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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 07/03/2024, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n. 620 / 2023
Tribunale di Tempio Pausania
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di Consiglio, nella persona dei seguenti
Magistrati:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n° 620/2023 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: separazione giudiziale trasformata in consensuale, rimessa alla decisione del Collegio e vertente
T R A
(Cod. Fisc. nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Olbia, via Del Topazio n. 3, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Durgoni del Foro di Tempio Pausania (Cod. Fisc. numero di fax 0789/1791056 e CodiceFiscale_2 indirizzo di posta elettronica certificata giusta procura Email_1 rilasciata su foglio separato e da considerarsi in calce al ricorso e presso lo stesso elettivamente domiciliata,
Ricorrente
E
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 CodiceFiscale_3 in Alghero via Lungomare Dante n.40, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Pennacchi del Foro di Sassari (Cod. fisc. , numero di fax 079-9731988, indirizzo CodiceFiscale_4 di posta elettronica certificata e presso lo stesso difensore Email_2 elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
Resistente
NONCHE' P. M. in sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per le parti: come da atti e verbali di causa.
Per il P.M. in Sede: non ha formulato alcuna conclusione.
Ragioni in fatto ed in diritto
Premesso che:
- in data 29.05.2005, in Sassari, i ricorrenti contraevano matrimonio concordatario ritualmente trascritto al relativo Registro Parte 2 Serie A n.55, come da Estratto già agli atti, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni;
- dall'unione è nata, in Sassari il 28.04.2008, (Cod. Fisc. Parte_2 CodiceFiscale_5
-DOC.5);
- nel corso degli ultimi mesi, per incompatibilità caratteriale, la convivenza era divenuta intollerabile tanto da impedire la prosecuzione del rapporto matrimoniale e da determinare la ricorrente ad iscrivere a ruolo un “Ricorso per separazione giudiziale” in Parte_1 data 14.04.2023;
- all'esito della fissazione della prima udienza e della notifica al del ricorso CP_1 introduttivo e del pedissequo Decreto Cron.2954 del 28.04.2023 entrambi i coniugi, in accordo fra loro e tramite i rispettivi e sottoscritti difensori, hanno manifestato la volontà congiunta di addivenire alla propria separazione in via consensuale, con rinuncia espressa ad una pronuncia giudiziale/contenziosa ed ad ogni diversa e contraria conclusione nelle more formulata e/o formulabile;
- con istanza congiunta depositata in corso di giudizio le parti hanno dichiarato di voler formalizzare consensualmente la loro separazione personale dando altresì atto, ai fini della determinazione delle condizioni della stessa e salvo l'obbligo di mantenimento verso la minore figlia come più appresso congiuntamente determinato e sottoposto al Tribunale, di essere entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti con ciò rinunciando reciprocamente ad ogni qualsivoglia pretesa economica e/o patrimoniale l'una nei confronti dell'altro;
Tutto ciò premesso i coniugi hanno richiesto il mutamento del rito e che il Tribunale, in accoglimento delle connesse loro istanze e conclusioni, voglia dichiarare ed omologare la loro separazione consensuale in conformità ai loro accordi ed alle seguenti
CONDIZIONI - i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ciascuno nella propria residenza che intenderà liberamente fissare all'esito della presente procedura;
- la minore figlia resta affidata ad entrambi i genitori (affido condiviso) e risiederà Pt_2 stabilmente con la madre, alla quale, ove necessario, viene assegnata la casa già coniugale in Olbia Via Del Topazio n.3, di proprietà esclusiva della stessa Pt_1
- il padre potrà vedere e tenere con sé la minore figlia quando vorrà, previo accordo CP_1 con la madre, ed in ogni caso nel rispetto ed in conformità al “Piano Genitoriale” che, già ab initio acquisito agli atti per deposito della viene dal integralmente condiviso e Pt_1 CP_1 sottoscritto, da intendersi pertanto redatto congiuntamente da entrambi i coniugi ed al quale entrambi i ricorrenti si atterranno, e che in ossequio al disposto di cui all'art.473 bis.12
u.c. c.p.c. contestualmente ex novo si deposita (-DOC.6);
- entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento della minore figlia secondo legge proporzionalmente alle proprie risorse;
- in ogni caso il contribuirà al mantenimento ordinario della figlia CP_1 Pt_2 mediante un contributo economico mensile non inferiore ad euro 400,00 (quattrocento/00), che verrà versato direttamente alla madre secondo le modalità separatamente concordate;
detto contributo sarà aggiornato automaticamente ogni anno, a partire dal mese di riferimento successivo a quello di deposito della sentenza di omologazione della separazione, quantomeno in base agli ultimi indici di rivalutazione monetaria ISTAT calcolati al 100% della relativa variazione;
- il predetto contributo sarà corrisposto senza condizioni dal anche dopo il CP_1 raggiungimento della maggiore età della e fino a che la stessa non avrà Parte_2 conseguito una propria autosufficienza economica, salvo disposto di intervenute pronunce giudiziali al riguardo;
- entrambi i coniugi contribuiranno alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la minore figlia, in ragione della metà ciascuno ovvero, comunque, secondo il predetto “Piano Genitoriale” come sopra allegato.
