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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 908/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 908/2020, promossa da:
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv.to Roberto Santi Laurini Parte_1 C.F._1
ATTRICE
CONTRO
(CF: ), rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Giovanni De Stasio
CONVENUTO
(P.I. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Michele Capecchi
CONVENUTA
P. I. ), rapp.ta e difesa dall'Avv.to Marta Fidolini Controparte_3 P.IVA_3
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 24.09.2024, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
Controparte_4
deducendone la responsabilità esclusiva in relazione al crollo, verificatosi nella terza
[...]
decade del mese di novembre 2016, del muro a retta posto a confine tra la proprietà dell'attrice e quella del convenuto, a seguito di alcuni lavori da quest'ultimo appaltati all'impresa CP_1 CP_2
pagina 1 di 11 chiedendo la condanna solidale dei convenuti al rispristino dello stato dei Controparte_2
luoghi ed al risarcimento del danno;
il tutto con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto, in sintesi: (i) di essere proprietaria di un'unità immobiliare, con annesso giardino, posta in via Mascagni n. 3 a Massa Marittima (GR) e che durante l'esecuzione di opere edili eseguite nel mese di Novembre 2016 da parte della società Controparte_2
a Socio Unico sulla proprietà del committente Condominio di via Boito n. 32, confinante con quella
[...]
dell'attrice, si sarebbe verificato il crollo del muro a retta e del soprastante giardino di proprietà della sig.ra con conseguente frana del terreno a monte;
(ii) che la responsabilità per il crollo sarebbe Pt_1
da attribuire all'impresa appaltatrice ed al committente per esser stati eseguiti i lavori al CP_1
piede del muro a retta senza che fossero state approntare strutture ed opere provvisionali idonee ad impedire allo stesso di franare;
(iii) di aver esperito, per i medesimi fatti di causa, accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c., a seguito del quale sarebbero emersi profili di responsabilità in capo ai convenuti.
Sulla scorta di tali premesse, ha chiesto la condanna in solido i convenuti a riedificare il muro crollato con la soprastante ringhiera e con il riempimento di terreno vegetale, il tutto a loro cura e spese, oltre al risarcimento in favore dell'attrice del danno asseritamente subito e da liquidarsi equitativamente nella somma di € 6.000,00 all'anno o nella somma ritenuta di giustizia, dal giorno 1.12.216 fino alla riedificazione del muro a retta, oltre le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo;
il tutto con vittoria di spese del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 04.09.2020, si è costituito in giudizio il
[...]
, chiedendo il rigetto di ogni domanda formulata nei propri Controparte_1
confronti da parte attrice perché infondata e non provata, con conseguente condanna della stessa alla rifusione di competenze e spese - anche di assistenza tecnica e legale – sostenute dal CP_1
comparente per il procedimento di negoziazione, per il procedimento di consulenza preventiva e per il presente giudizio;
in subordine, ha chiesto accertarsi che il crollo del muro per cui è causa è dipeso in via esclusiva dalla negligenza / imperizia e/o colpa della ditta esecutrice dei lavori Controparte_2
a socio unico per non essersi attenuta scrupolosamente alle modalità di intervento già indicate nel
[...]
computo metrico e comunque per non avere adottato ogni precauzione utile e/o necessaria per evitare ogni rischio per danni a persone e cose nell'esecuzione del lavoro affidatogli, condannando la stessa in via esclusiva al risarcimento in favore dell'attrice; in via ulteriormente subordinata, ha chiesto accertarsi una corresponsabilità delle parti in causa (Sig.ra CP_5 Controparte_4
nella produzione dell'evento dedotto, determinando la quota di responsabilità a
[...]
ciascuno imputabile e, consequenzialmente, la quota di partecipazione alle spese e, in questa ipotesi,
pagina 2 di 11 riconoscere e dichiarare il diritto del Condominio comparente ad essere tenuto indenne e manlevato da ogni e qualsiasi onere e spesa che il ridetto Condominio dovesse essere costretto a pagare in conseguenza dell'evento di cui è causa e del presente giudizio. Ha altresì svolto domanda riconvenzionale, volta ad ottenere la condanna dell'attrice e/o la ditta Controparte_2
disgiuntamente o in solido tra loro alla ricostruzione del muro crollato e di conseguenza al rimborso a favore del Condominio del costo della ricostruzione di esso e di ogni spesa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.09.2020, si è costituita in giudizio il
[...]
chiedendo, in via preliminare, autorizzazione alla chiamata Controparte_2
in causa di al fine di essere tenuta indenne in caso di condanna;
nel Controparte_3
merito ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte da perché infondate in fatto ed Parte_1
in diritto, chiedendo in ogni caso di essere tenuto indenne dalla terza chiamata in causa
[...]
da ogni eventuale condanna e nei limiti dell'accoglimento delle domande avversarie, Controparte_3
con condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio;
ha altresì svolto domanda riconvenzionale nei confronti del Marittima (GR), chiedendone Controparte_6
la condanna al pagamento della somma di Euro 5.900,00, oltre iva se dovuta, o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a saldo dei lavori eseguiti per la messa in sicurezza del muro crollato, pulizie a terra e calcinacci, come da documento (stima lavori) depositato, oltre alla rifusione delle spese e compensi legali;
in ogni caso, con condanna alla rifusione delle spese e compensi legali del presente giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa depositata in data 26/01/2021 si è costituita in giudizio
, chiedendo di respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed Controparte_3 in diritto e per l'effetto respingere la domanda di manleva promossa dalla nei Controparte_2
confronti di in ipotesi denegata di accoglimento, anche parziale ai sensi Controparte_3 dell'art. 1227 c.c., della domanda attrice, respingere la domanda di manleva promossa nei confronti di per carenza dei presupposti previsti contrattualmente dalla garanzia invocata;
Controparte_3
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del Giudizio sono state depositate memorie e disposta CTU da parte del precedente Giudice
Istruttore; successivamente, tentata la conciliazione previa sottoposizione alle parti di diverse proposte conciliative ex art. 185 bis c.p.c., all'udienza del 10.10.2023, preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa da ultimo formulata, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.09.2024 ed ivi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 11 La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che seguono.
La vicenda in esame, rappresentata dal crollo, verificatosi nella terza decade del mese di novembre
2016, del muro a retta posto a confine tra la proprietà dell'attrice e quella del convenuto, a CP_1 seguito di alcuni lavori da quest'ultimo appaltati all'impesa è stata Controparte_2
oggetto di accertamento peritale specialistico, dapprima in sede di procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696bis c.p.c. (RG 1487/2018) e, poi, mediante supplemento di CTU disposta nel presente giudizio, sfociato in una relazione integrativa a firma del medesimo perito nominato nella procedura di ATP Ing. (cfr. doc. 18 attrice e deposito del 30.10.2022). Persona_1
Tali accertamenti hanno evidenziato, per quanto in questa sede interessa, innanzitutto che trattasi di muro posto a confine tra due fondi tra cui vi è un dislivello di carattere non naturale, che
“ragionevolmente è stato creato intorno ai primi anni del secolo XX per escavazione nel fondo che adesso si trova a valle, dove fu realizzato il ”; sul punto, il perito ha anche rilevato che, CP_1
rispetto al muro originario, “il muro crollato ha subìto un innalzamento o rimaneggiamento nella parte sommitale e che tale circostanza avrebbe naturalmente avvantaggiato il proprietario del fondo di monte” (cfr. CTU in sede di ATP, pag. 18 – doc. 18 attori).
Quanto alle cause del crollo, il perito ha ritenuto che esse siano riferibili a tre fattori causali, segnatamente: (i) alla sopraelevazione della testa del muro;
(ii) all'occlusione dei drenaggi;
(iii) all'incremento dell'altezza complessiva del muro, per la realizzazione dello scavo.
Ne deriva che, se è vero che vi è nesso causale tra il crollo e le lavorazioni eseguite dalla in CP_2
prossimità del muro per cui è causa, tale nesso non è assorbente rispetto all'evento di danno ma si pone in termini concausali.
In particolare, il perito ha stimato un grado di efficienza causale del crollo per cui è lite nei termini che seguono: (i) 33,33% dovuto all'innalzamento del muro (secondo il perito attribuibile ai ricorrenti, in quanto la sopraelevazione portò vantaggi solo a loro, offrendo maggiore porzione di area a verde piana e non scoscesa); (ii) 33,33% dovuto all'occlusione dei drenaggi (attribuibile in quota paritaria ai ricorrenti ed al atteso che il muro è in comproprietà tra i confinanti quale confine CP_1
materializzato, con conseguente obbligo di manutenzione dello stesso a carico dei proprietari); (iii)
33,33% alla realizzazione dello scavo (attribuibile all'impresa . Controparte_2
Va anche osservato che, nella specie, trattasi di muro posto a confine di due fondi tra cui vi è un dislivello non naturale, ragionevolmente creato, secondo il perito, per escavazione nel fondo che adesso si trova a valle, dove fu realizzato il , muro che peraltro avrebbe subìto “un innalzamento o CP_1
rimaneggiamento nella parte sommitale”; appare dunque corretto ritenere che detto muro il muro assolva alla duplice funzione di sostegno del terreno superiore con la parte bassa e di divisione tra i due pagina 4 di 11 immobili con la parte alta, sicché lo stesso si presume di proprietà esclusiva del titolare del fondo superiore, dalle fondamenta sino al livello del piano di campagna di tale fondo, e di proprietà comune tra i titolari dei terreni finitimi, nella parte sovrastante il detto livello (cfr. Cass. civ. n. 29108/2019).
È stato affermato infatti che, nel caso di dislivello derivante dall'opera dell'uomo, devono considerarsi costruzioni in senso tecnico-giuridico il terrapieno ed il relativo muro di contenimento che lo abbiano prodotto o che abbiano accentuato quello già esistente per la natura dei luoghi. Il muro che assolve alla duplice funzione di sostegno del terreno superiore con la parte bassa e di divisione tra due immobili con la parte alta si presume di proprietà esclusiva del titolare del fondo superiore, dalle fondamenta sino al livello del piano di campagna di tale fondo, e di proprietà comune tra i titolari dei terreni finitimi, nella parte sovrastante il detto livello (cfr. Cass. civ. n. 18500/2020).
Ciò posto, si osserva che, sebbene il CTU abbia attribuito un grado di efficienza causale del crollo per cui è lite a tre diversi fattori concausali, è un dato di fatto che il muro a retta posto tra la proprietà dell'attrice e quella del convenuto è crollato a seguito dello scavo realizzato dalla ditta incaricata dal volto ad eseguire l'opera di sostituzione delle fognature poste al piede del muro a retta. CP_1
L'incidenza causale evidenziata dal CTU va infatti valutata in senso tecnico quanto al dinamismo causale del crollo, mentre da un punto di vista della causalità civilistica andrà verificata l'incidenza causale del fattore scatenante il crollo, chiaramente attribuibile alle opere di scavo realizzate dalla ditta incaricata dal CP_1
Va anche osservato che l'avvenuto innalzamento del muro a retta, indicato dal CTU come concausa dell'evento di crollo nella misura del 33,33%, è circostanza ritenuta dal perito probabile ma rimasta in giudizio sostanzialmente sfornita di prova, tant'è che non è dato sapere quando l'innalzamento del muro sia avvenuto e con che modalità, né ad opera di chi, ovvero se ad opera dei ricorrenti (proprietari del fondo a monte) ovvero del (proprietario del fondo posto a livello inferiore). CP_1
Non può in questo senso valorizzarsi l'osservazione del perito secondo cui, peraltro, la sopraelevazione sarebbe attribuibile ai ricorrenti, in quanto “portò vantaggi solo a loro, offrendo maggiore porzione di area a verde piana e non scoscesa”, trattandosi di circostanza che, in mancanza di prova innanzitutto dell'avvenuta sopraelevazione, dell'entità di essa e del preesistente dislivello tra i due fondi, non può essere posta a fondamento della corresponsabilità degli attori nell'evento per cui è causa.
Del resto, nessuna prova è stata fornita, né testimoniale, né documentale, relativa al preteso innalzamento e circa l'epoca della sua realizzazione, né sul punto sussiste valida motivazione del
Consulente che non sia riferibile a circostanze presunte o comunque prive di riscontro strumentale.
Conseguentemente non può essere attribuito ad un fatto non provato un'efficacia causale nel crollo del muro a retta per cui è causa.
pagina 5 di 11 Quanto al fattore concausale dell'occlusione dei drenaggi del muro a retta, ritenute dal CTU concausa del crollo, trattasi di fattore attribuibile a ben vedere alla manutenzione del muro, che nella specie risulta assolvere alla duplice funzione di sostegno del terreno superiore con la parte bassa e di divisione tra i due immobili con la parte alta, sicché lo stesso si presume di proprietà esclusiva del titolare del fondo superiore, dalle fondamenta sino al livello del piano di campagna di tale fondo (cfr. Cass. civ. n.
29108/2019).
Va anche osservato che le precipitazioni atmosferiche verificatesi nelle prime due decadi del mese di novembre 2016 (80 mm nella prima decade e 60/70 mm nella seconda - pag. 14) che, a causa dell'occlusione dei fori di scolo delle acque del muro, avrebbero aumentato il carico “incrementando
l'azione sul parametro”, sebbene non siano all'evidenza di intensità tale da superare da sole l'efficacia causale dello scavo rispetto al crollo, è ragionevole che lo abbiano quantomeno agevolato.
Va conseguentemente ritenuto che l'occlusione dei fori di drenaggio del muro, attribuibili ad un difetto di manutenzione del muro stesso, quale incombenza che gravava sugli attori in quanto proprietari, sia stata concausa del crollo.
In ogni caso, il crollo del muro a retta deve ritenersi principalmente avvenuto a causa dell'intervento di scavo posto in essere da su incarico del committente . Sul punto è Controparte_2 CP_1
infatti comprovato, anche all'esito delle operazioni peritali, che l'appaltatore non ha approntato strutture ed opere provvisionali idonee a porre in sicurezza il muro (e magari anche gli operai) ed impedire allo stesso di franare durante l'opera; tale circostanza risulta anche dalle fotografie del muro scattate subito dopo il crollo, non contestate, che dimostrano l'assenza di qualunque opera provvisionale (cfr doc. 3 e 4 attrice) rispetto alla successiva messa in sicurezza del muro (cfr doc. 24 attrice).
È altresì provato che non esiste un qualche calcolo dell'incidenza dello scavo sulla resistenza strutturale del muro a retta e non esiste un progetto di realizzazione dell'opera con le opere provvisionali da adottare, circostanza che determina anch'essa la responsabilità del crollo a carico dell'appaltatore e a carico del committente.
Peraltro, da quanto risulta dagli atti (e come desumibile, anche indirettamente, dagli esiti delle operazioni peritali), lo scavo era finalizzato alla realizzazione di un “drenaggio profondo” da eseguirsi
“a mezzo scavo manuale fino a 15 cm. sotto al piano di appoggio delle fondazioni”, sicché la misurazione dello scavo in 40 cm effettuata dal CTU deve evidentemente valutarsi come relativa alla quota visibile dello scavo al di sotto della quale era stata comunque interrata una “tubazione corrugata in polipropilene con diametro 300 mm allettata, rinfincata e coperta da sabbia” (cfr. pag. 10 ATP) che il
Consulente aveva infatti trovato già interrata e collegata ai pozzetti d'ispezione a momento del pagina 6 di 11 sopralluogo (cfr doc. 5 e 7 attrice), circostanza che conduce a ritenere per certo che la profondità dello scavo al piede del muro a retta fu di almeno 70/80 cm. considerando anche lo spessore del riempimento posto sopra la tubazione corrugata in polipropilene.
Pertanto, dovendosi in questa sede attribuire un grado di efficacia causale nel crollo del muro ad ognuna delle parti coinvolte, deve ritenersi che i danni lamentati dalla parte attrice sono attribuibili ai convenuti nella misura di 1/3 ciascuno, dovendosi attribuire il restante 1/3 agli stessi attori.
Ne deriva che la domanda volta ad ottenere il rispristino dello stato dei luoghi, vista anche la domanda riconvenzionale svolta dal Condominio, dovrà prevedere una partecipazione della stessa attrice alle spese di ricostruzione del muro di confine crollato ed in generale al ripristino dello stato dei luoghi.
Sul punto, va rilevato che, nelle more del giudizio, il ha dedotto l'avvenuto ripristino dello CP_1
stato dei luoghi mediante rifacimento del muro di confine con la proprietà a cura del CP_7 convenuto (cfr. doc 2 e 3 in produzione , avendo quest'ultimo deliberato (cfr. CP_1 CP_1
verbale assemblea condominiale 01/08/2019, doc. 3) di provvedere autonomamente e con espressa riserva di rivalsa alla ricostruzione (cfr. doc. 5 , peraltro secondo le indicazioni tecniche e CP_1 modalità indicate nella relazione peritale dell'Ing. a ben vedere non contestata dalle Persona_1
parti circa le modalità operative della ricostruzione (cfr. doc. 4 . CP_1
L'avvenuto rispristino dello stato dei luoghi, così come si trovavano prima del crollo, è stata tuttavia espressamente contestato dalla parte attrice, che ha negato nella prima difesa utile (cfr. prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c.) che il abbia effettivamente realizzato la rimessione in pristino. Non CP_1
è peraltro chiaro se a seguito degli interventi eseguiti dal , cui conseguono le relative spese CP_1
già sostenute ed oggetto di domanda riconvenzionale, si sia effettivamente realizzata o meno la rimessione in pristino del muro.
Pertanto, rimanendo controversa l'avvenuta rimessione in pristino e dovendosi senza dubbio statuire sulla relativa domanda, in parziale accoglimento della domanda attorea e della domanda riconvenzionale spiegata dal , andrà ordinato alle parti il rispristino, secondo il progetto CP_1
redatto dal CTU Ing. (cfr. doc. 4 , del muro crollato e dello stato dei Persona_1 CP_1
luoghi, con partecipazione alle relative spese rispettivamente nella misura di 1/3 ciascuno a carico degli attori, del convenuto e della ditta Ndini. CP_1
Le spese già sostenute dal il ripristino, limitatamente a quelle relative ad interventi CP_8 eseguiti a tal fine secondo il progetto redatto dal CTU Ing. andranno anch'esse Persona_1
suddivise tra le suddette parti, rispettivamente nella misura di 1/3 ciascuno a carico degli attori, del convenuto e della ditta Ndini. CP_1
pagina 7 di 11 Consegue quindi l'accoglimento parziale della domanda principale dell'attrice e della domanda riconvenzionale proposta dal Condominio.
Quanto alla domanda risarcitoria proposta dall'attrice, fondata sulla dedotta sussistenza di danni da mancato godimento dell'immobile, segnatamente della porzione di giardino posta in prossimità del muro crollato, si osserva quanto segue.
È pacifico in giurisprudenza che il danno da mancato godimento si configura quale illecito extracontrattuale, stante la sua atipicità (cfr. Cass. civ. S.U. n. 500 del 22-07-1999; Cass. 23.2.2010, n.
4326 e Cass. 29.1.2010, n. 2122); lo stesso è delimitato da due parametri: (i) il tempo, cioè la durata dell'impedimento al godimento;
(ii) il valore, che convenzionalmente viene individuato seguendo il criterio del canone locatizio mensile, quale corrispettivo del godimento del bene.
Ne deriva che il danno da mancato godimento diretto del bene stesso da parte del titolare, totale o parziale, è un danno esclusivamente patrimoniale, sicché il risarcimento dei danni non patrimoniali va sostanzialmente escluso, potendosi semmai ipotizzarsi la componente del c.d. danno morale qualora, nel caso concreto, vi sia una spiccata componente lesiva anche sul piano personale, come nel caso in cui all'illecito civile si accompagni una condotta avente rilievo penale.
Inoltre, si badi bene, trattasi di danno conseguenziale, quindi non in re ipsa, atteso che il pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione della situazione giuridica ma dal danno conseguenza derivante dall'evento di danno corrispondente a detta lesione (cfr. Cass. S.U. 33645 e 33659 del 15/11/2022).
Conseguentemente, il danno conseguenza, l'unico risarcibile, deve essere inferito da circostanze allegate ed in grado di dimostrare il nesso di causalità giuridica tra il danno evento ed il pregiudizio derivatone, ciò che inevitabilmente si riflette sull'onere allegatorio e probatorio in capo al danneggiato. Deve quindi essere – quantomeno - allegata dall'attore l'intenzione concreta di mettere a frutto il bene, corredata da elementi oggettivi su cui fondare l'entità del danno in relazione al valore del bene stesso, quali l'età, lo stato di usura, la sua collocazione, la regolarità urbanistica etc., dovendosi certamente escludersi, non trattandosi di danno in re ipsa, l'automatico riconoscimento di un danno in mancanza di tali elementi.
Ebbene, nel caso di specie, va rilevato che l'attrice, per il periodo intercorrente tra il crollo e la ricostruzione del muro oggetto di causa, non ha né allegato né provato l'intenzione concreta di mettere l'immobile a frutto, non avendo dedotto né provato (né richiesto di provare per testimoni, attesa l'assenza di circostanze capitolate sul punto per la prova orale) alcunché circa la perdita di occasioni per goderne, né elementi oggettivi su cui fondare l'entità del danno in relazione al valore del bene stesso, limitandosi a offrire la prova che “non ha più utilizzato la porzione di giardino a monte dell'area pagina 8 di 11 franata fino ai due magazzini di sua proprietà ai quali, per ragioni di sicurezza, non può accedere” (cfr. capitoli 3 e 4 in memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. . Pt_1
In ogni caso, non trattandosi di danno in re ipsa, sebbene sia escluso l'automatico riconoscimento di tale voce di danno in mancanza di quegli elementi minimi per ritenere provato lo specifico pregiudizio subito, quale “danno conseguenza” dell'evento, è comunque consentito il ricorso a presunzioni nella misura in cui risulti certo l'inutilizzo del bene e si possa, alla luce del caso concreto, valorizzare l'utilità normalmente conseguibile da beni immobili, di per sé fruttiferi.
Pertanto, in assenza di parametri si cui fondare una stima oggettiva ed in mancanza di ulteriori specifici elementi, deve ritenersi congrua la cifra di Euro 3.000,00 già liquidata all'attualità, tenuto conto de tempo trascorso dal crollo senza che sia stata risolta la problematica e l'oggettiva difficoltà di utilizzo del bene nel detto periodo.
La relativa domanda deve dunque trovare accoglimento limitatamente a tale somma, che dovrà essere posta a carico del e della in egual misura. CP_1 Controparte_2
Va poi esaminata la domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti Controparte_2
del Condominio via Boito n. 32, avente ad oggetto il pagamento dell'intervento, pacificamente realizzato, per aver messo in sicurezza il fabbricato ed il muro crollato, evitando così ulteriori pericoli e danni all'immobile condominiale.
Tale domanda risulta solo parzialmente fondata, atteso che il crollo del muro, che ha richiesto l'intervento di messa in sicurezza, è attribuibile come visto alla ditta nella misura di 1/3. CP_2
Ne deriva che il corrispettivo dovuto dal Condominio, quale parte contrattuale che ha commissionato il suddetto intervento, è limitato a 1/3 del complessivo importo pari ad € 5.900,00 oltre iva.
Lo stesso Condominio dovrà quindi essere condannato a corrispondere a solo Controparte_2
1/3 del complessivo importo richiesto in via riconvenzionale, pari ad € 5.900,00 oltre iva. Nessun'altra parte in causa può essere destinataria della condanna all'eccedenza rispetto a tale quota, stante l'estraneità delle altre parti al relativo rapporto contrattuale.
Va infine esaminata la domanda di manleva proposta da a nei confronti di Controparte_2
terza chiamata in causa. Controparte_9
Quest'ultima ha eccepito l'inoperatività della polizza invocata da sul rilievo Controparte_2
secondo cui l'assicurazione presta la garanzia “per danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno”, alla condizione che tali danni “non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostituitive”, il tutto con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1500/00 e comunque con il limite di indennizzo di € 150.0000 per ciascun periodo assicurativo (cfr. doc. 2, punto
A73 – in produzione terza chiamata).
pagina 9 di 11 Invero, il caso di specie non può ritenersi sussumibile nel caso previsto dalla suddetta clausola derogatoria all'operatività della polizza, posto che nella sua formulazione non pare affatto escludere i danni causati, come nella specie, su un immobile (muro a retta) che non era interessato dai lavori dell'impresa edile, quand'anche questi fossero stati di “sottomuratura”, atteso che i lavori riguardavano in particolare il fabbricato condominiale.
Ne consegue, pertanto, che la polizza assicurativa richiamata dalla società è da Controparte_2
ritenersi pienamente operativa;
conseguentemente la società dovrà essere Controparte_3
dichiarata tenuta a manlevare e tenere indenne la convenuta assicurata da qualsiasi somma che quest'ultima sarà tenuta a versare, sia a titolo di risarcimento dei danni che di rifusione delle spese legali, in conseguenza della presente Sentenza, previa defalco dello scoperto previsto in contratto e comunque nei limiti dei massimali previsti nelle condizioni di polizza (cfr. doc. 2 in produzione terza chiamata).
Ogni ulteriore questione od eccezione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita.
Quanto alle spese di CTU del procedimento di accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, stante i relativi esiti ed in particolare l'accertata corresponsabilità, in relazione al crollo per cui è causa dei convenuti e degli stessi attori, le stesse vanno poste a carico solidale delle predette parti in egual misura, così come dovranno rimanere a carico delle predette parti i costi eventualmente sostenuti per i compensi dei propri CTP.
In ordine alle spese di lite di questo giudizio e di quello di ATP, la reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. in accoglimento parziale della domanda attorea e della riconvenzionale proposta dal convenuto, condanna gli attori, il Condominio via Boito n. 32 e CP_1 [...]
al rispristino, ovvero al pagamento delle spese già sostenute dal Controparte_2
per il ripristino, del muro crollato, rispettivamente nella misura di 1/3 ciascuno a CP_1
carico degli attori, del convenuto e della ditta Ndini;
CP_1
2. in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da , condanna il Condominio Parte_1
via Boito n. 32 e , rispettivamente nella misura di 1/2 a carico del Controparte_2
convenuto e 1/2 a carico della ditta a corrispondere alla parte attrice la CP_1 CP_2
somma di Euro 3.000,00, oltre interessi dalla Sentenza al saldo;
pagina 10 di 11 3. in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_2
condanna il Condominio via Boito n. 32 a corrispondere a
[...] Controparte_2
1/3 del complessivo importo richiesto in via riconvenzionale, pari ad € 5.900,00 oltre iva;
4. compensa le spese di questo giudizio e di quello di ATP;
5. Pone definitivamente a carico solidale degli attori, del Condominio via Boito n. 32 e
[...]
in solido tra loro le spese di CTU di questo giudizio e del giudizio di Controparte_2
ATP;
6. dichiara la società tenuta a manlevare e tenere indenne la Controparte_3 [...]
da qualsiasi somma che quest'ultima sarà tenuta a versare in conseguenza Controparte_2
della presente Sentenza, il tutto nei limiti dei massimali e franchigie previsti nelle condizioni di polizza.
Così deciso in Grosseto il 24.03.2025
Si comunichi. Il Giudice dott. Amedeo Russo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 908/2020, promossa da:
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv.to Roberto Santi Laurini Parte_1 C.F._1
ATTRICE
CONTRO
(CF: ), rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Giovanni De Stasio
CONVENUTO
(P.I. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Michele Capecchi
CONVENUTA
P. I. ), rapp.ta e difesa dall'Avv.to Marta Fidolini Controparte_3 P.IVA_3
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 24.09.2024, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
Controparte_4
deducendone la responsabilità esclusiva in relazione al crollo, verificatosi nella terza
[...]
decade del mese di novembre 2016, del muro a retta posto a confine tra la proprietà dell'attrice e quella del convenuto, a seguito di alcuni lavori da quest'ultimo appaltati all'impresa CP_1 CP_2
pagina 1 di 11 chiedendo la condanna solidale dei convenuti al rispristino dello stato dei Controparte_2
luoghi ed al risarcimento del danno;
il tutto con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto, in sintesi: (i) di essere proprietaria di un'unità immobiliare, con annesso giardino, posta in via Mascagni n. 3 a Massa Marittima (GR) e che durante l'esecuzione di opere edili eseguite nel mese di Novembre 2016 da parte della società Controparte_2
a Socio Unico sulla proprietà del committente Condominio di via Boito n. 32, confinante con quella
[...]
dell'attrice, si sarebbe verificato il crollo del muro a retta e del soprastante giardino di proprietà della sig.ra con conseguente frana del terreno a monte;
(ii) che la responsabilità per il crollo sarebbe Pt_1
da attribuire all'impresa appaltatrice ed al committente per esser stati eseguiti i lavori al CP_1
piede del muro a retta senza che fossero state approntare strutture ed opere provvisionali idonee ad impedire allo stesso di franare;
(iii) di aver esperito, per i medesimi fatti di causa, accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c., a seguito del quale sarebbero emersi profili di responsabilità in capo ai convenuti.
Sulla scorta di tali premesse, ha chiesto la condanna in solido i convenuti a riedificare il muro crollato con la soprastante ringhiera e con il riempimento di terreno vegetale, il tutto a loro cura e spese, oltre al risarcimento in favore dell'attrice del danno asseritamente subito e da liquidarsi equitativamente nella somma di € 6.000,00 all'anno o nella somma ritenuta di giustizia, dal giorno 1.12.216 fino alla riedificazione del muro a retta, oltre le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo;
il tutto con vittoria di spese del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 04.09.2020, si è costituito in giudizio il
[...]
, chiedendo il rigetto di ogni domanda formulata nei propri Controparte_1
confronti da parte attrice perché infondata e non provata, con conseguente condanna della stessa alla rifusione di competenze e spese - anche di assistenza tecnica e legale – sostenute dal CP_1
comparente per il procedimento di negoziazione, per il procedimento di consulenza preventiva e per il presente giudizio;
in subordine, ha chiesto accertarsi che il crollo del muro per cui è causa è dipeso in via esclusiva dalla negligenza / imperizia e/o colpa della ditta esecutrice dei lavori Controparte_2
a socio unico per non essersi attenuta scrupolosamente alle modalità di intervento già indicate nel
[...]
computo metrico e comunque per non avere adottato ogni precauzione utile e/o necessaria per evitare ogni rischio per danni a persone e cose nell'esecuzione del lavoro affidatogli, condannando la stessa in via esclusiva al risarcimento in favore dell'attrice; in via ulteriormente subordinata, ha chiesto accertarsi una corresponsabilità delle parti in causa (Sig.ra CP_5 Controparte_4
nella produzione dell'evento dedotto, determinando la quota di responsabilità a
[...]
ciascuno imputabile e, consequenzialmente, la quota di partecipazione alle spese e, in questa ipotesi,
pagina 2 di 11 riconoscere e dichiarare il diritto del Condominio comparente ad essere tenuto indenne e manlevato da ogni e qualsiasi onere e spesa che il ridetto Condominio dovesse essere costretto a pagare in conseguenza dell'evento di cui è causa e del presente giudizio. Ha altresì svolto domanda riconvenzionale, volta ad ottenere la condanna dell'attrice e/o la ditta Controparte_2
disgiuntamente o in solido tra loro alla ricostruzione del muro crollato e di conseguenza al rimborso a favore del Condominio del costo della ricostruzione di esso e di ogni spesa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.09.2020, si è costituita in giudizio il
[...]
chiedendo, in via preliminare, autorizzazione alla chiamata Controparte_2
in causa di al fine di essere tenuta indenne in caso di condanna;
nel Controparte_3
merito ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte da perché infondate in fatto ed Parte_1
in diritto, chiedendo in ogni caso di essere tenuto indenne dalla terza chiamata in causa
[...]
da ogni eventuale condanna e nei limiti dell'accoglimento delle domande avversarie, Controparte_3
con condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio;
ha altresì svolto domanda riconvenzionale nei confronti del Marittima (GR), chiedendone Controparte_6
la condanna al pagamento della somma di Euro 5.900,00, oltre iva se dovuta, o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a saldo dei lavori eseguiti per la messa in sicurezza del muro crollato, pulizie a terra e calcinacci, come da documento (stima lavori) depositato, oltre alla rifusione delle spese e compensi legali;
in ogni caso, con condanna alla rifusione delle spese e compensi legali del presente giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa depositata in data 26/01/2021 si è costituita in giudizio
, chiedendo di respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed Controparte_3 in diritto e per l'effetto respingere la domanda di manleva promossa dalla nei Controparte_2
confronti di in ipotesi denegata di accoglimento, anche parziale ai sensi Controparte_3 dell'art. 1227 c.c., della domanda attrice, respingere la domanda di manleva promossa nei confronti di per carenza dei presupposti previsti contrattualmente dalla garanzia invocata;
Controparte_3
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del Giudizio sono state depositate memorie e disposta CTU da parte del precedente Giudice
Istruttore; successivamente, tentata la conciliazione previa sottoposizione alle parti di diverse proposte conciliative ex art. 185 bis c.p.c., all'udienza del 10.10.2023, preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa da ultimo formulata, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.09.2024 ed ivi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 11 La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che seguono.
La vicenda in esame, rappresentata dal crollo, verificatosi nella terza decade del mese di novembre
2016, del muro a retta posto a confine tra la proprietà dell'attrice e quella del convenuto, a CP_1 seguito di alcuni lavori da quest'ultimo appaltati all'impesa è stata Controparte_2
oggetto di accertamento peritale specialistico, dapprima in sede di procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696bis c.p.c. (RG 1487/2018) e, poi, mediante supplemento di CTU disposta nel presente giudizio, sfociato in una relazione integrativa a firma del medesimo perito nominato nella procedura di ATP Ing. (cfr. doc. 18 attrice e deposito del 30.10.2022). Persona_1
Tali accertamenti hanno evidenziato, per quanto in questa sede interessa, innanzitutto che trattasi di muro posto a confine tra due fondi tra cui vi è un dislivello di carattere non naturale, che
“ragionevolmente è stato creato intorno ai primi anni del secolo XX per escavazione nel fondo che adesso si trova a valle, dove fu realizzato il ”; sul punto, il perito ha anche rilevato che, CP_1
rispetto al muro originario, “il muro crollato ha subìto un innalzamento o rimaneggiamento nella parte sommitale e che tale circostanza avrebbe naturalmente avvantaggiato il proprietario del fondo di monte” (cfr. CTU in sede di ATP, pag. 18 – doc. 18 attori).
Quanto alle cause del crollo, il perito ha ritenuto che esse siano riferibili a tre fattori causali, segnatamente: (i) alla sopraelevazione della testa del muro;
(ii) all'occlusione dei drenaggi;
(iii) all'incremento dell'altezza complessiva del muro, per la realizzazione dello scavo.
Ne deriva che, se è vero che vi è nesso causale tra il crollo e le lavorazioni eseguite dalla in CP_2
prossimità del muro per cui è causa, tale nesso non è assorbente rispetto all'evento di danno ma si pone in termini concausali.
In particolare, il perito ha stimato un grado di efficienza causale del crollo per cui è lite nei termini che seguono: (i) 33,33% dovuto all'innalzamento del muro (secondo il perito attribuibile ai ricorrenti, in quanto la sopraelevazione portò vantaggi solo a loro, offrendo maggiore porzione di area a verde piana e non scoscesa); (ii) 33,33% dovuto all'occlusione dei drenaggi (attribuibile in quota paritaria ai ricorrenti ed al atteso che il muro è in comproprietà tra i confinanti quale confine CP_1
materializzato, con conseguente obbligo di manutenzione dello stesso a carico dei proprietari); (iii)
33,33% alla realizzazione dello scavo (attribuibile all'impresa . Controparte_2
Va anche osservato che, nella specie, trattasi di muro posto a confine di due fondi tra cui vi è un dislivello non naturale, ragionevolmente creato, secondo il perito, per escavazione nel fondo che adesso si trova a valle, dove fu realizzato il , muro che peraltro avrebbe subìto “un innalzamento o CP_1
rimaneggiamento nella parte sommitale”; appare dunque corretto ritenere che detto muro il muro assolva alla duplice funzione di sostegno del terreno superiore con la parte bassa e di divisione tra i due pagina 4 di 11 immobili con la parte alta, sicché lo stesso si presume di proprietà esclusiva del titolare del fondo superiore, dalle fondamenta sino al livello del piano di campagna di tale fondo, e di proprietà comune tra i titolari dei terreni finitimi, nella parte sovrastante il detto livello (cfr. Cass. civ. n. 29108/2019).
È stato affermato infatti che, nel caso di dislivello derivante dall'opera dell'uomo, devono considerarsi costruzioni in senso tecnico-giuridico il terrapieno ed il relativo muro di contenimento che lo abbiano prodotto o che abbiano accentuato quello già esistente per la natura dei luoghi. Il muro che assolve alla duplice funzione di sostegno del terreno superiore con la parte bassa e di divisione tra due immobili con la parte alta si presume di proprietà esclusiva del titolare del fondo superiore, dalle fondamenta sino al livello del piano di campagna di tale fondo, e di proprietà comune tra i titolari dei terreni finitimi, nella parte sovrastante il detto livello (cfr. Cass. civ. n. 18500/2020).
Ciò posto, si osserva che, sebbene il CTU abbia attribuito un grado di efficienza causale del crollo per cui è lite a tre diversi fattori concausali, è un dato di fatto che il muro a retta posto tra la proprietà dell'attrice e quella del convenuto è crollato a seguito dello scavo realizzato dalla ditta incaricata dal volto ad eseguire l'opera di sostituzione delle fognature poste al piede del muro a retta. CP_1
L'incidenza causale evidenziata dal CTU va infatti valutata in senso tecnico quanto al dinamismo causale del crollo, mentre da un punto di vista della causalità civilistica andrà verificata l'incidenza causale del fattore scatenante il crollo, chiaramente attribuibile alle opere di scavo realizzate dalla ditta incaricata dal CP_1
Va anche osservato che l'avvenuto innalzamento del muro a retta, indicato dal CTU come concausa dell'evento di crollo nella misura del 33,33%, è circostanza ritenuta dal perito probabile ma rimasta in giudizio sostanzialmente sfornita di prova, tant'è che non è dato sapere quando l'innalzamento del muro sia avvenuto e con che modalità, né ad opera di chi, ovvero se ad opera dei ricorrenti (proprietari del fondo a monte) ovvero del (proprietario del fondo posto a livello inferiore). CP_1
Non può in questo senso valorizzarsi l'osservazione del perito secondo cui, peraltro, la sopraelevazione sarebbe attribuibile ai ricorrenti, in quanto “portò vantaggi solo a loro, offrendo maggiore porzione di area a verde piana e non scoscesa”, trattandosi di circostanza che, in mancanza di prova innanzitutto dell'avvenuta sopraelevazione, dell'entità di essa e del preesistente dislivello tra i due fondi, non può essere posta a fondamento della corresponsabilità degli attori nell'evento per cui è causa.
Del resto, nessuna prova è stata fornita, né testimoniale, né documentale, relativa al preteso innalzamento e circa l'epoca della sua realizzazione, né sul punto sussiste valida motivazione del
Consulente che non sia riferibile a circostanze presunte o comunque prive di riscontro strumentale.
Conseguentemente non può essere attribuito ad un fatto non provato un'efficacia causale nel crollo del muro a retta per cui è causa.
pagina 5 di 11 Quanto al fattore concausale dell'occlusione dei drenaggi del muro a retta, ritenute dal CTU concausa del crollo, trattasi di fattore attribuibile a ben vedere alla manutenzione del muro, che nella specie risulta assolvere alla duplice funzione di sostegno del terreno superiore con la parte bassa e di divisione tra i due immobili con la parte alta, sicché lo stesso si presume di proprietà esclusiva del titolare del fondo superiore, dalle fondamenta sino al livello del piano di campagna di tale fondo (cfr. Cass. civ. n.
29108/2019).
Va anche osservato che le precipitazioni atmosferiche verificatesi nelle prime due decadi del mese di novembre 2016 (80 mm nella prima decade e 60/70 mm nella seconda - pag. 14) che, a causa dell'occlusione dei fori di scolo delle acque del muro, avrebbero aumentato il carico “incrementando
l'azione sul parametro”, sebbene non siano all'evidenza di intensità tale da superare da sole l'efficacia causale dello scavo rispetto al crollo, è ragionevole che lo abbiano quantomeno agevolato.
Va conseguentemente ritenuto che l'occlusione dei fori di drenaggio del muro, attribuibili ad un difetto di manutenzione del muro stesso, quale incombenza che gravava sugli attori in quanto proprietari, sia stata concausa del crollo.
In ogni caso, il crollo del muro a retta deve ritenersi principalmente avvenuto a causa dell'intervento di scavo posto in essere da su incarico del committente . Sul punto è Controparte_2 CP_1
infatti comprovato, anche all'esito delle operazioni peritali, che l'appaltatore non ha approntato strutture ed opere provvisionali idonee a porre in sicurezza il muro (e magari anche gli operai) ed impedire allo stesso di franare durante l'opera; tale circostanza risulta anche dalle fotografie del muro scattate subito dopo il crollo, non contestate, che dimostrano l'assenza di qualunque opera provvisionale (cfr doc. 3 e 4 attrice) rispetto alla successiva messa in sicurezza del muro (cfr doc. 24 attrice).
È altresì provato che non esiste un qualche calcolo dell'incidenza dello scavo sulla resistenza strutturale del muro a retta e non esiste un progetto di realizzazione dell'opera con le opere provvisionali da adottare, circostanza che determina anch'essa la responsabilità del crollo a carico dell'appaltatore e a carico del committente.
Peraltro, da quanto risulta dagli atti (e come desumibile, anche indirettamente, dagli esiti delle operazioni peritali), lo scavo era finalizzato alla realizzazione di un “drenaggio profondo” da eseguirsi
“a mezzo scavo manuale fino a 15 cm. sotto al piano di appoggio delle fondazioni”, sicché la misurazione dello scavo in 40 cm effettuata dal CTU deve evidentemente valutarsi come relativa alla quota visibile dello scavo al di sotto della quale era stata comunque interrata una “tubazione corrugata in polipropilene con diametro 300 mm allettata, rinfincata e coperta da sabbia” (cfr. pag. 10 ATP) che il
Consulente aveva infatti trovato già interrata e collegata ai pozzetti d'ispezione a momento del pagina 6 di 11 sopralluogo (cfr doc. 5 e 7 attrice), circostanza che conduce a ritenere per certo che la profondità dello scavo al piede del muro a retta fu di almeno 70/80 cm. considerando anche lo spessore del riempimento posto sopra la tubazione corrugata in polipropilene.
Pertanto, dovendosi in questa sede attribuire un grado di efficacia causale nel crollo del muro ad ognuna delle parti coinvolte, deve ritenersi che i danni lamentati dalla parte attrice sono attribuibili ai convenuti nella misura di 1/3 ciascuno, dovendosi attribuire il restante 1/3 agli stessi attori.
Ne deriva che la domanda volta ad ottenere il rispristino dello stato dei luoghi, vista anche la domanda riconvenzionale svolta dal Condominio, dovrà prevedere una partecipazione della stessa attrice alle spese di ricostruzione del muro di confine crollato ed in generale al ripristino dello stato dei luoghi.
Sul punto, va rilevato che, nelle more del giudizio, il ha dedotto l'avvenuto ripristino dello CP_1
stato dei luoghi mediante rifacimento del muro di confine con la proprietà a cura del CP_7 convenuto (cfr. doc 2 e 3 in produzione , avendo quest'ultimo deliberato (cfr. CP_1 CP_1
verbale assemblea condominiale 01/08/2019, doc. 3) di provvedere autonomamente e con espressa riserva di rivalsa alla ricostruzione (cfr. doc. 5 , peraltro secondo le indicazioni tecniche e CP_1 modalità indicate nella relazione peritale dell'Ing. a ben vedere non contestata dalle Persona_1
parti circa le modalità operative della ricostruzione (cfr. doc. 4 . CP_1
L'avvenuto rispristino dello stato dei luoghi, così come si trovavano prima del crollo, è stata tuttavia espressamente contestato dalla parte attrice, che ha negato nella prima difesa utile (cfr. prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c.) che il abbia effettivamente realizzato la rimessione in pristino. Non CP_1
è peraltro chiaro se a seguito degli interventi eseguiti dal , cui conseguono le relative spese CP_1
già sostenute ed oggetto di domanda riconvenzionale, si sia effettivamente realizzata o meno la rimessione in pristino del muro.
Pertanto, rimanendo controversa l'avvenuta rimessione in pristino e dovendosi senza dubbio statuire sulla relativa domanda, in parziale accoglimento della domanda attorea e della domanda riconvenzionale spiegata dal , andrà ordinato alle parti il rispristino, secondo il progetto CP_1
redatto dal CTU Ing. (cfr. doc. 4 , del muro crollato e dello stato dei Persona_1 CP_1
luoghi, con partecipazione alle relative spese rispettivamente nella misura di 1/3 ciascuno a carico degli attori, del convenuto e della ditta Ndini. CP_1
Le spese già sostenute dal il ripristino, limitatamente a quelle relative ad interventi CP_8 eseguiti a tal fine secondo il progetto redatto dal CTU Ing. andranno anch'esse Persona_1
suddivise tra le suddette parti, rispettivamente nella misura di 1/3 ciascuno a carico degli attori, del convenuto e della ditta Ndini. CP_1
pagina 7 di 11 Consegue quindi l'accoglimento parziale della domanda principale dell'attrice e della domanda riconvenzionale proposta dal Condominio.
Quanto alla domanda risarcitoria proposta dall'attrice, fondata sulla dedotta sussistenza di danni da mancato godimento dell'immobile, segnatamente della porzione di giardino posta in prossimità del muro crollato, si osserva quanto segue.
È pacifico in giurisprudenza che il danno da mancato godimento si configura quale illecito extracontrattuale, stante la sua atipicità (cfr. Cass. civ. S.U. n. 500 del 22-07-1999; Cass. 23.2.2010, n.
4326 e Cass. 29.1.2010, n. 2122); lo stesso è delimitato da due parametri: (i) il tempo, cioè la durata dell'impedimento al godimento;
(ii) il valore, che convenzionalmente viene individuato seguendo il criterio del canone locatizio mensile, quale corrispettivo del godimento del bene.
Ne deriva che il danno da mancato godimento diretto del bene stesso da parte del titolare, totale o parziale, è un danno esclusivamente patrimoniale, sicché il risarcimento dei danni non patrimoniali va sostanzialmente escluso, potendosi semmai ipotizzarsi la componente del c.d. danno morale qualora, nel caso concreto, vi sia una spiccata componente lesiva anche sul piano personale, come nel caso in cui all'illecito civile si accompagni una condotta avente rilievo penale.
Inoltre, si badi bene, trattasi di danno conseguenziale, quindi non in re ipsa, atteso che il pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione della situazione giuridica ma dal danno conseguenza derivante dall'evento di danno corrispondente a detta lesione (cfr. Cass. S.U. 33645 e 33659 del 15/11/2022).
Conseguentemente, il danno conseguenza, l'unico risarcibile, deve essere inferito da circostanze allegate ed in grado di dimostrare il nesso di causalità giuridica tra il danno evento ed il pregiudizio derivatone, ciò che inevitabilmente si riflette sull'onere allegatorio e probatorio in capo al danneggiato. Deve quindi essere – quantomeno - allegata dall'attore l'intenzione concreta di mettere a frutto il bene, corredata da elementi oggettivi su cui fondare l'entità del danno in relazione al valore del bene stesso, quali l'età, lo stato di usura, la sua collocazione, la regolarità urbanistica etc., dovendosi certamente escludersi, non trattandosi di danno in re ipsa, l'automatico riconoscimento di un danno in mancanza di tali elementi.
