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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 385/2024 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies- 281 terdecies cpc
nella causa iscritta al n. 385 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con sede in Torino, strada del Fioccardo n. 208, codice fiscale Parte_1
, in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott. P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Paparo [C.F.: fax: 0115631628; PEC: Parte_2 CodiceFiscale_1
) presso lo studio del quale in Torino, via Davide Bertolotti n. 7, è Email_1 elettivamente domiciliata
-ricorrente-
E con sede in 00153 Roma, via Aventina n. 59, partita IVA , PEC CP_1 P.IVA_2
Email_2
-resistente contumace-
E
(P.IVA e C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
-terza chiamata iussu iudicis contumace-
oggetto: inadempimento contrattuale – risoluzione ex art. 1453 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'unica parte costituita, all'udienza cartolare del 28 ottobre 2024, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies e 281 terdecies cpc ribadiva le conclusioni già svolte con il proprio atto introduttivo e precisamente:
conclusioni per parte ricorrente:
“previa ogni opportuna statuizione in ordine allo scioglimento del contratto di appalto inter partes:
1 -dichiarare tenuta e condannare la con sede in Roma, via Aventina n. 59, partita IVA CP_1
, PEC in persona del suo legale rappresentante pro tempore a P.IVA_2 Email_2 restituire alla ricorrente con sede in Torino, strada del Fioccardo Parte_1
n. 208, codice fiscale , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di P.IVA_1
€ 9.600,00;
- dichiarare che l' null'altro deve alla predetta in Parte_1 CP_1 relazione al contratto di appalto 211204524 bis/VF per cui è lite;
con gli interessi di legge;
con il favore delle spese.”
conclusioni per parte convenuta: nulla, essendo rimasta contumace. conclusioni per parte terza chiamata: nulla, essendo rimasta contumace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 702 bis cpc, riqualificato dal G.I. ex art. 281 decies cpc e ss, iscritto a ruolo il 2.2.2024
evocava in giudizio con sede in Roma, via Aventina n. 59 e P. Parte_1 CP_1
IVA al fine di sentir dichiarare lo scioglimento del contratto di appalto con essa stipulato e P.IVA_2 condannarla alla restituzione in proprio favore dell'importo di € 9.600,00 versato alla firma del contratto, giusta intese contrattuali, quale acconto del 30% del complessivo importo di € 32.000, pari al corrispettivo per l'installazione di un ascensore presso lo stabile in Torino, via Reiss Romoli n. 56, commissionato dalla stessa ricorrente.
, inoltre, chiedeva dichiararsi di null'altro dovere in relazione al medesimo contratto Parte_1 di appalto (n.211204524).
Con decreto del 15/02/2024 il sottoscritto Giudice fissava udienza per il giorno 3 aprile 2024, concedendo termine al ricorrente per la notifica a controparte entro quaranta giorni prima della data fissata dell'udienza, e a parte resistente entro 10 giorni prima della stessa per la costituzione.
Parte resistente pur ritualmente evocata in giudizio, con notifica inviata all'indirizzo pec CP_1
(ovvero l'indirizzo di (P.I. ), per come acclarato alla luce Email_2 CP_1 P.IVA_2 di visura camerale aggiornata e registro INI-pec) non intendeva costituirsi tempestivamente, nè comparire in udienza (vds verbale 3.4.2024).
Pertanto il G.I., all'udienza del 3.4.2024, dichiarava la contumacia di P.I. ) con sede in CP_1 P.IVA_2
Roma via Aventina n. 59.
Inoltre, ritenendo opportuno che lo svolgimento del processo avvenisse anche in confronto di terzo al quale la causa appariva essere comune, e precisamente (P.IVA e C.F. ), stante la Controparte_2 P.IVA_3 riconducibilità delle fatture sub. doc. 3 e 4 a tale società quale mittente, e la prossimità di denominazione, nonché di codice Ateco tra le due imprese, disponeva la chiamata in causa –iussu iudicis ex art. 107 cpc- di
. Controparte_2
Alla successiva udienza del 19.6.2024, veniva dichiarata la contumacia anche del terzo chiamato
[...]
stante la mancata comparizione nonostante rituale notifica (vds verbale di udienza 19.6.2024) di CP_2 ricorso ex art. 281 decies cpc, decreto di fissazione udienza, e verbale della precedente udienza, compiuta nei
2 riguardi di all'indirizzo pec risultante dal registro , in Controparte_2 Email_3 Pt_3 data 17.4.2024 e dunque tempestivamente nei termini suindicati.
Con ordinanza riservata di pari data il G.I. si pronunciava sulla richiesta di parte ricorrente, di concessione di termine per dedurre capitoli di prova, rigettandola, stante l'assenza di giusti motivi ex art. 281 duodecies c.p.c. rispetto a quanto indicato nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e non potendo essere l'esigenza dell'integrazione nelle richieste istruttorie “sorta dalle difese del convenuto” (ex art. 281 duodecies co.II cpc), non essendosi costituita alcuna controparte.
Pertanto il G.I. fissava per la decisione ex art. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. l'udienza del 28.10.2024, in trattazione cartolare, data nella quale la causa veniva trattenuta in decisione, con le note conclusive dell'unica parte costituita del 25.10.24.
II. Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia e valore, oltre che territoriale, quest'ultima acclarata dall'individuazione contrattuale, all'art. 12 (pag.15 doc.1) di foro esclusivo validamente stipulato secondo la più recente giurisprudenza in materia (essendo la competenza di Como indicata “in via esclusiva”.
