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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 22/01/2026, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 263/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, LA
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 2154/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4115/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado PUGLIA sez. 28 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620210001624777 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 460/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Ricorrente_1”, con sede a Roma Indirizzo_1, in persona dell'Amministratore e suo legale rappresentante sig.ra Rappresentante_1 nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dal commercialista dott. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Indirizzo_2 e all'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo difensore, conveniva in giudizio presso la CTP di Taranto l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Taranto per l'annullamento della cartella di pagamento n. 106.2021.00016247.77, notificata a mezzo pec in data
14.12.2022, per omesso versamento IMU relativa all'anno d'imposta 2014 per euro 62.443,00 oltre interessi, sanzioni e spese.
All'esito del giudizio, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, sez. III, con sentenza n. 1066 del 22.9.2023, depositata il 18.10.2023, rigettava il ricorso con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La società “Ricorrente_1”, con sede a Roma Indirizzo_1, in persona dell'Amministratore e suo legale rappresentante sig.ra Rappresentante_1 nata il [...] a [...], come innanzi rappresentata, difesa e domiciliata, con atto di appello notificato alla Agenzia delle Entrate-Riscossione per la provincia di
Taranto e al Comune di Siracusa impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo, sezione staccata di Taranto, per la riforma e/o annullamento, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, sez. III, n. 1066 del 22.9.2023, depositata il 18.10.2023.
All'esito del giudizio, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sez. XXVIII staccata di
Taranto, con sentenza n. 4115 del dì 11.11.2024, depositata il 9.12.2024, rigettava l'appello con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, motivando, tra l'altro, “La giurisprudenza di legittimità si è espressa univocamente in merito all'iscrizione a ruolo di una cartella di pagamento ai fini della competenza territoriale che è quella del domicilio fiscale del contribuente e in caso di variazione della sede la competenza ricade nella circoscrizione del nuovo domicilio, anche se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario;
lo stesso dicasi per i tributi locali a condizione però che lo stesso contribuente abbia comunicato nei termini di legge la variazione al Registro dell'Impresa (Camera di Commercio) ed all'Anagrafe Tributaria.
Nel caso specifico la società Ricorrente_1 non ha comunicato agli enti preposti la nuova sede legale in Roma e non ha indicato nell'appello la data precisa del trasferimento, la quale comincia a decorrere dopo il sessantesimo giorno dalla variazione;
pertanto, è legittima la competenza territoriale del Concessionario della precedente sede sociale in merito alla notifica della cartella di pagamento, cioè l'Agenzia-Riscossione di Taranto.”.
La società “Ricorrente_1”, con sede a Roma Indirizzo_3, in persona dell'Amministratore e suo legale rappresentante sig.ra Rappresentante_1 nata il [...] a [...], come innanzi rappresentata, difesa e domiciliata, con ricorso per revocazione ordinaria ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate-Riscossione di Siracusa e al Comune di Siracusa impugna la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di secondo di Taranto, sezione staccata di Taranto, sez. XXVIII, n. 4115 del dì 11.11.2024, depositata il 9.12.2024, per errore di fatto revocatorio.
Conclude per la revoca della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado della Puglia, n.
4115/28/2024, depositata il 09.12.2024, per la dichiarazione di illegittimità della cartella di pagamento n.106.2021.00016247.77 con vittoria di spese, competenze ed onorari di ogni grado di giudizio.
Il Comune di Siracusa nella persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per carica nella residenza municipale di Indirizzo_4 ed elettivamente in Siracusa, Indirizzo_5 , Settore Entrate, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Difensore_2, Dirigente del Settore Entrate e Servizi Fiscali giusta determinazione sindacale n. 95 del 29/04/2025 e funzionario responsabile per i tributi comunali, si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate il 5.9.2025 contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, concludendo, in via preliminare:
- per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per revocazione per difetto dei presupposti dell'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 del codice di procedura civile;
- per la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva del Comune di Siracusa con riferimento al motivo di revocazione dedotto.
Nel merito:
- per il rigetto del ricorso per revocazione in quanto manifestamente infondato;
- per la conferma della sentenza n. 4115/28/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della
Puglia.
