CA
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/11/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1450/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1450 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 2276/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 25.09.2023
TRA
(c.f.: P.IVA: ), in persona del proprio Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore p.t. ed elettivamente domiciliata Foggia al Viale G. Di Vittorio, n. 115 presso lo studio dell'AVV. LUIGI MIRANDA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._1
Trinitapoli alla via Capitano Leone, n.2, presso lo studio degli AVV.TI DI BIASE
CO e DI BIASE FF che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLATA
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 18.06.2025, che qui devono intendersi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 7 1. Con atto di citazione notificato in data 05.12.2016, conveniva in giudizio, Controparte_1 innanzi al Tribunale di Foggia, il nella persona del proprio legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al fine di accertare l'illegittimità delle segnalazioni a sofferenza annotate a suo nome risultanti in Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, inviate dall'istituto di credito convenuto, e di ottenerne la cancellazione, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti.
Nello specifico, l'attrice deduceva di una iscrizione a sofferenza di un credito significativamente maggiore rispetto a quello accertato con sentenza del Tribunale di Foggia
n. 2191/2016, dell'inesistenza di rapporti contrattuali con e, in ogni caso, del Controparte_2 difetto di titolarità del credito in capo a tale soggetto per effetto della cessione in blocco dei crediti incagliati (tra cui quello oggetto di causa) in favore di nonché CP_3 dell'impossibilità di accedere al finanziamento bancario come conseguenza della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
1.2 Si costituiva in giudizio il che nelle more del giudizio di primo Controparte_2 grado si è fuso per incorporazione in (da qui, per brevità, ), Parte_1 CP_4 chiedendo il rigetto della domanda attorea per infondatezza, con vittoria di spese e competenze di causa.
1.3 Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c., depositata il 24.05.2023, interveniva in giudizio la quale cessionaria pro soluto del credito oggetto di causa, Parte_2 chiedendo l'estromissione dal giudizio di Intesa San Paolo S.P.A. e, nel merito, il rigetto della domanda di parte attrice poiché infondata.
1.4 Il G.U. del Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 2273/2023 emessa in data 25.09.2023, così statuiva: “1) accerta l'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi di Banca d'Italia di Stella
Incoronata, relativamente al credito “per conti diversi (tipo garanzia 125)”; 2) per l'effetto, ordina a
, quale incorporante di , in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_2 pro tempore, di provvedere alla immediata cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi di Banca
d'Italia di Stella Incoronata, relativamente al credito “per conti diversi (tipo garanzia 125)”; 3) rigetta la domanda di risarcimento danni formulata da;
4) dispone la compensazione per Controparte_1 metà delle spese di lite, che si liquidano per l'intero in € 545,00 per esborsi ed € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice della restante metà, da distrarsi in favore dei Difensori dichiaratisi antistatari.
2. Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ha interposto appello
[...] innanzi a questa Corte chiedendo, per i motivi di seguito indicati, accogliersi le seguenti conclusioni: “ - Accertare e riconoscere la legittimità della segnalazione in Centrale Rischi della Banca
d'Italia della sig.ra , relativamente ai crediti “per conti diversi (tipo garanzia 125); - Controparte_1
pagina 2 di 7 Per l'effetto revocare la sentenza nella parte in cui ordina , quale incorporante di Parte_1
di provvedere alla immediata cancellazione della sig.ra Controparte_2 Controparte_1
relativamente ai crediti “per conti diversi (tipo garanzia 125); - Condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
2.1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 06.02.2024, si è costituita in giudizio
, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato, con Controparte_1 conferma della sentenza gravata e condanna di parte appellante ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di causa.
2.3 All'udienza del 18.06.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La Corte osserva preliminarmente che deve ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., essendo la causa ormai riservata per la decisione con sentenza.
4. Con unico motivo di gravame l'appellante eccepisce in primo luogo la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 CC nonché violazione dell'art. 115 e 116 cpc.. Errata valutazione delle risultanze istruttorie” e in secondo luogo la “Errata applicazione dei principi giuridici violazione e falsa applicazione del disposto di cui alla circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia così come modificata”, nella parte in cui il Tribunale non ha esaminato correttamente le risultanze istruttorie e la documentazione versata in atti e non ha interpretato esattamente la normativa vigente in materia quale la Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991.
La prima contestazione non può trovare accoglimento.
Ed invero, sotto il profilo dell'onere probatorio, il giudice di primo grado non è incorso in alcun errore in relazione all'applicazione degli artt. 2697 c.c, 115 e 116 c.p.c., in quanto spettava alla individuare in maniera analitica e documentale le voci di credito che CP_4 hanno portato l'originaria segnalazione di € 177.530,05 del 22/10/2010 al valore molto più alto di € 710.415,00 nel mese di gennaio 2011 e successivamente a quota € 768.092,00, prova che la non ha fornito. Sebbene si deduca dagli atti di causa (e lo afferma la stessa CP_4 appella) l'esistenza di una pluralità di rapporti di debito-credito tra le parti, la ha CP_4 mancato di provare e indicare con la precisione dovuta, la tipologia dei rapporti debito- credito e, per ciascuno di essi, il loro ammontare, quali fonti della segnalazione oggetto di contestazione.
Peraltro occorre osservare che l'appellante si è sempre opposto alle richieste istruttorie relative all'esibizione, ex art. 210 c.p.c., delle scritture contabili pertinenti e delle delibere di pagina 3 di 7 approvazione delle svalutazioni, salvo poi dolersi con il gravame dell'errata valutazione delle risultanze istruttorie, che non ci sono state, non solo perché il giudice di prime cure ha ritenuto ultronea l'istruttoria contabile e chiara la decisione, ma anche perché – come già detto -l 'appellante non si è mai attivato nel produrre la documentazione necessaria.
La Sig.ra ha ammesso di avere un debito, così come ridotto da titoli Controparte_1 Co giudiziali, di euro 125.961,11, mentre non ha mai provato la ragione giustificativa della segnalazione presso la CRIF di oltre 700 mila euro, né questo onere probatorio negativo – di dimostrare l'inesistenza dei crediti vantati dalla Banca, anche in considerazione del principio di vicinanza della prova - può porsi in capo alla sig. . Controparte_1
Pertanto, non coglie nel segno questa prima parte del motivo di appello, compresi i riferimenti di puro stile, non meglio elaborati, agli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto non si comprenderebbe dove il giudice di prime cure abbia assunto prove senza una richiesta delle parti, ovvero a quale circostanza di prova non abbia adeguatamente prestato attenzione con lesione del prudente apprezzamento, visto che non c'è stata alcuna istruttoria, strettamente intesa, e nessun documento risulta essere travisato, tanto che lo stesso appellante non esplicita in cosa, tali astratte violazioni o false applicazione di legge, si siano tradotte nel processo di primo grado.
Invero, afferma (pag. 10, atto di appello) l'esistenza del credito di € 125.961,11 e, de plano, che tutte le sue operazioni contabili siano corrette perché poste in essere in applicazione della circolare della Banca di Italia, così come modificata ed aggiornata, “… i crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente effettuati. Detto ammontare è comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti”.
Coglie invece nel segno, il motivo di doglianza con cui l'appellante lamenta l'errata/falsa applicazione della circolare n. 139/1991 (così come aggiornata)
Il Giudice di prime cure ha basato la sua decisione sulla somma degli importi di debito risultanti soltanto dai titoli giudiziali o alcuni di essi, indicando la loro diversità rispetto alle cifre oggetto della segnalazione inviata alla CRIF, con conseguente ordine di cancellazione di quest'ultima.
Ed invero la circolare n. 139 del 1991, contenente istruzioni per gli intermediari creditizi, prevede che la segnalazione - per gli interessi alla cui tutela è rivolta (Cap.I, Sez. I, pag. 10), per la riservatezza dei dati personali e le conseguenze che può generare - deve rispondere a verità, tanto da richiedere agli intermediari di adottare dei modelli idonei ad evitare errori, oltre al controllo della stessa Banca di Italia.
pagina 4 di 7 Ne consegue che la circolare, in caso di mancata corrispondenza tra quanto presente nella contabilità dell'intermediario e quanto segnalato alla CRIF, prevede un potere di rettifica non solo su richiesta della Banca di Italia, ma anche su base spontanea.
Più nello specifico, il capitolo III, sezione II (Gestione degli importi), punto 2 (rettifiche agli importi), prevedono ed obbligano l'intermediario partecipante, a proporre la rettifica mediante apposito messaggio, nel caso in cui una posizione precedentemente segnalata è errata o non è stata correttamente imputata. Inoltre, la mancata tempestiva correzione dei dati
è oggetto di valutazione negativa dell'organizzazione aziendale e di inadempimento passibile di sanzione, così come esplicitato dal punto 7 (obblighi di verifica e di correzione dei dati),
Sez. II (organizzazione e funzionamento del servizio centralizzato dei rischi), Cap. I.
In caso di incongruenze o errori circa le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, occorre dunque far luogo alla rettifica, mentre non è possibile la cancellazione, la quale è consentita soltanto nel caso di inesistenza del rapporto debitorio.
Nel caso di specie la stessa appellata afferma di essere debitrice inadempiente nei confronti della controparte e, quindi, anche in assenza di riscontri certi sulle somme dei rapporti contabili esistenti tra i litiganti, di certo mai si potrebbe far luogo alla cancellazione, come ordinata dal giudice di primo grado, quanto piuttosto alla rettifica del quantum della segnalazione, ma su tal profilo la Corte non può pronunciarsi per non violare l'art. 112 c.p.c., ossia il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
L'appellata- infatti - ha sempre e solo chiesto la cancellazione e mai la rettifica. Pertanto appare superflua una attività istruttoria, dalla medesima parte richiesta, volta a chiarire l'importo della complessiva esposizione debitoria, poiché si giungerebbe ad una illegittima decisione extra-petita.
L'appellata ripropone in appello quelle eccezioni, assorbite nella decisione di primo grado, volte a dimostrare l'estinzione del debito a seguito delle operazioni di svalutazione da write- off, in ossequio al principio contabile internazionale dello IFRS 9.
Le eccezioni non meritano accoglimento.
La Corte osserva come occorra distinguere il piano contabile da quello giuridico e che le mere annotazioni contabili, volte ad ottenere delle deduzioni fiscali ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 101 TUIR, non hanno nulla a che fare con i modi di estinzione dell'obbligazione non satisfattivi contemplati dal codice civile. Le operazioni di svalutazione sono volte ad ottenere una veritiera rappresentazione delle componenti del bilancio, in modo da poter adottare le scelte di mercato più corrette, a differenza della remissione del credito che è un negozio giuridico unilaterale recettizio e dove il debitore può dichiarare in un congruo termine di non volerne profittare ex art. 1236 c.c. Peraltro, la non ha CP_4
pagina 5 di 7 estinto il debito neanche da un punto di vista contabile, visto che fino al parziale rimborso di
1000 euro del 14/12/2020 , il credito è sempre stato iscritto in bilancio per un valore lordo di
1000 euro (che non è il valore nominale dell'obbligazione giuridica che deve essere pagato per la sua estinzione ex art. 1277 c.c.). Quindi, il pagamento di 1000 euro da parte della non CP_1 ha estinto l'obbligazione, ma ha solo parzialmente soddisfatto il creditore, riducendo l'ammontare della sua prestazione di dare.
Tuttavia, con tale pagamento di € 1000, offerto con assegno bancario in data 14/12/2020, deve cessare la segnalazione dalla rilevazione successiva, con salvezza della segnalazione esistente fino a quel momento, in quanto la cessazione opera ex nunc, a differenza della cancellazione ex tunc, con segnalazione tamquam non esset, prospettata dall'appellata. Quanto detto trova conferma nella circolare 139/1991, la quale al punto 5.5. della Sez. II, Cap. II prevede che “La segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente passato a perdita ovvero è stata rimborsata la parte non passata a perdita”. Il credito non è mai stato interamente passato a perdita (in bilancio è sempre rimasto un attivo di 1000 euro), ma tale parte non passata a perdita è stata rimborsata il 14/12/2020 ed è dalla rilevazione successiva a tale data che deve cessare la segnalazione, impregiudicata quella del periodo precedente. Difatti, , cessionaria del credito, ha fatto cessare ogni Parte_2 segnalazione, così come affermato e documentato dalla stessa appellata.
