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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 560/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 560/2022
tra
[...]
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1 [...]
Parte_2
RESISTENTE
Oggi 28 gennaio 2025 Davanti al giudice del lavoro designato dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparso l'avvocato Mangione in sostituzione dell'avv. Grandi, per parte ricorrente, e la Dott.ssa Minichillo con la Dott.ssa Capoccello per parte resistente.
La dott.ssa Minichillo segnala che la ricorrente ha chiesto la rateizzazione e che sta attualmente pagando regolarmente, essendo rimaste solo 5 raghe da pagare.
Gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 560/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANDI ANDREA, Pt_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA VINCENZO GEMITO 17/A 40139 BOLOGNA presso il difensore avv. GRANDI ANDREA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRANDI Parte_1 P.IVA_1
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA VINCENZO GEMITO 17/A 40139 BOLOGNA presso il difensore avv. GRANDI ANDREA
RICORRENTE contro Controparte_2
[...] P.IVA_2 dell'avv. RONCI ELISA e dell'avv. MORINI ROSSELLA ( ) CORSO G. C.F._2
MAZZINI N. 19 FORLI'; ( ) CORSO G. Controparte_3 C.F._3
MAZZINI N. 19 FORLI'; ( ) CORSO G. MAZZINI CP_4 C.F._4
N. 19 FORLI'; ( ) CORSO MAZZINI C/O Controparte_5 C.F._5 CP_6
DI FORLI' 19 FORLI'; (
[...] Parte_3 C.F._6
CORSO MAZZINI N. 19 FORLI'; ( ) CORSO Parte_4 C.F._7
MAZZINI 19 47121 FORLI', elettivamente domiciliato in CORSO G. MAZZINI N. 19 FORLI' presso il difensore avv. RONCI ELISA
RESISTENTE letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
pagina 2 di 9 letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 2022/232T, notificata in data Pt_1
18.10.2022, al legale rappresentante sig. , in qualità di trasgressore;
non è stata opposta Pt_1
l'ordinanza di ingiunzione n. 2022/232O, emessa per le medesime sanzioni e notificata in data
09.11.2022 alla ditta in qualità di obbligato in solido. Parte_1
Con l'ordinanza impugnata viene contestato al ricorrente, quale lrpt di Parte_1
la violazione delle seguenti disposizioni di Legge:
[...]
1) Art. 39, commi 1, 2 e 7, DECRETO LEGGE 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5,
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151. – Infedeli o omesse registrazioni – più di cinque lavoratori ovvero periodi superiori ai sei mesi:
Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella pagina 3 di 9 ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro. La sanzione amministrativa è prevista dal medesimo articolo nell'importo da € 150,00 a € 1.500,00. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero ad un periodo superiore ai sei mesi la sanzione va da € 500 a € 3.000.
Nel caso di specie il datore di lavoro avrebbe omesso di registrare sul LUL relativo al periodo aprile-novembre 2017 i corretti dati relativi alle prestazioni lavorative rese (maggiorazioni per lavoro supplementare, straordinario, festivo) e agli orari di lavoro osservati dai lavoratori
[...]
, e;
Parte_5 Persona_1 Per_2 Per_3
2) Art. 3, commi 3 e 3-ter, DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla LEGGE 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1,
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151 - Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare - fino a 30 giornate SENZA MANTENIMENTO IN SERVIZIO: Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro.
Nel caso di specie, il datore di lavoro avrebbe occupato i seguenti lavoratori, in difetto di preventiva comunicazione al Centro per l'Impiego competente, prima della formale regolarizzazione, in particolare i lavoratori: ZH , occupata dal 10.10.2017 e Parte_5
regolarizzata con decorrenza dal 17.10.2017; occupato dal 01.09.2017 e Persona_1
regolarizzato con decorrenza dal 08.09.2017; , occupato dal 13.04.2017 e Per_2
regolarizzato dal 15.04.2017; , occupato dal 11.04.2017 e regolarizzato con Per_3
decorrenza dal 15.04.2017.
3) Art. 12, co.4, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n.
1124
Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione pagina 4 di 9 del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonchè la sede dell'azienda, entro
(trenta) giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate. La sanzione amministrativa è prevista dal medesimo DPR 1124/1965 all'art.195 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 758/94 nell'importo da € 25,00 a € 154,00, e quintuplicata a norma dell'art. 1, comma 1177 della Legge
296/06, è stabilita da € 125,00 a € 770,00.
Nel caso di specie il datore di lavoro avrebbe omesso di denunciare all' entro i trenta giorni CP_7
successivi la variazione riguardante l'unità locale dell'azienda.
Nel proporre opposizione il ricorrente contesta le prime due violazioni addebitate all'azienda; nulla viene dedotto in ordine alla terza violazione, onde in parte qua (omessa denuncia preventiva ad
) l'ordinanza risulta definitiva. CP_7
2.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_8
chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite l'escussione dell'Ispettore . Testimone_1
All'esito della discussione all'udienza del 28.01.2025, ove l' ha dato atto che la ricorrente CP_1
ha chiesto la rateizzazione e che sta attualmente pagando regolarmente, essendo rimaste solo 5 raghe da pagare, la causa è stata posta in decisione.
3.
Le contestazioni addebitate nell'ordinanza opposta traggono origine da un accesso ispettivo effettuato in data 02/11/2017 dai funzionari ispettivi presso la sede operativa della ditta
[...]
n via Emilia Est, 44 Savignano sul Rubicone. Parte_1
In sede di accesso ispettivo, all'interno dei locali, gli ispettori hanno individuato sette lavoratori intenti al lavoro dei quali sono state acquisite, in loco e nell'immediatezza dell'accertamento ispettivo, spontanee dichiarazioni.
Con il verbale di primo accesso ispettivo è stata richiesta all'azienda l'esibizione della documentazione necessaria al completo svolgimento delle indagini allo scopo di verificare l'osservanza nei confronti del personale occupato delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di pagina 5 di 9 legislazione sociale. La documentazione richiesta veniva esibita all'ente richiedente.
All'esito dell'accertamento, l' ha contestato all'azienda e al suo lrpt le condotte illecite di CP_1
cui all'ordinanza opposta.
Con riferimento alla prima contestazione, si osserva che la stessa è stata elevata sulla base delle dichiarazioni rilasciate agli ispettori nell'immediatezza, al momento dell'accesso, dai lavoratori dei lavoratori ai quali si riferiscono le violazioni contestate, segnatamente (all.9), Persona_1 [...]
(all.10), (all.11) e (all.12). Parte_5 Per_2 Per_3
Sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e con il raffronto dei dati risultanti dai documenti consegnati dalla stessa azienda, risulta che il datore di lavoro ha omesso di registrare sul
LUL relativo al periodo aprile - novembre 2017 i corretti dati relativi alle prestazioni lavorative rese con riferimento a maggiorazioni per lavoro supplementare, straordinario, festivo e giorni ed orario di lavoro. Segnatamente:
- il lavoratore ha dichiarato di aver lavorato in prova dal 01.09.2017 per sette Persona_1
giorni e di aver successivamente firmato il contratto;
tale dichiarazione trova conferma nella comunicazioni di assunzione con la quale il lavoratore risulta effettivamente regolarizzato solo a far data dal 08.09.2017, quanto all'orario di lavoro, il dichiarante ha riferito di lavorare dalle ore 8.30 alle 20.00 con pausa pranzo di trenta minuti ed ha precisato di usufruire di un giorno di riposo settimanale variabile;
ha poi precisato che la retribuzione per il periodo lavorato in prova gli era stata corrisposta in contanti e inclusa nella somma di
€ 1.200,00 ricevuti per il mese di settembre 2017, nonostante sul prospetto paga risultasse registrata la minor somma di € 440,00 (all.13).
