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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 272/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1387/2023 depositato il 03/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Cooperativa Societa' Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 379/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
1 e pubblicata il 02/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 709 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Ricorrente_1 Coop. Soc. Ricorrente_2 impugnava Avviso di accertamento IMU anno 2015 per euro 1.817,00 oltre sanzioni e interessi (totale euro 2.667,71).
La Sentenza di primo grado rigettava del ricorso, con condanna alle spese (€750). L'appellante impugna la sentenza n. 379/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU anno 2015 per euro 2.667,71.
Motivi di appello: Presunta inesistenza della motivazione della sentenza di primo grado.
Illegittima applicazione IMU su fabbricato abitativo (cat. A/2) e terreno agricolo.
Invocata retroattività dell'annotazione di ruralità e dell'art. 16-ter D.L. 34/2019.
Difesa del Comune di Siracusa. L'annotazione di ruralità è stata richiesta solo l'8/3/2021 e non retroattiva.
La qualifica di IAP è stata acquisita solo nel 2017 e non è applicabile al 2015.
Normativa e giurisprudenza confermano che l'esenzione IMU richiede requisiti formali e sostanziali al momento dell'imposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza di primo grado è motivata in modo completo e conforme all'art. 36 D.Lgs. 546/1992.
L'immobile censito in catasto al foglio 144, particella 59, sub 2, era in categoria A/2 nel 2015 e l'annotazione di ruralità è stata richiesta solo l'8/3/2021, senza effetto retroattivo ai fini IMU (art. 13, comma 14-bis, D.L.
201/2011; D.M. 26/07/2012).
La qualifica di imprenditore agricolo professionale è stata acquisita nel 2017, quindi non rilevante per l'anno d'imposta 2015.
L'art. 16-ter D.L. 34/2019 non può applicarsi in assenza dei requisiti sostanziali e, pertanto, non sussistono i presupposti per l'esenzione o per l'applicazione di aliquote ridotte.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 Coop. Soc. Ricorrente_2; conferma la sentenza di primo grado n. 379/2023; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del Comune di
Siracusa, che si liquidano in euro 850,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Così deciso in Palermo 10.11.25 IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1387/2023 depositato il 03/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Cooperativa Societa' Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 379/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
1 e pubblicata il 02/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 709 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Ricorrente_1 Coop. Soc. Ricorrente_2 impugnava Avviso di accertamento IMU anno 2015 per euro 1.817,00 oltre sanzioni e interessi (totale euro 2.667,71).
La Sentenza di primo grado rigettava del ricorso, con condanna alle spese (€750). L'appellante impugna la sentenza n. 379/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU anno 2015 per euro 2.667,71.
Motivi di appello: Presunta inesistenza della motivazione della sentenza di primo grado.
Illegittima applicazione IMU su fabbricato abitativo (cat. A/2) e terreno agricolo.
Invocata retroattività dell'annotazione di ruralità e dell'art. 16-ter D.L. 34/2019.
Difesa del Comune di Siracusa. L'annotazione di ruralità è stata richiesta solo l'8/3/2021 e non retroattiva.
La qualifica di IAP è stata acquisita solo nel 2017 e non è applicabile al 2015.
Normativa e giurisprudenza confermano che l'esenzione IMU richiede requisiti formali e sostanziali al momento dell'imposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza di primo grado è motivata in modo completo e conforme all'art. 36 D.Lgs. 546/1992.
L'immobile censito in catasto al foglio 144, particella 59, sub 2, era in categoria A/2 nel 2015 e l'annotazione di ruralità è stata richiesta solo l'8/3/2021, senza effetto retroattivo ai fini IMU (art. 13, comma 14-bis, D.L.
201/2011; D.M. 26/07/2012).
La qualifica di imprenditore agricolo professionale è stata acquisita nel 2017, quindi non rilevante per l'anno d'imposta 2015.
L'art. 16-ter D.L. 34/2019 non può applicarsi in assenza dei requisiti sostanziali e, pertanto, non sussistono i presupposti per l'esenzione o per l'applicazione di aliquote ridotte.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 Coop. Soc. Ricorrente_2; conferma la sentenza di primo grado n. 379/2023; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del Comune di
Siracusa, che si liquidano in euro 850,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Così deciso in Palermo 10.11.25 IL RELATORE IL PRESIDENTE