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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n.237/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, in funzione di
Giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.237/2024 R.G., promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gabellone;
Parte_1
opponente contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Leomanni;
Controparte_1
opposta nonché contro
Controparte_2
opposta contumace
Oggetto: opposizione all'esecuzione
MOTIVO DELLA DECISIONE
(fatto e diritto)
1. Con atto di citazione in opposizione, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e innanzi al E_ Controparte_2
Tribunale di Lecce, per sentire accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi eseguito da ex art 72-bis dpr 602/1973 sul conto Controparte_4
corrente n. 0002/002/314611 acceso presso – filiale di Veglie, in difetto di notifica Controparte_5
al debitore esecutato nonché per essere le somme sottoposte ad esecuzione impignorabili ex lege.
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 7.03.2024, si costituiva in giudizio
[...]
, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. Controparte_1
, sebbene ritualmente citata, non si Controparte_2
costituiva in giudizio.
3. La causa veniva istruita con la sola documentazione delle parti.
All'udienza del 4.04.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione.
***
4. L'opposizione è in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
4.1. Anzitutto, non può trovare accoglimento il motivo di opposizione con cui il lamenta Parte_1
la nullità della notifica del pignoramento ex art 72bis dpr 602/1973 eseguito da E_
, dovendosi ritenere sanato, per effetto della proposizione dell'opposizione che ha dato
[...] vita al presente giudizio di merito, ogni vizio di notifica lamentato dall'opponente.
4.2. Diversamente, deve essere accolto, seppure in parte, il motivo con cui l'opponente eccepisce l'impignorabilità delle somme sottoposte a esecuzione da parte di E_
.
[...]
Infatti, è incontestato che le somme presenti sul conto su cui è stato eseguito il pignoramento rinvengono dall'accredito da parte dell' della rendita per inabilità permanente, non CP_6 CP_7 pignorabile ai sensi dell'art. 110 dpr 30 giugno 1965 n. 1124, e della pensione di vecchiaia, pignorabile in misura pari ad un decimo (per importi fino a 2.500 euro), ai sensi dell'art 72-ter dpr
602/1973.
Ne consegue che il ha diritto ad ottenere la restituzione di parte delle somme finora Parte_1
pignorate da nei limiti di cui appresso. E_
Ebbene, dal cedolino della rata 5/2024 (all. 1 alla memoria depositata dal in data Parte_1
15.04.2024) si evince che l'opponente percepisce mensilmente l'importo netto di € 611,77 a titolo di pensione di vecchiaia (e ciò è confermato anche dal certificato di pensione 2024 - all. 2 alla memoria di cui sopra) e l'importo netto di €1.673,87 a titolo di rendita (come si ricava anche dal CP_7
prospetto di liquidazione del novembre 2019, applicando alla somma in esso indicata la dovuta rivalutazione – all. 5 all'atto di citazione). n.237/2024 R.G.
Di conseguenza, essendo la rendita non pignorabile ex lege, e la pensione di vecchiaia CP_7 pignorabile solo nei limiti di un decimo, essendo la stessa di importo inferiore a €2.500, deve concludersi che la , in esecuzione del pignoramento diretto eseguito da CP_5 CP_2 [...]
nei confronti del può trattenere mensilmente dal conto E_ Parte_1 intestato allo stesso solo la somma di €61,17 (pari a un decimo di € 611,77).
Quindi, avendo pignorato, a partire dal giugno 2023, la somma Controparte_1 complessiva di €9.711,22 (come specificato dalla difesa dell'opponente in sede di udienza di precisazione delle conclusioni del 04.04.2025), la stessa deve essere condannata a restituire al la somma di €8.304,31, avendo diritto a trattenere la sola somma di €1.406,91, che si Parte_1 ottiene moltiplicando l'importo di €61,17 per 23 mensilità (da giugno 2023 ad aprile 2025).
Per tutto quanto innanzi, l'opposizione è in parte fondata e deve essere accolta nei limiti indicati.
5. Le spese di lite devono essere compensate tra l'attore e atteso l'esito della E_
lite mentre vanno dichiarate irripetibili nei confronti di . Controparte_5
PQM
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, dispone che la , in esecuzione del Controparte_5
pignoramento diretto eseguito da nei confronti di E_ Parte_1
trattenga mensilmente dal conto intestato allo stesso, n.0002/002/314611, solo la somma
[...]
di € 61,17;
- condanna alla restituzione, in favore dell'opponente, della E_ somma di €8.304,31;
- compensa le spese di lite tra l'attore e atteso l'esito della lite mentre vanno E_
dichiarate irripetibili nei confronti di . Controparte_5
Lecce, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Antonio Barbetta