- la lavoratrice ha dichiarato di essere cassiera e di aver iniziato a lavorare Parte_5
in prova dal 10.10.2017 per n. 8 ore al giorno e di aver ricevuto il contratto solo in data successiva;
da comunicazione di assunzione la dichiarante risulta essere stata regolarizzata solo a far data dal 17.10.2017; inoltre ha riferito di aver lavorato dopo il periodo di prova per n.4 giorni a settimana dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e di non aver ancora ricevuto la retribuzione per il lavoro svolto;
dall'esame del Libro Unico prodotto dall'impresa risultano pagina 6 di 9 registrate poche giornate di lavoro rispetto a quelle dichiarate, a riprova della prassi adottata dal datore di lavoro di registrare dati difformi dalla realtà, coerentemente con quanto dichiarato;
significativamente, poi, non risulta registrata sul LUL aziendale del mese di novembre 2017, relativo alla lavoratrice, neppure la giornata dell'accesso ispettivo del
02/11/2017, giornata in cui, proprio in sede di accesso ispettivo, la lavoratrice è stata trovata intenta al lavoro, generalizzata ed assunta a sommarie informazioni;
- il lavoratore , con l'ausilio dell'interprete , ha dichiarato di Per_2 Parte_5
aver iniziato a lavorare in data 13.04.2017 e di aver lavorato il 13.04.2017 e 14.04.2017 per n. 4 ore al giorno dalle ore 8.00 alle 12.00 per la sostituzione di un lavoratore assente del quale non conosce il cognome;
da comunicazioni di assunzione il dichiarante risulta essere stato regolarizzato solo a far data dal 15.04.2017; lo stesso lavoratore ha dichiarato di lavorare per n. 4 o 5 giorni la settimana per non meno di n. 4 ore al giorno dalle ore 8.00 alle 12.00 ed ha riferito di ricevere più di € 500,00 al mese con assegno e in contanti, ma dalle registrazioni apposte sul libro unico dal mese di aprile 2017 al mese di novembre 2017 risultano pochissime giornate registrate e, come per la precedente lavoratrice, non risulta registrata neppure la giornata dell'accesso ispettivo del 02/11/2017, giornata in cui in sede di accesso ispettivo il dichiarante è stato trovato intento al lavoro, generalizzato ed assunto a sommarie informazioni;
- il lavoratore ha dichiarato di aver iniziato a lavorare dal 10 o 11 aprile 2017 Per_3
per 6 giorni la settimana dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00, usufruendo di un giorno di riposo a settimana e di aver sospeso l'attività lavorativa per essere tornato in Cina dal 02 settembre all'11 ottobre 2017; da comunicazioni di assunzione il lavoratore risulta regolarizzato solo a far data dal 15.04.2017; anche in tal caso, come per gli altri lavoratori, è stata posta in essere la medesima prassi aziendale di far effettuare un periodo di prova non formalizzato e regolarizzato;
anche per tale lavoratore risultano registrate sul libro unico giornate e orario di lavoro per un esiguo numero;
anche per quest'ultimo non risulta registrata neppure la giornata dell'accesso ispettivo del 02/11/2017, giornata in cui in sede pagina 7 di 9 di accesso ispettivo è stato trovato intento al lavoro, generalizzato ed assunto a sommarie informazioni.
Le risultanze emerse dall'accertamento confermano le valutazioni compiute dagli ispettori.
In particolare, posto che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (cfr.
Cass. n. 9251/2010), le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accertamento ispettivo da parte dei lavoratori risultano pienamente attendibili in quanto inequivoche, circostanziate e concordanti tra loro, confermando così la prassi aziendale di registrare sul Libro Unico del Lavoro orari e giornate di lavoro difformi rispetto a quelle effettivamente prestate dai lavoratori e di formalizzare l'occupazione dei lavoratori dopo un periodo di prova lavorato in nero ovvero senza regolarizzazione alcuna.
