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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9539 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
80463 /2012 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori
Dott. Luigi Argan Presidente relatore
Dott. Alfredo Sacco Giudice
Dott.ssa Maria Luparelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai numero 80463/2012 e 31546/2018 del ruolo generale
TRA
, in proprio e nella qualità di erede di , Parte_1 Persona_1 deceduto in corso di causa, elettivamente domiciliata in Roma, Via Delle Cave n. 91, presso lo studio dell'Avv. Rosa Palmaccio;
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonia Marucci, del Foro di Spoleto, giusta procura unita all'atto di citazione.
-ATTRICE-
E
, in proprio e nella qualità di erede di Controparte_1 Persona_1 deceduto in corso di causa, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Seminario n. 85, presso lo studio dell'Avv. Gaia Fabbri, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti unita alla comparsa di costituzione.
-CONVENUTO-
OGGETTO: simulazione compravendita, per dissimulazione di donazione – nullità della donazione dissimulata – obbligo di corrispondere il prezzo della compravendita - collazione, - riduzione per lesione di legittima - divisione ereditaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di divisione del patrimonio ereditario della defunta – procedimento n. Parte_2
80463/2012r.g.
Con atto di citazione notificato in data 10.12.2012, conveniva in giudizio il Parte_1 germano ed il padre . Controparte_1 Persona_1
Esponeva all'uopo a)- di essere, comproprietaria, in ragione della quota di 1/6, di un immobile sito in Roma alla Via Drezzo n. 38, consistente in un villino composto da appartamento, garage e lastrico solare, unitamente al convenuto padre , titolare della relativa quota Persona_1 di 4/6, ed al convenuto EL , titolare della residua quota di 1/6; b)- che la Controparte_1 detta quota di comproprietà le perveniva per successione dalla defunta madre , che Parte_2 era, a sua volta, comproprietaria del descritto immobile, in ragione di quota pari ad 1/2
[appartenendo l'altra quota di 1/2 al di lei coniuge , padre di lei stessa attrice Persona_1
e del di lei EL ]; b)- che l'immobile in questione, fino all'anno 1994, Controparte_1 allorquando ella decideva di sposarsi, era abitato da lei attrice, dal padre e Persona_1 dal EL;
c)- che, qualche mese prima del suo matrimonio, celebratosi in Controparte_1 data 13.2.1994, il padre , pur conservando la residenza anagrafica presso Persona_1
l'immobile in questione, si trasferiva presso l'abitazione di terza persona, con la quale aveva instaurato un rapporto di convivenza more uxorio, così, suo dire, tacitamente rinunziando al diritto di abitazione, quale, ai sensi dell'art. 540 c.c., a lui spettante.
E concludeva pertanto chiedendo che, previa declaratoria dell'avvenuta rinuncia al diritto di abitazione da parte del convenuto padre , venisse dichiarato lo scioglimento Persona_1 della comunione ereditaria tra le parti esistente, e che il convenuto EL Controparte_1 venisse condannato al pagamento di indennità per godimento esclusivo del suddetto immobile, a decorrere dall'anno 1994, sino all'attualità; con vittoria di spese.
Costituitisi unico actu in giudizio, i convenuti e , nulla Persona_1 Controparte_1 eccependo in ordine al diritto dell'attrice di pretendere la quota di propria spettanza, si limitavano,
a chiedere, quali maggiori quotisti, l'attribuzione dell'immobile in discussione con conseguente liquidazione in danaro della quota della prima;
assumevano, quindi di vantare, nei confronti della stessa attrice, credito pari a € 7.255,88, in ragione LE spese da loro sostenute per migliorie apportate all'immobile oggetto di comunione;
contestavano, sulla base di ampie ed articolate argomentazioni, l'avverso assunto per cui il convenuto padre , avrebbe Persona_1 rinunziato al diritto di abitazione di cui all'art. 540 c.c.; e concludevano pertanto chiedendo che venisse loro, in divisione, assegnato l'immobile oggetto di comunione, salvo conguaglio in favore dell'attrice, ed, in via riconvenzionale, che venisse accertato che essi erano creditori, nei confronti dell'attrice stessa, della somma di € 7.255,88, per spese da loro sostenute per l'immobile comune;
con vittoria di spese, da distrarsi.
Con ordinanza in data 26-29.5.2014, veniva ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti e , limitatamente ai capitoli di prova nn. 3 e 4, quali Persona_1 Controparte_1 dalla parte attrice articolati con la propria memoria ex art. 183, VI co. c.p.c.
Con il medesimo provvedimento veniva altresì disposta consulenza tecnica d'ufficio estimativa affidata all' Ing. Persona_2
Dichiarato interrotto, all'udienza del 20.7.2017, per intervenuto decesso del convenuto
, il processo veniva ritualmente riassunto dall'attrice . Persona_1 Parte_1
Definitivamente assegnato a nuovo giudice, il giudizio proseguiva all'udienza del 17.10.2019.
******
Giudizio su domande di accertamento della simulazione, siccome dissimulante donazione, della compravendita stipulata tra il defunto ed il convenuto di lui figlio Persona_1
della nullità della donazione così dissimulata, dell'obbligo di Controparte_1 quest'ultimo di corrispondere al defunto padre il prezzo della stessa compravendita, di riduzione della pretesa donazione dissimulata ovvero di accertamento dell'obbligo di esso convenuto di conferire in collazione, nella successione del defunto padre, il bene oggetto della pretesa donazione dissimulata, e di divisione del patrimonio ereditario lasciato da esso
– procedimento n. 31546/2018 r.g. Persona_1
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.5.2018, conveniva in Parte_1 giudizio il EL . Controparte_1
Esponeva all'uopo a)- che, in data 20.10.2016, in pendenza del primo giudizio, era deceduto il loro comune padre , già vedovo;
b)- che, alla data di apertura della Persona_1 successione, il relativo patrimonio ereditario era costituito da un credito, pari a complessivi €
10.830,92, per saldo attivo del libretto di risparmio postale nr. 37487291; c)- che il de cuius aveva, con atto pubblico di compravendita in data 27.9.2016, venduto al figlio, odierno convenuto,
la sua quota di 4/6 della proprietà dell'immobile sito in Roma alla Via Drezzo Controparte_1
n. 38; d)- che tale atto di compravendita, quale, in realtà, dissimulante, una donazione, ledeva la quota di riserva a lei attrice, per legge, spettante nella successione del defunto padre, essendo, come detto, il residuo patrimonio ereditario costituito soltanto dal saldo attivo del libretto di risparmio postale pari a complessivi € 10.830,92; e)- che la donazione così dissimulata era pertanto nulla;
f)- che, comunque, la quota di proprietà immobiliare oggetto della dissimulata donazione doveva essere conferita in collazione, alla massa ereditaria del defunto padre;
g)- che, ove non venissero ritenute sussistenti la denunciata simulazione del descritto contratto di compravendita, per dissimulazione di donazione, e la nullità della donazione stessa, il convenuto avrebbe dovuto comunque corrispondere al defunto padre, e quindi al relativo asse ereditario, il prezzo di €
100.000,00, per la vendita stessa pattuito, siccome da lui mai corrisposto.
E concludeva pertanto chiedendo i)- che venisse accertata la simulazione, siccome dissimulante una donazione, del contratto in data 27.9.2016, con il quale il defunto Persona_1 vendeva al convenuto figlio, la quota di 4/6 della proprietà dell'immobile sito in Roma alla Via
Drezzo n. 38; ii)- che venisse dichiarata la nullità della donazione così dissimulata;
iii)- che venisse, comunque, ridotta la denunciata donazione con corrispondente reintegrazione della stessa quota di legittima a lei spettante;
iv)- che venisse, in alternativa, accertato l'obbligo del convenuto di conferire, in collazione, alla massa ereditaria del defunto padre Controparte_1 Persona_1
, il bene oggetto della denunciata donazione dissimulata;
v)- che, in subordine, venisse
[...] accertato che il convenuto era debitore verso lo stesso defunto padre , della Persona_1 somma di € 100.000,00, a titolo di prezzo della impugnata compravendita;
vi)- che, in ogni caso, venisse, secondo le modalità di legge, disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, quale, in morte di quest'ultimo, sorta tra lei ed il convenuto EL;
con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, il convenuto preliminarmente, eccepiva i)- Controparte_1
l'improcedibilità della domanda attorea per essere stata la stessa proposta senza previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1-bis, D.lgs.
28/2010, nonché ii)- la nullità della domanda attorea ai sensi dell'art. 164, IV co. c.p.c., per pretesa genericità ed indeterminatezza dell'avverso atto di citazione;
deduceva che il defunto padre aveva redatto testamento con il quale istituiva eredi lui e la sorella attrice, in quote diseguali, lasciando a lui stesso la quota disponibile;
negava quindi che l'atto di compravendita impugnato, dissimulasse una donazione in suo favore, ed, all'uopo, invocava l'atto di ricognizione del debito in data
15.6.2016, con il quale il defunto , si riconosceva debitore, nei confronti di Persona_1 lui stesso convenuto, della somma di € 100.000,00, impegnandosi a corrisponderla entro il
31.7.2016 o, in difetto, a trasferire i diritti a lui appartenenti sulle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato di Via Drezzo n. 38; e concludeva pertanto chiedendo che le avverse domande venissero respinte;
con vittoria di spese, da distrarsi. Con ordinanza in data 20.1.2021, il presente giudizio n. 31546/2018 r.g. veniva riunito al descritto procedimento n. 80463/2012 r.g. di più risalente iscrizione.
Con separata ordinanza in pari data, veniva ammesso l'interrogatorio formale del convenuto sui capitoli di prova, quali indicati sub 1), 2) e 5) nella memoria ex art. 183, Controparte_1
VI co. n. 2, c.p.c. di parte attrice, e veniva altresì ordinato al terzo di esibire Controparte_2
i)- la documentazione attestante l'eventuale incasso dell'assegno n. 8250792647-06, tratto da sul conto corrente, presso lo stesso terzo, da lui intrattenuto, e ii)- gli estratti Controparte_1 conto dei conti correnti da quest'ultimo intrattenuti, relativi all'anno 2016.
Con successiva ordinanza in data 14.10.2021, veniva ammessa la testimonianza di Tes_1
e limitatamente alle circostanze di cui ai capitoli n. 11 e n. 11-bis
[...] Testimone_2 della memoria ex art. 183, VI co. n. 2, c.p.c. di parte attrice.
Con ordinanza in data 18.5.2023, veniva disposto l'aggiornamento della consulenza già elaborata dall' Ing. Persona_2
Alla successiva udienza del 20.6.2023, preso atto dell'impedimento, per ragioni di salute, quale dichiarato dallo stesso nominato consulente tecnico, veniva revocata la relativa nomina provvedendosi, al contempo, a nominare in sostituzione, l'Arch. . Controparte_3
All'udienza del 6.7.2023, le parti concordavano in ordine alla necessità di modificare il quesito formulato con la precedente ordinanza in data 18.5.2023, e congiuntamente chiedevano che si procedesse alla stima dell'immobile oggetto di causa, con limitato riferimento al tempo dell'apertura della successione del defunto (20.10.2016); onde definire Persona_1 preliminarmente le domande di simulazione e di riduzione.
All'udienza del 11.7.2024, avendo le parti precisato le loro conclusioni, riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Dell'ordine di definizione LE domande quali proposte nei due giudizi riuniti
Occorre preliminarmente osservare che, per esigenze di ordine logico e di natura istruttoria, è necessario – come, d'altronde, congiuntamente richiesto dalle parti - previamente procedere alla definizione della controversia relativa alla successione di , defunto padre dei Persona_1 fratelli e , quale, dalla prima nei confronti del secondo, Parte_1 Controparte_1 promossa nel riunito giudizio n. 31546/2018 r.g., di più recente iscrizione;
per passare, solo in un secondo momento, all'esame LE altre domande i)- di scioglimento della comunione ereditaria relativa all'asse della defunta madre LE parti , e di quelle, ad essa strettamente Parte_2 connesse, di accertamento della rinunzia da parte del defunto coniuge di quest'ultima Persona_1
al legato ex lege del diritto di abitazione sulla casa coniugale e di accertamento di reciproci
[...] crediti dipendenti dal rapporto di comunione, quali introdotte nel giudizio, di più risalente iscrizione,
n. 80463/2012 e ii)- di scioglimento della comunione ereditaria relativa all'asse del defunto padre
, successivamente deceduto, in corso di causa, in data 20.10.2016, le quali, Persona_1 sebbene relative a due distinte masse ereditarie, stante l'identità dei condividenti, presuppongono, all'evidenza, la ricostruzione del patrimonio ereditario di esso defunto e la Persona_1 determinazione della misura LE quote su di esso a ciascuno degli stessi condividenti spettanti.
II]- Della eccezione di nullità, per indeterminatezza, LE domande, quale dall'attrice
introdotte nel riunito giudizio n. 31546/2018 Parte_1
Tanto premesso, deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione con la quale il convenuto
, intende far valere la nullità, per indeterminatezza, a norma dell'art. 164, IV co, Controparte_1
c.p.c., LE domande, quali dalla sorella nei di lui confronti proposte nel riunito Parte_1 giudizio n. 31546/2018 r.g., poiché, come risulta dal complessivo contenuto del relativo atto di citazione, quale appena sintetizzato (v. supra, in Svolgimento del processo), le domande in discussione sono chiaramente volte ad ottenere l'accertamento della simulazione del contratto di compravendita stipulato tra il defunto padre ed il convenuto di lui figlio Persona_1
, siccome dissimulante una donazione del primo in favore del secondo, e, quindi, Controparte_1 della nullità della donazione così dissimulata, la reintegrazione della quota di legittima lesa per effetto della stessa donazione dissimulata, ove ritenuta valida, ovvero l'accertamento dell'obbligo di quest'ultimo di conferire in collazione il bene oggetto di donazione, ed, in ogni caso, la conseguente divisione del patrimonio ereditario lasciato dallo stesso defunto padre;
per cui esse, sebbene esposte in forma a tratti disordinata ed involuta, risultano complete di tutti gli elementi richiesti dall'art. 163,
III co, c.p.c.; essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “ai fini di una corretta interpretazione della domanda, il Giudice di primo grado è tenuto a interpretare le conclusioni contenute nell'atto di citazione, alle quali si è riportato l'attore in sede di precisazione LE conclusioni, tenendo conto della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale LE conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero complesso dell'atto che le contiene, tenendo conto non solo LE deduzioni e LE conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo, ma anche della condotta processuale LE parti, nonché LE precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa” (così, Cass. Civ. n. 22371/2017; conf., tra le tante, Cass.
Civ. n. 17991/18, n. 1681/15, 20294/14, n. 17023/03).
III]- Della eccezione di improcedibilità, per omesso previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, LE stesse domande, quali dall'attrice introdotte Parte_1 nel riunito giudizio n. 31546/2018
L'eccezione, con la quale il convenuto intende far valere l'improcedibilità, per Controparte_1 omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, LE medesime domande, quali dalla sorella nei di lui confronti proposte nel riunito giudizio n. 31546/2018 r.g., Parte_1
è ormai del tutto superata, poiché, l'invocata procedura di mediazione è stata, nel corso del giudizio stesso, esperita con esito negativo (v. copia verbale di mediazione, dall'attrice Parte_1 depositato per l'udienza del 22.5.2019 del procedimento n. 31546/2018 r.g).
IV]- Dell'apertura della successione di . Persona_1
Venendo al merito della controversia attinente alla relativa successione, devesi, a norma dell'art. 456
c.c., innanzitutto dichiarare l'apertura della successione di , nato a [...] in Persona_1 data 2.8.1942 ed ivi deceduto il 20.10.2016 (v. certificato di morte, in fascicolo di parte attrice).
V]- Del regolamento della successione del defunto Persona_1
Con testamento pubblico datato 27.9.2016, registrato il successivo 1.12.2006, il defunto Persona_1
, ha istituito quali suoi eredi i figli e , odierni
[...] Controparte_1 Parte_1 contendenti, disponendo che la quota disponibile sia interamente devoluta al primo (v. copia del testamento cit., in allegato al verbale di relativa registrazione, in fascicolo di parte convenuta relativo al riunito procedimento n. 31546/2018, all. 2: “Io sottoscritto revoco ogni mio Persona_1 precedente testamento. Nel pieno possesso LE mie facoltà mentali, nomino eredi i miei figli CP_1 ed Dispongo altresì che la quota di disponibile vada interamente a mio figlio Parte_1 perché mi è stato sempre vicino e mi ha spesso assistito moralmente ed Controparte_1 economicamente”). VI)- Della ricostruzione del patrimonio ereditario del defunto Persona_1
1)- Il relictum
a)- È pacifico e documentato che, all'atto dell'apertura della successione (20.10.2016), il patrimonio del defunto fosse composto dal solo credito di importo pari a € 10.830,92, Persona_1 per saldo attivo del libretto di risparmio postale nr. 37487291, quale dallo stesso intrattenuto presso
Poste Italiane s.p.a. – Ufficio Postale di Roma Grottarossa (v. doc. all. n. 6 in fascicolo di parte attrice r.g. n. 31546/2018); con la conseguenza che, in assenza di allegazione alcuna in ordine al relativo eventuale incasso, il credito stesso è caduto in comunione ereditaria.
b)- Della domanda di accertamento dell'obbligo di corrispondere al defunto padre Persona_1
il prezzo del contratto di compravendita stipulato tra quest'ultimo e il di lui
[...] convenuto figlio , per atto del Notaio di Roma, in data Controparte_1 Persona_3
27.9.2016, avente ad oggetto la quota di 4/6 della proprietà dell'immobile sito in Roma, Via
Drezzo n. 38, quale proposta dall'attrice nei confronti del convenuto stesso Parte_1
In ordine alla domanda in esame, non v'è luogo a provvedere, essendo stata essa proposta in subordine rispetto alla domanda di accertamento della simulazione relativa del contratto di compravendita di cui trattasi, quale di seguito accolta.
2)- Il donatum
a)- Della domanda di accertamento della simulazione relativa dello stesso contratto di compravendita di cui al paragrafo 1).b), che precede, siccome dissimulante una donazione, dal defunto compiuta in favore del lui convenuto figlio , Persona_1 Controparte_1 quale proposta dall'attrice Parte_1
La domanda in esame deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
α)- È, come noto, principio consolidato che “L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita compiuta dal "de cuius" siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata. In tale situazione, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione ed il legittimario - benché successore del defunto - non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 cod. civ.; né assume rilievo il fatto che egli - oltre all'effetto di reintegrazione - riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra una regola diversa.” (così, Cass. Civ. n. 24134/09; conf., tra le tante, Cass. Civ. n. 12317/19, n. 15510/18, n. 8215/13, n. 19468/05, n. 14562/04, n. 848/99); per cui l'attrice , la quale, come Parte_1 si è visto, agisce per la reintegrazione della quota di riserva a lei, per legge spettante, deve intendersi ammessa, a norma dell'art. 1417 c.c., a provare la simulazione senza i limiti sanciti dagli artt. 2722 e
2729, II co, c.c., ossia per testimoni e presunzioni.
β)- Tanto premesso deve ritenersi che quest'ultima abbia assolto l'onere probatorio, quale, secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697, I co, c.c., su di lei gravante in ordine al richiesto accertamento della simulazione relativa della compravendita in esame, siccome dissimulante una donazione, a mezzo di un insieme di gravi, precise e concordanti circostanze indiziarie, quali i)- il rapporto padre- figlio, corrente tra il venditore ed il compratore, nell'ambito del quale, è frequente che vengano compiuti atti di liberalità, da parte del primo in favore del secondo;
ii)- il mancato pagamento del prezzo della compravendita stabilito in complessivi € 100.000,00, quale emergente dalla confessione, in sede di interrogatorio formale, resa dal convenuto figlio compratore CP_1
il quale ha ammesso -che l'assegno bancario, nell'occasione dato al padre in pagamento, non
[...] era coperto, -di essersi, quindi, accordato con quest'ultimo che lo avrebbe incassato quando egli avesse avuto la necessaria disponibilità e -che, tuttavia, l'incasso, non avvenne mai poiché il padre stesso morì pochi mesi dopo la stipula del contratto in discussione (la circostanza trova d'altronde piena conferma nella documentazione, per ordine di esibizione, depositata dall'istituto di credito presso il quale era intrattenuto il conto corrente sul quale fu tratto l'assegno in questione); iii)- la presenza, alla stipula, di due testimoni (v. atto di compravendita, in fascicolo di parte attrice), non necessaria, come noto, per gli atti di compravendita, ma, al contrario, a norma dell'art. 48, l. n.
89/1913 (cd. legge notarile) ad validitatem richiesta per le donazioni, che, pertanto, secondo comuni regole di esperienza, ragionevolmente corrobora l'ipotesi che le parti intendessero, in realtà, concludere una donazione.
γ)- Mentre la diversa ricostruzione alternativa prospettata nelle difese dello stesso convenuto per cui il mancato pagamento del prezzo della compravendita in esame Controparte_1 troverebbe giustificazione nel precedente atto di ricognizione del debito in data 15.6.2016, con il quale il defunto di lui padre , si riconosceva debitore, nei suoi confronti della Persona_1 somma di € 100.000,00, impegnandosi a corrisponderla entro il 31.7.2016 o, in difetto, a trasferire i diritti a lui appartenenti sulle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato di Via Drezzo n. 38, risulta priva di fondamento. Innanzitutto, perché l'invocato atto di ricognizione di debito, siccome redatto in forma di semplice scrittura privata non autenticata, è privo di data certa anteriore alla conclusione del contratto di compravendita di cui trattasi, e quindi, a norma dell'art. 2704, I co , c.c., al descritto fine non opponibile all'attrice, la quale, come detto, deve essere, nel presente giudizio di simulazione, considerata quale terzo (v. supra, sub i). In secondo luogo, perché la ricognizione di debito produce, a norma dell'art. 1988 c.c. (“La promessa di pagamento o la ricognizione di debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale”), l'effetto di esonero dalla prova del rapporto fondamentale, in favore del relativo destinatario, solo nei rapporti tra quest'ultimo ed il dichiarante, e non già nei confronti dei terzi, quale l'odierna convenuta (v. supra, sub α), mentre il rapporto obbligatorio oggetto di ricognizione non è stato, nella specie, in alcun modo provato. In terzo luogo, perché lo stesso contratto di compravendita non menziona alcuna causa solutoria, richiamando, in ipotesi, detto atto di ricognizione di debito, così come sarebbe stato, invece ragionevole e conveniente ove il defunto padre venditore fosse stato effettivamente debitore del figlio compratore della riconosciuta somma di € 100.000,00, e, quindi, secondo l'impegno assunto, in alternativa obbligato a trasferire a quest'ultimo le sue quote di proprietà immobiliare fatte oggetto del contratto di compravendita stesso.
b)- Della domanda di accertamento della nullità della donazione così dissimulata, quale proposta dall'attrice Parte_1
La domanda in esame deve essere respinta poiché l'unica ragione, quale dall'attrice dedotta a relativo fondamento, per cui l'accertata donazione dissimulata sarebbe lesiva della quota di riserva alla stessa attrice spettante per legge, è del tutto inconferente;
essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, gli atti di disposizione lesivi della quota ereditaria per legge riservata agli eredi legittimari sono validi ed efficaci, salvo il diritto potestativo del legittimario leso di agire per la relativa riduzione, nei limiti di quanto necessario per reintegrare la quota ereditaria a lui riservata (v.
Cass. Civ. n. 25834/08; n. 4024/81; n. 3098/73).
VII]- Della collazione
L'accertamento della dissimulata donazione dell'immobile sito in Roma alla Via Drezzo n. 38, quale dal defunto compiuta in favore del convenuto figlio (v. Persona_1 Controparte_1 supra, sub VI.2), implica, in presenza di comunione ereditaria sui beni relitti (v. supra, sub VI.2) e di relativa domanda di divisione, che, conformemente alle richiesta della parte attrice, debba, a norma dell'art. 737, I co, c.c. (“I figli ed i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione…”), essere dichiarato l'obbligo del convenuto stesso di conferire in collazione, alla massa ereditaria di esso defunto padre
, la quota di proprietà immobiliare oggetto della accertata donazione Persona_1 dissimulata;
con la precisazione che, trattandosi nella specie di bene immobile, la modalità del conferimento, in natura o per imputazione, deve, ai sensi dell'art. 746, I co. c.c. (“La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce”), essere rimessa alla scelta che quest'ultimo intenderà compiere in sede di operazioni divisionali.
VIII]- Della domanda di riduzione per lesione di legittima, quale proposta dall'attrice
Parte_1
Stante l'accertato obbligo di collazione, non v'è luogo a provvedere in ordine alla domanda di riduzione della descritta donazione dissimulata per lesione di legittima, quale dall'attrice Parte_1 proposta nei confronti del convenuto EL .
[...] Controparte_1
IX]- Delle ulteriori domande di scioglimento LE comunioni ereditarie relative ai patrimoni dei defunti genitori LE parti e di quelle afferenti alla comunione relativa al patrimonio materno
Tanto sin qui stabilito, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la istruzione e la definizione LE ulteriori domande i)- di scioglimento della comunione ereditaria relativa all'asse della defunta madre LE parti , e di quelle ad essa strettamente connesse (v. supra, sub I), quali introdotte Parte_2 nel giudizio, di più risalente iscrizione, n. 80463/2012 e ii)- di scioglimento della comunione ereditaria relativa all'asse del defunto padre , successivamente deceduto in Persona_1 corso di causa, in data 20.10.2016, quale introdotta nel giudizio, di più recente iscrizione, n.
31546/2018 r.g., al primo riunito, nonché per le conseguenti operazioni divisionali.
X]- Del regolamento LE spese processuali
Stante la natura non definitiva della presente pronuncia, la liquidazione LE spese processuali è rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara aperta la successione di nato a [...] in data [...] ed ivi Persona_1 deceduto il 20.10.2016;
-dichiara non luogo a provvedere in ordine alla domanda di accertamento dell'obbligo di corrispondere al defunto padre il prezzo del contratto di compravendita Persona_1 stipulato tra quest'ultimo e il di lui convenuto figlio , per atto del Notaio Controparte_1 Per_3 di Roma, in data 27.9.2016, avente ad oggetto la quota di 4/6 della proprietà dell'immobile
[...] sito in Roma, Via Drezzo n. 38, quale proposta dall'attrice nei confronti del Parte_1 convenuto stesso;
-dichiara che il contratto di compravendita, di cui al capo che precede, è simulato e che esso dissimula una donazione, quale dal defunto compiuta in favore del convenuto Persona_1 di lui figlio;
Controparte_1
-respinge la domanda di accertamento della nullità della donazione così dissimulata, quale proposta dall'attrice nei confronti del convenuto;
Parte_1 Controparte_1
-dichiara che lo stesso convenuto è tenuto a conferire in collazione, alla Controparte_1 massa ereditaria dello stesso defunto , la quota di proprietà immobiliare Persona_1 oggetto della accertata donazione dissimulata;
-dichiara non luogo a provvedere in ordine alla domanda di riduzione per lesione della quota di legittima a lei spettante nella successione del padre , quale dall'attrice Persona_1
proposta nei confronti del EL;
Parte_1 Controparte_1
-rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza, per la istruzione e la definizione LE ulteriori domande i)- di scioglimento della comunione ereditaria relativa all'asse della defunta madre LE parti , e di quelle ad essa strettamente connesse, quali Parte_2 introdotte nel giudizio di più risalente iscrizione n. 80463/2012, e ii)- di scioglimento della comunione ereditaria relativa all'asse del defunto padre LE parti , quale Persona_1 introdotta nel giudizio, di più recente iscrizione, n. 31546/2018 r.g., al primo riunito, nonché per le conseguenti operazioni divisionali.
-spese alla sentenza definitiva.
