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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10933 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
NRG.11696/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.M., Dott. Giovanni D'Istria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16606/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente
TRA
C.F. , nata a [...] il [...], rapp. e dif., Parte_1 C.F._1
in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. MILO ALESSANDRO
( ) e dall'Avv. MARZATICO STEFANO (C.F. ), CodiceFiscale_2 C.F._3
presso i quali è elett.te dom.ta in NAPOLI al CENTRO DIREZIONLE ISOLA E 5, SCALA C. I procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al n. di FAX
0815627581 nonchè alla PEC Email_1
ATTRICE
CONTRO
C.F. Controparte_1
in persona del l.r.p.t., dott. , con sede in Napoli alla Via P.IVA_1 Controparte_2
B. Caracciolo n. 48, rapp. e dif., congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura alle liti in atti, dall' Avv. TURRÀ SERGIO (C.F. ) e dall'Avv. SABRINA TURRÀ C.F._4
(C.F. elett.te dom.ta presso lo studio degli stessi in NAPOLI alla VIA C.F._5
G. SANFELICE N. 24, PEC e Email_2
Email_3
CONVENUTA
NONCHE'
, P. IVA , in persona del Direttore Generale l.r.p.t., rapp. Controparte_3 P.IVA_2 e dif., congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. ALFANO FRANCESCO GIUSEPPE (C.F.
e dall'Avv. DULVI CORCIONE MARIA, (C.F. , C.F._6 C.F._7
elett.te dom.ta presso la sede dell'avvocatura aziendale in FRATTAMAGGIORE alla VIA
LUPOLI N. 27. Il procuratore costituito dichiara di voler ricevere le comunicazioni o notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC
Email_4
CONVENUTA
NONCHE'
P.IVA , in persona della procuratrice speciale, Controparte_4 P.IVA_3
l.r.p.t., dott.ssa , con sede in Nottingham NG1 6FG (Regno Unito), St. Controparte_5
James' street, 10 th floor Market Square House, iscritta alla Companies House (UK) al n.
1229676, rapp. e dif., giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. BARILE GIOVANNI (C.F. ), ed elett.te dom.ta presso il suo C.F._8
studio in CASTELLAMMARE DI STABIA, alla VIA GUGLIELMO MARCONI N. 95. Il procuratore indica, ai fini delle notifiche e delle comunicazioni di Cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c., il numero di FAX 0818724244 e l'indirizzo PEC
Email_5
TE IA
E
, , nato a [...] il [...] ed CP_6 CodiceFiscale_9
ivi residente a[...], rapp. e dif., in virtù di mandato a margine della comparsa di risposta con chiamata in causa del terzo, dall'avv. DE SIMONE EDOARDO (CF.
) ed elett.te dom.to presso il suo studio in POMPEI, alla VIA SAN C.F._10
GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE N. 16, Il procuratore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso il proprio numero di FAX 0818632329 o all'indirizzo P.E.C.
Email_6
RZ AT
NONCHE'
C.F. , P. I.V.A. con sede legale in Controparte_7 P.IVA_4 P.IVA_5
Mogliano Veneto, Via Marocchesa n. 14, in persona dei l.r.p.t., Dott. Controparte_8 (C.F. ), nella sua qualità di Amministratore Delegato e
[...] C.F._11
Direttore Generale della stessa, e del Dott. (C.F. ), Controparte_9 C.F._12
nella sua qualità di Dirigente della stessa, rapp. e dif., in virtù di procura generale alle liti
(Notaio Rep. N. 186905 Racc. n. 30367 del 18.12.2014) e Persona_1
relativo allegato A, dall'Avv. MAGALDI RENATO (C.F. , elett.te C.F._13
dom.ta in NAPOLI alla PIAZZA CARITÀ N. 32. Il procuratore ai sensi e per gli effetti della
L. 14.5.2005 n. 80, modificata con la L. 28.12.2005, n. 263 e successive modifiche, dichiara di voler ricevere ogni avviso ed ogni eventuale notifica al numero di FAX
0814971069 ovvero all'indirizzo PEC Email_7
TE IA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ex art.127 ter c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in forma di trattazione scritta del 9 giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Napoli, la e la al fine di ottenere Controparte_3 Controparte_1
il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti.
Al tal proposito parte attrice deduceva che:
in data 10.11.2014, si era ricoverata presso l'ospedale S. M. delle Grazie di PO, facente capo all , per una perforazione intestinale causata da una Controparte_3
diverticolite del colon;
nel corso dell'intervento, la paziente era stata sottoposta a stomia di protezione.
Tuttavia, tale atto medico, nonostante fosse utile e necessario, si era rivelato causa di un iter patologico che aveva drasticamente segnato l'esistenza della paziente, obbligandola
a molteplici reinterventi;
infatti, in data 30.03.2015, la paziente si era ricoverata nuovamente per la precoce comparsa di una voluminosa ernia peristomale, correlata evidentemente ad errore tecnico operatorio, in termini di manovre operatorie effettuate con modalità imperite, unitamente ad un errato posizionamento della stomia;
però tale intervento, con il quale era stata rimossa anche la colostomia, non si era rivelato privo di conseguenze negative per la salute della paziente, residuando un voluminoso laparocele con una vistosissima cicatrice;
di conseguenza, persa ogni fiducia nei sanitari del nosocomio pubblico, la signora Pt_1
aveva deciso di rivolgersi ai sanitari della di Torre del Controparte_1
Greco i quali, in data 28.10.2015, avevano sottoposto la paziente ad un intervento di addominoplastica;
però, anche in tal caso non erano mancati gravi esiti successivi all'intervento ed, infatti, per errore tecnico operativo, nonché per non diligente gestione della ferita chirurgica, era stato determinato un processo necrotico ed infettivo;
era stato necessario, quindi, effettuare un nuovo reintervento per deiscenza della ferita chirurgica, con rimozione del tessuto necrotico, eseguito in data 30.03.3015. L'indomani la paziente veniva subito dimessa, senza alcuna indicazione particolare circa il prosieguo delle cure e senza alcuna tipo di cautela post operatoria;
In mancanza di ciò, non solo l'infezione della ferita non si era risolta, ma si era aggravata significativamente per colpa dei sanitari, tanto da far insorgere una vera e propria lesione con ascesso che aveva richiesto non solo nuovo intervento, in data 20.06.2016, eseguito presso la di AV, ma anche un successivo trattamento antibiotico Controparte_10
in camera iperbarica;
ne era conseguito un grave danno non solo estetico, ma funzionale in termini di processi aderenziali, pregiudizio al torchio addominale, problemi digestivi che avevano richiesto
e richiedono ulteriori cure;
pertanto, l'intero addome della paziente, irrimediabilmente devastato, era testimonianza diretta di un iter clinico che aveva dato luogo ad un vero e proprio calvario, causato dal colposo e concorrente operato di più sanitari delle strutture convenute;
infatti, la sig.ra non si sarebbe trovata nelle sue attuali condizioni: se i sanitari Pt_1
dell'ospedale S.M. delle Grazie di PO non avessero mal eseguito il primo intervento, causando la precoce insorgenza di ernia peristomale, dando così avvio ad un processo erniario, evolutosi anche a seguito dell'insoddisfacente esito del reintervento;
se i sanitari della avessero correttamente eseguito la riduzione Controparte_1
erniaria, eseguita con modalità che avevano evidentemente inciso sull'ingenerarsi di processi necrotici, nel contesto di una profilassi peri e post operatoria dell'infezione e della deiscenza della ferita chirurgica del tutto mancante, con esecuzione, poi, di un intervento riparatore non supportato dal necessario trattamento terapeutico di supporto
e completamento;
l'attrice, pertanto, deduceva di avere diritto al risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, morale ed esistenziale che aveva subito e comunque del danno per la perdita di chances terapeutiche di cura e di guarigione;
la prestazione sanitaria era risultata connotata da un evidente inadempimento, rinvenibile nella errata esecuzione di ben tre interventi chirurgici che avevano causato un'ernia peristomale, un laparocele ed una lesione con ascesso, unitamente a dei danni estetici inemendabili e permanenti, patologie indiscutibilmente peggiorative delle condizioni di salute della paziente al momento del primo ricovero, per le quali la stessa non aveva mai sofferto in precedenza agli interventi eseguiti erroneamente dai sanitari delle strutture convenute.
Si costituiva la chiedendo al Giudice di fissare, ai sensi dell'art. Controparte_1
269 c.p.c., una nuova udienza di comparizione al fine di consentirla la chiamata in causa della , in persona del l.r.p.t. e del dott. ; in via Controparte_4 CP_6
preliminare di dichiarare l'improcedibilità e la nullità dell'atto introduttivo;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda;
in ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento della domanda chiedeva che fossero condannati la ed il dott. Controparte_11 [...]
, quest'ultimo anche a titolo di risarcimento dei danni e l al CP_6 Controparte_3
pagamento diretto e a rivalere l'attrice di tutte le somme richieste.
Si costituiva la richiedendo al Giudice preliminarmente, l'omissione da Controparte_3
parte attrice del procedimento di mediazione obbligatorio per legge. Nel merito chiedeva di rigettare le domande attoree con ogni conseguenza di legge in quanto infondate e prive di sostegno probatorio e logico giuridico.
In data 26.10.2017, il Giudice, letta l'istanza di differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., ritualmente e tempestivamente formulata da parte convenuta
[...]
disponeva lo spostamento della prima udienza di comparizione delle Controparte_1
parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c. per consentire alla predetta parte di chiamare in causa i terzi indicati nella comparsa di costituzione e risposta.
Si costituiva la la quale chiedeva al Giudice: preliminarmente, Controparte_4
dichiarare l'atto di citazione nullo;
dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea;
dichiarare la polizza operante solo ed esclusivamente per i sinistri il cui potenziale risarcimento superi l'importo della di € 250.000,00, in Controparte_12
quanto, per i sinistri il cui valore risulti inferiore a quello menzionato, la eventuale gestione, definizione e liquidazione spettava al Contraente assicurato, con relativi costi ed oneri a suo carico;
essendo la garanzia prestata esclusivamente a secondo rischio;
nel merito, rigettare la domanda così come proposta dall'istante sig.ra nei Parte_1
confronti della perché inammissibile, improponibile nonché Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto.
In data 28.05.2018 il Giudice autorizzava la convenuta alla Controparte_1
rinotifica dell'atto di chiamata in causa al dott. nel rispetto dei termini di CP_6
legge, onerando parte attrice al deposito telematico degli atti relativi al procedimento di mediazione obbligatoria entro il termine del 31.07.2018.
In data 29.05.2018 parte attrice depositava telematicamente la domanda di mediazione esperita.
In data 08.06.2018 la convenuta depositava l'atto di rinnovazione Controparte_1
di citazione per chiamata in garanzia del dott. . CP_6
Si costituiva il dott. chiedendo al Giudice di: in via preliminare e CP_6
pregiudiziale autorizzarlo alla chiamata in causa della in Controparte_13
persona del l.r.p.t., differendo la prima udienza allo scopo di consentirne la citazione;
dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.; rigettare tutte le domande, in quanto inammissibili, illegittime, infondate in fatto ed in diritto e non provate;
nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la
[...]
a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni e qualsivoglia pagamento, in Controparte_13
virtù del rapporto assicurativo e condannarla, pertanto, al pagamento in favore dell'attrice della somma che verrà stabilita a titolo di sorta, capitale, interessi, rivalutazione e spese processuali, nonché al pagamento delle spese diritti ed onorari di giudizio.
In data 15.11.2018 il Giudice rinviava all'udienza al 01.07.2019 per consentire al dott.
di chiamare in causa la nei termini di legge. CP_6 Controparte_13
In data 01.07.2019 il procedimento veniva interrotto a seguito dell'istanza dell'Avv.
Benvenuto IZ DI per l per cessazione dal servizio di impiego Controparte_3
con l'ente rappresentato che determinava la perdita dello ius postulandi del difensore. In pari data parte attrice depositava un ricorso per la riassunzione del processo interrotto chiedendo la fissazione dell'udienza per la prosecuzione ai sensi dell'art. 303 c.p.c..
In data 04.07.2019 il Giudice, letto il ricorso, visto l'art. 303 c.p.c., disponeva la comparizione delle parti avanti a sé per l'udienza del 04 novembre 2019.
All'udienza del 04.11.2019, il Giudice, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini del convenuto avuto riguardo alla chiamata in causa CP_6
del terzo, concedeva i termini di cui all'art.183, 6° comma, c.p.c., con decorrenza dal 15 gennaio 2020 e rinviava all'uopo all'udienza del 4 giugno 2020.
Con atto di citazione del 17.12.2019 il dott. citava in giudizio la CP_6 [...]
chiedendo, nel merito, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di CP_7 Pt_1
pendente innanzi il Tribunale di Napoli Giudice Amura, R.G. n. 16606/2017, di
[...]
condannare la in persona del l.r.p.t. a manlevarlo e tenerlo indenne Controparte_7
da ogni e qualsivoglia pagamento in virtù del rapporto assicurativo e condannare pertanto il predetto istituto assicurativo al pagamento in suo favore della somma che verrà stabilita a titolo di sorta, capitale, interessi, rivalutazione e spese processuali, nonché al pagamento delle spese diritti ed onorari di giudizio.
La causa veniva iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale di Napoli con R.G. n. 36673/2019, sezione XII Civile.
Si costituiva la chiedendo al Giudice di disporre la riunione del Controparte_7
suddetto giudizio a quello recante N.R.G. 16606/2017 promosso dalla sig.ra Pt_1
e con udienza fissata per il 04.06.2020 innanzi al Dott. Amura della VIII Sezione
[...]
Civile del Tribunale di Napoli;
disporre, in caso di mancata riunione, la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio recante N.R.G. 16606/2017; rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata;
nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di condanna contenere l'obbligazione risarcitoria nei limiti, oltre che dei rischi e danni assicurati, del massimale di polizza ed al netto dello scoperto previsto.
In data 10.12.2020, il Giudice disponeva la riunione al presente procedimento di quello recante il n. 36673/2019 stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
A seguito della riunione del procedimento recante R.G. n. 36673/2019 al procedimento recante R.G. n. 16606/2017, in data 12.01.2021, con memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., si costituiva nel presente procedimento la chiedendo al Controparte_7
Giudice di: rigettare la domanda attorea di manleva perché inammissibile, improcedibile ed infondata;
rigettare ogni domanda promossa nei confronti del Dott. perché CP_6
inammissibile, improcedibile ed infondata;
nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di condanna promossa nei confronti di , contenere Controparte_7
l'obbligazione risarcitoria/indennitaria di quest'ultima nei limiti, oltre che dei rischi e danni assicurati, del massimale di polizza ed al netto dello scoperto previsto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, disposte ed espletata la CTU, all'udienza del 9 giugno 2025, tenutasi nella forma della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Prima di affrontare il merito della controversia, in via preliminare, in relazione alla eccezione di nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c., sono mutuabili in questa sede i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Più precisamente, è stato chiarito come la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postuli una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente la controparte nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva. La nullità dell'atto si produce, pertanto, a norma della disciplina processuale richiamata solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. amplius Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del
21/11/2008 e conforme Corte Appello Napoli n. 462/2018 e Trib. Roma n. 4525/2018).
Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c. innanzi richiamate, che l'atto di citazione sia intellegibile ed idoneo alla propria funzione, le relative doglianze devono essere rigettate.
Passando poi alla disamina della “res controversa”, la domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento, nei sensi che vengono di seguito precisati. Ed invero, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi nel caso di specie. La responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente ha, infatti, natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli artt. 2048 e 2049 cod. civ. (Cass. Civ., sez. III, civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale
(Cass. Civ., sez. III, civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066). Sul piano processuale, in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ., sez. III, civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297). Con la precisazione, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore
(Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471). Nondimeno, a fronte dell'allegazione dell'attore di inadempimento od inesatto adempimento, a carico del sanitario, o dell'ente, resta sempre l'onere probatorio relativo sia al grado di difficoltà della prestazione (Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918), sia all'inesistenza di colpa o di nesso causale;
in proposito è stato anche di recente ribadito che è a carico del debitore (sanitario e/o ente) dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. civ., sez.
III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. Civ., sez. III, civ., sez. III, 14 febbraio 2008,
n. 3520). In assenza di detta prova, sussiste la responsabilità del medico.
L'istante ha, pertanto, certamente fornito la prova del titolo, in forza del quale egli ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria pubblica convenuta. In particolare, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto “contratto di spedalità”), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio
Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo
“latu sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche
Cass. Civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698;
Cass. Civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. Civ., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103).
Per quanto riguarda, invece, i medici operanti presso la struttura sanitaria pubblica, si tratta di un'ipotesi di cd. “contatto sociale”, da intendersi, come chiarito dalla dottrina civilistica e dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nel senso di rapporto socialmente tipico tra parti che, nonostante l'assenza di un contratto, è in grado di ingenerare l'affidamento dei soggetti sull'adempimento di obblighi diretti e specifici di lealtà, collaborazione e di salvaguardia dell'altrui sfera giuridica. Presupposti per la configurabilità del contatto sociale sono: 1) una relazione tra sfere giuridiche, tale da far considerare la responsabilità aquiliana come insoddisfacente;
2) uno “status” professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una “culpa in faciendo” prevista nell'ordinamento giuridico;
3) l'affidamento in capo al danneggiato che viene ingenerato sia dall'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale cd. “protetta” (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato: cfr., all'uopo, l'art. 348 c.p.), sia dalla situazione relazionale che si è previamente instaurata tra i due soggetti. Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quanto sopra detto si verifica per l'operatore di una professione cd. protetta (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, art. 348 c.p.), in particolare se detta professione abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti, come avviene per la professione medica
(che è il caso della fattispecie in esame), che incide sul bene della salute, tutelato dall'art. 32 Cost. Invero a questo tipo di operatore professionale la coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un non facere e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma giustappunto quel facere nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento (l'abilitazione all'attività, rilasciatagli dall'ordinamento, infatti, prescinde dal punto fattuale se detta attività sarà conseguenza di un contratto o meno). In altri termini la prestazione (usando il termine in modo generico) sanitaria del medico nei confronti del paziente non può che essere sempre la stessa, vi sia o meno alla base un contratto d'opera professionale tra i due. Ciò è dovuto al fatto che, trattandosi dell'esercizio di un servizio di pubblica necessità, che non può svolgersi senza una speciale abilitazione dello Stato, da parte di soggetti di cui il
“pubblico è obbligato per legge a valersi” (art. 359 c.p.), e quindi trattandosi di una professione protetta, l'esercizio di detto servizio non può essere diverso a seconda se esista o meno un contratto. La pur confermata assenza di un contratto, e quindi di un obbligo di prestazione in capo al sanitario dipendente nei confronti del paziente, non è in grado di neutralizzare la professionalità (secondo determinati standard accertati dall'ordinamento su quel soggetto), che qualifica ab origine l'opera di quest'ultimo, e che si traduce in obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto affidamento, entrando in “contatto” con lui. Proprio gli aspetti pubblicistici, che connotano l'esercizio di detta attività, comportano che esso non possa non essere unica da parte del singolo professionista, senza possibilità di distinguere se alla prestazione sanitaria egli sia tenuto contrattualmente o meno. L'esistenza di un contratto potrà essere rilevante solo al fine di stabilire se il medico sia obbligato alla prestazione della sua attività sanitaria (salve le ipotesi in cui detta attività è obbligatoria per legge, ad es. art. 593 c.p., Cass. civ., sez. III, pen. 10.4.1978, n. 4003, Soccardo). Da tutto ciò consegue che la responsabilità dell'ente gestore del servizio ospedaliero e quella dei dipendenti hanno entrambe radice nell'esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte del medico, per cui, accertata la stessa, risulta contestualmente accertata la responsabilità a contenuto contrattuale di entrambi (qualificazione che discende non dalla fonte dell'obbligazione, ma dal contenuto del rapporto)” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589). Peraltro, così ricostruita la fattispecie, la struttura sanitaria certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ.
Ad ulteriore precisazione di quanto precede ritiene questo Giudicante che il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postuli pur sempre la colpa del personale esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché l'art. 1228 del Codice Civile presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno (cfr., in tal senso, anche Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846); e che, nella eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore - paziente e non certo il debitore - medico (cfr. Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2004, n. 4400).
Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della convenuta e l'evento lesivo;
b) se la condotta della struttura sanitaria pubblica è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'“homo eiusdem generis et condicionis”. L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis.
È necessario, in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se le lesioni lamentate dall'attrice siano eziologicamente collegabili alla condotta del personale medico ausiliario della struttura sanitaria pubblica convenuta, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen., ossia nel criterio della “conditio sine qua non” riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. Come da ultimo chiarito dal Supremo Organo di nomofilachia, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e
41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della “conditio sine qua non”, a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante”
(di cosiddetta “prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581). Come chiarito dalle Sezioni Unite
Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr., al riguardo, la già citata
Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581). In materia civile, quindi,
l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità dì evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n.
867; Cass. cív., sez. III, civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133). Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico - razionale. Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non sì sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio dì ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
La domanda, per come formulata, può essere decisa allo stato degli atti, sulla base della sola documentazione prodotta, ivi inclusa la relazione medico legale, depositata in Cancelleria in data 09.09.2023.
Nel merito, la domanda azionata dalla parte attrice può essere accolta, atteso che l'inadempienza lamentata dalla paziente quale causa del pregiudizio patito risulta dimostrata dalla relazione dei CC.TT.UU. a firma del Prof. Dott. e del Persona_2
Prof. Dott. . Persona_3
La consulenza tecnica d'ufficio disposta dall'intestato Tribunale, le cui conclusioni sono condivise, ha individuato la responsabilità della Controparte_14
( e del dott. nella produzione del
[...] Controparte_1 CP_6
danno iatrogeno.
I CC.TT.UU. hanno ricostruito la vicenda che ci occupa osservando che “La SI.ra Pt_1
per dolore addominale si recava il 10/11/2014 al PS dell'Ospedale “S. Maria delle
[...]
Grazie” di PO (NA) dove, praticati gli esami clinici e strumentali, per addome subacuto veniva ricoverata ed operata d'urgenza mediante laparotomia, successivamente allargata verso l'alto, come da normale prassi chirurgica in casi come in specie. I chirurghi si avvedevano di una situazione complessa caratterizzata da aderenze viscero-viscerali e viscero-parietali e segni di sofferenza vascolare di un'ansa intestinale, segno di avanzata progressione dello stato infiammatorio da perforazione di un diverticolo del sigma. Non potendo gli stessi confezionare la colostomia di protezione in posizione favorevole, dato l'abbondante pannicolo adiposo che impediva la superficializzazione cutanea del sigma, veniva posizionata a livello del color trasverso distale, in ipocondrio sinistro, regione fisiologicamente più debole agli stress parietali rispetto ai quadranti inferiori dell'addome. Veniva così dimessa l'1/12/2014. Nel periodo post-operatorio ai controlli clinici veniva descritto lo sviluppo di un'ernia peristomale, ridotta in occasione del ricovero programmato presso il medesimo nosocomio per rimuovere la colostomia in data 31/03/2015, con dimensione in buone condizioni cliniche il 9/4/2015. Nei mesi successivi veniva nuovamente descritta l'insorgenza di laparocele mediano, pertanto la SI.ra accedeva il 26/10/2015 presso la Pt_1 Controparte_1
” di Torre del Greco (NA) in regime di ricovero programmato, ove veniva
[...]
ridotto il laparocele e praticata una lipoaddominoplastica. Veniva così dimessa in buone condizioni cliniche il 30/10/2015, con prescrizione di controlli ambulatoriali. Si fa presente che agli atti non risulta documentazione clinica che attesti i necessari controlli ambulatoriali e ne descriva l'andamento clinico nei 5 mesi successivi né viene descritta
l'effettuazione di terapia iperbarica. Al controllo ambulatoriale del 25/3/2016 veniva descritta deiscenza della ferita chirurgica, pertanto si programmava ricovero per il
30/3/2016 presso la “ ” di Torre del Greco (NA) per CP_1 Controparte_1
riduzione della deiscenza e dimessa in buone condizioni cliniche il giorno seguente. Al controllo ecografico del 13/6/2016 veniva descritta l'assenza di recidive erniarie del sito precedentemente interessato e, in sede periombelicale, veniva descritto flemmone sottocutaneo parzialmente organizzato, non connesso a fistole peritoneali e/o intestinali. Seguiva così ulteriore ricovero presso la “ ” di AV (NA) il CP_10 CP_10
17/6/2016 per rimozione asportativa del tessuto infiammato. L'esame istologico poi descriveva un “tessuto di granulazione verosimilmente da riferire a cisti da inclusione epidermica rotta e flogosata””.
I CC.TT.UU. precisavano altresì che “Ricostruiti così, in sintesi, la lunga storia clinica, va innanzitutto precisato che la SI.ra si sottopose a chirurgia in regime di urgenza Pt_1
presso il P.O. “S. Maria Delle Grazie” di PO (NA), a seguito di dolenzia addominale non responsiva a trattamento farmacologico. Il protocollo chirurgico, di fronte ad un quadro di addome acuto o subacuto, in assenza di focalità rilevabili agli esami strumentali, prevede l'esplorazione chirurgica in “open” limitando, nella fattispecie, in un primo momento la finestra di intervento ai quadranti inferiori dell'addome per poi estenderla cranialmente all'appendice xifoide qualora non risultasse sufficiente l'incisura mediana ombelicopubica. All'apertura del cavo addominale i si avvedevano di Pt_2
una importante reazione infiammatoria progredita da perforazione diverticolare, al punto da creare estese aderenze viscero-viscerali e viscero-parietali, fino a un quadro di sofferenza vascolare intestinale. Inoltre, l'abbondantemente rappresentato pannicolo adiposo non rese possibile una corretta superficializzazione del sigma senza rischiare di incorrere a trazione eccessiva viscerale, con sofferenza viscerale e lesa funzione, perciò si preferì confezionare la regolare colostomia di protezione più cranialmente rispetto alla regolare prassi chirurgica. Dopo alcuni mesi (marzo-aprile 2015) veniva dimessa in buone condizioni cliniche, al momento della rimozione della sopracitata colostomia protezione nei tempi stabiliti, i Sanitari del medesimo P.O. operarono anche per la riduzione dell'ernia peristomale prodottasi nel decorso post-operatorio, evento che si verifica spesso dopo chirurgia addominale, ed è totalmente indipendente dalla condotta dei sanitari. A distanza di circa 6 mesi (ottobre 2015) la SI.ra , si sottopose in regime Pt_1
ordinario, a chirurgia presso la di Torre del Greco (NA) Controparte_1
per nuova insorgenza di laparocele mediano e lipoaddominoplastica, su una parete addominale fortemente indebolita dalle conseguenze del necessario intervento chirurgico d'urgenza del 10/11/2014 e dalla maggiore tensione addominale data dall'abbondante pannicolo adiposo, oltre che dai precedenti interventi chirurgici addominali in anamnesi (appendicectomia a 20 anni e asportazione di cisti ovarica per via laparoscopica a 33 anni). Dopo all'incirca altri cinque mesi, in cui non vi è documentazione di controlli ambulatoriali né di medicazioni, la periziata tornò a CP_ chirurgia, in regime ordinario, presso la medesima Casa di di Torre del Greco, per riduzione della deiscenza della ferita chirurgica (marzo 2016). Dopo all'incirca altri 3 mesi, al controllo ecografico del 13/6/2016, veniva descritta infiammazione con flemmone del sito chirurgico, pertanto la periziata si sottopose a chirurgia presso la
Clinica “ ” di AV (NA) per asportazione del tessuto infiammato”. CP_10
Sulla base di queste premesse, in merito alla correttezza dell'operato dei sanitari del
P.O. di PO i CC.TT.UU. osservavano che “Il primo intervento chirurgico del
10/11/2014 si rese necessario poiché la SI.ra versava in condizioni di urgenza e Pt_1
il secondo, per rimozione della stomia il 31/3/2015. Le conseguenze di questi interventi, ampiamente descritte nel consenso informato regolarmente firmato dalla periziata, unite alle difficoltà tecniche interessanti lo stato anteriore della SI.ra , portarono Pt_1
a progressivo ma inevitabile indebolimento della parete addominale tale da vedersi produrre effetti della debolezza di parete (ernia peristomale e laparocele mediano).
Questa evenienza tuttavia pur essendo prevedibile non risulta sempre prevenibile come nel caso in specie, e può ritenersi indipendente dalla condotta chirurgica. Alla luce di questi dati è possibile affermare con certezza che l'intervento effettuato presso il P.O. di
PO era indicato nei tempi e nei modi e che lo stesso sia stato effettuato correttamente permettendo di salvare la vita al paziente, che è bene ribadire ulteriormente, al momento dell'accesso in PS presentava un quadro clinico di addome acuto peritonitico da perforazione di diverticolo del sigma con pelviperitonite consensuale, condizione questa che rappresenta, come scritto, un'urgenza chirurgica.
Infatti, un ritardo nell'intervento o comunque la mancata effettuazione dello stesso, avrebbe permesso al quadro settico, già presente [cfr: leucocitosi all'ingresso], di evolvere verso una condizione molto spesso d'irreversibilità in grado di condurre all'exitus il paziente”.
Per quanto concerne la condotta dei la condotta dei sanitari della Controparte_1
di Torre del Greco i CCTTUU evidenziavano che “in tale sede fu eseguito un
[...]
primo intervento chirurgico il 26/10/2015, per riduzione di laparocele e contestuale lipoaddominoplastica, seguito a distanza di 5 mesi da un secondo intervento, nella medesima struttura per deiscenza della ferita chirurgica. Si rese poi necessario un ulteriore intervento il 17/6/2016 per nuova deiscenza della ferita chirurgica e flemmone cutaneo, stavolta presso la “ ” di AV. Appare del tutto probabile CP_10 CP_10
[... che la deiscenza verificatasi, avvenuta dopo entrambi gli interventi effettuato presso “
”, abbia dato il suo contributo al determinismo di tale effetto CP_1
indesiderato. Il flemmone è l'infiammazione acuta dei tessuti cellulari lassi e celluloadiposi interposti fra i varî piani anatomici o attorno ai vari organi. Si hanno quindi flemmoni superficiali, cioè del tessuto sottocutaneo, e flemmoni profondi, sottoaponeurotici, intermuscolari, ecc. Questa complicanza di natura assistenziale è da attribuire alle carente profilassi intraoperatoria e ad una superficialità nelle prescrizioni post-operatorie da parte dei sanitari della Controparte_1
determinando la base su cui si sviluppò l'infezione del sito chirurgico, più volte aggredito
e fortemente indebolito. Suddetti esiti patologici rispettano il nesso di causalità con gli eventi descritti e detti postumi sono eziologicamente imputabili al mancato rispetto, da parte della struttura sanitaria “ ” di Torre del Greco, per omissione della Controparte_1
media diligenza e a causa di condotta omissiva, delle regole precise per comune consenso della gestione assistenziale dell'attrice nel periodo post intervento del
26/10/2015, tenendo conto della letteratura medico scientifica nazionale ed internazionale, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate presso la comunità scientifica nazionale ed internazionale dell'epoca dei fatti”.
I CC.TT.UU. ricostruendo l'iter clinico precisavano, inoltre, che “Passando agli aspetti valutativi medico-legali di natura civilistica e ricapitolando, la SI.ra è stata Pt_1
ricoverata dal 10/11/2014 al 18/11/2014 presso il P.O. “S. Maria delle Grazie” di
PO, dal 30/3/2015 al 9/4/2015 presso il medesimo nosocomio, dal 26/10/2015 al
30/10/2015 presso la “ ” di Torre del Greco, dal 30/3/2016 CP_1 Controparte_1
al 31/3/2016 presso la medesima clinica, dal 17/6/2016 al 29/6/2016 presso la CP_10
“ ” di AV. Il periodo di ricovero valutabile ai fini del presente contenzioso CP_10
è da riferirsi necessario ricovero presso la “ ” per la rimozione del CP_10 CP_10
flemmone postoperatorio, durato 13 giorni (dal 17/6/2016 al 29/6/2016). Come conseguenza della condotta dei Sanitari della di Cura “ ” si rileva CP_1 Controparte_1
la sussistenza di esiti di carattere permanente sulla integrità psicofisica dell'attrice. Per quanto concerne la sfera individuale, la sfera relazionale e l'espletamento delle normali attività quotidiane non sussistono elementi che possano incidere in maniera significativa
e con criterio differenziale sulle stesse”.
In relazione all'inabilità temporanea i CC.TT.UU. osservavano, pertanto, che “Ciò premesso, è da riconoscere un periodo di danno biologico temporaneo totale di quindici
(15) giorni a cui, tenuto conto della natura delle complicanze (laparocele mediano, deiscenza ferita chirurgica e diastasi dei retti dell'addome) e degli interventi avuti, va aggiunto un ulteriore periodo di danno biologico temporaneo parziale progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50%, di venti giorni (20) e un ulteriore periodo di invalidità temporanea parziale, progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 25%, di ulteriori venti giorni (20). I periodi sopra espressi vanno intesi già al netto di qualche giorno di ricovero e di convalescenza che avrebbe comunque dovuto affrontare, anche ove il decorso postoperatorio fosse stato scevro da qualsivoglia complicanza chirurgica o assistenziale, degli interventi chirurgici presi in esame”.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra i CC.TT.UU. in relazione alla misura del danno permanente affermavano che “Per quanto attiene al danno permanente differenziale di origine iatrogena, si sintetizzano i punti cardine su cui basare la valutazione:- la presenza di cicatrice mediana xifo-pubica della lunghezza di 30 cm, piana, sfrangiata, ipercromica, intersecata da esiti cicatriziali trasversali da punti di sutura e la presenza di una seconda cicatrice trasversale della lunghezza di circa 11 x 5 cm, guarita per 2° intenzione nella pregressa sede della cicatrice ombelicale (l'ombelico non è più apprezzabile), irregolare,
a forma di stella, marcatamente sfrangiata, piana, ipercromica con chiazze ipocromiche, sono inquadrabili, secondo le linee guida SIMLA in un pregiudizio estetico da lieve a moderato per il quale è previsto un punteggio nella fascia 6-15%; - la presenza di tumefazione sotto-xifoidea dovuta a diastasi dei muscoli retti dell'addome trattata chirurgicamente, è inquadrabile, secondo le linee guida SIMLA, con un punteggio percentuale di 2 punti. Tenendo conto che per la valutazione del danno biologico complessivo da attribuirsi sarebbe erroneo ricorrere ad una semplice somma algebrica dei valori delle singole infermità residuate e che la valutazione deve essere comunque complessiva, riteniamo che la menomazione di cui si discute, nella sua globalità, sia da valutarsi con un punteggio del 12% (dodici per cento). A tale percentuale complessiva di danno biologico attualmente presente va sottratto un valore grosso modo del 7% (sette per cento) che comunque sarebbe residuata, anche in assenza di condotta omissiva e che pertanto non è addebitabile ai sanitari della convenuta Controparte_15
per cui il danno biologico permanente risarcibile si indica nella misura del cinque
[...]
per cento. La percentuale da sottrarre, ovviamente, va intesa in termine economico
(ovvero sottrare il valore economico di 7 punti percentuali al valore economico di 12 punti percentuali) secondo la criteriologia del danno differenziale .
Detta percentuale di danno biologico permanete è comprensiva delle ripercussioni dinamico-relazionali e non ha alcuna incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
Sintetizzando, nel rispondere ai quesiti posti dal Giudice, è possibile affermare che alcuni dei Sanitari che ebbero in cura la SI.ra non abbiano osservato le buone pratiche Pt_1
accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale e, in particolare di non aver provveduto ad una corretta gestione assistenziale postoperatoria inerente al periodo immediatamente successivo all'intervento del 30/03/2016. I postumi permanenti descritti sono in diretto rapporto causale con la condotta dei Sanitari della
Casa ””. CP_1 CP_1
In merito alla condotta del dott. i CC.TT.UU. affermavano che “Non è CP_6
possibile distinguere se la responsabilità determinativa del danno sia ascrivibile, in via esclusiva, al dott. ovvero a carenza strutturali e/o organizzative della suddetta CP_6
struttura sanitaria” e, altresì, che “pur volendo ammettere che si andava ad intervenire su una parete addominale già indebolita per gli interventi del novembre 2014 e del marzo
2015, è innegabile che la doppia deiscenza della ferita chirurgica e la formazione del flemmone possono essere attribuiti ad una non corretta condotta assistenziale dei sanitari della . La deiscenza della ferita superficiale, cioè Controparte_1
il cedimento parziale o totale della sutura o della cicatrice recente, infatti, è di solito conseguenza di infezione e di ematoma sottocutaneo, ed in entrambe tali ipotesi sono configurabili profili di responsabilità dell'operatore e/o una responsabilità della struttura”.
Trattasi di conclusioni cui i CC.TT.UU. sono arrivati dopo una analisi dettagliata dei dati e non sono emersi elementi atti a minare le valutazioni degli ausiliari del Giudice.
Da detta Consulenza Tecnica d'Ufficio i cui contenuti si intendono integralmente riportati, è rimasta accertata l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta dei convenuti ” e del Dott. , ed i danni lamentati CP_1 Controparte_1 CP_6
e viceversa non sono emersi profili di responsabilità nei confronti del P.O. Santa Maria delle Grazie di PO afferente alla . CP_16
Sul punto le conclusioni dei nominati CC.TT.UU. appaiono pienamente rispondenti ai criteri che orientano l'accertamento del nesso di causalità in campo medico legale ed appaiono congruamente e puntualmente motivate anche a mezzo di richiami alla letteratura scientifica ed alle linee guida operanti nel settore di riferimento.
In buona sostanza, quindi il danno anatomico e funzionale allo stato riconoscibile, può essere adeguatamente quantificato nella misura del 5% (danno iatrogeno differenziale).
Ciò posto detto il risarcimento da danno iatrogeno differenziale, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico, dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato;
va invece determinato monetizzando l'una e l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio anche nel caso di diligenti cure.
Quanto all'individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così sopra individuato, con la recente sentenza n. 25164/20 la Suprema Corte ha osservato come le tabelle milanesi “prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno (ndr) morale e biologico” e che queste, quindi, “pervengono – non correttamente – all'indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno”. Va aggiunto che la Cassazione sostiene che la componente morale del danno, da accertare caso per caso, non dovrebbe essere considerata come sempre presente e che quindi, anche per questo motivo, non può che stigmatizzare le tabelle milanesi per la sussistenza di un erroneo automatismo nella liquidazione.
Pertanto, posto che nel caso in esame non è stata data la prova del danno morale inteso come “rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (Cass. cit.), tale voce di danno non può essere liquidata.
Controllare se si applicano le tabelle uniche nazionali in questo caso.
Alla luce delle nuove tabelle di Milano, adottate dal Tribunale meneghino proprio facendo seguito alla predetta sentenza della Cassazione n. 25164/2020, considerando una percentuale di invalidità permanente complessiva nella misura del 12% (per un danno non patrimoniale risarcibile pari ad € 25.153,00) e sottraendovi una percentuale del 7% (per un danno non patrimoniale risarcibile pari ad € 10.753,00), percentuale di invalidità che sarebbe comunque residuata anche nel caso di diligenti cure, ed in considerazione dell'età della danneggiata all'epoca dell'intervento (54 anni), si ottiene un importo pari a € 14.400,00 (€ 25.153,00 - € 10.753,00).
La somma dovuta a titolo di invalidità temporanea considerando, quale base di calcolo, il punto “base” pari ad € 115,00 si liquida in:
1) danno da ITT per 15 giorni pari ad € 1.725,00;
2) danno da ITP al 50% per 20 giorni pari ad € 1.150,00;
3) danno da ITP al 25% per 20 giorni pari ad € 575,00.
Il totale dovuto è pari, pertanto, ad € 17.850,00, somma già determinata all'attualità, per cui non va aggiornata e su di essa, quindi, non va corrisposta la rivalutazione monetaria.
Premesso che il danno liquidato attiene esclusivamente ad un danno biologico va precisato che la parte attrice nell'atto introduttivo invoca una personalizzazione del danno.
Ritiene chi scrive che non vi sia più spazio per un'autonoma figura di danno esistenziale, ma che anche il pregiudizio, che la dottrina e la giurisprudenza intendevano risarcire con il ricorso a tale categoria, ben possa trovare adeguato ristoro con il ricorso alla nozione ampliata di danno non patrimoniale, nel quale fare confluire appunto tutte le ripercussioni alla sfera personale del danneggiato. È evidente che occorre scongiurare il pericolo, peraltro paventato dagli stessi giudici di legittimità nel momento in cui hanno adottato il loro nuovo corso interpretativo sull'art. 2059 c.c., di incorrere in duplicazioni risarcitorie, liquidando più volte il medesimo pregiudizio.
Ed invero in applicazione dei principi sopra esposti e in considerazione del criterio di gerarchia delle fonti, che impone la tutela minima risarcitoria di quei valori della persona umana costituzionalmente garantiti, oltre che il risarcimento del danno per le ipotesi di cui all'art. 185 c.p. e le altre ipotesi speciali previste dalla legge, ai fini dell'applicazione dell'art. 2059 c.c. non può farsi riferimento ad una generica categoria di “danno non patrimoniale” (dagli incerti e non definiti confini), ma occorre individuare se e quali siano, nel caso concreto, i diritti o i valori costituzionalmente garantiti ( quali la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero, ecc.) che abbiano subito un'effettiva lesione. Ebbene si osserva che il richiesto danno morale debba essere rispondente alle sofferenze patite dalla parte, sofferenze, che, come qualsiasi fatto costitutivo del diritto che si invoca va allegato e provato dalla parte onde consentire al giudice una reale
“personalizzazione” del danno biologico. Ritenere infatti che sia sufficiente richiedere tale voce di danno (e ritenerla esistente unicamente perché è stata provata in giudizio l'esistenza del danno biologico) senza fornire il minimo elemento al giudice per consentirgli di adeguatamente liquidare tale tipo di sofferenza è erroneo. Il giudice deve essere posto nella condizione di conoscere come la sofferenza morale del soggetto abbia inciso sulle proprie abitudini di vita, sulle proprie aspettative ed aspirazioni. Deve poter conoscere il reale disagio dallo stesso patito proprio per evitare le duplicazioni risarcitorie scongiurate dalla nota “sentenza di S. Martino”. Illuminante, a tal proposito, la recentissima ordinanza n. 7315/18 che del danno biologico indica gli esatti confini e riempie la locuzione di valore giuridico, insegnando che le esigenze di personalizzazione del danno devono muovere da circostanze diverse da quelle che sono naturale e diretta conseguenza del danno biologico, richiamando, proprio a titolo esemplificativo la perduta possibilità di svolgere attività ricreative che deve essere considerato un danno già ricompreso nel punto tabellare standard dal momento che il “danno dinamico- relazionale” vale ad individuare la compromissione degli aspetti quale perifrasi del danno biologico, provvedimento che indica una strada assolutamente condivisibile e cristallinamente illustrata. “È infatti autorevole e condiviso, in medicina legale,
l'insegnamento secondo cui "non ha più ragion d'essere l'idea che il danno biologico abbia natura meramente statica"; che "per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (...). Il danno biologico misurato percentualmente è pertanto la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti". “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire.” Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico- relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico- relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile. La seconda conseguenza è che l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico.
Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi:
- conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
Sulla scorta di quanto esposto, poiché relativamente all'intero danno individuato dal
Collegio sussiste il nesso di causalità con l'inadempimento dei convenuti
[...]
e del dott. vanno di conseguenza applicati i principi Controparte_15 CP_6
che regolano la solidarietà passiva. Va ricordato in merito che, in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 cod. pen. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse (in termini, fra tante, Cass. Sez.6 - 3, Ordinanza n. 15537 del 14/07/2011).
In presenza di concorso di cause, dunque, va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13954 del 19/06/2014. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 18753 del 28/07/2017, Sez. 3, Sentenza n. 2360 del 02/02/2010).
Quanto alla sussistenza della solidarietà passiva tra coloro che, attraverso l'inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, hanno concorso alla determinazione del danno, va ricordato che, secondo la Suprema Corte: “Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, alfine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo. (Cass. sez. 3, Sentenza n. 23918 del
09/11/2006).
Alle medesime conclusioni, invero, si giungerebbe applicando l'art. 2055 c.c.. Infatti:
l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, sicchè ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse. Deve infatti escludersi, a norma dell'art. 41, comma secondo, cod. pen., l'imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite esclusivamente nel caso in cui a uno solo degli antecedenti causali debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente, tale da escludere il legame eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, relegati al rango di mere occasioni, mentre non contrasta con tale principio la disposizione dell'art. 187, capoverso, cod. pen., la quale, statuendo per i condannati per uno stesso reato l'obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o siano colpiti da condanna per reati diversi o siano taluni colpiti da condanna e altri no. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6041 del
12/03/2010, Sez. 3, Sentenza n. 20192 del 25/09/2014).
Deve, dunque, concludersi che nei rapporti con la Parte_1 Controparte_15
e il dott. devono rispondere solidalmente dell'intero
[...] CP_6
danno come individuato dai Consulenti, laddove invece nei rapporti interni in punto di quantificazione del giudizio di rivalsa, l'applicabilità dei criteri generali di cui agli artt.
1298 e 2055 c.c. da cui deriva la necessità di parametrare la misura del regresso alla gravità delle rispettive colpe e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, In mancanza di prova da parte del solvens circa la diversa gradazione delle colpe e la derivazione causale del sinistro, dovrà però trovare applicazione il principio presuntivo di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali.
Invero avvalendosi la Struttura della collaborazione di operatori sanitari per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale nei confronti del paziente, la responsabilità della stessa per i danni causati dai propri ausiliari trova radice nel rischio d'impresa connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione ex art. 1228 c.c.. In particolare, osserva questo Tribunale , che la prestazione negligente del medico non può essere agevolmente isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla Struttura;
ne deriva l'operatività del principio presuntivo di divisione paritaria pro quota dell'obbligazione solidale tra la stessa ed il medico, presunzione che CP_17
potrà essere superata unicamente mediante la dimostrazione da parte dell'ente non soltanto della colpa esclusiva dell'operatore, ma altresì della derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del medico dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile malpractice. In assenza di tale prova l'ente dovrà essere ritenuto corresponsabile, sul piano dei rapporti interni, secondo la presunzione di pari contribuzione al danno di cui sono espressione l'art. 1298, comma 2° c.c. e l'art. 2055, comma 3° c.c. Diversamente opinando una rivalsa integrale della Struttura nei confronti del medico farebbe carico al solo sanitario del rischio d'impresa, invece gravante sull'azienda ospedaliera, dovendo la stessa conformarsi a criteri di organizzazione e gestione oggettivi distinti da quelli che governano la condotta del singolo medico.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto (art. 1284, comma primo, cod. civ.), ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. Civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. Civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030). Peraltro, è appena il caso di rammentare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore
(qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali (compensativi) sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo
1997, n. 2745). Del resto, altrettanto ricorrente è l'affermazione in base alla quale “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi” (Cass. Civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. Civ., sez. II,
30 marzo 2012, n. 5144).
In merito alla domanda di manleva e garanzia avanzata dalla convenuta CP_1
nei confronti dell'Ente Assicurativo la stessa va rigettata attesa
[...] CP_4
l'operatività nel caso di specie della clausola valevole per tutti i Controparte_12
sinistri, di valore inferire ad € 250.000,00 attesa anche la sostanziale inesistenza di eventuali contestazioni, da parte dell'assicurata che, anche mediante la propria memoria conclusionale ha di fatto riconosciuto l'assenza dei presupposti per l'attivazione della copertura.
In merito invece alla domanda di manleva e garanzia avanzata dalla difesa del convenuto
Dott. nei confronti delle , in forza dei CP_6 Controparte_18
contratti assicurativi n. 350691647 ovvero di quello menzionati successivamente nella memoria n. 183 c.p.c n. 324595120 e n. 334595971 risulta che gli effetti degli stessi erano cessati alla data della prima richiesta di risarcimento ricevuta dal dott.
[...]
. CP_6 Invero come chiarito dalla Suprema Corte (Vedi Cass. n. 12908/2022) si può affermare che"in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola
"claims made" è pienamente partecipe".
Deve pertanto escludersi che la limitazione della copertura assicurativa alle "richieste di risarcimento presentate all' , per la prima volta, durante il periodo di efficacia Parte_3
dell'assicurazione , in relazione a fatti commessi nel medesimo lasso di tempo o anche
In epoca antecedente, integri una decadenza convenzionale soggetta ai limiti inderogabilmente fissati nella norma codicistica di cui si assume la violazione.
E invero l'istituto richiamato, implicando la perdita di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro il periodo di tempo stabilito, va inequivocabilmente riferito a situazioni soggettive attive nonché a condotte imposte, in vista del conseguimento di determinati risultati, a uno dei soggetti del rapporto nell'ambito del quale la decadenza
è stata prevista.
Invece la condizione racchiusa nella clausola in contestazione consente o preclude l'operatività della garanzia in dipendenza dell'iniziativa di un terzo estraneo al contratto, iniziativa che peraltro incide non sulla sorte di un già insorto diritto all'indennizzo, quanto piuttosto sulla nascita del diritto stesso.
Tale rilevata diversità di piani, non comunicanti tra loro, in cui si collocano, rispettivamente la clausola claims made e la disciplina recata dalla norma dell'art. 2965
c.c. e' stata affermata nella sentenza n. 22437/2018 delle Sezioni
Unite, la quale ha evidenziato, in armonia con il precedente approdo nomofilattico, che l'anzidetta clausola si configura come delimitativa dell'oggetto del contratto,
"correlandosi l'insorgenza dell'indennizzo, e specularmente dell'obbligo di manleva, alla combinata ricorrenza della condotta del danneggiante e della richiesta del danneggiato".
La richiesta del danneggiato è, pertanto, fattore concorrente nella identificazione del rischio assicurato ed in tal senso si viene a delineare l'appartenenza strutturale del
"fenomeno claims" al modello di assicurazione della responsabilità civile (o sotto-tipo) di cui al primo comma dell'art. 1917 c.c., "nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni (art. 1904 c.c.), della cui causa indennitaria la clausola claims made è pienamente partecipe". Ne consegue che non può essere affetta da nullità, ex art. 2965 c.c., la clausola claims made "perché fa dipendere la decadenza dalla scelta di un terzo", giacché l'atteggiarsi della richiesta del terzo, quale evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito, come detto, è da ricondursi la polizza con clausola claims made), in cui l'operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell'assicurato”.
Dalle suesposte considerazioni deriva il rigetto della domanda di manleva e garanzia avanzata dal convenuto Dott. nei confronti delle CP_6 [...]
Controparte_18
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico dei convenuti in solido “
[...]
e Dott. , come da dispositivo secondo i parametri di cui al CP_1 CP_6
D.M 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di appartenenza ai valori medi con attribuzione ai procuratori costituiti .
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra parte attrice e la convenuta , e tra i convenuti nei confronti della CP_16 Controparte_1
e Dott. nei confronti delle Controparte_4 CP_6 [...]
attesa la difficoltà di un accertamento ex ante e la novità e la Controparte_18
complessità delle questioni trattate.
Le spese di CTU come liquidate con separato decreto vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido e Dott. . Controparte_1 CP_6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 16606/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente tra contro Parte_1
( ), in persona Controparte_1 Controparte_1
C.F._1 del l.r.p.t., nonché , in persona del Direttore Generale nonché Controparte_3 in persona della procuratrice speciale, e Dott. Controparte_4 CP_6
e in persona dei l.r.p.t., ogni contraria istanza disattesa così Controparte_7
provvede:
1. Accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice, e per l'effetto condanna i convenuti Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., e Dott. Controparte_1
in solido tra loro alla corresponsione, in favore della parte attrice della CP_6
somma complessiva di € 17.850,00 ; a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al tasso previsto dal codice civile, dalla data del fatto sul predetto importo, devalutato , in base all'indice ISTAT FOI alla suddetta data e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'anno successivo e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, oltre al pagamento degli interessi legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione;
2. Condanna i convenuti Controparte_1
in persona del l.r.p.t., e Dott. in solido tra loro alla
[...] CP_6
corresponsione in favore della parte attrice, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, al pagamento sulle somme sopra liquidate a titolo risarcitorio, degli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ..
3. Rigetta la domanda avanzata da nei confronti della Parte_1 CP_3
in persona del Direttore Generale l.r.p.t.,
[...]
4. Rigetta la domanda di manleva e garanzia avanzata dalla convenuta
[...]
nei confronti di Controparte_1 [...]
in persona della procuratrice speciale . CP_4
5. Rigetta la domanda di manleva e garanzia avanzata dal convenuto Dott. CP_6
nei confronti di Controparte_18
6. Condanna i convenuti Controparte_1
in persona del l.r.p.t., e Dott. in solido tra loro al
[...] CP_6
pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice, che si Parte_1
liquidano in € 27,00 per esborsi ed € 5.077,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione ai procuratori anticipatari stante la dichiarazione ex art.93 c.p.c., Avv.ti Alessandro Milo e Stefano Marzatico.
7. Compensa le spese di lite tra e la convenuta in Parte_1 CP_16
persona del direttore pro tempore .
8. Compensa le spese di lite tra Controparte_1
in persona del l.r.p.t., e n persona della
[...] Controparte_4
procuratrice speciale .
9. Compensa le spese di lite tra Dott. e CP_6 Controparte_18
in persona dei l.r.p.t..
10. Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti in solido Controparte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., e Dott.
[...] CP_6
11. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Napoli, 25.11.2025
Il Giudice
Dott. Giovanni D'Istria
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.M., Dott. Giovanni D'Istria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16606/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente
TRA
C.F. , nata a [...] il [...], rapp. e dif., Parte_1 C.F._1
in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. MILO ALESSANDRO
( ) e dall'Avv. MARZATICO STEFANO (C.F. ), CodiceFiscale_2 C.F._3
presso i quali è elett.te dom.ta in NAPOLI al CENTRO DIREZIONLE ISOLA E 5, SCALA C. I procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al n. di FAX
0815627581 nonchè alla PEC Email_1
ATTRICE
CONTRO
C.F. Controparte_1
in persona del l.r.p.t., dott. , con sede in Napoli alla Via P.IVA_1 Controparte_2
B. Caracciolo n. 48, rapp. e dif., congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura alle liti in atti, dall' Avv. TURRÀ SERGIO (C.F. ) e dall'Avv. SABRINA TURRÀ C.F._4
(C.F. elett.te dom.ta presso lo studio degli stessi in NAPOLI alla VIA C.F._5
G. SANFELICE N. 24, PEC e Email_2
Email_3
CONVENUTA
NONCHE'
, P. IVA , in persona del Direttore Generale l.r.p.t., rapp. Controparte_3 P.IVA_2 e dif., congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. ALFANO FRANCESCO GIUSEPPE (C.F.
e dall'Avv. DULVI CORCIONE MARIA, (C.F. , C.F._6 C.F._7
elett.te dom.ta presso la sede dell'avvocatura aziendale in FRATTAMAGGIORE alla VIA
LUPOLI N. 27. Il procuratore costituito dichiara di voler ricevere le comunicazioni o notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC
Email_4
CONVENUTA
NONCHE'
P.IVA , in persona della procuratrice speciale, Controparte_4 P.IVA_3
l.r.p.t., dott.ssa , con sede in Nottingham NG1 6FG (Regno Unito), St. Controparte_5
James' street, 10 th floor Market Square House, iscritta alla Companies House (UK) al n.
1229676, rapp. e dif., giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. BARILE GIOVANNI (C.F. ), ed elett.te dom.ta presso il suo C.F._8
studio in CASTELLAMMARE DI STABIA, alla VIA GUGLIELMO MARCONI N. 95. Il procuratore indica, ai fini delle notifiche e delle comunicazioni di Cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c., il numero di FAX 0818724244 e l'indirizzo PEC
Email_5
TE IA
E
, , nato a [...] il [...] ed CP_6 CodiceFiscale_9
ivi residente a[...], rapp. e dif., in virtù di mandato a margine della comparsa di risposta con chiamata in causa del terzo, dall'avv. DE SIMONE EDOARDO (CF.
) ed elett.te dom.to presso il suo studio in POMPEI, alla VIA SAN C.F._10
GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE N. 16, Il procuratore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso il proprio numero di FAX 0818632329 o all'indirizzo P.E.C.
Email_6
RZ AT
NONCHE'
C.F. , P. I.V.A. con sede legale in Controparte_7 P.IVA_4 P.IVA_5
Mogliano Veneto, Via Marocchesa n. 14, in persona dei l.r.p.t., Dott. Controparte_8 (C.F. ), nella sua qualità di Amministratore Delegato e
[...] C.F._11
Direttore Generale della stessa, e del Dott. (C.F. ), Controparte_9 C.F._12
nella sua qualità di Dirigente della stessa, rapp. e dif., in virtù di procura generale alle liti
(Notaio Rep. N. 186905 Racc. n. 30367 del 18.12.2014) e Persona_1
relativo allegato A, dall'Avv. MAGALDI RENATO (C.F. , elett.te C.F._13
dom.ta in NAPOLI alla PIAZZA CARITÀ N. 32. Il procuratore ai sensi e per gli effetti della
L. 14.5.2005 n. 80, modificata con la L. 28.12.2005, n. 263 e successive modifiche, dichiara di voler ricevere ogni avviso ed ogni eventuale notifica al numero di FAX
0814971069 ovvero all'indirizzo PEC Email_7
TE IA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ex art.127 ter c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in forma di trattazione scritta del 9 giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Napoli, la e la al fine di ottenere Controparte_3 Controparte_1
il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti.
Al tal proposito parte attrice deduceva che:
in data 10.11.2014, si era ricoverata presso l'ospedale S. M. delle Grazie di PO, facente capo all , per una perforazione intestinale causata da una Controparte_3
diverticolite del colon;
nel corso dell'intervento, la paziente era stata sottoposta a stomia di protezione.
Tuttavia, tale atto medico, nonostante fosse utile e necessario, si era rivelato causa di un iter patologico che aveva drasticamente segnato l'esistenza della paziente, obbligandola
a molteplici reinterventi;
infatti, in data 30.03.2015, la paziente si era ricoverata nuovamente per la precoce comparsa di una voluminosa ernia peristomale, correlata evidentemente ad errore tecnico operatorio, in termini di manovre operatorie effettuate con modalità imperite, unitamente ad un errato posizionamento della stomia;
però tale intervento, con il quale era stata rimossa anche la colostomia, non si era rivelato privo di conseguenze negative per la salute della paziente, residuando un voluminoso laparocele con una vistosissima cicatrice;
di conseguenza, persa ogni fiducia nei sanitari del nosocomio pubblico, la signora Pt_1
aveva deciso di rivolgersi ai sanitari della di Torre del Controparte_1
Greco i quali, in data 28.10.2015, avevano sottoposto la paziente ad un intervento di addominoplastica;
però, anche in tal caso non erano mancati gravi esiti successivi all'intervento ed, infatti, per errore tecnico operativo, nonché per non diligente gestione della ferita chirurgica, era stato determinato un processo necrotico ed infettivo;
era stato necessario, quindi, effettuare un nuovo reintervento per deiscenza della ferita chirurgica, con rimozione del tessuto necrotico, eseguito in data 30.03.3015. L'indomani la paziente veniva subito dimessa, senza alcuna indicazione particolare circa il prosieguo delle cure e senza alcuna tipo di cautela post operatoria;
In mancanza di ciò, non solo l'infezione della ferita non si era risolta, ma si era aggravata significativamente per colpa dei sanitari, tanto da far insorgere una vera e propria lesione con ascesso che aveva richiesto non solo nuovo intervento, in data 20.06.2016, eseguito presso la di AV, ma anche un successivo trattamento antibiotico Controparte_10
in camera iperbarica;
ne era conseguito un grave danno non solo estetico, ma funzionale in termini di processi aderenziali, pregiudizio al torchio addominale, problemi digestivi che avevano richiesto
e richiedono ulteriori cure;
pertanto, l'intero addome della paziente, irrimediabilmente devastato, era testimonianza diretta di un iter clinico che aveva dato luogo ad un vero e proprio calvario, causato dal colposo e concorrente operato di più sanitari delle strutture convenute;
infatti, la sig.ra non si sarebbe trovata nelle sue attuali condizioni: se i sanitari Pt_1
dell'ospedale S.M. delle Grazie di PO non avessero mal eseguito il primo intervento, causando la precoce insorgenza di ernia peristomale, dando così avvio ad un processo erniario, evolutosi anche a seguito dell'insoddisfacente esito del reintervento;
se i sanitari della avessero correttamente eseguito la riduzione Controparte_1
erniaria, eseguita con modalità che avevano evidentemente inciso sull'ingenerarsi di processi necrotici, nel contesto di una profilassi peri e post operatoria dell'infezione e della deiscenza della ferita chirurgica del tutto mancante, con esecuzione, poi, di un intervento riparatore non supportato dal necessario trattamento terapeutico di supporto
e completamento;
l'attrice, pertanto, deduceva di avere diritto al risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, morale ed esistenziale che aveva subito e comunque del danno per la perdita di chances terapeutiche di cura e di guarigione;
la prestazione sanitaria era risultata connotata da un evidente inadempimento, rinvenibile nella errata esecuzione di ben tre interventi chirurgici che avevano causato un'ernia peristomale, un laparocele ed una lesione con ascesso, unitamente a dei danni estetici inemendabili e permanenti, patologie indiscutibilmente peggiorative delle condizioni di salute della paziente al momento del primo ricovero, per le quali la stessa non aveva mai sofferto in precedenza agli interventi eseguiti erroneamente dai sanitari delle strutture convenute.
Si costituiva la chiedendo al Giudice di fissare, ai sensi dell'art. Controparte_1
269 c.p.c., una nuova udienza di comparizione al fine di consentirla la chiamata in causa della , in persona del l.r.p.t. e del dott. ; in via Controparte_4 CP_6
preliminare di dichiarare l'improcedibilità e la nullità dell'atto introduttivo;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda;
in ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento della domanda chiedeva che fossero condannati la ed il dott. Controparte_11 [...]
, quest'ultimo anche a titolo di risarcimento dei danni e l al CP_6 Controparte_3
pagamento diretto e a rivalere l'attrice di tutte le somme richieste.
Si costituiva la richiedendo al Giudice preliminarmente, l'omissione da Controparte_3
parte attrice del procedimento di mediazione obbligatorio per legge. Nel merito chiedeva di rigettare le domande attoree con ogni conseguenza di legge in quanto infondate e prive di sostegno probatorio e logico giuridico.
In data 26.10.2017, il Giudice, letta l'istanza di differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., ritualmente e tempestivamente formulata da parte convenuta
[...]
disponeva lo spostamento della prima udienza di comparizione delle Controparte_1
parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c. per consentire alla predetta parte di chiamare in causa i terzi indicati nella comparsa di costituzione e risposta.
Si costituiva la la quale chiedeva al Giudice: preliminarmente, Controparte_4
dichiarare l'atto di citazione nullo;
dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea;
dichiarare la polizza operante solo ed esclusivamente per i sinistri il cui potenziale risarcimento superi l'importo della di € 250.000,00, in Controparte_12
quanto, per i sinistri il cui valore risulti inferiore a quello menzionato, la eventuale gestione, definizione e liquidazione spettava al Contraente assicurato, con relativi costi ed oneri a suo carico;
essendo la garanzia prestata esclusivamente a secondo rischio;
nel merito, rigettare la domanda così come proposta dall'istante sig.ra nei Parte_1
confronti della perché inammissibile, improponibile nonché Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto.
In data 28.05.2018 il Giudice autorizzava la convenuta alla Controparte_1
rinotifica dell'atto di chiamata in causa al dott. nel rispetto dei termini di CP_6
legge, onerando parte attrice al deposito telematico degli atti relativi al procedimento di mediazione obbligatoria entro il termine del 31.07.2018.
In data 29.05.2018 parte attrice depositava telematicamente la domanda di mediazione esperita.
In data 08.06.2018 la convenuta depositava l'atto di rinnovazione Controparte_1
di citazione per chiamata in garanzia del dott. . CP_6
Si costituiva il dott. chiedendo al Giudice di: in via preliminare e CP_6
pregiudiziale autorizzarlo alla chiamata in causa della in Controparte_13
persona del l.r.p.t., differendo la prima udienza allo scopo di consentirne la citazione;
dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.; rigettare tutte le domande, in quanto inammissibili, illegittime, infondate in fatto ed in diritto e non provate;
nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la
[...]
a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni e qualsivoglia pagamento, in Controparte_13
virtù del rapporto assicurativo e condannarla, pertanto, al pagamento in favore dell'attrice della somma che verrà stabilita a titolo di sorta, capitale, interessi, rivalutazione e spese processuali, nonché al pagamento delle spese diritti ed onorari di giudizio.
In data 15.11.2018 il Giudice rinviava all'udienza al 01.07.2019 per consentire al dott.
di chiamare in causa la nei termini di legge. CP_6 Controparte_13
In data 01.07.2019 il procedimento veniva interrotto a seguito dell'istanza dell'Avv.
Benvenuto IZ DI per l per cessazione dal servizio di impiego Controparte_3
con l'ente rappresentato che determinava la perdita dello ius postulandi del difensore. In pari data parte attrice depositava un ricorso per la riassunzione del processo interrotto chiedendo la fissazione dell'udienza per la prosecuzione ai sensi dell'art. 303 c.p.c..
In data 04.07.2019 il Giudice, letto il ricorso, visto l'art. 303 c.p.c., disponeva la comparizione delle parti avanti a sé per l'udienza del 04 novembre 2019.
All'udienza del 04.11.2019, il Giudice, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini del convenuto avuto riguardo alla chiamata in causa CP_6
del terzo, concedeva i termini di cui all'art.183, 6° comma, c.p.c., con decorrenza dal 15 gennaio 2020 e rinviava all'uopo all'udienza del 4 giugno 2020.
Con atto di citazione del 17.12.2019 il dott. citava in giudizio la CP_6 [...]
chiedendo, nel merito, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di CP_7 Pt_1
pendente innanzi il Tribunale di Napoli Giudice Amura, R.G. n. 16606/2017, di
[...]
condannare la in persona del l.r.p.t. a manlevarlo e tenerlo indenne Controparte_7
da ogni e qualsivoglia pagamento in virtù del rapporto assicurativo e condannare pertanto il predetto istituto assicurativo al pagamento in suo favore della somma che verrà stabilita a titolo di sorta, capitale, interessi, rivalutazione e spese processuali, nonché al pagamento delle spese diritti ed onorari di giudizio.
La causa veniva iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale di Napoli con R.G. n. 36673/2019, sezione XII Civile.
Si costituiva la chiedendo al Giudice di disporre la riunione del Controparte_7
suddetto giudizio a quello recante N.R.G. 16606/2017 promosso dalla sig.ra Pt_1
e con udienza fissata per il 04.06.2020 innanzi al Dott. Amura della VIII Sezione
[...]
Civile del Tribunale di Napoli;
disporre, in caso di mancata riunione, la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio recante N.R.G. 16606/2017; rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata;
nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di condanna contenere l'obbligazione risarcitoria nei limiti, oltre che dei rischi e danni assicurati, del massimale di polizza ed al netto dello scoperto previsto.
In data 10.12.2020, il Giudice disponeva la riunione al presente procedimento di quello recante il n. 36673/2019 stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
A seguito della riunione del procedimento recante R.G. n. 36673/2019 al procedimento recante R.G. n. 16606/2017, in data 12.01.2021, con memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., si costituiva nel presente procedimento la chiedendo al Controparte_7
Giudice di: rigettare la domanda attorea di manleva perché inammissibile, improcedibile ed infondata;
rigettare ogni domanda promossa nei confronti del Dott. perché CP_6
inammissibile, improcedibile ed infondata;
nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di condanna promossa nei confronti di , contenere Controparte_7
l'obbligazione risarcitoria/indennitaria di quest'ultima nei limiti, oltre che dei rischi e danni assicurati, del massimale di polizza ed al netto dello scoperto previsto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, disposte ed espletata la CTU, all'udienza del 9 giugno 2025, tenutasi nella forma della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Prima di affrontare il merito della controversia, in via preliminare, in relazione alla eccezione di nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c., sono mutuabili in questa sede i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Più precisamente, è stato chiarito come la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postuli una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente la controparte nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva. La nullità dell'atto si produce, pertanto, a norma della disciplina processuale richiamata solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. amplius Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del
21/11/2008 e conforme Corte Appello Napoli n. 462/2018 e Trib. Roma n. 4525/2018).
Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c. innanzi richiamate, che l'atto di citazione sia intellegibile ed idoneo alla propria funzione, le relative doglianze devono essere rigettate.
Passando poi alla disamina della “res controversa”, la domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento, nei sensi che vengono di seguito precisati. Ed invero, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi nel caso di specie. La responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente ha, infatti, natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli artt. 2048 e 2049 cod. civ. (Cass. Civ., sez. III, civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale
(Cass. Civ., sez. III, civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066). Sul piano processuale, in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ., sez. III, civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297). Con la precisazione, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore
(Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471). Nondimeno, a fronte dell'allegazione dell'attore di inadempimento od inesatto adempimento, a carico del sanitario, o dell'ente, resta sempre l'onere probatorio relativo sia al grado di difficoltà della prestazione (Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918), sia all'inesistenza di colpa o di nesso causale;
in proposito è stato anche di recente ribadito che è a carico del debitore (sanitario e/o ente) dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. civ., sez.
III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. Civ., sez. III, civ., sez. III, 14 febbraio 2008,
n. 3520). In assenza di detta prova, sussiste la responsabilità del medico.
L'istante ha, pertanto, certamente fornito la prova del titolo, in forza del quale egli ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria pubblica convenuta. In particolare, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto “contratto di spedalità”), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio
Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo
“latu sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche
Cass. Civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698;
Cass. Civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. Civ., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103).
Per quanto riguarda, invece, i medici operanti presso la struttura sanitaria pubblica, si tratta di un'ipotesi di cd. “contatto sociale”, da intendersi, come chiarito dalla dottrina civilistica e dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nel senso di rapporto socialmente tipico tra parti che, nonostante l'assenza di un contratto, è in grado di ingenerare l'affidamento dei soggetti sull'adempimento di obblighi diretti e specifici di lealtà, collaborazione e di salvaguardia dell'altrui sfera giuridica. Presupposti per la configurabilità del contatto sociale sono: 1) una relazione tra sfere giuridiche, tale da far considerare la responsabilità aquiliana come insoddisfacente;
2) uno “status” professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una “culpa in faciendo” prevista nell'ordinamento giuridico;
3) l'affidamento in capo al danneggiato che viene ingenerato sia dall'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale cd. “protetta” (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato: cfr., all'uopo, l'art. 348 c.p.), sia dalla situazione relazionale che si è previamente instaurata tra i due soggetti. Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quanto sopra detto si verifica per l'operatore di una professione cd. protetta (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, art. 348 c.p.), in particolare se detta professione abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti, come avviene per la professione medica
(che è il caso della fattispecie in esame), che incide sul bene della salute, tutelato dall'art. 32 Cost. Invero a questo tipo di operatore professionale la coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un non facere e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma giustappunto quel facere nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento (l'abilitazione all'attività, rilasciatagli dall'ordinamento, infatti, prescinde dal punto fattuale se detta attività sarà conseguenza di un contratto o meno). In altri termini la prestazione (usando il termine in modo generico) sanitaria del medico nei confronti del paziente non può che essere sempre la stessa, vi sia o meno alla base un contratto d'opera professionale tra i due. Ciò è dovuto al fatto che, trattandosi dell'esercizio di un servizio di pubblica necessità, che non può svolgersi senza una speciale abilitazione dello Stato, da parte di soggetti di cui il
“pubblico è obbligato per legge a valersi” (art. 359 c.p.), e quindi trattandosi di una professione protetta, l'esercizio di detto servizio non può essere diverso a seconda se esista o meno un contratto. La pur confermata assenza di un contratto, e quindi di un obbligo di prestazione in capo al sanitario dipendente nei confronti del paziente, non è in grado di neutralizzare la professionalità (secondo determinati standard accertati dall'ordinamento su quel soggetto), che qualifica ab origine l'opera di quest'ultimo, e che si traduce in obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto affidamento, entrando in “contatto” con lui. Proprio gli aspetti pubblicistici, che connotano l'esercizio di detta attività, comportano che esso non possa non essere unica da parte del singolo professionista, senza possibilità di distinguere se alla prestazione sanitaria egli sia tenuto contrattualmente o meno. L'esistenza di un contratto potrà essere rilevante solo al fine di stabilire se il medico sia obbligato alla prestazione della sua attività sanitaria (salve le ipotesi in cui detta attività è obbligatoria per legge, ad es. art. 593 c.p., Cass. civ., sez. III, pen. 10.4.1978, n. 4003, Soccardo). Da tutto ciò consegue che la responsabilità dell'ente gestore del servizio ospedaliero e quella dei dipendenti hanno entrambe radice nell'esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte del medico, per cui, accertata la stessa, risulta contestualmente accertata la responsabilità a contenuto contrattuale di entrambi (qualificazione che discende non dalla fonte dell'obbligazione, ma dal contenuto del rapporto)” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589). Peraltro, così ricostruita la fattispecie, la struttura sanitaria certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ.
Ad ulteriore precisazione di quanto precede ritiene questo Giudicante che il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postuli pur sempre la colpa del personale esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché l'art. 1228 del Codice Civile presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno (cfr., in tal senso, anche Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846); e che, nella eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore - paziente e non certo il debitore - medico (cfr. Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2004, n. 4400).
Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della convenuta e l'evento lesivo;
b) se la condotta della struttura sanitaria pubblica è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'“homo eiusdem generis et condicionis”. L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis.
È necessario, in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se le lesioni lamentate dall'attrice siano eziologicamente collegabili alla condotta del personale medico ausiliario della struttura sanitaria pubblica convenuta, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen., ossia nel criterio della “conditio sine qua non” riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. Come da ultimo chiarito dal Supremo Organo di nomofilachia, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e
41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della “conditio sine qua non”, a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante”
(di cosiddetta “prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581). Come chiarito dalle Sezioni Unite
Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr., al riguardo, la già citata
Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581). In materia civile, quindi,
l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità dì evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n.
867; Cass. cív., sez. III, civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133). Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico - razionale. Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non sì sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio dì ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
La domanda, per come formulata, può essere decisa allo stato degli atti, sulla base della sola documentazione prodotta, ivi inclusa la relazione medico legale, depositata in Cancelleria in data 09.09.2023.
Nel merito, la domanda azionata dalla parte attrice può essere accolta, atteso che l'inadempienza lamentata dalla paziente quale causa del pregiudizio patito risulta dimostrata dalla relazione dei CC.TT.UU. a firma del Prof. Dott. e del Persona_2
Prof. Dott. . Persona_3
La consulenza tecnica d'ufficio disposta dall'intestato Tribunale, le cui conclusioni sono condivise, ha individuato la responsabilità della Controparte_14
( e del dott. nella produzione del
[...] Controparte_1 CP_6
danno iatrogeno.
I CC.TT.UU. hanno ricostruito la vicenda che ci occupa osservando che “La SI.ra Pt_1
per dolore addominale si recava il 10/11/2014 al PS dell'Ospedale “S. Maria delle
[...]
Grazie” di PO (NA) dove, praticati gli esami clinici e strumentali, per addome subacuto veniva ricoverata ed operata d'urgenza mediante laparotomia, successivamente allargata verso l'alto, come da normale prassi chirurgica in casi come in specie. I chirurghi si avvedevano di una situazione complessa caratterizzata da aderenze viscero-viscerali e viscero-parietali e segni di sofferenza vascolare di un'ansa intestinale, segno di avanzata progressione dello stato infiammatorio da perforazione di un diverticolo del sigma. Non potendo gli stessi confezionare la colostomia di protezione in posizione favorevole, dato l'abbondante pannicolo adiposo che impediva la superficializzazione cutanea del sigma, veniva posizionata a livello del color trasverso distale, in ipocondrio sinistro, regione fisiologicamente più debole agli stress parietali rispetto ai quadranti inferiori dell'addome. Veniva così dimessa l'1/12/2014. Nel periodo post-operatorio ai controlli clinici veniva descritto lo sviluppo di un'ernia peristomale, ridotta in occasione del ricovero programmato presso il medesimo nosocomio per rimuovere la colostomia in data 31/03/2015, con dimensione in buone condizioni cliniche il 9/4/2015. Nei mesi successivi veniva nuovamente descritta l'insorgenza di laparocele mediano, pertanto la SI.ra accedeva il 26/10/2015 presso la Pt_1 Controparte_1
” di Torre del Greco (NA) in regime di ricovero programmato, ove veniva
[...]
ridotto il laparocele e praticata una lipoaddominoplastica. Veniva così dimessa in buone condizioni cliniche il 30/10/2015, con prescrizione di controlli ambulatoriali. Si fa presente che agli atti non risulta documentazione clinica che attesti i necessari controlli ambulatoriali e ne descriva l'andamento clinico nei 5 mesi successivi né viene descritta
l'effettuazione di terapia iperbarica. Al controllo ambulatoriale del 25/3/2016 veniva descritta deiscenza della ferita chirurgica, pertanto si programmava ricovero per il
30/3/2016 presso la “ ” di Torre del Greco (NA) per CP_1 Controparte_1
riduzione della deiscenza e dimessa in buone condizioni cliniche il giorno seguente. Al controllo ecografico del 13/6/2016 veniva descritta l'assenza di recidive erniarie del sito precedentemente interessato e, in sede periombelicale, veniva descritto flemmone sottocutaneo parzialmente organizzato, non connesso a fistole peritoneali e/o intestinali. Seguiva così ulteriore ricovero presso la “ ” di AV (NA) il CP_10 CP_10
17/6/2016 per rimozione asportativa del tessuto infiammato. L'esame istologico poi descriveva un “tessuto di granulazione verosimilmente da riferire a cisti da inclusione epidermica rotta e flogosata””.
I CC.TT.UU. precisavano altresì che “Ricostruiti così, in sintesi, la lunga storia clinica, va innanzitutto precisato che la SI.ra si sottopose a chirurgia in regime di urgenza Pt_1
presso il P.O. “S. Maria Delle Grazie” di PO (NA), a seguito di dolenzia addominale non responsiva a trattamento farmacologico. Il protocollo chirurgico, di fronte ad un quadro di addome acuto o subacuto, in assenza di focalità rilevabili agli esami strumentali, prevede l'esplorazione chirurgica in “open” limitando, nella fattispecie, in un primo momento la finestra di intervento ai quadranti inferiori dell'addome per poi estenderla cranialmente all'appendice xifoide qualora non risultasse sufficiente l'incisura mediana ombelicopubica. All'apertura del cavo addominale i si avvedevano di Pt_2
una importante reazione infiammatoria progredita da perforazione diverticolare, al punto da creare estese aderenze viscero-viscerali e viscero-parietali, fino a un quadro di sofferenza vascolare intestinale. Inoltre, l'abbondantemente rappresentato pannicolo adiposo non rese possibile una corretta superficializzazione del sigma senza rischiare di incorrere a trazione eccessiva viscerale, con sofferenza viscerale e lesa funzione, perciò si preferì confezionare la regolare colostomia di protezione più cranialmente rispetto alla regolare prassi chirurgica. Dopo alcuni mesi (marzo-aprile 2015) veniva dimessa in buone condizioni cliniche, al momento della rimozione della sopracitata colostomia protezione nei tempi stabiliti, i Sanitari del medesimo P.O. operarono anche per la riduzione dell'ernia peristomale prodottasi nel decorso post-operatorio, evento che si verifica spesso dopo chirurgia addominale, ed è totalmente indipendente dalla condotta dei sanitari. A distanza di circa 6 mesi (ottobre 2015) la SI.ra , si sottopose in regime Pt_1
ordinario, a chirurgia presso la di Torre del Greco (NA) Controparte_1
per nuova insorgenza di laparocele mediano e lipoaddominoplastica, su una parete addominale fortemente indebolita dalle conseguenze del necessario intervento chirurgico d'urgenza del 10/11/2014 e dalla maggiore tensione addominale data dall'abbondante pannicolo adiposo, oltre che dai precedenti interventi chirurgici addominali in anamnesi (appendicectomia a 20 anni e asportazione di cisti ovarica per via laparoscopica a 33 anni). Dopo all'incirca altri cinque mesi, in cui non vi è documentazione di controlli ambulatoriali né di medicazioni, la periziata tornò a CP_ chirurgia, in regime ordinario, presso la medesima Casa di di Torre del Greco, per riduzione della deiscenza della ferita chirurgica (marzo 2016). Dopo all'incirca altri 3 mesi, al controllo ecografico del 13/6/2016, veniva descritta infiammazione con flemmone del sito chirurgico, pertanto la periziata si sottopose a chirurgia presso la
Clinica “ ” di AV (NA) per asportazione del tessuto infiammato”. CP_10
Sulla base di queste premesse, in merito alla correttezza dell'operato dei sanitari del
P.O. di PO i CC.TT.UU. osservavano che “Il primo intervento chirurgico del
10/11/2014 si rese necessario poiché la SI.ra versava in condizioni di urgenza e Pt_1
il secondo, per rimozione della stomia il 31/3/2015. Le conseguenze di questi interventi, ampiamente descritte nel consenso informato regolarmente firmato dalla periziata, unite alle difficoltà tecniche interessanti lo stato anteriore della SI.ra , portarono Pt_1
a progressivo ma inevitabile indebolimento della parete addominale tale da vedersi produrre effetti della debolezza di parete (ernia peristomale e laparocele mediano).
Questa evenienza tuttavia pur essendo prevedibile non risulta sempre prevenibile come nel caso in specie, e può ritenersi indipendente dalla condotta chirurgica. Alla luce di questi dati è possibile affermare con certezza che l'intervento effettuato presso il P.O. di
PO era indicato nei tempi e nei modi e che lo stesso sia stato effettuato correttamente permettendo di salvare la vita al paziente, che è bene ribadire ulteriormente, al momento dell'accesso in PS presentava un quadro clinico di addome acuto peritonitico da perforazione di diverticolo del sigma con pelviperitonite consensuale, condizione questa che rappresenta, come scritto, un'urgenza chirurgica.
Infatti, un ritardo nell'intervento o comunque la mancata effettuazione dello stesso, avrebbe permesso al quadro settico, già presente [cfr: leucocitosi all'ingresso], di evolvere verso una condizione molto spesso d'irreversibilità in grado di condurre all'exitus il paziente”.
Per quanto concerne la condotta dei la condotta dei sanitari della Controparte_1
di Torre del Greco i CCTTUU evidenziavano che “in tale sede fu eseguito un
[...]
primo intervento chirurgico il 26/10/2015, per riduzione di laparocele e contestuale lipoaddominoplastica, seguito a distanza di 5 mesi da un secondo intervento, nella medesima struttura per deiscenza della ferita chirurgica. Si rese poi necessario un ulteriore intervento il 17/6/2016 per nuova deiscenza della ferita chirurgica e flemmone cutaneo, stavolta presso la “ ” di AV. Appare del tutto probabile CP_10 CP_10
[... che la deiscenza verificatasi, avvenuta dopo entrambi gli interventi effettuato presso “
”, abbia dato il suo contributo al determinismo di tale effetto CP_1
indesiderato. Il flemmone è l'infiammazione acuta dei tessuti cellulari lassi e celluloadiposi interposti fra i varî piani anatomici o attorno ai vari organi. Si hanno quindi flemmoni superficiali, cioè del tessuto sottocutaneo, e flemmoni profondi, sottoaponeurotici, intermuscolari, ecc. Questa complicanza di natura assistenziale è da attribuire alle carente profilassi intraoperatoria e ad una superficialità nelle prescrizioni post-operatorie da parte dei sanitari della Controparte_1
determinando la base su cui si sviluppò l'infezione del sito chirurgico, più volte aggredito
e fortemente indebolito. Suddetti esiti patologici rispettano il nesso di causalità con gli eventi descritti e detti postumi sono eziologicamente imputabili al mancato rispetto, da parte della struttura sanitaria “ ” di Torre del Greco, per omissione della Controparte_1
media diligenza e a causa di condotta omissiva, delle regole precise per comune consenso della gestione assistenziale dell'attrice nel periodo post intervento del
26/10/2015, tenendo conto della letteratura medico scientifica nazionale ed internazionale, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate presso la comunità scientifica nazionale ed internazionale dell'epoca dei fatti”.
I CC.TT.UU. ricostruendo l'iter clinico precisavano, inoltre, che “Passando agli aspetti valutativi medico-legali di natura civilistica e ricapitolando, la SI.ra è stata Pt_1
ricoverata dal 10/11/2014 al 18/11/2014 presso il P.O. “S. Maria delle Grazie” di
PO, dal 30/3/2015 al 9/4/2015 presso il medesimo nosocomio, dal 26/10/2015 al
30/10/2015 presso la “ ” di Torre del Greco, dal 30/3/2016 CP_1 Controparte_1
al 31/3/2016 presso la medesima clinica, dal 17/6/2016 al 29/6/2016 presso la CP_10
“ ” di AV. Il periodo di ricovero valutabile ai fini del presente contenzioso CP_10
è da riferirsi necessario ricovero presso la “ ” per la rimozione del CP_10 CP_10
flemmone postoperatorio, durato 13 giorni (dal 17/6/2016 al 29/6/2016). Come conseguenza della condotta dei Sanitari della di Cura “ ” si rileva CP_1 Controparte_1
la sussistenza di esiti di carattere permanente sulla integrità psicofisica dell'attrice. Per quanto concerne la sfera individuale, la sfera relazionale e l'espletamento delle normali attività quotidiane non sussistono elementi che possano incidere in maniera significativa
e con criterio differenziale sulle stesse”.
In relazione all'inabilità temporanea i CC.TT.UU. osservavano, pertanto, che “Ciò premesso, è da riconoscere un periodo di danno biologico temporaneo totale di quindici
(15) giorni a cui, tenuto conto della natura delle complicanze (laparocele mediano, deiscenza ferita chirurgica e diastasi dei retti dell'addome) e degli interventi avuti, va aggiunto un ulteriore periodo di danno biologico temporaneo parziale progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50%, di venti giorni (20) e un ulteriore periodo di invalidità temporanea parziale, progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 25%, di ulteriori venti giorni (20). I periodi sopra espressi vanno intesi già al netto di qualche giorno di ricovero e di convalescenza che avrebbe comunque dovuto affrontare, anche ove il decorso postoperatorio fosse stato scevro da qualsivoglia complicanza chirurgica o assistenziale, degli interventi chirurgici presi in esame”.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra i CC.TT.UU. in relazione alla misura del danno permanente affermavano che “Per quanto attiene al danno permanente differenziale di origine iatrogena, si sintetizzano i punti cardine su cui basare la valutazione:- la presenza di cicatrice mediana xifo-pubica della lunghezza di 30 cm, piana, sfrangiata, ipercromica, intersecata da esiti cicatriziali trasversali da punti di sutura e la presenza di una seconda cicatrice trasversale della lunghezza di circa 11 x 5 cm, guarita per 2° intenzione nella pregressa sede della cicatrice ombelicale (l'ombelico non è più apprezzabile), irregolare,
a forma di stella, marcatamente sfrangiata, piana, ipercromica con chiazze ipocromiche, sono inquadrabili, secondo le linee guida SIMLA in un pregiudizio estetico da lieve a moderato per il quale è previsto un punteggio nella fascia 6-15%; - la presenza di tumefazione sotto-xifoidea dovuta a diastasi dei muscoli retti dell'addome trattata chirurgicamente, è inquadrabile, secondo le linee guida SIMLA, con un punteggio percentuale di 2 punti. Tenendo conto che per la valutazione del danno biologico complessivo da attribuirsi sarebbe erroneo ricorrere ad una semplice somma algebrica dei valori delle singole infermità residuate e che la valutazione deve essere comunque complessiva, riteniamo che la menomazione di cui si discute, nella sua globalità, sia da valutarsi con un punteggio del 12% (dodici per cento). A tale percentuale complessiva di danno biologico attualmente presente va sottratto un valore grosso modo del 7% (sette per cento) che comunque sarebbe residuata, anche in assenza di condotta omissiva e che pertanto non è addebitabile ai sanitari della convenuta Controparte_15
per cui il danno biologico permanente risarcibile si indica nella misura del cinque
[...]
per cento. La percentuale da sottrarre, ovviamente, va intesa in termine economico
(ovvero sottrare il valore economico di 7 punti percentuali al valore economico di 12 punti percentuali) secondo la criteriologia del danno differenziale .
Detta percentuale di danno biologico permanete è comprensiva delle ripercussioni dinamico-relazionali e non ha alcuna incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
Sintetizzando, nel rispondere ai quesiti posti dal Giudice, è possibile affermare che alcuni dei Sanitari che ebbero in cura la SI.ra non abbiano osservato le buone pratiche Pt_1
accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale e, in particolare di non aver provveduto ad una corretta gestione assistenziale postoperatoria inerente al periodo immediatamente successivo all'intervento del 30/03/2016. I postumi permanenti descritti sono in diretto rapporto causale con la condotta dei Sanitari della
Casa ””. CP_1 CP_1
In merito alla condotta del dott. i CC.TT.UU. affermavano che “Non è CP_6
possibile distinguere se la responsabilità determinativa del danno sia ascrivibile, in via esclusiva, al dott. ovvero a carenza strutturali e/o organizzative della suddetta CP_6
struttura sanitaria” e, altresì, che “pur volendo ammettere che si andava ad intervenire su una parete addominale già indebolita per gli interventi del novembre 2014 e del marzo
2015, è innegabile che la doppia deiscenza della ferita chirurgica e la formazione del flemmone possono essere attribuiti ad una non corretta condotta assistenziale dei sanitari della . La deiscenza della ferita superficiale, cioè Controparte_1
il cedimento parziale o totale della sutura o della cicatrice recente, infatti, è di solito conseguenza di infezione e di ematoma sottocutaneo, ed in entrambe tali ipotesi sono configurabili profili di responsabilità dell'operatore e/o una responsabilità della struttura”.
Trattasi di conclusioni cui i CC.TT.UU. sono arrivati dopo una analisi dettagliata dei dati e non sono emersi elementi atti a minare le valutazioni degli ausiliari del Giudice.
Da detta Consulenza Tecnica d'Ufficio i cui contenuti si intendono integralmente riportati, è rimasta accertata l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta dei convenuti ” e del Dott. , ed i danni lamentati CP_1 Controparte_1 CP_6
e viceversa non sono emersi profili di responsabilità nei confronti del P.O. Santa Maria delle Grazie di PO afferente alla . CP_16
Sul punto le conclusioni dei nominati CC.TT.UU. appaiono pienamente rispondenti ai criteri che orientano l'accertamento del nesso di causalità in campo medico legale ed appaiono congruamente e puntualmente motivate anche a mezzo di richiami alla letteratura scientifica ed alle linee guida operanti nel settore di riferimento.
In buona sostanza, quindi il danno anatomico e funzionale allo stato riconoscibile, può essere adeguatamente quantificato nella misura del 5% (danno iatrogeno differenziale).
Ciò posto detto il risarcimento da danno iatrogeno differenziale, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico, dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato;
va invece determinato monetizzando l'una e l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio anche nel caso di diligenti cure.
Quanto all'individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così sopra individuato, con la recente sentenza n. 25164/20 la Suprema Corte ha osservato come le tabelle milanesi “prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno (ndr) morale e biologico” e che queste, quindi, “pervengono – non correttamente – all'indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno”. Va aggiunto che la Cassazione sostiene che la componente morale del danno, da accertare caso per caso, non dovrebbe essere considerata come sempre presente e che quindi, anche per questo motivo, non può che stigmatizzare le tabelle milanesi per la sussistenza di un erroneo automatismo nella liquidazione.
Pertanto, posto che nel caso in esame non è stata data la prova del danno morale inteso come “rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (Cass. cit.), tale voce di danno non può essere liquidata.
Controllare se si applicano le tabelle uniche nazionali in questo caso.
Alla luce delle nuove tabelle di Milano, adottate dal Tribunale meneghino proprio facendo seguito alla predetta sentenza della Cassazione n. 25164/2020, considerando una percentuale di invalidità permanente complessiva nella misura del 12% (per un danno non patrimoniale risarcibile pari ad € 25.153,00) e sottraendovi una percentuale del 7% (per un danno non patrimoniale risarcibile pari ad € 10.753,00), percentuale di invalidità che sarebbe comunque residuata anche nel caso di diligenti cure, ed in considerazione dell'età della danneggiata all'epoca dell'intervento (54 anni), si ottiene un importo pari a € 14.400,00 (€ 25.153,00 - € 10.753,00).
La somma dovuta a titolo di invalidità temporanea considerando, quale base di calcolo, il punto “base” pari ad € 115,00 si liquida in:
1) danno da ITT per 15 giorni pari ad € 1.725,00;
2) danno da ITP al 50% per 20 giorni pari ad € 1.150,00;
3) danno da ITP al 25% per 20 giorni pari ad € 575,00.
Il totale dovuto è pari, pertanto, ad € 17.850,00, somma già determinata all'attualità, per cui non va aggiornata e su di essa, quindi, non va corrisposta la rivalutazione monetaria.
Premesso che il danno liquidato attiene esclusivamente ad un danno biologico va precisato che la parte attrice nell'atto introduttivo invoca una personalizzazione del danno.
Ritiene chi scrive che non vi sia più spazio per un'autonoma figura di danno esistenziale, ma che anche il pregiudizio, che la dottrina e la giurisprudenza intendevano risarcire con il ricorso a tale categoria, ben possa trovare adeguato ristoro con il ricorso alla nozione ampliata di danno non patrimoniale, nel quale fare confluire appunto tutte le ripercussioni alla sfera personale del danneggiato. È evidente che occorre scongiurare il pericolo, peraltro paventato dagli stessi giudici di legittimità nel momento in cui hanno adottato il loro nuovo corso interpretativo sull'art. 2059 c.c., di incorrere in duplicazioni risarcitorie, liquidando più volte il medesimo pregiudizio.
Ed invero in applicazione dei principi sopra esposti e in considerazione del criterio di gerarchia delle fonti, che impone la tutela minima risarcitoria di quei valori della persona umana costituzionalmente garantiti, oltre che il risarcimento del danno per le ipotesi di cui all'art. 185 c.p. e le altre ipotesi speciali previste dalla legge, ai fini dell'applicazione dell'art. 2059 c.c. non può farsi riferimento ad una generica categoria di “danno non patrimoniale” (dagli incerti e non definiti confini), ma occorre individuare se e quali siano, nel caso concreto, i diritti o i valori costituzionalmente garantiti ( quali la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero, ecc.) che abbiano subito un'effettiva lesione. Ebbene si osserva che il richiesto danno morale debba essere rispondente alle sofferenze patite dalla parte, sofferenze, che, come qualsiasi fatto costitutivo del diritto che si invoca va allegato e provato dalla parte onde consentire al giudice una reale
“personalizzazione” del danno biologico. Ritenere infatti che sia sufficiente richiedere tale voce di danno (e ritenerla esistente unicamente perché è stata provata in giudizio l'esistenza del danno biologico) senza fornire il minimo elemento al giudice per consentirgli di adeguatamente liquidare tale tipo di sofferenza è erroneo. Il giudice deve essere posto nella condizione di conoscere come la sofferenza morale del soggetto abbia inciso sulle proprie abitudini di vita, sulle proprie aspettative ed aspirazioni. Deve poter conoscere il reale disagio dallo stesso patito proprio per evitare le duplicazioni risarcitorie scongiurate dalla nota “sentenza di S. Martino”. Illuminante, a tal proposito, la recentissima ordinanza n. 7315/18 che del danno biologico indica gli esatti confini e riempie la locuzione di valore giuridico, insegnando che le esigenze di personalizzazione del danno devono muovere da circostanze diverse da quelle che sono naturale e diretta conseguenza del danno biologico, richiamando, proprio a titolo esemplificativo la perduta possibilità di svolgere attività ricreative che deve essere considerato un danno già ricompreso nel punto tabellare standard dal momento che il “danno dinamico- relazionale” vale ad individuare la compromissione degli aspetti quale perifrasi del danno biologico, provvedimento che indica una strada assolutamente condivisibile e cristallinamente illustrata. “È infatti autorevole e condiviso, in medicina legale,
l'insegnamento secondo cui "non ha più ragion d'essere l'idea che il danno biologico abbia natura meramente statica"; che "per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (...). Il danno biologico misurato percentualmente è pertanto la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti". “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire.” Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico- relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico- relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile. La seconda conseguenza è che l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico.
Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi:
- conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
Sulla scorta di quanto esposto, poiché relativamente all'intero danno individuato dal
Collegio sussiste il nesso di causalità con l'inadempimento dei convenuti
[...]
e del dott. vanno di conseguenza applicati i principi Controparte_15 CP_6
che regolano la solidarietà passiva. Va ricordato in merito che, in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 cod. pen. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse (in termini, fra tante, Cass. Sez.6 - 3, Ordinanza n. 15537 del 14/07/2011).
In presenza di concorso di cause, dunque, va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13954 del 19/06/2014. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 18753 del 28/07/2017, Sez. 3, Sentenza n. 2360 del 02/02/2010).
Quanto alla sussistenza della solidarietà passiva tra coloro che, attraverso l'inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, hanno concorso alla determinazione del danno, va ricordato che, secondo la Suprema Corte: “Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, alfine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo. (Cass. sez. 3, Sentenza n. 23918 del
09/11/2006).
Alle medesime conclusioni, invero, si giungerebbe applicando l'art. 2055 c.c.. Infatti:
l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, sicchè ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse. Deve infatti escludersi, a norma dell'art. 41, comma secondo, cod. pen., l'imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite esclusivamente nel caso in cui a uno solo degli antecedenti causali debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente, tale da escludere il legame eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, relegati al rango di mere occasioni, mentre non contrasta con tale principio la disposizione dell'art. 187, capoverso, cod. pen., la quale, statuendo per i condannati per uno stesso reato l'obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o siano colpiti da condanna per reati diversi o siano taluni colpiti da condanna e altri no. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6041 del
12/03/2010, Sez. 3, Sentenza n. 20192 del 25/09/2014).
Deve, dunque, concludersi che nei rapporti con la Parte_1 Controparte_15
e il dott. devono rispondere solidalmente dell'intero
[...] CP_6
danno come individuato dai Consulenti, laddove invece nei rapporti interni in punto di quantificazione del giudizio di rivalsa, l'applicabilità dei criteri generali di cui agli artt.
1298 e 2055 c.c. da cui deriva la necessità di parametrare la misura del regresso alla gravità delle rispettive colpe e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, In mancanza di prova da parte del solvens circa la diversa gradazione delle colpe e la derivazione causale del sinistro, dovrà però trovare applicazione il principio presuntivo di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali.
Invero avvalendosi la Struttura della collaborazione di operatori sanitari per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale nei confronti del paziente, la responsabilità della stessa per i danni causati dai propri ausiliari trova radice nel rischio d'impresa connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione ex art. 1228 c.c.. In particolare, osserva questo Tribunale , che la prestazione negligente del medico non può essere agevolmente isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla Struttura;
ne deriva l'operatività del principio presuntivo di divisione paritaria pro quota dell'obbligazione solidale tra la stessa ed il medico, presunzione che CP_17
potrà essere superata unicamente mediante la dimostrazione da parte dell'ente non soltanto della colpa esclusiva dell'operatore, ma altresì della derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del medico dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile malpractice. In assenza di tale prova l'ente dovrà essere ritenuto corresponsabile, sul piano dei rapporti interni, secondo la presunzione di pari contribuzione al danno di cui sono espressione l'art. 1298, comma 2° c.c. e l'art. 2055, comma 3° c.c. Diversamente opinando una rivalsa integrale della Struttura nei confronti del medico farebbe carico al solo sanitario del rischio d'impresa, invece gravante sull'azienda ospedaliera, dovendo la stessa conformarsi a criteri di organizzazione e gestione oggettivi distinti da quelli che governano la condotta del singolo medico.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto (art. 1284, comma primo, cod. civ.), ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. Civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. Civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030). Peraltro, è appena il caso di rammentare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore
(qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali (compensativi) sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo
1997, n. 2745). Del resto, altrettanto ricorrente è l'affermazione in base alla quale “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi” (Cass. Civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. Civ., sez. II,
30 marzo 2012, n. 5144).
In merito alla domanda di manleva e garanzia avanzata dalla convenuta CP_1
nei confronti dell'Ente Assicurativo la stessa va rigettata attesa
[...] CP_4
l'operatività nel caso di specie della clausola valevole per tutti i Controparte_12
sinistri, di valore inferire ad € 250.000,00 attesa anche la sostanziale inesistenza di eventuali contestazioni, da parte dell'assicurata che, anche mediante la propria memoria conclusionale ha di fatto riconosciuto l'assenza dei presupposti per l'attivazione della copertura.
In merito invece alla domanda di manleva e garanzia avanzata dalla difesa del convenuto
Dott. nei confronti delle , in forza dei CP_6 Controparte_18
contratti assicurativi n. 350691647 ovvero di quello menzionati successivamente nella memoria n. 183 c.p.c n. 324595120 e n. 334595971 risulta che gli effetti degli stessi erano cessati alla data della prima richiesta di risarcimento ricevuta dal dott.
[...]
. CP_6 Invero come chiarito dalla Suprema Corte (Vedi Cass. n. 12908/2022) si può affermare che"in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola
"claims made" è pienamente partecipe".
Deve pertanto escludersi che la limitazione della copertura assicurativa alle "richieste di risarcimento presentate all' , per la prima volta, durante il periodo di efficacia Parte_3
dell'assicurazione , in relazione a fatti commessi nel medesimo lasso di tempo o anche
In epoca antecedente, integri una decadenza convenzionale soggetta ai limiti inderogabilmente fissati nella norma codicistica di cui si assume la violazione.
E invero l'istituto richiamato, implicando la perdita di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro il periodo di tempo stabilito, va inequivocabilmente riferito a situazioni soggettive attive nonché a condotte imposte, in vista del conseguimento di determinati risultati, a uno dei soggetti del rapporto nell'ambito del quale la decadenza
è stata prevista.
Invece la condizione racchiusa nella clausola in contestazione consente o preclude l'operatività della garanzia in dipendenza dell'iniziativa di un terzo estraneo al contratto, iniziativa che peraltro incide non sulla sorte di un già insorto diritto all'indennizzo, quanto piuttosto sulla nascita del diritto stesso.
Tale rilevata diversità di piani, non comunicanti tra loro, in cui si collocano, rispettivamente la clausola claims made e la disciplina recata dalla norma dell'art. 2965
c.c. e' stata affermata nella sentenza n. 22437/2018 delle Sezioni
Unite, la quale ha evidenziato, in armonia con il precedente approdo nomofilattico, che l'anzidetta clausola si configura come delimitativa dell'oggetto del contratto,
"correlandosi l'insorgenza dell'indennizzo, e specularmente dell'obbligo di manleva, alla combinata ricorrenza della condotta del danneggiante e della richiesta del danneggiato".
La richiesta del danneggiato è, pertanto, fattore concorrente nella identificazione del rischio assicurato ed in tal senso si viene a delineare l'appartenenza strutturale del
"fenomeno claims" al modello di assicurazione della responsabilità civile (o sotto-tipo) di cui al primo comma dell'art. 1917 c.c., "nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni (art. 1904 c.c.), della cui causa indennitaria la clausola claims made è pienamente partecipe". Ne consegue che non può essere affetta da nullità, ex art. 2965 c.c., la clausola claims made "perché fa dipendere la decadenza dalla scelta di un terzo", giacché l'atteggiarsi della richiesta del terzo, quale evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito, come detto, è da ricondursi la polizza con clausola claims made), in cui l'operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell'assicurato”.
Dalle suesposte considerazioni deriva il rigetto della domanda di manleva e garanzia avanzata dal convenuto Dott. nei confronti delle CP_6 [...]
Controparte_18
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico dei convenuti in solido “
[...]
e Dott. , come da dispositivo secondo i parametri di cui al CP_1 CP_6
D.M 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di appartenenza ai valori medi con attribuzione ai procuratori costituiti .
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra parte attrice e la convenuta , e tra i convenuti nei confronti della CP_16 Controparte_1
e Dott. nei confronti delle Controparte_4 CP_6 [...]
attesa la difficoltà di un accertamento ex ante e la novità e la Controparte_18
complessità delle questioni trattate.
Le spese di CTU come liquidate con separato decreto vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido e Dott. . Controparte_1 CP_6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 16606/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente tra contro Parte_1
( ), in persona Controparte_1 Controparte_1
C.F._1 del l.r.p.t., nonché , in persona del Direttore Generale nonché Controparte_3 in persona della procuratrice speciale, e Dott. Controparte_4 CP_6
e in persona dei l.r.p.t., ogni contraria istanza disattesa così Controparte_7
provvede:
1. Accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice, e per l'effetto condanna i convenuti Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., e Dott. Controparte_1
in solido tra loro alla corresponsione, in favore della parte attrice della CP_6
somma complessiva di € 17.850,00 ; a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al tasso previsto dal codice civile, dalla data del fatto sul predetto importo, devalutato , in base all'indice ISTAT FOI alla suddetta data e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'anno successivo e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, oltre al pagamento degli interessi legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione;
2. Condanna i convenuti Controparte_1
in persona del l.r.p.t., e Dott. in solido tra loro alla
[...] CP_6
corresponsione in favore della parte attrice, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, al pagamento sulle somme sopra liquidate a titolo risarcitorio, degli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ..
3. Rigetta la domanda avanzata da nei confronti della Parte_1 CP_3
in persona del Direttore Generale l.r.p.t.,
[...]
4. Rigetta la domanda di manleva e garanzia avanzata dalla convenuta
[...]
nei confronti di Controparte_1 [...]
in persona della procuratrice speciale . CP_4
5. Rigetta la domanda di manleva e garanzia avanzata dal convenuto Dott. CP_6
nei confronti di Controparte_18
6. Condanna i convenuti Controparte_1
in persona del l.r.p.t., e Dott. in solido tra loro al
[...] CP_6
pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice, che si Parte_1
liquidano in € 27,00 per esborsi ed € 5.077,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione ai procuratori anticipatari stante la dichiarazione ex art.93 c.p.c., Avv.ti Alessandro Milo e Stefano Marzatico.
7. Compensa le spese di lite tra e la convenuta in Parte_1 CP_16
persona del direttore pro tempore .
8. Compensa le spese di lite tra Controparte_1
in persona del l.r.p.t., e n persona della
[...] Controparte_4
procuratrice speciale .
9. Compensa le spese di lite tra Dott. e CP_6 Controparte_18
in persona dei l.r.p.t..
10. Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti in solido Controparte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., e Dott.
[...] CP_6
11. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Napoli, 25.11.2025
Il Giudice
Dott. Giovanni D'Istria
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 20