Peraltro, le dichiarazioni rese dai lavoratori non possono essere messe in discussione in ragione del fatto che, essendo loro di nazionalità cinese, non avrebbero compreso l'interlocuzione con gli ispettori e quindi il tenore della verbalizzazione, come vorrebbe sostenere parte ricorrente.
Già dai verbali di dichiarazioni emergono infatti circostanze che confermano che all'atto del rilascio delle dichiarazioni essi erano pienamente consapevoli del contenuto delle stesse;
segnatamente:
- il lavoratore ha dichiarato di parlare e capire bene l'italiano perché vive in Persona_1
Italia dal 2003;
- la lavoratrice , come da attestazione dei pubblici ufficiali che ne hanno Parte_5
raccolta la dichiarazione, comprende e parla l'italiano (ed infatti era stata adibita alla mansione di cassiera, quindi a diretto e costante contatto col pubblico) ed infatti è stata impiegata come interprete nelle dichiarazioni rese dal lavoratore , non in Per_2
grado di comprendere la lingua italiana ma efficacemente e validamente assistito dalla pagina 8 di 9 collega;
- il lavoratore risiede in Italia dal 2007. Per_3
Anche l'ispettore verbalizzante, escusso come testimone all'udienza del 28.11.2023, ha confermato e riferito che la lavoratrice addetta al ruolo di cassiera “capiva e parlava benissimo l'italiano”, avendo frequentato le scuole in Italia, e di essersi perciò prestata a svolgere il ruolo di interprete per agevolare l'interlocuzione con i colleghi che, secondo quanto riferito dall'ispettore “chi più chi meno” conoscevano e comprendevano comunque la lingua italiana.
In definitiva, quindi, il ricorso deve essere respinto essendo risultate fondate le pretese sanzionatorie avanzate dall' a fronte delle risultanze dell'accertamento ispettivo. CP_1
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i valori minimi applicabili di cui al dm
55/2014, ridotti del 20 % ex art. 152 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 2.156,00 per compensi oltre accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 28/01/2025
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 560/2022
tra
[...]
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1 [...]
Parte_2
RESISTENTE
Oggi 28 gennaio 2025 Davanti al giudice del lavoro designato dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparso l'avvocato Mangione in sostituzione dell'avv. Grandi, per parte ricorrente, e la Dott.ssa Minichillo con la Dott.ssa Capoccello per parte resistente.
La dott.ssa Minichillo segnala che la ricorrente ha chiesto la rateizzazione e che sta attualmente pagando regolarmente, essendo rimaste solo 5 raghe da pagare.
Gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 560/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANDI ANDREA, Pt_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA VINCENZO GEMITO 17/A 40139 BOLOGNA presso il difensore avv. GRANDI ANDREA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRANDI Parte_1 P.IVA_1
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA VINCENZO GEMITO 17/A 40139 BOLOGNA presso il difensore avv. GRANDI ANDREA
RICORRENTE contro Controparte_2
[...] P.IVA_2 dell'avv. RONCI ELISA e dell'avv. MORINI ROSSELLA ( ) CORSO G. C.F._2
MAZZINI N. 19 FORLI'; ( ) CORSO G. Controparte_3 C.F._3
MAZZINI N. 19 FORLI'; ( ) CORSO G. MAZZINI CP_4 C.F._4
N. 19 FORLI'; ( ) CORSO MAZZINI C/O Controparte_5 C.F._5 CP_6
DI FORLI' 19 FORLI'; (
[...] Parte_3 C.F._6
CORSO MAZZINI N. 19 FORLI'; ( ) CORSO Parte_4 C.F._7
MAZZINI 19 47121 FORLI', elettivamente domiciliato in CORSO G. MAZZINI N. 19 FORLI' presso il difensore avv. RONCI ELISA
RESISTENTE letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
pagina 2 di 9 letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 2022/232T, notificata in data Pt_1
18.10.2022, al legale rappresentante sig. , in qualità di trasgressore;
non è stata opposta Pt_1
l'ordinanza di ingiunzione n. 2022/232O, emessa per le medesime sanzioni e notificata in data
09.11.2022 alla ditta in qualità di obbligato in solido. Parte_1
Con l'ordinanza impugnata viene contestato al ricorrente, quale lrpt di Parte_1
la violazione delle seguenti disposizioni di Legge:
[...]
1) Art. 39, commi 1, 2 e 7, DECRETO LEGGE 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5,
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151. – Infedeli o omesse registrazioni – più di cinque lavoratori ovvero periodi superiori ai sei mesi:
Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella pagina 3 di 9 ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro. La sanzione amministrativa è prevista dal medesimo articolo nell'importo da € 150,00 a € 1.500,00. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero ad un periodo superiore ai sei mesi la sanzione va da € 500 a € 3.000.
Nel caso di specie il datore di lavoro avrebbe omesso di registrare sul LUL relativo al periodo aprile-novembre 2017 i corretti dati relativi alle prestazioni lavorative rese (maggiorazioni per lavoro supplementare, straordinario, festivo) e agli orari di lavoro osservati dai lavoratori
[...]
, e;
Parte_5 Persona_1 Per_2 Per_3
2) Art. 3, commi 3 e 3-ter, DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla LEGGE 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1,
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151 - Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare - fino a 30 giornate SENZA MANTENIMENTO IN SERVIZIO: Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro.
Nel caso di specie, il datore di lavoro avrebbe occupato i seguenti lavoratori, in difetto di preventiva comunicazione al Centro per l'Impiego competente, prima della formale regolarizzazione, in particolare i lavoratori: ZH , occupata dal 10.10.2017 e Parte_5
regolarizzata con decorrenza dal 17.10.2017; occupato dal 01.09.2017 e Persona_1
regolarizzato con decorrenza dal 08.09.2017; , occupato dal 13.04.2017 e Per_2
regolarizzato dal 15.04.2017; , occupato dal 11.04.2017 e regolarizzato con Per_3
decorrenza dal 15.04.2017.
3) Art. 12, co.4, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n.
1124
Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione pagina 4 di 9 del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonchè la sede dell'azienda, entro
(trenta) giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate. La sanzione amministrativa è prevista dal medesimo DPR 1124/1965 all'art.195 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 758/94 nell'importo da € 25,00 a € 154,00, e quintuplicata a norma dell'art. 1, comma 1177 della Legge
296/06, è stabilita da € 125,00 a € 770,00.
Nel caso di specie il datore di lavoro avrebbe omesso di denunciare all' entro i trenta giorni CP_7
successivi la variazione riguardante l'unità locale dell'azienda.
Nel proporre opposizione il ricorrente contesta le prime due violazioni addebitate all'azienda; nulla viene dedotto in ordine alla terza violazione, onde in parte qua (omessa denuncia preventiva ad
) l'ordinanza risulta definitiva. CP_7
2.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_8
chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite l'escussione dell'Ispettore . Testimone_1
All'esito della discussione all'udienza del 28.01.2025, ove l' ha dato atto che la ricorrente CP_1
ha chiesto la rateizzazione e che sta attualmente pagando regolarmente, essendo rimaste solo 5 raghe da pagare, la causa è stata posta in decisione.
3.
Le contestazioni addebitate nell'ordinanza opposta traggono origine da un accesso ispettivo effettuato in data 02/11/2017 dai funzionari ispettivi presso la sede operativa della ditta
[...]
n via Emilia Est, 44 Savignano sul Rubicone. Parte_1
In sede di accesso ispettivo, all'interno dei locali, gli ispettori hanno individuato sette lavoratori intenti al lavoro dei quali sono state acquisite, in loco e nell'immediatezza dell'accertamento ispettivo, spontanee dichiarazioni.
