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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6251/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 6251/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. MAIOLINO GIUSEPPE, Parte_1 P.IVA_1
domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte appellante - nei confronti di:
Controparte_1
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. GARRONE GIOVANNA, domiciliata presso P.IVA_2
l'indirizzo telematico del difensore
- parte appellata -
pagina 1 di 5 Conclusioni di parte appellante
NEL MERITO:
Acclarata la infondatezza della pretesa creditoria avversaria, respingerne la domanda e per l'effetto annullare la sentenza di 1° grado e revocare il D.I. n°1042/2022.
Con vittoria di spese e competenze sia di 1° che di 2° grado, da distrarre a favore del sottoscritto Procuratore.
IN VIA ISTRUTTORIA (ma solo se necessario):
- Chiedesi la ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che la non è subentrata alla nel Controparte_2 Controparte_3 contratto di pubblico appalto da questa stipulato con il (TN)? Parte_2
2) Vero che la non ha consegnato né trasmesso al (TN) Controparte_2 Parte_2
l'originale della n°2244155? Pt_3
- omissis -
1) Vero che la è subentrata alla nel Controparte_2 Controparte_3 contratto di pubblico appalto da questa stipulato con il Comune di Arco (TN)?
2) Vero che la ha consegnato/trasmesso al di Arco (TN) l'originale Controparte_2 Pt_2 della Polizza n°2244155?
Si indicano a testimoni, con riserva di altri (eventualmente delegandone ex art.203 c.p.c. la assunzione al Giudice competente di Treviso):
• Sig. di IE di OL (TV); Testimone_1
• Ing. di AS TO (TV). Testimone_2
Conclusioni di parte appellata
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito:
- respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
- in via principale
- rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in parte motiva e conseguentemente confermare integralmente la sentenza di primo grado;
- sempre in via principale, respingere l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro tempore a pagare a la Controparte_4
le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto o la diversa somma
[...] meglio vista, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio gravati di I.V.A. e
C.P.A.;
- in via istruttoria: rigettare integralmente le istanze istruttorie avversarie.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Oggetto di causa è l'appello tempestivamente proposto da già , Parte_1 P_
avverso la sentenza n. 4911/2023 del Giudice di pace di Milano, che ha rigettato l'opposizione proposta dalla stessa società nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1042/2022. Con detto decreto il Giudice di pace ha ingiunto ad di pagare la somma di euro 4.132,70, oltre P_
interessi legali, in favore di a titolo di supplementi di premio dovuti per il periodo Parte_4
dal 1/3/2020 al 1/3/2022 in forza della polizza fideiussoria n. 2244155, emessa ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, a favore del e a garanzia definitiva per lavori di Parte_2
realizzazione di un cinema, per l'importo di euro 172.198,08.
2. Fatto
L'appellante ha dedotto in punto di fatto che l'appalto sopra indicato è stato assegnato in un primo tempo ad società fallita il 23/12/2016, e quindi ad Controparte_5
società che, a causa di difficoltà economiche, con rogito del Controparte_3
23/10/2018 ha poi affittato il ramo d'azienda relativo agli appalti pubblici ad P_
. Questa società, però, presa cognizione dello stato dei luoghi, ha ritenuto anti-economico
[...]
l'affare e, quindi, non ha perfezionato il subentro nell'appalto, tanto che, pur avendo fatto emettere da la garanzia per cui è causa, non l'ha consegnata al comune di . Tale Pt_4 Pt_2
circostanza è confermata dalla narrativa contenuta nella delibera 25/6/2019 del (v. doc. 5 Pt_2
att. primo gr.). Inoltre, con contratto del 19/3/2019 l'affitto d'azienda è stato modificato, con espressa eliminazione dell'appalto in questione dall'affitto (v. doc. 8 att., primo gr.).
Si deve concludere, pertanto, che la società appellante non si è mai obbligata con il Parte_2
per la realizzazione del cinema.
[...]
3. Nullità
In base a tali fatti, l'appellante ha reiterato in questa sede, sulla base dell'art. 1895 c.c.,
l'eccezione di nullità della polizza, perché essa garantisce un rischio mai sorto. Sul punto è
pagina 3 di 5 corretta e va confermata la motivazione del primo giudice, che ha ritenuto inapplicabile la norma invocata, perché il contratto concluso da non è un'assicurazione contro un rischio, ma una Pt_4
garanzia della prestazione dell'appaltatore, seppure sotto forma di polizza. A tale conclusione conduce con certezza l'analisi delle clausole contrattuali e in particolare il tenore dell'art. 1, in base al quale.
Nel presente giudizio di appello, la parte ha eccepito la nullità della polizza anche ai sensi dell'art. 1939 c.c., se qualificata come fideiussione.
Si osserva che tale deduzione costituisce una mera difesa, che non viola il divieto di domande ed eccezioni nuove stabilito dall'art. 345 c.p.c.
Sotto il profilo dedotto l'eccezione è fondata. In base alla norma invocata, infatti, la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale. La disposizione costituisce espressione della natura accessoria della garanzia rispetto all'obbligazione principale. A maggior ragione, pertanto, la garanzia è nulla se è inesistente l'obbligazione principale, come nel caso di specie, a causa del fatto che l'appellante non è subentrata nel contratto d'appalto.
