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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 04/06/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai
Magistrati:
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 427/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Domenica Pomponio, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Alessandra Almonti, come da procura in atti;
RESISTENTE
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
INTERVENIENTE
1
CONCLUSIONI: all'udienza del 21/5/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni. Il P.M., con nota del 23/5/2025, ha espresso parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31/5/2024 ha chiesto Parte_1 all'intestato Tribunale di “A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
(in epigrafe meglio generalizzati); B) disporre le Controparte_1 seguenti condizioni anche mediante i provvedimenti temporanei ed urgenti di legge: 1) i coniugi prestano il proprio reciproco consenso per l'espatrio e per il rilascio dei rispettivi passaporti od altri documenti necessari all'espatrio; 2) la casa coniugale, sita in San
Salvo alla via San Sebastiano n. 23, di proprietà esclusiva del
[...]
resterà assegnata alla che vi Parte_1 Controparte_1 continuerà a vivere con la minore 3) la figlia Persona_1 minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, ma con collocamento paritetico e conseguente mantenimento diretto;
per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa;
4) il sig. terrà con se la figlia il martedì ed il giovedì Parte_1 dall'uscita del doposcuola al mattino seguente quando la accompagnerà a scuola, nonché tutti i fine settimana, calendario di visita già attuato da tempo tre le parti;
5) nel caso in cui la minore per malattia rimarrà a casa, senza possibilità di frequentare la scuola per diversi giorni, i genitori si impegnano ad accudire e gestire la minore, previo accordo tra i medesimi, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi;
6) le maggiori festività civili e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza; per quanto 2 concerne le vacanze estive i genitori, d'accordo tra loro ed in ragione delle rispettive esigenze, potranno trascorrere 15 giorni consecutivi cadauno con la figlia;
7) i coniugi si impegnano altresì
a far mantenere i buoni rapporti tra la figlia e i nonni paterni e materni nonché zii;
8) alcun assegno di mantenimento tra i coniugi si accorda essendo essi entrambi economicamente indipendenti;
9) il mantenimento per la minore avverrà in maniera diretta da parte di ciascun genitore, in virtù dell'affidamento paritetico attuato;
10) le detrazioni fiscali saranno divise al 50% tra i genitori;
11) le parti si impegnano reciprocamente a sostenere, nella misura del 50%, le spese necessarie all'istruzione, sanità, attività extrascolastiche per la figlia minorenne non economicamente autosufficiente;
le descritte attività dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e solo in caso di accordo, varrà la relativa ripartizione al 50%; 12) assegno unico familiare come per legge;
13) le spese di giudizio a carico della parte soccombente”.
Con comparsa di costituzione del 2/9/2024 ha Controparte_1 chiesto di “1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi meglio individuati in epigrafe;
2) In relazione all'affidamento della figlia, adozione della formula dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre sig.ra Nel rispetto di tale regime la figlia, Controparte_1 mantenendo lo stesso habitat, continuerà a vivere con la madre nella casa coniugale ubicata in San Salvo (CH), alla Via San Sebastiano nr. 23, identificata al Catasto Fabbricati al fg. 5, part. 4636, sub. 19, Cat. A/2, vani 5,5, sup. mq 87, rc euro 525,49, che verrà assegnata alla sig.ra quale genitore collocatario, unitamente CP_1 al garage identificato al Catasto Fabbricati al fg. 5, part. 4636, sub. 47, cat. C/6, Classe 2, cons. mq. 15, sup. cat. 16 mq, rc euro
49,58; 3) Confermare le condizioni di cui alla separazione consensuale relativamente alla frequentazione padre-figlia ed al mantenimento a favore della stessa, ed in particolare: - Il padre frequenterà la figlia, nel corso della settimana, due volte a
3 settimana, ossia il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola o in altro orario pomeridiano compatibile con la sua attività lavorativa, da comunicarsi alla signora nella domenica CP_1 precedente l'inizio di ogni settimana di frequentazione, pernottando con la stessa e accompagnandola la mattina seguente a scuola;
- Il fine settimana, in via alternata, il sig. preleverà la Pt_1 figlia dall'abitazione della madre, o da altro luogo ove la stessa si trova, all'uscita di scuola (durante il periodo scolastico) e/o dalle ore 10,00 del sabato e trascorrerà il week-end con lei sino alla domenica alle ore 21,00; Durante le festività natalizie ad anni alterni, la minore trascorrerà con un genitore il 24 dicembre e con l'altro il 25 dicembre;
nonché con un genitore il 31 dicembre ed il primo con l'altro, sempre in via alternata. La festività della befana sarà trascorsa ad anni alterni con ciascun genitore. - Durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con l'altro in via alternata;
- Durante le vacanze estive, per due settimane non consecutive, il sig.
[...]
frequenterà la figlia con obbligo per lo stesso di tenere in Pt_1 debito conto le richieste della minore, non ultima quella di frequentare la madre ove mai la minore ne facesse richiesta;
le succitate settimane dovranno essere concordate, preventivamente, tra i genitori entro il 30 giugno di ciascun anno;
- Anche la signora avrà il medesimo diritto e dovere di trascorrere con la figlia CP_1 due settimane non consecutive nel periodo estivo. Nel restante periodo non scolastico, avrà vigore il regime ordinario;
- Il padre trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno;
stesso diritto viene riconosciuto alla madre qualora il giorno fosse di spettanza del padre secondo il regime ordinario;
- La succitata frequentazione padre-figlia dovrà avvenire con modalità che rispettino le esigenze della figlia con particolare Per_1 riguardo alle condizioni di salute e agli impegni scolastici ed extra scolastici della stessa, nonché rispettando orari consoni ai ritmi ed alle abitudini della minore e, naturalmente, anche in ragione degli impegni lavorativi del padre;
4) Per il mantenimento della minore il sig. provvederà al Per_1 Parte_1
4 mantenimento della stessa, in via indiretta, mediante versamento all'altro genitore, nella modalità indicata dal genitore collocatario, dell'importo di € 300,00 mensili (trecento/00), (per
12 mensilità all'anno), da versarsi in via anticipata entro il 15 di ogni mese a decorrere dalla presente domanda. La somma è soggetta alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, purché ovviamente l'indice sia positivo. 5) Porre a favore della signora
[...]
l'assegno unico e/o altra misura di sostegno prevista dal CP_1
Legislatore italiano, nella misura del 100%, con rinuncia da parte del sig. alla sua quota parte del 50%. Sin da subito, il Pt_1 sig. avrà obbligo di predisporre tutta la documentazione Pt_1 necessaria affinché la signora possa percepire direttamente gli assegni nella misura del 100%. 6) Nella denegata ipotesi in cui il
Governo italiano dovesse decidere di revocare la misura dell'assegno unico e non sostituire la stessa con altre forme di sostegno a beneficio del nucleo de quo, prevedere a carico del sig. Pt_1
a favore della minore, un contributo a titolo di mantenimento ordinario mensile dell'importo di euro 450,00, da versarsi nelle mani della signora;
7) Il sig. continuerà CP_1 Parte_1
a pagare, in via esclusiva, le rate di mutuo sino alla estinzione del contratto, quale unico proprietario dell'immobile; 8) Le spese straordinarie saranno corrisposte nella misura del 50% da ciascun genitore, dietro presentazione di documentazione giustificativa.
Resta inteso che debbono considerarsi straordinarie quelle di cui al Protocollo d'Intesa fra il Tribunale di Vasto e l'Ordine degli avvocati di Vasto anno 2019; 9) Ove mai la minore dovesse rimanere a casa per malattia, senza possibilità di frequentare la scuola e/o il doposcuola, ed ove né i genitori, per impegni lavorativi, potranno accudire la minore nè i nonni paterni possono rendersi disponibili, porre a carico di entrambi i genitori il costo della baby-sitter nella misura del 50% cadauno;
10) Stante la necessità e la volontà della minore di frequentare il dopo-scuola, porre la retta mensile a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno;
11) I coniugi si concedono il reciproco consenso ed assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed altri documenti di espatrio a questi
5 equipollenti valevoli per loro stessi e non per la bambina;
12) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Alla prima udienza di comparizione, le parti, personalmente presenti con i rispettivi difensori, hanno chiesto differirsi l'udienza al fine di tentare di addivenire ad un accordo circa le condizioni di divorzio, in considerazione della prossima scadenza del contratto di lavoro della resistente, e ritenendo di dover rivalutare l'opportunità della frequentazione del doposcuola da parte della minore.
All'udienza del 19/2/2025, le parti hanno concordato nel senso di mettere in esecuzione per i successivi mesi la seguente regolamentazione al fine di valutare la possibilità di raggiungere un accordo in questi termini:
Affido condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione della casa familiare alla madre. Tutti
i pomeriggi in cui la madre lavora, la bambina starà con il padre o i suoi familiari fino all'uscita dal lavoro della madre, ad eccezione del martedì e giovedì quando la bambina starà con il padre dall'uscita da scuola fino alla mattina dopo con pernotto. I finesettimana saranno così regolati: un finesettimana la bambina starà con il padre dal sabato mattina alla domenica sera con pernotto presso il padre;
il successivo finesettimana la bambina starà con il padre soltanto durante l'orario di lavoro della madre.
Il ricorrente verserà alla resistente a titolo di mantenimento della figlia minore la somma mensile di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo. L'assegno unico sarà ripartito a metà tra le parti come per legge.
Infine, all'udienza del 21/5/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni dichiarando di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6 Affido condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione della casa familiare alla madre (con la precisazione che il garage resta in uso al ricorrente come già in separazione, con facoltà della resistente di potervi depositare a titolo gratuito alcuni oggetti, ed impegno del ricorrente a consentire l'accesso alla resistente dietro sua richiesta).
Tutti i pomeriggi in cui la madre lavora, la bambina starà con il padre o i suoi familiari fino all'uscita dal lavoro della madre, ad eccezione del martedì e giovedì quando la bambina starà con il padre dall'uscita da scuola fino alla mattina dopo con pernotto. I finesettimana saranno così regolati: un finesettimana la bambina starà con il padre dal sabato mattina alla domenica sera con pernotto presso il padre;
il successivo finesettimana la bambina starà con il padre soltanto durante l'orario di lavoro della madre. Gli stessi principi saranno osservati anche per il periodo estivo e per le restanti festività.
Il ricorrente verserà alla resistente, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di mantenimento della figlia minore la somma mensile di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo.
L'assegno unico sarà ripartito a metà tra le parti come per legge.
Le parti esprimono sin da ora il consenso a che la minore intraprenda un percorso psicoterapeutico come consigliato dalle docenti.
Spese di lite compensate.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, sussistono i requisiti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato esperito inutilmente il tentativo di conciliazione ed essendosi protratta la separazione ininterrottamente nel termine minimo di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
7 Tribunale nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 17/11/2022.
Risulta, inoltre, pacifico dalla concorde prospettazione delle parti che la loro comunione spirituale e materiale non possa essere ricostituita.
Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge né all'ordine pubblico e sono corrispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore . Per_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio alla sua audizione, posto che le predette condizioni risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale e rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della predetta minore.
La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di San Salvo (CH) per le incombenze di cui al DPR n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 427/2024, così provvede:
− dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a San Salvo (CH) il 28/9/2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di San Salvo
(CH) al n. 35 parte II serie A dell'anno 2013;
− prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti, disponendo che i rapporti patrimoniali e non patrimoniali tra le stesse e tra le stesse e la figlia vengano disciplinati secondo Per_1
8 le condizioni concordate, come ritrascritte nella motivazione della presente sentenza;
− ordina l'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello Stato Civile del comune di San
Salvo (CH), previa trasmissione a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile;
− compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 30/5/2025.
Si comunichi.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
9