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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22440/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22440/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BEATRICI CHRISTIAN, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via della Volta, n. 147
e
DA (c.f. , con l'avv. BEATRICI CHRISTIAN, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via della Volta, n. 147
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 22.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2) i coniugi riconoscono di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a richiedere un assegno di mantenimento per sé a carico dell'altra parte.
3) le parti si concedono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
4) le parti si danno espresso e reciproco riconoscimento di intervenuta regolamentazione di qualsiasi ulteriore rapporto di natura economico-patrimoniale intercorso in precedenza tra le parti in virtù del matrimonio e non contemplato dal presente ricorso.» Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 20.11.2024, e DA , Parte_1 Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio civile in Brescia (BS) in data 26.7.2004, dalla cui unione non sono nati figli, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2004, parte I^, n. 162;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 15/05/2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22440/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BEATRICI CHRISTIAN, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via della Volta, n. 147
e
DA (c.f. , con l'avv. BEATRICI CHRISTIAN, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via della Volta, n. 147
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 22.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2) i coniugi riconoscono di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a richiedere un assegno di mantenimento per sé a carico dell'altra parte.
3) le parti si concedono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
4) le parti si danno espresso e reciproco riconoscimento di intervenuta regolamentazione di qualsiasi ulteriore rapporto di natura economico-patrimoniale intercorso in precedenza tra le parti in virtù del matrimonio e non contemplato dal presente ricorso.» Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 20.11.2024, e DA , Parte_1 Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio civile in Brescia (BS) in data 26.7.2004, dalla cui unione non sono nati figli, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2004, parte I^, n. 162;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 15/05/2025
Il Presidente est.
Costanza Teti