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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/04/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1250/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, con sede legale in Roma, al viale Europa, n. 190, cod. fisc. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in P.IVA_1
[... virtù di procura generale alle liti conferita con scrittura privata autenticata dal notaio da Roma il 27 aprile 2022, rep. n. 55418 – racc. n. 16104, dall'avv. Adelina Per_1
Bianco, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via Paradiso di Pastena, snc, presso l'Ufficio Affari Legali Territoriali Sud;
appellante
E
, nata a Sant'Angelo a [...] il [...], residente in CP_1
Battipaglia, alla via Adige, n. 62, scala B3, cod. fisc. , rappresentata C.F._1
e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Giancarla D'Urso, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, al corso
Garibaldi, n. 119; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO L'ORDINANZA RESA DAL
TRIBUNALE DI SALERNO, EX ART. 702 TER, COMMA 5, C.P.C., IL 10/11
NOVEMBRE 2023, REP. N. 5765 – Parte_2
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “- in via preliminare e nel merito: - riformare e/o annullare l'ordinanza cronol. n. 16012/2023, Repert. 5765/2023, emessa nel proc. Rg
9972/2022, dal Tribunale di Salerno … emessa in data 10/11/2023, pubblicata in data
11/11/2023, comunicata in data 13/11/2023 e notificata in data 14/11/2023, accogliendo i motivi tutti di appello;
- rigettare conseguentemente le domande ed eccezioni formulate e dedotte nel giudizio di primo e secondo grado dall'odierna appellata, per tutto quanto esposto;
- per l'effetto condannare l'appellata alla restituzione di tutte le somme percepite e come liquidate da in esecuzione dell'ordinanza cronol. n. Parte_1
16012/2023, Repert. 5765/2023, emessa nel proc. Rg 9972/2022, dal Tribunale di Salerno
… emessa in data 10/11/2023, pubblicata in data 11/11/2023, comunicata in data
13/11/2023 e notificata in data 14/11/2023, nonché al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “1) dichiarare inammissibile, inaccoglibile e manifestamente infondato l'appello, come formulato da e comunque respingerlo, giacché destituito di fondamento giuridico e Parte_1 fattuale e proposto in palese violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c. in tema di divieto di ius novorum, confermando così tutte le statuizioni rese nell'ordinanza impugnata, pronunciata in data 10 novembre 2023 dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile,
… a conclusione del giudizio sommario di cognizione, rubricato al n. R.G. 9972/2022; 2) in ogni caso, condannare all'integrale corresponsione delle spese, Parte_1
competenze difensive ed onorari del doppio grado di giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed IVA, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 702 ter, comma 5, c.p.c. il 10/11 novembre 2023, rep.
n. 5765, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 9972/2022
RGC, promosso da nei confronti di con ricorso CP_1 Parte_1
depositato il 28 novembre 2022, così provvedeva: 1) accertava e dichiarava che, in applicazione della normativa primaria in tema di tassazione degli interessi maturati sui buoni fruttiferi (art. 26, comma 1, D.P.R. n. 600/1973) ed in disapplicazione del provvedimento di grado inferiore (art. 7, comma 2, D.M. Tesoro 23 giugno 1997),
[...]
avrebbe dovuto, in sede di liquidazione del buono fruttifero di lire Parte_1
5.000.000, serie Q, n. 000.058, emesso il 27 marzo 1990, conteggiare gli interessi derivanti dalla capitalizzazione annuale al lordo e non al netto della ritenuta d'acconto e, per
2 l'effetto, condannava la società resistente al pagamento, in favore della , CP_1 dell'ulteriore importo di euro 6.239,64, al lordo della ritenuta fiscale del 12,50% e dell'imposta di bollo, oltre interessi moratori al tasso legale dal 2 febbraio 2021, data in cui la resistente aveva riscosso il richiamato titolo, all'effettivo soddisfo;
2) condannava alla refusione delle spese processuali. Parte_1
Avverso la predetta ordinanza proponeva appello con atto di Parte_1
citazione notificato il 5 dicembre 2023, assumendo che: 1) il giudice di primo grado aveva ritenuto che la capitalizzazione annuale degli interessi generati dal buono postale fruttifero emesso il 27 marzo 1990 doveva avvenire al lordo e non al netto del trattamento fiscale sulla base di un'erronea ricostruzione delle norme di riferimento;
infatti, l'art. 1, comma
3, decreto legge n. 556/1986, convertito nella legge n. 759/1986, prevedeva che le ritenute fiscali operate dall'Amministrazione postale dovevano essere effettuate ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. d) e f), D.P.R. n. 602/1973 e, dunque, sugli interessi maturati nel periodo di imposta, ancorché non corrisposti;
parimenti, l'art. 7 D.M. Tesoro del 23 giugno 1997, emanato in attuazione dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 239/1996, stabiliva che, per i buoni delle serie ordinarie “Q”, “R” e “S” emessi fino al 31 dicembre 1996, gli interessi, per i primi venti anni di vita dei titoli, avrebbero continuato ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale;
2) il giudice di prime cure aveva disapplicato in maniera illegittima il D.M. Tesoro del 23 giugno 1997, giacché tale testo normativo, ritenuto impropriamente in contrasto con il D.P.R. n. 600/1973, era stato emanato in virtù del d.lgs.
n. 239/1996, vale a dire di un'equivalente fonte primaria, il cui art. 2, comma 3, aveva rimesso al competente Dicastero la determinazione delle modalità di calcolo dell'imposta sostitutiva per i buoni postali;
3) ad onta di quanto affermato dal Tribunale di Salerno, il calcolo degli interessi proposto dalla al lordo della ritenuta fiscale era stato CP_1
puntualmente contestato dalla resistente, che aveva anche prodotto lo specifico prospetto contabile estratto dal sito istituzionale della Depositi e Prestiti;
4) la fondatezza Pt_3 dell'appello comportava la riforma della decisione di primo grado anche nel capo di condanna della resistente al pagamento degli interessi moratori dalla data della riscossione del buono fruttifero in oggetto da parte della e alla refusione delle spese di lite;
CP_1 parimenti, l'accoglimento dell'appello imponeva la condanna della alla restituzione CP_1
di tutte le somme corrispostele in esecuzione della pronuncia di primo grado.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata l'11 marzo 2024, la CP_1
contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della pronuncia di primo grado.
3 La causa, di natura strettamente documentale, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 6 febbraio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 28 febbraio/6 marzo 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto, avendo correttamente liquidato gli Parte_1
interessi capitalizzati per i primi venti anni di vita del buono fruttifero di lire 5.000.000, serie Q, n. 000.058, emesso il 27 marzo 1990, al netto e non al lordo della ritenuta fiscale del 12,5% e, a seguito della sua soppressione, avvenuta per effetto dell'art. 1 d.lgs. n.
239/1996, dell'imposta sostitutiva di analoga misura.
Ed invero, l'art. 1, comma 3, lett. b), decreto legge n. 556/1986, convertito, con modificazioni, nella legge n. 759/1986, prevedeva che le ritenute di cui all'art. 26, commi
1 e 4, D.P.R. n. 600/1973 sugli interessi e sui proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 D.P.R. n. 601/1973 (tra i quali i buoni postali di risparmio) venivano riscosse: a) a norma dell'art. 2 D.P.R. n. 602/1973, se operate dalle Amministrazioni dello
Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, salvo quanto previsto nella lettera b);
b) mediante versamento diretto alle Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettere d) ed f), D.P.R. n. 602/1973, se operate da altri soggetti e dall'Amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate venivano stabilite ai sensi dell'art. 8, comma 3, D.P.R. n. 602/1973.
L'art. 3, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 stabiliva che venivano riscosse mediante versamento diretto alle Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato, tra le altre: d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, maturati nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, maturati nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.
L'art. 8, comma 3, D.P.R. n. 602/1973, a sua volta, disponeva che le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 venivano versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le Finanze di concerto con il Ministro per il Tesoro.
Come emerge dalle richiamate disposizioni normative, al momento dell'emissione del buono fruttifero postale di lire 5.000.000, serie Q, n. 000.058, avvenuta il 27 marzo 1990, la ritenuta d'imposta sugli interessi era già prevista e applicata secondo il principio di competenza, vale a dire con cadenza annuale ed a prescindere dalla loro effettiva
4 percezione da parte del sottoscrittore, e non secondo il principio di cassa e, dunque, al tempo del loro incasso materiale.
L'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 239/1996, testo normativo recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, prevedeva che, per i buoni postali di risparmio, l'imposta sostitutiva era applicata dall'Ente conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, e che, con Parte_1
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro e con il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, potevano essere stabilite particolari modalità attuative della nuova disciplina tributaria.
L'art. 7 D.M. Tesoro del 23 giugno 1997, emanato in attuazione del suddetto art. 2, comma
3, d.lgs. n. 239/1996, prescriveva, al comma 1, che i buoni postali della nuova serie ordinaria “T” e i buoni postali della precedente serie ordinaria “S”, emessi a decorrere dall'1 gennaio 1997 a favore di soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 2 e con le eccezioni di cui agli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 239/1996, producevano interessi che, per i primi venti anni, sarebbero stati capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 239/1996.
Di contro, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 D.M. del 23 giugno 1997, per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria "S" emessi a decorrere dall'1 gennaio 1997 a favore dei soggetti previsti dall'art. 2 e con le eccezioni di cui agli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 239/1996, gli interessi, per i primi venti anni di vita del titolo, sarebbero stati capitalizzati annualmente al netto dell'imposta sostitutiva.
Parimenti, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 D.M. 23 giugno 1997, per i buoni delle serie ordinarie “Q”, “R” ed “S”, emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto,
e, dunque, anche per quello sottoscritto dalla il 27 marzo 1990, gli interessi, per i CP_1
primi venti anni di vita del titolo, avrebbero continuato ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.
Pertanto, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 239/1996 e del decreto ministeriale attuativo del suo art. 2, comma 3, per i buoni postali delle serie “Q”, “R” ed
“S”, emessi fino alla data del 31 dicembre 1996, l'imposizione tributaria veniva realizzata secondo il principio di competenza, continuando gli interessi (per i primi venti anni) ad essere capitalizzati con periodicità annuale al netto della ritenuta fiscale, a differenza di quanto previsto, tra l'altro, per i buoni postali della nuova serie “T”.
Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno, l'art. 7, comma
3, D.M. Tesoro del 23 giugno 1997, emanato in forza dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n.
5 239/1996, nel prevedere la capitalizzazione annuale degli interessi al netto del trattamento fiscale per i buoni fruttiferi ivi indicati, non collideva con alcuna norma di rango sovraordinato, ponendosi, di contro, in linea di continuità con l'art. 1, comma 3, lett. b), decreto legge n. 556/1986, convertito, con modificazioni, nella legge n. 759/1986, che, richiamando l'art. 3, comma 2, lettere d) ed f), D.P.R. n. 602/1973, stabiliva che, per determinate tipologie di obbligazioni e titoli (tra cui i buoni postali), le ritenute alla fonte dovevano avvenire sui redditi maturati nel periodo d'imposta, sebbene non corrisposti.
In sostanza, come l'art. 1, comma 3, lett. b), decreto legge n. 556/1986, mediante il rinvio all'art. 3, comma 2, lettere d) ed f), D.P.R. n. 602/1973, sottoponeva gli interessi prodotti dai buoni fruttiferi postali ad una tassazione fondata sul principio di competenza e non di cassa, così l'art. 7, comma 3, D.M. 23 giugno 1997 disponeva l'applicazione della ritenuta fiscale al momento della loro capitalizzazione e non del loro incasso.
Peraltro, rispondeva ai principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta (poi imposta sostitutiva) al momento della produzione degli interessi automaticamente reinvestiti e, segnatamente, in occasione di ciascuna capitalizzazione, che, di conseguenza, doveva avvenire al netto della tassazione.