In via subordinata:
- nel caso in cui la suddetta censura fosse considerata dall'Autorità giudiziaria adita meritevole di accoglimento, mallevare l'Ente impositore da ogni conseguenza pregiudizievole, ivi compresa anche l'eventuale condanna al pagamento delle spese di lite. Spese e compensi rifusi.
L'Agenzia dell'Entrate-Riscossione con sede in Roma, alla Indirizzo_6 – 00142 Roma, in virtù di procura speciale rilasciata al Responsabile Contenzioso Puglia, autenticata per atto Notar Nominativo_1
di Roma, Rep. n. 44152, Racc. n. 25238, del 03/12/2018, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Difensore_3 ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Indirizzo_7 – 81100 Caserta, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il 26.11.2025 per i seguenti motivi:
1. inammissibilità del ricorso per revocazione;
2. inammissibilità del ricorso per revocazione perché infondato.
Conclude:
- per il rigetto del ricorso per revocazione;
- in subordine, per la dichiarazione dichiarare del difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate-
Riscossione relativamente alle censure afferenti il diritto sostanziale;
- per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del giudizio, maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge con attribuzione al procuratore costituito.
In via subordinata e, in caso di accoglimento delle domande del ricorrente, per la condanna eventualmente al pagamento delle spese di lite e qualsivoglia altro importo liquidato a qualunque titolo, in conformità dell'art. 39, d.lgs. 112/99, e di quanto disposto nella sentenza della Cassazione n.7172/2011, dell'Ente Impositore, in quanto titolare del credito.
All'udienza odierna, in camera di consiglio, il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sostiene la società ricorrente che ha prodotto nel corso dei due gradi di giudizio la documentazione attestante il trasferimento della sede legale e la data in cui detto trasferimento è stato iscritto al Registro delle Imprese
e, precisamente: a) atto notarile redatto in data 07.02.2022 e registrato alla Agenzia delle Entrate in data 11.02.2022 (doc. n.
3 allegato all'atto di appello);
b) visura camerale dalla quale risulta che la iscrizione presso il Registro delle Imprese del trasferimento della sede legale è avvenuto in data 14.02.2022 (doc. n. 4 allegato al ricorso introduttivo).
Il Giudice del gravame, non prendendo in considerazione la documentazione versati in atti, ha dichiarato che la parte appellante non ha dato prova di aver comunicato agli enti preposti la nuova sede legale in Roma
e non ha indicato nell'appello la data precisa del trasferimento. Pertanto, la superiore statuizione merita di essere revocata in quanto fondata su un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti di causa.
Sostiene, invece, il Comune di Siracusa l'inammissibilità del ricorso per revocazione per difetto dei presupposti dell'errore di fatto revocatorio.
Evidenzia, che la questione sollevata dalla ricorrente non integra un errore di fatto revocatorio ma costituisce una valutazione giuridica complessa che attiene all'interpretazione delle risultanze processuali e alla loro valutazione ai fini della determinazione della competenza territoriale dell'agente della riscossione.
Rappresenta che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, nella sentenza impugnata per revocazione, ha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze processuali, concludendo che
“la società Ricorrente_1 non ha comunicato agli enti preposti la nuova sede legale in Roma e non ha indicato nell'appello la data precisa del trasferimento”. Tale statuizione non costituisce un errore di percezione di un dato oggettivo, ma rappresenta l'esito di una valutazione giuridica sulla sufficienza e idoneità della documentazione prodotta ai fini della dimostrazione dell'avvenuta comunicazione del trasferimento di sede agli enti competenti.
Ritiene l'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'inammissibilità del ricorso per revocazione in quanto avente ad oggetto questioni già decise con i precedenti giudizi.
Sottolinea che la documentazione versata in atti è stata già vagliata dalle Corti nei precedenti giudizi che hanno ritenuto tale documentazione inidonea, così come si legge nella sentenza di primo grado allorché la
Corte di prime cure ha statuito che: “Essendo, quindi, inidonea a tal fine la prodotta visura camerale deve confermarsi, sotto l'aspetto della competenza territoriale, la corretta emissione e notifica della cartella in discussione.”.