Ebbene, nel caso di specie, va rilevato che l'attrice, per il periodo intercorrente tra il crollo e la ricostruzione del muro oggetto di causa, non ha né allegato né provato l'intenzione concreta di mettere l'immobile a frutto, non avendo dedotto né provato (né richiesto di provare per testimoni, attesa l'assenza di circostanze capitolate sul punto per la prova orale) alcunché circa la perdita di occasioni per goderne, né elementi oggettivi su cui fondare l'entità del danno in relazione al valore del bene stesso, limitandosi a offrire la prova che “non ha più utilizzato la porzione di giardino a monte dell'area pagina 8 di 11 franata fino ai due magazzini di sua proprietà ai quali, per ragioni di sicurezza, non può accedere” (cfr. capitoli 3 e 4 in memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. . Pt_1
In ogni caso, non trattandosi di danno in re ipsa, sebbene sia escluso l'automatico riconoscimento di tale voce di danno in mancanza di quegli elementi minimi per ritenere provato lo specifico pregiudizio subito, quale “danno conseguenza” dell'evento, è comunque consentito il ricorso a presunzioni nella misura in cui risulti certo l'inutilizzo del bene e si possa, alla luce del caso concreto, valorizzare l'utilità normalmente conseguibile da beni immobili, di per sé fruttiferi.
Pertanto, in assenza di parametri si cui fondare una stima oggettiva ed in mancanza di ulteriori specifici elementi, deve ritenersi congrua la cifra di Euro 3.000,00 già liquidata all'attualità, tenuto conto de tempo trascorso dal crollo senza che sia stata risolta la problematica e l'oggettiva difficoltà di utilizzo del bene nel detto periodo.
La relativa domanda deve dunque trovare accoglimento limitatamente a tale somma, che dovrà essere posta a carico del e della in egual misura. CP_1 Controparte_2
Va poi esaminata la domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti Controparte_2
del Condominio via Boito n. 32, avente ad oggetto il pagamento dell'intervento, pacificamente realizzato, per aver messo in sicurezza il fabbricato ed il muro crollato, evitando così ulteriori pericoli e danni all'immobile condominiale.
Tale domanda risulta solo parzialmente fondata, atteso che il crollo del muro, che ha richiesto l'intervento di messa in sicurezza, è attribuibile come visto alla ditta nella misura di 1/3. CP_2
Ne deriva che il corrispettivo dovuto dal Condominio, quale parte contrattuale che ha commissionato il suddetto intervento, è limitato a 1/3 del complessivo importo pari ad € 5.900,00 oltre iva.
Lo stesso Condominio dovrà quindi essere condannato a corrispondere a solo Controparte_2
1/3 del complessivo importo richiesto in via riconvenzionale, pari ad € 5.900,00 oltre iva. Nessun'altra parte in causa può essere destinataria della condanna all'eccedenza rispetto a tale quota, stante l'estraneità delle altre parti al relativo rapporto contrattuale.
Va infine esaminata la domanda di manleva proposta da a nei confronti di Controparte_2
terza chiamata in causa. Controparte_9
Quest'ultima ha eccepito l'inoperatività della polizza invocata da sul rilievo Controparte_2
secondo cui l'assicurazione presta la garanzia “per danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno”, alla condizione che tali danni “non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostituitive”, il tutto con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1500/00 e comunque con il limite di indennizzo di € 150.0000 per ciascun periodo assicurativo (cfr. doc. 2, punto
A73 – in produzione terza chiamata).
pagina 9 di 11 Invero, il caso di specie non può ritenersi sussumibile nel caso previsto dalla suddetta clausola derogatoria all'operatività della polizza, posto che nella sua formulazione non pare affatto escludere i danni causati, come nella specie, su un immobile (muro a retta) che non era interessato dai lavori dell'impresa edile, quand'anche questi fossero stati di “sottomuratura”, atteso che i lavori riguardavano in particolare il fabbricato condominiale.
Ne consegue, pertanto, che la polizza assicurativa richiamata dalla società è da Controparte_2
ritenersi pienamente operativa;
conseguentemente la società dovrà essere Controparte_3
dichiarata tenuta a manlevare e tenere indenne la convenuta assicurata da qualsiasi somma che quest'ultima sarà tenuta a versare, sia a titolo di risarcimento dei danni che di rifusione delle spese legali, in conseguenza della presente Sentenza, previa defalco dello scoperto previsto in contratto e comunque nei limiti dei massimali previsti nelle condizioni di polizza (cfr. doc. 2 in produzione terza chiamata).
Ogni ulteriore questione od eccezione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita.
Quanto alle spese di CTU del procedimento di accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, stante i relativi esiti ed in particolare l'accertata corresponsabilità, in relazione al crollo per cui è causa dei convenuti e degli stessi attori, le stesse vanno poste a carico solidale delle predette parti in egual misura, così come dovranno rimanere a carico delle predette parti i costi eventualmente sostenuti per i compensi dei propri CTP.
In ordine alle spese di lite di questo giudizio e di quello di ATP, la reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. in accoglimento parziale della domanda attorea e della riconvenzionale proposta dal convenuto, condanna gli attori, il Condominio via Boito n. 32 e CP_1 [...]
al rispristino, ovvero al pagamento delle spese già sostenute dal Controparte_2
per il ripristino, del muro crollato, rispettivamente nella misura di 1/3 ciascuno a CP_1
carico degli attori, del convenuto e della ditta Ndini;
CP_1
2. in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da , condanna il Condominio Parte_1
via Boito n. 32 e , rispettivamente nella misura di 1/2 a carico del Controparte_2
convenuto e 1/2 a carico della ditta a corrispondere alla parte attrice la CP_1 CP_2
somma di Euro 3.000,00, oltre interessi dalla Sentenza al saldo;
pagina 10 di 11 3. in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_2
condanna il Condominio via Boito n. 32 a corrispondere a
[...] Controparte_2
1/3 del complessivo importo richiesto in via riconvenzionale, pari ad € 5.900,00 oltre iva;
4. compensa le spese di questo giudizio e di quello di ATP;
5. Pone definitivamente a carico solidale degli attori, del Condominio via Boito n. 32 e
[...]
in solido tra loro le spese di CTU di questo giudizio e del giudizio di Controparte_2
ATP;
6. dichiara la società tenuta a manlevare e tenere indenne la Controparte_3 [...]
da qualsiasi somma che quest'ultima sarà tenuta a versare in conseguenza Controparte_2
della presente Sentenza, il tutto nei limiti dei massimali e franchigie previsti nelle condizioni di polizza.
Così deciso in Grosseto il 24.03.2025
Si comunichi. Il Giudice dott. Amedeo Russo
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