Ed invero, l'interesse capitalizzato è assimilabile ad un interesse effettivamente incassato, giacché idoneo ad accrescere la capacità contributiva dell'investitore.
La produzione annua degli interessi e la loro capitalizzazione integra de plano una manifestazione di ricchezza, determinando un progressivo incremento delle somme investite, con il correlativo aumento della base di calcolo degli ulteriori interessi.
Del resto, la percezione degli interessi deve essere intesa non già come incasso materiale, ma come acquisizione definitiva della disponibilità giuridica del diritto.
In tal senso, l'acquisizione del diritto e il presupposto dell'obbligazione tributaria possono essere realizzati mediante atti di disposizione diversi dall'incasso, che può anche mancare.
La produzione di nuova ricchezza tassabile, infatti, non è necessariamente correlata al momento del soddisfacimento effettivo del credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro, attraverso il compimento di atti di disposizione del diritto.
In definitiva, a fronte del tenore letterale dell'art. 7, comma 3, D.M. 23 giugno 1997 e dell'inesistenza di qualsiasi contrasto tra tale disposizione e norme sovraordinate,
[...]
ha legittimamente capitalizzato gli interessi prodotti dal buono fruttifero di Parte_1
lire 5.000.000, serie Q, n. 000.058, per i primi venti anni dalla sua emissione, avvenuta il
27 marzo 1990, al netto e non al lordo della ritenuta fiscale (poi imposta sostitutiva) del
12,5% e, di conseguenza, correttamente calcolato in euro 32.405,21, al lordo della ritenuta
6 fiscale e dell'imposta di bollo, il controvalore del titolo alla data del 2 febbraio 2021, giorno in cui la risparmiatrice ne otteneva la riscossione, sicché la non aveva diritto CP_1 di percepire l'ulteriore somma di euro 6.239,64, al lordo della ritenuta fiscale del 12,50%
e dell'imposta di bollo, oltre interessi moratori, riconosciutale dal Tribunale di Salerno.
La fondatezza e l'accoglimento dell'appello comportano, unitamente alla riforma della pronuncia di primo grado e, dunque, al rigetto della domanda proposta dalla con CP_1 ricorso depositato il 28 novembre 2022 ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., la sua condanna alla restituzione, in favore di , della somma di euro 10.859,19, Parte_1
versatale dall'Ente con bonifico del 29 novembre 2023, a titolo di sorta capitale e spese processuali, in esecuzione della decisione impugnata, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data dell'incasso a quella del rimborso.
Ed invero, la richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della pronuncia di primo grado può essere formulata, per la prima volta, con lo stesso atto di appello, come avvenuto nel caso in esame, o, qualora il pagamento sia avvenuto dopo la sua proposizione, nel corso del giudizio di gravame, purché entro l'udienza di precisazione delle conclusioni (o, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, entro il termine di cui all'art. 352, comma 1, n. 1, c.p.c.), non potendo tale domanda considerarsi nuova e, dunque, preclusa ai sensi dell'art. 345, comma 1, c.p.c., giacché conseguente alla invocata modifica della decisione impugnata (cfr., ex plurimis, Cass. 26 gennaio 2016, n. 1324;
Cass. 30 gennaio 2018, n. 2292; Cass. ord. 15 marzo 2021, n. 7144).
Allorché riformi in tutto o in parte la decisione impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, fermo restando il potere di disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, la novità della questione giuridica in oggetto, su cui si registrano contrasti nella giurisprudenza di merito e non sono intervenuti arresti della Corte di
Cassazione, legittima, a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da con atto di citazione notificato il 5 dicembre 2023 avverso Parte_1
l'ordinanza emanata dal Tribunale di Salerno il 10/11 novembre 2023, rep. n. 5765, a norma dell'art. 702 ter, comma 5, c.p.c., a conclusione del procedimento sommario di cognizione n. 9972/2022 RGC, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, rigetta la domanda proposta da con ricorso depositato il 28 novembre 2022; CP_1
2. condanna alla restituzione, in favore di , della CP_1 Parte_1
somma di euro 10.859,19, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data dell'incasso al giorno dell'effettivo rimborso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
8
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1250/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, con sede legale in Roma, al viale Europa, n. 190, cod. fisc. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in P.IVA_1
[... virtù di procura generale alle liti conferita con scrittura privata autenticata dal notaio da Roma il 27 aprile 2022, rep. n. 55418 – racc. n. 16104, dall'avv. Adelina Per_1
Bianco, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via Paradiso di Pastena, snc, presso l'Ufficio Affari Legali Territoriali Sud;
appellante
E
, nata a Sant'Angelo a [...] il [...], residente in CP_1
Battipaglia, alla via Adige, n. 62, scala B3, cod. fisc. , rappresentata C.F._1
e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Giancarla D'Urso, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, al corso
Garibaldi, n. 119; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO L'ORDINANZA RESA DAL
TRIBUNALE DI SALERNO, EX ART. 702 TER, COMMA 5, C.P.C., IL 10/11
NOVEMBRE 2023, REP. N. 5765 – Parte_2
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “- in via preliminare e nel merito: - riformare e/o annullare l'ordinanza cronol. n. 16012/2023, Repert. 5765/2023, emessa nel proc. Rg
9972/2022, dal Tribunale di Salerno … emessa in data 10/11/2023, pubblicata in data
11/11/2023, comunicata in data 13/11/2023 e notificata in data 14/11/2023, accogliendo i motivi tutti di appello;
- rigettare conseguentemente le domande ed eccezioni formulate e dedotte nel giudizio di primo e secondo grado dall'odierna appellata, per tutto quanto esposto;
- per l'effetto condannare l'appellata alla restituzione di tutte le somme percepite e come liquidate da in esecuzione dell'ordinanza cronol. n. Parte_1
16012/2023, Repert. 5765/2023, emessa nel proc. Rg 9972/2022, dal Tribunale di Salerno
… emessa in data 10/11/2023, pubblicata in data 11/11/2023, comunicata in data
13/11/2023 e notificata in data 14/11/2023, nonché al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “1) dichiarare inammissibile, inaccoglibile e manifestamente infondato l'appello, come formulato da e comunque respingerlo, giacché destituito di fondamento giuridico e Parte_1 fattuale e proposto in palese violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c. in tema di divieto di ius novorum, confermando così tutte le statuizioni rese nell'ordinanza impugnata, pronunciata in data 10 novembre 2023 dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile,
… a conclusione del giudizio sommario di cognizione, rubricato al n. R.G. 9972/2022; 2) in ogni caso, condannare all'integrale corresponsione delle spese, Parte_1
competenze difensive ed onorari del doppio grado di giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed IVA, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 702 ter, comma 5, c.p.c. il 10/11 novembre 2023, rep.
n. 5765, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 9972/2022
RGC, promosso da nei confronti di con ricorso CP_1 Parte_1
depositato il 28 novembre 2022, così provvedeva: 1) accertava e dichiarava che, in applicazione della normativa primaria in tema di tassazione degli interessi maturati sui buoni fruttiferi (art. 26, comma 1, D.P.R. n. 600/1973) ed in disapplicazione del provvedimento di grado inferiore (art. 7, comma 2, D.M. Tesoro 23 giugno 1997),
[...]
avrebbe dovuto, in sede di liquidazione del buono fruttifero di lire Parte_1
5.000.000, serie Q, n. 000.058, emesso il 27 marzo 1990, conteggiare gli interessi derivanti dalla capitalizzazione annuale al lordo e non al netto della ritenuta d'acconto e, per
2 l'effetto, condannava la società resistente al pagamento, in favore della , CP_1 dell'ulteriore importo di euro 6.239,64, al lordo della ritenuta fiscale del 12,50% e dell'imposta di bollo, oltre interessi moratori al tasso legale dal 2 febbraio 2021, data in cui la resistente aveva riscosso il richiamato titolo, all'effettivo soddisfo;
2) condannava alla refusione delle spese processuali. Parte_1
Avverso la predetta ordinanza proponeva appello con atto di Parte_1
citazione notificato il 5 dicembre 2023, assumendo che: 1) il giudice di primo grado aveva ritenuto che la capitalizzazione annuale degli interessi generati dal buono postale fruttifero emesso il 27 marzo 1990 doveva avvenire al lordo e non al netto del trattamento fiscale sulla base di un'erronea ricostruzione delle norme di riferimento;
infatti, l'art. 1, comma
3, decreto legge n. 556/1986, convertito nella legge n. 759/1986, prevedeva che le ritenute fiscali operate dall'Amministrazione postale dovevano essere effettuate ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. d) e f), D.P.R. n. 602/1973 e, dunque, sugli interessi maturati nel periodo di imposta, ancorché non corrisposti;
parimenti, l'art. 7 D.M. Tesoro del 23 giugno 1997, emanato in attuazione dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 239/1996, stabiliva che, per i buoni delle serie ordinarie “Q”, “R” e “S” emessi fino al 31 dicembre 1996, gli interessi, per i primi venti anni di vita dei titoli, avrebbero continuato ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale;
2) il giudice di prime cure aveva disapplicato in maniera illegittima il D.M. Tesoro del 23 giugno 1997, giacché tale testo normativo, ritenuto impropriamente in contrasto con il D.P.R. n. 600/1973, era stato emanato in virtù del d.lgs.
n. 239/1996, vale a dire di un'equivalente fonte primaria, il cui art. 2, comma 3, aveva rimesso al competente Dicastero la determinazione delle modalità di calcolo dell'imposta sostitutiva per i buoni postali;
3) ad onta di quanto affermato dal Tribunale di Salerno, il calcolo degli interessi proposto dalla al lordo della ritenuta fiscale era stato CP_1
puntualmente contestato dalla resistente, che aveva anche prodotto lo specifico prospetto contabile estratto dal sito istituzionale della Depositi e Prestiti;
4) la fondatezza Pt_3 dell'appello comportava la riforma della decisione di primo grado anche nel capo di condanna della resistente al pagamento degli interessi moratori dalla data della riscossione del buono fruttifero in oggetto da parte della e alla refusione delle spese di lite;
CP_1 parimenti, l'accoglimento dell'appello imponeva la condanna della alla restituzione CP_1
di tutte le somme corrispostele in esecuzione della pronuncia di primo grado.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata l'11 marzo 2024, la CP_1
contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della pronuncia di primo grado.
3 La causa, di natura strettamente documentale, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 6 febbraio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 28 febbraio/6 marzo 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto, avendo correttamente liquidato gli Parte_1
interessi capitalizzati per i primi venti anni di vita del buono fruttifero di lire 5.000.000, serie Q, n. 000.058, emesso il 27 marzo 1990, al netto e non al lordo della ritenuta fiscale del 12,5% e, a seguito della sua soppressione, avvenuta per effetto dell'art. 1 d.lgs. n.
239/1996, dell'imposta sostitutiva di analoga misura.
Ed invero, l'art. 1, comma 3, lett. b), decreto legge n. 556/1986, convertito, con modificazioni, nella legge n. 759/1986, prevedeva che le ritenute di cui all'art. 26, commi
1 e 4, D.P.R. n. 600/1973 sugli interessi e sui proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 D.P.R. n. 601/1973 (tra i quali i buoni postali di risparmio) venivano riscosse: a) a norma dell'art. 2 D.P.R. n. 602/1973, se operate dalle Amministrazioni dello
Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, salvo quanto previsto nella lettera b);
b) mediante versamento diretto alle Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettere d) ed f), D.P.R. n. 602/1973, se operate da altri soggetti e dall'Amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate venivano stabilite ai sensi dell'art. 8, comma 3, D.P.R. n. 602/1973.
L'art. 3, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 stabiliva che venivano riscosse mediante versamento diretto alle Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato, tra le altre: d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, maturati nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, maturati nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.
L'art. 8, comma 3, D.P.R. n. 602/1973, a sua volta, disponeva che le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 venivano versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le Finanze di concerto con il Ministro per il Tesoro.
