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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/01/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7231/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7231/2021 promossa da
C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_2 C.F._2
C.F. ) Parte_3 C.F._3
C.F. ) Parte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'abg. Giada Giuliani e dall'avv. Gaia Giuliani, entrambe del
Foro di Brescia
-PARTE ATTRICE- contro
(C.F. e P. IVA Controparte_1
), in persona del direttore generale pro tempore P.IVA_1
C.F. ) CP_2 C.F._5
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Pasetto, del Foro di Verona
-PARTE CONVENUTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.5.2024)
PER PARTE ATTRICE: “In via principale e nel merito:
ACCERTATA E DICHIARATA la responsabilità dell' , nonché del CP_1 Controparte_3 personalmente, ad ogni senso di legge per quanto disposto dagli artt. 1218 cc, 2043 cc e 2059 cc,
[...] per tutti i fatti, gli eventi ed i motivi meglio descritti in atti, condannare la e il Dr. CP_1 personalmente, tra loro in solido, a corrispondere: CP_3
(i) in favore di tutti gli attori eredi legittimi, in parti uguali tra loro, il risarcimento dei danni iure hereditatis a titolo di PERDITA DI CHANCES, nella misura che sarà ritenuta dal Giudice, anche a seguito delle risultanze processuali, in via equitativa come per legge;
(ii) in favore di tutti gli attori eredi legittimi, in parti uguali tra loro, il risarcimento dei danni iure hereditatis a titolo di DANNO BIOLOGICO, nella misura di €.131.859,00 come risultante dalle tabelle milanesi, oltre all'applicazione della massima personalizzazione, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;
(iii) in favore di tutti gli attori eredi legittimi, in parti uguali tra loro, il risarcimento dei danni iure hereditatis a titolo di DANNO PATRIMONIALE, nella somma di €.6.473,50 come risultante dai documenti prodotti in atti;
(iv) in favore di in qualità di sorella non convivente della defunta, il risarcimento dei Parte_2 danni iure proprio a titolo di DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE, nella misura di €.117.680,40 come risultante dalle tabelle milanesi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;
(v) in favore di in qualità di fratello convivente con la defunta, il risarcimento dei Parte_1 danni iure proprio a titolo di DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE, nella misura di €.137.293,80 come risultante dalle tabelle milanesi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;
(vi) in favore di in qualità di congiunta convivente con la defunta, il risarcimento dei Parte_3 danni iure proprio a titolo di DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE, nella misura di €.127.487,10 come risultante dalle tabelle milanesi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;
(vii) in favore di in qualità di nipote non più convivente con la defunta, il Parte_4 risarcimento dei danni iure proprio a titolo di DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO
PARENTALE, nella misura di €.98.067,00 come previsto dalle tabelle milanesi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;
(viii) in favore di il risarcimento del DANNO PATRIMONIALE iure proprio per Parte_4
€.100,00 come documentato in atti;
2 (ix) in favore di tutti gli attori, per quanto e nella misura che risulterà di diritto, il risarcimento dei danni a titolo di LUCRO CESSANTE, secondo la modalità della maggiorazione dell'intero danno
(patrimoniale e non) che sarà liquidato, ovvero attraverso la rivalutazione e l'applicazione degli interessi legali su tutte le voci di danno che saranno liquidate, ovvero nella misura che il Giudice riterrà di giustizia;
(x) in favore di tutti gli attori eredi legittimi, per le rispettive quote, la refusione delle competenze legali stragiudiziali, come meglio specificate in atti, nella misura di €.4.500,00 oltre accessori di legge, ovvero nella misura maggiore o minore che emergerà, per tutte le ragioni meglio superiormente indicate;
In via subordinata e nel merito:
ACCERTATA E DICHIARA la responsabilità dell , nonché del CP_1 Controparte_3 personalmente, ad ogni senso di legge per quanto disposto dagli artt. 1218 cc, 2043 cc e 2059 cc,
[...] per tutti i fatti, gli eventi ed i motivi meglio descritti in atti, condannare la a CP_1 corrispondere:
(a) in favore di tutti gli attori eredi legittimi, in parti uguali tra loro, il risarcimento dei danni iure hereditatis a titolo di PERDITA DI CHANCES, nella misura che sarà ritenuta dal Giudice, anche a seguito delle risultanze processuali, in via equitativa come per legge;
(b) in favore di tutti gli attori eredi legittimi, in parti uguali tra loro, il risarcimento dei danni iure hereditatis a titolo di DANNO BIOLOGICO, nella misura di €.131.859,00 come risultante dalle tabelle milanesi, oltre all'applicazione della massima personalizzazione, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;
(c) in favore di tutti gli attori eredi legittimi, in parti uguali tra loro, il risarcimento dei danni iure hereditatis a titolo di DANNO PATRIMONIALE, la somma di €.6.473,50 come risultante dai documenti prodotti in atti;
(d) in favore di in qualità di sorella non convivente della defunta, il risarcimento dei Parte_2 danni iure proprio a titolo di DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE, nella misura di €.117.680,40 come risultante dalle tabelle milanesi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;
(e) in favore di in qualità di fratello convivente con la defunta, il risarcimento dei Parte_1 danni iure proprio a titolo di DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE, nella misura di €.137.293,80 come risultante dalle tabelle milanesi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;
(f) in favore di in qualità di congiunta convivente con la defunta, il risarcimento dei Parte_3 danni iure proprio a titolo di DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE, nella misura
3 di €.127.487,10 come risultante dalle tabelle milanesi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;
(g) in favore di in qualità di nipote non più convivente con la defunta, il Parte_4 risarcimento dei danni iure proprio a titolo di DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO
PARENTALE, nella misura di €.98.067,00 come previsto dalle tabelle milanesi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;
(h) in favore di il risarcimento del DANNO PATRIMONIALE iure proprio per Parte_4
€.100,00 come documentato in atti;
(i) in favore di tutti gli attori, per quanto e nella misura che risulterà di diritto, il risarcimento dei danni
a titolo di LUCRO CESSANTE, secondo la modalità della maggiorazione dell'intero danno
(patrimoniale e non) che sarà liquidato, ovvero attraverso la rivalutazione e l'applicazione degli interessi legali su tutte le voci di danno che saranno liquidate, ovvero nella misura che il Giudice riterrà di giustizia;
(l) in favore di tutti gli attori eredi legittimi, in parti uguali tra loro, la refusione delle competenze legali stragiudiziali, come meglio specificate in atti, nella misura di €.4.500,00 oltre accessori di legge, ovvero nella misura maggiore o minore che emergerà, per tutte le ragioni meglio superiormente indicate;
In via istruttoria:
Con ogni più ampia riserva di indicare mezzi di prova entro i termini di legge.
In ogni caso:
Vittoria di spese e competenze di causa, oltre gli accessori di legge e successive occorrende”.
PER PARTE CONVENUTA:
“QUANTO ALLA RICHIESTA DI DANNI IURE HEREDITATIS:
- dichiararsi la mancanza di legittimazione attiva di e in quanto non Parte_3 Parte_4 eredi;
- respingersi le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, limitarsi la liquidazione ai soli danni risarcibili in conseguenza della condotta dei sanitari escludendo i nocumenti derivanti dalla patologia pregressa della sig.ra
[...]
Parte_5
QUANTO ALLA RICHIESTA DI DANNI IURE PROPRIO:
- dichiararsi la mancanza di legittimazione attiva di e Parte_3 Parte_4 [...] per i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione;
Parte_2
- respingersi le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
4 - in via subordinata, liquidarsi in via equitativa il danno, tenuto conto della ridotta spettanza di vita relativa allo stato di salute della paziente anteriore alle cure già compromesso da varie importanti patologie cronico-degenerative accertate dai CTU.
Respinta ogni altra richiesta.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese di lite, rimborso forfettario 15%, cpa 4%, Iva 22%”.
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FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
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§ 1. Gli attori (in qualità di fratello, sorella, cognata e nipote della de cuius) hanno convenuto in giudizio l' e il dott. al fine di ottenere il risarcimento dei CP_1 CP_2 danni, patrimoniali e non, iure hereditario e iure proprio, patiti a seguito di trattamenti sanitari da loro ritenuti errati e che hanno condotto la congiunta al decesso. Parte_5
Nel dettaglio, parte attrice, dopo aver ripercorso l'iter clinico della paziente, ha dedotto che la prima causa di morte è da ricondurre alle recidive infezione periprotesiche dell'anca e che l'evento iniziale della catena causale è l'infezione chirurgica all'anca destra contratta in
5 occasione del ricovero presso l'Ospedale di Desenzano (facente parte dell convenuta) CP_1 nel periodo 30.3.2018 - 27.4.2018 (durante il quale è stata sottoposta a due Parte_5 interventi chirurgici di revisione della protesi) (cfr. pag. 13 citaz.).
Si sono costituiti in giudizio l' e il dott. a mezzo dei medesimi CP_1 CP_3 difensori, contestando an e quantum debeatur.
Il processo, dopo la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6
c.p.c., è stato istruito mediante C.T.U. medico-legale collegiale e prove orali.
All'esito di tali attività la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con successiva assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Al fine di verificare la fondatezza delle doglianze formulate dagli attori risulta indispensabile dar conto degli esiti della C.T.U. medico-legale collegiale svolta nel corso del presente giudizio.
Occorre subito dare atto che le considerazioni tecniche formulate dai C.T.U. dott.ssa Per_1
(specialista in medicina legale), prof. (già professore associato in
[...] Persona_2 malattie infettive presso l'Università degli Studi di Verona) e dott. (specialista in Persona_3 ortopedia e traumatologia) nella relazione finale e le conclusioni a cui sono giunti gli esperti in merito ai fatti di causa sono condivise e fatte proprie dallo scrivente Giudice, in quanto frutto di approfondite interlocuzioni con le parti e i loro consulenti, supportate da dati di fatto e dal materiale documentale presente in atti, nonché adeguatamente illustrate e scientificamente valide (sull'onere motivazionale in caso di adesione alle conclusioni del C.T.U. cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. V, 6.5.2021, ord. n. 11917; Cass. civ., Sez. VI-2, 9.4.2021, ord. n. 9483; Cass. civ.,
Sez. II, 20.8.2019, ord. n. 21525; Cass. civ., Sez. II, 31.8.2018, n. 21504).
Il collegio peritale, dopo aver premesso la valutazione sulle condizioni della paziente antecedenti ai fatti per cui è causa (cfr. pagg. 175-177 relaz. finale), ha ripercorso l'iter clinico oggetto del giudizio (cfr. pagg. 177-196 relaz. finale), caratterizzato da plurimi ricoveri presso l'Ospedale di Desenzano, inizialmente per un intervento di sostituzione chirurgica del ginocchio sinistro con protesi totale, successivamente per revisione della protesi anca destra e, infine, per infezione della ferita chirurgica, precisando che non ricorrono gli estremi per configurare quanto previsto dall'art. 2236 c.c. (cfr. pag. 196 relaz. finale).
6 Nell'analizzare in dettaglio “la complessa storia clinica” oggetto di causa, non sono state ravvisate criticità in merito all'indicazione sia alla procedura chirurgica di impianto protesico di ginocchio sinistro del 5.3.2018, sia alla necessaria manovra riduttiva incruenta resasi mandatoria in relazione alla comparsa in acuto di sublussazione di anca destra;
peraltro, tali interventi, secondo i C.T.U., sono stati eseguiti in maniera del tutto conforme alle linee guida e raccomandazioni in ambito ortopedico, ottenendo un successivo buon risultato funzionale
(cfr. pag. 197 relaz. finale).
Successivamente, la paziente è stata sottoposta presso l'Ospedale di Desenzano a due ulteriori interventi chirurgici all'anca destra, a seguito di un ulteriore episodio di lussazione autramatica verificatosi presso il nosocomio di NA (nel quale frattanto era stata trasferita): il primo, eseguito in data 3.4.2018, di sostituzione del cotile protesico, il secondo, eseguito in data 17.4.2018, per sostituire la componente protesica metafisaria con una analoga ma di dimensioni superiori in modo da ottenere una maggiore stabilità dell'impianto (cfr. pag. 198 relaz. finale).
A seguito di tali interventi è emersa una situazione infettiva del sito chirurgico, con positività per escherichia coli e morganella, con conseguente riassorbimento osseo in sede pertrocanterica e ispessimento della corticale in sede trocanterica e al terzo prossimale di diafisi omolaterale (cfr. pagg. 198, 199 relaz. finale). Tale infezione probabilmente è derivata da una contaminazione da parte di germi saprofiti intestinali (escherichia coli e morganella morganii), data la vicinanza della ferita chirurgica con la regione pelvica (cfr. pag. 206 relaz. finale).
In relazione a tale fase dell'iter clinico, il collegio peritale ha ravvisato due criticità nell'operato dei sanitari dell convenuta: CP_1
- “in virtù di un quadro clinico, laboratoristico e strumentale rappresentativo di infezione attiva perdurato per diversi mesi, si sarebbe potuto optare per l'esecuzione di un esame di scintigrafia con leucociti marcati, nell'ottica di individuare la sede e l'entità dell'infezione in prossimità della protesi d'anca destra” (pag. 199 relaz. finale).
L'esecuzione di tale esame avrebbe consentito di evidenziare le porzioni ossee maggiormente interessate dalla sospetta infezione periprotesica, e quindi indirizzare l'iter terapeutico verso un eventuale trattamento chirurgico, quale un espianto della protesi. Tanto più che la paziente non presentava alcuna controindicazione all'esecuzione di tale esame strumentale;
- l'approccio terapeutico optato dal personale sanitario, nonostante l'aggravarsi della sintomatologia correlata all'infezione della ferita chirurgica, è stato di natura
7 esclusivamente conservativa (cd. approccio 'wait and see' - cfr. pag. 208 relaz. finale), tramite l'utilizzo di antibiotico-terapia sino alla primavera 2019 ed esecuzione in data
1°.