La Corte sull'inammissibilità del ricorso per revocazione osserva pregiudizialmente che il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 395 punto 4 del c.p.c., richiamato dal vigente art. 64 del d.lgs. 546/1992, che testualmente dispone: “Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione [391-bis, 391-ter, 4031, 827; 2652 n. 9, 2690 n. 6 c.c.]:
4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare
[323, 324, 391-bis];”.
Sul punto la giurisprudenza della suprema Corte ha chiarito che “L'errore di fatto revocatorio è un'errata percezione dei fatti di causa, evidente e facilmente riscontrabile confrontando la sentenza impugnata con gli atti del processo. Non si tratta di errori di diritto o di valutazione, ma di un mero errore di percezione o svista materiale che ha condotto il giudice a considerare erroneamente un fatto decisivo.” (Cass. Civ., sez. lav., 07/06/2022, n. 18335; Cass. Civ., sez. VI, 17/06/2022, n. 19713; Cassazione civile sez. trib. - 10/01/2024,
n. 1030; Cassazione civile sez. lav. - 26/06/2024, n. 17681). Nella fattispecie, con la sentenza impugnata per revocazione, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sul punto, ha così motivato: “La giurisprudenza di legittimità si è espressa univocamente in merito all'iscrizione a ruolo di una cartella di pagamento ai fini della competenza territoriale che è quella del domicilio fiscale del contribuente e in caso di variazione della sede la competenza ricade nella circoscrizione del nuovo domicilio, anche se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario;
lo stesso dicasi per i tributi locali a condizione però che lo stesso contribuente abbia comunicato nei termini di legge la variazione al Registro dell'Impresa (Camera di Commercio) ed all'Anagrafe Tributaria.
Nel caso specifico la società Ricorrente_1 non ha comunicato agli enti preposti la nuova sede legale in Roma e non ha indicato nell'appello la data precisa del trasferimento, la quale comincia a decorrere dopo il sessantesimo giorno dalla variazione;
pertanto, è legittima la competenza territoriale del Concessionario della precedente sede sociale in merito alla notifica della cartella di pagamento, cioè l'Agenzia-Riscossione di Taranto.”.
Accerta la Corte che la società ricorrente ha prodotto in atti nel primo grado di giudizio la visura camerale del 19.12.2022 n. T499004488 dalla quale risulta che il trasferimento della sede legale è stata iscritta al
Registro delle Imprese di Roma in data 14.02.2022. Tale documentazione non risulta essere stata esaminata dal Giudice di seconde cure tant'è che nella motivazione ha evidenziato: “Nel caso specifico la società Ricorrente_1 non ha comunicato agli enti preposti la nuova sede legale in Roma e non ha indicato nell'appello la data precisa del trasferimento, la quale comincia a decorrere dopo il sessantesimo giorno dalla variazione;
pertanto, è legittima la competenza territoriale del Concessionario della precedente sede sociale in merito alla notifica della cartella di pagamento, cioè l'Agenzia-Riscossione di Taranto.”.
Da ciò ne discende, l'errore di fatto commesso dalla CGT di secondo grado della Puglia con la sentenza n.
4115/28/2024, depositata il 09.12.2024.
Pertanto, il ricorso per revocazione è ammissibile.
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
Accerta la Corte che dalla cartella di pagamento n. 106.2021.00016247.77 impugnata, per l'annullamento, con il ricorso introduttivo, si rileva:
1. il ruolo n. 2021/000855 Imposta municipale unica anno 2014 è stato reso esecutivo in data 13/01/2021;
2. è stato consegnato il 10/03/2021 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Taranto.
Da ciò si evince che gli adempimenti propedeutici all'emissione della cartella, ex artt. 12 e 24 DPR 602/1973, sono stati effettuati dal Comune di Siracusa, Ente impositore, prima del trasferimento in Roma della sede legale della società e prima dell'iscrizione di tale trasferimento nel Registro delle Imprese di Roma avvenuto in data 14.02.2022.
