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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/09/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2855/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via P.pe di Scordia n. 3, presso lo studio dell'Avv. BUCCOLERI MANGIARACINA CLAUDIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in Palermo (PA), Via Don Orione n. 35, presso lo studio dell'Avv. MARTORANA ANTONINO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 9 giugno 2025 e sottoscritto il 27 maggio 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 6 settembre 2017).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 12 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. L'immobile adibito a casa coniugale, sito in Via Val di Mazzara n. 35, di proprietà di entrambi i coniugi e gravato da un mutuo ipotecario per il suo acquisto, attualmente abitato dalla madre con le due figlie, sarà venduto il prima possibile e comunque entro il termine di mesi sei dal deposito del presente ricorso. Dall'importo ricavato, il IG riceverà un rimborso Pt_1 di € 100.000,00 (centomila/00), dal quale destinerà la somma di € 20.000,00
(ventimila/00) a favore della IG.ra . Tale somma sarà utilizzata dalla CP_1 IG.ra per la stipula di un nuovo mutuo finalizzato all'acquisto di CP_1 un'unità immobiliare di dimensioni più contenute, che verrà intestata direttamente alle due figlie, con le quali ella continuerà a risiedere;
3. Con riferimento alle somme pagate per fronteggiare le rate di mutuo convenute, il IG dopo la vendita dell'immobile, avrà diritto altresì Pt_1
a ricevere dall'eccedenza del ricavato rispetto alla somma di euro 100.000 indicata al punto n.2, il rimborso del 50% delle rate pagate da entrambi i coniugi in egual misura, a decorrere dalla data di accensione del mutuo e fino al mese di giugno 2024. La somma in eccedenza derivante dalla somma delle quote di mutuo restanti, sarà trattenuta dalla IG.ra , avendo CP_1 quest'ultima sostenuto integralmente gli oneri successivi;
4. Per quanto riguarda l'arredamento, ciascun coniuge manterrà in proprio possesso i beni ricevuti dai rispettivi genitori. Gli arredi acquistati in comunione potranno essere venduti e il ricavato suddiviso equamente tra le parti. In alternativa, previo accordo tra i coniugi, sarà possibile effettuare una stima del valore dei beni, consentendo a ciascuno di rilevarne la proprietà corrispondendo all'altro il 50% del valore concordato;
5. Le figlie sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori dovranno
2 assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
6. In assenza di conflittualità riguardo al diritto di frequentazione, i genitori potranno concordare di volta in volta tempi e modalità di esercizio di tale diritto, tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi e degli obblighi scolastici delle figlie. Qualora dovessero insorgere divergenze in merito, si stabilisce sin d'ora che il padre potrà trascorrere del tempo con le figlie il sabato e la domenica a settimane alterne, con l'obbligo di riaccompagnarle presso la residenza materna in serata, possibilmente entro le ore 20,00.
Inoltre, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, il padre avrà facoltà di prelevare le figlie dalla residenza materna per accompagnarle a scuola e/o, all'uscita, tenerle con sé fino alle ore 20,00, orario entro il quale dovrà riaccompagnarle presso la residenza della madre;
per quanto attiene alle festività, fermo restando il criterio dell'alternanza periodica, si pattuisce quanto segue: - Festività natalizie: le minori trascorreranno il 24 dicembre
(vigilia) con il padre dalle ore 10:30 alle 22:00; il 25 dicembre con la madre ed il 26 dicembre con il padre, dalle ore 10:30 alle ore 22:00. Notte di capodanno e primo gennaio, con la madre. Compleanni delle figlie: le minori trascorreranno i rispettivi compleanni con entrambi i genitori, fuori casa.
Festività Pasquali: le minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre ed il lunedì dell'angelo con il padre, dalle ore 10:30 alle 22:00. Festività del 25 aprile/1° maggio/2 giugno/1° novembre/8 dicembre, nonché tutte le altre festività da calendario periodico, con regime di alternanza variabile a seconda degli impegni lavorativi dei coniugi Ferie estive/vacanze scolastiche: le minori trascorreranno un periodo di 15 giorni consecutivi con ciascuno dei coniugi, in relazione alle ferie lavorative da concordarsi e sempre con il criterio dell'alternanza periodica.
7. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento per le proprie figlie, verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 300,00
(trecento/00), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, da
3 corrispondersi a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla IGa e facendo utilizzo del seguente IBAN: CP_1
[...], acceso presso l'Istituto di credito Banca
Mediolanum;
8. Il padre contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie e mediche non coperte da S.S.N., nonché di quelle scolastiche e delle spese ludiche documentate, secondo le regole contenute nel
“protocollo su spese extra assegno per il mantenimento dei figli” elaborato dall'osservatorio per la giustizia civile del distretto di Palermo, sottoscritto nel
2019 dal Presidente del tribunale, dal COA di Palermo e dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative in materia di famiglia operanti sul territorio di Palermo, cui si rimanda;
9. L'importo dell'assegno unico verrà parimenti suddiviso al 50% tra i coniugi separandi;
10. Entrambi i coniugi separandi dispongono di autonomia economica, pertanto ciascuno provvederà in modo indipendente alle proprie eIGenze personali, senza necessità di alcun contributo al mantenimento dell'altro;
11. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli (nel solo caso di viaggio all'estero);
12. Le spese del presente procedimento vengono compensate tra le parti.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 515, P. II, S. A, Anno 2017) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 18/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale
4 dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2855/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via P.pe di Scordia n. 3, presso lo studio dell'Avv. BUCCOLERI MANGIARACINA CLAUDIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in Palermo (PA), Via Don Orione n. 35, presso lo studio dell'Avv. MARTORANA ANTONINO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 9 giugno 2025 e sottoscritto il 27 maggio 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 6 settembre 2017).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 12 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. L'immobile adibito a casa coniugale, sito in Via Val di Mazzara n. 35, di proprietà di entrambi i coniugi e gravato da un mutuo ipotecario per il suo acquisto, attualmente abitato dalla madre con le due figlie, sarà venduto il prima possibile e comunque entro il termine di mesi sei dal deposito del presente ricorso. Dall'importo ricavato, il IG riceverà un rimborso Pt_1 di € 100.000,00 (centomila/00), dal quale destinerà la somma di € 20.000,00
(ventimila/00) a favore della IG.ra . Tale somma sarà utilizzata dalla CP_1 IG.ra per la stipula di un nuovo mutuo finalizzato all'acquisto di CP_1 un'unità immobiliare di dimensioni più contenute, che verrà intestata direttamente alle due figlie, con le quali ella continuerà a risiedere;
3. Con riferimento alle somme pagate per fronteggiare le rate di mutuo convenute, il IG dopo la vendita dell'immobile, avrà diritto altresì Pt_1
a ricevere dall'eccedenza del ricavato rispetto alla somma di euro 100.000 indicata al punto n.2, il rimborso del 50% delle rate pagate da entrambi i coniugi in egual misura, a decorrere dalla data di accensione del mutuo e fino al mese di giugno 2024. La somma in eccedenza derivante dalla somma delle quote di mutuo restanti, sarà trattenuta dalla IG.ra , avendo CP_1 quest'ultima sostenuto integralmente gli oneri successivi;
4. Per quanto riguarda l'arredamento, ciascun coniuge manterrà in proprio possesso i beni ricevuti dai rispettivi genitori. Gli arredi acquistati in comunione potranno essere venduti e il ricavato suddiviso equamente tra le parti. In alternativa, previo accordo tra i coniugi, sarà possibile effettuare una stima del valore dei beni, consentendo a ciascuno di rilevarne la proprietà corrispondendo all'altro il 50% del valore concordato;
5. Le figlie sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori dovranno
2 assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
6. In assenza di conflittualità riguardo al diritto di frequentazione, i genitori potranno concordare di volta in volta tempi e modalità di esercizio di tale diritto, tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi e degli obblighi scolastici delle figlie. Qualora dovessero insorgere divergenze in merito, si stabilisce sin d'ora che il padre potrà trascorrere del tempo con le figlie il sabato e la domenica a settimane alterne, con l'obbligo di riaccompagnarle presso la residenza materna in serata, possibilmente entro le ore 20,00.
Inoltre, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, il padre avrà facoltà di prelevare le figlie dalla residenza materna per accompagnarle a scuola e/o, all'uscita, tenerle con sé fino alle ore 20,00, orario entro il quale dovrà riaccompagnarle presso la residenza della madre;
per quanto attiene alle festività, fermo restando il criterio dell'alternanza periodica, si pattuisce quanto segue: - Festività natalizie: le minori trascorreranno il 24 dicembre
(vigilia) con il padre dalle ore 10:30 alle 22:00; il 25 dicembre con la madre ed il 26 dicembre con il padre, dalle ore 10:30 alle ore 22:00. Notte di capodanno e primo gennaio, con la madre. Compleanni delle figlie: le minori trascorreranno i rispettivi compleanni con entrambi i genitori, fuori casa.
Festività Pasquali: le minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre ed il lunedì dell'angelo con il padre, dalle ore 10:30 alle 22:00. Festività del 25 aprile/1° maggio/2 giugno/1° novembre/8 dicembre, nonché tutte le altre festività da calendario periodico, con regime di alternanza variabile a seconda degli impegni lavorativi dei coniugi Ferie estive/vacanze scolastiche: le minori trascorreranno un periodo di 15 giorni consecutivi con ciascuno dei coniugi, in relazione alle ferie lavorative da concordarsi e sempre con il criterio dell'alternanza periodica.
7. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento per le proprie figlie, verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 300,00
(trecento/00), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, da
3 corrispondersi a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla IGa e facendo utilizzo del seguente IBAN: CP_1
[...], acceso presso l'Istituto di credito Banca
Mediolanum;
8. Il padre contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie e mediche non coperte da S.S.N., nonché di quelle scolastiche e delle spese ludiche documentate, secondo le regole contenute nel
“protocollo su spese extra assegno per il mantenimento dei figli” elaborato dall'osservatorio per la giustizia civile del distretto di Palermo, sottoscritto nel
2019 dal Presidente del tribunale, dal COA di Palermo e dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative in materia di famiglia operanti sul territorio di Palermo, cui si rimanda;
9. L'importo dell'assegno unico verrà parimenti suddiviso al 50% tra i coniugi separandi;
10. Entrambi i coniugi separandi dispongono di autonomia economica, pertanto ciascuno provvederà in modo indipendente alle proprie eIGenze personali, senza necessità di alcun contributo al mantenimento dell'altro;
11. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli (nel solo caso di viaggio all'estero);
12. Le spese del presente procedimento vengono compensate tra le parti.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 515, P. II, S. A, Anno 2017) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 18/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale
4 dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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