Così deciso, in Roma, lì 22 maggio 2025. Il Presidente est. - dott. Luigi Argan
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei Funzionari Addetti all'Ufficio per il Processo dott. e dott.ssa Manuela Andreoli. Persona_4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori
Dott. Luigi Argan Presidente relatore
Dott. Alfredo Sacco Giudice
Dott.ssa Maria Luparelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai numero 80463/2012 e 31546/2018 del ruolo generale
TRA
, in proprio e nella qualità di erede di , Parte_1 Persona_1 deceduto in corso di causa, elettivamente domiciliata in Roma, Via Delle Cave n. 91, presso lo studio dell'Avv. Rosa Palmaccio;
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonia Marucci, del Foro di Spoleto, giusta procura unita all'atto di citazione.
-ATTRICE-
E
, in proprio e nella qualità di erede di Controparte_1 Persona_1 deceduto in corso di causa, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Seminario n. 85, presso lo studio dell'Avv. Gaia Fabbri, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti unita alla comparsa di costituzione.
-CONVENUTO-
OGGETTO: simulazione compravendita, per dissimulazione di donazione – nullità della donazione dissimulata – obbligo di corrispondere il prezzo della compravendita - collazione, - riduzione per lesione di legittima - divisione ereditaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di divisione del patrimonio ereditario della defunta – procedimento n. Parte_2
80463/2012r.g.
Con atto di citazione notificato in data 10.12.2012, conveniva in giudizio il Parte_1 germano ed il padre . Controparte_1 Persona_1
Esponeva all'uopo a)- di essere, comproprietaria, in ragione della quota di 1/6, di un immobile sito in Roma alla Via Drezzo n. 38, consistente in un villino composto da appartamento, garage e lastrico solare, unitamente al convenuto padre , titolare della relativa quota Persona_1 di 4/6, ed al convenuto EL , titolare della residua quota di 1/6; b)- che la Controparte_1 detta quota di comproprietà le perveniva per successione dalla defunta madre , che Parte_2 era, a sua volta, comproprietaria del descritto immobile, in ragione di quota pari ad 1/2
[appartenendo l'altra quota di 1/2 al di lei coniuge , padre di lei stessa attrice Persona_1
e del di lei EL ]; b)- che l'immobile in questione, fino all'anno 1994, Controparte_1 allorquando ella decideva di sposarsi, era abitato da lei attrice, dal padre e Persona_1 dal EL;
c)- che, qualche mese prima del suo matrimonio, celebratosi in Controparte_1 data 13.2.1994, il padre , pur conservando la residenza anagrafica presso Persona_1
l'immobile in questione, si trasferiva presso l'abitazione di terza persona, con la quale aveva instaurato un rapporto di convivenza more uxorio, così, suo dire, tacitamente rinunziando al diritto di abitazione, quale, ai sensi dell'art. 540 c.c., a lui spettante.
E concludeva pertanto chiedendo che, previa declaratoria dell'avvenuta rinuncia al diritto di abitazione da parte del convenuto padre , venisse dichiarato lo scioglimento Persona_1 della comunione ereditaria tra le parti esistente, e che il convenuto EL Controparte_1 venisse condannato al pagamento di indennità per godimento esclusivo del suddetto immobile, a decorrere dall'anno 1994, sino all'attualità; con vittoria di spese.
Costituitisi unico actu in giudizio, i convenuti e , nulla Persona_1 Controparte_1 eccependo in ordine al diritto dell'attrice di pretendere la quota di propria spettanza, si limitavano,
a chiedere, quali maggiori quotisti, l'attribuzione dell'immobile in discussione con conseguente liquidazione in danaro della quota della prima;
assumevano, quindi di vantare, nei confronti della stessa attrice, credito pari a € 7.255,88, in ragione LE spese da loro sostenute per migliorie apportate all'immobile oggetto di comunione;
contestavano, sulla base di ampie ed articolate argomentazioni, l'avverso assunto per cui il convenuto padre , avrebbe Persona_1 rinunziato al diritto di abitazione di cui all'art. 540 c.c.; e concludevano pertanto chiedendo che venisse loro, in divisione, assegnato l'immobile oggetto di comunione, salvo conguaglio in favore dell'attrice, ed, in via riconvenzionale, che venisse accertato che essi erano creditori, nei confronti dell'attrice stessa, della somma di € 7.255,88, per spese da loro sostenute per l'immobile comune;
con vittoria di spese, da distrarsi.
Con ordinanza in data 26-29.5.2014, veniva ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti e , limitatamente ai capitoli di prova nn. 3 e 4, quali Persona_1 Controparte_1 dalla parte attrice articolati con la propria memoria ex art. 183, VI co. c.p.c.
Con il medesimo provvedimento veniva altresì disposta consulenza tecnica d'ufficio estimativa affidata all' Ing. Persona_2
Dichiarato interrotto, all'udienza del 20.7.2017, per intervenuto decesso del convenuto
, il processo veniva ritualmente riassunto dall'attrice . Persona_1 Parte_1
Definitivamente assegnato a nuovo giudice, il giudizio proseguiva all'udienza del 17.10.2019.
******
Giudizio su domande di accertamento della simulazione, siccome dissimulante donazione, della compravendita stipulata tra il defunto ed il convenuto di lui figlio Persona_1
della nullità della donazione così dissimulata, dell'obbligo di Controparte_1 quest'ultimo di corrispondere al defunto padre il prezzo della stessa compravendita, di riduzione della pretesa donazione dissimulata ovvero di accertamento dell'obbligo di esso convenuto di conferire in collazione, nella successione del defunto padre, il bene oggetto della pretesa donazione dissimulata, e di divisione del patrimonio ereditario lasciato da esso
– procedimento n. 31546/2018 r.g. Persona_1
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.5.2018, conveniva in Parte_1 giudizio il EL . Controparte_1
Esponeva all'uopo a)- che, in data 20.10.2016, in pendenza del primo giudizio, era deceduto il loro comune padre , già vedovo;
b)- che, alla data di apertura della Persona_1 successione, il relativo patrimonio ereditario era costituito da un credito, pari a complessivi €
10.830,92, per saldo attivo del libretto di risparmio postale nr. 37487291; c)- che il de cuius aveva, con atto pubblico di compravendita in data 27.9.2016, venduto al figlio, odierno convenuto,
la sua quota di 4/6 della proprietà dell'immobile sito in Roma alla Via Drezzo Controparte_1
n. 38; d)- che tale atto di compravendita, quale, in realtà, dissimulante, una donazione, ledeva la quota di riserva a lei attrice, per legge, spettante nella successione del defunto padre, essendo, come detto, il residuo patrimonio ereditario costituito soltanto dal saldo attivo del libretto di risparmio postale pari a complessivi € 10.830,92; e)- che la donazione così dissimulata era pertanto nulla;
f)- che, comunque, la quota di proprietà immobiliare oggetto della dissimulata donazione doveva essere conferita in collazione, alla massa ereditaria del defunto padre;
g)- che, ove non venissero ritenute sussistenti la denunciata simulazione del descritto contratto di compravendita, per dissimulazione di donazione, e la nullità della donazione stessa, il convenuto avrebbe dovuto comunque corrispondere al defunto padre, e quindi al relativo asse ereditario, il prezzo di €
100.000,00, per la vendita stessa pattuito, siccome da lui mai corrisposto.
E concludeva pertanto chiedendo i)- che venisse accertata la simulazione, siccome dissimulante una donazione, del contratto in data 27.9.2016, con il quale il defunto Persona_1 vendeva al convenuto figlio, la quota di 4/6 della proprietà dell'immobile sito in Roma alla Via
Drezzo n. 38; ii)- che venisse dichiarata la nullità della donazione così dissimulata;
iii)- che venisse, comunque, ridotta la denunciata donazione con corrispondente reintegrazione della stessa quota di legittima a lei spettante;
iv)- che venisse, in alternativa, accertato l'obbligo del convenuto di conferire, in collazione, alla massa ereditaria del defunto padre Controparte_1 Persona_1
, il bene oggetto della denunciata donazione dissimulata;
v)- che, in subordine, venisse
[...] accertato che il convenuto era debitore verso lo stesso defunto padre , della Persona_1 somma di € 100.000,00, a titolo di prezzo della impugnata compravendita;
vi)- che, in ogni caso, venisse, secondo le modalità di legge, disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, quale, in morte di quest'ultimo, sorta tra lei ed il convenuto EL;
con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, il convenuto preliminarmente, eccepiva i)- Controparte_1
l'improcedibilità della domanda attorea per essere stata la stessa proposta senza previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1-bis, D.lgs.
28/2010, nonché ii)- la nullità della domanda attorea ai sensi dell'art. 164, IV co. c.p.c., per pretesa genericità ed indeterminatezza dell'avverso atto di citazione;
deduceva che il defunto padre aveva redatto testamento con il quale istituiva eredi lui e la sorella attrice, in quote diseguali, lasciando a lui stesso la quota disponibile;
negava quindi che l'atto di compravendita impugnato, dissimulasse una donazione in suo favore, ed, all'uopo, invocava l'atto di ricognizione del debito in data
15.6.2016, con il quale il defunto , si riconosceva debitore, nei confronti di Persona_1 lui stesso convenuto, della somma di € 100.000,00, impegnandosi a corrisponderla entro il
31.7.2016 o, in difetto, a trasferire i diritti a lui appartenenti sulle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato di Via Drezzo n. 38; e concludeva pertanto chiedendo che le avverse domande venissero respinte;
con vittoria di spese, da distrarsi. Con ordinanza in data 20.1.2021, il presente giudizio n. 31546/2018 r.g. veniva riunito al descritto procedimento n. 80463/2012 r.g. di più risalente iscrizione.
Con separata ordinanza in pari data, veniva ammesso l'interrogatorio formale del convenuto sui capitoli di prova, quali indicati sub 1), 2) e 5) nella memoria ex art. 183, Controparte_1
VI co. n. 2, c.p.c. di parte attrice, e veniva altresì ordinato al terzo di esibire Controparte_2
i)- la documentazione attestante l'eventuale incasso dell'assegno n. 8250792647-06, tratto da sul conto corrente, presso lo stesso terzo, da lui intrattenuto, e ii)- gli estratti Controparte_1 conto dei conti correnti da quest'ultimo intrattenuti, relativi all'anno 2016.
Con successiva ordinanza in data 14.10.2021, veniva ammessa la testimonianza di Tes_1
e limitatamente alle circostanze di cui ai capitoli n. 11 e n. 11-bis
[...] Testimone_2 della memoria ex art. 183, VI co. n. 2, c.p.c. di parte attrice.
Con ordinanza in data 18.5.2023, veniva disposto l'aggiornamento della consulenza già elaborata dall' Ing. Persona_2
Alla successiva udienza del 20.6.2023, preso atto dell'impedimento, per ragioni di salute, quale dichiarato dallo stesso nominato consulente tecnico, veniva revocata la relativa nomina provvedendosi, al contempo, a nominare in sostituzione, l'Arch. . Controparte_3
All'udienza del 6.7.2023, le parti concordavano in ordine alla necessità di modificare il quesito formulato con la precedente ordinanza in data 18.5.2023, e congiuntamente chiedevano che si procedesse alla stima dell'immobile oggetto di causa, con limitato riferimento al tempo dell'apertura della successione del defunto (20.10.2016); onde definire Persona_1 preliminarmente le domande di simulazione e di riduzione.
All'udienza del 11.7.2024, avendo le parti precisato le loro conclusioni, riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Dell'ordine di definizione LE domande quali proposte nei due giudizi riuniti
Occorre preliminarmente osservare che, per esigenze di ordine logico e di natura istruttoria, è necessario – come, d'altronde, congiuntamente richiesto dalle parti - previamente procedere alla definizione della controversia relativa alla successione di , defunto padre dei Persona_1 fratelli e , quale, dalla prima nei confronti del secondo, Parte_1 Controparte_1 promossa nel riunito giudizio n. 31546/2018 r.g., di più recente iscrizione;
per passare, solo in un secondo momento, all'esame LE altre domande i)- di scioglimento della comunione ereditaria relativa all'asse della defunta madre LE parti , e di quelle, ad essa strettamente Parte_2 connesse, di accertamento della rinunzia da parte del defunto coniuge di quest'ultima Persona_1
al legato ex lege del diritto di abitazione sulla casa coniugale e di accertamento di reciproci
[...] crediti dipendenti dal rapporto di comunione, quali introdotte nel giudizio, di più risalente iscrizione,
n. 80463/2012 e ii)- di scioglimento della comunione ereditaria relativa all'asse del defunto padre
, successivamente deceduto, in corso di causa, in data 20.10.2016, le quali, Persona_1 sebbene relative a due distinte masse ereditarie, stante l'identità dei condividenti, presuppongono, all'evidenza, la ricostruzione del patrimonio ereditario di esso defunto e la Persona_1 determinazione della misura LE quote su di esso a ciascuno degli stessi condividenti spettanti.
II]- Della eccezione di nullità, per indeterminatezza, LE domande, quale dall'attrice
introdotte nel riunito giudizio n. 31546/2018 Parte_1
Tanto premesso, deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione con la quale il convenuto
, intende far valere la nullità, per indeterminatezza, a norma dell'art. 164, IV co, Controparte_1
c.p.c., LE domande, quali dalla sorella nei di lui confronti proposte nel riunito Parte_1 giudizio n. 31546/2018 r.g., poiché, come risulta dal complessivo contenuto del relativo atto di citazione, quale appena sintetizzato (v. supra, in Svolgimento del processo), le domande in discussione sono chiaramente volte ad ottenere l'accertamento della simulazione del contratto di compravendita stipulato tra il defunto padre ed il convenuto di lui figlio Persona_1
, siccome dissimulante una donazione del primo in favore del secondo, e, quindi, Controparte_1 della nullità della donazione così dissimulata, la reintegrazione della quota di legittima lesa per effetto della stessa donazione dissimulata, ove ritenuta valida, ovvero l'accertamento dell'obbligo di quest'ultimo di conferire in collazione il bene oggetto di donazione, ed, in ogni caso, la conseguente divisione del patrimonio ereditario lasciato dallo stesso defunto padre;
per cui esse, sebbene esposte in forma a tratti disordinata ed involuta, risultano complete di tutti gli elementi richiesti dall'art. 163,
III co, c.p.c.; essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “ai fini di una corretta interpretazione della domanda, il Giudice di primo grado è tenuto a interpretare le conclusioni contenute nell'atto di citazione, alle quali si è riportato l'attore in sede di precisazione LE conclusioni, tenendo conto della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale LE conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero complesso dell'atto che le contiene, tenendo conto non solo LE deduzioni e LE conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo, ma anche della condotta processuale LE parti, nonché LE precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa” (così, Cass. Civ. n. 22371/2017; conf., tra le tante, Cass.