Da ultimo, l'appellata chiede che sia pronunciata l'improcedibilità dell'appello, in quanto l'atto di appello non è stato notificato ad , la quale è intervenuta nel giudizio Parte_2 di primo grado ex art. 111 c.p.c., in qualità di acquirente a titolo particolare. Più nello specifico, l'appellata ritiene che siamo di fronte a cause inscindibili, con conseguente applicazione dell'art. 331 c.p.c. e possibile sentenza inutiliter data per violazione del contradditorio.
La Corte ritiene l'eccezione infondata, in quanto si tratta di cause scindibili: non c'è un litisconsorzio necessario, né si tratta di cause dipendenti, basti pensare che l'art. 111 c.p.c. non obbliga ad intervenire, ben potendo l'acquirente mai assumere la qualità di parte nel processo, pur avendo efficacia verso di lui la relativa sentenza. Peraltro occorre rilevare che ha prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado: l'appellata ha Parte_2 prodotto copia della missiva inviatale da e datata 21 .02.2024 in cui si dichiara di CP_4
aver provveduto alla cancellazione delle segnalazioni in relazione al credito ceduto a credito che deve ritenersi estinto per quanto innanzi detto. Parte_2
Da quanto innanzi esposto, l'appello merita accoglimento.
4. All'accoglimento del gravame segue la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore dell'appellante secondo il criterio della soccombenza e pagina 6 di 7 vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2021 (causa valore indeterminabile – complessità media- valori minimi e per il presente giudizio con esclusione della fase di trattazione).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione, nei confronti di , averso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
2276/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 25.09.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio e che liquida:
a) per il primo grado in complessivi € 5450,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% spese generali come per legge;
b) per il secondo grado in complessivi € 5000,00 (di cui € 4250,00 per compensi professionali e
€ 750,00 per spese) oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% spese generali come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 5 novembre
2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Domenico
Dell'Aera
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1450 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 2276/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 25.09.2023
TRA
(c.f.: P.IVA: ), in persona del proprio Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore p.t. ed elettivamente domiciliata Foggia al Viale G. Di Vittorio, n. 115 presso lo studio dell'AVV. LUIGI MIRANDA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._1
Trinitapoli alla via Capitano Leone, n.2, presso lo studio degli AVV.TI DI BIASE
CO e DI BIASE FF che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLATA
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 18.06.2025, che qui devono intendersi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 7 1. Con atto di citazione notificato in data 05.12.2016, conveniva in giudizio, Controparte_1 innanzi al Tribunale di Foggia, il nella persona del proprio legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al fine di accertare l'illegittimità delle segnalazioni a sofferenza annotate a suo nome risultanti in Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, inviate dall'istituto di credito convenuto, e di ottenerne la cancellazione, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti.
Nello specifico, l'attrice deduceva di una iscrizione a sofferenza di un credito significativamente maggiore rispetto a quello accertato con sentenza del Tribunale di Foggia
n. 2191/2016, dell'inesistenza di rapporti contrattuali con e, in ogni caso, del Controparte_2 difetto di titolarità del credito in capo a tale soggetto per effetto della cessione in blocco dei crediti incagliati (tra cui quello oggetto di causa) in favore di nonché CP_3 dell'impossibilità di accedere al finanziamento bancario come conseguenza della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
1.2 Si costituiva in giudizio il che nelle more del giudizio di primo Controparte_2 grado si è fuso per incorporazione in (da qui, per brevità, ), Parte_1 CP_4 chiedendo il rigetto della domanda attorea per infondatezza, con vittoria di spese e competenze di causa.
1.3 Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c., depositata il 24.05.2023, interveniva in giudizio la quale cessionaria pro soluto del credito oggetto di causa, Parte_2 chiedendo l'estromissione dal giudizio di Intesa San Paolo S.P.A. e, nel merito, il rigetto della domanda di parte attrice poiché infondata.
1.4 Il G.U. del Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 2273/2023 emessa in data 25.09.2023, così statuiva: “1) accerta l'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi di Banca d'Italia di Stella
Incoronata, relativamente al credito “per conti diversi (tipo garanzia 125)”; 2) per l'effetto, ordina a
, quale incorporante di , in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_2 pro tempore, di provvedere alla immediata cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi di Banca
d'Italia di Stella Incoronata, relativamente al credito “per conti diversi (tipo garanzia 125)”; 3) rigetta la domanda di risarcimento danni formulata da;
4) dispone la compensazione per Controparte_1 metà delle spese di lite, che si liquidano per l'intero in € 545,00 per esborsi ed € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice della restante metà, da distrarsi in favore dei Difensori dichiaratisi antistatari.
2. Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ha interposto appello
[...] innanzi a questa Corte chiedendo, per i motivi di seguito indicati, accogliersi le seguenti conclusioni: “ - Accertare e riconoscere la legittimità della segnalazione in Centrale Rischi della Banca
d'Italia della sig.ra , relativamente ai crediti “per conti diversi (tipo garanzia 125); - Controparte_1
pagina 2 di 7 Per l'effetto revocare la sentenza nella parte in cui ordina , quale incorporante di Parte_1
di provvedere alla immediata cancellazione della sig.ra Controparte_2 Controparte_1
relativamente ai crediti “per conti diversi (tipo garanzia 125); - Condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
2.1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 06.02.2024, si è costituita in giudizio
, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato, con Controparte_1 conferma della sentenza gravata e condanna di parte appellante ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di causa.
2.3 All'udienza del 18.06.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La Corte osserva preliminarmente che deve ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., essendo la causa ormai riservata per la decisione con sentenza.
4. Con unico motivo di gravame l'appellante eccepisce in primo luogo la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 CC nonché violazione dell'art. 115 e 116 cpc.. Errata valutazione delle risultanze istruttorie” e in secondo luogo la “Errata applicazione dei principi giuridici violazione e falsa applicazione del disposto di cui alla circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia così come modificata”, nella parte in cui il Tribunale non ha esaminato correttamente le risultanze istruttorie e la documentazione versata in atti e non ha interpretato esattamente la normativa vigente in materia quale la Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991.
La prima contestazione non può trovare accoglimento.
Ed invero, sotto il profilo dell'onere probatorio, il giudice di primo grado non è incorso in alcun errore in relazione all'applicazione degli artt. 2697 c.c, 115 e 116 c.p.c., in quanto spettava alla individuare in maniera analitica e documentale le voci di credito che CP_4 hanno portato l'originaria segnalazione di € 177.530,05 del 22/10/2010 al valore molto più alto di € 710.415,00 nel mese di gennaio 2011 e successivamente a quota € 768.092,00, prova che la non ha fornito. Sebbene si deduca dagli atti di causa (e lo afferma la stessa CP_4 appella) l'esistenza di una pluralità di rapporti di debito-credito tra le parti, la ha CP_4 mancato di provare e indicare con la precisione dovuta, la tipologia dei rapporti debito- credito e, per ciascuno di essi, il loro ammontare, quali fonti della segnalazione oggetto di contestazione.
Peraltro occorre osservare che l'appellante si è sempre opposto alle richieste istruttorie relative all'esibizione, ex art. 210 c.p.c., delle scritture contabili pertinenti e delle delibere di pagina 3 di 7 approvazione delle svalutazioni, salvo poi dolersi con il gravame dell'errata valutazione delle risultanze istruttorie, che non ci sono state, non solo perché il giudice di prime cure ha ritenuto ultronea l'istruttoria contabile e chiara la decisione, ma anche perché – come già detto -l 'appellante non si è mai attivato nel produrre la documentazione necessaria.
La Sig.ra ha ammesso di avere un debito, così come ridotto da titoli Controparte_1 Co giudiziali, di euro 125.961,11, mentre non ha mai provato la ragione giustificativa della segnalazione presso la CRIF di oltre 700 mila euro, né questo onere probatorio negativo – di dimostrare l'inesistenza dei crediti vantati dalla Banca, anche in considerazione del principio di vicinanza della prova - può porsi in capo alla sig. . Controparte_1
Pertanto, non coglie nel segno questa prima parte del motivo di appello, compresi i riferimenti di puro stile, non meglio elaborati, agli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto non si comprenderebbe dove il giudice di prime cure abbia assunto prove senza una richiesta delle parti, ovvero a quale circostanza di prova non abbia adeguatamente prestato attenzione con lesione del prudente apprezzamento, visto che non c'è stata alcuna istruttoria, strettamente intesa, e nessun documento risulta essere travisato, tanto che lo stesso appellante non esplicita in cosa, tali astratte violazioni o false applicazione di legge, si siano tradotte nel processo di primo grado.
Invero, afferma (pag. 10, atto di appello) l'esistenza del credito di € 125.961,11 e, de plano, che tutte le sue operazioni contabili siano corrette perché poste in essere in applicazione della circolare della Banca di Italia, così come modificata ed aggiornata, “… i crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente effettuati. Detto ammontare è comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti”.
Coglie invece nel segno, il motivo di doglianza con cui l'appellante lamenta l'errata/falsa applicazione della circolare n. 139/1991 (così come aggiornata)
Il Giudice di prime cure ha basato la sua decisione sulla somma degli importi di debito risultanti soltanto dai titoli giudiziali o alcuni di essi, indicando la loro diversità rispetto alle cifre oggetto della segnalazione inviata alla CRIF, con conseguente ordine di cancellazione di quest'ultima.
Ed invero la circolare n. 139 del 1991, contenente istruzioni per gli intermediari creditizi, prevede che la segnalazione - per gli interessi alla cui tutela è rivolta (Cap.I, Sez. I, pag. 10), per la riservatezza dei dati personali e le conseguenze che può generare - deve rispondere a verità, tanto da richiedere agli intermediari di adottare dei modelli idonei ad evitare errori, oltre al controllo della stessa Banca di Italia.
pagina 4 di 7 Ne consegue che la circolare, in caso di mancata corrispondenza tra quanto presente nella contabilità dell'intermediario e quanto segnalato alla CRIF, prevede un potere di rettifica non solo su richiesta della Banca di Italia, ma anche su base spontanea.
Più nello specifico, il capitolo III, sezione II (Gestione degli importi), punto 2 (rettifiche agli importi), prevedono ed obbligano l'intermediario partecipante, a proporre la rettifica mediante apposito messaggio, nel caso in cui una posizione precedentemente segnalata è errata o non è stata correttamente imputata. Inoltre, la mancata tempestiva correzione dei dati
è oggetto di valutazione negativa dell'organizzazione aziendale e di inadempimento passibile di sanzione, così come esplicitato dal punto 7 (obblighi di verifica e di correzione dei dati),
Sez. II (organizzazione e funzionamento del servizio centralizzato dei rischi), Cap. I.
In caso di incongruenze o errori circa le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, occorre dunque far luogo alla rettifica, mentre non è possibile la cancellazione, la quale è consentita soltanto nel caso di inesistenza del rapporto debitorio.
Nel caso di specie la stessa appellata afferma di essere debitrice inadempiente nei confronti della controparte e, quindi, anche in assenza di riscontri certi sulle somme dei rapporti contabili esistenti tra i litiganti, di certo mai si potrebbe far luogo alla cancellazione, come ordinata dal giudice di primo grado, quanto piuttosto alla rettifica del quantum della segnalazione, ma su tal profilo la Corte non può pronunciarsi per non violare l'art. 112 c.p.c., ossia il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
L'appellata- infatti - ha sempre e solo chiesto la cancellazione e mai la rettifica. Pertanto appare superflua una attività istruttoria, dalla medesima parte richiesta, volta a chiarire l'importo della complessiva esposizione debitoria, poiché si giungerebbe ad una illegittima decisione extra-petita.
L'appellata ripropone in appello quelle eccezioni, assorbite nella decisione di primo grado, volte a dimostrare l'estinzione del debito a seguito delle operazioni di svalutazione da write- off, in ossequio al principio contabile internazionale dello IFRS 9.
Le eccezioni non meritano accoglimento.
La Corte osserva come occorra distinguere il piano contabile da quello giuridico e che le mere annotazioni contabili, volte ad ottenere delle deduzioni fiscali ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 101 TUIR, non hanno nulla a che fare con i modi di estinzione dell'obbligazione non satisfattivi contemplati dal codice civile. Le operazioni di svalutazione sono volte ad ottenere una veritiera rappresentazione delle componenti del bilancio, in modo da poter adottare le scelte di mercato più corrette, a differenza della remissione del credito che è un negozio giuridico unilaterale recettizio e dove il debitore può dichiarare in un congruo termine di non volerne profittare ex art. 1236 c.c. Peraltro, la non ha CP_4
pagina 5 di 7 estinto il debito neanche da un punto di vista contabile, visto che fino al parziale rimborso di
1000 euro del 14/12/2020 , il credito è sempre stato iscritto in bilancio per un valore lordo di
1000 euro (che non è il valore nominale dell'obbligazione giuridica che deve essere pagato per la sua estinzione ex art. 1277 c.c.). Quindi, il pagamento di 1000 euro da parte della non CP_1 ha estinto l'obbligazione, ma ha solo parzialmente soddisfatto il creditore, riducendo l'ammontare della sua prestazione di dare.
Tuttavia, con tale pagamento di € 1000, offerto con assegno bancario in data 14/12/2020, deve cessare la segnalazione dalla rilevazione successiva, con salvezza della segnalazione esistente fino a quel momento, in quanto la cessazione opera ex nunc, a differenza della cancellazione ex tunc, con segnalazione tamquam non esset, prospettata dall'appellata. Quanto detto trova conferma nella circolare 139/1991, la quale al punto 5.5. della Sez. II, Cap. II prevede che “La segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente passato a perdita ovvero è stata rimborsata la parte non passata a perdita”. Il credito non è mai stato interamente passato a perdita (in bilancio è sempre rimasto un attivo di 1000 euro), ma tale parte non passata a perdita è stata rimborsata il 14/12/2020 ed è dalla rilevazione successiva a tale data che deve cessare la segnalazione, impregiudicata quella del periodo precedente. Difatti, , cessionaria del credito, ha fatto cessare ogni Parte_2 segnalazione, così come affermato e documentato dalla stessa appellata.
Da ultimo, l'appellata chiede che sia pronunciata l'improcedibilità dell'appello, in quanto l'atto di appello non è stato notificato ad , la quale è intervenuta nel giudizio Parte_2 di primo grado ex art. 111 c.p.c., in qualità di acquirente a titolo particolare. Più nello specifico, l'appellata ritiene che siamo di fronte a cause inscindibili, con conseguente applicazione dell'art. 331 c.p.c. e possibile sentenza inutiliter data per violazione del contradditorio.
La Corte ritiene l'eccezione infondata, in quanto si tratta di cause scindibili: non c'è un litisconsorzio necessario, né si tratta di cause dipendenti, basti pensare che l'art. 111 c.p.c. non obbliga ad intervenire, ben potendo l'acquirente mai assumere la qualità di parte nel processo, pur avendo efficacia verso di lui la relativa sentenza. Peraltro occorre rilevare che ha prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado: l'appellata ha Parte_2 prodotto copia della missiva inviatale da e datata 21 .02.2024 in cui si dichiara di CP_4
aver provveduto alla cancellazione delle segnalazioni in relazione al credito ceduto a credito che deve ritenersi estinto per quanto innanzi detto. Parte_2
Da quanto innanzi esposto, l'appello merita accoglimento.
4. All'accoglimento del gravame segue la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore dell'appellante secondo il criterio della soccombenza e pagina 6 di 7 vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2021 (causa valore indeterminabile – complessità media- valori minimi e per il presente giudizio con esclusione della fase di trattazione).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione, nei confronti di , averso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
2276/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 25.09.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio e che liquida:
a) per il primo grado in complessivi € 5450,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% spese generali come per legge;
b) per il secondo grado in complessivi € 5000,00 (di cui € 4250,00 per compensi professionali e
€ 750,00 per spese) oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% spese generali come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 5 novembre
2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Domenico
Dell'Aera
pagina 7 di 7