La competenza per valore –in disparte la mancata sottoposizione d'ufficio dell'eventuale incompetenza- trova giustificazione nella prossimità alla soglia di € 10.000 della somma richiesta (€ 9.600), superata tenuto conto altresì della richiesta di interessi, che si cumulano con il capitale al fine di stabilire la competenza per valore del giudice adito (vds ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4994 del 26/02/2008).
Altrettanto indubbie sono l'interesse ad agire e la legittimazione attiva della ricorrente.
La domanda è ammissibile, rientrando tra le fattispecie indicate nell'art. 281 decies c.p.c. (fatti di causa non controversi, oppure domanda fondata su prova documentale, o di pronta soluzione o richiedente un'istruzione non complessa).
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, e la contumacia è stata correttamente dichiarata, tanto in relazione alla parte resistente quanto alla terza chiamata . CP_1 Controparte_2
La chiamata in giudizio di quest'ultima impresa si è ritenuto essere atto necessitato, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa, tanto alla luce della presenza di tale impresa quale mittente –e dunque committente- delle fatture sub doc.3 e 4, quanto in ragione della circostanza che il contratto di fornitura e di installazione dell'ascensore (doc.1), presenta in fronte, in ciascuna pagina, la dizione “Maspero Elevatori” e il simbolo di due triangoli isosceli, uno con la punta verso l'alto e il secondo verso il basso;
ciò pur avendo contemporaneamente, per come acclarato all'udienza del 3.4.24 (vds verbale) in ciascuna delle pagine in pre- stampato il sintagma , via Aventina 59 Roma, e la partita iva risultante dalla visura camerale, CP_1 corrispondente alla prima fattura.
Risulta esperita la procedura di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda, pur infruttuosamente (15).
III. La domanda di parte ricorrente è fondata.
Ella non contesta l'esistenza di un contratto, qualificato dalla stessa di appalto, consistente nella fornitura e installazione di un ascensore al corrispettivo di € 32.000, di cui € 9.600,00 corrisposti in acconto, giusta fattura del 18.1.2022 n. 2022-EFST-0000140 (doc.2); né è contestata la sua validità.
3 Ciò che viene contestato è piuttosto la sua efficacia: ravvisa la ricorrente gli estremi dell'intervenuta risoluzione per impossibilità sopravvenuta, comunicata tempestivamente e non opposta.
Tale impossibilità sarebbe data dalla presenza, nel sottoterra dell'area interessata dagli scavi compiuti dalla committente per collocare l'ascensore, di “grossi serbatoi interrati di un vecchio deposito commerciale di prodotti petroliferi”.
La circostanza, rappresentata dapprima a voce, poi a mezzo mail e poi con pec del 16.5.2022 a
(doc.5) (ovvero all'indirizzo PEC di nonché alla mail di tale Email_3 Controparte_2 [...]
( , e successivamente con ulteriori 5 solleciti (rinvenibili nei docc.6-13), e da Per_1 Email_4 ultimo con diffida e messa in mora a mezzo legale del 19.4.2023 a e nuovamente a Email_3
(doc.14), non ha mai ricevuto un riscontro da parte degli interlocutori e cioè, Email_5 secondo la tesi attorea, di CP_1
Snodi obbligati quali passaggi motivazionali che portano alla decisione sono due: il primo concernente la legittimazione passiva, il secondo relativo alla sussistenza degli estremi di impossibilità sopravvenuta, che giustificherebbero le domande svolte da parte ricorrente.
IV. Quanto alla determinazione del soggetto obbligato, lo stesso deve individuarsi in poiché CP_1 trattasi del soggetto che ha emesso la fattura e a cui ha versato l'acconto di cui Parte_1 chiede la restituzione.
La domanda pertanto è ritualmente compiuta nei riguardi di CP_1
Nondimeno, che sussista l'interesse dal lato passivo a essere evocata in giudizio anche in capo a
[...]
risulta da plurimi indici, ovvero la già indicata presenza del logo in calce al contratto (doc.1) CP_2 nonché quale emittente le fatture sub 3 e 4, rispetto cui parte ricorrente chiede dichiararsi nulla essere dovuto
(ed in via stragiudiziale aveva chiesto l'emissione di note di credito).
L'elemento che depone per una correlazione evidente tra la convenuta e la terza chiamata –già visibile presuntivamente dalla somiglianza di denominazione, dalla sede legale in Roma per entrambe e soprattutto dalla medesima attività svolta (vendita e posa di ascensori) e dal medesimo codice Ateco- è la figura di
[...]
soggetto con il quale parte ricorrente si interfaccia nella stipula contrattuale, che firma le sue mail Per_1 preceduto dalla denominazione dell'impresa per cui lavora, indicandola in “ , seguita dal Controparte_2 logo dei due triangoli succitato, e che tuttavia nello scambio mail del 20.12.2021 contestuale alla stipula contrattuale (vds. doc. 1 pag.16) discute dell'offerta di cui al doc.1 su pre-stampato e la cita CP_1 testualmente come “offerta della ”, di cui richiede all'impresa ricorrente di farla avere firmata e CP_1 timbrata in ogni sua parte.
Deve pertanto concludersi per una evidente prossimità, se non contiguità societaria, tra CP_1 [...]
, senza nulla più poter affermare in ordine ad una specifica indicazione di rapporto tra le due CP_2 società (in termini di trasformazione, collaborazione, controllo, fusione) in ragione della contumacia di parte resistente e terza chiamata e della mancanza di precisazioni sul punto da parte ricorrente;
devesi pertanto mantenere i due soggetti separati, tenuto conto, nel rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che le domande sono dalla ricorrente state svolte nei riguardi della sola CP_1
Ciò porta a concludere, anzitutto, che essendo le fatture n. 1506 e la n. 1509, del 8 marzo 2022 (docc. 3 e 4) entrambe emesse da , nei riguardi di quest'ultima impresa il G.I. non potrà dichiarare Controparte_2
4 alcuna debenza da parte di , e statuire alcuna condanna, in difetto di esplicita Parte_1 Parte_1 domanda.
Può invece senz'altro, a prescindere da ogni valutazione nel merito, concludersi che nulla è dovuto da parte ricorrente a per le due fatture datate 8.3.2022, semplicemente non essendo emesse da CP_1 CP_1
[...
V. Ciò che invece determina la fondatezza o meno della domanda di risoluzione è il vaglio sulla sussistenza o meno di una causa di impossibilità sopravvenuta nel contratto stipulato.
Parte ricorrente, nella prima mail del 16.5.2022, laconicamente rappresenta di aver “dovuto abbandonare la scelta di installare l'ascensore in via Reiss Romoli 56 Torino” (vds doc.5 pag.3); nelle missive successive utilizza termini quali “sospensione dell'ordine” (doc 7-8), e “annullamento” (doc.9); con missiva del 11.1.2023, inviata con mail semplice, il riferimento è all'impossibilità dell'installazione (doc.11) e con pec del 2.2.2023, inviata a
(ovvero quella di viene svolto un più puntuale riferimento, che Email_3 Controparte_2 testualmente si riporta “precisiamo che l'ordine è stato annullato non per un capriccio, ma perché, come sapete, non è stato possibile installare l'ascensore poiché nel terreno sottostante la fossa che stavamo predisponendo, sono apparsi grossi serbatoi interrati di un vecchio deposito commerciale per prodotti petroliferi, che sarebbero collassati sotto il peso dell'ascensore stesso, con le immaginabili conseguenze”.
L'ultima descrizione, analoga a quella indicata poi il 19.4.2023 nella diffida a mezzo legale (doc.14) e nel ricorso ex art. 281 decies cpc, risulta sufficientemente dettagliata, e soprattutto trova adeguato riscontro tecnico nella perizia di parte sub doc.16 allegata.
Tale elaborato, rubricato “perizia statica bonifica strutturale serbatoi interrati cortile di via Reiss Romoli n.56”, descrive lo stato del suolo ove avrebbe dovuto essere scavato il buco per il vano ascensore, rappresenta l'impossibilità di collocazione attuale e descrive i rimedi per poter realizzare la stessa, concludendo però per escludere l'alternativa realizzativa, per “le difficoltà logistiche di un intervento del genere, compreso l'onere di notevoli costi”, ed anzitutto “per la più semplice logica di mantenere lo stato attuale inertizzando i vari serbatoi interrati rendendoli un tutt'uno con le parti di terreno circostanti” (vds pag.2).
La richiamata perizia, corredata da disegno tecnico in scala e da documentazione fotografica, seppur documento di parte, risulta –in difetto di produzione contraria, non essendosi le due imprese costituite- sufficientemente suggestivo per portare a concludere che, effettivamente, la posa dell'ascensore avrebbe costituito un'alternativa passibile rientrare nello spettro dell'impossibilità sopravvenuta.
Per tale ultimo concetto, previsto dall'art. 1463 cc in materia di risoluzione contrattuale (Capo XIV del libro IV titolo II) deve intendersi una situazione impeditiva tale da non poter essere superata con lo sforzo diligente
(1176, 1256 c.c.), senza che sia necessaria un'impossibilità assoluta;
il termine, ripreso anche nell'art. 1256 c.c., presuppone il sopraggiungere di un oggettivo impedimento all'esecuzione della prestazione, e la non imputabilità soggettiva dell'evento che lo ha determinato: giova richiamare a riguardo la giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass. Sez. 3 – Ord.n. 8766 del 29/03/2019, e conforme Cass. Sez. 1, Sent.n. 20811 del
02/10/2014) secondo cui “in tema di risoluzione del contratto, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l'adempimento della prestazione da parte del debitore o
l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che
5 non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione”.
La seconda pronuncia richiamata, in particolare, risulta di rilievo, atteso che, in fattispecie similare a quella di cui al caso di specie (appalto di opera pubblica) aveva ritenuto configurabile quale impossibilità sopravvenuta l'osservazione da parte della stazione appaltatrice di “prescrizioni tali che, se osservate, avrebbero determinato un rilevante aumento dei costi e la cospicua riduzione degli alloggi originariamente previsti”.
Ebbene, anche nel caso di specie, non può parlarsi di impossibilità di posa dell'ascensore previa rimozione nel sottoterra dei serbatoi pericolosi, ma di evidente squilibrio tra alternative –e, precisamente, rispetto a quella di non posare un ascensore e dunque non creare il relativo vano-, al confine tra impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. ed eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 cc
L'effettiva maggiore difficoltà realizzativa –in termini di tempi, costi, e modalità attuative- che avrebbe determinato la posa del cantiere per parte ricorrente, unita all'assenza di evidenze in senso difforme e di ricostruzioni alternative e spiegazioni tecniche differenti (causa contumacia di parte resistente), determina la sussumibilità del caso di specie all'interno della categoria dell'impossibilità sopravvenuta;
ciò nel solco di un orientamento che valorizza il concetto di causa in concreto del contratto, ovvero come funziona economico individuale, con il precipitano per cui la sopravvenienza impedirebbe al contratto di realizzazione la sua funzione causale, e pertanto con estensione del concetto di impossibilità sopravvenuta anche alle ipotesi in cui la prestazione, sebbene ancora materialmente possibile, sia divenuta oggettivamente inutile a soddisfare gli interessi individuale dei creditori,
D'altra parte non risulta - pur nei limiti della disponibilità documentale limitata, sottoposta dall'unica parte costituita- che a fronte delle doglianze di portanti alla richiesta di risoluzione, vi Parte_1 siano state delle contestazioni da parte di (o di ), nemmeno in relazione CP_1 Controparte_2 all'eventuale carattere meramente potestativo della scelta di controparte di non dare seguito ai pagamenti.
Il carattere della sopravvenienza include anche la scoperta, pertanto l'impossibilità può dirsi sopravvenuta anche solo poiché scoperta tardivamente, circostanza verificatasi nel caso di specie in confronto al momento dell'impegno contrattuale.
L'impossibilità della prestazione che risolve il contratto è la stessa che estingue la prestazione ex art. 1256 cc, dovendo pertanto essere sopravvenuta, intervenendo dopo la stipula del contratto, definitiva e dipendente da causa non imputabile.
Nel caso di specie tutti i requisiti esposti risultano rispettati.
Parte ricorrente è risultata essere poi ossequiosa del principio dell'onere della prova (in materia di risoluzione), avendo fornito la prova della fonte negoziale del contratto inter partes (doc.1) e avendo allegato l'inadempimento di controparte, su cui gravava pertanto l'onere della dimostrazione dell'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
VI. In ogni caso, a seguito della sopravvenuta impossibilità della prestazione, la risoluzione opera di diritto, senza la necessità né di un atto di parte, né della pronuncia di un Giudice;
e la sentenza che la pronuncia ha natura dichiarativa.
Effetto di tale principio è che, ex art. 1463 c.c., “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta –nel caso di specie non può chiedere la CP_1
6 controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”.
Per tali ragioni l'importo trattenuto da a titolo di versamento della prima tranche (pari a€ 9.600) CP_1 deve essere restituito a e nessun altro versamento deve essere dovuto in relazione al Parte_1 contratto del 21.12.21, denominato “offerta/ contratto di appalto N. 211204524 bis/VF”.
VII. Sulla somma versata (€9.600, giusta fattura n. 140 del 18 gennaio 2022 (doc.2),) sono poi dovuti gli interessi, rispetto cui si rileva che (vds CAss, Sez. Un. 15895 del 13/06/2019, e, da ultimo, Cass.
n.9757 del 11/04/2024) “in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art.
2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c”.
Per le medesime ragioni nessun importo è dovuto da parte ricorrente in favore di in relazione ai CP_1 fatti di causa, e dunque del contratto 211204524 bis/VF, a prescindere dalla sua qualificazione quale appalto o quale vendita.
Nulla invece è a dichiararsi, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in ordine ai rapporti con , nei cui confronti parte ricorrente non ha svolto alcuna domanda (vds § Controparte_2
IV supra).
VIII. Le spese di lite seguono la soccombenza, a prescindere dall'avvenuta costituzione del soccombente o dalla sua contumacia;
si richiamano, ex pluribus, Cass. sez. VI, 29/05/2018, n. 13498, e recente Sez. 3 - , Ordinanza n.
5813 del 27/02/2023, secondo cui “in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace”.
Pur non opponendosi alla domanda, in difetto di costituzione, la convenuta ha comunque obbligato parte ricorrente a svolgere attività processuale defatigante che, in difetto di pronuncia sulle spese, rimarrebbe a carico della stessa.
Esse vengono liquidate tra i minimi e i medi con riferimento alla fase di studio, e introduttiva, ai minimi per quanto concerne quella decisionale (e con assenza di quella di trattazione, anche tenuto conto del ruolo, semplificato, scelto) - e tenuto conto dello scaglione relativo al valore della domanda, corrispondente peraltro a quello del decisum (€ 5.200- 26.000); utilizzando i parametri di cui al D.M.147/2022.
Nei confronti della terza chiamata, iussu iudicis, , invece, la regolazione delle spese di lite Controparte_2 avviene non secondo il principio di soccombenza –non essendo la parte stata chiamata da alcuna delle due parti costituite;
pertanto si dichiarano irripetibili le spese sostenute nei rapporti con . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con rito semplificato da
[...] nei confronti di e con l'intervento di , ogni contraria Parte_1 CP_1 Controparte_2 istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
7 Dichiara la contumacia della resistente evocata e della terza chiamata iussu iudicis CP_1 [...]
. CP_2
In accoglimento della domanda attorea:
Dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto 211204524 bis/VF stipulato fra le parti il 21 dicembre 2021 per sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1463 c.c.
Condanna per l'effetto a restituire alla ricorrente l'importo di CP_1 Parte_1
€ 9.600,00 (novemilaseicento/00) oltre agli interessi su detta somma così come calcolati in parte motiva.
Condanna in persona del l.r.p.t, alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
in persona del l.r.p.t, che quantifica in € 1.900,00 (millenovecento/00), oltre rimb. Forf. 15%
[...] oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge, ed oltre C.U. e marca per € 286,00.
Dichiara irripetibili le spese di lite tra e . Parte_1 Controparte_2
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
8
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies- 281 terdecies cpc
nella causa iscritta al n. 385 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con sede in Torino, strada del Fioccardo n. 208, codice fiscale Parte_1
, in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott. P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Paparo [C.F.: fax: 0115631628; PEC: Parte_2 CodiceFiscale_1
) presso lo studio del quale in Torino, via Davide Bertolotti n. 7, è Email_1 elettivamente domiciliata
-ricorrente-
E con sede in 00153 Roma, via Aventina n. 59, partita IVA , PEC CP_1 P.IVA_2
Email_2
-resistente contumace-
E
(P.IVA e C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
-terza chiamata iussu iudicis contumace-
oggetto: inadempimento contrattuale – risoluzione ex art. 1453 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'unica parte costituita, all'udienza cartolare del 28 ottobre 2024, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies e 281 terdecies cpc ribadiva le conclusioni già svolte con il proprio atto introduttivo e precisamente:
conclusioni per parte ricorrente:
“previa ogni opportuna statuizione in ordine allo scioglimento del contratto di appalto inter partes:
1 -dichiarare tenuta e condannare la con sede in Roma, via Aventina n. 59, partita IVA CP_1
, PEC in persona del suo legale rappresentante pro tempore a P.IVA_2 Email_2 restituire alla ricorrente con sede in Torino, strada del Fioccardo Parte_1
n. 208, codice fiscale , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di P.IVA_1
€ 9.600,00;
- dichiarare che l' null'altro deve alla predetta in Parte_1 CP_1 relazione al contratto di appalto 211204524 bis/VF per cui è lite;
con gli interessi di legge;
con il favore delle spese.”
conclusioni per parte convenuta: nulla, essendo rimasta contumace. conclusioni per parte terza chiamata: nulla, essendo rimasta contumace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 702 bis cpc, riqualificato dal G.I. ex art. 281 decies cpc e ss, iscritto a ruolo il 2.2.2024
evocava in giudizio con sede in Roma, via Aventina n. 59 e P. Parte_1 CP_1
IVA al fine di sentir dichiarare lo scioglimento del contratto di appalto con essa stipulato e P.IVA_2 condannarla alla restituzione in proprio favore dell'importo di € 9.600,00 versato alla firma del contratto, giusta intese contrattuali, quale acconto del 30% del complessivo importo di € 32.000, pari al corrispettivo per l'installazione di un ascensore presso lo stabile in Torino, via Reiss Romoli n. 56, commissionato dalla stessa ricorrente.
, inoltre, chiedeva dichiararsi di null'altro dovere in relazione al medesimo contratto Parte_1 di appalto (n.211204524).
Con decreto del 15/02/2024 il sottoscritto Giudice fissava udienza per il giorno 3 aprile 2024, concedendo termine al ricorrente per la notifica a controparte entro quaranta giorni prima della data fissata dell'udienza, e a parte resistente entro 10 giorni prima della stessa per la costituzione.
Parte resistente pur ritualmente evocata in giudizio, con notifica inviata all'indirizzo pec CP_1
(ovvero l'indirizzo di (P.I. ), per come acclarato alla luce Email_2 CP_1 P.IVA_2 di visura camerale aggiornata e registro INI-pec) non intendeva costituirsi tempestivamente, nè comparire in udienza (vds verbale 3.4.2024).
Pertanto il G.I., all'udienza del 3.4.2024, dichiarava la contumacia di P.I. ) con sede in CP_1 P.IVA_2
Roma via Aventina n. 59.
Inoltre, ritenendo opportuno che lo svolgimento del processo avvenisse anche in confronto di terzo al quale la causa appariva essere comune, e precisamente (P.IVA e C.F. ), stante la Controparte_2 P.IVA_3 riconducibilità delle fatture sub. doc. 3 e 4 a tale società quale mittente, e la prossimità di denominazione, nonché di codice Ateco tra le due imprese, disponeva la chiamata in causa –iussu iudicis ex art. 107 cpc- di
. Controparte_2
Alla successiva udienza del 19.6.2024, veniva dichiarata la contumacia anche del terzo chiamato
[...]
stante la mancata comparizione nonostante rituale notifica (vds verbale di udienza 19.6.2024) di CP_2 ricorso ex art. 281 decies cpc, decreto di fissazione udienza, e verbale della precedente udienza, compiuta nei
2 riguardi di all'indirizzo pec risultante dal registro , in Controparte_2 Email_3 Pt_3 data 17.4.2024 e dunque tempestivamente nei termini suindicati.
Con ordinanza riservata di pari data il G.I. si pronunciava sulla richiesta di parte ricorrente, di concessione di termine per dedurre capitoli di prova, rigettandola, stante l'assenza di giusti motivi ex art. 281 duodecies c.p.c. rispetto a quanto indicato nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e non potendo essere l'esigenza dell'integrazione nelle richieste istruttorie “sorta dalle difese del convenuto” (ex art. 281 duodecies co.II cpc), non essendosi costituita alcuna controparte.
Pertanto il G.I. fissava per la decisione ex art. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. l'udienza del 28.10.2024, in trattazione cartolare, data nella quale la causa veniva trattenuta in decisione, con le note conclusive dell'unica parte costituita del 25.10.24.
II. Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia e valore, oltre che territoriale, quest'ultima acclarata dall'individuazione contrattuale, all'art. 12 (pag.15 doc.1) di foro esclusivo validamente stipulato secondo la più recente giurisprudenza in materia (essendo la competenza di Como indicata “in via esclusiva”.
La competenza per valore –in disparte la mancata sottoposizione d'ufficio dell'eventuale incompetenza- trova giustificazione nella prossimità alla soglia di € 10.000 della somma richiesta (€ 9.600), superata tenuto conto altresì della richiesta di interessi, che si cumulano con il capitale al fine di stabilire la competenza per valore del giudice adito (vds ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4994 del 26/02/2008).
Altrettanto indubbie sono l'interesse ad agire e la legittimazione attiva della ricorrente.
La domanda è ammissibile, rientrando tra le fattispecie indicate nell'art. 281 decies c.p.c. (fatti di causa non controversi, oppure domanda fondata su prova documentale, o di pronta soluzione o richiedente un'istruzione non complessa).
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, e la contumacia è stata correttamente dichiarata, tanto in relazione alla parte resistente quanto alla terza chiamata . CP_1 Controparte_2
La chiamata in giudizio di quest'ultima impresa si è ritenuto essere atto necessitato, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa, tanto alla luce della presenza di tale impresa quale mittente –e dunque committente- delle fatture sub doc.3 e 4, quanto in ragione della circostanza che il contratto di fornitura e di installazione dell'ascensore (doc.1), presenta in fronte, in ciascuna pagina, la dizione “Maspero Elevatori” e il simbolo di due triangoli isosceli, uno con la punta verso l'alto e il secondo verso il basso;
ciò pur avendo contemporaneamente, per come acclarato all'udienza del 3.4.24 (vds verbale) in ciascuna delle pagine in pre- stampato il sintagma , via Aventina 59 Roma, e la partita iva risultante dalla visura camerale, CP_1 corrispondente alla prima fattura.
Risulta esperita la procedura di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda, pur infruttuosamente (15).
III. La domanda di parte ricorrente è fondata.
Ella non contesta l'esistenza di un contratto, qualificato dalla stessa di appalto, consistente nella fornitura e installazione di un ascensore al corrispettivo di € 32.000, di cui € 9.600,00 corrisposti in acconto, giusta fattura del 18.1.2022 n. 2022-EFST-0000140 (doc.2); né è contestata la sua validità.
3 Ciò che viene contestato è piuttosto la sua efficacia: ravvisa la ricorrente gli estremi dell'intervenuta risoluzione per impossibilità sopravvenuta, comunicata tempestivamente e non opposta.
Tale impossibilità sarebbe data dalla presenza, nel sottoterra dell'area interessata dagli scavi compiuti dalla committente per collocare l'ascensore, di “grossi serbatoi interrati di un vecchio deposito commerciale di prodotti petroliferi”.
La circostanza, rappresentata dapprima a voce, poi a mezzo mail e poi con pec del 16.5.2022 a
(doc.5) (ovvero all'indirizzo PEC di nonché alla mail di tale Email_3 Controparte_2 [...]
( , e successivamente con ulteriori 5 solleciti (rinvenibili nei docc.6-13), e da Per_1 Email_4 ultimo con diffida e messa in mora a mezzo legale del 19.4.2023 a e nuovamente a Email_3
(doc.14), non ha mai ricevuto un riscontro da parte degli interlocutori e cioè, Email_5 secondo la tesi attorea, di CP_1
Snodi obbligati quali passaggi motivazionali che portano alla decisione sono due: il primo concernente la legittimazione passiva, il secondo relativo alla sussistenza degli estremi di impossibilità sopravvenuta, che giustificherebbero le domande svolte da parte ricorrente.
IV. Quanto alla determinazione del soggetto obbligato, lo stesso deve individuarsi in poiché CP_1 trattasi del soggetto che ha emesso la fattura e a cui ha versato l'acconto di cui Parte_1 chiede la restituzione.
La domanda pertanto è ritualmente compiuta nei riguardi di CP_1
Nondimeno, che sussista l'interesse dal lato passivo a essere evocata in giudizio anche in capo a
[...]
risulta da plurimi indici, ovvero la già indicata presenza del logo in calce al contratto (doc.1) CP_2 nonché quale emittente le fatture sub 3 e 4, rispetto cui parte ricorrente chiede dichiararsi nulla essere dovuto
(ed in via stragiudiziale aveva chiesto l'emissione di note di credito).
L'elemento che depone per una correlazione evidente tra la convenuta e la terza chiamata –già visibile presuntivamente dalla somiglianza di denominazione, dalla sede legale in Roma per entrambe e soprattutto dalla medesima attività svolta (vendita e posa di ascensori) e dal medesimo codice Ateco- è la figura di
[...]
soggetto con il quale parte ricorrente si interfaccia nella stipula contrattuale, che firma le sue mail Per_1 preceduto dalla denominazione dell'impresa per cui lavora, indicandola in “ , seguita dal Controparte_2 logo dei due triangoli succitato, e che tuttavia nello scambio mail del 20.12.2021 contestuale alla stipula contrattuale (vds. doc. 1 pag.16) discute dell'offerta di cui al doc.1 su pre-stampato e la cita CP_1 testualmente come “offerta della ”, di cui richiede all'impresa ricorrente di farla avere firmata e CP_1 timbrata in ogni sua parte.
Deve pertanto concludersi per una evidente prossimità, se non contiguità societaria, tra CP_1 [...]