Ne consegue, quindi, che legittimamente la cartella impugnata è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossine di Taranto competente territorialmente in esecuzione di quanto previsto nel relativo ruolo n.
2021/000855 reso esecutivo in data 13/01/2021 e consegnato all'Agenzia per la riscossione il 10/03/2021, essendo alla data del 13.1.2021 con l'esecutività del ruolo e prima del trasferimento della sede legale della società in Roma, incardina la competenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Taranto atteso che sul tema della competenza territoriale, il criterio determinante è il domicilio fiscale del contribuente al momento della formazione del ruolo.
In definitiva, per le motivazioni esposte, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione restando assorbite da quanto prefato, il ricorso per revocazione ordinaria della società
“Ricorrente_1” è ammissibile e infondato e, per l'effetto va confermata, con diversa motivazione, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo della Puglia, sezione staccata XXVIII di Taranto, n. 4115 del dì
11.11.2024, depositata il 9.12.2024.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate nella misura del 50% per parziale reciproca soccombenza mentre per il restante 50% seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in parti uguali nell'importo pari a quello tabellare ex D.M. 55/2014 vigente, parametrato al valore della controversia e tenendo conto delle decurtazioni consecutive del 50% previste dall'art. 4 comma 1 D.M. predetto e del 20% prevista dall'art. 15 comma 2 sexies D.lgs. n. 546/92, limitatamente per il Comune di
Siracusa poiché la difesa erariale è stata assicurata da funzionari dell'Ente locale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione ordinaria proposto dalla società “Ricorrente_1” così dispone:
1. dichiara ammissibile il ricorso;
2. rigetta il ricorso per revocazione ordinaria;
3. conferma la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di secondo di Taranto, sezione XXVIII, n. 4115 del dì 11.11.2024, depositata il 9.12.2024.
Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti per il 50%.
Condanna la società “Ricorrente_1” appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.444,50 oltre accessori di legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e, per essa, con attribuzione al suo procuratore costituito avv. Difensore_3 ed euro 1.956,00 oltre accessori di legge se dovuti in favore del Comune di Siracusa.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, LA
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 2154/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4115/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado PUGLIA sez. 28 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620210001624777 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 460/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Ricorrente_1”, con sede a Roma Indirizzo_1, in persona dell'Amministratore e suo legale rappresentante sig.ra Rappresentante_1 nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dal commercialista dott. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Indirizzo_2 e all'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo difensore, conveniva in giudizio presso la CTP di Taranto l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Taranto per l'annullamento della cartella di pagamento n. 106.2021.00016247.77, notificata a mezzo pec in data
14.12.2022, per omesso versamento IMU relativa all'anno d'imposta 2014 per euro 62.443,00 oltre interessi, sanzioni e spese.
All'esito del giudizio, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, sez. III, con sentenza n. 1066 del 22.9.2023, depositata il 18.10.2023, rigettava il ricorso con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La società “Ricorrente_1”, con sede a Roma Indirizzo_1, in persona dell'Amministratore e suo legale rappresentante sig.ra Rappresentante_1 nata il [...] a [...], come innanzi rappresentata, difesa e domiciliata, con atto di appello notificato alla Agenzia delle Entrate-Riscossione per la provincia di
Taranto e al Comune di Siracusa impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo, sezione staccata di Taranto, per la riforma e/o annullamento, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, sez. III, n. 1066 del 22.9.2023, depositata il 18.10.2023.
All'esito del giudizio, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sez. XXVIII staccata di
Taranto, con sentenza n. 4115 del dì 11.11.2024, depositata il 9.12.2024, rigettava l'appello con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, motivando, tra l'altro, “La giurisprudenza di legittimità si è espressa univocamente in merito all'iscrizione a ruolo di una cartella di pagamento ai fini della competenza territoriale che è quella del domicilio fiscale del contribuente e in caso di variazione della sede la competenza ricade nella circoscrizione del nuovo domicilio, anche se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario;
lo stesso dicasi per i tributi locali a condizione però che lo stesso contribuente abbia comunicato nei termini di legge la variazione al Registro dell'Impresa (Camera di Commercio) ed all'Anagrafe Tributaria.
Nel caso specifico la società Ricorrente_1 non ha comunicato agli enti preposti la nuova sede legale in Roma e non ha indicato nell'appello la data precisa del trasferimento, la quale comincia a decorrere dopo il sessantesimo giorno dalla variazione;
pertanto, è legittima la competenza territoriale del Concessionario della precedente sede sociale in merito alla notifica della cartella di pagamento, cioè l'Agenzia-Riscossione di Taranto.”.
La società “Ricorrente_1”, con sede a Roma Indirizzo_3, in persona dell'Amministratore e suo legale rappresentante sig.ra Rappresentante_1 nata il [...] a [...], come innanzi rappresentata, difesa e domiciliata, con ricorso per revocazione ordinaria ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate-Riscossione di Siracusa e al Comune di Siracusa impugna la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di secondo di Taranto, sezione staccata di Taranto, sez. XXVIII, n. 4115 del dì 11.11.2024, depositata il 9.12.2024, per errore di fatto revocatorio.
Conclude per la revoca della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado della Puglia, n.
4115/28/2024, depositata il 09.12.2024, per la dichiarazione di illegittimità della cartella di pagamento n.106.2021.00016247.77 con vittoria di spese, competenze ed onorari di ogni grado di giudizio.
Il Comune di Siracusa nella persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per carica nella residenza municipale di Indirizzo_4 ed elettivamente in Siracusa, Indirizzo_5 , Settore Entrate, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Difensore_2, Dirigente del Settore Entrate e Servizi Fiscali giusta determinazione sindacale n. 95 del 29/04/2025 e funzionario responsabile per i tributi comunali, si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate il 5.9.2025 contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, concludendo, in via preliminare:
- per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per revocazione per difetto dei presupposti dell'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 del codice di procedura civile;
- per la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva del Comune di Siracusa con riferimento al motivo di revocazione dedotto.
Nel merito:
- per il rigetto del ricorso per revocazione in quanto manifestamente infondato;
- per la conferma della sentenza n. 4115/28/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della
Puglia.
In via subordinata:
- nel caso in cui la suddetta censura fosse considerata dall'Autorità giudiziaria adita meritevole di accoglimento, mallevare l'Ente impositore da ogni conseguenza pregiudizievole, ivi compresa anche l'eventuale condanna al pagamento delle spese di lite. Spese e compensi rifusi.
L'Agenzia dell'Entrate-Riscossione con sede in Roma, alla Indirizzo_6 – 00142 Roma, in virtù di procura speciale rilasciata al Responsabile Contenzioso Puglia, autenticata per atto Notar Nominativo_1
di Roma, Rep. n. 44152, Racc. n. 25238, del 03/12/2018, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Difensore_3 ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Indirizzo_7 – 81100 Caserta, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il 26.11.2025 per i seguenti motivi:
1. inammissibilità del ricorso per revocazione;
2. inammissibilità del ricorso per revocazione perché infondato.
Conclude:
- per il rigetto del ricorso per revocazione;
- in subordine, per la dichiarazione dichiarare del difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate-
Riscossione relativamente alle censure afferenti il diritto sostanziale;
- per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del giudizio, maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge con attribuzione al procuratore costituito.
In via subordinata e, in caso di accoglimento delle domande del ricorrente, per la condanna eventualmente al pagamento delle spese di lite e qualsivoglia altro importo liquidato a qualunque titolo, in conformità dell'art. 39, d.lgs. 112/99, e di quanto disposto nella sentenza della Cassazione n.7172/2011, dell'Ente Impositore, in quanto titolare del credito.
All'udienza odierna, in camera di consiglio, il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sostiene la società ricorrente che ha prodotto nel corso dei due gradi di giudizio la documentazione attestante il trasferimento della sede legale e la data in cui detto trasferimento è stato iscritto al Registro delle Imprese
e, precisamente: a) atto notarile redatto in data 07.02.2022 e registrato alla Agenzia delle Entrate in data 11.02.2022 (doc. n.
3 allegato all'atto di appello);
b) visura camerale dalla quale risulta che la iscrizione presso il Registro delle Imprese del trasferimento della sede legale è avvenuto in data 14.02.2022 (doc. n. 4 allegato al ricorso introduttivo).
Il Giudice del gravame, non prendendo in considerazione la documentazione versati in atti, ha dichiarato che la parte appellante non ha dato prova di aver comunicato agli enti preposti la nuova sede legale in Roma
e non ha indicato nell'appello la data precisa del trasferimento. Pertanto, la superiore statuizione merita di essere revocata in quanto fondata su un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti di causa.
Sostiene, invece, il Comune di Siracusa l'inammissibilità del ricorso per revocazione per difetto dei presupposti dell'errore di fatto revocatorio.
Evidenzia, che la questione sollevata dalla ricorrente non integra un errore di fatto revocatorio ma costituisce una valutazione giuridica complessa che attiene all'interpretazione delle risultanze processuali e alla loro valutazione ai fini della determinazione della competenza territoriale dell'agente della riscossione.
Rappresenta che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, nella sentenza impugnata per revocazione, ha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze processuali, concludendo che
“la società Ricorrente_1 non ha comunicato agli enti preposti la nuova sede legale in Roma e non ha indicato nell'appello la data precisa del trasferimento”. Tale statuizione non costituisce un errore di percezione di un dato oggettivo, ma rappresenta l'esito di una valutazione giuridica sulla sufficienza e idoneità della documentazione prodotta ai fini della dimostrazione dell'avvenuta comunicazione del trasferimento di sede agli enti competenti.
Ritiene l'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'inammissibilità del ricorso per revocazione in quanto avente ad oggetto questioni già decise con i precedenti giudizi.
Sottolinea che la documentazione versata in atti è stata già vagliata dalle Corti nei precedenti giudizi che hanno ritenuto tale documentazione inidonea, così come si legge nella sentenza di primo grado allorché la
Corte di prime cure ha statuito che: “Essendo, quindi, inidonea a tal fine la prodotta visura camerale deve confermarsi, sotto l'aspetto della competenza territoriale, la corretta emissione e notifica della cartella in discussione.”.
La Corte sull'inammissibilità del ricorso per revocazione osserva pregiudizialmente che il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 395 punto 4 del c.p.c., richiamato dal vigente art. 64 del d.lgs. 546/1992, che testualmente dispone: “Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione [391-bis, 391-ter, 4031, 827; 2652 n. 9, 2690 n. 6 c.c.]:
4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare
[323, 324, 391-bis];”.
Sul punto la giurisprudenza della suprema Corte ha chiarito che “L'errore di fatto revocatorio è un'errata percezione dei fatti di causa, evidente e facilmente riscontrabile confrontando la sentenza impugnata con gli atti del processo. Non si tratta di errori di diritto o di valutazione, ma di un mero errore di percezione o svista materiale che ha condotto il giudice a considerare erroneamente un fatto decisivo.” (Cass. Civ., sez. lav., 07/06/2022, n. 18335; Cass. Civ., sez. VI, 17/06/2022, n. 19713; Cassazione civile sez. trib. - 10/01/2024,
n. 1030; Cassazione civile sez. lav. - 26/06/2024, n. 17681). Nella fattispecie, con la sentenza impugnata per revocazione, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sul punto, ha così motivato: “La giurisprudenza di legittimità si è espressa univocamente in merito all'iscrizione a ruolo di una cartella di pagamento ai fini della competenza territoriale che è quella del domicilio fiscale del contribuente e in caso di variazione della sede la competenza ricade nella circoscrizione del nuovo domicilio, anche se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario;
lo stesso dicasi per i tributi locali a condizione però che lo stesso contribuente abbia comunicato nei termini di legge la variazione al Registro dell'Impresa (Camera di Commercio) ed all'Anagrafe Tributaria.
Nel caso specifico la società Ricorrente_1 non ha comunicato agli enti preposti la nuova sede legale in Roma e non ha indicato nell'appello la data precisa del trasferimento, la quale comincia a decorrere dopo il sessantesimo giorno dalla variazione;
pertanto, è legittima la competenza territoriale del Concessionario della precedente sede sociale in merito alla notifica della cartella di pagamento, cioè l'Agenzia-Riscossione di Taranto.”.
