Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata a Roma il 2 aprile 1974.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata a Roma il 2 aprile 1974.