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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/11/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr RC NA Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1077/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CO Spitaleri;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Alberto Toffoletto,
CO NT, RI RO, IA CI, OR ET e NA MI;
APPELLATA
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a
1 seguito della discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 12 novembre 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Controparte_1 avverso il decreto n. 467/2023 emesso in data 18 aprile 2023 dal Tribunale di Siracusa, a mezzo del quale le era stato ingiunto di consegnare in favore di e a Parte_1 spese di quest'ultimo, i seguenti documenti: “copia conforme del contratto di deposito titoli
a garanzia n. 0500199-85, poi individuato col numero 0230684; originali dei certificati di deposito ME (codice n. 23632000) e AN di MA (codice n. 49809180); copia delle comunicazioni posizione deposito titoli non consegnate”.
Assumeva l'opponente di non essere obbligato alla consegna della documentazione de qua, che non era più in suo possesso, essendo trascorso il termine di cui all'art. 119, quarto comma, t.u.b.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto.
Costituitosi in giudizio, contestava l'opposizione e ne chiedeva il Parte_1 rigetto.
Con sentenza n. 843/2025 del 26/5/2025 il Tribunale di Siracusa, ritenuta l'applicabilità del limite decennale dell'art. 119 t.u.b. alla consegna della documentazione oggetto di ingiunzione, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, condannando l'opposto alla rifusione delle spese processuali.
Avverso la sentenza ha interposto appello sulla base di cinque Parte_1 ragioni di censura.
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito della discussione orale ex art. 350 bis, all'udienza del 12 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante deduce che il Tribunale ha errato nel sussumere la consegna degli originali dei certificati di deposito nell'alveo dell'art. 119, quarto comma,
t.u.b.
Assume, in particolare, che oggetto del decreto ingiuntivo era la restituzione degli originali dei titoli depositati e che il depositario era obbligato alla consegna dei titoli a richiesta del depositante. 2 Con il secondo motivo viene censurato il capo della sentenza col quale il Tribunale ha incluso il contratto di deposito titoli fra i documenti che la banca, trascorsi dieci anni, non era più obbligata a consegnare al cliente, giusta il disposto dell'art. 119, quarto comma, t.u.b.
A parere dell'appellante, il detto limite riguardava soltanto i documenti afferenti le singole operazioni, e non il documento contrattuale dai quali le operazioni scaturivano.
Con la terza censura l'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe potuto applicare l'art. 119, quarto comma, t.u.b. neppure alla consegna della copia delle comunicazioni posizione deposito titoli. Trattandosi, infatti, di documentazione che la banca non aveva mai consegnato, la richiesta poteva essere avanzata fino a dieci anni dalla chiusura del rapporto, e la banca non aveva fornito prova alcuna dell'estinzione del rapporto nell'anno 2005.
I motivi, che si esaminano congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono infondati.
Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 119, quarto comma, t.u.b., a tenore del quale il cliente o i suoi eredi hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, comportasse un obbligo per la banca destinato ad operare solo nell'ambito dei limiti della norma, trovando applicazione, al di fuori dei detti limiti, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti che, nel caso di specie, era pacifico fosse stata consegnata al cliente.
È noto che la norma in questione - dai più considerata un precipitato del disposto dell'art. 2220 c.c., che obbliga l'imprenditore, anche quello che eserciti attività bancaria ex art. 2195, comma primo, n. 4, c.c., alla conservazione delle scritture contabili - pur essendo estranea alle obbligazioni che costituiscono lo specifico contenuto del contratto bancario (cfr. Cass. n. 11004/2006, in motivazione), sancisce l'esistenza di un diritto autonomo del cliente, corollario dell'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla
3 esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte (cfr. Cass. n. 12093/2001). Tale dovere di collaborazione, alla stregua di quanto normalmente previsto per i contratti di collaborazione, produce i suoi effetti fino a quando permane l'interesse giuridicamente riconosciuto e tutelato della controparte a essere informata (cfr. Cass. n. 4598/1997).
