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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/03/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione seconda Civile
Giudice
Dott.ssa Eliana Tazzoli
Nella causa civile rg 5893/2023
sig.ra (avv. Alessandro D'Urbano) – opponente Parte_1
CONTRO
il Sig. (avv. Roberta Friolo) - creditore procedente -opposto CP_1
e
: (avv. Antonio Andriulli) - terzo pignorato opposto Controparte_2 CP_3
Oggetto: Opposizione ex art. 615 COMMA 1 E 617 COMMA 1 c.p.c. con istanza di sospensione del titolo esecutivo
Il presente giudizio trova le proprie ragioni sulla circostanza che il sig. , dopo CP_1
l'accoglimento della sospensiva nella fase sommaria del ricorso ex art. 615 c.p.c. promosso dalla sig.ra avverso il pignoramento sulla pensione richiesto Pt_1 all' da parte dello , si è rifiutato di corrispondere la somma dovuta alla CP_3 CP_1
sig.ra anche per le spese legali dovute e per le quali il Giudice dell'esecuzione Pt_1
aveva rinviato alla successiva fase di merito;
La procedura esecutiva di pignoramento è stata iscritta in data 14 luglio 2023 dallo
, è stata instaurata in pendenza di giudizio di Appello, sfociata nella sentenza CP_1
N. 366/2023 del 21 luglio 2023 che in accoglimento della domanda della signora e riformando le sentenze di primo grado , la condanna al pagamento della Pt_1
minor somma di €. 1.240,94 oltre interessi dalla domanda.
La sospensione dell'esecuzione del pignoramento del quinto della pensione è avvenuto in data 2 novembre 2023 e la rinuncia dell'odierno opposto è avvenuta soltanto in data 3 gennaio 2024, esponendo la signora ad ulteriori trattenute Pt_1
del quinto.
Tanto, risulta per tabulas , ragion per cui sono da accogliere le domande dell'odierna opponente, appare evidente infatti che il signor avrebbe potuto desistere CP_1
dall'azione esecutiva , rinunciarvi prima e restituire l'intera somma comprensiva delle spese e compensi .
Le spese e i compensi vengono liquidati secondo il principio di soccombenza e determinati con applicazione del DM 55/2014 in relazione al valore della causa e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale nella persona del Giudice dott,ssa Eliana Tazzoli definitivamente pronunciando sulla domanda della signora nei confronti di Parte_1 CP_1
accoglie l'opposizione e di conseguenza :
[...] - dichiara la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato dal sig. alla sig.ra in data 8.5.2023 e del conseguente CP_1 Pt_1
atto di pignoramento notificato il 14.7.2023 e di ogni ulteriore atto consequenziale, ordinando lo svincolo delle somme accantonate dal terzo CP_3
- condanna il sig. a restituire alla sig.ra la CP_1 Parte_1
differenza indebitamente riscossa in forza della sentenza di primo grado per €.
2.458,40 oltre interessi legali dalla data del pignoramento della somme, detratto l'importo incassato in data 16.1.2024 per €. 2.392,31 e sino al soddisfo effettivo ovvero in quella diversa maggiore o minore somma risultante di giustizia in uno agli interessi che matureranno sino a reale soddisfo;
- Condanna l'opposto al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'opponente pari a €.
3.150 di cui €. 264 per esborsi il residuo per compensi oltre rsg iva e cap come per legge ,
Il presente provvedimento viene depositato nei trenta giorni successivi alla discussione orale avvenuta in data 27 febbraio 2025.
Taranto, 11 Marzo 2025
Il giudice
Dott.ssa Eliana Tazzoli