Come emerge dalle richiamate disposizioni normative, al momento dell'emissione del buono fruttifero postale di lire 5.000.000, serie Q, n. 000.058, avvenuta il 27 marzo 1990, la ritenuta d'imposta sugli interessi era già prevista e applicata secondo il principio di competenza, vale a dire con cadenza annuale ed a prescindere dalla loro effettiva
4 percezione da parte del sottoscrittore, e non secondo il principio di cassa e, dunque, al tempo del loro incasso materiale.
L'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 239/1996, testo normativo recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, prevedeva che, per i buoni postali di risparmio, l'imposta sostitutiva era applicata dall'Ente conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, e che, con Parte_1
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro e con il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, potevano essere stabilite particolari modalità attuative della nuova disciplina tributaria.
L'art. 7 D.M. Tesoro del 23 giugno 1997, emanato in attuazione del suddetto art. 2, comma
3, d.lgs. n. 239/1996, prescriveva, al comma 1, che i buoni postali della nuova serie ordinaria “T” e i buoni postali della precedente serie ordinaria “S”, emessi a decorrere dall'1 gennaio 1997 a favore di soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 2 e con le eccezioni di cui agli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 239/1996, producevano interessi che, per i primi venti anni, sarebbero stati capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 239/1996.
Di contro, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 D.M. del 23 giugno 1997, per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria "S" emessi a decorrere dall'1 gennaio 1997 a favore dei soggetti previsti dall'art. 2 e con le eccezioni di cui agli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 239/1996, gli interessi, per i primi venti anni di vita del titolo, sarebbero stati capitalizzati annualmente al netto dell'imposta sostitutiva.
Parimenti, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 D.M. 23 giugno 1997, per i buoni delle serie ordinarie “Q”, “R” ed “S”, emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto,
e, dunque, anche per quello sottoscritto dalla il 27 marzo 1990, gli interessi, per i CP_1
primi venti anni di vita del titolo, avrebbero continuato ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.
Pertanto, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 239/1996 e del decreto ministeriale attuativo del suo art. 2, comma 3, per i buoni postali delle serie “Q”, “R” ed
“S”, emessi fino alla data del 31 dicembre 1996, l'imposizione tributaria veniva realizzata secondo il principio di competenza, continuando gli interessi (per i primi venti anni) ad essere capitalizzati con periodicità annuale al netto della ritenuta fiscale, a differenza di quanto previsto, tra l'altro, per i buoni postali della nuova serie “T”.
Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno, l'art. 7, comma
3, D.M. Tesoro del 23 giugno 1997, emanato in forza dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n.
5 239/1996, nel prevedere la capitalizzazione annuale degli interessi al netto del trattamento fiscale per i buoni fruttiferi ivi indicati, non collideva con alcuna norma di rango sovraordinato, ponendosi, di contro, in linea di continuità con l'art. 1, comma 3, lett. b), decreto legge n. 556/1986, convertito, con modificazioni, nella legge n. 759/1986, che, richiamando l'art. 3, comma 2, lettere d) ed f), D.P.R. n. 602/1973, stabiliva che, per determinate tipologie di obbligazioni e titoli (tra cui i buoni postali), le ritenute alla fonte dovevano avvenire sui redditi maturati nel periodo d'imposta, sebbene non corrisposti.
In sostanza, come l'art. 1, comma 3, lett. b), decreto legge n. 556/1986, mediante il rinvio all'art. 3, comma 2, lettere d) ed f), D.P.R. n. 602/1973, sottoponeva gli interessi prodotti dai buoni fruttiferi postali ad una tassazione fondata sul principio di competenza e non di cassa, così l'art. 7, comma 3, D.M. 23 giugno 1997 disponeva l'applicazione della ritenuta fiscale al momento della loro capitalizzazione e non del loro incasso.
Peraltro, rispondeva ai principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta (poi imposta sostitutiva) al momento della produzione degli interessi automaticamente reinvestiti e, segnatamente, in occasione di ciascuna capitalizzazione, che, di conseguenza, doveva avvenire al netto della tassazione.