Civ. n. 17991/18, n. 1681/15, 20294/14, n. 17023/03).
III]- Della eccezione di improcedibilità, per omesso previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, LE stesse domande, quali dall'attrice introdotte Parte_1 nel riunito giudizio n. 31546/2018
L'eccezione, con la quale il convenuto intende far valere l'improcedibilità, per Controparte_1 omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, LE medesime domande, quali dalla sorella nei di lui confronti proposte nel riunito giudizio n. 31546/2018 r.g., Parte_1
è ormai del tutto superata, poiché, l'invocata procedura di mediazione è stata, nel corso del giudizio stesso, esperita con esito negativo (v. copia verbale di mediazione, dall'attrice Parte_1 depositato per l'udienza del 22.5.2019 del procedimento n. 31546/2018 r.g).
IV]- Dell'apertura della successione di . Persona_1
Venendo al merito della controversia attinente alla relativa successione, devesi, a norma dell'art. 456
c.c., innanzitutto dichiarare l'apertura della successione di , nato a [...] in Persona_1 data 2.8.1942 ed ivi deceduto il 20.10.2016 (v. certificato di morte, in fascicolo di parte attrice).
V]- Del regolamento della successione del defunto Persona_1
Con testamento pubblico datato 27.9.2016, registrato il successivo 1.12.2006, il defunto Persona_1
, ha istituito quali suoi eredi i figli e , odierni
[...] Controparte_1 Parte_1 contendenti, disponendo che la quota disponibile sia interamente devoluta al primo (v. copia del testamento cit., in allegato al verbale di relativa registrazione, in fascicolo di parte convenuta relativo al riunito procedimento n. 31546/2018, all. 2: “Io sottoscritto revoco ogni mio Persona_1 precedente testamento. Nel pieno possesso LE mie facoltà mentali, nomino eredi i miei figli CP_1 ed Dispongo altresì che la quota di disponibile vada interamente a mio figlio Parte_1 perché mi è stato sempre vicino e mi ha spesso assistito moralmente ed Controparte_1 economicamente”). VI)- Della ricostruzione del patrimonio ereditario del defunto Persona_1
1)- Il relictum
a)- È pacifico e documentato che, all'atto dell'apertura della successione (20.10.2016), il patrimonio del defunto fosse composto dal solo credito di importo pari a € 10.830,92, Persona_1 per saldo attivo del libretto di risparmio postale nr. 37487291, quale dallo stesso intrattenuto presso
Poste Italiane s.p.a. – Ufficio Postale di Roma Grottarossa (v. doc. all. n. 6 in fascicolo di parte attrice r.g. n. 31546/2018); con la conseguenza che, in assenza di allegazione alcuna in ordine al relativo eventuale incasso, il credito stesso è caduto in comunione ereditaria.
b)- Della domanda di accertamento dell'obbligo di corrispondere al defunto padre Persona_1
il prezzo del contratto di compravendita stipulato tra quest'ultimo e il di lui
[...] convenuto figlio , per atto del Notaio di Roma, in data Controparte_1 Persona_3
27.9.2016, avente ad oggetto la quota di 4/6 della proprietà dell'immobile sito in Roma, Via
Drezzo n. 38, quale proposta dall'attrice nei confronti del convenuto stesso Parte_1
In ordine alla domanda in esame, non v'è luogo a provvedere, essendo stata essa proposta in subordine rispetto alla domanda di accertamento della simulazione relativa del contratto di compravendita di cui trattasi, quale di seguito accolta.
2)- Il donatum
a)- Della domanda di accertamento della simulazione relativa dello stesso contratto di compravendita di cui al paragrafo 1).b), che precede, siccome dissimulante una donazione, dal defunto compiuta in favore del lui convenuto figlio , Persona_1 Controparte_1 quale proposta dall'attrice Parte_1
La domanda in esame deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
α)- È, come noto, principio consolidato che “L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita compiuta dal "de cuius" siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata. In tale situazione, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione ed il legittimario - benché successore del defunto - non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 cod. civ.; né assume rilievo il fatto che egli - oltre all'effetto di reintegrazione - riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra una regola diversa.” (così, Cass. Civ. n. 24134/09; conf., tra le tante, Cass. Civ. n. 12317/19, n. 15510/18, n. 8215/13, n. 19468/05, n. 14562/04, n. 848/99); per cui l'attrice , la quale, come Parte_1 si è visto, agisce per la reintegrazione della quota di riserva a lei, per legge spettante, deve intendersi ammessa, a norma dell'art. 1417 c.c., a provare la simulazione senza i limiti sanciti dagli artt. 2722 e
2729, II co, c.c., ossia per testimoni e presunzioni.
β)- Tanto premesso deve ritenersi che quest'ultima abbia assolto l'onere probatorio, quale, secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697, I co, c.c., su di lei gravante in ordine al richiesto accertamento della simulazione relativa della compravendita in esame, siccome dissimulante una donazione, a mezzo di un insieme di gravi, precise e concordanti circostanze indiziarie, quali i)- il rapporto padre- figlio, corrente tra il venditore ed il compratore, nell'ambito del quale, è frequente che vengano compiuti atti di liberalità, da parte del primo in favore del secondo;
ii)- il mancato pagamento del prezzo della compravendita stabilito in complessivi € 100.000,00, quale emergente dalla confessione, in sede di interrogatorio formale, resa dal convenuto figlio compratore CP_1
il quale ha ammesso -che l'assegno bancario, nell'occasione dato al padre in pagamento, non
[...] era coperto, -di essersi, quindi, accordato con quest'ultimo che lo avrebbe incassato quando egli avesse avuto la necessaria disponibilità e -che, tuttavia, l'incasso, non avvenne mai poiché il padre stesso morì pochi mesi dopo la stipula del contratto in discussione (la circostanza trova d'altronde piena conferma nella documentazione, per ordine di esibizione, depositata dall'istituto di credito presso il quale era intrattenuto il conto corrente sul quale fu tratto l'assegno in questione); iii)- la presenza, alla stipula, di due testimoni (v. atto di compravendita, in fascicolo di parte attrice), non necessaria, come noto, per gli atti di compravendita, ma, al contrario, a norma dell'art. 48, l. n.
89/1913 (cd. legge notarile) ad validitatem richiesta per le donazioni, che, pertanto, secondo comuni regole di esperienza, ragionevolmente corrobora l'ipotesi che le parti intendessero, in realtà, concludere una donazione.