Il Presidente, pertanto, disponeva la trasformazione del rito in consensuale, assegnava la causa a sentenza e la rimetteva al Collegio per la decisione.
Passando al merito, deve essere omologata la separazione dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tutto ciò premesso,
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Visto il parere del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n° 74 in relazione agli artt. 711 e segg. Cod. Proc.Civ.;
Letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, così provvede:
O M O L O G A
La separazione trasformata - in corso di causa a richiesta congiunta delle parti - in consensuale di:
(Cod. Fisc. nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
E
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_3
in relazione al matrimonio contratto in data 29.05.2005, in Sassari, ritualmente trascritto al relativo Registro Parte 2 Serie A n.55, come da Estratto già agli atti, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni, alle seguenti
CONDIZIONI
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ciascuno nella propria residenza che intenderà liberamente fissare all'esito della presente procedura;
- la minore figlia resta affidata ad entrambi i genitori (affido condiviso) e risiederà Pt_2 stabilmente con la madre, alla quale, ove necessario, viene assegnata la casa già coniugale in Olbia Via Del Topazio n.3, di proprietà esclusiva della stessa Pt_1
- il padre potrà vedere e tenere con sé la minore figlia quando vorrà, previo accordo CP_1 con la madre, ed in ogni caso nel rispetto ed in conformità al “Piano Genitoriale” che, già ab initio acquisito agli atti per deposito della viene dal integralmente condiviso e Pt_1 CP_1 sottoscritto, da intendersi pertanto redatto congiuntamente da entrambi i coniugi ed al quale entrambi i ricorrenti si atterranno, e che in ossequio al disposto di cui all'art.473 bis.12
u.c. c.p.c. contestualmente ex novo si deposita (-DOC.6);
- entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento della minore figlia secondo legge proporzionalmente alle proprie risorse;
- in ogni caso il contribuirà al mantenimento ordinario della figlia CP_1 Pt_2 mediante un contributo economico mensile non inferiore ad euro 400,00 (quattrocento/00), che verrà versato direttamente alla madre secondo le modalità separatamente concordate;
detto contributo sarà aggiornato automaticamente ogni anno, a partire dal mese di riferimento successivo a quello di deposito della sentenza di omologazione della separazione, quantomeno in base agli ultimi indici di rivalutazione monetaria ISTAT calcolati al 100% della relativa variazione;
- il predetto contributo sarà corrisposto senza condizioni dal anche dopo il CP_1 raggiungimento della maggiore età della e fino a che la stessa non avrà Parte_2 conseguito una propria autosufficienza economica, salvo disposto di intervenute pronunce giudiziali al riguardo;
- entrambi i coniugi contribuiranno alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la minore figlia, in ragione della metà ciascuno ovvero, comunque, secondo il predetto “Piano Genitoriale”.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Tempio Pausania, così deciso nella camera di consiglio il 31.1.2024
Il Presidente del Tribunale
Giuseppe Magliulo
Tribunale di Tempio Pausania
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di Consiglio, nella persona dei seguenti
Magistrati:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n° 620/2023 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: separazione giudiziale trasformata in consensuale, rimessa alla decisione del Collegio e vertente
T R A
(Cod. Fisc. nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Olbia, via Del Topazio n. 3, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Durgoni del Foro di Tempio Pausania (Cod. Fisc. numero di fax 0789/1791056 e CodiceFiscale_2 indirizzo di posta elettronica certificata giusta procura Email_1 rilasciata su foglio separato e da considerarsi in calce al ricorso e presso lo stesso elettivamente domiciliata,
Ricorrente
E
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 CodiceFiscale_3 in Alghero via Lungomare Dante n.40, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Pennacchi del Foro di Sassari (Cod. fisc. , numero di fax 079-9731988, indirizzo CodiceFiscale_4 di posta elettronica certificata e presso lo stesso difensore Email_2 elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
Resistente
NONCHE' P. M. in sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per le parti: come da atti e verbali di causa.
