Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 21594/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21594/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
28/02/2025
TRA
P. IV , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Piccoli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Orazio Petruccelli n. 14 ;
ATTRICE
E
c.f. , e , c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, rappresentate e difese dall'avv. Paolo Parlato, elettivamente domiciliate C.F._2
presso il suo studio in Napoli alla Via Toledo n. 256;
- CONVENUTE
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come da comparse conclusionali in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha evocato in Parte_1
giudizio, dinanzi a questo Tribunale, e al fine di sentir dichiarare Controparte_1 Controparte_2
l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione del 25/01/2023, per notaio Per_1
di Napoli (repertorio n. 143066 - raccolta n. 42146), con il quale donava
[...] Controparte_2 alla figlia la quota indivisa di ½ dell'immobile sito in Napoli alla Via Vincenzo Controparte_1
Padula n. 2, ovvero appartamento posto al secondo piano, contraddistinto con il numero interno 2,
10, cat. A/2 classe 8, vani 6, interno 2/A, piano 2, R.C. euro 1.704,31.
Parte attrice fondava la propria pretesa sulle domande formulate nel giudizio di impugnazione, pendente alla data di proposizione del presente giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, RG
N. 2122/2020, proposto avverso la sentenza n. 3371/2020 emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 11/05/2020, ove, chiedendo l'integrale riforma della pronuncia impugnata, domandava la declaratoria di efficacia dell'atto di compravendita stipulato dalla stessa attrice con CP_2
e in data 28/07/2016, dichiarato nullo in primo grado, nonché in via
[...] Controparte_1
subordinata, la condanna di e al pagamento della somma di euro Controparte_1 Controparte_2
250.000,00, a titolo di ripetizione delle prestazioni già adempiute in virtù del suddetto atto, oltre interessi e rivalutazione a far data dalla stipula e fino al soddisfo, nonché della somma di euro
250.000,00 a titolo di risarcimento danni.
Le convenute e si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2 delle domande avverse, deducendo l'insussistenza di alcun pregiudizio per la RI atteso che la donataria era anch'essa debitrice solidale unitamente alla madre donante e, dunque, rimaneva immutata per la RI la garanzia costituita dal cespite donato.
La causa, istruita documentalmente, con ordinanza del 28/02/2025, veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata.
Esaminando i presupposti dell'azione revocatoria, giova in termini generali rilevare che le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono, come è noto: a) nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
b) nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, con la precisazione che l'azione tende non solo a ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, ma anche ad assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia, sicché è sufficiente ad integrare l'eventus damni anche una variazione meramente qualitativa del patrimonio del debitore;
c) nella ricorrenza, in capo al debitore ed, eventualmente, in capo al terzo avente causa, della consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
D'altronde, il pregiudizio (eventus damni), al quale fa riferimento l'art. 2901 c.c., va oltre il concetto di danno, per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno (Cass. 02.04.2004, n. 6511;
Cass. 15.06.1995, n. 6777).
La Suprema Corte ha evidenziato invero che interesse del creditore non è soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche il mantenimento di uno stato di maggiore fruttuosità ed agevolezza dell'azione esecutiva susseguente all'utile esperimento della revocatoria, sicché il pregiudizio (eventus damni) può essere costituito finanche da una variazione
(sia quantitativa, che qualitativa) del patrimonio del debitore, purché tale variazione comporti appunto una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito, oppure ne comprometta la fruttuosità (Cfr. Cass. Civ. 04.07.2006, n. 15265; Cass. Civ. 29.10.1999, n. 12144;
Cass. Civ. 08.07.1998, n. 6676; Cass. Civ. 06.05.1998, n. 4578).
Peraltro, quanto al requisito soggettivo, giova precisare che in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito - quali sono la donazione, ma anche il negozio costitutivo di un fondo patrimoniale (ex plurimis, Cass. 8.9.2004, n. 18065; 23.9.2004, n. 19131) - non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (cfr. Cass. Civ. n. 17867/07).
Sulla base delle esposte coordinate interpretative, è possibile valutare il caso in esame, rispetto al quale le risultanze istruttorie in atti depongono univocamente nel senso della piena fondatezza della domanda.
Relativamente al requisito del credito, a tutela del quale è stato introdotto l'odierno giudizio, giova, in fatto, osservare che, come emerge dalla documentazione prodotta da parte attrice, quest'ultima impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 3371/2020, pubblicata il 11/05/2020 (cfr. doc. 4 parte attrice), dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, giudizio RG N. 2122/2020 ancora pendente, chiedendo, tra l'altro, con domanda riconvenzionale, la condanna di ed Controparte_2
al pagamento della somma di euro 250.000,00 a titolo di ripetizione delle Controparte_1
prestazioni già adempiute in virtù dell'atto di compravendita stipulato dalle parti il 28/07/2016 (cfr. doc. I memoria parte attrice) e dichiarato nullo dal giudice di primo grado, oltre interessi e rivalutazione dalla data di sottoscrizione dell'atto fino all'effettivo soddisfo, nonché di euro
250.000,00 a titolo di risarcimento danni patiti dall'attrice (cfr. doc. produzione parte attrice).
L'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o mera aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Quanto sin qui rilevato consente di ritenere certamente esistente il requisito del credito, richiesto dall'art. 2901 c.c., se si considera che, per consolidata giurisprudenza, “ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato”, bastando che tale aspettativa non si riveli prima facie pretestuosa (cfr., ex multiis, Cass. civ., sentenza n. 20002 del 18 luglio 2008).
Ricorre, poi, il requisito del danno, arrecato dall'atto di disposizione oggetto di lite, alle ragioni di credito dell'attrice.
In proposito, giova ribadire che il pregiudizio richiesto dall'art. 2901 c.c. può essere costituito anche da un pericolo di danno derivante dall'atto dispositivo, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità (cfr., in questi termini, ex multiis, Cass. civ. sentenza n. 15310 del 7 luglio 2007).
Nel caso di specie, la prova del requisito di cui si discorre emerge chiaramente dalla considerazione secondo cui, con la stipula dell'atto per cui è causa, si rende oltremodo gravoso per la parte attrice il recupero coattivo delle proprie ragioni di credito, non ostando all'esperimento dell'azione ex art. 2901 c.c. la solidarietà dell'obbligazione in capo alle debitrici parti dell'atto qui contestato.
Invero, giova ricordare che "nel caso della solidarietà passiva si configura una pluralità di rapporti giuridici di credito - debito tra loro distinti ed autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolo debitore solidale ed aventi in comune solo l'oggetto della prestazione, di tal ché il creditore, ai sensi dell'art. 1292 c.c., ha la facoltà di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., grava sul patrimoniale di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito" e che “nell'ipotesi in cui il condebitore solidale compia atti di disposizione patrimoniale che diminuiscano la garanzia generica gravante sul suo patrimonio sì da renderla insufficiente in relazione all'entità del credito, il creditore può esercitare, nei confronti suoi e dell'acquirente, in presenza degli altri requisiti,
l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ancorché i rispettivi patrimoni degli altri coobbligati, siano sufficienti a fornire - ciascuno di essi - la garanzia di cui all'art. 2740 c.c.” (così Cassazione civile del 11/11/2022, n. 33391)
Pertanto, “al fine della revocatoria degli atti dispositivi posti in essere dal debitore, l'art. 2901 c.c., richiede che essi si traducano in una menomazione del patrimonio del disponente, sì da pregiudicare la facoltà del creditore di soddisfarsi sul medesimo, mentre non esige, quale ulteriore requisito, anche l'impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire aliunde la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi” di talché, in ipotesi di solidarietà passiva, “il suddetto eventus damni va riscontrato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto con quella azione, non rilevando l'indagine sull'eventuale solvibilità dei coobbligati (nè, pertanto, che i rispettivi patrimoni siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento)” (cfr.
Cassazione civile del 31/03/2017, n. 8315; Cassazione del 11/11/2022, n. 33391; Cass.
n.6486/2011; App. Milano n. 1017/2018).
Prive di rilievo risultano, quindi, le deduzioni delle convenute in merito all'asserita mancanza di pregiudizio per l'attrice in seguito alla concentrazione della proprietà dell'immobile in capo esclusivamente alla donataria, anch'essa debitrice in via solidale, ed all'incapienza del patrimonio della donante.
Orbene, nessun dubbio può porsi circa il carattere pregiudizievole che l'atto in esame riveste per le ragioni della parte attrice, ove si ponga mente al principio secondo cui, in tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma 1 n. 2, prima ipotesi, c.c., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni.
Nel caso in esame la sussistenza dell'eventus damni risulta dimostrata dalla modificazione in peius, qualitativa e quantitativa, del patrimonio della donante il quale, oltre al diritto di proprietà della quota di 1/2 dell'immobile donato alla figlia, risulta essere incapiente, come da visura catastale prodotta dalle debitrici (all. 2 parte convenuta).
Del resto, le convenute non hanno in alcun modo dedotto o provato la disponibilità, in capo alle stesse, di beni ulteriori rispetto a quello oggetto del menzionato atto dispositivo, idonei a garantire le ragioni di credito dell'odierna istante.
Relativamente al requisito soggettivo giova, poi, rilevare che, nella specie, l'atto dispositivo posto in essere sia successivo al sorgere del credito.
Ed invero, secondo un costante indirizzo interpretativo, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge, e non in base al momento - eventualmente successivo - del suo accertamento giudiziale
(cfr. Cass. 23 novembre 1985 n. 5624).
Nella specie, l'anteriorità del credito, rispetto all'atto di disposizione, è palese se solo si consideri che il giudizio concluso con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3371/2020 sopra indicata risale al 2016 e l'atto di impugnazione è stato notificato alle odierne convenute il 12 giugno 2020, laddove la donazione interveniva nel 2023. Ne segue che, alla data della donazione, già era sorta l'aspettativa di credito per la quale la società attrice agisce.
Ciò posto in punto di anteriorità del credito, la prova della scientia damni, in capo alla disponente, si trae in maniera inequivoca dal rilievo per cui l'atto dispositivo veniva posto in essere in data
25/01/2023, ovvero successivamente alla proposizione del giudizio di appello surriferito, potendosi ravvisare la consapevolezza del pregiudizio nella conoscenza del credito oggetto del giudizio pendente ed in considerazione dei legami di parentela di primo grado intercorsi fra le parti dell'atto di liberalità.
Peraltro, la circostanza dedotta dall'Archetto secondo cui, con la donazione in oggetto, la stessa voleva effettivamente compiere un atto di liberalità in favore della figlia evitando il futuro trasferimento per successione, non esclude la contestuale consapevolezza della donante che l'atto stesse arrecando un pregiudizio alla RI (in tal senso Corte Appello Brescia, 12/09/2023, n.
1365).
Come dinanzi osservato, inoltre, venendo in rilievo un atto dispositivo a titolo gratuito successivo al sorgere del credito, è sufficiente che l'elemento soggettivo sussista in capo alla disponente, essendo, invece, irrilevante, ai fini dell'accoglimento della domanda, la consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto da parte della donataria, la quale nondimeno, nella fattispecie, non può dubitarsi essere a conoscenza sia della posizione debitoria della madre (oltre che della propria) che della compromissione della garanzia patrimoniale offerta alla RI in seguito all'atto di liberalità.
Pertanto, sussistendone tutti i presupposti, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti della parte attrice, dell'atto di donazione stipulato il 25/01/2023 per
Notaio di Napoli, (repertorio n. 143066 - raccolta n. 42146). Persona_1
Va poi ordinato al Competente Conservatore di Napoli, di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da così provvede: Parte_1
1) accoglie la domanda ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti di parte attrice, dell'atto di donazione stipulato il 25/01/2023 per Notaio di Persona_1
Napoli, (repertorio n. 143066 - raccolta n. 42146); 2) ordina al competente Conservatore di Napoli di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità;
3) condanna le convenute, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite che si liquidano in euro 7.616 per compenso, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Napoli, 20/3/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello