Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 12 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 203 /2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, con sede legale in Parte_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso dagli Avvocati Erminio Capasso ( ), Luca Cuzzupoli, Mauro Elberti, C.F._1 in virtù di procura generale alle liti per Notar di Roma del 21.07.2015 Persona_1
n. 80974, con domicilio digitale all'indirizzo PEC t Email_1
=Appellante
E
nato a [...] l'[...] cf rapp.to Controparte_1 C.F._2 e difeso dall'avv. Stefano Palomba (c.f. ), presso cui C.F._3 elettivamente domicilia in Portici alla via Diaz n. 58, giusta mandato in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai sensi dell'art. 37 del D.L. 98 del 06/11/2011, al seguente indirizzo
PEC : Email_2
= Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2023 presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del Lavoro l'appellato in epigrafe espose: 1
di aver proposto inutilmente ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto. Ritenendo di essere in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo, chiese al Giudice di accertare e riconoscere la riduzione in modo permanente della propria capacità di lavoro nella misura pari o superiore all'80% mediante CTU e, per l'effetto, condannare l' alla corresponsione della prestazione richiesta, con Pt_1 decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con condanna alle spese di giudizio Costituitosi l'Istituto, il Tribunale – espletata CTU medica - con la sentenza n. 5319/2023 pubbl. il 20/09/2023 accolse per quanto di ragione il ricorso, dichiarando il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico di vecchiaia con decorrenza dal 1^ luglio 2023, con differimento di un anno rispetto al perfezionamento del requisito anagrafico– in applicazione delle cc.dd. finestre mobili - con condanna dell' al pagamento dei conseguenti ratei oltre accessori, Pt_1 oltre spese di lite. Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello l' con ricorso Pt_1 depositato il 26.1.2024 rilevando che – in applicazione della disciplina delle c.d.
“finestre” di cui all'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, norma che prevede lo slittamento della decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla maturazione dei requisiti per un periodo di 12 mesi per i lavoratori dipendenti (e di 18 mesi per gli autonomi) nei riguardi di coloro che abbiano maturato il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia per requisiti anagrafici (65 anni gli uomini e 60 anni le donne)- la decorrenza doveva essere correttamente fissata dal 1.8.2023, dal primo giorno del mese successivo all'anno in cui era stato raggiunto il requisito anagrafico (1.7.2022). Notificato l'atto, si è costituito l'appellato resistendo al ricorso. Disposta la trattazione scritta, acquisite le note delle parti, all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione. L'appello è infondato.
1.Incontestati i requisiti anagrafico, sanitario e contributivo, si controverte della decorrenza dell'erogazione della prestazione per effetto dell'applicazione delle cc.dd. finestre mobili di cui all'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010.
Il Giudice ha già tenuto conto del differimento di un anno conseguente alla suddetta normativa.
L' ha invocato la nuova disciplina chiedendo il differimento della erogazione Pt_1 della pensione, secondo lo schema delle “finestre” previste dalla legge, con aggiunta di un mese, ritenendo che la decorrenza doveva essere correttamente fissata dal 1.8.2023, dal primo giorno del mese successivo all'anno in cui era stato raggiunto il requisito anagrafico (1.7.2022).
2 2.Come è noto l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992, ha definito i nuovi requisiti di età per accedere alla pensione di vecchiaia, mentre il comma 8 del medesimo articolo ha escluso l'applicazione dei nuovi requisiti di età per gli invalidi in misura non inferiore all'80%. Al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, per coloro che siano invalidi in misura non inferiore all'80%, è necessario aver raggiunto il 60° anno di età o il 55° per le donne, aver raggiunto il periodo minimo di venti anni di assicurazione e di contribuzione (art. 2 del d.lgs. n. 503 del 1992) ed aver cessato l'attività di lavoro (art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503 cit.). La successiva legislazione è poi intervenuta sui requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia in genere ed, in particolare, l'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, ha previsto un differimento della decorrenza della pensione creando il c.d. “sistema delle finestre mobili”. Ed infatti, i commi 1 e 2 dell'art. 12 cit. recitano: «
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9
3 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni». La norma sopra citata, quindi, prevede che i lavoratori dipendenti che acquistano il diritto a pensione di vecchiaia a 65 o 60 anni (a seconda del sesso), devono attendere un anno dopo il raggiungimento dell'età pensionabile per la erogazione della prestazione. Si tratta appunto della generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per i quali l'art. 1 del d.lgs. n. 503 del 1992 e la tabella A allegata al medesimo decreto (sostituita dalla tabella A allegata alla legge n. 724 del 1994), stabiliva un graduale aumento delle età minime per l'accesso alla pensione di vecchiaia divenuto appunto di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne a decorrere dal 1° gennaio 2000 (poi modificato, dal 1° gennaio 2012, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011). Analogamente, devono attendere un anno i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti previsti per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l. n. 243 del 2004, con età inferiori a 65 (se uomini) o 60 (se donne): pensione di anzianità (non di vecchiaia). Dal punto di vista testuale, dunque, come affermato dalla S.C. nella sentenza n. 29191/2018, “la disposizione dell'art.12, comma 1 individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei "soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato", ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". Dal punto di vista letterale quindi, ed in base alla medesima ampia proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo possono certamente rientrare i soggetti che, essendo "invalidi in misura non inferiore all'80%", hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall'art. 1 del d.lgs. 502/1993 in relazione allo stesso settore privato. Quest'ultima normativa, com'è noto, al comma 1 ha subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia "...al compimento
4 della età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata", secondo la quale l'età pensionabile è stata portata a 65 anni per l'uomo e 60 anni per la donna. I l medesimo art. 1, al comma 8 ha poi espressamente escluso gli invalidi in misura non inferiore all'80% dall'ambito di applicazione dei più elevati limiti di età, con la conseguenza che per essi l'accesso al trattamento di vecchiaia è consentito all'età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini.” La Corte ha anche chiarito che la pensione anticipata d i c u i all'art. 1 comma 8 del d.lgs. 503/92 “va considerato un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%. Come ha chiarito la Suprema Corte (cfr. C. Cass., sentenza n. 11750/2015) la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (...diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984". Né infine, a giudizio della S. C., vengono in rilievo principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare scelte normative, essendo queste “chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale”. 3.Alla luce delle esposte considerazioni, i rilievi dell' non possono essere Pt_1 condivisi. Il Giudice ha fatto corretta applicazione della disciplina normativa, come interpretata dalla Suprema Corte nella vicenda in esame ed ha disposto l'erogazione dei ratei della pensione di vecchiaia anticipata al 1^ luglio 2023, decorso un anno dalla maturazione del requisito anagrafico. L' non ha fornito alcun argomento giuridico a supporto dell'asserita necessità Pt_1 di differimento di un ulteriore mese, limitandosi ad asserire che “avendo l'odierno appellato raggiunto il requisito anagrafico in data 1.7.2022 ed essendo necessario il trascorrere di un anno ex art. 12 D.L. n. 78 del 2010, la decorrenza è 1.8.2023”. Se dunque è pacifico che la norma preveda che debba trascorrere un anno, non si vede ragione per la quale l'erogazione debba essere differita per un complessivo periodo di 13 mesi. Le spese del grado seguono la soccombenza e s o n o l i q u i d a t e c o m e d a
5 d i s p o s i t i v o , a v u t o r i g u a r d o a l m o d e s t o v a l o r e d e l l a q u e s t i o n e r e s i d u a l e d i b a t t u t a i n q u e s t o g r a d o . Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 965,00 oltre Pt_1 rimborso spese generali al 15%, IVA CPA come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 12 maggio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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