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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/05/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In funzione di Giudice del LAVORO in persona del Dott. Emanuele Rocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e
PREVIDENZA per l'anno 2022 al N.R.G. 724, all'esito del deposito di note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
( ), rapp.ta e difesa dall' Avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Viola presso il cui studio è elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria MELOGRANI dell'Avvocatura interna, elett.e domiciliato come in atti rapp.ta e Controparte_2 difesa dall'Avv. Maria Teresa Caprio , presso lo studio della quale elett.te domicilia in Salerno (S) al Corso Vittorio Emanuele n. 126
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.02.2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120219016232701 notificata il 22.01.22 contestando l'avviso di addebito n.
37120140004022026000 notificato il 12.06.2014 relativo a contributi IVS per gli
2013-2014 per l'importo di euro 1.274,43, nonché l'avviso di addebito n.
37120140010521211000, notificato il 21.11.2014, relativo all'omesso versamento contributi IVS (anni 2013-2014) per l'importo di euro 2,477,03. Parte ricorrente, in particolare, esponeva che gli avvisi di addebito, oggetto della presente opposizione, non sarebbero mai stati notificati dall'Ente previdenziale motivo per il quale il ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti previdenziali nonché l'intervenuta decadenza dalla riscossione a mezzo ruolo e l'illegittimità delle sanzioni e interessi applicati.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro, e per vedere annullato il credito CP_3 CP_4
previdenziale, con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, provvedeva alla rituale costituzione
CP_ processuale l che contestava la fondatezza delle avverse domanda, deducendo la regolare e tempestiva notifica dell'impugnato avviso di addebito sotteso all'azione esecutiva e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Provvedeva altresì alla rituale costituzione processuale che, CP_3 diversamente argomentando, chiedeva il rigetto dell'avverso ricorso, allegando in atti documentazione probatoria in ordine alla notifica delle intimazioni di pagamento di propria competenza.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e fissata l'udienza di discussione in modalità cartolare, il procedimento, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta è stato deciso.
Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione del credito vantato dall' CP_4 deducendo l'omessa notifica degli avvisi di addebito.
Nel caso di specie, dunque, sono stati dedotti fatti estintivi del credito quale appunto la prescrizione per cui l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito (Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass.
n. 29294/2019), non soggetta al termine di decadenza.
Va peraltro precisato che nella fattispecie in esame, ricorre un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale;
non si fa questione, invero, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, in quanto ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'avvenuta prescrizione del credito
Pag. 2 di 5 ivi intimato, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. Così qualificata l'azione, va innanzitutto affermata la legittimazione passiva del solo ente impositore titolare della pretesa creditoria (cfr. già Cass. Sez. L, Sentenza
n. 18522 del 09/09/2011; Cass. civ. sez. un. 08/03/2022 n. 7514). Invero, argomentando dal disposto dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 - il cui comma 5 prevede che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore", le SS.UU. (Sentenza 8 marzo 2022, n. 7514) hanno espressamente escluso il litisconsorzio necessario, specificando che poichè nel giudizio non si fa riferimento alla legittimità degli atti esecutivi, propri del riscossore, questi quale destinatario del pagamento (ex art. 1188 c.c.), è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 16412/2007). Infatti, «l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso
l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo».
Ciò posto, venendo al merito della domanda, va evidenziato che parte ricorrente contesta la debenza della contribuzione.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Tale principio, tuttavia, deve contemperarsi con la circostanza che, nella specie, il titolo posto a fondamento della esecuzione è rappresentato dagli avvisi di addebito;
pertanto, deve essere verificata la corretta notifica degli stessi.
CP_ L' ha dedotto di aver provveduto in data 12.06.2014 alla notifica dell'avviso di addebito n. 37120140004022026000 riferito ai contributi IVS anno 2013 ed in data 21.11.2014 alla notifica dell'avviso di addebito n.
37120140010521211000 riferito ai contributi IVS per il periodo dal 2013 e 2014.
CP_ Invero dall'attento scrutinio della documentazione probatoria offerta dall'
(copie degli avvisi di ricevimento) è risultato accertato il perfezionamento dell'iter notificatorio degli atti impugnati.
Riguardo al decorso del termine di prescrizione va detto che, esaminata la produzione dell' , si riscontra che risulta correttamente Controparte_5
Pag. 3 di 5 notificato in data 4.05.2017, l'avviso di intimazione di pagamento n.
07120169038637706000 relativa agli avvisi di addebito nn.
37120140004022026000 – 37120140010521211000. Pertanto, è provato che risulta validamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
Le copie degli avvisi di ricevimento prodotti dall'Agente di riscossione recano lo stesso numero delle cartelle di pagamento;
né vi è stata contestazione da parte della ricorrente, successiva alla produzione dei documenti, in ordine alle modalità con cui sono state eseguite le comunicazioni degli atti in questione.
Riguardo alla produzione in copia della documentazione, è da dire che la
Cassazione (sentenza n. 2419/2006) ha affermato che non ci si può limitare a contestare la conformità della copia senza alcuna deduzione in ordine agli elementi necessari per una valutazione della censura. In realtà il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura - secondo il consolidato insegnamento della Cassazione (nn. 9439/10,
2419/06, 11269/04, 4395/04, 866/00 - non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall' art. 215 c.p.c., comma 2, perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
In ragione di tanto, alla luce dell'attento scrutinio della documentazione prodotta in atti dalle parti, è emerso che il credito previdenziale oggetto della presente opposizione non risulta prescritto e il ricorso va rigettato.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr. Rocco Emanuele definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1
difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti .
Torre Annunziata, 23/5/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 5 di 5
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In funzione di Giudice del LAVORO in persona del Dott. Emanuele Rocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e
PREVIDENZA per l'anno 2022 al N.R.G. 724, all'esito del deposito di note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
( ), rapp.ta e difesa dall' Avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Viola presso il cui studio è elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria MELOGRANI dell'Avvocatura interna, elett.e domiciliato come in atti rapp.ta e Controparte_2 difesa dall'Avv. Maria Teresa Caprio , presso lo studio della quale elett.te domicilia in Salerno (S) al Corso Vittorio Emanuele n. 126
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.02.2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120219016232701 notificata il 22.01.22 contestando l'avviso di addebito n.
37120140004022026000 notificato il 12.06.2014 relativo a contributi IVS per gli
2013-2014 per l'importo di euro 1.274,43, nonché l'avviso di addebito n.
37120140010521211000, notificato il 21.11.2014, relativo all'omesso versamento contributi IVS (anni 2013-2014) per l'importo di euro 2,477,03. Parte ricorrente, in particolare, esponeva che gli avvisi di addebito, oggetto della presente opposizione, non sarebbero mai stati notificati dall'Ente previdenziale motivo per il quale il ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti previdenziali nonché l'intervenuta decadenza dalla riscossione a mezzo ruolo e l'illegittimità delle sanzioni e interessi applicati.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro, e per vedere annullato il credito CP_3 CP_4
previdenziale, con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, provvedeva alla rituale costituzione
CP_ processuale l che contestava la fondatezza delle avverse domanda, deducendo la regolare e tempestiva notifica dell'impugnato avviso di addebito sotteso all'azione esecutiva e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Provvedeva altresì alla rituale costituzione processuale che, CP_3 diversamente argomentando, chiedeva il rigetto dell'avverso ricorso, allegando in atti documentazione probatoria in ordine alla notifica delle intimazioni di pagamento di propria competenza.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e fissata l'udienza di discussione in modalità cartolare, il procedimento, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta è stato deciso.
Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione del credito vantato dall' CP_4 deducendo l'omessa notifica degli avvisi di addebito.
Nel caso di specie, dunque, sono stati dedotti fatti estintivi del credito quale appunto la prescrizione per cui l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito (Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass.
n. 29294/2019), non soggetta al termine di decadenza.
Va peraltro precisato che nella fattispecie in esame, ricorre un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale;
non si fa questione, invero, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, in quanto ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'avvenuta prescrizione del credito
Pag. 2 di 5 ivi intimato, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. Così qualificata l'azione, va innanzitutto affermata la legittimazione passiva del solo ente impositore titolare della pretesa creditoria (cfr. già Cass. Sez. L, Sentenza
n. 18522 del 09/09/2011; Cass. civ. sez. un. 08/03/2022 n. 7514). Invero, argomentando dal disposto dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 - il cui comma 5 prevede che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore", le SS.UU. (Sentenza 8 marzo 2022, n. 7514) hanno espressamente escluso il litisconsorzio necessario, specificando che poichè nel giudizio non si fa riferimento alla legittimità degli atti esecutivi, propri del riscossore, questi quale destinatario del pagamento (ex art. 1188 c.c.), è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 16412/2007). Infatti, «l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso
l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo».
Ciò posto, venendo al merito della domanda, va evidenziato che parte ricorrente contesta la debenza della contribuzione.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Tale principio, tuttavia, deve contemperarsi con la circostanza che, nella specie, il titolo posto a fondamento della esecuzione è rappresentato dagli avvisi di addebito;
pertanto, deve essere verificata la corretta notifica degli stessi.
CP_ L' ha dedotto di aver provveduto in data 12.06.2014 alla notifica dell'avviso di addebito n. 37120140004022026000 riferito ai contributi IVS anno 2013 ed in data 21.11.2014 alla notifica dell'avviso di addebito n.
37120140010521211000 riferito ai contributi IVS per il periodo dal 2013 e 2014.
CP_ Invero dall'attento scrutinio della documentazione probatoria offerta dall'
(copie degli avvisi di ricevimento) è risultato accertato il perfezionamento dell'iter notificatorio degli atti impugnati.
Riguardo al decorso del termine di prescrizione va detto che, esaminata la produzione dell' , si riscontra che risulta correttamente Controparte_5
Pag. 3 di 5 notificato in data 4.05.2017, l'avviso di intimazione di pagamento n.
07120169038637706000 relativa agli avvisi di addebito nn.
37120140004022026000 – 37120140010521211000. Pertanto, è provato che risulta validamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
Le copie degli avvisi di ricevimento prodotti dall'Agente di riscossione recano lo stesso numero delle cartelle di pagamento;
né vi è stata contestazione da parte della ricorrente, successiva alla produzione dei documenti, in ordine alle modalità con cui sono state eseguite le comunicazioni degli atti in questione.
Riguardo alla produzione in copia della documentazione, è da dire che la
Cassazione (sentenza n. 2419/2006) ha affermato che non ci si può limitare a contestare la conformità della copia senza alcuna deduzione in ordine agli elementi necessari per una valutazione della censura. In realtà il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura - secondo il consolidato insegnamento della Cassazione (nn. 9439/10,
2419/06, 11269/04, 4395/04, 866/00 - non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall' art. 215 c.p.c., comma 2, perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
In ragione di tanto, alla luce dell'attento scrutinio della documentazione prodotta in atti dalle parti, è emerso che il credito previdenziale oggetto della presente opposizione non risulta prescritto e il ricorso va rigettato.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr. Rocco Emanuele definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1
difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti .
Torre Annunziata, 23/5/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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