Per il P.M. in Sede: non ha formulato alcuna conclusione.
Ragioni in fatto ed in diritto
Premesso che:
- in data 29.05.2005, in Sassari, i ricorrenti contraevano matrimonio concordatario ritualmente trascritto al relativo Registro Parte 2 Serie A n.55, come da Estratto già agli atti, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni;
- dall'unione è nata, in Sassari il 28.04.2008, (Cod. Fisc. Parte_2 CodiceFiscale_5
-DOC.5);
- nel corso degli ultimi mesi, per incompatibilità caratteriale, la convivenza era divenuta intollerabile tanto da impedire la prosecuzione del rapporto matrimoniale e da determinare la ricorrente ad iscrivere a ruolo un “Ricorso per separazione giudiziale” in Parte_1 data 14.04.2023;
- all'esito della fissazione della prima udienza e della notifica al del ricorso CP_1 introduttivo e del pedissequo Decreto Cron.2954 del 28.04.2023 entrambi i coniugi, in accordo fra loro e tramite i rispettivi e sottoscritti difensori, hanno manifestato la volontà congiunta di addivenire alla propria separazione in via consensuale, con rinuncia espressa ad una pronuncia giudiziale/contenziosa ed ad ogni diversa e contraria conclusione nelle more formulata e/o formulabile;
- con istanza congiunta depositata in corso di giudizio le parti hanno dichiarato di voler formalizzare consensualmente la loro separazione personale dando altresì atto, ai fini della determinazione delle condizioni della stessa e salvo l'obbligo di mantenimento verso la minore figlia come più appresso congiuntamente determinato e sottoposto al Tribunale, di essere entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti con ciò rinunciando reciprocamente ad ogni qualsivoglia pretesa economica e/o patrimoniale l'una nei confronti dell'altro;
Tutto ciò premesso i coniugi hanno richiesto il mutamento del rito e che il Tribunale, in accoglimento delle connesse loro istanze e conclusioni, voglia dichiarare ed omologare la loro separazione consensuale in conformità ai loro accordi ed alle seguenti
CONDIZIONI - i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ciascuno nella propria residenza che intenderà liberamente fissare all'esito della presente procedura;
- la minore figlia resta affidata ad entrambi i genitori (affido condiviso) e risiederà Pt_2 stabilmente con la madre, alla quale, ove necessario, viene assegnata la casa già coniugale in Olbia Via Del Topazio n.3, di proprietà esclusiva della stessa Pt_1
- il padre potrà vedere e tenere con sé la minore figlia quando vorrà, previo accordo CP_1 con la madre, ed in ogni caso nel rispetto ed in conformità al “Piano Genitoriale” che, già ab initio acquisito agli atti per deposito della viene dal integralmente condiviso e Pt_1 CP_1 sottoscritto, da intendersi pertanto redatto congiuntamente da entrambi i coniugi ed al quale entrambi i ricorrenti si atterranno, e che in ossequio al disposto di cui all'art.473 bis.12
u.c. c.p.c. contestualmente ex novo si deposita (-DOC.6);
- entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento della minore figlia secondo legge proporzionalmente alle proprie risorse;
- in ogni caso il contribuirà al mantenimento ordinario della figlia CP_1 Pt_2 mediante un contributo economico mensile non inferiore ad euro 400,00 (quattrocento/00), che verrà versato direttamente alla madre secondo le modalità separatamente concordate;
detto contributo sarà aggiornato automaticamente ogni anno, a partire dal mese di riferimento successivo a quello di deposito della sentenza di omologazione della separazione, quantomeno in base agli ultimi indici di rivalutazione monetaria ISTAT calcolati al 100% della relativa variazione;
- il predetto contributo sarà corrisposto senza condizioni dal anche dopo il CP_1 raggiungimento della maggiore età della e fino a che la stessa non avrà Parte_2 conseguito una propria autosufficienza economica, salvo disposto di intervenute pronunce giudiziali al riguardo;
- entrambi i coniugi contribuiranno alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la minore figlia, in ragione della metà ciascuno ovvero, comunque, secondo il predetto “Piano Genitoriale” come sopra allegato.
