TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/11/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
IGnori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1903 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
11/02/1979, rappresentata e difesa dall'avvocato VALERIA FABIANI
e
c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria FABIANI
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Controparte_2
di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
i coniugi dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di procedere
all'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'emanando provvedimento e ad ogni
altro incombente.
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
3) I figli minori erranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
4) Salvo diverso accordo tra le parti, tenuto conto dell'interesse dei minori e Per_1 Per_2
e degli impegni lavorativi dei genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a weekend
alternati, dal sabato alle ore 14.30 fino alla domenica sera alle ore 19.00 e due giorni a
settimana, indicativamente il lunedì e giovedì, dal termine dell'orario lavorativo fino alle ore
21.30.
5) Per quanto riguarda le festività i genitori hanno diritto di passare con i figli due settimane
anche non consecutive durante le vacanze estive in periodi da comunicare con congruo
anticipo (in caso di mancato accordo gli anni dispari deciderà la madre, i pari il padre);
durante le altre festività i genitori passeranno con i figli in via alternata la Vigilia di Natale ed
il giorno di Natale, Santo Stefano, Capodanno e l'Epifania, i giorni di Pasqua e Pasquetta
ed i cosiddetti “ponti”.
6) Le parti danno atto che l'immobile adibito a casa familiare, sito in Bassano del Grappa,
via Col Fagheron n. 22, di cui sono comproprietari in pari quota, è gravato da mutuo
ipotecario cointestato ad entrambi i coniugi con Banco BMP Spa, a rogito del Notaio
[...]
registrato al n. 282 di rep e n. 199 di racc.. Per_3
7) Le parti convengono che la casa venga assegnata alla sig.ra , che Parte_1
2 continuerà ad abitarla unitamente ai figli minori, mentre il IG. si trasferirà CP_1
altrove con il consenso della moglie entro il 31/01/2026.
8) Le spese relative alle utenze della casa familiare, a partire dal trasferimento del sig. CP_1
saranno a carico della IG.ra .
[...] Parte_1
9) Il mutuo residuo esistente nei confronti del Banco BPM per l'acquisto della casa familiare
sarà pagato dai coniugi nella misura del 50%.
10) Il sig. continuerà a pagare le rate del finanziamento, a lui intestato, sottoscritto Pt_1
nell'ottobre del 2023 con la Fiditalia, per la ristrutturazione della casa familiare, per un
importo di circa €350,00 al mese.
11) Le parti danno atto che, nelle more, la figlia maggiore è divenuta economicamente Per_4
autosufficiente.
12) Il sig. , tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso di sé, CP_1
corrisponderà alla sig.ra quale mantenimento dei figli minori e Parte_1 Per_1
la somma complessiva di €350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie Per_2
sostenute come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza. Ciò con decorrenza
dall'uscita di casa del sig. . CP_1
13) L'assegno unico previsto per il nucleo familiare verrà percepito dalla sig.ra
[...]
. Parte_1
14) Entrambi i genitori si rilasciano fin d'ora reciproco assenso per la richiesta del
passaporto per i figli, con l'indicazione, nei medesimi passaporti, dei nomi di entrambi i
genitori in qualità di accompagnatori, nonché reciproco assenso per il rilascio dei propri
passaporti personali. I genitori si impegnano a gestire insieme il passaporto dei figli, che
verrà di volta in volta consegnato dal genitore che lo detiene a quello che dovrà recarsi
all'estero, previa comunicazione della destinazione, delle finalità del viaggio, e del periodo
in cui esso verrà effettuato. La richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo rispetto
alla partenza programmata.
3 15) L'autovettura, una Fiat Bravo targata EJ208HV, attualmente intestata al IG. CP_1
viene trasferita alla IG.ra senza corrispettivo in denaro e senza
[...] Parte_1
spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti economici patrimoniali.
16) Le parti dichiarano che ogni altro rapporto economico intercorrente fra loro è già stato
definito con reciproca soddisfazione e, pertanto, dichiarano di non avere null'altro a
pretendere l'uno nei confronti dell'altra”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle
parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Bassano del Grappa (VI) in data 18/09/1998, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 14/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori alla prevalente collocazione degli stessi presso la Per_1 Per_2
madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
4 - neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori e come regolamentate dal Per_1 Per_2
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Bassano
del Grappa (VI), Col Fagheron n. 22, in favore di , quale genitore Parte_1
convivente con i figli minori Per_1 Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può
che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso per la richiesta del passaporto per i figli, con l'indicazione, nei medesimi passaporti, dei nomi di entrambi i genitori in qualità di accompagnatori, nonché reciproco assenso per il rilascio dei propri passaporti personali;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 CP_1
in matrimonio in Bassano del Grappa (VI) in data 18/09/1998 con atto trascritto al n. 153,
5 parte II, serie C, anno 2019, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassano del
Grappa (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
6