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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 02/12/2024, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4180/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/9/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato STEFANIA Parte_1 C.F._1
RAPAIOLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Coppino
n. 433, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato FEDERICA Parte_2 C.F._2
LUCCHESI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via N. Bixio
n. 30, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Le parti saranno libere di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, con obbligo del reciproco rispetto e di informativa vicendevole sulle eventuali modifiche stante la presenza di prole.
2. I due figli minori e saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse di e Per_1
, relative a educazione, formazione scolastica e salute, saranno assunte di comune accordo da Per_2 entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le
1 aspirazioni dei minori. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
3. I due minori e avranno la residenza anagrafica e la dimora permanente presso la Per_1 Per_2 madre, attualmente in Massarosa (LU), fraz. Piano di Mommio, via Coluccini n.26.
4. Il padre possa vedere e tenere con sé i figli il mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle ore 21:30 e dal sabato mattina, prima di pranzo, fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola. L'ultima domenica di ogni mese sarà la madre a tenere con sé i figli dalle ore 15:00. Il venerdì precedente a questa domenica il padre andrà a prendere i minori il venerdì sera alle ore
21,30 e li terrà con sé fino alla domenica alle ore 15,00. Per il periodo estivo, il padre il giorno del mercoledì preleverà i figli al campus, scelto concordemente dai genitori, alle ore 12:30/13:00 e li terrà con sé fino alle ore 21:30/22:00. Il venerdì sera il padre andrà a prendere i minori prima di cena e la madre li riprenderà dal padre la domenica sera alle ore 19:00. Quanto alle festività, essendo la madre, ad oggi, impegnata lavorativamente, e resteranno prevalentemente Per_2 Per_1 con il padre, cercando, comunque, sempre nell'interesse dei minori, di trascorrere i giorni di festa con entrambi i genitori, sulla base del criterio dell'alternanza. A questo scopo, il giorno prefestivo la madre cenerà con i figli che, poi, accompagnerà dal padre alle ore 22:00. Stesso criterio dell'alternanza sarà applicato per tutte le altre feste da calendario, salvo impegni lavorativi della madre. Durante il periodo estivo e/o quando i due genitori avranno le ferie, i bambini potranno stare con gli stessi due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno entro il 30 maggio.
Resta chiaro che i genitori, previo accordo, potranno accordarsi in modo diverso per il diritto di visita, come oggi regolamentato, anche tenendo conto delle diverse e primarie esigenze dei figli legate all'età evolutiva, agli impegni scolastici ed extrascolastici e alle problematiche legate alla salute (vaccinazioni, malattie e/o stati di malessere), nonché agli impegni lavorativi dei genitori stessi. Nei rispettivi tempi di permanenza i genitori dovranno provvedere a seguire i figli nel regolare svolgimento dei compiti mediante anche l'accesso al registro elettronico oltre a controllare il materiale scolastico richiesto per il giorno successivo. Nel caso in cui uno dei due genitori volesse, nei periodi di sua spettanza, portare con sé i figli fuori Italia dovrà avere il consenso dell'altro genitore.
5. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario diretto dei due figli quando li avrà con sé; tuttavia, a fini perequativi, il padre corrisponderà alla madre un contributo integrativo per il mantenimento ordinario dei minori, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, pari ad € 400,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. L' assegno unico familiare sarà richiesto e percepito esclusivamente dalla sig.ra . I due genitori si obbligano a Parte_2 sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie dei figli, pertanto godranno delle detrazione fiscali in pari misura ogni anno. In particolare si intendono per spese straordinarie quelle di seguito elencate, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020:
a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
2 - Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola.
a) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per ES (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
Ogni genitore dovrà comunicare entro il 1° del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e straordinaria/e l'importo della stessa/e e allegare la relativa documentazione, l'altro genitore entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore, salvo conguagli concordati con l'altro genitore per altre spese dallo stesso sostenute e documentate.
6. La casa familiare sita in Massarosa (LU), fraz. Piano di Mommio, via Coluccini n. 26, di comproprietà di entrambe le parti, verrà assegnata alla sig.ra per continuarci a vivere Pt_2 unitamente ai due figli minori. L'immobile è gravato da mutuo ipotecario cointestato con rateo mensile pari ad € 535,00. Le parti concordano nel mettere in vendita l'immobile ad un prezzo non inferiore alla somma di € 145.000,00/150.000,00 con possibilità di riduzione qualora non avvenga la vendita entro un anno dall'incarico alle varie agenzie immobiliari ma, comunque, alla somma minima di € 140.000,00. Con il ricavato le parti si impegnano ed obbligano all'estinzione del mutuo
3 ipotecario gravante sull'abitazione, all'estinzione del finanziamento cointestato contratto con il Banco BPM, all'estinzione del finanziamento intestato alla sig.ra con garante il sig. Pt_2 Pt_1 contratto con Agos Ducato Spa, al pagamento dell'insoluto delle spese condominiali, della TARI e di eventuali spese/tasse che risultino dovute al momento della vendita dalle parti relativamente all'immobile. Pertanto le parti danno atto di avere già incaricato alcune agenzie immobiliari per la messa in vendita della casa familiare. L'eventuale somma residua sarà ripartita nella misura del
50% ciascuno. Condizione assolutamente necessaria ed essenziale per la vendita è il reperimento da parte della sig.ra di una soluzione abitativa alternativa dove vivere con i due figli minori Pt_2
(sia locazione con regolare contratto con residenza sia eventuale acquisto prima casa). Sulla base di quanto sopra sarà, poi, rivisto anche il mantenimento ordinario dei due figli da parte del padre dovendo tenere in considerazione i costi per l'alloggio. Il sig. si impegna ed obbliga a Pt_1 spostare la propria residenza dalla casa familiare entro e non oltre il mese di dicembre 2024.
7. Le parti, oltre al mutuo, devono sostenere ogni mese il pagamento del finanziamento Banco BPM con rateo mensile pari ad € 250,00 ed il finanziamento Agos Ducato Spa con rateo mensile pari ad €
188,40. Pertanto il signor si impegna ed obbliga a versare la somma mensile di € 250,00 Pt_1 mediante bonifico bancario a favore della sig.ra entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese. Pt_2
8. I genitori si scambiano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio ed al rinnovo del passaporto per i figli minori e per sé stessi.
I ricorrenti si impegnano sin dalla sottoscrizione del presente ricorso a dare esecuzione alle sopra estese clausole.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1
e di , nati fuori dal matrimonio (rispettivamente il 13/2/2013 e il 3/12/2015) - hanno Per_2 congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e
4 trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/9/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato STEFANIA Parte_1 C.F._1
RAPAIOLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Coppino
n. 433, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato FEDERICA Parte_2 C.F._2
LUCCHESI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via N. Bixio
n. 30, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Le parti saranno libere di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, con obbligo del reciproco rispetto e di informativa vicendevole sulle eventuali modifiche stante la presenza di prole.
2. I due figli minori e saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse di e Per_1
, relative a educazione, formazione scolastica e salute, saranno assunte di comune accordo da Per_2 entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le
1 aspirazioni dei minori. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
3. I due minori e avranno la residenza anagrafica e la dimora permanente presso la Per_1 Per_2 madre, attualmente in Massarosa (LU), fraz. Piano di Mommio, via Coluccini n.26.
4. Il padre possa vedere e tenere con sé i figli il mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle ore 21:30 e dal sabato mattina, prima di pranzo, fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola. L'ultima domenica di ogni mese sarà la madre a tenere con sé i figli dalle ore 15:00. Il venerdì precedente a questa domenica il padre andrà a prendere i minori il venerdì sera alle ore
21,30 e li terrà con sé fino alla domenica alle ore 15,00. Per il periodo estivo, il padre il giorno del mercoledì preleverà i figli al campus, scelto concordemente dai genitori, alle ore 12:30/13:00 e li terrà con sé fino alle ore 21:30/22:00. Il venerdì sera il padre andrà a prendere i minori prima di cena e la madre li riprenderà dal padre la domenica sera alle ore 19:00. Quanto alle festività, essendo la madre, ad oggi, impegnata lavorativamente, e resteranno prevalentemente Per_2 Per_1 con il padre, cercando, comunque, sempre nell'interesse dei minori, di trascorrere i giorni di festa con entrambi i genitori, sulla base del criterio dell'alternanza. A questo scopo, il giorno prefestivo la madre cenerà con i figli che, poi, accompagnerà dal padre alle ore 22:00. Stesso criterio dell'alternanza sarà applicato per tutte le altre feste da calendario, salvo impegni lavorativi della madre. Durante il periodo estivo e/o quando i due genitori avranno le ferie, i bambini potranno stare con gli stessi due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno entro il 30 maggio.
Resta chiaro che i genitori, previo accordo, potranno accordarsi in modo diverso per il diritto di visita, come oggi regolamentato, anche tenendo conto delle diverse e primarie esigenze dei figli legate all'età evolutiva, agli impegni scolastici ed extrascolastici e alle problematiche legate alla salute (vaccinazioni, malattie e/o stati di malessere), nonché agli impegni lavorativi dei genitori stessi. Nei rispettivi tempi di permanenza i genitori dovranno provvedere a seguire i figli nel regolare svolgimento dei compiti mediante anche l'accesso al registro elettronico oltre a controllare il materiale scolastico richiesto per il giorno successivo. Nel caso in cui uno dei due genitori volesse, nei periodi di sua spettanza, portare con sé i figli fuori Italia dovrà avere il consenso dell'altro genitore.
5. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario diretto dei due figli quando li avrà con sé; tuttavia, a fini perequativi, il padre corrisponderà alla madre un contributo integrativo per il mantenimento ordinario dei minori, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, pari ad € 400,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. L' assegno unico familiare sarà richiesto e percepito esclusivamente dalla sig.ra . I due genitori si obbligano a Parte_2 sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie dei figli, pertanto godranno delle detrazione fiscali in pari misura ogni anno. In particolare si intendono per spese straordinarie quelle di seguito elencate, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020:
a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
2 - Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola.
a) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per ES (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
Ogni genitore dovrà comunicare entro il 1° del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e straordinaria/e l'importo della stessa/e e allegare la relativa documentazione, l'altro genitore entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore, salvo conguagli concordati con l'altro genitore per altre spese dallo stesso sostenute e documentate.
6. La casa familiare sita in Massarosa (LU), fraz. Piano di Mommio, via Coluccini n. 26, di comproprietà di entrambe le parti, verrà assegnata alla sig.ra per continuarci a vivere Pt_2 unitamente ai due figli minori. L'immobile è gravato da mutuo ipotecario cointestato con rateo mensile pari ad € 535,00. Le parti concordano nel mettere in vendita l'immobile ad un prezzo non inferiore alla somma di € 145.000,00/150.000,00 con possibilità di riduzione qualora non avvenga la vendita entro un anno dall'incarico alle varie agenzie immobiliari ma, comunque, alla somma minima di € 140.000,00. Con il ricavato le parti si impegnano ed obbligano all'estinzione del mutuo
3 ipotecario gravante sull'abitazione, all'estinzione del finanziamento cointestato contratto con il Banco BPM, all'estinzione del finanziamento intestato alla sig.ra con garante il sig. Pt_2 Pt_1 contratto con Agos Ducato Spa, al pagamento dell'insoluto delle spese condominiali, della TARI e di eventuali spese/tasse che risultino dovute al momento della vendita dalle parti relativamente all'immobile. Pertanto le parti danno atto di avere già incaricato alcune agenzie immobiliari per la messa in vendita della casa familiare. L'eventuale somma residua sarà ripartita nella misura del
50% ciascuno. Condizione assolutamente necessaria ed essenziale per la vendita è il reperimento da parte della sig.ra di una soluzione abitativa alternativa dove vivere con i due figli minori Pt_2
(sia locazione con regolare contratto con residenza sia eventuale acquisto prima casa). Sulla base di quanto sopra sarà, poi, rivisto anche il mantenimento ordinario dei due figli da parte del padre dovendo tenere in considerazione i costi per l'alloggio. Il sig. si impegna ed obbliga a Pt_1 spostare la propria residenza dalla casa familiare entro e non oltre il mese di dicembre 2024.
7. Le parti, oltre al mutuo, devono sostenere ogni mese il pagamento del finanziamento Banco BPM con rateo mensile pari ad € 250,00 ed il finanziamento Agos Ducato Spa con rateo mensile pari ad €
188,40. Pertanto il signor si impegna ed obbliga a versare la somma mensile di € 250,00 Pt_1 mediante bonifico bancario a favore della sig.ra entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese. Pt_2
8. I genitori si scambiano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio ed al rinnovo del passaporto per i figli minori e per sé stessi.
I ricorrenti si impegnano sin dalla sottoscrizione del presente ricorso a dare esecuzione alle sopra estese clausole.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1
e di , nati fuori dal matrimonio (rispettivamente il 13/2/2013 e il 3/12/2015) - hanno Per_2 congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e
4 trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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