Ed invero, l'interesse capitalizzato è assimilabile ad un interesse effettivamente incassato, giacché idoneo ad accrescere la capacità contributiva dell'investitore.
La produzione annua degli interessi e la loro capitalizzazione integra de plano una manifestazione di ricchezza, determinando un progressivo incremento delle somme investite, con il correlativo aumento della base di calcolo degli ulteriori interessi.
Del resto, la percezione degli interessi deve essere intesa non già come incasso materiale, ma come acquisizione definitiva della disponibilità giuridica del diritto.
In tal senso, l'acquisizione del diritto e il presupposto dell'obbligazione tributaria possono essere realizzati mediante atti di disposizione diversi dall'incasso, che può anche mancare.
La produzione di nuova ricchezza tassabile, infatti, non è necessariamente correlata al momento del soddisfacimento effettivo del credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro, attraverso il compimento di atti di disposizione del diritto.
In definitiva, a fronte del tenore letterale dell'art. 7, comma 3, D.M. 23 giugno 1997 e dell'inesistenza di qualsiasi contrasto tra tale disposizione e norme sovraordinate,
[...]
ha legittimamente capitalizzato gli interessi prodotti dal buono fruttifero di Parte_1
lire 5.000.000, serie Q, n. 000.058, per i primi venti anni dalla sua emissione, avvenuta il
27 marzo 1990, al netto e non al lordo della ritenuta fiscale (poi imposta sostitutiva) del
12,5% e, di conseguenza, correttamente calcolato in euro 32.405,21, al lordo della ritenuta
6 fiscale e dell'imposta di bollo, il controvalore del titolo alla data del 2 febbraio 2021, giorno in cui la risparmiatrice ne otteneva la riscossione, sicché la non aveva diritto CP_1 di percepire l'ulteriore somma di euro 6.239,64, al lordo della ritenuta fiscale del 12,50%
e dell'imposta di bollo, oltre interessi moratori, riconosciutale dal Tribunale di Salerno.
La fondatezza e l'accoglimento dell'appello comportano, unitamente alla riforma della pronuncia di primo grado e, dunque, al rigetto della domanda proposta dalla con CP_1 ricorso depositato il 28 novembre 2022 ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., la sua condanna alla restituzione, in favore di , della somma di euro 10.859,19, Parte_1
versatale dall'Ente con bonifico del 29 novembre 2023, a titolo di sorta capitale e spese processuali, in esecuzione della decisione impugnata, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data dell'incasso a quella del rimborso.
Ed invero, la richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della pronuncia di primo grado può essere formulata, per la prima volta, con lo stesso atto di appello, come avvenuto nel caso in esame, o, qualora il pagamento sia avvenuto dopo la sua proposizione, nel corso del giudizio di gravame, purché entro l'udienza di precisazione delle conclusioni (o, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, entro il termine di cui all'art. 352, comma 1, n. 1, c.p.c.), non potendo tale domanda considerarsi nuova e, dunque, preclusa ai sensi dell'art. 345, comma 1, c.p.c., giacché conseguente alla invocata modifica della decisione impugnata (cfr., ex plurimis, Cass. 26 gennaio 2016, n. 1324;
Cass. 30 gennaio 2018, n. 2292; Cass. ord. 15 marzo 2021, n. 7144).
Allorché riformi in tutto o in parte la decisione impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, fermo restando il potere di disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, la novità della questione giuridica in oggetto, su cui si registrano contrasti nella giurisprudenza di merito e non sono intervenuti arresti della Corte di
Cassazione, legittima, a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da con atto di citazione notificato il 5 dicembre 2023 avverso Parte_1
l'ordinanza emanata dal Tribunale di Salerno il 10/11 novembre 2023, rep. n. 5765, a norma dell'art. 702 ter, comma 5, c.p.c., a conclusione del procedimento sommario di cognizione n. 9972/2022 RGC, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, rigetta la domanda proposta da con ricorso depositato il 28 novembre 2022; CP_1
2. condanna alla restituzione, in favore di , della CP_1 Parte_1
somma di euro 10.859,19, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data dell'incasso al giorno dell'effettivo rimborso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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