In particolare, la fissazione del termine del decennio dal compimento dell'operazione vale a significare che al principio di solidarietà e di tutela del contraente debole debbano fare da contraltare le esigenze della banca-impresa di non dover conservare troppo a lungo, anche per i costi che ne deriverebbero, la documentazione afferente i rapporti con la clientela.
La disposizione in parola non riguarda, naturalmente, la diversa tematica dell'onere della prova incombente sulla banca ben oltre il decennio quando debba ella far valere il proprio diritto di credito nei confronti del cliente, ma piuttosto il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, quale diritto sostanziale la cui tutela è prevista come situazione giuridica finale ed autonoma, e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione che richiede (cfr. Cass. n. 11733/1999; Cass. n. 15669/2007).
Inoltre, essendo l'obbligo della banca di consegnare la documentazione attinente al rapporto bancario ed il correlativo diritto del cliente di ottenerne copia limitati dalla norma al decennio dal compimento dell'operazione, costituisce principio dal quale non vi è ragione di discostarsi che, al di fuori del campo di operatività della norma richiamata, opera il generale onere del cliente di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (v. Cass. n. 18227/2024;
Cass. n. 35039/2022).
Questi essendo i principi da applicare al caso di specie, deve premettersi all'esame dei motivi del gravame che è pacifico la richiesta del di consegnare la Pt_1 documentazione oggetto del decreto ingiuntivo sia intervenuta dopo il decorso del decennio dal compimento degli atti richiesti.
Ciò detto, il primo motivo, mercè il quale l'appellante assume che la richiesta volta alla consegna degli originali dei certificati di deposito afferiva la restituzione degli originali dei titoli a garanzia che la banca, in qualità di depositario ex art. 1838 c.c., era tenuta a restituire a richiesta del depositante, incappa nella sanzione dell'inammissibilità per l'evidente mutamento della domanda, operato per la prima volta con l'atto di appello, in
4 spregio al disposto dell'art. 345 c.p.c.
Ed invero, i titoli depositati sono cosa ben diversa dal certificato di deposito, che non costituisce l'oggetto del contratto, ma rappresenta la prova della sua stipulazione.
Inoltre, non può omettersi di considerare che l'invocato art. 1838 c.c. non concerne il diritto del cliente ad ottenere la documentazione del rapporto bancario, ma disciplina il contratto di deposito titoli in amministrazione ed il contenuto sostanziale della prestazione della banca, ovvero le attività di custodia e di gestione proprie del contratto di deposito.
Dunque, appare evidente come, nel caso in cui la domanda originaria avesse avuto ad oggetto la consegna dei titoli da parte del depositario, sarebbe stato necessario, per l'attore, allegare il fatto che obbligava la banca alla consegna dei titoli (ad es., l'intervenuta cessazione del contratto di deposito).
Il motivo non è fondato neppure laddove l'appellante assume che i certificati di deposito (oggetto della domanda monitoria) non rientrino nell'alveo del richiamato art. 119
t.u.b. La norma, a parere del troverebbe infatti applicazione solo per la Pt_1 documentazione afferente le “singole operazioni” del rapporto bancario, alle quali non sarebbero assimilabili i certificati di deposito.
Parimenti, con il secondo motivo, l'appellante deduce che anche il contratto di deposito titoli non possa rientrare nell'ambito delle singole operazioni cui la norma fa riferimento.
In linea di principio deve affermarsi che, nonostante l'art. 119 t.u.b. faccia riferimento alle singole operazioni del rapporto, la locuzione “operazioni” è dal decreto legislativo n.
385/1993 utilizzata indifferentemente per le attività inerenti i rapporti bancari (v. art. 1, ove viene usato il termine “operazioni di prestito”).
Inoltre, la differenza di oggetto della richiesta documentale — singole operazioni, da un lato, e contratto o certificato, dall'altro — non può tradursi in un diverso, se non addirittura opposto, approccio nella tutela delle esigenze conoscitive del cliente, specie se si considera che le ragioni alla base della richiesta sono le medesime in entrambi i casi.
Né si può pervenire a una conclusione negativa muovendo dalla semplice assenza dell'espressa previsione di un simile diritto.
I già ricordati principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) — evocati, nel contesto specifico della materia bancaria, anche come principi guida per le autorità creditizie, sub specie di “ trasparenza delle condizioni contrattuali e (...) correttezza dei rapporti con la clientela” (127, comma primo, t.u.b.) — esplicano la loro funzione integrativa proprio in simili casi, lì dove si tratti di palesare
5 obblighi delle parti che implicitamente derivano dal contratto (art. 1374 c.c.).
Del resto, la stessa Suprema Corte ha sancito che il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma quarto, t.u.b., che ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis, è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del nominato testo unico e riguarda tutta la documentazione negoziale (v. Cass. n. 18227/2024).
Ma anche a volere aderire alla tesi propugnata dall'appellante, per cui ai certificati di deposito e al contratto di deposito titoli non si applica l'art. 119, quarto comma, t.u.b., non si giungerebbe al risultato dal QU auspicato.
Infatti, al di fuori dell'obbligo sancito dall'art. 119 t.u.b., non sussiste un diritto, che la parte possa fare valere giudizialmente, alla consegna della documentazione attinente il rapporto bancario, operando il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti del contratto (Cass. nn. 35039/2022, 18227/2024), sicché il diritto alla consegna della documentazione, giudizialmente coercibile, esiste solo nei limiti della norma suindicata, non essendo contemplato da alcun'altra disposizione.
Parimenti il limite della consegna decorso il decennio dal compimento delle operazioni vale in relazione alle comunicazioni deposito titoli, oggetto del terzo motivo del gravame, che l'appellante afferma non essergli state mai consegnate.
Ed invero, a prescindere dalla consegna o meno di tale documentazione nei termini contrattuali (che qui non possono essere oggetto di esame per la mancata produzione del contratto da parte del , vale osservare che le comunicazioni in questione sono Pt_1 assimilabili agli estratti conto, trattandosi di documenti periodici che la banca o l'intermediario finanziario invia al cliente per informarlo sulla situazione aggiornata dei titoli e degli strumenti finanziari custoditi nel deposito titoli.
La consegna della detta documentazione, dunque, non può che soggiacere al limite decennale di cui al richiamato art. 119, quarto comma, t.u.b.
Con il quarto motivo l'appellante censura l'avere il Tribunale ritenuto che il rapporto inter partes si fosse estinto nell'anno 2005.
A dire dell'appellante, il Tribunale ha male applicato i principi di distribuzione dell'onere probatorio, incombendo sulla banca l'onere di provare la data della cessazione del rapporto.
Il motivo non può essere accolto.
6 Ed invero, vi è che il Tribunale, concludendo nel senso che “Sulla scorta dei superiori argomenti la opposizione va accolta, addivenendosi alla revoca dell'opposto decreto, atteso che la richiesta formulata dal datata 12.01.2021 non può essere Pt_1 positivamente riscontrata atteso che la documentazione contrattuale risaliva ad oltre 10 anni prima, essendo riferita ad un rapporto peraltro estinto nel 2005”, non ha ritenuto prescritto il diritto del cliente di ottenere la documentazione contrattuale.
L'indicazione della data di estinzione del rapporto non costituisce infatti ragione della decisione, se non nel senso che era ormai decorso un decennio – fatto, questo, incontestato – dal compimento dell'atto, né a mezzo di essa è stata accolta l'eccezione di prescrizione, dal momento che il primo giudice ha circoscritto le ragioni della decisione unicamente all'applicazione dell'art. 119, quarto comma, t.u.b.
Ne deriva che l'accertamento, non rappresentando una indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, non è suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata.
È infondato, infine, l'ultimo motivo, afferente la condanna alle spese, avendo il primo giudice fatto buon governo del principio di soccombenza.
Le spese del grado seguono anch'esse la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 843/2025 in data 26/5/2025 del Tribunale di Siracusa,
[...] ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'appellata, le spese del grado, che liquida in complessivi €.
3.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del
15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
14 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE 7 (RC NA)
(Nicola La Mantia)
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