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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 5261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5261 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI Composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca Presidente relatore dott.ssa Chiara Giammarco Consigliere dott.ssa Anna Chiara Giammusso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di appello N.R.G. 1800/2022 riservato alla udienza dell'8-5-2025 celebrata con modalità cartolare a seguito dello scambio e il deposito in telematico di note scritte come da decreto del 16-4-2025 e vertente: TRA c.f. ) nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'Avv. Anna Maria Ciccaglioni, con indirizzo P.E.C.:
, per procura allegata telematicamente Email_1 all'atto di appello – appellante. E
(c.f. ) nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Alessia Mostocotto, con indirizzo P.E.C.:
per procura allegata alla comparsa di costituzione – Email_2 appellata. E PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA – intervenuto.
[...]
hanno contratto matrimonio in Monterotondo (RM) in data Parte_2 CP_1 25-4-1980 e dalla loro unione sono nati i figli (30.12.1981), (13.02.1986) e Per_1 Per_2
(24.08.1989). Per_3 Con sentenza n. 394/12 il Tribunale di Rieti ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, ponendo a carico di essendo i figli già economicamente Parte_1 autosufficienti, un assegno di mantenimento in favore della moglie che la Corte di Appello di Roma con pronuncia n. 4511/2015 ha definitivamente fissato in 450,00 mensili. Instaurato il giudizio di divorzio, il Tribunale di Rieti, dopo aver pronunciato lo scioglimento del matrimonio con sentenza non definitiva n. 906/19 del 17-12-2019, dichiarava con sentenza n. 481/2021 depositata il 27-9-2021 enuto a corrispondere a Parte_1 [...]
, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 490,05 annualmente CP_1 rivalutabile in base agli indici Istat e condannava il medesimo al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4.545,00 per compensi oltre accessori. Con ricorso depositato in data 28-3-2022 proponeva appello avverso Parte_1 quest'ultima sentenza, chiedendo, previa sospensione, in via principale rigettarsi la domanda di assegno divorzile avanzata da , ed in subordine ridursi l'assegno CP_1 divorzile nella minore somma di euro 150,00 mensili o nella misura ritenuta di giustizia, comunque inferiore a quella stabilita dal Tribunale. A sostegno della impugnazione l'appellante deduceva che era intervenuto un peggioramento delle proprie condizioni economiche, a causa della cessazione dell'attività della ditta ABS Restauri S.r.l., impresa a carattere familiare gestita dallo stesso, nonché del pignoramento dell'immobile nel quale viveva, effettuato ad istanza di in CP_1 conseguenza del mancato versamento dell'assegno di mantenimento.
R.G. 1800/2022 2
Con memoria depositata il 21-2-2023 si costituiva , chiedendo di dichiarare CP_1 inammissibile e comunque di rigettare l'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Il P.G. con atto del 6-3-2025 formulava parere contrario all'accoglimento dell'appello e la Corte si riservava nella udienza dell'8-5-2025 trattata con modalità cartolari;
entrambe le parti preventivamente depositavano note scritte.
Diritto Ha motivato il Tribunale di Rieti la decisione affermando che è priva di titolo CP_1 di studio, è disoccupata e non ha mai svolto attività lavorativa se non saltuariamente in passato presso la ditta di pulizie delle sorelle, impiego la cui cessazione comunque è oramai intervenuta da tempo, e dunque non sarebbe in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
ne derivava, secondo il Tribunale, che nel corso della lunga vita coniugale si era dedicata in via pressoché esclusiva, e per scelta comune di entrambi i coniugi, alla cura della casa e della famiglia ed in particolare all'accudimento dei tre figli, così rinunciando ad una propria dimensione lavorativa. Da ciò derivava dunque, tenuto conto dell'età relativamente avanzata della ricorrente (anni 59 alla data della sentenza di primo grado), la necessità della corresponsione in suo favore - in funzione compensativa, perequativa ed assistenziale - di un assegno divorzile. Questa Corte di merito condivide una tale valutazione, considerato inoltre che la appellata non potrà godere di una pensione in proprio favore. Ha poi affermato il Tribunale che non vi era prova del dedotto peggioramento della condizione economica di “la cui situazione reddituale non risulta avere Parte_1 subito, nelle more, sostanziali modificazioni anche in considerazione del fatto che l'esposizione debitoria ricavabile dai documenti dallo stesso prodotti risulta irrilevante in assenza di documentazione fiscale - che non è stata depositata neppure nel corso della fase istruttoria, con ogni conseguenza anche ai sensi dell'art. 116 [ ], II co., c.p.c. -, la stessa potendo essere sintomatica sia di una momentanea difficoltà, che della volontà del debitore di non pagare pur avendo disponibilità economiche. Parte resistente non si è, del resto, in alcun modo offerta di provare la propria attuale situazione economica, non avendo avanzato alcuna richiesta istruttoria in sede di memoria ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c.”. Ed al riguardo va osservato che anche in questo grado ha omesso di Parte_1 depositare sufficiente documentazione reddituale, né ha chiesto prove orali, essendosi limitato a produrre la propria dichiarazione ISEE, che tuttavia, in quanto redatta dallo stesso appellante e senza alcuna verifica nel merito da parte della Amministrazione Finanziaria, non è idonea ad assumere valore probatorio in ordine alle dichiarazioni rese sul punto dalla parte (cfr. Cass. ord. n. 27288 del 22/10/2024 ). L'appellante ha dedotto inoltre l'avvenuta cessazione dell'attività della ditta ABS Restauri S.r.l., della quale era amministratore, ma anche in tale caso non ha fornito alcuna prova sul punto. Soltanto in data 7-5-2025, quindi tardivamente, l'appellante ha prodotto atto di accettazione pensione sociale dell'INPS in data 21-5-2024, nuovo modello ISEE (Attestazione ISEE) del 15-1-2025 e atto in data 20-9-2024 di fermo amministrativo di un suo motociclo da parte della Agenzia delle Entrate di Rieti. Infatti con decreto presidenziale del 16-4-2025 si era disposta la trattazione cartolare della udienza di decisione dell'8-5-2025, autorizzandosi le parti al “deposito di brevi note fino al giorno antecedente alla data di udienza, contenenti le sole istanze e conclusioni, sulle quali il collegio deciderà in camera di consiglio”; per cui è mancata la possibilità per la controparte di controdedurre in merito a tale documentazione, la cui formazione è del resto di data precedente, e quindi non potendosene l'appellante avvalere. Nessun elemento di prova a favore delle deduzioni dell'appellante può infine assumere il fatto, anche dedotto nell'atto di appello, della soggezione a procedura forzata dell'immobile
R.G. 1800/2022 3
in cui vive, intrapresa dalla appellante a causa del mancato pagamento in suo favore dell'assegno divorzile. La stessa appellata riferisce, con la comparsa di costituzione in questo grado (pag. 6), l'avvenuta aggiudicazione del cespite, peraltro asseritamente alla compagna dell'appellante; l'appellante invece riferisce come “la sig.ra abbia CP_1 ricevuto una congrua somma all'esito della definizione della procedura immobiliare esecutiva dalla stessa attivata nei confronti del sig. , ma soltanto con le note del 7- Pt_1
5-2025 e dunque in difetto di possibilità di contraddittorio sul punto da parte della appellata. In ogni caso, nel contesto di assenza di elementi probatori a favore delle deduzioni dell'appellante, vale considerare quanto affermato dal Tribunale, secondo cui la sua esposizione debitoria può “essere sintomatica sia di una momentanea difficoltà, che della volontà del debitore di non pagare pur avendo disponibilità economiche”. Non vi è modo quindi di ritenere che l'appellante abbia subito stabilmente un peggioramento delle sue condizioni economiche, tale da rendergli non sostenibile il pagamento dell'assegno divorzile fissato dal Tribunale nella somma mensile di euro 490,05 appena sufficiente per le esigenze di mantenimento della appellata. Conseguentemente l'appello deve essere rigettato. Per il principio di soccombenza le spese del procedimento di appello devono essere poste a carico dell'appellante tali spese, vista la nota spese allegata, sono Parte_1 tuttavia liquidate - sul valore della causa di euro 11.761,20 (art. 13 c.p.c.) - in euro 2.500,00 ai sensi del vigente d.m. 10-3-2014 n. 55 (Tabella 12, 3 scaglione, esclusa la fase istruttoria non svolta, valori pressoché al minimo), e vanno distratte in favore del difensore della appellata dichiaratasi antistatario con le note in data 7-5-2025. A tale riguardo il difensore antistatario ha chiesto che siano poste a carico dello Stato essendo la parte soccombente ammessa al patrocinio a spese dello Stato: deve però osservarsi che il Parte_1 patrocinio a spese dello Stato “non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte vittoriosa” (Cass. ord. n. 25653 del 13-11- 2020). A seguito del rigetto dell'appello, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza del Tribunale di Parte_1 Roma n. 481/2021 del 27-9-2021;
2. condanna l pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 CP_1 procedimento di appello, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre al 15% per spese generali come previsto ai sensi dell'art. 2, comma secondo, d.m. 10-3-2014 n. 55, ed oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Alessia Mostocotto dichiaratasi antistataria;
3. ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte di ell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Parte_1
Roma 15-5-2025 Il Presidente estensore
Alberto Tilocca
R.G. 1800/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI Composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca Presidente relatore dott.ssa Chiara Giammarco Consigliere dott.ssa Anna Chiara Giammusso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di appello N.R.G. 1800/2022 riservato alla udienza dell'8-5-2025 celebrata con modalità cartolare a seguito dello scambio e il deposito in telematico di note scritte come da decreto del 16-4-2025 e vertente: TRA c.f. ) nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'Avv. Anna Maria Ciccaglioni, con indirizzo P.E.C.:
, per procura allegata telematicamente Email_1 all'atto di appello – appellante. E
(c.f. ) nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Alessia Mostocotto, con indirizzo P.E.C.:
per procura allegata alla comparsa di costituzione – Email_2 appellata. E PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA – intervenuto.
[...]
hanno contratto matrimonio in Monterotondo (RM) in data Parte_2 CP_1 25-4-1980 e dalla loro unione sono nati i figli (30.12.1981), (13.02.1986) e Per_1 Per_2
(24.08.1989). Per_3 Con sentenza n. 394/12 il Tribunale di Rieti ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, ponendo a carico di essendo i figli già economicamente Parte_1 autosufficienti, un assegno di mantenimento in favore della moglie che la Corte di Appello di Roma con pronuncia n. 4511/2015 ha definitivamente fissato in 450,00 mensili. Instaurato il giudizio di divorzio, il Tribunale di Rieti, dopo aver pronunciato lo scioglimento del matrimonio con sentenza non definitiva n. 906/19 del 17-12-2019, dichiarava con sentenza n. 481/2021 depositata il 27-9-2021 enuto a corrispondere a Parte_1 [...]
, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 490,05 annualmente CP_1 rivalutabile in base agli indici Istat e condannava il medesimo al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4.545,00 per compensi oltre accessori. Con ricorso depositato in data 28-3-2022 proponeva appello avverso Parte_1 quest'ultima sentenza, chiedendo, previa sospensione, in via principale rigettarsi la domanda di assegno divorzile avanzata da , ed in subordine ridursi l'assegno CP_1 divorzile nella minore somma di euro 150,00 mensili o nella misura ritenuta di giustizia, comunque inferiore a quella stabilita dal Tribunale. A sostegno della impugnazione l'appellante deduceva che era intervenuto un peggioramento delle proprie condizioni economiche, a causa della cessazione dell'attività della ditta ABS Restauri S.r.l., impresa a carattere familiare gestita dallo stesso, nonché del pignoramento dell'immobile nel quale viveva, effettuato ad istanza di in CP_1 conseguenza del mancato versamento dell'assegno di mantenimento.
R.G. 1800/2022 2
Con memoria depositata il 21-2-2023 si costituiva , chiedendo di dichiarare CP_1 inammissibile e comunque di rigettare l'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Il P.G. con atto del 6-3-2025 formulava parere contrario all'accoglimento dell'appello e la Corte si riservava nella udienza dell'8-5-2025 trattata con modalità cartolari;
entrambe le parti preventivamente depositavano note scritte.
Diritto Ha motivato il Tribunale di Rieti la decisione affermando che è priva di titolo CP_1 di studio, è disoccupata e non ha mai svolto attività lavorativa se non saltuariamente in passato presso la ditta di pulizie delle sorelle, impiego la cui cessazione comunque è oramai intervenuta da tempo, e dunque non sarebbe in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
ne derivava, secondo il Tribunale, che nel corso della lunga vita coniugale si era dedicata in via pressoché esclusiva, e per scelta comune di entrambi i coniugi, alla cura della casa e della famiglia ed in particolare all'accudimento dei tre figli, così rinunciando ad una propria dimensione lavorativa. Da ciò derivava dunque, tenuto conto dell'età relativamente avanzata della ricorrente (anni 59 alla data della sentenza di primo grado), la necessità della corresponsione in suo favore - in funzione compensativa, perequativa ed assistenziale - di un assegno divorzile. Questa Corte di merito condivide una tale valutazione, considerato inoltre che la appellata non potrà godere di una pensione in proprio favore. Ha poi affermato il Tribunale che non vi era prova del dedotto peggioramento della condizione economica di “la cui situazione reddituale non risulta avere Parte_1 subito, nelle more, sostanziali modificazioni anche in considerazione del fatto che l'esposizione debitoria ricavabile dai documenti dallo stesso prodotti risulta irrilevante in assenza di documentazione fiscale - che non è stata depositata neppure nel corso della fase istruttoria, con ogni conseguenza anche ai sensi dell'art. 116 [ ], II co., c.p.c. -, la stessa potendo essere sintomatica sia di una momentanea difficoltà, che della volontà del debitore di non pagare pur avendo disponibilità economiche. Parte resistente non si è, del resto, in alcun modo offerta di provare la propria attuale situazione economica, non avendo avanzato alcuna richiesta istruttoria in sede di memoria ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c.”