Il Presidente, pertanto, disponeva la trasformazione del rito in consensuale, assegnava la causa a sentenza e la rimetteva al Collegio per la decisione.
Passando al merito, deve essere omologata la separazione dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tutto ciò premesso,
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Visto il parere del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n° 74 in relazione agli artt. 711 e segg. Cod. Proc.Civ.;
Letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, così provvede:
O M O L O G A
La separazione trasformata - in corso di causa a richiesta congiunta delle parti - in consensuale di:
(Cod. Fisc. nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
E
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_3
in relazione al matrimonio contratto in data 29.05.2005, in Sassari, ritualmente trascritto al relativo Registro Parte 2 Serie A n.55, come da Estratto già agli atti, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni, alle seguenti
CONDIZIONI
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ciascuno nella propria residenza che intenderà liberamente fissare all'esito della presente procedura;
- la minore figlia resta affidata ad entrambi i genitori (affido condiviso) e risiederà Pt_2 stabilmente con la madre, alla quale, ove necessario, viene assegnata la casa già coniugale in Olbia Via Del Topazio n.3, di proprietà esclusiva della stessa Pt_1
- il padre potrà vedere e tenere con sé la minore figlia quando vorrà, previo accordo CP_1 con la madre, ed in ogni caso nel rispetto ed in conformità al “Piano Genitoriale” che, già ab initio acquisito agli atti per deposito della viene dal integralmente condiviso e Pt_1 CP_1 sottoscritto, da intendersi pertanto redatto congiuntamente da entrambi i coniugi ed al quale entrambi i ricorrenti si atterranno, e che in ossequio al disposto di cui all'art.473 bis.12
u.c. c.p.c. contestualmente ex novo si deposita (-DOC.6);
- entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento della minore figlia secondo legge proporzionalmente alle proprie risorse;
- in ogni caso il contribuirà al mantenimento ordinario della figlia CP_1 Pt_2 mediante un contributo economico mensile non inferiore ad euro 400,00 (quattrocento/00), che verrà versato direttamente alla madre secondo le modalità separatamente concordate;
detto contributo sarà aggiornato automaticamente ogni anno, a partire dal mese di riferimento successivo a quello di deposito della sentenza di omologazione della separazione, quantomeno in base agli ultimi indici di rivalutazione monetaria ISTAT calcolati al 100% della relativa variazione;
- il predetto contributo sarà corrisposto senza condizioni dal anche dopo il CP_1 raggiungimento della maggiore età della e fino a che la stessa non avrà Parte_2 conseguito una propria autosufficienza economica, salvo disposto di intervenute pronunce giudiziali al riguardo;
- entrambi i coniugi contribuiranno alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la minore figlia, in ragione della metà ciascuno ovvero, comunque, secondo il predetto “Piano Genitoriale”.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Tempio Pausania, così deciso nella camera di consiglio il 31.1.2024
Il Presidente del Tribunale
Giuseppe Magliulo