Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02389/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01115/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di PO ET, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione ET, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Biasuzzi Cave S.r.l., non costituita in giudizio ;
I.C.G. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Tassetto, Franco Zambelli, Matteo Zambelli, Chiara Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Franco Zambelli in Mestre, via Cavalloti n. 22;
per l'annullamento
Con il ricorso introduttivo :
del decreto n. 68 del 31 dicembre 2020 del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione ET “ Biasuzzi Cave S.p.A. Progetto generale di riqualificazione ambientale e urbanistica e approfondimento parziale del polo estrattivo denominato "Castagnole-Morganella". Comuni di localizzazione: Paese (TV) e PO ET (TV). Procedura di V.I.A. e autorizzazione (D.Lgs. n152/2006 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999, L.R. 4/2016). Codice progetto: 37/16 ”;
e di ogni altro atto ivi compresi tutti i verbali e relativi pareri della Commissione Regionale VIA tra cui quelli della seduta del 13.1.2010, n. 406 del 24.4.2013, n. 516 del 25.3.2015 e del Comitato Regionale VIA 28 ottobre 2020 e tutti gli atti ad essi antecedenti, presupposti, inerenti e conseguenti;
Con i motivi aggiunti depositati il 21/12/2022 :
del decreto n. 356 del 7.10.2022 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa della Regione ET di nuova intestazione della autorizzazione rilasciata con DATST n. 68 del 31.12.2020 a coltivare il bacino estrattivo di ghiaia e sabbia denominato "Castagnole – Morganella" sito nei Comuni di PO ET e Paese alla ICG s.r.l. (c.f. p. iva 05050870269) con sede a Nervesa della Battaglia, nonché della relativa nota di trasmissione 11.10.2022 prot. 472652 della Regione ET, del D.D.R. n. 33 del 7.2.2022 con cui la Regione ha rilasciato alla ditta Biasuzzi Cave s.p.a. il nulla osta preventivo per il trasferimento dell'autorizzazione a coltivare la cava e la nota 13.9.2022 prot. n. 422725, con cui la Regione ha comunicato l'avvio del procedimento e di tutti gli atti ad essi antecedenti, presupposti, inerenti e conseguenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione ET e di I.C.G. S.r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa NA RI e uditi per le parti i difensori come indicato a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 22 ottobre 2025 il Comune di PO ET, ricorrente, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso di primo grado con richiesta di compensazione delle spese di lite, sottoscritta per accettazione dalla controinteressata I.C.G. S.r.l.
In data 28 ottobre 2025 la Regione ET ha comunicato la sua adesione alla rinuncia, rimettendosi al Collegio per le spese.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025.
Preso atto della ritualità della rinuncia, cui hanno aderito le parti resistenti, al Collegio non resta che prenderne atto e dichiarare il giudizio estinto ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a.; le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AZ FL, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
NA RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RI | AZ FL |
IL SEGRETARIO