. Ed al riguardo va osservato che anche in questo grado ha omesso di Parte_1 depositare sufficiente documentazione reddituale, né ha chiesto prove orali, essendosi limitato a produrre la propria dichiarazione ISEE, che tuttavia, in quanto redatta dallo stesso appellante e senza alcuna verifica nel merito da parte della Amministrazione Finanziaria, non è idonea ad assumere valore probatorio in ordine alle dichiarazioni rese sul punto dalla parte (cfr. Cass. ord. n. 27288 del 22/10/2024 ). L'appellante ha dedotto inoltre l'avvenuta cessazione dell'attività della ditta ABS Restauri S.r.l., della quale era amministratore, ma anche in tale caso non ha fornito alcuna prova sul punto. Soltanto in data 7-5-2025, quindi tardivamente, l'appellante ha prodotto atto di accettazione pensione sociale dell'INPS in data 21-5-2024, nuovo modello ISEE (Attestazione ISEE) del 15-1-2025 e atto in data 20-9-2024 di fermo amministrativo di un suo motociclo da parte della Agenzia delle Entrate di Rieti. Infatti con decreto presidenziale del 16-4-2025 si era disposta la trattazione cartolare della udienza di decisione dell'8-5-2025, autorizzandosi le parti al “deposito di brevi note fino al giorno antecedente alla data di udienza, contenenti le sole istanze e conclusioni, sulle quali il collegio deciderà in camera di consiglio”; per cui è mancata la possibilità per la controparte di controdedurre in merito a tale documentazione, la cui formazione è del resto di data precedente, e quindi non potendosene l'appellante avvalere. Nessun elemento di prova a favore delle deduzioni dell'appellante può infine assumere il fatto, anche dedotto nell'atto di appello, della soggezione a procedura forzata dell'immobile
R.G. 1800/2022 3
in cui vive, intrapresa dalla appellante a causa del mancato pagamento in suo favore dell'assegno divorzile. La stessa appellata riferisce, con la comparsa di costituzione in questo grado (pag. 6), l'avvenuta aggiudicazione del cespite, peraltro asseritamente alla compagna dell'appellante; l'appellante invece riferisce come “la sig.ra abbia CP_1 ricevuto una congrua somma all'esito della definizione della procedura immobiliare esecutiva dalla stessa attivata nei confronti del sig. , ma soltanto con le note del 7- Pt_1
5-2025 e dunque in difetto di possibilità di contraddittorio sul punto da parte della appellata. In ogni caso, nel contesto di assenza di elementi probatori a favore delle deduzioni dell'appellante, vale considerare quanto affermato dal Tribunale, secondo cui la sua esposizione debitoria può “essere sintomatica sia di una momentanea difficoltà, che della volontà del debitore di non pagare pur avendo disponibilità economiche”. Non vi è modo quindi di ritenere che l'appellante abbia subito stabilmente un peggioramento delle sue condizioni economiche, tale da rendergli non sostenibile il pagamento dell'assegno divorzile fissato dal Tribunale nella somma mensile di euro 490,05 appena sufficiente per le esigenze di mantenimento della appellata. Conseguentemente l'appello deve essere rigettato. Per il principio di soccombenza le spese del procedimento di appello devono essere poste a carico dell'appellante tali spese, vista la nota spese allegata, sono Parte_1 tuttavia liquidate - sul valore della causa di euro 11.761,20 (art. 13 c.p.c.) - in euro 2.500,00 ai sensi del vigente d.m. 10-3-2014 n. 55 (Tabella 12, 3 scaglione, esclusa la fase istruttoria non svolta, valori pressoché al minimo), e vanno distratte in favore del difensore della appellata dichiaratasi antistatario con le note in data 7-5-2025. A tale riguardo il difensore antistatario ha chiesto che siano poste a carico dello Stato essendo la parte soccombente ammessa al patrocinio a spese dello Stato: deve però osservarsi che il Parte_1 patrocinio a spese dello Stato “non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte vittoriosa” (Cass. ord. n. 25653 del 13-11- 2020). A seguito del rigetto dell'appello, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza del Tribunale di Parte_1 Roma n. 481/2021 del 27-9-2021;
2. condanna l pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 CP_1 procedimento di appello, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre al 15% per spese generali come previsto ai sensi dell'art. 2, comma secondo, d.m. 10-3-2014 n. 55, ed oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Alessia Mostocotto dichiaratasi antistataria;
3. ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte di ell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Parte_1
Roma 15-5-2025 Il Presidente estensore
Alberto Tilocca
R.G. 1800/2022