4.2019 di un intervento di toilette chirurgica periprotesica, peraltro senza eseguire in tale occasione tamponi microbiologici di profondità in grado di consentire di mirare in maniera più appropriata la terapia infettivologica. Tuttavia, la letteratura scientifica indica che l'infezione periprotesica ben difficilmente risponde a un trattamento antibiotico, anche se prolungato (cfr. pagg. 200-202 relaz. finale).
“Dunque, si può senza dubbio affermare che un intervento di rimozione dell'impianto protesico nella sua totalità, una accurata pulizia dell'osso e, nel caso in cui fosse stato necessario, la resezione o asportazione di segmenti ossei, avrebbe potuto ridurre l'infezione locale e conseguentemente contrastare la progressione del processo osteo-infettivo che in ultimis determinava lo sfondamento in bacino della componete acetabolare” (pag. 202 relaz. finale).
Tornando all'iter clinico (cfr. pagg. 202, 203 relaz. finale), nel 2019-2020 la paziente ha proseguito con un percorso terapeutico conservativo con medicazioni costanti, terapia antibiotica e riabilitativa;
inoltre, è stata impostata terapia del dolore per quanto riguarda la problematica antalgica. Tuttavia, dalla documentazione successiva emerge un incontrovertibile peggioramento delle condizioni cliniche sia legate alle problematiche cardiologiche di base sia legate all'aggravamento dell'infezione a carico del sito chirurgico, che sono sfociate nella necessità di allettamento forzato nel luglio del 2020. Quindi, si è manifestato un progressivo scadimento delle condizioni generali della paziente con evidenza delle complicanze della sindrome di allettamento (insorgenza di piaghe da decubito e stato settico), fino al decesso avvenuto in data 18.8.2020.
Alla luce di tali considerazioni, il collegio peritale ha così concluso: “si può senza dubbio affermare come la SI.ra abbia presentato una infezione precoce (early infection) del sito Parte_4 chirurgico qualificabile come di natura nosocomiale, evoluta nel tempo in osteomielite di anca destra. In questo contesto, appare censurabile, oltre al deficit di inquadramento diagnostico come riportato nelle sezioni precedenti (mancata esecuzione di esame scintigrafico a fine anno 2018), la decisione dei sanitari di mantenere in sede la protesi infetta e sottoporre la paziente al solo intervento di toilette chirurgica nell'aprile 2019, senza effettuare prelievi intraoperatori previa “antibiotic holiday”, dunque in assenza di una accurata indagine microbiologica dell'infezione in profondità. I sanitari difatti si limitavano ad effettuare indagini microbiologiche su tamponi cutanei -i quali spesso danno risultati erronei e antibiogrammi parziali-, e somministravano alla paziente cicli di terapia antibiotica probabilmente di scarsa efficacia (ceftriaxone e amoxicillina/clavulanato). Inoltre, a fronte di una strategia conservativa inconcludente, i sanitari avrebbero dovuto optare nel tempo per un intervento di asportazione della protesi in toto (proposto asseritamente alla donna solo nel febbraio 2020 presso
8 struttura sanitaria diversa dalla convenuta), purtuttavia con le conseguenti gravi limitazioni funzionali di tale operazione eseguita su un paziente anziano” (pagg. 210, 211 relaz. finale).
Per quanto concerne la causa del decesso (cfr. pagg. 211, 212 relaz. finale), essa è da ricondurre con ogni ragionevolezza alle conseguenze fisiopatologiche terminali di un quadro di sindrome da allettamento insorta in una paziente anziana portatrice di infezione periprotesica cronicizzata complicata da severa osteomielite dell'anca destra, nonché di una condizione polipatologica pregressa. In particolare, la problematica infettiva descritta ha, nel periodo
2018-2020, documentalmente portato la paziente, pur anziana e affetta da comorbilità importanti, verso una progressiva riduzione dell'autonomia deambulatoria e delle ADL associata a persistente coxalgia destra e, in definitiva, verso un quadro di sindrome da ipobilità e allettamento, quest'ultima legata nell'ultimo periodo a procidenza della testa femorale nella pelvi. Il quadro è stato ulteriormente complicato da un utilizzo continuo di analgesici per il controllo ingravescente del dolore, tra cui farmaci oppiacei, che comportano di per sé una riduzione delle performance generali del paziente.
Ciò considerato, “appare innegabile evidenziare la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra le complicanze legate all'infezione periprotesica di natura nosocomiale di anca destra (necessità di antibioticoterapia prolungata, progressiva riduzione dell'autonomia deambulatoria, coxalgia invalidante, sindrome da allettamento) ed il peggioramento delle condizioni cliniche generali della paziente sino all'exitus. In questo contesto, va detto altresì come le condizioni anteriori della signora permettessero certamente di inquadrare la stessa come “anziana fragile”, essendo Parte_4 caratterizzato lo stato clinico generale da importanti patologie croniche-degenerative in polifarmacoterapia, condizioni che rendono i pazienti che ne sono affetti particolarmente vulnerabili”
(pag. 212 relaz. finale).
Da ultimo, il collegio peritale ha chiarito che, sulla base delle varie patologie da cui era affetta il rischio di mortalità a un anno può essere individuato mediante il Parte_5
'Charleston comorbility index (CCI)' all'interno della categoria 'severo', e che la sua speranza di vita in relazione allo stato anteriore non era superiore a quella attesa secondo le tabelle ISTAT
(cfr. pagg. 211, 212 relaz. finale).
2.2 Tali conclusioni sono state oggetto di osservazioni critiche da parte dei consulenti dei convenuti (mentre quelli di parte attrice hanno espresso “piena condivisione delle conclusioni nella individuazione delle cause del decesso” - pag. 217 relaz. finale).
In particolare, hanno sottolineato le comorbidità di base della de cuius e come, alla luce di tale dato, l'atteggiamento conservativo attuato fosse il meno rischioso per la paziente, senza alcuna indicazione a eseguire una scintografia ossea (cfr. pagg. 220-222 relaz. finale).
9 Le considerazioni critiche dei c.t.p., tuttavia, non sono in grado di condurre a esiti differenti, in quanto: parziali, poiché non scalfiscono il dato di partenza, ovvero che la paziente ha presentato un'infezione precoce del sito chirurgico qualificabile come di natura nosocomiale;
incomplete, poiché incentrate pressoché esclusivamente sulla particolare fragilità della paziente, in tal modo sottovalutando tutto il lungo e complesso iter clinico minuziosamente analizzato dai C.T.U. (fermo restando quanto si dirà infra - cfr. § 3); non adeguatamente supportate da letteratura scientifica di riferimento (se non per un singolo richiamo a pag. 2 delle osservazioni); devono essere lette considerato il valore di mera allegazione difensiva della consulenza di parte (con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente;
cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021, Rv. 660945 -
01).
Inoltre, se è vero che il collegio peritale ha indicato che la sostituzione protesica in due tempi con associata antibioticoterapia sarebbe stata la strategia perfetta, seppur condizionata da una serie di fattori, che i convenuti hanno ritenuto incompatibili con le patologie da cui era già affetta la paziente, è altrettanto vero che la relazione peritale ha ravvisato criticità anche nelle modalità di attuazione della strategia conservativa adottata, in quanto “sarebbe stato necessario sottoporre la SI.ra ad un ulteriore intervento di debridement in assenza di terapia Parte_4 antibiotica da almeno qualche settimana (antibiotic holyday), con prelievo di numerosi campioni intraoperatori (almeno 5-6) in sede di infezione per tipizzare con certezza l'agente o gli agenti microbici causali dell'infezione. È importante sottolineare come i tamponi cutanei, effettuati nel caso della SI.ra
siano spesso fallaci ed espressione di contaminazione cutanea. Diversamente, se fossero stati Parte_4 eseguiti tamponi in sede di debridement (previa antibiotic holiday), e in seguito un ampio antibiogramma degli isolati, si sarebbe potuto impostare una terapia antibiotica soppressiva orale con
l'utilizzo dell'antibiotico meno tossico e con minori interferenze con le altre terapie assunte dalla paziente, attivo sul patogeno causale l'infezione” (pag. 209 relaz. finale).
Infine, anche il fatto che un intervento di asportazione della protesi in toto “con scarse garanzie di riuscita” sarebbe stato proposto presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano e che la paziente lo avrebbe rifiutato non assume rilievo dirimente. Infatti, l'indicazione risalirebbe a fine 2019/inizio 2020 (il dato lo si ricava indirettamente da un'annotazione dell'11.2.2020), allorquando la strategia adottata si era già rivelata fallimentare e minori erano le possibilità di riuscita.
2.3 Ciò considerato in fatto, in diritto si osserva quanto segue.
Parte attrice ha convenuto in giudizio sia l' nel cui ambito è ricompreso CP_1
10 l'Ospedale di Desenzano ove sono stati eseguiti gli interventi oggetto del giudizio e ove la paziente ha contratto l'infezione del sito chirurgico, sia il dott. che in concreto ha CP_3 operato.
Entrambe le domande sono fondate.
Quanto all'ASST, si osserva che la convenuta è chiamata a rispondere in virtù del rapporto contrattuale instaurato con la paziente. Deve ritenersi, infatti, che tra la de cuius e l' di CP_4
Desenzano sia stato stipulato il cd. contratto di spedalità, senza che rilevi il fatto che l'esecuzione delle prestazioni sia poi stata affidata ai singoli medici (tra cui il dott. , CP_3 essendo la fattispecie regolata dal disposto dell'art. 1228 c.c.
Deve, dunque, farsi applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (Cass. civ., Sez.
III, 11/11/2019, n. 28991).
Orbene, nel caso in esame, come visto, parte attrice ha dimostrato il nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari in servizio presso l'Ospedale di Desenzano, ausiliari di cui si è avvalsa l'ASST, e i danni patiti dalla paziente.
Viceversa, la convenuta non ha fornito la prova della causa imprevedibile e inevitabile tale da rendere impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Per quanto concerne, invece, il dott. la sua responsabilità è da inquadrare nell'ambito CP_3 di quella extracontrattuale, trattandosi di eventi successivi all'entrata in vigore della legge cd.
e non essendo dirimente la fattura prodotta da parte attrice sub doc. 2, avendo CP_5 essa a oggetto una singola visita ortopedica eseguita prima dei fatti per cui è causa (peraltro, verosimilmente propedeutica all'intervento di protesi al ginocchio, ritenuto corretto dal collegio peritale).
Tuttavia, pur a fronte del differente regime giuridico (e del connesso riparto degli oneri probatori), in ogni caso risulta provata la sua condotta colposa e il nesso di causalità materiale tra la stessa e i danni patiti dalla paziente.
Infatti, sia l'intervento del 3.4.2018 che quello del 17.4.2018, a seguito dei quali è scaturita l'infezione nosocomiale del sito chirurgico, sono stati eseguiti da una equipe medica comprendente il convenuto (cfr. pagg. 181, 182 relaz. finale). Inoltre, anche il successivo iter
11 clinico, caratterizzato dalle menzionate criticità, è stato seguito dal dott. come CP_3 dimostra il fatto che egli era il primo operatore dell'intervento di toilette chirurgica eseguito il giorno 1°.4.2019 (cfr. pag. 190 relaz. finale).
Inoltre, occorre evidenziare che, come emerge dalla documentazione medica presente in atti, il convenuto all'epoca dei fatti era il direttore di struttura dell' Parte_6 del presidio ospedaliero di Desenzano, con compiti di controllo e coordinamento.
In conclusione, l' e devono essere condannati, in solido tra CP_1 CP_2 loro, a risarcire i danni patiti dagli attori (così come quantificati al successivo § 3).
La condanna deve essere pronunciata in via solidale sulla scorta della costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 1070 del 17/01/2019, Rv. 652444 -
01: in tema di responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055, co. 1 c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone e anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma dev'essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come - ovvero si astrae dalla - identità delle norme giuridiche da essi violate).
*** ** ***
§ 3. Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta allora di verificare la fondatezza delle singole domande risarcitorie proposte dagli attori.
A tal fine, occorre premettere che i congiunti di hanno chiesto diverse voci Parte_5 di danno, alcune iure hereditario e altre iure proprio (cfr. pagg. 23 e seguenti citaz.).
3.1 Quanto alle prime, e in qualità di eredi della Parte_1 Parte_2 de cuius (cfr. le precisazioni contenute nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c.), hanno chiesto:
a) il risarcimento del danno da perdita di chance, dovuto alla riduzione del periodo di sopravvivenza della sorella;
b) il danno biologico temporaneo, relativo al periodo tra l'evento fatale e la morte;
c) il danno patrimoniale per le spese sostenute dalla paziente;
d) la condanna dei convenuti al pagamento delle spese legali relative all'attività stragiudiziale.
a) Il danno da perdita di chance.
La Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 5641 del 2018 (rel. cons. dott.
Travaglino), ha chiarito che allorquando la condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce
12 dell'accertamento della disposta C.T.U., l'evento - conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole - sarà attribuibile al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari. Viceversa, è consentito discorrere legittimamente di chance perduta solo se la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della C.T.U. risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Occorre dunque una 'incertezza eventistica'.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che, come visto, il collegio peritale ha ravvisato il nesso di causalità materiale tra le complicanze legate all'infezione periprotesica di natura nosocomiale di anca destra e il peggioramento delle condizioni cliniche generali della paziente sino all'exitus (cfr. pag. 212 relaz. finale).
Pertanto, stante l'assenza di una incertezza eventistica (“la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta”), si è al di fuori del perimetro applicativo del danno da perdita di chance (cfr. anche Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023, secondo cui quando sia certo che la condotta del medico abbia provocato (o provocherà) la morte anticipata del paziente, la morte stessa diviene, di regola, evento assorbente di qualsiasi considerazione sulla risarcibilità di chance future).
