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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letti gli art. 127 ter e 281 decies cpc;
visto il decreto del 21.2.24, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3351 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024
TRA
P.IV , rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 P.IVA_1
calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Diego Militerni (C.F con C.F._1
Studio sito in Napoli, alla Via Vannella Gaetani n. 27 ove elettivamente domicilia .
RICORRENTE
E
(C.F. . Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente, premesso che:
iIn data 11/06/2021 la stipulava un “Contratto di fornitura in esclusiva e Parte_1
comodato”, con il sig. ; Controparte_1
in tale contratto il assumeva l'obbligo di acquistare annualmente Kg 720 di caffè CP_1
per un periodo di 5 anni per l'importo di € 10.800;
riceveva, altresì, in comodato d'uso un “Dehors completo di pedana con chiusure perimetrali in plex personalizzato (6 metri per 3 metri)” il cui valore veniva fissato in €
10.800;
il acquistava, però, solo kg 204 di caffé prima di cessare l'attività; CP_1
l'articolo 8 del contratto siglato prevedeva una clausola risolutiva espressa a favore dell'odierna esponente qualora il cliente-somministrato non avesse acquistato i quantitativi di caffè stabiliti alle periodiche scadenze;
la clausola penale inserita nel contratto ha stabilito il pagamento di euro 3,00 per ogni chilogrammo di Caffè non consumato rispetto al quantitativo concordato negli accordi contrattuali e, quindi, di un importo pari a €10.188,00;
con raccomandata A/R invitata al sig. il 12.07.2022 l'odierna ricorrente Controparte_1
comunicava al Sig. di volersi avvalere della clausola;
Controparte_1
deduceva che il resistente non provvedeva alla restituzione delle attrezzature né al pagamento del dovuto;
chiedeva quindi dichiararsi risolto per inadempimento del resistente il contratto in questione e condannarsi il resistente al pagamento della somma di € 10.188 in virtù della clausola penale e di € 2.160 quale valore dei beni non restituiti oltre interessi, con vittoria di spese.
chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed attribuzione.
Il resistente, ritualmente citato, non si è costituito e ne viene dichiarata la contumacia. Tanto premesso si osserva che quanto dedotto dal ricorrente è documentalmente provato dalla produzione del contratto di somministrazione stipulato, che prevede le clausole indicate, dalla diffida ad adempiere e dall'atto di risoluzione del contratto suddetto.
Il resistente nulla ha dedotto in contrario, rimanendo anzi contumace.
La domanda, pertanto, può essere accolta nei termini richiesti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di con ricorso depositato il 16.2.24, così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara risolto per inadempimento del resistente il contratto in questione;
2. condanna il resistente al pagamento della somma di € 12.348 oltre interessi legali dalla domanda;
3. condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro
2.547 per onorario ed euro 264 per spese oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'avvocato Diego Militerni.
Così deciso in Napoli il 6.3.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)