γ)- Mentre la diversa ricostruzione alternativa prospettata nelle difese dello stesso convenuto per cui il mancato pagamento del prezzo della compravendita in esame Controparte_1 troverebbe giustificazione nel precedente atto di ricognizione del debito in data 15.6.2016, con il quale il defunto di lui padre , si riconosceva debitore, nei suoi confronti della Persona_1 somma di € 100.000,00, impegnandosi a corrisponderla entro il 31.7.2016 o, in difetto, a trasferire i diritti a lui appartenenti sulle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato di Via Drezzo n. 38, risulta priva di fondamento. Innanzitutto, perché l'invocato atto di ricognizione di debito, siccome redatto in forma di semplice scrittura privata non autenticata, è privo di data certa anteriore alla conclusione del contratto di compravendita di cui trattasi, e quindi, a norma dell'art. 2704, I co , c.c., al descritto fine non opponibile all'attrice, la quale, come detto, deve essere, nel presente giudizio di simulazione, considerata quale terzo (v. supra, sub i). In secondo luogo, perché la ricognizione di debito produce, a norma dell'art. 1988 c.c. (“La promessa di pagamento o la ricognizione di debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale”), l'effetto di esonero dalla prova del rapporto fondamentale, in favore del relativo destinatario, solo nei rapporti tra quest'ultimo ed il dichiarante, e non già nei confronti dei terzi, quale l'odierna convenuta (v. supra, sub α), mentre il rapporto obbligatorio oggetto di ricognizione non è stato, nella specie, in alcun modo provato. In terzo luogo, perché lo stesso contratto di compravendita non menziona alcuna causa solutoria, richiamando, in ipotesi, detto atto di ricognizione di debito, così come sarebbe stato, invece ragionevole e conveniente ove il defunto padre venditore fosse stato effettivamente debitore del figlio compratore della riconosciuta somma di € 100.000,00, e, quindi, secondo l'impegno assunto, in alternativa obbligato a trasferire a quest'ultimo le sue quote di proprietà immobiliare fatte oggetto del contratto di compravendita stesso.
b)- Della domanda di accertamento della nullità della donazione così dissimulata, quale proposta dall'attrice Parte_1
La domanda in esame deve essere respinta poiché l'unica ragione, quale dall'attrice dedotta a relativo fondamento, per cui l'accertata donazione dissimulata sarebbe lesiva della quota di riserva alla stessa attrice spettante per legge, è del tutto inconferente;
essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, gli atti di disposizione lesivi della quota ereditaria per legge riservata agli eredi legittimari sono validi ed efficaci, salvo il diritto potestativo del legittimario leso di agire per la relativa riduzione, nei limiti di quanto necessario per reintegrare la quota ereditaria a lui riservata (v.
Cass. Civ. n. 25834/08; n. 4024/81; n. 3098/73).
VII]- Della collazione
L'accertamento della dissimulata donazione dell'immobile sito in Roma alla Via Drezzo n. 38, quale dal defunto compiuta in favore del convenuto figlio (v. Persona_1 Controparte_1 supra, sub VI.2), implica, in presenza di comunione ereditaria sui beni relitti (v. supra, sub VI.2) e di relativa domanda di divisione, che, conformemente alle richiesta della parte attrice, debba, a norma dell'art. 737, I co, c.c. (“I figli ed i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione…”), essere dichiarato l'obbligo del convenuto stesso di conferire in collazione, alla massa ereditaria di esso defunto padre
, la quota di proprietà immobiliare oggetto della accertata donazione Persona_1 dissimulata;
con la precisazione che, trattandosi nella specie di bene immobile, la modalità del conferimento, in natura o per imputazione, deve, ai sensi dell'art. 746, I co. c.c. (“La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce”), essere rimessa alla scelta che quest'ultimo intenderà compiere in sede di operazioni divisionali.
VIII]- Della domanda di riduzione per lesione di legittima, quale proposta dall'attrice
Parte_1
Stante l'accertato obbligo di collazione, non v'è luogo a provvedere in ordine alla domanda di riduzione della descritta donazione dissimulata per lesione di legittima, quale dall'attrice Parte_1 proposta nei confronti del convenuto EL .
[...] Controparte_1
IX]- Delle ulteriori domande di scioglimento LE comunioni ereditarie relative ai patrimoni dei defunti genitori LE parti e di quelle afferenti alla comunione relativa al patrimonio materno
Tanto sin qui stabilito, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la istruzione e la definizione LE ulteriori domande i)- di scioglimento della comunione ereditaria relativa all'asse della defunta madre LE parti , e di quelle ad essa strettamente connesse (v. supra, sub I), quali introdotte Parte_2 nel giudizio, di più risalente iscrizione, n. 80463/2012 e ii)- di scioglimento della comunione ereditaria relativa all'asse del defunto padre , successivamente deceduto in Persona_1 corso di causa, in data 20.10.2016, quale introdotta nel giudizio, di più recente iscrizione, n.
31546/2018 r.g., al primo riunito, nonché per le conseguenti operazioni divisionali.
X]- Del regolamento LE spese processuali
Stante la natura non definitiva della presente pronuncia, la liquidazione LE spese processuali è rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara aperta la successione di nato a [...] in data [...] ed ivi Persona_1 deceduto il 20.10.2016;
-dichiara non luogo a provvedere in ordine alla domanda di accertamento dell'obbligo di corrispondere al defunto padre il prezzo del contratto di compravendita Persona_1 stipulato tra quest'ultimo e il di lui convenuto figlio , per atto del Notaio Controparte_1 Per_3 di Roma, in data 27.9.2016, avente ad oggetto la quota di 4/6 della proprietà dell'immobile
[...] sito in Roma, Via Drezzo n. 38, quale proposta dall'attrice nei confronti del Parte_1 convenuto stesso;
-dichiara che il contratto di compravendita, di cui al capo che precede, è simulato e che esso dissimula una donazione, quale dal defunto compiuta in favore del convenuto Persona_1 di lui figlio;
Controparte_1
-respinge la domanda di accertamento della nullità della donazione così dissimulata, quale proposta dall'attrice nei confronti del convenuto;
Parte_1 Controparte_1
-dichiara che lo stesso convenuto è tenuto a conferire in collazione, alla Controparte_1 massa ereditaria dello stesso defunto , la quota di proprietà immobiliare Persona_1 oggetto della accertata donazione dissimulata;
-dichiara non luogo a provvedere in ordine alla domanda di riduzione per lesione della quota di legittima a lei spettante nella successione del padre , quale dall'attrice Persona_1
proposta nei confronti del EL;
Parte_1 Controparte_1
-rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza, per la istruzione e la definizione LE ulteriori domande i)- di scioglimento della comunione ereditaria relativa all'asse della defunta madre LE parti , e di quelle ad essa strettamente connesse, quali Parte_2 introdotte nel giudizio di più risalente iscrizione n. 80463/2012, e ii)- di scioglimento della comunione ereditaria relativa all'asse del defunto padre LE parti , quale Persona_1 introdotta nel giudizio, di più recente iscrizione, n. 31546/2018 r.g., al primo riunito, nonché per le conseguenti operazioni divisionali.
-spese alla sentenza definitiva.
Così deciso, in Roma, lì 22 maggio 2025. Il Presidente est. - dott. Luigi Argan
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei Funzionari Addetti all'Ufficio per il Processo dott. e dott.ssa Manuela Andreoli. Persona_4