Il contratto nullo è privo di effetti e quindi non può fondare nemmeno l'obbligo di pagamento dei premi in esso previsto. Anche scorporando il rapporto tra contraente e garante da quello, nullo, tra garante e beneficiario, si incorrerebbe nel medesimo vizio, dal momento che il primo contratto avrebbe un oggetto, cioè il rilascio della garanzia, nullo.
L'appellata ha invocato la disciplina della liberazione pattiziamente prevista nell'art. 3 delle condizioni generali di polizza, in forza del quale il contraente per non pagare i supplementi di premio avrebbe dovuto consegnare al garante il collaudo, o il certificato di ultimazione lavori, o l'originale della polizza o una liberatoria del comune. La difesa è infondata, perché la disciplina della nullità non è nella disponibilità delle parti e quindi esse non possono limitarla pattiziamente.
pagina 4 di 5 Inoltre, quella clausola attiene alla cessazione del pagamento dei premi, obbligo che a ben vedere nel caso di specie non è mai sorto, per la nullità della polizza, in forza dell'art. 1939 c.c.
Ne deriva che i premi non sono dovuti e quindi il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Si rileva, altresì, che ha svolto in giudizio una domanda di pagamento di somma solo su Pt_4
base contrattuale e quindi non vi è spazio per valutare una responsabilità risarcitoria di Parte_1
ai sensi dell'art. 1338 c.c., che per la verità appare evidente.
[...]
4. Spese
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi del d.m. 55/2014 e succ. mod., con esclusione della fase di trattazione che non è stata svolta.
In comparsa conclusionale, il difensore di parte appellante ha dichiarato di avere anticipato le spese;
deve quindi essere accolta la domanda di distrazione del rimborso in suo favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando in grado di appello, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accerta e dichiara la nullità della polizza fideiussoria n. 2244155 emessa da parte appellata;
2) per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4911/2023 del Giudice di pace di Milano, revoca il decreto ingiuntivo n. 1042/2022 emesso dal Giudice di pace di Milano;
3) condanna parte appellata a rimborsare in favore di parte appellante le spese di giudizio, che liquida per il primo grado in € 913,00 per compensi ed € 76,00 per spese esenti, e per questo giudizio in euro 1.701,00 per compensi ed euro 174,00 per spese esenti, sempre oltre 15% per spese generali e CPA sugli importi imponibili;
4) distrae il pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore di parte appellante.
Milano, 6 febbraio 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 6251/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. MAIOLINO GIUSEPPE, Parte_1 P.IVA_1
domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte appellante - nei confronti di:
Controparte_1
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. GARRONE GIOVANNA, domiciliata presso P.IVA_2
l'indirizzo telematico del difensore
- parte appellata -
pagina 1 di 5 Conclusioni di parte appellante
NEL MERITO:
Acclarata la infondatezza della pretesa creditoria avversaria, respingerne la domanda e per l'effetto annullare la sentenza di 1° grado e revocare il D.I. n°1042/2022.
Con vittoria di spese e competenze sia di 1° che di 2° grado, da distrarre a favore del sottoscritto Procuratore.
IN VIA ISTRUTTORIA (ma solo se necessario):
- Chiedesi la ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che la non è subentrata alla nel Controparte_2 Controparte_3 contratto di pubblico appalto da questa stipulato con il (TN)? Parte_2
2) Vero che la non ha consegnato né trasmesso al (TN) Controparte_2 Parte_2
l'originale della n°2244155? Pt_3
- omissis -
1) Vero che la è subentrata alla nel Controparte_2 Controparte_3 contratto di pubblico appalto da questa stipulato con il Comune di Arco (TN)?
2) Vero che la ha consegnato/trasmesso al di Arco (TN) l'originale Controparte_2 Pt_2 della Polizza n°2244155?
Si indicano a testimoni, con riserva di altri (eventualmente delegandone ex art.203 c.p.c. la assunzione al Giudice competente di Treviso):
• Sig. di IE di OL (TV); Testimone_1
• Ing. di AS TO (TV). Testimone_2
Conclusioni di parte appellata
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito:
- respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
- in via principale
- rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in parte motiva e conseguentemente confermare integralmente la sentenza di primo grado;
- sempre in via principale, respingere l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro tempore a pagare a la Controparte_4
le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto o la diversa somma
[...] meglio vista, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio gravati di I.V.A. e
C.P.A.;
- in via istruttoria: rigettare integralmente le istanze istruttorie avversarie.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Oggetto di causa è l'appello tempestivamente proposto da già , Parte_1 P_
avverso la sentenza n. 4911/2023 del Giudice di pace di Milano, che ha rigettato l'opposizione proposta dalla stessa società nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1042/2022. Con detto decreto il Giudice di pace ha ingiunto ad di pagare la somma di euro 4.132,70, oltre P_
interessi legali, in favore di a titolo di supplementi di premio dovuti per il periodo Parte_4
dal 1/3/2020 al 1/3/2022 in forza della polizza fideiussoria n. 2244155, emessa ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, a favore del e a garanzia definitiva per lavori di Parte_2
realizzazione di un cinema, per l'importo di euro 172.198,08.
