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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2241/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2241/2024 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. MASSARO NATASCIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/10/2024, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 06/10/2001 avevano Parte_2
contratto matrimonio con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
20/04/2020, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come Parte_1 Parte_2
segue:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 06/10/2001, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di pagina 2 di 4 PESCARA, nell'anno 2001 atto numero 104 parte I, serie -, Uff.1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) la casa coniugale rimarrà in uso esclusivo del marito/proprietario. Nel mentre il Sig. così come concordato in sede di separazione aveva adottato la Pt_1
figlia della Sig.ra con sentenza del 3/2020 del 15.10.2020 (R.G. Pt_2
286/2020). Aveva successivamente provveduto a donare la casa coniugale alla ragazza che ora si chiama con Parte_3
atto notarile n. 41266/7198 del 14.6.2021. Successivamente la Sig.ra
[...]
comunicava l'intenzione di rinunciare alla Parte_3
donazione per motivi personali e quindi si procedeva con un nuovo atto di retrocessione della donazione (rep. 419885 del 14.9.2024).
2) le spese straordinarie e quelle di formazione per il figlio Persona_1
saranno totalmente a carico del Sig. , dal momento che la madre, Pt_1
dovendosi occupare del figlio non autosufficiente durante la maggior parte delle ore della giornata, non potrà sicuramente trovare un lavoro che le garantisca una retribuzione tale da provvedere a spese di tal fatta.
3) revoca della previsione del versamento da parte del Sig. del Pt_1
mantenimento in favore della ex moglie della somma di € 600,00;
4) il Sig. dovrà provvedere ad eventuali esigenze improvvise (salute e Pt_1
casi eccezionali di indigenza) nella vita della Sig.ra Pt_2
5) nessuna somma verrà versata quale mantenimento per il figlio Per_1 dall'uno all'altro coniuge, e viceversa.
[...]
6) sull'assegno di invalidità percepito dal figlio Persona_2
(emolumento indipendente dal mantenimento dei genitori) con mensilità pari ad € 813,83, versato dall'INPS su libretto postale cointestato a se stesso ed ai due genitori. Di tale pensione, già da un anno, entrambi i genitori hanno preferito non usare alcuna somma per incrementare l'accantonamento in pagina 3 di 4 favore del figlio al fine di garantirgli un futuro e si impegnano a non utilizzarle anche in futuro, se non per fini inerenti alla salute e agli interessi del percipiente e in maniera concorde.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 21/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2241/2024 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. MASSARO NATASCIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/10/2024, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 06/10/2001 avevano Parte_2
contratto matrimonio con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
20/04/2020, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come Parte_1 Parte_2
segue:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 06/10/2001, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di pagina 2 di 4 PESCARA, nell'anno 2001 atto numero 104 parte I, serie -, Uff.1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) la casa coniugale rimarrà in uso esclusivo del marito/proprietario. Nel mentre il Sig. così come concordato in sede di separazione aveva adottato la Pt_1
figlia della Sig.ra con sentenza del 3/2020 del 15.10.2020 (R.G. Pt_2
286/2020). Aveva successivamente provveduto a donare la casa coniugale alla ragazza che ora si chiama con Parte_3
atto notarile n. 41266/7198 del 14.6.2021. Successivamente la Sig.ra
[...]
comunicava l'intenzione di rinunciare alla Parte_3
donazione per motivi personali e quindi si procedeva con un nuovo atto di retrocessione della donazione (rep. 419885 del 14.9.2024).
2) le spese straordinarie e quelle di formazione per il figlio Persona_1
saranno totalmente a carico del Sig. , dal momento che la madre, Pt_1
dovendosi occupare del figlio non autosufficiente durante la maggior parte delle ore della giornata, non potrà sicuramente trovare un lavoro che le garantisca una retribuzione tale da provvedere a spese di tal fatta.
3) revoca della previsione del versamento da parte del Sig. del Pt_1
mantenimento in favore della ex moglie della somma di € 600,00;
4) il Sig. dovrà provvedere ad eventuali esigenze improvvise (salute e Pt_1
casi eccezionali di indigenza) nella vita della Sig.ra Pt_2
5) nessuna somma verrà versata quale mantenimento per il figlio Per_1 dall'uno all'altro coniuge, e viceversa.
[...]
6) sull'assegno di invalidità percepito dal figlio Persona_2
(emolumento indipendente dal mantenimento dei genitori) con mensilità pari ad € 813,83, versato dall'INPS su libretto postale cointestato a se stesso ed ai due genitori. Di tale pensione, già da un anno, entrambi i genitori hanno preferito non usare alcuna somma per incrementare l'accantonamento in pagina 3 di 4 favore del figlio al fine di garantirgli un futuro e si impegnano a non utilizzarle anche in futuro, se non per fini inerenti alla salute e agli interessi del percipiente e in maniera concorde.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 21/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4