Accerta la Corte che la società ricorrente ha prodotto in atti nel primo grado di giudizio la visura camerale del 19.12.2022 n. T499004488 dalla quale risulta che il trasferimento della sede legale è stata iscritta al
Registro delle Imprese di Roma in data 14.02.2022. Tale documentazione non risulta essere stata esaminata dal Giudice di seconde cure tant'è che nella motivazione ha evidenziato: “Nel caso specifico la società Ricorrente_1 non ha comunicato agli enti preposti la nuova sede legale in Roma e non ha indicato nell'appello la data precisa del trasferimento, la quale comincia a decorrere dopo il sessantesimo giorno dalla variazione;
pertanto, è legittima la competenza territoriale del Concessionario della precedente sede sociale in merito alla notifica della cartella di pagamento, cioè l'Agenzia-Riscossione di Taranto.”.
Da ciò ne discende, l'errore di fatto commesso dalla CGT di secondo grado della Puglia con la sentenza n.
4115/28/2024, depositata il 09.12.2024.
Pertanto, il ricorso per revocazione è ammissibile.
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
Accerta la Corte che dalla cartella di pagamento n. 106.2021.00016247.77 impugnata, per l'annullamento, con il ricorso introduttivo, si rileva:
1. il ruolo n. 2021/000855 Imposta municipale unica anno 2014 è stato reso esecutivo in data 13/01/2021;
2. è stato consegnato il 10/03/2021 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Taranto.
Da ciò si evince che gli adempimenti propedeutici all'emissione della cartella, ex artt. 12 e 24 DPR 602/1973, sono stati effettuati dal Comune di Siracusa, Ente impositore, prima del trasferimento in Roma della sede legale della società e prima dell'iscrizione di tale trasferimento nel Registro delle Imprese di Roma avvenuto in data 14.02.2022.
Ne consegue, quindi, che legittimamente la cartella impugnata è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossine di Taranto competente territorialmente in esecuzione di quanto previsto nel relativo ruolo n.
2021/000855 reso esecutivo in data 13/01/2021 e consegnato all'Agenzia per la riscossione il 10/03/2021, essendo alla data del 13.1.2021 con l'esecutività del ruolo e prima del trasferimento della sede legale della società in Roma, incardina la competenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Taranto atteso che sul tema della competenza territoriale, il criterio determinante è il domicilio fiscale del contribuente al momento della formazione del ruolo.
In definitiva, per le motivazioni esposte, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione restando assorbite da quanto prefato, il ricorso per revocazione ordinaria della società
“Ricorrente_1” è ammissibile e infondato e, per l'effetto va confermata, con diversa motivazione, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo della Puglia, sezione staccata XXVIII di Taranto, n. 4115 del dì
11.11.2024, depositata il 9.12.2024.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate nella misura del 50% per parziale reciproca soccombenza mentre per il restante 50% seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in parti uguali nell'importo pari a quello tabellare ex D.M. 55/2014 vigente, parametrato al valore della controversia e tenendo conto delle decurtazioni consecutive del 50% previste dall'art. 4 comma 1 D.M. predetto e del 20% prevista dall'art. 15 comma 2 sexies D.lgs. n. 546/92, limitatamente per il Comune di
Siracusa poiché la difesa erariale è stata assicurata da funzionari dell'Ente locale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione ordinaria proposto dalla società “Ricorrente_1” così dispone:
1. dichiara ammissibile il ricorso;
2. rigetta il ricorso per revocazione ordinaria;
3. conferma la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di secondo di Taranto, sezione XXVIII, n. 4115 del dì 11.11.2024, depositata il 9.12.2024.
Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti per il 50%.
Condanna la società “Ricorrente_1” appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.444,50 oltre accessori di legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e, per essa, con attribuzione al suo procuratore costituito avv. Difensore_3 ed euro 1.956,00 oltre accessori di legge se dovuti in favore del Comune di Siracusa.