Con il verbale di primo accesso ispettivo è stata richiesta all'azienda l'esibizione della documentazione necessaria al completo svolgimento delle indagini allo scopo di verificare l'osservanza nei confronti del personale occupato delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di pagina 5 di 9 legislazione sociale. La documentazione richiesta veniva esibita all'ente richiedente.
All'esito dell'accertamento, l' ha contestato all'azienda e al suo lrpt le condotte illecite di CP_1
cui all'ordinanza opposta.
Con riferimento alla prima contestazione, si osserva che la stessa è stata elevata sulla base delle dichiarazioni rilasciate agli ispettori nell'immediatezza, al momento dell'accesso, dai lavoratori dei lavoratori ai quali si riferiscono le violazioni contestate, segnatamente (all.9), Persona_1 [...]
(all.10), (all.11) e (all.12). Parte_5 Per_2 Per_3
Sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e con il raffronto dei dati risultanti dai documenti consegnati dalla stessa azienda, risulta che il datore di lavoro ha omesso di registrare sul
LUL relativo al periodo aprile - novembre 2017 i corretti dati relativi alle prestazioni lavorative rese con riferimento a maggiorazioni per lavoro supplementare, straordinario, festivo e giorni ed orario di lavoro. Segnatamente:
- il lavoratore ha dichiarato di aver lavorato in prova dal 01.09.2017 per sette Persona_1
giorni e di aver successivamente firmato il contratto;
tale dichiarazione trova conferma nella comunicazioni di assunzione con la quale il lavoratore risulta effettivamente regolarizzato solo a far data dal 08.09.2017, quanto all'orario di lavoro, il dichiarante ha riferito di lavorare dalle ore 8.30 alle 20.00 con pausa pranzo di trenta minuti ed ha precisato di usufruire di un giorno di riposo settimanale variabile;
ha poi precisato che la retribuzione per il periodo lavorato in prova gli era stata corrisposta in contanti e inclusa nella somma di
€ 1.200,00 ricevuti per il mese di settembre 2017, nonostante sul prospetto paga risultasse registrata la minor somma di € 440,00 (all.13).
- la lavoratrice ha dichiarato di essere cassiera e di aver iniziato a lavorare Parte_5
in prova dal 10.10.2017 per n. 8 ore al giorno e di aver ricevuto il contratto solo in data successiva;
da comunicazione di assunzione la dichiarante risulta essere stata regolarizzata solo a far data dal 17.10.2017; inoltre ha riferito di aver lavorato dopo il periodo di prova per n.4 giorni a settimana dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e di non aver ancora ricevuto la retribuzione per il lavoro svolto;
dall'esame del Libro Unico prodotto dall'impresa risultano pagina 6 di 9 registrate poche giornate di lavoro rispetto a quelle dichiarate, a riprova della prassi adottata dal datore di lavoro di registrare dati difformi dalla realtà, coerentemente con quanto dichiarato;
significativamente, poi, non risulta registrata sul LUL aziendale del mese di novembre 2017, relativo alla lavoratrice, neppure la giornata dell'accesso ispettivo del
02/11/2017, giornata in cui, proprio in sede di accesso ispettivo, la lavoratrice è stata trovata intenta al lavoro, generalizzata ed assunta a sommarie informazioni;
- il lavoratore , con l'ausilio dell'interprete , ha dichiarato di Per_2 Parte_5
aver iniziato a lavorare in data 13.04.2017 e di aver lavorato il 13.04.2017 e 14.04.2017 per n. 4 ore al giorno dalle ore 8.00 alle 12.00 per la sostituzione di un lavoratore assente del quale non conosce il cognome;
da comunicazioni di assunzione il dichiarante risulta essere stato regolarizzato solo a far data dal 15.04.2017; lo stesso lavoratore ha dichiarato di lavorare per n. 4 o 5 giorni la settimana per non meno di n. 4 ore al giorno dalle ore 8.00 alle 12.00 ed ha riferito di ricevere più di € 500,00 al mese con assegno e in contanti, ma dalle registrazioni apposte sul libro unico dal mese di aprile 2017 al mese di novembre 2017 risultano pochissime giornate registrate e, come per la precedente lavoratrice, non risulta registrata neppure la giornata dell'accesso ispettivo del 02/11/2017, giornata in cui in sede di accesso ispettivo il dichiarante è stato trovato intento al lavoro, generalizzato ed assunto a sommarie informazioni;
- il lavoratore ha dichiarato di aver iniziato a lavorare dal 10 o 11 aprile 2017 Per_3
per 6 giorni la settimana dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00, usufruendo di un giorno di riposo a settimana e di aver sospeso l'attività lavorativa per essere tornato in Cina dal 02 settembre all'11 ottobre 2017; da comunicazioni di assunzione il lavoratore risulta regolarizzato solo a far data dal 15.04.2017; anche in tal caso, come per gli altri lavoratori, è stata posta in essere la medesima prassi aziendale di far effettuare un periodo di prova non formalizzato e regolarizzato;
anche per tale lavoratore risultano registrate sul libro unico giornate e orario di lavoro per un esiguo numero;
anche per quest'ultimo non risulta registrata neppure la giornata dell'accesso ispettivo del 02/11/2017, giornata in cui in sede pagina 7 di 9 di accesso ispettivo è stato trovato intento al lavoro, generalizzato ed assunto a sommarie informazioni.
Le risultanze emerse dall'accertamento confermano le valutazioni compiute dagli ispettori.
In particolare, posto che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (cfr.
Cass. n. 9251/2010), le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accertamento ispettivo da parte dei lavoratori risultano pienamente attendibili in quanto inequivoche, circostanziate e concordanti tra loro, confermando così la prassi aziendale di registrare sul Libro Unico del Lavoro orari e giornate di lavoro difformi rispetto a quelle effettivamente prestate dai lavoratori e di formalizzare l'occupazione dei lavoratori dopo un periodo di prova lavorato in nero ovvero senza regolarizzazione alcuna.
Peraltro, le dichiarazioni rese dai lavoratori non possono essere messe in discussione in ragione del fatto che, essendo loro di nazionalità cinese, non avrebbero compreso l'interlocuzione con gli ispettori e quindi il tenore della verbalizzazione, come vorrebbe sostenere parte ricorrente.
Già dai verbali di dichiarazioni emergono infatti circostanze che confermano che all'atto del rilascio delle dichiarazioni essi erano pienamente consapevoli del contenuto delle stesse;
segnatamente:
- il lavoratore ha dichiarato di parlare e capire bene l'italiano perché vive in Persona_1
Italia dal 2003;
- la lavoratrice , come da attestazione dei pubblici ufficiali che ne hanno Parte_5
raccolta la dichiarazione, comprende e parla l'italiano (ed infatti era stata adibita alla mansione di cassiera, quindi a diretto e costante contatto col pubblico) ed infatti è stata impiegata come interprete nelle dichiarazioni rese dal lavoratore , non in Per_2
grado di comprendere la lingua italiana ma efficacemente e validamente assistito dalla pagina 8 di 9 collega;
- il lavoratore risiede in Italia dal 2007. Per_3
Anche l'ispettore verbalizzante, escusso come testimone all'udienza del 28.11.2023, ha confermato e riferito che la lavoratrice addetta al ruolo di cassiera “capiva e parlava benissimo l'italiano”, avendo frequentato le scuole in Italia, e di essersi perciò prestata a svolgere il ruolo di interprete per agevolare l'interlocuzione con i colleghi che, secondo quanto riferito dall'ispettore “chi più chi meno” conoscevano e comprendevano comunque la lingua italiana.
In definitiva, quindi, il ricorso deve essere respinto essendo risultate fondate le pretese sanzionatorie avanzate dall' a fronte delle risultanze dell'accertamento ispettivo. CP_1
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i valori minimi applicabili di cui al dm
55/2014, ridotti del 20 % ex art. 152 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 2.156,00 per compensi oltre accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 28/01/2025
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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