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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott. Ernesta Tarantino - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 246/2024
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. M. Di Lorenzo
APPELLANTE
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti S. Buttice' e A. Biasino
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 5.03.2024 il Tribunale del lavoro di Trani accoglieva il ricorso con cui chiedeva la condanna della in persona del Controparte_1 Parte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive pari ad € 2.513,96 a titolo di indennità di cassa e maneggio denaro, ed a € 5.892,46, per maggiorazioni da lavoro supplementare, limitati all'ultimo quinquennio.
2. Avverso la suddetta sentenza interponeva gravame la con ricorso Parte_1
depositato in data 5.04.2024.
Resisteva in giudizio instando per il rigetto del gravame. Controparte_1
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si decideva come da infrascritto dispositivo.
3. Con il ricorso dell'8.05.2017 il esponeva: CP_1
- di lavorare alle dipendenze della dal 12.05.1997 con contratto a tempo Parte_1
indeterminato e part-time di 24 ore, inizialmente al V livello e poi al IV livello del
CCNL Settore Commercio;
- di aver svolto mansioni di addetto alle operazioni ausiliarie di vendita e, contestualmente, di addetto alle casse;
- che a seguito di ammanchi subiva trattenute in busta paga sotto forma di multe disciplinari;
- di essersi dovuto recare sul lavoro 15 minuti prima di ogni turno per indossare il vestiario da lavoro e di essersi potuto allontanare solo 15 minuti dopo il termine del turno per la svestizione;
- di non aver mai ricevuto la dovuta maggiorazione da lavoro supplementare per il tempo di vestizione/svestizione.
4. Il primo giudice accoglieva integralmente la domanda attorea rigettando, in via preliminare, “l'eccezione di prescrizione in quanto la pretesa della parte ricorrente è già limitata all'ultimo quinquennio. A tal proposito, infatti, i conteggi allegati al ricorso decorrono da ottobre 2011 a fronte di una missiva interruttiva della prescrizione inoltrata a mezzo pec il 14.10.2016”; riconosceva dovuta al ricorrente l'indennità di cassa e maneggio denaro richiamando l'art. 205 del CCNL secondo cui al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con responsabilità, compete un'indennità pari al 5% della paga base conglobata e ritenendo sussistente la prova che era addetto alla cassa con continuità e con responsabilità, subendo CP_1
anche trattenute per gli ammanchi;
affermava, inoltre, che le trattenute in busta paga non potevano considerarsi sanzioni disciplinari in assenza di un procedimento disciplinare; quanto alla richiesta di riconoscimento del lavoro supplementare per il tempo di vestizione e svestizione, che secondo la giurisprudenza è considerato orario
2 di lavoro se imposto dal datore di lavoro, riteneva che dalla prova testimoniale era emerso che il doveva iniziare il turno con la divisa già indossata sicchè il CP_1
tempo dedicato alla vestizione e svestizione doveva essere considerato come orario di lavoro, con diritto a una maggiorazione per lavoro complementare (30 minuti extra per ogni giorno lavorato, considerando anche il tempo per la svestizione); da ultimo, in ordine al quantum, osservava che la società non aveva contestato i conteggi contenuti nel ricorso.
Condannava, pertanto, la società al pagamento di € 2513,96 a titolo di indennità maneggio denaro e € 5892,46 a titolo di retribuzione per lavoro supplementare, per un totale di € 8406,42.
5.1. L'appellante censura la sentenza del giudice di prime cure lamentando con il primo motivo l'omessa pronuncia sull'eccezione di deposito tardivo del documento comprovante l'interruzione della prescrizione.
In particolare, afferma che aveva eccepito la prescrizione dei diritti relativi a tutte le differenze retributive “eventualmente maturate fino alla data del 15 giugno 2012, in quanto la prima messa in mora era stata formalizzata con la prima notifica del ricorso introduttivo in data 15 giugno 2017” e che della lettera interruttiva della prescrizione del 14.10.2016 il giudice di prime cure non poteva tenerne conto;
che tale difesa era stata evidenziata nelle note del 30.09.2019 laddove la società aveva dedotto che “non può tenersi conto del documento - missiva a mezzo pec del
14/10/2016 - depositato da Controparte in prima udienza, in quanto la produzione è tardiva e pertanto coperta da decadenza, non essendo stato il detto documento, tra
l'altro, neanche richiamato nel corpo del ricorso”. Deduce, poi, che la Pec prodotta da controparte non era nel formato “eml”, sicchè “a nulla rileva che il difensore abbia attestato la conformità della Pec al file informatico”. Inoltre, afferma che il giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che la missiva (Pec) era riferita alla sola indennità di cassa e non al lavoro supplementare.
5.2.Con il secondo motivo la Società afferma che il giudice di prime cure ha errato ad accogliere la domanda sull'indennità di cassa, poiché era onere del ricorrente provare le circostanze di fatto che gli avrebbero consentito di avere diritto all'indennità di cassa. Deduce sul punto che la prova testimoniale ha escluso che il ricorrente dovesse
3 accollarsi eventuali differenze di cassa, ricevendo in tal caso soltanto delle sanzioni
(biasimo multa) disciplinari.
5.3. Quanto al tempo di vestizione, afferma, con il terzo motivo, che: “Anche in questo caso, il Giudice non ha tenuto in nessun conto le risultanze della prova testimoniale, che pressoché conforme su tale punto, ha evidenziato che l'azienda non ha mai imposto di arrivare prima del turno di lavoro o terminare dopo per le operazioni di vestizione/svestizione, ma era lasciato all'autonomia personale dei lavoratori arrivare già operativi sul punto vendita, o cambiarsi sul posto.
