Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/03/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA
-Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4437 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 (c.f.: C.F. 1
Domenico Tommaso Valente, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: C.F. 2 ), rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Andrea Ciccarese, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione effetti civili.
All'udienza del 3 febbraio 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 22.7.2024, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.6.2024, Parte 1 ha esposto: di aver
Controparte_1 il 3.10.2009contratto matrimonio secondo il rito concordatario con in Copertino (LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati i figli Per 1 il 19.7.2011 e Per 2 il 14.12.2013; che con decreto del 16.6.2022 del
Tribunale di Lecce, all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi in data 14.6.2022, era stata omologata la separazione personale;
che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
che le situazione economico- patrimoniale delle parti era quella specificata in ricorso e che la casa coniugale sita in Nardò, in comproprietà tra i coniugi, era gravata da mutuo ipotecario con rata mensile di circa euro
Controparte 1 si è costituita, con comparsa depositata il 7.10.2024, non opponendosi alla declaratoria richiesta, ma deducendo: che il ricorrente si era trasferito definitivamente, nel frattempo, in Roma, insieme alla sua nuova compagna, e aveva reperito una nuova occupazione lavorativa presso una ditta;
che ella, viceversa, era in cerca di occupazione e che saltuari lavori di pulizia e di assistenza agli anziani le garantivano un minimo di sostentamento;
che, per i motivi esposti in memoria, vi erano i presupposti per un aumento del contributo da porre a carico del ricorrente a titolo di mantenimento per i figli. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle diverse condizioni specificate in memoria.
Dopo essere state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza del 4.11.2024, all'esito della quale entrambe le parti, presenti di persona, hanno chiesto un breve rinvio al fine di verificare la possibilità di giungere ad una soluzione concordata in ordine alle condizioni del divorzio, con istanza congiunta depositata il 10.1.2025 le parti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo, contestualmente riportato, sottoscritto da parti e difensori, sulle condizioni del divorzio.
All'udienza del 3.2.2025, infine, i difensori delle parti hanno depositato note per il verbale di udienza contenenti le condizioni concordate tra le parti con le integrazioni richieste dalla giudice relatrice con decreto del 14.1.2025, del seguente tenore, con la precisazione che
"a tali condizioni deve aggiungersi la previsione dell'affidamento condiviso dei figli, con loro collocamento prevalente presso la madre”:
1. Il sig. NO, entro il giorno 20 di ogni mese, verserà a tiolo di contributo per il mantenimento dei figli minori NO DA e NO AT la somma mensile di Euro 300,00 (150 per ogni figlio). Tale somma, a partire dal mese di luglio del corrente anno sarà di Euro 400,00 mensili (200 per ogni figlio);
2. Le spese straordinarie per i figli, così come individuate nel Protocollo di
Codesto Tribunale resteranno a carico di entrambi i coniugi al 50% con diritto del genitore che le avrà anticipate per l'intero di richiedere la quota parte all'altro coniuge e con l'obbligo di quest'ultimo di saldare il dovuto entro quindici giorni dalla richiesta;
3. Il sig. NO NI acconsente che l'assegno unico corrisposto dall'INPS
sia percepito in via esclusiva dalla sig.ra NT TA;
4. La casa coniugale resterà assegnata alla resistente che, dal canto suo, si farà carico, in via esclusiva di tutte le utenze domestiche, ma si segnala che la stessa
è oggetto di esecuzione immobiliare e, pertanto, nel momento in cui la Sig.ra
NT ed i bambini dovessero essere sfrattati, quest'ultima, in caso di una soluzione abitativa in affitto, riserva sin d'ora richiesta di modifica dell'assegno al fine di ottenere un contributo ulteriore dal Sig. NO;
5. Quanto al diritto/dovere del sig. NO NI di vedere e tenere con sé i figli minori, anche alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso circa il suo attuale domicilio, le parti concordano che lo stesso curerà di visitare i figli minori una/due volte almeno ogni due mesi.
6. Con riferimento al diritto di visita, in caso di rientro del sig. NO in Nardò
il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli DA e AT tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdi), dalle ore 16,00 alle ore
21,00 quindi, comprendendo la cena e, a settimane alterne, dalle ore 19:00 del venerdì sino alle ore 21:00 della domenica.
Anche nel caso in cui il Sig. NO dovesse mantenere in pianta stabile il proprio domicilio a Roma e, sentito il parere dei minori ormai abbastanza grandi per essere autodeterminati:
- I figli trascorreranno le festività ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore (negli anni dispari trascorreranno la vigilia di Natale ed il Natale,
l'Epifania e Lunedì dell'Angelo con la madre mentre Santo Stefano, San
Silvestro, Capodanno e Pasqua con il padre e viceversa negli anni pari);
- I figli trascorreranno, inoltre, col padre il giorno della "festa del papà" ed i giorni del compleanno ed onomastico del padre. Del pari, i minori trascorreranno con la madre il giorno della "festa della mamma", nonché il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultima.
- I genitori dal proprio canto festeggeranno insieme il compleanno dei figli.
-Durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé i figli DA e AT
15 giorni continuativi nel mese di luglio, agosto o settembre coincidenti con le proprie ferie, comunicando alla moglie entro il quindici del mese di giugno le date ed il domicilio presso cui trascorreranno tale periodo.
I genitori si impegnano comunque ad accordarsi preventivamente in relazione ai periodi di visita, concordandoli anche in considerazione delle esigenze lavorative di entrambi e delle necessità, degli orari e dello stile di vita più
consoni ai figli. Nella stessa udienza, quindi, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio alle condizioni concordate tra le parti, come precisate all'udienza di comparizione del 3.2.2025, e la causa è stata riservata per decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. lettera b) della 1.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi ed era ampiamente il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e con i figli, le condizioni concordate non sono in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
La definizione concordata del presente giudizio, nei termini sopra indicati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 27.6.2024 da con l'intervento del Parte 1 nei confronti di Controparte 1
Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Copertino (LE) il 3.10.2009 tra Parte 1 e Controparte_1 trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Nardò al n. 31 Parte II serie B anno 2009, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000. Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28.2.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore