerno il 12/10/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 3312/2019 - Sentenza