Neppure giova il richiamo operato dagli attori al peggioramento della “qualità di vita in termini di sofferenza effettivamente patita” (pag. 24 citaz.), dal momento che, anche in questo caso,
l'equivoco lessicale costituito dal sintagma 'possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore' non è in grado di incidere sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla
'possibilità di un risultato migliore', bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali (cfr. ancora Cass. civ.,
Sez. 3 - , Sentenza n. 5641 del 09/03/2018 cit.).
In conclusione, tale domanda non può trovare accoglimento.
b) Il danno biologico temporaneo.
Sul punto, gli eredi di hanno dedotto che gli errori e le omissioni dei sanitari Parte_5 sono esitate nella morte della paziente dopo un lungo periodo di agonia e sofferenza, e nella più totale coscienza della de cuius di quanto stesse realmente accadendole e del continuo aggravamento delle proprie condizioni sino alla inerme consapevolezza dell'imminente fine
(cfr. pag. 25 citaz.).
Per quanto concerne la quantificazione del pregiudizio, i due attori hanno invocato quanto
13 previsto dalle tabelle milanesi per un giorno di inabilità temporanea assoluta, con la massima maggiorazione in ragione della sofferenza psichica determinata dalla coscienza della gravità delle infermità e dalla consapevolezza della propria fine (cfr. pag. 26 relaz. finale).
Ciò premesso, la domanda in esame è fondata, nei limiti e con le precisazioni di cui si dirà.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito quanto segue (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n.
16272 del 2023): chiunque riporti delle lesioni personali causate dal fatto doloso o colposo altrui - siano esse causate da un incidente o, come nella specie, da un incidente chirurgico programmato di esito infausto - sopravviva all'evento per un certo periodo di tempo, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può riportare un danno non patrimoniale. Esso può teoricamente manifestarsi in due modi, ferma restando la sua unitarietà quale concetto giuridico. Il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute, il secondo è costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente.
Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, come non patrimoniali sono tutti i pregiudizi che investono la persona in sé e non il suo patrimonio. Quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo (danno biologico o da lesione della salute) ha fondamento medico legale, consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità e sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente. Il secondo, ovvero il danno morale in senso stretto, o danno da patema d'animo, o danno morale soggettivo, non ha fondamento medico legale, consiste in un moto dell'animo e sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole (cfr. anche Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n.
4998 del 2023).
Quanto al danno biologico temporaneo, per potersene predicare l'esistenza sarà necessario che la lesione della salute si sia protratta per un tempo apprezzabile, normalmente superiore alle
24 ore, perché solo un tempo apprezzabile consente quell'accertabilità medico legale che costituisce il fondamento del danno biologico temporaneo. Va in proposito puntualizzato anche che, una volta accertata la sussistenza di un danno biologico temporaneo provocato da una lesione mortale, esso sarà risarcibile a prescindere dalla consapevolezza che la vittima ne abbia avuto, dal momento che quel pregiudizio consiste nella oggettiva perdita delle attività quotidiane.
Nel caso in esame, si ritiene di risarcire tale pregiudizio, secondo quanto ricostruito dal collegio peritale, facendo applicazione dei parametri risarcitori previsti dalle tabelle di Milano per il danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute con riconoscimento dell'aumento massimo previsto (pari al 50%). D'altro canto, a esso hanno fatto espresso riferimento anche gli eredi (seppur applicando un lasso temporale maggiore e i
14 parametri tabellari all'epoca vigenti - cfr. pag. 26 citaz.: “Il Giudice dovrà, pertanto, procedere alla liquidazione del danno in parola secondo le tabelle meneghine considerando la liquidazione giornaliera per inabilità temporanea – e cioè € 98,00 oltre alla personalizzazione – ed applicando alla stessa la maggiorazione – secondo le tabelle in esame fino a un massimo di € 147,00 – in ragione della sofferenza psichica determinata dalla coscienza della gravità delle infermità e dalla consapevolezza della propria fine e così moltiplicata per tutti gli 897 giorni trascorsi tra l'evento e la morte: e così 147€ x 897gg =
€.131.859,00 da liquidarsi complessivamente e da dividere equamente tra gli attori”).
Il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è dunque pari a € 173,00, secondo le più aggiornate Tabelle di Milano.
Nel caso in esame, infatti, il periodo di inabilità temporanea è stato caratterizzato da lunghi periodi di spedalizzazione, con particolari limitazioni nelle attività quotidiane della vita.
Sul punto, il collegio peritale ha chiarito quanto segue: “i CC.TT.P. [attorei. N.d.r.] segnalano come “… in merito alla risposta di segnalazione di ogni altro elemento utile ai fini di giustizia, riteniamo di dover sottolineare il grado di sofferenza correlata al danno biologico temporaneo, che per le caratteristiche evolutive della patologia, come ben descritte dal CTU, si pone in una fascia elevata …”. Tale valutazione, pur non richiesta specificatamente nei quesiti, può trovare elementi di condivisione stante il notevole impatto della patologia ad origine nosocomiale e delle sue complicanze osservate nel tempo sul performance status della paziente” (pag. 219 relaz. finale).
Circostanze che impongono di individuare il punto base di I.T.T. nel valore massimo tabellare previsto.
Viceversa, si ritiene di non fare applicazione della tabella milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, sia alla luce del lungo lasso temporale intercorso tra l'insorgenza dell'infezione nosocomiale e il decesso, sia in quanto eventualmente sarebbe stato onere degli attori allegare puntualmente a partire da quando la paziente avrebbe avuto effettiva consapevolezza dell'ineluttabile approssimarsi della propria fine.
Ciò premesso, e tenendo conto di quanto stimato dal collegio peritale (cfr. pagg. 213, 214 relaz. finale), può valutarsi e liquidarsi il danno temporaneo differenziale legato all'infezione e alle sue conseguenze sul piano biologico (rispetto all'invalidità temporanea attesa per un intervento di sostituzione protesica di anca non complicato con relativo recupero riabilitativo) come segue:
- invalidità temporanea totale protrattasi per giorni 198: € 34.254,00
- invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per giorni 200: € 25.950,00
- invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per giorni 280: € 24.220,00.
15 Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente derivato alla paziente dall'evento per cui è causa può essere stimato nell'importo di € 84.424,00, in moneta attuale (da dividere in parti eguali tra i due eredi, così come da loro richiesto).
Occorre ora affrontare la questione avente a oggetto l'incidenza delle patologie da cui era già affetta la paziente prima dei fatti per cui è causa.
Sul punto, come visto, il collegio peritale ha evidenziato a più riprese la condizione polipatologica della de cuius, caratterizzata da cardiopatia ipertensivo-valvolare con disfunzione diastolica e stenosi aortica di grado medio, diabete mellito di tipo II, osteoporosi, fibrillazione atriale cronica ed ipercolesterolemia in polifarmacoterapia: “In questo contesto, va detto altresì come le condizioni anteriori della signora permettessero certamente di Parte_4 inquadrare la stessa come “anziana fragile”, essendo caratterizzato lo stato clinico generale da importanti patologie croniche-degenerative in polifarmacoterapia, condizioni che rendono i pazienti che ne sono affetti particolarmente vulnerabili” (pag. 212 relaz. finale).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale
(rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, co. 1 c.c.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, come tale da reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, ritiene il Tribunale che se da un lato debba ritenersi accertato, in accordo con quanto osservato dal collegio peritale, il nesso di
16 causalità materiale tra le condotte dei sanitari e l'evento morte, d'altro canto è altrettanto innegabile che l'evoluzione clinica sia stata condizionata dalla fragilità della paziente.
Pertanto, l'importo a titolo di danno biologico temporaneo, così come tutte le altre voci di danno che verranno analizzate nel prosieguo, deve essere equitativamente ridotto, al fine di escludere dall'obbligo risarcitorio quelle conseguenze non riconducibili agli errori dei sanitari, bensì alla pregressa situazione patologica della danneggiata (nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Milano, n. 8741/2020).
Si stima equo operare una riduzione del 30%, considerata la maggiore incidenza delle complicanze legate all'infezione periprotesica sulla sindrome da allettamento, individuata dal collegio peritale quale causa del decesso. In particolare, l'osteomielite dell'anca destra ha nel tempo instaurato una condizione di riassorbimento osseo con successiva procidenza della testa femorale nelle pelvi (cfr. pag. 211 relaz. finale). Inoltre, il continuo utilizzo di analgesici per il controllo dell'ingravescente dolore ha comportato di per sé una riduzione delle performance generali della paziente (cfr. pag. 212 relaz. finale).
c) Il danno patrimoniale.
Gli eredi hanno dedotto che, in ragione delle complicazioni insorte a seguito dell'infezione, ha dovuto sostenere numerose spese per visite, medicazioni e controlli, Parte_5 nonché per l'estrazione di copia delle cartelle cliniche e per la consulenza medico-legale di parte, per l'ammontare complessivo di € 6.473,50 (cfr. doc. 60 fasc. att.).
Ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata in relazione alle seguenti voci di spesa: €
1.276,00 (ricovero presso RSA) ed € 3.416,00 (per spese di c.t.p. ante causam), per un totale di €
4.692,00 (da dividere in parti eguali tra i due eredi, così come da loro richiesto).
Mentre i restanti giustificativi di spesa prodotti sub doc. 60 non possono essere oggetto di rimborso poiché: antecedenti rispetto ai fatti per cui è causa (€ 100,00 per prima visita ortopedica;
cfr. pag. 215 relaz. finale), non trovano corrispondenza in puntuali allegazioni di parte (€ 212,00 per infiltrazione ecoguidata) o trattasi di duplicazione della medesima voce risarcitoria (€ 1.467,50 per spese di c.t.p.).
d) Le spese legali relative all'attività stragiudiziale.
Gli eredi di hanno chiesto che la parte convenuta venga altresì condannata Parte_5 al pagamento delle spese legali per l'attività stragiudiziale svolta nelle more del presente giudizio (cfr. pagg. 31, 32 citaz. Trattasi di voce di danno richiesta solo iure hereditario: “in favore di tutti gli attori eredi legittimi, per le rispettive quote, la refusione delle competenze legali stragiudiziali, come meglio specificate in atti, nella misura di €.4.500,00 oltre accessori di legge, ovvero nella misura maggiore o minore che emergerà, per tutte le ragioni meglio superiormente indicate”).
17 La domanda è fondata.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito quanto segue: “le spese sostenute anteriormente al ricorso sono, infatti, esborsi diversi e non sovrapponibili a quelli rappresentati dalle spese giudiziali in senso stretto (quelle cioè affrontate per l'instaurazione della causa e per l'assistenza e la difesa nel corso della stessa) […] Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito, «in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017), che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa […] «Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie» […] «Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass.
n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande» (così, in motivazione, Cass. Sez. U 10 luglio
2017, n. 16990)” (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 24481 del 4/11/2020, Rv. 659763 - 02).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che gli attori hanno proposto tale domanda sin dall'atto introduttivo del giudizio e, quindi, tempestivamente (cfr. pagg. 31,
32 citaz.).
Inoltre, hanno prodotto l'intenso scambio di corrispondenza intercorso tra la loro legale e la compagnia assicuratrice incaricata della gestione del sinistro (cfr. docc. 18-20, 22, 23, 25-27, 29-
38, 40-42, 46-48, 52-58 fasc. att.).
Quanto alla sua utilità, si può ritenere che l'esistenza di versioni contrastanti in merito alle cause dell'infezione (e del successivo decesso) abbia legittimamente fatto ritenere necessaria un'assistenza tecnica nel tentativo stragiudiziale di ottenere l'integrale ristoro del danno occorso.
Risultano, pertanto, soddisfatti i requisiti per il riconoscimento della pretesa.
18 La liquidazione può avvenire secondo l'importo indicato dagli attori pari a € 5.382,00 (€
4.500,00 oltre accessori di legge - cfr. doc. 62 fasc. att.), poiché in linea con i parametri previsti dal d.m. 55/2014 per l'assistenza nella fase stragiudiziale in relazione alle controversie rientranti nello scaglione di riferimento (tenuto conto del criterio del decisum).
3.2 Quanto alle pretese avanzate iure proprio, tutti gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nonché il lucro cessante per mancata disponibilità tempestiva delle somme dovute. Inoltre, la sola ha domandato il rimborso Parte_4 del costo da lei sostenuto per l'estrazione dell'ultima cartella clinica.
a) Il danno da perdita del rapporto parentale.
Gli attori hanno richiamato gli stretti e costanti rapporti affettivi che sono intercorsi con la de cuius (cfr. pagg. 27-31 citaz.). In particolare, seppur non convivente con la Parte_2 sorella, ha trascorso spesso del tempo insieme a lei;
ha vissuto per tutta la Parte_1 vita con la sorella nella casa di origine e, dopo le nozze con al nucleo familiare si Parte_3
è aggiunta anche quest'ultima, legittimata pertanto a chiedere il risarcimento del danno;
infine,
figlia di e di è cresciuta con la zia nella medesima Parte_4 Pt_1 Parte_3 abitazione e, anche dopo aver lasciato il nucleo familiare d'origine, è rimasta nello stesso stabile, trasferendosi unicamente di piano. Per ciò che concerne la quantificazione della pretesa, gli attori hanno richiamato le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
I convenuti hanno eccepito l'insufficienza del mero rapporto di parentela per ottenere il risarcimento di tale tipologia di danno, essendo necessario fornire la prova della tipologia e intensità del legame intercorso, nonché la carenza di legittimazione attiva in capo alla cognata, in quanto estranea alla famiglia nucleare, nonché alla sorella e alla nipote, poiché non conviventi con la de cuius. Hanno, inoltre, contestato il quantum richiesto.
Ciò premesso, si osserva che la giurisprudenza di legittimità, nel corso della sua lunga elaborazione, ha chiarito che il danno da perdita del rapporto parentale si identifica nell'insieme di quelle specifiche conseguenze dannose di natura non patrimoniale che discendono dalla definitiva cancellazione di una relazione personale caratterizzata dalla particolare pregnanza emotiva e implicazione affettiva, destinato a tradursi, sul piano dei pregiudizi alla persona, nella duplice dimensione del cd. danno morale – ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale) – e, sotto altro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva;
si tratta, in relazione a questa
19 duplice lettura del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, sempre e comunque di conseguenze dannose riferibili alla compromissione di quello specifico interesse legato alla conservazione dell'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo (cfr.
Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9857 del 28/3/2022, Rv. 664263 - 02).
Nel risarcimento di tale specifica lesione deve, dunque, ritenersi assorbito l'intero danno non patrimoniale subìto dal familiare superstite.
Ai fini della sua risarcibilità occorre provare l'effettività e la consistenza della relazione che legava i parenti al defunto, mentre la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo e indispensabile per il riconoscimento del danno (cfr.
Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 18284 del 25/6/2021, Rv. 661702 - 01; Cass. civ., Sez. 3 - ,
Sentenza n. 28989 del 11/11/2019, Rv. 656223 - 01).
Tale prova può essere fornita da parte di chi agisce in giudizio anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni tali da compromettere l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr.
Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/4/2019, Rv. 653591 - 01; Cass. civ., Sez. L - ,
Sentenza n. 14655 del 13/6/2017, Rv. 645856 - 01. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. III, 21/3/2022, n.
9010).
Con riguardo al danno da perdita del rapporto parentale patito da congiunti estranei al nucleo familiare in senso stretto, la Suprema Corte di Cassazione ne ha riconosciuto la risarcibilità, e ha precisato che, non essendo condivisibile limitare la società naturale, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. 'famiglia nucleare', per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante tale tipo di rapporto non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto;
pertanto, il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (cfr. Cass. civ., n. 21230/2016; Cass. civ., n. 29332/2017; Cass. civ., n.
7743/2020).
Infatti, come chiarito in maniera condivisibile dalla giurisprudenza di merito, un'interpretazione volta a ritenere che la differenza tra risarcibilità e non risarcibilità sia basata unicamente sul rapporto di parentela esistente implicherebbe una violazione dell'art. 3 Cost., in quanto rapporti aventi le medesime caratteristiche sarebbero trattati diversamente sulla base di un elemento meramente occasionale e accidentale (cfr. Trib. Lecce, Sez. I, 04/03/2021,
n. 634).
20 In questi casi (ad esempio, danno da perdita del cognato o dello zio) assume carattere fondamentale l'esame del caso concreto e l'accertamento di un effettivo rapporto parentale suscettibile di essere equiparato a quello dei componenti della famiglia nucleare (cfr. Corte
d'Appello Milano, Sez. III, 27/04/2023, n. 1355). Infatti, la sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto (ovvero i membri della cd. famiglia nucleare), mentre per gli altri congiunti postula la prova dell'effettiva esistenza e consistenza del vincolo affettivo (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 28/02/2020, n. 5452). In particolare, colui che invoca il risarcimento del danno dovrà allegare e provare circostanze idonee a ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 23632 del 2019).
Occorre ora applicare tali coordinate ermeneutiche al caso in esame.
Il rapporto di parentela tra gli attori e la de cuius è documentale, confermato dai testimoni e non contestato.
Per quanto concerne, poi, la tipologia e intensità delle loro relazioni prima del decesso, oltre che al dato presuntivo (quantomeno per il fratello e la sorella) e documentale (cfr. doc. 1 fasc. att.) occorre fare riferimento anche alle prove orali raccolte nel corso del giudizio (cfr. testi e - verbale ud. 5.6.2023, nonché testi e - Testimone_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 verbale ud. 23.6.2023).
Dall'insieme di tali elementi si può evincere che: viveva unitamente al Parte_5 fratello e alla cognata costituendo di fatto un unico nucleo familiare;
nello Pt_1 Parte_3 stesso stabile abitava la nipote (anche dopo aver formato una propria famiglia); Pt_4 frequentazioni assidue erano intrattenute con la sorella che, pur vivendo a Milano, Pt_2 spesso era ospite a NA oppure era lei a ospitare la sorella.
Pertanto, si ritiene che tutti gli attori abbiano diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale (seppur in diversa misura).
Viceversa, non sono condivisibili le eccezioni formulate dai convenuti, in particolar modo per ciò che concerne la sorella, la cognata e la nipote.
Quanto alla prima, si è visto che la giurisprudenza non attribuisce valore dirimente al dato della convivenza, in particolar modo allorquando il legame parentale sia così stretto da far presumere il pregiudizio. Peraltro, le prove testimoniali hanno confermato lo stretto vincolo affettivo che univa le due sorelle e le loro assidue frequentazioni.
Per ciò che concerne, invece, si osserva che sin dal matrimonio contratto con Parte_3 nel 1964 e fino al decesso della cognata ha vissuto unitamente a quest'ultima, Parte_1 formando un unico nucleo familiare (cfr. doc. 1 fasc. att.). Circostanza confermata anche dalle
21 prove testimoniali. Pertanto, si può ritenere che il decesso di abbia Parte_5 comportato per lei la perdita di un effettivo e valido sostegno morale.
Infine, sino a quando è rimasta nel nucleo familiare d'origine, ha vissuto Parte_4 unitamente alla zia, e anche successivamente è rimasta nello stesso stabile, spostandosi solamente di piano. Inoltre, come confermato dai testimoni, si è sempre presa cura della zia, aiutandola nelle incombenze quotidiane e partecipando insieme a lei a momenti di vita familiare. Anche in questo caso, dunque, può ritenersi sussistente la compromissione di un significativo rapporto parentale, suscettibile di essere risarcito.
Ciò considerato in relazione all'an debeatur, per ciò che concerne il quantum si osserva quanto segue.
In assenza di un parametro legislativo occorre fare applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c., mediante il ricorso alle cd. tabelle elaborate dagli uffici giudiziari sulla scorta di determinati parametri oggettivi a cui ancorare il calcolo del risarcimento.
Nel caso in esame, si ritiene di utilizzare le più recenti tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
(edizione 2024). Esse, infatti, hanno recepito le osservazioni critiche della più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 10579 del 21/4/2021, Rv.
661075 - 01), la quale ha ritenuto necessario fare applicazione di un sistema a punti, vale a dire l'attribuzione di un punteggio a determinati parametri (quali l'età della vittima primaria e della vittima secondaria, la convivenza tra le due, la sopravvivenza di altri congiunti, la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta), da moltiplicare per il 'valore punto', così da giungere all'importo monetario liquidabile.
In particolare, i primi quattro parametri (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura 'oggettiva' e, pertanto, possono essere anche oggetto di prova documentale;
il quinto (vale a dire la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è, invece, di natura 'soggettiva' e riguarda sia gli aspetti cd. 'esteriori' del danno da perdita del rapporto parentale (id est lo stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita del parente), sia gli aspetti cd. 'interiori' di tale danno (ovvero la sofferenza interiore) e deve essere allegato, essendo comunque ammesso il ricorso alla prova per presunzioni.
Da ultimo, occorre precisare che per il danno patito dalla nipote per la perdita della zia e per quello patito per la perdita della cognata, fattispecie non espressamente contemplate dalle predette tabelle, queste costituiscono in ogni caso un valido parametro di riferimento
22 equitativo ex art. 1226 c.c., potendosi fare riferimento nel primo caso alla tabella relativa alla perdita del rapporto parentale del nipote allorquando ad agire sia il nonno e nel secondo caso alla tabella relativa alla perdita del rapporto parentale per la perdita fratello, operata in entrambi i casi una decurtazione in via equitativa pari al 50%, tenuto conto delle circostanze del caso in esame.
Ciò considerato, si osserva quanto segue:
- a favore dell'attore (fratello convivente di , tenuto Parte_1 Parte_5 conto del rapporto di parentela con la de cuius e di quanto emerso nel corso del giudizio
(età anagrafica, intensità del legame, presenza di altri familiari superstiti entro il secondo grado di parentela, non ritenendo opportuno – data le circostanze del caso in esame – limitare l'analisi alla sola presenza dei genitori e di altri fratelli), possono essere attribuiti
71 punti complessivi in relazione ai cinque parametri prima visti (4+8+30+9+20) che, in applicazione di quanto previsto dalle Tabelle di Milano nella loro versione più aggiornata (2024), moltiplicati per il valore del punto (pari a € 1.698,00), corrispondono all'importo di € 120.558,00 (€ 1.698,00 x 71 punti);
- a favore dell'attrice (sorella non convivente di , Parte_2 Parte_5 tenuto conto del rapporto di parentela con la de cuius e di quanto emerso nel corso del giudizio (età anagrafica, intensità del legame, presenza di altri familiari superstiti entro il secondo grado di parentela), possono essere attribuiti 42 punti complessivi in relazione ai cinque parametri prima visti (4+4+0+14+20) che, in applicazione di quanto previsto dalle Tabelle di Milano nella loro versione più aggiornata (2024), moltiplicati per il valore del punto (pari a € 1.698,00), corrispondono all'importo di € 71.316,00 (€ 1.698,00 x
42 punti);
- a favore della cognata (moglie del fratello , tenuto conto Parte_3 Parte_1 del rapporto di parentela con la de cuius e di quanto emerso nel corso del giudizio (età anagrafica, intensità del legame, presenza di altri familiari superstiti entro il secondo grado di parentela, non ritenendo opportuno – data le circostanze del caso in esame – limitare l'analisi alla sola presenza dei genitori e di altri fratelli), possono essere attribuiti
74 punti complessivi in relazione ai cinque parametri prima visti (4+8+30+12+20) che, in applicazione di quanto previsto dalle Tabelle di Milano nella loro versione più aggiornata (2024), moltiplicati per il valore del punto (pari a € 1.698,00), corrispondono all'importo di € 125.652,00 (€ 1.698,00 x 74 punti), che si stima equo ridurre del 50% alla luce del grado di parentela e delle circostanze del caso in esame, così ottenendo €
62.826,00;
23 - a favore dell'attrice (nipote di , tenuto conto del Parte_4 Parte_5 rapporto di parentela con la de cuius e di quanto emerso nel corso del giudizio (età anagrafica, intensità del legame, presenza di altri familiari superstiti entro il secondo grado di parentela), possono essere attribuiti 45 punti complessivi in relazione ai cinque parametri prima visti che, in applicazione di quanto previsto dalle NumeroDi_1
Tabelle di Milano nella loro versione più aggiornata (2024), moltiplicati per il valore del punto (pari a € 1.698,00), corrispondono all'importo di € 76.410,00 (€ 1.698,00 x 45 punti), che si ritiene equo ridurre del 50% alla luce del grado di parentela e delle circostanze del caso in esame, così ottenendo € 38.205,00.
Mentre non possono essere operate ulteriori riduzioni alla luce dell'aspettativa di vita della paziente, sia in quanto la stessa non era comunque inferiore a quella prevista dalle tabelle
ISTAT, sia perché le tabelle di Milano tengono già conto del fattore anagrafico.
b) Il costo per l'estrazione della cartella clinica.
Infine, ha diritto al rimborso dell'importo di € 100,00, quale costo per Parte_4
l'estrazione della cartella clinica della zia, come da fattura prodotta sub doc. 61.
3.3 In conclusione, gli attori hanno diritto alle seguenti somme (già operata la riduzione del
30% in virtù del concorso tra cause umane e naturali):
- € 117.464,90 (€ 42.212,00 + € 2.346,00 + € 2.691,00 + € 120.558,00 = € Parte_1
167.807,00 - 30%)
- € 82.995,50 (€ 42.212,00 + € 2.346,00 + € 2.691,00 + € Parte_2
71.316,00 = € 118.565,00 - 30%)
- € 43.978,20 (€ 62.826,00 - 30%) Parte_3
- € 26.813,50 (€ 38.205,00 + € 100,00 = € 38.305,00 - 30%). Parte_4
Su tali somme, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto (così come indicato dagli attori).
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT.
Recependo gli insegnamenti di tale sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
24 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulle somme devalutate all'epoca del fatto (3.4.2018, data del primo intervento di revisione della protesi all'anca presso l'Ospedale di Desenzano) e poi progressivamente rivalutate, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dal 3.4.2018 fino alla presente sentenza;
sugli importi come determinati all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
3.4 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte, alla luce di quanto sinora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Tuttavia, si ritengono sussistenti profili di reciproca soccombenza che giustificano la loro parziale compensazione nella misura di 1/3 ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c.
Infatti, se da un lato è stata riconosciuta la responsabilità dei convenuti nella causazione dei danni patiti da e del successivo decesso (il che ha reso necessario Parte_5
l'instaurazione del presente giudizio), allo stesso tempo gli attori hanno visto rigettate alcune delle voci di danno oggetto di richiesta risarcitoria.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 (nella sua versione più aggiornata), tenuto conto del criterio del decisum e delle difese svolte.
Anche il rimborso degli esborsi segue analoga parziale compensazione (in giurisprudenza cfr.
Cass. civ., Sez. VI, 12.12.2017, n. 29681).
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, i costi della C.T.U. medico-legale, nei rapporti interni alle parti, devono essere posti definitivamente a carico dei convenuti nella misura di 2/3 e degli attori nella misura di 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
25 dichiara tenuti e condanna e Controparte_1 CP_2 in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori delle somme come di seguito
[...] specificate: in favore di € 117.464,90 Parte_1
in favore di € 82.995,50 Parte_2
in favore di € 43.978,20 Parte_3
in favore di € 26.813,50 Parte_4
somme tutte da maggiorarsi degli accessori, da calcolarsi come da parte motiva;
dichiara tenuti e condanna e Controparte_1 CP_2 in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice, in via di solidarietà attiva, le spese di
[...] lite del presente giudizio che, compensate nella misura di 1/3, liquida in complessivi €
14.971,33 per compensi, € 363,33 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%,
CPA e IVA se dovuta e come per legge;
pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, a carico dei convenuti, in solido tra loro, nella misura di 2/3 e degli attori, in solido tra loro, nella misura di 1/3.
Brescia, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7231/2021 promossa da
C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_2 C.F._2
C.F. ) Parte_3 C.F._3
C.F. ) Parte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'abg. Giada Giuliani e dall'avv. Gaia Giuliani, entrambe del
Foro di Brescia
-PARTE ATTRICE- contro
(C.F. e P. IVA Controparte_1
), in persona del direttore generale pro tempore P.IVA_1
C.F. ) CP_2 C.F._5
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Pasetto, del Foro di Verona
-PARTE CONVENUTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.5.2024)
PER PARTE ATTRICE: “In via principale e nel merito:
ACCERTATA E DICHIARATA la responsabilità dell' , nonché del CP_1 Controparte_3 personalmente, ad ogni senso di legge per quanto disposto dagli artt. 1218 cc, 2043 cc e 2059 cc,
[...] per tutti i fatti, gli eventi ed i motivi meglio descritti in atti, condannare la e il Dr. CP_1 personalmente, tra loro in solido, a corrispondere: CP_3
(i) in favore di tutti gli attori eredi legittimi, in parti uguali tra loro, il risarcimento dei danni iure hereditatis a titolo di PERDITA DI CHANCES, nella misura che sarà ritenuta dal Giudice, anche a seguito delle risultanze processuali, in via equitativa come per legge;
(ii) in favore di tutti gli attori eredi legittimi, in parti uguali tra loro, il risarcimento dei danni iure hereditatis a titolo di DANNO BIOLOGICO, nella misura di €.131.859,00 come risultante dalle tabelle milanesi, oltre all'applicazione della massima personalizzazione, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;
(iii) in favore di tutti gli attori eredi legittimi, in parti uguali tra loro, il risarcimento dei danni iure hereditatis a titolo di DANNO PATRIMONIALE, nella somma di €.6.473,50 come risultante dai documenti prodotti in atti;
(iv) in favore di in qualità di sorella non convivente della defunta, il risarcimento dei Parte_2 danni iure proprio a titolo di DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE, nella misura di €.117.680,40 come risultante dalle tabelle milanesi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;
(v) in favore di in qualità di fratello convivente con la defunta, il risarcimento dei Parte_1 danni iure proprio a titolo di DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE, nella misura di €.137.293,80 come risultante dalle tabelle milanesi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;
(vi) in favore di in qualità di congiunta convivente con la defunta, il risarcimento dei Parte_3 danni iure proprio a titolo di DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE, nella misura di €.127.487,10 come risultante dalle tabelle milanesi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;
(vii) in favore di in qualità di nipote non più convivente con la defunta, il Parte_4 risarcimento dei danni iure proprio a titolo di DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO
PARENTALE, nella misura di €.98.067,00 come previsto dalle tabelle milanesi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;
(viii) in favore di il risarcimento del DANNO PATRIMONIALE iure proprio per Parte_4
€.100,00 come documentato in atti;
2 (ix) in favore di tutti gli attori, per quanto e nella misura che risulterà di diritto, il risarcimento dei danni a titolo di LUCRO CESSANTE, secondo la modalità della maggiorazione dell'intero danno
(patrimoniale e non) che sarà liquidato, ovvero attraverso la rivalutazione e l'applicazione degli interessi legali su tutte le voci di danno che saranno liquidate, ovvero nella misura che il Giudice riterrà di giustizia;
(x) in favore di tutti gli attori eredi legittimi, per le rispettive quote, la refusione delle competenze legali stragiudiziali, come meglio specificate in atti, nella misura di €.4.500,00 oltre accessori di legge, ovvero nella misura maggiore o minore che emergerà, per tutte le ragioni meglio superiormente indicate;
In via subordinata e nel merito:
ACCERTATA E DICHIARA la responsabilità dell , nonché del CP_1 Controparte_3 personalmente, ad ogni senso di legge per quanto disposto dagli artt. 1218 cc, 2043 cc e 2059 cc,
[...] per tutti i fatti, gli eventi ed i motivi meglio descritti in atti, condannare la a CP_1 corrispondere:
(a) in favore di tutti gli attori eredi legittimi, in parti uguali tra loro, il risarcimento dei danni iure hereditatis a titolo di PERDITA DI CHANCES, nella misura che sarà ritenuta dal Giudice, anche a seguito delle risultanze processuali, in via equitativa come per legge;
(b) in favore di tutti gli attori eredi legittimi, in parti uguali tra loro, il risarcimento dei danni iure hereditatis a titolo di DANNO BIOLOGICO, nella misura di €.131.859,00 come risultante dalle tabelle milanesi, oltre all'applicazione della massima personalizzazione, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;
(c) in favore di tutti gli attori eredi legittimi, in parti uguali tra loro, il risarcimento dei danni iure hereditatis a titolo di DANNO PATRIMONIALE, la somma di €.6.473,50 come risultante dai documenti prodotti in atti;
(d) in favore di in qualità di sorella non convivente della defunta, il risarcimento dei Parte_2 danni iure proprio a titolo di DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE, nella misura di €.117.680,40 come risultante dalle tabelle milanesi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;
(e) in favore di in qualità di fratello convivente con la defunta, il risarcimento dei Parte_1 danni iure proprio a titolo di DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE, nella misura di €.137.293,80 come risultante dalle tabelle milanesi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;
(f) in favore di in qualità di congiunta convivente con la defunta, il risarcimento dei Parte_3 danni iure proprio a titolo di DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE, nella misura
3 di €.127.487,10 come risultante dalle tabelle milanesi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;
(g) in favore di in qualità di nipote non più convivente con la defunta, il Parte_4 risarcimento dei danni iure proprio a titolo di DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO
PARENTALE, nella misura di €.98.067,00 come previsto dalle tabelle milanesi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;
(h) in favore di il risarcimento del DANNO PATRIMONIALE iure proprio per Parte_4
€.100,00 come documentato in atti;
(i) in favore di tutti gli attori, per quanto e nella misura che risulterà di diritto, il risarcimento dei danni
a titolo di LUCRO CESSANTE, secondo la modalità della maggiorazione dell'intero danno
(patrimoniale e non) che sarà liquidato, ovvero attraverso la rivalutazione e l'applicazione degli interessi legali su tutte le voci di danno che saranno liquidate, ovvero nella misura che il Giudice riterrà di giustizia;
(l) in favore di tutti gli attori eredi legittimi, in parti uguali tra loro, la refusione delle competenze legali stragiudiziali, come meglio specificate in atti, nella misura di €.4.500,00 oltre accessori di legge, ovvero nella misura maggiore o minore che emergerà, per tutte le ragioni meglio superiormente indicate;
In via istruttoria:
Con ogni più ampia riserva di indicare mezzi di prova entro i termini di legge.
In ogni caso:
Vittoria di spese e competenze di causa, oltre gli accessori di legge e successive occorrende”.
PER PARTE CONVENUTA:
“QUANTO ALLA RICHIESTA DI DANNI IURE HEREDITATIS:
- dichiararsi la mancanza di legittimazione attiva di e in quanto non Parte_3 Parte_4 eredi;
- respingersi le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, limitarsi la liquidazione ai soli danni risarcibili in conseguenza della condotta dei sanitari escludendo i nocumenti derivanti dalla patologia pregressa della sig.ra
[...]
Parte_5
QUANTO ALLA RICHIESTA DI DANNI IURE PROPRIO:
- dichiararsi la mancanza di legittimazione attiva di e Parte_3 Parte_4 [...] per i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione;
Parte_2
- respingersi le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
4 - in via subordinata, liquidarsi in via equitativa il danno, tenuto conto della ridotta spettanza di vita relativa allo stato di salute della paziente anteriore alle cure già compromesso da varie importanti patologie cronico-degenerative accertate dai CTU.
Respinta ogni altra richiesta.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese di lite, rimborso forfettario 15%, cpa 4%, Iva 22%”.
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. Gli attori (in qualità di fratello, sorella, cognata e nipote della de cuius) hanno convenuto in giudizio l' e il dott. al fine di ottenere il risarcimento dei CP_1 CP_2 danni, patrimoniali e non, iure hereditario e iure proprio, patiti a seguito di trattamenti sanitari da loro ritenuti errati e che hanno condotto la congiunta al decesso. Parte_5
Nel dettaglio, parte attrice, dopo aver ripercorso l'iter clinico della paziente, ha dedotto che la prima causa di morte è da ricondurre alle recidive infezione periprotesiche dell'anca e che l'evento iniziale della catena causale è l'infezione chirurgica all'anca destra contratta in
5 occasione del ricovero presso l'Ospedale di Desenzano (facente parte dell convenuta) CP_1 nel periodo 30.3.2018 - 27.4.2018 (durante il quale è stata sottoposta a due Parte_5 interventi chirurgici di revisione della protesi) (cfr. pag. 13 citaz.).
Si sono costituiti in giudizio l' e il dott. a mezzo dei medesimi CP_1 CP_3 difensori, contestando an e quantum debeatur.
Il processo, dopo la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6
c.p.c., è stato istruito mediante C.T.U. medico-legale collegiale e prove orali.
All'esito di tali attività la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con successiva assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Al fine di verificare la fondatezza delle doglianze formulate dagli attori risulta indispensabile dar conto degli esiti della C.T.U. medico-legale collegiale svolta nel corso del presente giudizio.
Occorre subito dare atto che le considerazioni tecniche formulate dai C.T.U. dott.ssa Per_1
(specialista in medicina legale), prof. (già professore associato in
[...] Persona_2 malattie infettive presso l'Università degli Studi di Verona) e dott. (specialista in Persona_3 ortopedia e traumatologia) nella relazione finale e le conclusioni a cui sono giunti gli esperti in merito ai fatti di causa sono condivise e fatte proprie dallo scrivente Giudice, in quanto frutto di approfondite interlocuzioni con le parti e i loro consulenti, supportate da dati di fatto e dal materiale documentale presente in atti, nonché adeguatamente illustrate e scientificamente valide (sull'onere motivazionale in caso di adesione alle conclusioni del C.T.U. cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. V, 6.5.2021, ord. n. 11917; Cass. civ., Sez. VI-2, 9.4.2021, ord. n. 9483; Cass. civ.,
Sez. II, 20.8.2019, ord. n. 21525; Cass. civ., Sez. II, 31.8.2018, n. 21504).
Il collegio peritale, dopo aver premesso la valutazione sulle condizioni della paziente antecedenti ai fatti per cui è causa (cfr. pagg. 175-177 relaz. finale), ha ripercorso l'iter clinico oggetto del giudizio (cfr. pagg. 177-196 relaz. finale), caratterizzato da plurimi ricoveri presso l'Ospedale di Desenzano, inizialmente per un intervento di sostituzione chirurgica del ginocchio sinistro con protesi totale, successivamente per revisione della protesi anca destra e, infine, per infezione della ferita chirurgica, precisando che non ricorrono gli estremi per configurare quanto previsto dall'art. 2236 c.c. (cfr. pag. 196 relaz. finale).
6 Nell'analizzare in dettaglio “la complessa storia clinica” oggetto di causa, non sono state ravvisate criticità in merito all'indicazione sia alla procedura chirurgica di impianto protesico di ginocchio sinistro del 5.3.2018, sia alla necessaria manovra riduttiva incruenta resasi mandatoria in relazione alla comparsa in acuto di sublussazione di anca destra;
peraltro, tali interventi, secondo i C.T.U., sono stati eseguiti in maniera del tutto conforme alle linee guida e raccomandazioni in ambito ortopedico, ottenendo un successivo buon risultato funzionale
(cfr. pag. 197 relaz. finale).
Successivamente, la paziente è stata sottoposta presso l'Ospedale di Desenzano a due ulteriori interventi chirurgici all'anca destra, a seguito di un ulteriore episodio di lussazione autramatica verificatosi presso il nosocomio di NA (nel quale frattanto era stata trasferita): il primo, eseguito in data 3.4.2018, di sostituzione del cotile protesico, il secondo, eseguito in data 17.4.2018, per sostituire la componente protesica metafisaria con una analoga ma di dimensioni superiori in modo da ottenere una maggiore stabilità dell'impianto (cfr. pag. 198 relaz. finale).
A seguito di tali interventi è emersa una situazione infettiva del sito chirurgico, con positività per escherichia coli e morganella, con conseguente riassorbimento osseo in sede pertrocanterica e ispessimento della corticale in sede trocanterica e al terzo prossimale di diafisi omolaterale (cfr. pagg. 198, 199 relaz. finale). Tale infezione probabilmente è derivata da una contaminazione da parte di germi saprofiti intestinali (escherichia coli e morganella morganii), data la vicinanza della ferita chirurgica con la regione pelvica (cfr. pag. 206 relaz. finale).
In relazione a tale fase dell'iter clinico, il collegio peritale ha ravvisato due criticità nell'operato dei sanitari dell convenuta: CP_1
- “in virtù di un quadro clinico, laboratoristico e strumentale rappresentativo di infezione attiva perdurato per diversi mesi, si sarebbe potuto optare per l'esecuzione di un esame di scintigrafia con leucociti marcati, nell'ottica di individuare la sede e l'entità dell'infezione in prossimità della protesi d'anca destra” (pag. 199 relaz. finale).
L'esecuzione di tale esame avrebbe consentito di evidenziare le porzioni ossee maggiormente interessate dalla sospetta infezione periprotesica, e quindi indirizzare l'iter terapeutico verso un eventuale trattamento chirurgico, quale un espianto della protesi. Tanto più che la paziente non presentava alcuna controindicazione all'esecuzione di tale esame strumentale;
- l'approccio terapeutico optato dal personale sanitario, nonostante l'aggravarsi della sintomatologia correlata all'infezione della ferita chirurgica, è stato di natura
7 esclusivamente conservativa (cd. approccio 'wait and see' - cfr. pag. 208 relaz. finale), tramite l'utilizzo di antibiotico-terapia sino alla primavera 2019 ed esecuzione in data
1°.
4.2019 di un intervento di toilette chirurgica periprotesica, peraltro senza eseguire in tale occasione tamponi microbiologici di profondità in grado di consentire di mirare in maniera più appropriata la terapia infettivologica. Tuttavia, la letteratura scientifica indica che l'infezione periprotesica ben difficilmente risponde a un trattamento antibiotico, anche se prolungato (cfr. pagg. 200-202 relaz. finale).
“Dunque, si può senza dubbio affermare che un intervento di rimozione dell'impianto protesico nella sua totalità, una accurata pulizia dell'osso e, nel caso in cui fosse stato necessario, la resezione o asportazione di segmenti ossei, avrebbe potuto ridurre l'infezione locale e conseguentemente contrastare la progressione del processo osteo-infettivo che in ultimis determinava lo sfondamento in bacino della componete acetabolare” (pag. 202 relaz. finale).
Tornando all'iter clinico (cfr. pagg. 202, 203 relaz. finale), nel 2019-2020 la paziente ha proseguito con un percorso terapeutico conservativo con medicazioni costanti, terapia antibiotica e riabilitativa;
inoltre, è stata impostata terapia del dolore per quanto riguarda la problematica antalgica. Tuttavia, dalla documentazione successiva emerge un incontrovertibile peggioramento delle condizioni cliniche sia legate alle problematiche cardiologiche di base sia legate all'aggravamento dell'infezione a carico del sito chirurgico, che sono sfociate nella necessità di allettamento forzato nel luglio del 2020. Quindi, si è manifestato un progressivo scadimento delle condizioni generali della paziente con evidenza delle complicanze della sindrome di allettamento (insorgenza di piaghe da decubito e stato settico), fino al decesso avvenuto in data 18.8.2020.
Alla luce di tali considerazioni, il collegio peritale ha così concluso: “si può senza dubbio affermare come la SI.ra abbia presentato una infezione precoce (early infection) del sito Parte_4 chirurgico qualificabile come di natura nosocomiale, evoluta nel tempo in osteomielite di anca destra. In questo contesto, appare censurabile, oltre al deficit di inquadramento diagnostico come riportato nelle sezioni precedenti (mancata esecuzione di esame scintigrafico a fine anno 2018), la decisione dei sanitari di mantenere in sede la protesi infetta e sottoporre la paziente al solo intervento di toilette chirurgica nell'aprile 2019, senza effettuare prelievi intraoperatori previa “antibiotic holiday”, dunque in assenza di una accurata indagine microbiologica dell'infezione in profondità. I sanitari difatti si limitavano ad effettuare indagini microbiologiche su tamponi cutanei -i quali spesso danno risultati erronei e antibiogrammi parziali-, e somministravano alla paziente cicli di terapia antibiotica probabilmente di scarsa efficacia (ceftriaxone e amoxicillina/clavulanato). Inoltre, a fronte di una strategia conservativa inconcludente, i sanitari avrebbero dovuto optare nel tempo per un intervento di asportazione della protesi in toto (proposto asseritamente alla donna solo nel febbraio 2020 presso
8 struttura sanitaria diversa dalla convenuta), purtuttavia con le conseguenti gravi limitazioni funzionali di tale operazione eseguita su un paziente anziano” (pagg. 210, 211 relaz. finale).
Per quanto concerne la causa del decesso (cfr. pagg. 211, 212 relaz. finale), essa è da ricondurre con ogni ragionevolezza alle conseguenze fisiopatologiche terminali di un quadro di sindrome da allettamento insorta in una paziente anziana portatrice di infezione periprotesica cronicizzata complicata da severa osteomielite dell'anca destra, nonché di una condizione polipatologica pregressa. In particolare, la problematica infettiva descritta ha, nel periodo
2018-2020, documentalmente portato la paziente, pur anziana e affetta da comorbilità importanti, verso una progressiva riduzione dell'autonomia deambulatoria e delle ADL associata a persistente coxalgia destra e, in definitiva, verso un quadro di sindrome da ipobilità e allettamento, quest'ultima legata nell'ultimo periodo a procidenza della testa femorale nella pelvi. Il quadro è stato ulteriormente complicato da un utilizzo continuo di analgesici per il controllo ingravescente del dolore, tra cui farmaci oppiacei, che comportano di per sé una riduzione delle performance generali del paziente.
Ciò considerato, “appare innegabile evidenziare la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra le complicanze legate all'infezione periprotesica di natura nosocomiale di anca destra (necessità di antibioticoterapia prolungata, progressiva riduzione dell'autonomia deambulatoria, coxalgia invalidante, sindrome da allettamento) ed il peggioramento delle condizioni cliniche generali della paziente sino all'exitus. In questo contesto, va detto altresì come le condizioni anteriori della signora permettessero certamente di inquadrare la stessa come “anziana fragile”, essendo Parte_4 caratterizzato lo stato clinico generale da importanti patologie croniche-degenerative in polifarmacoterapia, condizioni che rendono i pazienti che ne sono affetti particolarmente vulnerabili”
(pag. 212 relaz. finale).
Da ultimo, il collegio peritale ha chiarito che, sulla base delle varie patologie da cui era affetta il rischio di mortalità a un anno può essere individuato mediante il Parte_5
'Charleston comorbility index (CCI)' all'interno della categoria 'severo', e che la sua speranza di vita in relazione allo stato anteriore non era superiore a quella attesa secondo le tabelle ISTAT
(cfr. pagg. 211, 212 relaz. finale).
2.2 Tali conclusioni sono state oggetto di osservazioni critiche da parte dei consulenti dei convenuti (mentre quelli di parte attrice hanno espresso “piena condivisione delle conclusioni nella individuazione delle cause del decesso” - pag. 217 relaz. finale).
In particolare, hanno sottolineato le comorbidità di base della de cuius e come, alla luce di tale dato, l'atteggiamento conservativo attuato fosse il meno rischioso per la paziente, senza alcuna indicazione a eseguire una scintografia ossea (cfr. pagg. 220-222 relaz. finale).
9 Le considerazioni critiche dei c.t.p., tuttavia, non sono in grado di condurre a esiti differenti, in quanto: parziali, poiché non scalfiscono il dato di partenza, ovvero che la paziente ha presentato un'infezione precoce del sito chirurgico qualificabile come di natura nosocomiale;
incomplete, poiché incentrate pressoché esclusivamente sulla particolare fragilità della paziente, in tal modo sottovalutando tutto il lungo e complesso iter clinico minuziosamente analizzato dai C.T.U. (fermo restando quanto si dirà infra - cfr. § 3); non adeguatamente supportate da letteratura scientifica di riferimento (se non per un singolo richiamo a pag. 2 delle osservazioni); devono essere lette considerato il valore di mera allegazione difensiva della consulenza di parte (con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente;
cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021, Rv. 660945 -
01).
Inoltre, se è vero che il collegio peritale ha indicato che la sostituzione protesica in due tempi con associata antibioticoterapia sarebbe stata la strategia perfetta, seppur condizionata da una serie di fattori, che i convenuti hanno ritenuto incompatibili con le patologie da cui era già affetta la paziente, è altrettanto vero che la relazione peritale ha ravvisato criticità anche nelle modalità di attuazione della strategia conservativa adottata, in quanto “sarebbe stato necessario sottoporre la SI.ra ad un ulteriore intervento di debridement in assenza di terapia Parte_4 antibiotica da almeno qualche settimana (antibiotic holyday), con prelievo di numerosi campioni intraoperatori (almeno 5-6) in sede di infezione per tipizzare con certezza l'agente o gli agenti microbici causali dell'infezione. È importante sottolineare come i tamponi cutanei, effettuati nel caso della SI.ra
siano spesso fallaci ed espressione di contaminazione cutanea. Diversamente, se fossero stati Parte_4 eseguiti tamponi in sede di debridement (previa antibiotic holiday), e in seguito un ampio antibiogramma degli isolati, si sarebbe potuto impostare una terapia antibiotica soppressiva orale con
l'utilizzo dell'antibiotico meno tossico e con minori interferenze con le altre terapie assunte dalla paziente, attivo sul patogeno causale l'infezione” (pag. 209 relaz. finale).
Infine, anche il fatto che un intervento di asportazione della protesi in toto “con scarse garanzie di riuscita” sarebbe stato proposto presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano e che la paziente lo avrebbe rifiutato non assume rilievo dirimente. Infatti, l'indicazione risalirebbe a fine 2019/inizio 2020 (il dato lo si ricava indirettamente da un'annotazione dell'11.2.2020), allorquando la strategia adottata si era già rivelata fallimentare e minori erano le possibilità di riuscita.
2.3 Ciò considerato in fatto, in diritto si osserva quanto segue.
Parte attrice ha convenuto in giudizio sia l' nel cui ambito è ricompreso CP_1
10 l'Ospedale di Desenzano ove sono stati eseguiti gli interventi oggetto del giudizio e ove la paziente ha contratto l'infezione del sito chirurgico, sia il dott. che in concreto ha CP_3 operato.
Entrambe le domande sono fondate.
Quanto all'ASST, si osserva che la convenuta è chiamata a rispondere in virtù del rapporto contrattuale instaurato con la paziente. Deve ritenersi, infatti, che tra la de cuius e l' di CP_4
Desenzano sia stato stipulato il cd. contratto di spedalità, senza che rilevi il fatto che l'esecuzione delle prestazioni sia poi stata affidata ai singoli medici (tra cui il dott. , CP_3 essendo la fattispecie regolata dal disposto dell'art. 1228 c.c.
Deve, dunque, farsi applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (Cass. civ., Sez.
III, 11/11/2019, n. 28991).
Orbene, nel caso in esame, come visto, parte attrice ha dimostrato il nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari in servizio presso l'Ospedale di Desenzano, ausiliari di cui si è avvalsa l'ASST, e i danni patiti dalla paziente.
Viceversa, la convenuta non ha fornito la prova della causa imprevedibile e inevitabile tale da rendere impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Per quanto concerne, invece, il dott. la sua responsabilità è da inquadrare nell'ambito CP_3 di quella extracontrattuale, trattandosi di eventi successivi all'entrata in vigore della legge cd.
e non essendo dirimente la fattura prodotta da parte attrice sub doc. 2, avendo CP_5 essa a oggetto una singola visita ortopedica eseguita prima dei fatti per cui è causa (peraltro, verosimilmente propedeutica all'intervento di protesi al ginocchio, ritenuto corretto dal collegio peritale).
Tuttavia, pur a fronte del differente regime giuridico (e del connesso riparto degli oneri probatori), in ogni caso risulta provata la sua condotta colposa e il nesso di causalità materiale tra la stessa e i danni patiti dalla paziente.
Infatti, sia l'intervento del 3.4.2018 che quello del 17.4.2018, a seguito dei quali è scaturita l'infezione nosocomiale del sito chirurgico, sono stati eseguiti da una equipe medica comprendente il convenuto (cfr. pagg. 181, 182 relaz. finale). Inoltre, anche il successivo iter
11 clinico, caratterizzato dalle menzionate criticità, è stato seguito dal dott. come CP_3 dimostra il fatto che egli era il primo operatore dell'intervento di toilette chirurgica eseguito il giorno 1°.4.2019 (cfr. pag. 190 relaz. finale).
Inoltre, occorre evidenziare che, come emerge dalla documentazione medica presente in atti, il convenuto all'epoca dei fatti era il direttore di struttura dell' Parte_6 del presidio ospedaliero di Desenzano, con compiti di controllo e coordinamento.
In conclusione, l' e devono essere condannati, in solido tra CP_1 CP_2 loro, a risarcire i danni patiti dagli attori (così come quantificati al successivo § 3).
La condanna deve essere pronunciata in via solidale sulla scorta della costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 1070 del 17/01/2019, Rv. 652444 -
01: in tema di responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055, co. 1 c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone e anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma dev'essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come - ovvero si astrae dalla - identità delle norme giuridiche da essi violate).
*** ** ***
§ 3. Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta allora di verificare la fondatezza delle singole domande risarcitorie proposte dagli attori.
A tal fine, occorre premettere che i congiunti di hanno chiesto diverse voci Parte_5 di danno, alcune iure hereditario e altre iure proprio (cfr. pagg. 23 e seguenti citaz.).
3.1 Quanto alle prime, e in qualità di eredi della Parte_1 Parte_2 de cuius (cfr. le precisazioni contenute nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c.), hanno chiesto:
a) il risarcimento del danno da perdita di chance, dovuto alla riduzione del periodo di sopravvivenza della sorella;
b) il danno biologico temporaneo, relativo al periodo tra l'evento fatale e la morte;
c) il danno patrimoniale per le spese sostenute dalla paziente;
d) la condanna dei convenuti al pagamento delle spese legali relative all'attività stragiudiziale.
a) Il danno da perdita di chance.
La Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 5641 del 2018 (rel. cons. dott.
Travaglino), ha chiarito che allorquando la condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce
12 dell'accertamento della disposta C.T.U., l'evento - conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole - sarà attribuibile al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari. Viceversa, è consentito discorrere legittimamente di chance perduta solo se la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della C.T.U. risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Occorre dunque una 'incertezza eventistica'.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che, come visto, il collegio peritale ha ravvisato il nesso di causalità materiale tra le complicanze legate all'infezione periprotesica di natura nosocomiale di anca destra e il peggioramento delle condizioni cliniche generali della paziente sino all'exitus (cfr. pag. 212 relaz. finale).
Pertanto, stante l'assenza di una incertezza eventistica (“la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta”), si è al di fuori del perimetro applicativo del danno da perdita di chance (cfr. anche Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023, secondo cui quando sia certo che la condotta del medico abbia provocato (o provocherà) la morte anticipata del paziente, la morte stessa diviene, di regola, evento assorbente di qualsiasi considerazione sulla risarcibilità di chance future).
Neppure giova il richiamo operato dagli attori al peggioramento della “qualità di vita in termini di sofferenza effettivamente patita” (pag. 24 citaz.), dal momento che, anche in questo caso,
l'equivoco lessicale costituito dal sintagma 'possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore' non è in grado di incidere sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla
'possibilità di un risultato migliore', bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali (cfr. ancora Cass. civ.,
Sez. 3 - , Sentenza n. 5641 del 09/03/2018 cit.).
In conclusione, tale domanda non può trovare accoglimento.
b) Il danno biologico temporaneo.
Sul punto, gli eredi di hanno dedotto che gli errori e le omissioni dei sanitari Parte_5 sono esitate nella morte della paziente dopo un lungo periodo di agonia e sofferenza, e nella più totale coscienza della de cuius di quanto stesse realmente accadendole e del continuo aggravamento delle proprie condizioni sino alla inerme consapevolezza dell'imminente fine
(cfr. pag. 25 citaz.).
Per quanto concerne la quantificazione del pregiudizio, i due attori hanno invocato quanto
13 previsto dalle tabelle milanesi per un giorno di inabilità temporanea assoluta, con la massima maggiorazione in ragione della sofferenza psichica determinata dalla coscienza della gravità delle infermità e dalla consapevolezza della propria fine (cfr. pag. 26 relaz. finale).
Ciò premesso, la domanda in esame è fondata, nei limiti e con le precisazioni di cui si dirà.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito quanto segue (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n.
16272 del 2023): chiunque riporti delle lesioni personali causate dal fatto doloso o colposo altrui - siano esse causate da un incidente o, come nella specie, da un incidente chirurgico programmato di esito infausto - sopravviva all'evento per un certo periodo di tempo, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può riportare un danno non patrimoniale. Esso può teoricamente manifestarsi in due modi, ferma restando la sua unitarietà quale concetto giuridico. Il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute, il secondo è costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente.
Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, come non patrimoniali sono tutti i pregiudizi che investono la persona in sé e non il suo patrimonio. Quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo (danno biologico o da lesione della salute) ha fondamento medico legale, consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità e sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente. Il secondo, ovvero il danno morale in senso stretto, o danno da patema d'animo, o danno morale soggettivo, non ha fondamento medico legale, consiste in un moto dell'animo e sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole (cfr. anche Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n.
4998 del 2023).
Quanto al danno biologico temporaneo, per potersene predicare l'esistenza sarà necessario che la lesione della salute si sia protratta per un tempo apprezzabile, normalmente superiore alle
24 ore, perché solo un tempo apprezzabile consente quell'accertabilità medico legale che costituisce il fondamento del danno biologico temporaneo. Va in proposito puntualizzato anche che, una volta accertata la sussistenza di un danno biologico temporaneo provocato da una lesione mortale, esso sarà risarcibile a prescindere dalla consapevolezza che la vittima ne abbia avuto, dal momento che quel pregiudizio consiste nella oggettiva perdita delle attività quotidiane.
Nel caso in esame, si ritiene di risarcire tale pregiudizio, secondo quanto ricostruito dal collegio peritale, facendo applicazione dei parametri risarcitori previsti dalle tabelle di Milano per il danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute con riconoscimento dell'aumento massimo previsto (pari al 50%). D'altro canto, a esso hanno fatto espresso riferimento anche gli eredi (seppur applicando un lasso temporale maggiore e i
14 parametri tabellari all'epoca vigenti - cfr. pag. 26 citaz.: “Il Giudice dovrà, pertanto, procedere alla liquidazione del danno in parola secondo le tabelle meneghine considerando la liquidazione giornaliera per inabilità temporanea – e cioè € 98,00 oltre alla personalizzazione – ed applicando alla stessa la maggiorazione – secondo le tabelle in esame fino a un massimo di € 147,00 – in ragione della sofferenza psichica determinata dalla coscienza della gravità delle infermità e dalla consapevolezza della propria fine e così moltiplicata per tutti gli 897 giorni trascorsi tra l'evento e la morte: e così 147€ x 897gg =
€.131.859,00 da liquidarsi complessivamente e da dividere equamente tra gli attori”).
Il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è dunque pari a € 173,00, secondo le più aggiornate Tabelle di Milano.
Nel caso in esame, infatti, il periodo di inabilità temporanea è stato caratterizzato da lunghi periodi di spedalizzazione, con particolari limitazioni nelle attività quotidiane della vita.
Sul punto, il collegio peritale ha chiarito quanto segue: “i CC.TT.P. [attorei. N.d.r.] segnalano come “… in merito alla risposta di segnalazione di ogni altro elemento utile ai fini di giustizia, riteniamo di dover sottolineare il grado di sofferenza correlata al danno biologico temporaneo, che per le caratteristiche evolutive della patologia, come ben descritte dal CTU, si pone in una fascia elevata …”. Tale valutazione, pur non richiesta specificatamente nei quesiti, può trovare elementi di condivisione stante il notevole impatto della patologia ad origine nosocomiale e delle sue complicanze osservate nel tempo sul performance status della paziente” (pag. 219 relaz. finale).
Circostanze che impongono di individuare il punto base di I.T.T. nel valore massimo tabellare previsto.
Viceversa, si ritiene di non fare applicazione della tabella milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, sia alla luce del lungo lasso temporale intercorso tra l'insorgenza dell'infezione nosocomiale e il decesso, sia in quanto eventualmente sarebbe stato onere degli attori allegare puntualmente a partire da quando la paziente avrebbe avuto effettiva consapevolezza dell'ineluttabile approssimarsi della propria fine.
Ciò premesso, e tenendo conto di quanto stimato dal collegio peritale (cfr. pagg. 213, 214 relaz. finale), può valutarsi e liquidarsi il danno temporaneo differenziale legato all'infezione e alle sue conseguenze sul piano biologico (rispetto all'invalidità temporanea attesa per un intervento di sostituzione protesica di anca non complicato con relativo recupero riabilitativo) come segue:
- invalidità temporanea totale protrattasi per giorni 198: € 34.254,00
- invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per giorni 200: € 25.950,00
- invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per giorni 280: € 24.220,00.
15 Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente derivato alla paziente dall'evento per cui è causa può essere stimato nell'importo di € 84.424,00, in moneta attuale (da dividere in parti eguali tra i due eredi, così come da loro richiesto).
Occorre ora affrontare la questione avente a oggetto l'incidenza delle patologie da cui era già affetta la paziente prima dei fatti per cui è causa.
Sul punto, come visto, il collegio peritale ha evidenziato a più riprese la condizione polipatologica della de cuius, caratterizzata da cardiopatia ipertensivo-valvolare con disfunzione diastolica e stenosi aortica di grado medio, diabete mellito di tipo II, osteoporosi, fibrillazione atriale cronica ed ipercolesterolemia in polifarmacoterapia: “In questo contesto, va detto altresì come le condizioni anteriori della signora permettessero certamente di Parte_4 inquadrare la stessa come “anziana fragile”, essendo caratterizzato lo stato clinico generale da importanti patologie croniche-degenerative in polifarmacoterapia, condizioni che rendono i pazienti che ne sono affetti particolarmente vulnerabili” (pag. 212 relaz. finale).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale
(rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, co. 1 c.c.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, come tale da reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, ritiene il Tribunale che se da un lato debba ritenersi accertato, in accordo con quanto osservato dal collegio peritale, il nesso di
16 causalità materiale tra le condotte dei sanitari e l'evento morte, d'altro canto è altrettanto innegabile che l'evoluzione clinica sia stata condizionata dalla fragilità della paziente.
Pertanto, l'importo a titolo di danno biologico temporaneo, così come tutte le altre voci di danno che verranno analizzate nel prosieguo, deve essere equitativamente ridotto, al fine di escludere dall'obbligo risarcitorio quelle conseguenze non riconducibili agli errori dei sanitari, bensì alla pregressa situazione patologica della danneggiata (nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Milano, n. 8741/2020).
Si stima equo operare una riduzione del 30%, considerata la maggiore incidenza delle complicanze legate all'infezione periprotesica sulla sindrome da allettamento, individuata dal collegio peritale quale causa del decesso. In particolare, l'osteomielite dell'anca destra ha nel tempo instaurato una condizione di riassorbimento osseo con successiva procidenza della testa femorale nelle pelvi (cfr. pag. 211 relaz. finale). Inoltre, il continuo utilizzo di analgesici per il controllo dell'ingravescente dolore ha comportato di per sé una riduzione delle performance generali della paziente (cfr. pag. 212 relaz. finale).
c) Il danno patrimoniale.
Gli eredi hanno dedotto che, in ragione delle complicazioni insorte a seguito dell'infezione, ha dovuto sostenere numerose spese per visite, medicazioni e controlli, Parte_5 nonché per l'estrazione di copia delle cartelle cliniche e per la consulenza medico-legale di parte, per l'ammontare complessivo di € 6.473,50 (cfr. doc. 60 fasc. att.).
Ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata in relazione alle seguenti voci di spesa: €
1.276,00 (ricovero presso RSA) ed € 3.416,00 (per spese di c.t.p. ante causam), per un totale di €
4.692,00 (da dividere in parti eguali tra i due eredi, così come da loro richiesto).
Mentre i restanti giustificativi di spesa prodotti sub doc. 60 non possono essere oggetto di rimborso poiché: antecedenti rispetto ai fatti per cui è causa (€ 100,00 per prima visita ortopedica;
cfr. pag. 215 relaz. finale), non trovano corrispondenza in puntuali allegazioni di parte (€ 212,00 per infiltrazione ecoguidata) o trattasi di duplicazione della medesima voce risarcitoria (€ 1.467,50 per spese di c.t.p.).
d) Le spese legali relative all'attività stragiudiziale.
Gli eredi di hanno chiesto che la parte convenuta venga altresì condannata Parte_5 al pagamento delle spese legali per l'attività stragiudiziale svolta nelle more del presente giudizio (cfr. pagg. 31, 32 citaz. Trattasi di voce di danno richiesta solo iure hereditario: “in favore di tutti gli attori eredi legittimi, per le rispettive quote, la refusione delle competenze legali stragiudiziali, come meglio specificate in atti, nella misura di €.4.500,00 oltre accessori di legge, ovvero nella misura maggiore o minore che emergerà, per tutte le ragioni meglio superiormente indicate”).
17 La domanda è fondata.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito quanto segue: “le spese sostenute anteriormente al ricorso sono, infatti, esborsi diversi e non sovrapponibili a quelli rappresentati dalle spese giudiziali in senso stretto (quelle cioè affrontate per l'instaurazione della causa e per l'assistenza e la difesa nel corso della stessa) […] Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito, «in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017), che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa […] «Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie» […] «Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass.
n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande» (così, in motivazione, Cass. Sez. U 10 luglio
2017, n. 16990)” (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 24481 del 4/11/2020, Rv. 659763 - 02).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che gli attori hanno proposto tale domanda sin dall'atto introduttivo del giudizio e, quindi, tempestivamente (cfr. pagg. 31,
32 citaz.).
Inoltre, hanno prodotto l'intenso scambio di corrispondenza intercorso tra la loro legale e la compagnia assicuratrice incaricata della gestione del sinistro (cfr. docc. 18-20, 22, 23, 25-27, 29-
38, 40-42, 46-48, 52-58 fasc. att.).
Quanto alla sua utilità, si può ritenere che l'esistenza di versioni contrastanti in merito alle cause dell'infezione (e del successivo decesso) abbia legittimamente fatto ritenere necessaria un'assistenza tecnica nel tentativo stragiudiziale di ottenere l'integrale ristoro del danno occorso.
Risultano, pertanto, soddisfatti i requisiti per il riconoscimento della pretesa.
18 La liquidazione può avvenire secondo l'importo indicato dagli attori pari a € 5.382,00 (€
4.500,00 oltre accessori di legge - cfr. doc. 62 fasc. att.), poiché in linea con i parametri previsti dal d.m. 55/2014 per l'assistenza nella fase stragiudiziale in relazione alle controversie rientranti nello scaglione di riferimento (tenuto conto del criterio del decisum).
3.2 Quanto alle pretese avanzate iure proprio, tutti gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nonché il lucro cessante per mancata disponibilità tempestiva delle somme dovute. Inoltre, la sola ha domandato il rimborso Parte_4 del costo da lei sostenuto per l'estrazione dell'ultima cartella clinica.
a) Il danno da perdita del rapporto parentale.
Gli attori hanno richiamato gli stretti e costanti rapporti affettivi che sono intercorsi con la de cuius (cfr. pagg. 27-31 citaz.). In particolare, seppur non convivente con la Parte_2 sorella, ha trascorso spesso del tempo insieme a lei;
ha vissuto per tutta la Parte_1 vita con la sorella nella casa di origine e, dopo le nozze con al nucleo familiare si Parte_3
è aggiunta anche quest'ultima, legittimata pertanto a chiedere il risarcimento del danno;
infine,
figlia di e di è cresciuta con la zia nella medesima Parte_4 Pt_1 Parte_3 abitazione e, anche dopo aver lasciato il nucleo familiare d'origine, è rimasta nello stesso stabile, trasferendosi unicamente di piano. Per ciò che concerne la quantificazione della pretesa, gli attori hanno richiamato le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
I convenuti hanno eccepito l'insufficienza del mero rapporto di parentela per ottenere il risarcimento di tale tipologia di danno, essendo necessario fornire la prova della tipologia e intensità del legame intercorso, nonché la carenza di legittimazione attiva in capo alla cognata, in quanto estranea alla famiglia nucleare, nonché alla sorella e alla nipote, poiché non conviventi con la de cuius. Hanno, inoltre, contestato il quantum richiesto.
Ciò premesso, si osserva che la giurisprudenza di legittimità, nel corso della sua lunga elaborazione, ha chiarito che il danno da perdita del rapporto parentale si identifica nell'insieme di quelle specifiche conseguenze dannose di natura non patrimoniale che discendono dalla definitiva cancellazione di una relazione personale caratterizzata dalla particolare pregnanza emotiva e implicazione affettiva, destinato a tradursi, sul piano dei pregiudizi alla persona, nella duplice dimensione del cd. danno morale – ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale) – e, sotto altro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva;
si tratta, in relazione a questa
19 duplice lettura del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, sempre e comunque di conseguenze dannose riferibili alla compromissione di quello specifico interesse legato alla conservazione dell'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo (cfr.
Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9857 del 28/3/2022, Rv. 664263 - 02).
Nel risarcimento di tale specifica lesione deve, dunque, ritenersi assorbito l'intero danno non patrimoniale subìto dal familiare superstite.
Ai fini della sua risarcibilità occorre provare l'effettività e la consistenza della relazione che legava i parenti al defunto, mentre la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo e indispensabile per il riconoscimento del danno (cfr.
Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 18284 del 25/6/2021, Rv. 661702 - 01; Cass. civ., Sez. 3 - ,
Sentenza n. 28989 del 11/11/2019, Rv. 656223 - 01).
Tale prova può essere fornita da parte di chi agisce in giudizio anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni tali da compromettere l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr.
Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/4/2019, Rv. 653591 - 01; Cass. civ., Sez. L - ,
Sentenza n. 14655 del 13/6/2017, Rv. 645856 - 01. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. III, 21/3/2022, n.
9010).
Con riguardo al danno da perdita del rapporto parentale patito da congiunti estranei al nucleo familiare in senso stretto, la Suprema Corte di Cassazione ne ha riconosciuto la risarcibilità, e ha precisato che, non essendo condivisibile limitare la società naturale, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. 'famiglia nucleare', per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante tale tipo di rapporto non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto;
pertanto, il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (cfr. Cass. civ., n. 21230/2016; Cass. civ., n. 29332/2017; Cass. civ., n.
7743/2020).
Infatti, come chiarito in maniera condivisibile dalla giurisprudenza di merito, un'interpretazione volta a ritenere che la differenza tra risarcibilità e non risarcibilità sia basata unicamente sul rapporto di parentela esistente implicherebbe una violazione dell'art. 3 Cost., in quanto rapporti aventi le medesime caratteristiche sarebbero trattati diversamente sulla base di un elemento meramente occasionale e accidentale (cfr. Trib. Lecce, Sez. I, 04/03/2021,
n. 634).
20 In questi casi (ad esempio, danno da perdita del cognato o dello zio) assume carattere fondamentale l'esame del caso concreto e l'accertamento di un effettivo rapporto parentale suscettibile di essere equiparato a quello dei componenti della famiglia nucleare (cfr. Corte
d'Appello Milano, Sez. III, 27/04/2023, n. 1355). Infatti, la sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto (ovvero i membri della cd. famiglia nucleare), mentre per gli altri congiunti postula la prova dell'effettiva esistenza e consistenza del vincolo affettivo (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 28/02/2020, n. 5452). In particolare, colui che invoca il risarcimento del danno dovrà allegare e provare circostanze idonee a ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 23632 del 2019).
Occorre ora applicare tali coordinate ermeneutiche al caso in esame.
Il rapporto di parentela tra gli attori e la de cuius è documentale, confermato dai testimoni e non contestato.
Per quanto concerne, poi, la tipologia e intensità delle loro relazioni prima del decesso, oltre che al dato presuntivo (quantomeno per il fratello e la sorella) e documentale (cfr. doc. 1 fasc. att.) occorre fare riferimento anche alle prove orali raccolte nel corso del giudizio (cfr. testi e - verbale ud. 5.6.2023, nonché testi e - Testimone_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 verbale ud. 23.6.2023).
Dall'insieme di tali elementi si può evincere che: viveva unitamente al Parte_5 fratello e alla cognata costituendo di fatto un unico nucleo familiare;
nello Pt_1 Parte_3 stesso stabile abitava la nipote (anche dopo aver formato una propria famiglia); Pt_4 frequentazioni assidue erano intrattenute con la sorella che, pur vivendo a Milano, Pt_2 spesso era ospite a NA oppure era lei a ospitare la sorella.
Pertanto, si ritiene che tutti gli attori abbiano diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale (seppur in diversa misura).
Viceversa, non sono condivisibili le eccezioni formulate dai convenuti, in particolar modo per ciò che concerne la sorella, la cognata e la nipote.
Quanto alla prima, si è visto che la giurisprudenza non attribuisce valore dirimente al dato della convivenza, in particolar modo allorquando il legame parentale sia così stretto da far presumere il pregiudizio. Peraltro, le prove testimoniali hanno confermato lo stretto vincolo affettivo che univa le due sorelle e le loro assidue frequentazioni.
Per ciò che concerne, invece, si osserva che sin dal matrimonio contratto con Parte_3 nel 1964 e fino al decesso della cognata ha vissuto unitamente a quest'ultima, Parte_1 formando un unico nucleo familiare (cfr. doc. 1 fasc. att.). Circostanza confermata anche dalle
21 prove testimoniali. Pertanto, si può ritenere che il decesso di abbia Parte_5 comportato per lei la perdita di un effettivo e valido sostegno morale.
Infine, sino a quando è rimasta nel nucleo familiare d'origine, ha vissuto Parte_4 unitamente alla zia, e anche successivamente è rimasta nello stesso stabile, spostandosi solamente di piano. Inoltre, come confermato dai testimoni, si è sempre presa cura della zia, aiutandola nelle incombenze quotidiane e partecipando insieme a lei a momenti di vita familiare. Anche in questo caso, dunque, può ritenersi sussistente la compromissione di un significativo rapporto parentale, suscettibile di essere risarcito.
Ciò considerato in relazione all'an debeatur, per ciò che concerne il quantum si osserva quanto segue.
In assenza di un parametro legislativo occorre fare applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c., mediante il ricorso alle cd. tabelle elaborate dagli uffici giudiziari sulla scorta di determinati parametri oggettivi a cui ancorare il calcolo del risarcimento.
Nel caso in esame, si ritiene di utilizzare le più recenti tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
(edizione 2024). Esse, infatti, hanno recepito le osservazioni critiche della più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 10579 del 21/4/2021, Rv.
661075 - 01), la quale ha ritenuto necessario fare applicazione di un sistema a punti, vale a dire l'attribuzione di un punteggio a determinati parametri (quali l'età della vittima primaria e della vittima secondaria, la convivenza tra le due, la sopravvivenza di altri congiunti, la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta), da moltiplicare per il 'valore punto', così da giungere all'importo monetario liquidabile.
In particolare, i primi quattro parametri (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura 'oggettiva' e, pertanto, possono essere anche oggetto di prova documentale;
il quinto (vale a dire la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è, invece, di natura 'soggettiva' e riguarda sia gli aspetti cd. 'esteriori' del danno da perdita del rapporto parentale (id est lo stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita del parente), sia gli aspetti cd. 'interiori' di tale danno (ovvero la sofferenza interiore) e deve essere allegato, essendo comunque ammesso il ricorso alla prova per presunzioni.
Da ultimo, occorre precisare che per il danno patito dalla nipote per la perdita della zia e per quello patito per la perdita della cognata, fattispecie non espressamente contemplate dalle predette tabelle, queste costituiscono in ogni caso un valido parametro di riferimento
22 equitativo ex art. 1226 c.c., potendosi fare riferimento nel primo caso alla tabella relativa alla perdita del rapporto parentale del nipote allorquando ad agire sia il nonno e nel secondo caso alla tabella relativa alla perdita del rapporto parentale per la perdita fratello, operata in entrambi i casi una decurtazione in via equitativa pari al 50%, tenuto conto delle circostanze del caso in esame.
Ciò considerato, si osserva quanto segue:
- a favore dell'attore (fratello convivente di , tenuto Parte_1 Parte_5 conto del rapporto di parentela con la de cuius e di quanto emerso nel corso del giudizio
(età anagrafica, intensità del legame, presenza di altri familiari superstiti entro il secondo grado di parentela, non ritenendo opportuno – data le circostanze del caso in esame – limitare l'analisi alla sola presenza dei genitori e di altri fratelli), possono essere attribuiti
71 punti complessivi in relazione ai cinque parametri prima visti (4+8+30+9+20) che, in applicazione di quanto previsto dalle Tabelle di Milano nella loro versione più aggiornata (2024), moltiplicati per il valore del punto (pari a € 1.698,00), corrispondono all'importo di € 120.558,00 (€ 1.698,00 x 71 punti);
- a favore dell'attrice (sorella non convivente di , Parte_2 Parte_5 tenuto conto del rapporto di parentela con la de cuius e di quanto emerso nel corso del giudizio (età anagrafica, intensità del legame, presenza di altri familiari superstiti entro il secondo grado di parentela), possono essere attribuiti 42 punti complessivi in relazione ai cinque parametri prima visti (4+4+0+14+20) che, in applicazione di quanto previsto dalle Tabelle di Milano nella loro versione più aggiornata (2024), moltiplicati per il valore del punto (pari a € 1.698,00), corrispondono all'importo di € 71.316,00 (€ 1.698,00 x
42 punti);
- a favore della cognata (moglie del fratello , tenuto conto Parte_3 Parte_1 del rapporto di parentela con la de cuius e di quanto emerso nel corso del giudizio (età anagrafica, intensità del legame, presenza di altri familiari superstiti entro il secondo grado di parentela, non ritenendo opportuno – data le circostanze del caso in esame – limitare l'analisi alla sola presenza dei genitori e di altri fratelli), possono essere attribuiti
74 punti complessivi in relazione ai cinque parametri prima visti (4+8+30+12+20) che, in applicazione di quanto previsto dalle Tabelle di Milano nella loro versione più aggiornata (2024), moltiplicati per il valore del punto (pari a € 1.698,00), corrispondono all'importo di € 125.652,00 (€ 1.698,00 x 74 punti), che si stima equo ridurre del 50% alla luce del grado di parentela e delle circostanze del caso in esame, così ottenendo €
62.826,00;
23 - a favore dell'attrice (nipote di , tenuto conto del Parte_4 Parte_5 rapporto di parentela con la de cuius e di quanto emerso nel corso del giudizio (età anagrafica, intensità del legame, presenza di altri familiari superstiti entro il secondo grado di parentela), possono essere attribuiti 45 punti complessivi in relazione ai cinque parametri prima visti che, in applicazione di quanto previsto dalle NumeroDi_1
Tabelle di Milano nella loro versione più aggiornata (2024), moltiplicati per il valore del punto (pari a € 1.698,00), corrispondono all'importo di € 76.410,00 (€ 1.698,00 x 45 punti), che si ritiene equo ridurre del 50% alla luce del grado di parentela e delle circostanze del caso in esame, così ottenendo € 38.205,00.
Mentre non possono essere operate ulteriori riduzioni alla luce dell'aspettativa di vita della paziente, sia in quanto la stessa non era comunque inferiore a quella prevista dalle tabelle
ISTAT, sia perché le tabelle di Milano tengono già conto del fattore anagrafico.
b) Il costo per l'estrazione della cartella clinica.
Infine, ha diritto al rimborso dell'importo di € 100,00, quale costo per Parte_4
l'estrazione della cartella clinica della zia, come da fattura prodotta sub doc. 61.
3.3 In conclusione, gli attori hanno diritto alle seguenti somme (già operata la riduzione del
30% in virtù del concorso tra cause umane e naturali):
- € 117.464,90 (€ 42.212,00 + € 2.346,00 + € 2.691,00 + € 120.558,00 = € Parte_1
167.807,00 - 30%)
- € 82.995,50 (€ 42.212,00 + € 2.346,00 + € 2.691,00 + € Parte_2
71.316,00 = € 118.565,00 - 30%)
- € 43.978,20 (€ 62.826,00 - 30%) Parte_3
- € 26.813,50 (€ 38.205,00 + € 100,00 = € 38.305,00 - 30%). Parte_4
Su tali somme, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto (così come indicato dagli attori).
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT.
Recependo gli insegnamenti di tale sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
24 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulle somme devalutate all'epoca del fatto (3.4.2018, data del primo intervento di revisione della protesi all'anca presso l'Ospedale di Desenzano) e poi progressivamente rivalutate, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dal 3.4.2018 fino alla presente sentenza;
sugli importi come determinati all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
3.4 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte, alla luce di quanto sinora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Tuttavia, si ritengono sussistenti profili di reciproca soccombenza che giustificano la loro parziale compensazione nella misura di 1/3 ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c.
Infatti, se da un lato è stata riconosciuta la responsabilità dei convenuti nella causazione dei danni patiti da e del successivo decesso (il che ha reso necessario Parte_5
l'instaurazione del presente giudizio), allo stesso tempo gli attori hanno visto rigettate alcune delle voci di danno oggetto di richiesta risarcitoria.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 (nella sua versione più aggiornata), tenuto conto del criterio del decisum e delle difese svolte.
Anche il rimborso degli esborsi segue analoga parziale compensazione (in giurisprudenza cfr.
Cass. civ., Sez. VI, 12.12.2017, n. 29681).
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, i costi della C.T.U. medico-legale, nei rapporti interni alle parti, devono essere posti definitivamente a carico dei convenuti nella misura di 2/3 e degli attori nella misura di 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
25 dichiara tenuti e condanna e Controparte_1 CP_2 in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori delle somme come di seguito
[...] specificate: in favore di € 117.464,90 Parte_1
in favore di € 82.995,50 Parte_2
in favore di € 43.978,20 Parte_3
in favore di € 26.813,50 Parte_4
somme tutte da maggiorarsi degli accessori, da calcolarsi come da parte motiva;
dichiara tenuti e condanna e Controparte_1 CP_2 in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice, in via di solidarietà attiva, le spese di
[...] lite del presente giudizio che, compensate nella misura di 1/3, liquida in complessivi €
14.971,33 per compensi, € 363,33 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%,
CPA e IVA se dovuta e come per legge;
pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, a carico dei convenuti, in solido tra loro, nella misura di 2/3 e degli attori, in solido tra loro, nella misura di 1/3.
Brescia, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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