La prova testimoniale, peraltro, contrariamente a quanto affermato dal Giudice, ha evidenziato che spesso il andava via prima del termine del suo turno di CP_1 lavoro”.
6.L'appello è fondato solo in parte e deve essere accolto nei limiti di cui si dirà.
6.1. Al fine di delibare il secondo motivo di appello, la cui valutazione appare pregiudiziale rispetto al primo motivo relativo all'eccepita prescrizione, si premette che l'art. 205 del CCNL di settore “indennità di cassa e maneggio denaro” stabilisce che: “senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze compete un'indennità di cassa e di maneggio denaro nella misura del 5% della busta paga base nazionale conglobata di cui all'articolo 199 del presente contratto”.
Come si evince dalla lettura dell'art. 205 CCNL, vi è l'obbligo di accollarsi le differenze come presupposto per l'indennità, prescindendo dalla rilevanza penale o disciplinare delle condotte riguardanti gli ammanchi.
Occorre precisare, sul punto, che durante lo svolgimento del giudizio di primo grado, il teste ha dichiarato sul punto “preciso che non venivano accollati al Tes_1
ammanchi ma venivano applicate sanzioni disciplinari in caso di CP_1 sussistenza degli ammanchi”; “posso confermare che le casse nel tempo sono cambiate nel senso che quelle attualmente in dotazione hanno sostituito le precedenti la differenza tra le vecchie e le nuove casse sta nella mancanza in quelle nuove di una chiave di apertura perché quelle nuove si aprono una volta inserito il codice operatore personale. Preciso che quando preciso che quando parlo di codice
4 operatore personale mi riferisco a questa operazione: se all'operatore lavoratore veniva assegnata la cassa numero 2 con relativa conseguente cassetta con i soldi costituenti il fondo cassa l'operatore digitava il codice ad esempio 22 e si apriva il cassetto dove riporre la predetta cassetta”.
La teste ha confermato che “in caso di ammanchi il Testimone_2 CP_1 riceveva contestazioni disciplinari”.
La teste , dipendente della ha dichiarato sul punto “in Testimone_3 Parte_1 ordine all'accollo degli ammanchi non so se a sono stati accollati, però CP_1 posso dire che a me è successo”.
Il teste ha dichiarato che “il è sottoposto solo a sanzioni Testimone_4 CP_1 disciplinari non anche ad ammanchi di cassa”; il teste il quale ha Testimone_5 confermato che: “per gli ammanchi di cassa era soggetto a richiami disciplinari ma non anche a ripianare gli ammanchi”.
La teste ha affermato “preciso in ordine alle trattenute per gli Testimone_6
ammanchi non so se al siano stati operate delle trattenute per gli ammanchi CP_1 ma posso dire che per quel che mi riguarda ho ricevuto lettere di biasimo”.
Dall'istruttoria è quindi emerso che il ricorrente aveva la responsabilità degli ammanchi, circostanza avvalorata dalle trattenute effettuate sulla sua busta paga.
Nel caso in esame, come ben affermato dal primo giudice, risulta che il CP_1
svolgeva con continuità il ruolo di addetto alla cassa e che ne avesse la responsabilità.
Sul punto, infatti, tenuto conto di quanto dichiarato e confermato dai testi ascoltati durante lo svolgimento del processo di primo grado, emerge che il riceveva CP_1 la cassa con il c.d. “fondo cassa” e il relativo codice di apertura, come ogni addetto alla cassa stessa.
Il fatto che il ricorrente fosse sottoposto, al termine di ogni turno, a un rigoroso controllo degli ammanchi e che, in conseguenza di questi, subisse trattenute in busta paga, induce a presumere l'esistenza dell'obbligo di farsi carico delle relative differenze.
La qualificazione di tali trattenute come sanzioni disciplinari risulta priva di rilevanza in assenza di un adeguato procedimento disciplinare, comprensivo di una specifica contestazione e della possibilità di difesa per ciascuna sanzione irrogata;
di conseguenza spetta al lavoratore l'indennità di cassa e maneggio denaro.
5 Il datore di lavoro ha definito tali trattenute come "multe disciplinari" o “riduzione orario di lavoro”, ma si tratta in realtà di semplici detrazioni dalla retribuzione.
Affinché possano essere considerate sanzioni disciplinari, sarebbe stata necessaria la dimostrazione del rispetto della procedura prevista, la quale impone una contestazione formale dell'addebito, la possibilità di difesa da parte del lavoratore e l'irrogazione per iscritto della sanzione.
Nel caso di specie, non vi è alcuna prova che le detrazioni siano riconducibili a provvedimenti disciplinari regolarmente adottati. Se il datore di lavoro avesse inteso giustificare tali trattenute con fatti diversi dagli ammanchi, spettava a lui fornirne adeguata dimostrazione in base al principio della “vicinanza della prova” in quanto più facile, nella sua posizione, dimostrare che quelle multe erano determinate da un procedimento disciplinare. È noto, infatti, che Il principio di vicinanza della prova è un criterio di riparto dell'onere probatorio secondo cui l'onere di provare un determinato fatto ricade sulla parte che ha più facile accesso alla prova o che si trova nella posizione migliore per fornirla.
L'appellante non ha quindi fornito prova alcuna di una correlazione tra le trattenute a titolo di “multa” e la sussistenza di un procedimento disciplinare a giustificazione della trattenuta in busta paga;
di conseguenza, non può ritenersi provata la natura disciplinare delle trattenute in questione e quindi la tesi svolta dalla società va disattesa.
Sul punto sono anche dirimenti le dichiarazioni del teste , il quale ha Tes_1
affermato che le “differenze venivano prelevate dalla cassa con uno scontrino, al fine di portare contabilmente a zero la cassa, poi veniva effettuata la cosiddetta strisciata;
Una volta effettuata la strisciata se veniva rilevata una differenza in positivo o in negativo si faceva prendere atto all'operatore, al quale una volta presa visione, gli veniva fatta sottoporre la sottoscrizione”; “preciso che il lavoratore controlla il fondo prima dell'inizio delle operazioni”; “posso dire che a fine turno il fondo cassa veniva contato, venivano tolti i 150 € iniziali, le differenze venivano prelevate dalla cassa con uno scontrino, al fine di portare contabilmente a zero la , poi veniva Pt_2 effettuata la cosiddetta strisciata;
“in caso di ammanchi venivano comunicate le strisciate in direzione per giustificare le non differenze rilevate durante la giornata.
6 In ordine a quanto si verificasse dopo l'invio della strisciata la direzione nulla posso dire circa cosa la stessa facesse successivamente”;
Anche gli altri testi hanno dichiarato che venivano effettuati sempre i conteggi e che, in caso di problemi, venivano inoltrati alla “Direzione”; l'esistenza della prassi di segnalazione di eventuali differenze alla Direzione, come dichiarato dai testi, costituisce un chiaro indice della circostanza che l'eventuale presenza di ammanchi o discrepanze richiedeva un intervento da parte dei superiori, confermando così che vi era la responsabilità del ricorrente nella gestione degli importi.
La teste ha dichiarato che “le casse potevano essere aperte solo Testimone_3
dagli addetti alla cassa con il codice che veniva assegnato all'inizio turno a ogni apertura così succedeva anche per il e ha confermato la circostanza CP_1 precisando che “le trattenute venivano eseguite quando gli ammanchi erano tanti se invece l'ammanco era di poco valore e/o saltuari non venivano eseguita alcuna trattenuta ma veniva comunicata una semplice contestazione”.
Alla luce delle risultanze testimoniali e documentali (buste paga in atti), pertanto, la
Corte ritiene di confermare sul punto l'impugnata sentenza e disattendere il motivo di appello.
6.2. E' fondato, invece, il terzo motivo d'appello inerente al tempo impiegato per la svestizione e vestizione, risultando fondate le doglianze poste da parte appellante avverso quella parte di sentenza con la quale il Tribunale ha ritenuto che la prova dell'eterodirezione fosse presuntiva.
Emerge dalle prove testimoniali che l'azienda non ha mai imposto al al fine CP_1
di provvedere alle operazioni di vestizione e svestizione, di arrivare con anticipo rispetto al turno di lavoro o terminare con ritardo;
che, altresì, la scelta circa lo svolgimento di tali attività sul luogo di lavoro risultava essere assolutamente autonoma.
Sulla questione va premesso che “nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n.
2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C- 266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura
7 degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (Cass. n. 33258 del 2021; Cass. n. 1352 del 2016).
In particolare è stato precisato che "La soluzione adottata dalla Corte UE conferma quindi l'impostazione assunta da questa Corte anche in relazione alla fattispecie in esame, secondo la quale, riassuntivamente, occorre distinguere nel rapporto di lavoro tra la fase finale, che è direttamente assoggettata al potere di conformazione del datore di lavoro, che ne disciplina il tempo, il luogo e il modo e che rientra nell'orario di lavoro, ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art. 2104
c. c., comma 2) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, ma rimesse alla determinazione del prestatore nell'ambito della libertà di disporre del proprio tempo, che non costituisce orario di lavoro. Tale impostazione richiede un'ulteriore precisazione, necessaria al fine di valutare la fattispecie oggetto di causa.
L'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e svestizione nell'ambito del tempo di lavoro, può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione. Possono quindi determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro ragioni d'igiene imposte dalla prestazione da svolgere ed anche la qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, sicchè non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo di lavoro" (così
Cass.1352/2016 cit.).
Gli arresti più recenti non si pongono in contrasto con quanto affermato dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 9215 del 2012 (secondo cui, "nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare l'abbigliamento di servizio (c. d. tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo"), ma rappresentano uno sviluppo di quello del 2012, ponendo l'accento
8 sulla "funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere, per obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione di un servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto” (cfr. Cass. n. 33258 del 2021; Cass. n. 7738 del
2018, Cass. n. 17635 del 2019, Cass. n. 8627 del 2020).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, laddove l'attività di vestizione non era strettamente funzionale all'espletamento della prestazione lavorativa in conformità delle previsioni di legge in tema di igiene, i risultati dell'istruttoria svolta vanno letti quindi al fine di valutare se l'attività di vestizione risultava assoggettata, in ordine al luogo ed alle modalità, alle specifiche prescrizioni datoriali.
Tale riscontro, a parere della Corte, risulta sfavorevole al lavoratore, atteso nella fattispecie in esame non è stata dimostrata la sussistenza della eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo
(CASS. n. 9215 del 2012).
L'accoglimento della domanda volta ad ottenere la retribuzione del tempo occorrente per la vestizione e svestizione, difatti, presuppone l'allegazione puntuale e la corrispondente prova del fatto costitutivo del diritto, rappresentato in particolare, oltre che dalla prova dell'eterodirezione, anche dalla dimostrazione dello svolgimento dell'attività lavorativa articolata secondo turni e del numero di giornate di lavoro prestate nell'arco di tempo cui si riferisce la pretesa retributiva.
Tale prova non è stata fornita dal ricorrente.
Nel merito, sono dirimenti le dichiarazioni emerse in sede di prova testimoniale.
Il teste sul punto ha dichiarato “non ricordo con esattezza gli orari Tes_1
svolti dal nelle giornate dal lunedì al sabato, ma posso dire che lo stesso CP_1
svolgeva quattro ore di lavoro ma veniva 10 minuti prima circa per la vestizione. Al fine turno provvedeva anche a cambiarsi ovvero alla svestizione non ricordo il tempo che impiegava;
io personalmente non ho mai imposto a nessuno di venire prima e in
9 effetti non ho mai sanzionato nessuno che sia venuto alle 8:25 piuttosto che alle
8:30”.
Ha aggiunto che “il si presentava qualche volta in ritardo. ... il CP_1 CP_1 abbandonava il posto di lavoro prima del termine del suo turno”.
La teste ha dichiarato: “ci veniva imposto di essere operativi Testimone_2 sin dall'inizio dell'orario di ogni singolo turno... era una questione personale recarsi prima per cambiarsi ed essere operativi”; con riferimento alla posizione sub d): “il ha abbandonato il posto di lavoro prima del termine del suo turno, e tanto è CP_1 avvenuto più volte”.
Il teste ha dichiarato “posso dire che il si è presentato Testimone_4 CP_1
alcune volte in ritardo sul posto di lavoro, di tanto mi è stato riferito dal responsabile del punto vendita”; Nello stesso modo vengo a conoscenza di eventuali abbandoni del posto di lavoro prima dell'orario di lavoro”.
Il teste ha affermato “posso dire che ricordo che il responsabile Testimone_5
o chi ne faceva le veci, in alcune circostanze, mi ha comunicato che il Tes_1 era arrivato in ritardo rispetto all'orario di lavoro oppure che aveva CP_1 abbandonato prima della fine del turno il posto di lavoro”.
La teste ha confermato che il ricorrente “doveva essere operativo Testimone_6 già all'inizio del turno;
L'azienda non ha mai imposto di giungere 15 minuti prima o lasciare 15 minuti dopo il posto di lavoro”.
Il teste ha affermato che “non veniva imposto di andare 15 minuti Tes_7
prima sul posto di lavoro e di lasciare 15 minuti dopo il posto di lavoro, ma tutti i dipendenti sin dall'inizio dell'orario di lavoro dovevano essere operativi”.
Orbene, dalla prova testimoniale non è emerso che l'azienda imponeva ai dipendenti di arrivare prima sul posto di lavoro e di andare via più tardi al fine di vestirsi e svestirsi.
Quanto rilevato a pag. 7 e 8 della memoria di costituzione in appello e, cioè, che “Al
viene imposto di indossare scarpe antinfortunistiche, che per Controparte_1
loro caratteristica servono a proteggere dallo schiacciamento causato dalla caduta della merce durante le operazioni di carico e scarico oppure mentre si posiziona la merce sugli scaffali o per evitare scivolamenti per la rottura di bottiglie in vetro o residui di verdure o durante la pulizia all'interno e all'esterno del supermercato, lo
10 stesso dicasi per la maglietta e felpa fatta indossare a voler diffondere un'immagine di omogeneità in azienda” non è dirimente in proposito, in assenza di prova certa che al ricorrente fosse imposto di iniziare il turno di lavoro già vestito o di finire il turno e poi svestirsi.
Insomma, manca la prova che il si sia intrattenuto tempo in più sul posto di CP_1
lavoro per vestirsi e svestirsi;
anzi, dalla prova è anche emerso che spesso il ricorrente arrivava in ritardo.
Il Giudice, pertanto, avrebbe dovuto tenere conto di quanto riferito dai testi nella parte in cui nessuno di essi ha affermato l'impossibilità e/o inopportunità di arrivare sul posto di lavoro già in abbigliamento da lavoro, e andare via nello stesso modo.
6.3.Da ultimo, va disattesa la censura in merito al rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante.
In via assorbente la Corte osserva che il termine di prescrizione dei diritti relativi alle differenze retributive reclamate dal decorre dalla cessazione del rapporto di CP_1
lavoro. Nel caso di specie, trova infatti applicazione la disciplina prevista dalla c.d.
Legge Fornero (L. 92/2012), la quale stabilisce che il termine prescrizionale inizia a decorrere non durante il rapporto di lavoro, bensì dal momento della sua cessazione.
Pertanto, a prescindere dalla valenza interruttiva della missiva contestata dall'appellante, la prescrizione non può dirsi maturata, poiché il dies a quo deve essere individuato alla data di cessazione del rapporto e non da un momento anteriore;
nel caso di specie, quindi, indipendentemente dalla valenza della missiva pec del
14.10.2016, e tenendo conto che quando è stato depositato il ricorso (8.5.2017) il rapporto di lavoro tra le due parti era ancora intercorrente, nessuna prescrizione pu ritenersi verificata.
Di conseguenza, anche il primo motivo va rigettato.
7.Alla luce delle esposte considerazioni l'appello va accolto per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va condannata la società appellante al pagamento in favore del della sola indennità di maneggio denaro nella CP_1 misura di € 2.513,96, non contestata nel quantum nell'odierno gravame.
8.Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico di parte appellante nella misura liquidata nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
11 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 5.4.2024, avverso la sentenza n. 451/2024 resa in data 5.3.2024 dal
Tribunale di Trani, giudice del lavoro, nei confronti di così Controparte_1
provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la società appellante al pagamento, in favore del di € CP_1
2.513,96, oltre accessori come per legge;
condanna l'appellante a pagare all'appellato le spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quelle di primo grado in € 2000,00 e quelle di questo grado in complessivi € 1500,00, oltre agli accessori di legge, e che distrae in favore dei procuratori anticipatari.
Così deciso in Bari, in data 11/3/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Manuela Saracino
12
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott. Ernesta Tarantino - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 246/2024
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. M. Di Lorenzo
APPELLANTE
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti S. Buttice' e A. Biasino
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 5.03.2024 il Tribunale del lavoro di Trani accoglieva il ricorso con cui chiedeva la condanna della in persona del Controparte_1 Parte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive pari ad € 2.513,96 a titolo di indennità di cassa e maneggio denaro, ed a € 5.892,46, per maggiorazioni da lavoro supplementare, limitati all'ultimo quinquennio.
2. Avverso la suddetta sentenza interponeva gravame la con ricorso Parte_1
depositato in data 5.04.2024.
Resisteva in giudizio instando per il rigetto del gravame. Controparte_1
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si decideva come da infrascritto dispositivo.
3. Con il ricorso dell'8.05.2017 il esponeva: CP_1
- di lavorare alle dipendenze della dal 12.05.1997 con contratto a tempo Parte_1
indeterminato e part-time di 24 ore, inizialmente al V livello e poi al IV livello del
CCNL Settore Commercio;
- di aver svolto mansioni di addetto alle operazioni ausiliarie di vendita e, contestualmente, di addetto alle casse;
- che a seguito di ammanchi subiva trattenute in busta paga sotto forma di multe disciplinari;
- di essersi dovuto recare sul lavoro 15 minuti prima di ogni turno per indossare il vestiario da lavoro e di essersi potuto allontanare solo 15 minuti dopo il termine del turno per la svestizione;
- di non aver mai ricevuto la dovuta maggiorazione da lavoro supplementare per il tempo di vestizione/svestizione.
4. Il primo giudice accoglieva integralmente la domanda attorea rigettando, in via preliminare, “l'eccezione di prescrizione in quanto la pretesa della parte ricorrente è già limitata all'ultimo quinquennio. A tal proposito, infatti, i conteggi allegati al ricorso decorrono da ottobre 2011 a fronte di una missiva interruttiva della prescrizione inoltrata a mezzo pec il 14.10.2016”; riconosceva dovuta al ricorrente l'indennità di cassa e maneggio denaro richiamando l'art. 205 del CCNL secondo cui al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con responsabilità, compete un'indennità pari al 5% della paga base conglobata e ritenendo sussistente la prova che era addetto alla cassa con continuità e con responsabilità, subendo CP_1
anche trattenute per gli ammanchi;
affermava, inoltre, che le trattenute in busta paga non potevano considerarsi sanzioni disciplinari in assenza di un procedimento disciplinare; quanto alla richiesta di riconoscimento del lavoro supplementare per il tempo di vestizione e svestizione, che secondo la giurisprudenza è considerato orario
2 di lavoro se imposto dal datore di lavoro, riteneva che dalla prova testimoniale era emerso che il doveva iniziare il turno con la divisa già indossata sicchè il CP_1
tempo dedicato alla vestizione e svestizione doveva essere considerato come orario di lavoro, con diritto a una maggiorazione per lavoro complementare (30 minuti extra per ogni giorno lavorato, considerando anche il tempo per la svestizione); da ultimo, in ordine al quantum, osservava che la società non aveva contestato i conteggi contenuti nel ricorso.
Condannava, pertanto, la società al pagamento di € 2513,96 a titolo di indennità maneggio denaro e € 5892,46 a titolo di retribuzione per lavoro supplementare, per un totale di € 8406,42.
5.1. L'appellante censura la sentenza del giudice di prime cure lamentando con il primo motivo l'omessa pronuncia sull'eccezione di deposito tardivo del documento comprovante l'interruzione della prescrizione.
In particolare, afferma che aveva eccepito la prescrizione dei diritti relativi a tutte le differenze retributive “eventualmente maturate fino alla data del 15 giugno 2012, in quanto la prima messa in mora era stata formalizzata con la prima notifica del ricorso introduttivo in data 15 giugno 2017” e che della lettera interruttiva della prescrizione del 14.10.2016 il giudice di prime cure non poteva tenerne conto;
che tale difesa era stata evidenziata nelle note del 30.09.2019 laddove la società aveva dedotto che “non può tenersi conto del documento - missiva a mezzo pec del
14/10/2016 - depositato da Controparte in prima udienza, in quanto la produzione è tardiva e pertanto coperta da decadenza, non essendo stato il detto documento, tra
l'altro, neanche richiamato nel corpo del ricorso”. Deduce, poi, che la Pec prodotta da controparte non era nel formato “eml”, sicchè “a nulla rileva che il difensore abbia attestato la conformità della Pec al file informatico”. Inoltre, afferma che il giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che la missiva (Pec) era riferita alla sola indennità di cassa e non al lavoro supplementare.
5.2.Con il secondo motivo la Società afferma che il giudice di prime cure ha errato ad accogliere la domanda sull'indennità di cassa, poiché era onere del ricorrente provare le circostanze di fatto che gli avrebbero consentito di avere diritto all'indennità di cassa. Deduce sul punto che la prova testimoniale ha escluso che il ricorrente dovesse
3 accollarsi eventuali differenze di cassa, ricevendo in tal caso soltanto delle sanzioni
(biasimo multa) disciplinari.
5.3. Quanto al tempo di vestizione, afferma, con il terzo motivo, che: “Anche in questo caso, il Giudice non ha tenuto in nessun conto le risultanze della prova testimoniale, che pressoché conforme su tale punto, ha evidenziato che l'azienda non ha mai imposto di arrivare prima del turno di lavoro o terminare dopo per le operazioni di vestizione/svestizione, ma era lasciato all'autonomia personale dei lavoratori arrivare già operativi sul punto vendita, o cambiarsi sul posto.
La prova testimoniale, peraltro, contrariamente a quanto affermato dal Giudice, ha evidenziato che spesso il andava via prima del termine del suo turno di CP_1 lavoro”.
6.L'appello è fondato solo in parte e deve essere accolto nei limiti di cui si dirà.
6.1. Al fine di delibare il secondo motivo di appello, la cui valutazione appare pregiudiziale rispetto al primo motivo relativo all'eccepita prescrizione, si premette che l'art. 205 del CCNL di settore “indennità di cassa e maneggio denaro” stabilisce che: “senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze compete un'indennità di cassa e di maneggio denaro nella misura del 5% della busta paga base nazionale conglobata di cui all'articolo 199 del presente contratto”.
Come si evince dalla lettura dell'art. 205 CCNL, vi è l'obbligo di accollarsi le differenze come presupposto per l'indennità, prescindendo dalla rilevanza penale o disciplinare delle condotte riguardanti gli ammanchi.
Occorre precisare, sul punto, che durante lo svolgimento del giudizio di primo grado, il teste ha dichiarato sul punto “preciso che non venivano accollati al Tes_1
ammanchi ma venivano applicate sanzioni disciplinari in caso di CP_1 sussistenza degli ammanchi”; “posso confermare che le casse nel tempo sono cambiate nel senso che quelle attualmente in dotazione hanno sostituito le precedenti la differenza tra le vecchie e le nuove casse sta nella mancanza in quelle nuove di una chiave di apertura perché quelle nuove si aprono una volta inserito il codice operatore personale. Preciso che quando preciso che quando parlo di codice
4 operatore personale mi riferisco a questa operazione: se all'operatore lavoratore veniva assegnata la cassa numero 2 con relativa conseguente cassetta con i soldi costituenti il fondo cassa l'operatore digitava il codice ad esempio 22 e si apriva il cassetto dove riporre la predetta cassetta”.
La teste ha confermato che “in caso di ammanchi il Testimone_2 CP_1 riceveva contestazioni disciplinari”.
La teste , dipendente della ha dichiarato sul punto “in Testimone_3 Parte_1 ordine all'accollo degli ammanchi non so se a sono stati accollati, però CP_1 posso dire che a me è successo”.
Il teste ha dichiarato che “il è sottoposto solo a sanzioni Testimone_4 CP_1 disciplinari non anche ad ammanchi di cassa”; il teste il quale ha Testimone_5 confermato che: “per gli ammanchi di cassa era soggetto a richiami disciplinari ma non anche a ripianare gli ammanchi”.
La teste ha affermato “preciso in ordine alle trattenute per gli Testimone_6
ammanchi non so se al siano stati operate delle trattenute per gli ammanchi CP_1 ma posso dire che per quel che mi riguarda ho ricevuto lettere di biasimo”.
Dall'istruttoria è quindi emerso che il ricorrente aveva la responsabilità degli ammanchi, circostanza avvalorata dalle trattenute effettuate sulla sua busta paga.
Nel caso in esame, come ben affermato dal primo giudice, risulta che il CP_1
svolgeva con continuità il ruolo di addetto alla cassa e che ne avesse la responsabilità.
Sul punto, infatti, tenuto conto di quanto dichiarato e confermato dai testi ascoltati durante lo svolgimento del processo di primo grado, emerge che il riceveva CP_1 la cassa con il c.d. “fondo cassa” e il relativo codice di apertura, come ogni addetto alla cassa stessa.
Il fatto che il ricorrente fosse sottoposto, al termine di ogni turno, a un rigoroso controllo degli ammanchi e che, in conseguenza di questi, subisse trattenute in busta paga, induce a presumere l'esistenza dell'obbligo di farsi carico delle relative differenze.
La qualificazione di tali trattenute come sanzioni disciplinari risulta priva di rilevanza in assenza di un adeguato procedimento disciplinare, comprensivo di una specifica contestazione e della possibilità di difesa per ciascuna sanzione irrogata;
di conseguenza spetta al lavoratore l'indennità di cassa e maneggio denaro.
5 Il datore di lavoro ha definito tali trattenute come "multe disciplinari" o “riduzione orario di lavoro”, ma si tratta in realtà di semplici detrazioni dalla retribuzione.
Affinché possano essere considerate sanzioni disciplinari, sarebbe stata necessaria la dimostrazione del rispetto della procedura prevista, la quale impone una contestazione formale dell'addebito, la possibilità di difesa da parte del lavoratore e l'irrogazione per iscritto della sanzione.
Nel caso di specie, non vi è alcuna prova che le detrazioni siano riconducibili a provvedimenti disciplinari regolarmente adottati. Se il datore di lavoro avesse inteso giustificare tali trattenute con fatti diversi dagli ammanchi, spettava a lui fornirne adeguata dimostrazione in base al principio della “vicinanza della prova” in quanto più facile, nella sua posizione, dimostrare che quelle multe erano determinate da un procedimento disciplinare. È noto, infatti, che Il principio di vicinanza della prova è un criterio di riparto dell'onere probatorio secondo cui l'onere di provare un determinato fatto ricade sulla parte che ha più facile accesso alla prova o che si trova nella posizione migliore per fornirla.
L'appellante non ha quindi fornito prova alcuna di una correlazione tra le trattenute a titolo di “multa” e la sussistenza di un procedimento disciplinare a giustificazione della trattenuta in busta paga;
di conseguenza, non può ritenersi provata la natura disciplinare delle trattenute in questione e quindi la tesi svolta dalla società va disattesa.
Sul punto sono anche dirimenti le dichiarazioni del teste , il quale ha Tes_1
affermato che le “differenze venivano prelevate dalla cassa con uno scontrino, al fine di portare contabilmente a zero la cassa, poi veniva effettuata la cosiddetta strisciata;
Una volta effettuata la strisciata se veniva rilevata una differenza in positivo o in negativo si faceva prendere atto all'operatore, al quale una volta presa visione, gli veniva fatta sottoporre la sottoscrizione”; “preciso che il lavoratore controlla il fondo prima dell'inizio delle operazioni”; “posso dire che a fine turno il fondo cassa veniva contato, venivano tolti i 150 € iniziali, le differenze venivano prelevate dalla cassa con uno scontrino, al fine di portare contabilmente a zero la , poi veniva Pt_2 effettuata la cosiddetta strisciata;
“in caso di ammanchi venivano comunicate le strisciate in direzione per giustificare le non differenze rilevate durante la giornata.
6 In ordine a quanto si verificasse dopo l'invio della strisciata la direzione nulla posso dire circa cosa la stessa facesse successivamente”;
Anche gli altri testi hanno dichiarato che venivano effettuati sempre i conteggi e che, in caso di problemi, venivano inoltrati alla “Direzione”; l'esistenza della prassi di segnalazione di eventuali differenze alla Direzione, come dichiarato dai testi, costituisce un chiaro indice della circostanza che l'eventuale presenza di ammanchi o discrepanze richiedeva un intervento da parte dei superiori, confermando così che vi era la responsabilità del ricorrente nella gestione degli importi.
La teste ha dichiarato che “le casse potevano essere aperte solo Testimone_3
dagli addetti alla cassa con il codice che veniva assegnato all'inizio turno a ogni apertura così succedeva anche per il e ha confermato la circostanza CP_1 precisando che “le trattenute venivano eseguite quando gli ammanchi erano tanti se invece l'ammanco era di poco valore e/o saltuari non venivano eseguita alcuna trattenuta ma veniva comunicata una semplice contestazione”.
Alla luce delle risultanze testimoniali e documentali (buste paga in atti), pertanto, la
Corte ritiene di confermare sul punto l'impugnata sentenza e disattendere il motivo di appello.
6.2. E' fondato, invece, il terzo motivo d'appello inerente al tempo impiegato per la svestizione e vestizione, risultando fondate le doglianze poste da parte appellante avverso quella parte di sentenza con la quale il Tribunale ha ritenuto che la prova dell'eterodirezione fosse presuntiva.
Emerge dalle prove testimoniali che l'azienda non ha mai imposto al al fine CP_1
di provvedere alle operazioni di vestizione e svestizione, di arrivare con anticipo rispetto al turno di lavoro o terminare con ritardo;
che, altresì, la scelta circa lo svolgimento di tali attività sul luogo di lavoro risultava essere assolutamente autonoma.
Sulla questione va premesso che “nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n.
2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C- 266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura
7 degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (Cass. n. 33258 del 2021; Cass. n. 1352 del 2016).
In particolare è stato precisato che "La soluzione adottata dalla Corte UE conferma quindi l'impostazione assunta da questa Corte anche in relazione alla fattispecie in esame, secondo la quale, riassuntivamente, occorre distinguere nel rapporto di lavoro tra la fase finale, che è direttamente assoggettata al potere di conformazione del datore di lavoro, che ne disciplina il tempo, il luogo e il modo e che rientra nell'orario di lavoro, ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art. 2104
c. c., comma 2) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, ma rimesse alla determinazione del prestatore nell'ambito della libertà di disporre del proprio tempo, che non costituisce orario di lavoro. Tale impostazione richiede un'ulteriore precisazione, necessaria al fine di valutare la fattispecie oggetto di causa.
L'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e svestizione nell'ambito del tempo di lavoro, può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione. Possono quindi determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro ragioni d'igiene imposte dalla prestazione da svolgere ed anche la qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, sicchè non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo di lavoro" (così
Cass.1352/2016 cit.).
Gli arresti più recenti non si pongono in contrasto con quanto affermato dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 9215 del 2012 (secondo cui, "nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare l'abbigliamento di servizio (c. d. tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo"), ma rappresentano uno sviluppo di quello del 2012, ponendo l'accento
8 sulla "funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere, per obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione di un servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto” (cfr. Cass. n. 33258 del 2021; Cass. n. 7738 del
2018, Cass. n. 17635 del 2019, Cass. n. 8627 del 2020).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, laddove l'attività di vestizione non era strettamente funzionale all'espletamento della prestazione lavorativa in conformità delle previsioni di legge in tema di igiene, i risultati dell'istruttoria svolta vanno letti quindi al fine di valutare se l'attività di vestizione risultava assoggettata, in ordine al luogo ed alle modalità, alle specifiche prescrizioni datoriali.
Tale riscontro, a parere della Corte, risulta sfavorevole al lavoratore, atteso nella fattispecie in esame non è stata dimostrata la sussistenza della eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo
(CASS. n. 9215 del 2012).
L'accoglimento della domanda volta ad ottenere la retribuzione del tempo occorrente per la vestizione e svestizione, difatti, presuppone l'allegazione puntuale e la corrispondente prova del fatto costitutivo del diritto, rappresentato in particolare, oltre che dalla prova dell'eterodirezione, anche dalla dimostrazione dello svolgimento dell'attività lavorativa articolata secondo turni e del numero di giornate di lavoro prestate nell'arco di tempo cui si riferisce la pretesa retributiva.
Tale prova non è stata fornita dal ricorrente.
Nel merito, sono dirimenti le dichiarazioni emerse in sede di prova testimoniale.
Il teste sul punto ha dichiarato “non ricordo con esattezza gli orari Tes_1
svolti dal nelle giornate dal lunedì al sabato, ma posso dire che lo stesso CP_1
svolgeva quattro ore di lavoro ma veniva 10 minuti prima circa per la vestizione. Al fine turno provvedeva anche a cambiarsi ovvero alla svestizione non ricordo il tempo che impiegava;
io personalmente non ho mai imposto a nessuno di venire prima e in
9 effetti non ho mai sanzionato nessuno che sia venuto alle 8:25 piuttosto che alle
8:30”.
Ha aggiunto che “il si presentava qualche volta in ritardo. ... il CP_1 CP_1 abbandonava il posto di lavoro prima del termine del suo turno”.
La teste ha dichiarato: “ci veniva imposto di essere operativi Testimone_2 sin dall'inizio dell'orario di ogni singolo turno... era una questione personale recarsi prima per cambiarsi ed essere operativi”; con riferimento alla posizione sub d): “il ha abbandonato il posto di lavoro prima del termine del suo turno, e tanto è CP_1 avvenuto più volte”.
Il teste ha dichiarato “posso dire che il si è presentato Testimone_4 CP_1
alcune volte in ritardo sul posto di lavoro, di tanto mi è stato riferito dal responsabile del punto vendita”; Nello stesso modo vengo a conoscenza di eventuali abbandoni del posto di lavoro prima dell'orario di lavoro”.
Il teste ha affermato “posso dire che ricordo che il responsabile Testimone_5
o chi ne faceva le veci, in alcune circostanze, mi ha comunicato che il Tes_1 era arrivato in ritardo rispetto all'orario di lavoro oppure che aveva CP_1 abbandonato prima della fine del turno il posto di lavoro”.
La teste ha confermato che il ricorrente “doveva essere operativo Testimone_6 già all'inizio del turno;
L'azienda non ha mai imposto di giungere 15 minuti prima o lasciare 15 minuti dopo il posto di lavoro”.
Il teste ha affermato che “non veniva imposto di andare 15 minuti Tes_7
prima sul posto di lavoro e di lasciare 15 minuti dopo il posto di lavoro, ma tutti i dipendenti sin dall'inizio dell'orario di lavoro dovevano essere operativi”.
Orbene, dalla prova testimoniale non è emerso che l'azienda imponeva ai dipendenti di arrivare prima sul posto di lavoro e di andare via più tardi al fine di vestirsi e svestirsi.
Quanto rilevato a pag. 7 e 8 della memoria di costituzione in appello e, cioè, che “Al
viene imposto di indossare scarpe antinfortunistiche, che per Controparte_1
loro caratteristica servono a proteggere dallo schiacciamento causato dalla caduta della merce durante le operazioni di carico e scarico oppure mentre si posiziona la merce sugli scaffali o per evitare scivolamenti per la rottura di bottiglie in vetro o residui di verdure o durante la pulizia all'interno e all'esterno del supermercato, lo
10 stesso dicasi per la maglietta e felpa fatta indossare a voler diffondere un'immagine di omogeneità in azienda” non è dirimente in proposito, in assenza di prova certa che al ricorrente fosse imposto di iniziare il turno di lavoro già vestito o di finire il turno e poi svestirsi.
Insomma, manca la prova che il si sia intrattenuto tempo in più sul posto di CP_1
lavoro per vestirsi e svestirsi;
anzi, dalla prova è anche emerso che spesso il ricorrente arrivava in ritardo.
Il Giudice, pertanto, avrebbe dovuto tenere conto di quanto riferito dai testi nella parte in cui nessuno di essi ha affermato l'impossibilità e/o inopportunità di arrivare sul posto di lavoro già in abbigliamento da lavoro, e andare via nello stesso modo.
6.3.Da ultimo, va disattesa la censura in merito al rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante.
In via assorbente la Corte osserva che il termine di prescrizione dei diritti relativi alle differenze retributive reclamate dal decorre dalla cessazione del rapporto di CP_1
lavoro. Nel caso di specie, trova infatti applicazione la disciplina prevista dalla c.d.
Legge Fornero (L. 92/2012), la quale stabilisce che il termine prescrizionale inizia a decorrere non durante il rapporto di lavoro, bensì dal momento della sua cessazione.
Pertanto, a prescindere dalla valenza interruttiva della missiva contestata dall'appellante, la prescrizione non può dirsi maturata, poiché il dies a quo deve essere individuato alla data di cessazione del rapporto e non da un momento anteriore;
nel caso di specie, quindi, indipendentemente dalla valenza della missiva pec del
14.10.2016, e tenendo conto che quando è stato depositato il ricorso (8.5.2017) il rapporto di lavoro tra le due parti era ancora intercorrente, nessuna prescrizione pu ritenersi verificata.
Di conseguenza, anche il primo motivo va rigettato.
7.Alla luce delle esposte considerazioni l'appello va accolto per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va condannata la società appellante al pagamento in favore del della sola indennità di maneggio denaro nella CP_1 misura di € 2.513,96, non contestata nel quantum nell'odierno gravame.
8.Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico di parte appellante nella misura liquidata nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
11 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 5.4.2024, avverso la sentenza n. 451/2024 resa in data 5.3.2024 dal
Tribunale di Trani, giudice del lavoro, nei confronti di così Controparte_1
provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la società appellante al pagamento, in favore del di € CP_1
2.513,96, oltre accessori come per legge;
condanna l'appellante a pagare all'appellato le spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quelle di primo grado in € 2000,00 e quelle di questo grado in complessivi € 1500,00, oltre agli accessori di legge, e che distrae in favore dei procuratori anticipatari.
Così deciso in Bari, in data 11/3/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Manuela Saracino
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