2. Fatto
L'appellante ha dedotto in punto di fatto che l'appalto sopra indicato è stato assegnato in un primo tempo ad società fallita il 23/12/2016, e quindi ad Controparte_5
società che, a causa di difficoltà economiche, con rogito del Controparte_3
23/10/2018 ha poi affittato il ramo d'azienda relativo agli appalti pubblici ad P_
. Questa società, però, presa cognizione dello stato dei luoghi, ha ritenuto anti-economico
[...]
l'affare e, quindi, non ha perfezionato il subentro nell'appalto, tanto che, pur avendo fatto emettere da la garanzia per cui è causa, non l'ha consegnata al comune di . Tale Pt_4 Pt_2
circostanza è confermata dalla narrativa contenuta nella delibera 25/6/2019 del (v. doc. 5 Pt_2
att. primo gr.). Inoltre, con contratto del 19/3/2019 l'affitto d'azienda è stato modificato, con espressa eliminazione dell'appalto in questione dall'affitto (v. doc. 8 att., primo gr.).
Si deve concludere, pertanto, che la società appellante non si è mai obbligata con il Parte_2
per la realizzazione del cinema.
[...]
3. Nullità
In base a tali fatti, l'appellante ha reiterato in questa sede, sulla base dell'art. 1895 c.c.,
l'eccezione di nullità della polizza, perché essa garantisce un rischio mai sorto. Sul punto è
pagina 3 di 5 corretta e va confermata la motivazione del primo giudice, che ha ritenuto inapplicabile la norma invocata, perché il contratto concluso da non è un'assicurazione contro un rischio, ma una Pt_4
garanzia della prestazione dell'appaltatore, seppure sotto forma di polizza. A tale conclusione conduce con certezza l'analisi delle clausole contrattuali e in particolare il tenore dell'art. 1, in base al quale.
Nel presente giudizio di appello, la parte ha eccepito la nullità della polizza anche ai sensi dell'art. 1939 c.c., se qualificata come fideiussione.
Si osserva che tale deduzione costituisce una mera difesa, che non viola il divieto di domande ed eccezioni nuove stabilito dall'art. 345 c.p.c.
Sotto il profilo dedotto l'eccezione è fondata. In base alla norma invocata, infatti, la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale. La disposizione costituisce espressione della natura accessoria della garanzia rispetto all'obbligazione principale. A maggior ragione, pertanto, la garanzia è nulla se è inesistente l'obbligazione principale, come nel caso di specie, a causa del fatto che l'appellante non è subentrata nel contratto d'appalto.
Il contratto nullo è privo di effetti e quindi non può fondare nemmeno l'obbligo di pagamento dei premi in esso previsto. Anche scorporando il rapporto tra contraente e garante da quello, nullo, tra garante e beneficiario, si incorrerebbe nel medesimo vizio, dal momento che il primo contratto avrebbe un oggetto, cioè il rilascio della garanzia, nullo.
L'appellata ha invocato la disciplina della liberazione pattiziamente prevista nell'art. 3 delle condizioni generali di polizza, in forza del quale il contraente per non pagare i supplementi di premio avrebbe dovuto consegnare al garante il collaudo, o il certificato di ultimazione lavori, o l'originale della polizza o una liberatoria del comune. La difesa è infondata, perché la disciplina della nullità non è nella disponibilità delle parti e quindi esse non possono limitarla pattiziamente.
pagina 4 di 5 Inoltre, quella clausola attiene alla cessazione del pagamento dei premi, obbligo che a ben vedere nel caso di specie non è mai sorto, per la nullità della polizza, in forza dell'art. 1939 c.c.
Ne deriva che i premi non sono dovuti e quindi il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Si rileva, altresì, che ha svolto in giudizio una domanda di pagamento di somma solo su Pt_4
base contrattuale e quindi non vi è spazio per valutare una responsabilità risarcitoria di Parte_1
ai sensi dell'art. 1338 c.c., che per la verità appare evidente.
[...]
4. Spese
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi del d.m. 55/2014 e succ. mod., con esclusione della fase di trattazione che non è stata svolta.
In comparsa conclusionale, il difensore di parte appellante ha dichiarato di avere anticipato le spese;
deve quindi essere accolta la domanda di distrazione del rimborso in suo favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando in grado di appello, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accerta e dichiara la nullità della polizza fideiussoria n. 2244155 emessa da parte appellata;
2) per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4911/2023 del Giudice di pace di Milano, revoca il decreto ingiuntivo n. 1042/2022 emesso dal Giudice di pace di Milano;
3) condanna parte appellata a rimborsare in favore di parte appellante le spese di giudizio, che liquida per il primo grado in € 913,00 per compensi ed € 76,00 per spese esenti, e per questo giudizio in euro 1.701,00 per compensi ed euro 174,00 per spese esenti, sempre oltre 15% per spese generali e CPA sugli importi imponibili;
4) distrae il pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore di parte appellante.
Milano, 6 febbraio 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
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