, senza nulla più poter affermare in ordine ad una specifica indicazione di rapporto tra le due CP_2 società (in termini di trasformazione, collaborazione, controllo, fusione) in ragione della contumacia di parte resistente e terza chiamata e della mancanza di precisazioni sul punto da parte ricorrente;
devesi pertanto mantenere i due soggetti separati, tenuto conto, nel rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che le domande sono dalla ricorrente state svolte nei riguardi della sola CP_1
Ciò porta a concludere, anzitutto, che essendo le fatture n. 1506 e la n. 1509, del 8 marzo 2022 (docc. 3 e 4) entrambe emesse da , nei riguardi di quest'ultima impresa il G.I. non potrà dichiarare Controparte_2
4 alcuna debenza da parte di , e statuire alcuna condanna, in difetto di esplicita Parte_1 Parte_1 domanda.
Può invece senz'altro, a prescindere da ogni valutazione nel merito, concludersi che nulla è dovuto da parte ricorrente a per le due fatture datate 8.3.2022, semplicemente non essendo emesse da CP_1 CP_1
[...
V. Ciò che invece determina la fondatezza o meno della domanda di risoluzione è il vaglio sulla sussistenza o meno di una causa di impossibilità sopravvenuta nel contratto stipulato.
Parte ricorrente, nella prima mail del 16.5.2022, laconicamente rappresenta di aver “dovuto abbandonare la scelta di installare l'ascensore in via Reiss Romoli 56 Torino” (vds doc.5 pag.3); nelle missive successive utilizza termini quali “sospensione dell'ordine” (doc 7-8), e “annullamento” (doc.9); con missiva del 11.1.2023, inviata con mail semplice, il riferimento è all'impossibilità dell'installazione (doc.11) e con pec del 2.2.2023, inviata a
(ovvero quella di viene svolto un più puntuale riferimento, che Email_3 Controparte_2 testualmente si riporta “precisiamo che l'ordine è stato annullato non per un capriccio, ma perché, come sapete, non è stato possibile installare l'ascensore poiché nel terreno sottostante la fossa che stavamo predisponendo, sono apparsi grossi serbatoi interrati di un vecchio deposito commerciale per prodotti petroliferi, che sarebbero collassati sotto il peso dell'ascensore stesso, con le immaginabili conseguenze”.
L'ultima descrizione, analoga a quella indicata poi il 19.4.2023 nella diffida a mezzo legale (doc.14) e nel ricorso ex art. 281 decies cpc, risulta sufficientemente dettagliata, e soprattutto trova adeguato riscontro tecnico nella perizia di parte sub doc.16 allegata.
Tale elaborato, rubricato “perizia statica bonifica strutturale serbatoi interrati cortile di via Reiss Romoli n.56”, descrive lo stato del suolo ove avrebbe dovuto essere scavato il buco per il vano ascensore, rappresenta l'impossibilità di collocazione attuale e descrive i rimedi per poter realizzare la stessa, concludendo però per escludere l'alternativa realizzativa, per “le difficoltà logistiche di un intervento del genere, compreso l'onere di notevoli costi”, ed anzitutto “per la più semplice logica di mantenere lo stato attuale inertizzando i vari serbatoi interrati rendendoli un tutt'uno con le parti di terreno circostanti” (vds pag.2).
La richiamata perizia, corredata da disegno tecnico in scala e da documentazione fotografica, seppur documento di parte, risulta –in difetto di produzione contraria, non essendosi le due imprese costituite- sufficientemente suggestivo per portare a concludere che, effettivamente, la posa dell'ascensore avrebbe costituito un'alternativa passibile rientrare nello spettro dell'impossibilità sopravvenuta.
Per tale ultimo concetto, previsto dall'art. 1463 cc in materia di risoluzione contrattuale (Capo XIV del libro IV titolo II) deve intendersi una situazione impeditiva tale da non poter essere superata con lo sforzo diligente
(1176, 1256 c.c.), senza che sia necessaria un'impossibilità assoluta;
il termine, ripreso anche nell'art. 1256 c.c., presuppone il sopraggiungere di un oggettivo impedimento all'esecuzione della prestazione, e la non imputabilità soggettiva dell'evento che lo ha determinato: giova richiamare a riguardo la giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass. Sez. 3 – Ord.n. 8766 del 29/03/2019, e conforme Cass. Sez. 1, Sent.n. 20811 del
02/10/2014) secondo cui “in tema di risoluzione del contratto, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l'adempimento della prestazione da parte del debitore o
l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che
5 non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione”.
La seconda pronuncia richiamata, in particolare, risulta di rilievo, atteso che, in fattispecie similare a quella di cui al caso di specie (appalto di opera pubblica) aveva ritenuto configurabile quale impossibilità sopravvenuta l'osservazione da parte della stazione appaltatrice di “prescrizioni tali che, se osservate, avrebbero determinato un rilevante aumento dei costi e la cospicua riduzione degli alloggi originariamente previsti”.
Ebbene, anche nel caso di specie, non può parlarsi di impossibilità di posa dell'ascensore previa rimozione nel sottoterra dei serbatoi pericolosi, ma di evidente squilibrio tra alternative –e, precisamente, rispetto a quella di non posare un ascensore e dunque non creare il relativo vano-, al confine tra impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. ed eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 cc
L'effettiva maggiore difficoltà realizzativa –in termini di tempi, costi, e modalità attuative- che avrebbe determinato la posa del cantiere per parte ricorrente, unita all'assenza di evidenze in senso difforme e di ricostruzioni alternative e spiegazioni tecniche differenti (causa contumacia di parte resistente), determina la sussumibilità del caso di specie all'interno della categoria dell'impossibilità sopravvenuta;
ciò nel solco di un orientamento che valorizza il concetto di causa in concreto del contratto, ovvero come funziona economico individuale, con il precipitano per cui la sopravvenienza impedirebbe al contratto di realizzazione la sua funzione causale, e pertanto con estensione del concetto di impossibilità sopravvenuta anche alle ipotesi in cui la prestazione, sebbene ancora materialmente possibile, sia divenuta oggettivamente inutile a soddisfare gli interessi individuale dei creditori,
D'altra parte non risulta - pur nei limiti della disponibilità documentale limitata, sottoposta dall'unica parte costituita- che a fronte delle doglianze di portanti alla richiesta di risoluzione, vi Parte_1 siano state delle contestazioni da parte di (o di ), nemmeno in relazione CP_1 Controparte_2 all'eventuale carattere meramente potestativo della scelta di controparte di non dare seguito ai pagamenti.
Il carattere della sopravvenienza include anche la scoperta, pertanto l'impossibilità può dirsi sopravvenuta anche solo poiché scoperta tardivamente, circostanza verificatasi nel caso di specie in confronto al momento dell'impegno contrattuale.
L'impossibilità della prestazione che risolve il contratto è la stessa che estingue la prestazione ex art. 1256 cc, dovendo pertanto essere sopravvenuta, intervenendo dopo la stipula del contratto, definitiva e dipendente da causa non imputabile.
Nel caso di specie tutti i requisiti esposti risultano rispettati.
Parte ricorrente è risultata essere poi ossequiosa del principio dell'onere della prova (in materia di risoluzione), avendo fornito la prova della fonte negoziale del contratto inter partes (doc.1) e avendo allegato l'inadempimento di controparte, su cui gravava pertanto l'onere della dimostrazione dell'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
VI. In ogni caso, a seguito della sopravvenuta impossibilità della prestazione, la risoluzione opera di diritto, senza la necessità né di un atto di parte, né della pronuncia di un Giudice;
e la sentenza che la pronuncia ha natura dichiarativa.
Effetto di tale principio è che, ex art. 1463 c.c., “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta –nel caso di specie non può chiedere la CP_1
6 controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”.
Per tali ragioni l'importo trattenuto da a titolo di versamento della prima tranche (pari a€ 9.600) CP_1 deve essere restituito a e nessun altro versamento deve essere dovuto in relazione al Parte_1 contratto del 21.12.21, denominato “offerta/ contratto di appalto N. 211204524 bis/VF”.
VII. Sulla somma versata (€9.600, giusta fattura n. 140 del 18 gennaio 2022 (doc.2),) sono poi dovuti gli interessi, rispetto cui si rileva che (vds CAss, Sez. Un. 15895 del 13/06/2019, e, da ultimo, Cass.
n.9757 del 11/04/2024) “in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art.
2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c”.
Per le medesime ragioni nessun importo è dovuto da parte ricorrente in favore di in relazione ai CP_1 fatti di causa, e dunque del contratto 211204524 bis/VF, a prescindere dalla sua qualificazione quale appalto o quale vendita.
Nulla invece è a dichiararsi, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in ordine ai rapporti con , nei cui confronti parte ricorrente non ha svolto alcuna domanda (vds § Controparte_2
IV supra).
VIII. Le spese di lite seguono la soccombenza, a prescindere dall'avvenuta costituzione del soccombente o dalla sua contumacia;
si richiamano, ex pluribus, Cass. sez. VI, 29/05/2018, n. 13498, e recente Sez. 3 - , Ordinanza n.
5813 del 27/02/2023, secondo cui “in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace”.
Pur non opponendosi alla domanda, in difetto di costituzione, la convenuta ha comunque obbligato parte ricorrente a svolgere attività processuale defatigante che, in difetto di pronuncia sulle spese, rimarrebbe a carico della stessa.
Esse vengono liquidate tra i minimi e i medi con riferimento alla fase di studio, e introduttiva, ai minimi per quanto concerne quella decisionale (e con assenza di quella di trattazione, anche tenuto conto del ruolo, semplificato, scelto) - e tenuto conto dello scaglione relativo al valore della domanda, corrispondente peraltro a quello del decisum (€ 5.200- 26.000); utilizzando i parametri di cui al D.M.147/2022.
Nei confronti della terza chiamata, iussu iudicis, , invece, la regolazione delle spese di lite Controparte_2 avviene non secondo il principio di soccombenza –non essendo la parte stata chiamata da alcuna delle due parti costituite;
pertanto si dichiarano irripetibili le spese sostenute nei rapporti con . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con rito semplificato da
[...] nei confronti di e con l'intervento di , ogni contraria Parte_1 CP_1 Controparte_2 istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
7 Dichiara la contumacia della resistente evocata e della terza chiamata iussu iudicis CP_1 [...]
. CP_2
In accoglimento della domanda attorea:
Dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto 211204524 bis/VF stipulato fra le parti il 21 dicembre 2021 per sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1463 c.c.
Condanna per l'effetto a restituire alla ricorrente l'importo di CP_1 Parte_1
€ 9.600,00 (novemilaseicento/00) oltre agli interessi su detta somma così come calcolati in parte motiva.
Condanna in persona del l.r.p.t, alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
in persona del l.r.p.t, che quantifica in € 1.900,00 (millenovecento/00), oltre rimb. Forf. 15%
[...] oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge, ed oltre C.U. e marca per € 286,00.
Dichiara irripetibili le spese di lite tra e . Parte_1 Controparte_2
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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