Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 22/01/2026, n. 263
CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Competenza territoriale dell'agente della riscossione

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento sia stata emessa legittimamente dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Taranto, competente territorialmente al momento della formazione del ruolo, poiché gli adempimenti propedeutici all'emissione della cartella erano stati effettuati prima del trasferimento della sede legale della società e prima dell'iscrizione di tale trasferimento nel Registro delle Imprese di Roma. La Corte ha altresì accertato che la società non aveva comunicato tempestivamente la variazione della sede legale agli enti competenti.

  • Accolto
    Errore di fatto revocatorio

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione, ritenendo sussistente un errore di fatto commesso dalla CGT di secondo grado della Puglia, in quanto la documentazione relativa al trasferimento della sede legale e alla sua iscrizione nel Registro delle Imprese non risulta essere stata esaminata dal Giudice di seconde cure. Tuttavia, nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso per revocazione, confermando la sentenza impugnata con diversa motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 22/01/2026, n. 263
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 263
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo